IL GIUDICE SPORTIVO

IL GIUDICE SPORTIVO
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Awocato Alessandro Gioia
ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei
confronti di:
GURAM ROMELASHVILI;
MIKHEIL GIORGADZE;
e
APD JTIDO TRANI
Nel procedimento disciplinare R.G. n. l4l7lJ
A seguito dei documenti trasmessi dalla Segreteria Generale alla
Procura Federale, relativi al tesseramento degli atleti Guram
Romelashvili e Mikheil Giorgadze per I'anno 2013 presso la società
APD Judo Trani, si accertava che gli atleti di nazionalità georgiana,
erano stati tesserati in Italia perché studenti presso l'Istituto Tecnico
orion di Molfetta (BA), che però si verificava che tali certificati di
frequenza scolastica, prodotti per attestare la sussistenza dei
requisiti richiesti per il tesseramento di atleti stranieri ex art 1 1,n. 1
co 3 P.A.F. Judo 2013, erano falsi.
Pertanto la Procura Federale awiava indagini e promuoveva azione
disciplinare nei confronti degli stessi e della APD Judo Trani.
La Procura Federale nelf istruttoria accertava che i certificati erano
falsi attraverso la stessa dichiarazione trasmessa dall'Istituto
scolastico del 181I0120I3, da cui si evinceva che non è mai esistito
il corso di studi indicato dagli atleti georgiani presso quell'Istituto e
che tali nominativi non risultavano essere iscriui a questa scuola.
Inoltre
la
filf2l20l2
Procura Federale acquisiva la dichiarazione del
a flrma della signora Diana Amici Presidente della
società sportiva incolpata che dichiarava di non essere responsabile
delle violazioni addebitate perché si è limitata a ricevere Ia
certificazione dagli atleti con annessa dichiarazione di frequenza,
che la stessa società trasmetteva in allegato alla Procura Federale.
Procuratore Federale,
chiusura delf istruttoria, con
prowedimento del 0510212014, rawisati elementi di responsabilità
a carico degli atleti rubricati chiedeva per quest'ultimi la sanzione
della Radiazione e invece chiedeva il proscioglimento della società,
con 1'aggiornamento delle classifiche nelle quali abbiano gareggiato
i due atleti con aggiornamento delle classifiche.
All'udienza di discussione fissata in data 1310312014, non erano
presenti n'è gli atleti incolpati di persona n'è rappresentanti della
società, era però presente per tutti gli incolpati l'aw. Andrea
D'Agosto il quale depositava Memoria difensiva a cui si riportava
I1
a
ed invocava la squalifica di mesi 6 per entrambi gli atleti in via
principale, in via gradata l'irrogazione di pena rimessa aIIa
clemenza del giudicante, per la società invece si chiedeva il
proscioglimento. Nella Memoria la difesa riconosceva I'addebito
come veritiero, ma non lo qualificava come frode sportiva.
Era altresì presente in udienza anche il Procuratore Federale Aw.
Cristina Varano che si riportava al contenuto e alle conclusioni del
deferimento, insistendo nell'accoglimento delle stesse.
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva, espone
i seguenti
Motivi della Decisione
La condotta imputata agli atleti è pienamente provata attraverso la
documentazione del 1811012012 inviata dall'Istituto scolastico
coinvolto a sua insaputa nella vicenda, ma soprattutto dalla natura
confessoria di quanto dedotto dagli atleti attraverso la Memoria
difensiva prodotta a firma del difensore nominato. La condot[a
attiva svolta dagli atleti incolpati è gravissima ed integra addiriuura
I
--"("(,
una notizia criminis di natura penalistica, solo la giovane
età degli
stessi può attenuare la sanzione. La sanzione richies
ta dallaprocura
Federale deve pertanto essere ridotta, tenendo presente
la giovane
età degii atleti e la loro inesperienza.
Non vi sono prove invece der coinvolgimento della ApD
JIrDo
Trani nei fatti di cui al presente procedirnento disciplinare.
P.Q.M.
Giudice sportivo, dato afr.o, condanna gli atleti Guram
It
Romelashvili
e Mikheil Giorgadze aila sanzioneleila squarifica
di
anni 4, disponendo l'aggiomamento delle classifiche
nelle q,ruii
abbiano gareggiato i due atleti con ogni ulteriore
conseguenza
regolamentare. Altresì prosciogrie la ApD Judo Trani
in persJna del
Presidente P.-T..
Roma, 19/0312014
I1
Giudice
Spltivo
ì
Avv Alesrunlrd Gioiar
Y!
\ v c ""/:-tL