Aee, alleggerite le eco-regole

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AMBIENTE
Lunedì 26 Maggio 2014
Le misure introdotte in otto provvedimenti Ue. Dlgs 27/2014 da adeguare entro 6 mesi
Aee, alleggerite le eco-regole
Nuove deroghe al divieto di usare sostanze pericolose
DI
Pagina a cura
VINCENZO DRAGANI
P
ioggia di nuove deroghe al divieto generale
di utilizzare piombo e
mercurio oltre un certo tenore nella fabbricazione
di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (c.d. «Aee»), con
relativi rifiuti (c.d. «Raee») più
ricchi, per i prossimi anni, di
tali sostanze da gestire. Con
ben otto provvedimenti (tutti
pubblicati sulla Guue dello
scorso 20 maggio, n. L148) la
commissione Ue ha, infatti,
ulteriormente allargato le maglie della direttiva 2011/65/Ue
sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nei tecno-prodotti, ammettendone l’utilizzo per alcune applicazioni critiche e costringendo
il legislatore nazionale a pianificare la prossima revisione del
nuovo dlgs 27/2014 (di recepimento della citata direttiva) in
vigore appena dallo scorso 30
marzo 2014.
Le novità Ue. Le deroghe,
sancite dall’Ue sul presupposto dell’attuale insostituibilità
tecnica delle sostanze in parola
(presenti con cadmio e cromo
esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di bifenile polibromurato nella «black list» della
direttiva citata), riguardano
in particolare l’uso del piombo
in strumenti di monitoraggio
di impianti industriali, apparecchiature mediche, controllo
motori e l’impiego del mercurio
in monitor professionali e tubi
luminosi. Le nuove eccezioni, introdotte nella direttiva
2011/65/Ue attraverso la novella dei suoi allegati III e IV,
seguono le analoghe deroghe
adottate dallo stesso esecutivo
comunitario lo scorso gennaio
2014 e dovranno essere tradot-
Le nuove norme di riferimento
Dlgs 4 marzo 2014 n. 27 (attuazione della direttiva 2011/65/Ue):
• reca le nuove restrizioni sull’uso di sostanze pericolose;
• è in vigore dal 30 marzo 2014.
Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/Ue):
• reca la nuova disciplina sulla gestione dei tecno-rifiuti;
• è in vigore dal 12 aprile 2014.
Dlgs 151/2005:
• uscente disciplina su Aee/Raee;
• è ancora in vigore nelle parti non abrogate dal dlgs 49/2014.
Dm 65/2010:
• reca le regole semplificate per ritiro e gestione Raee da parte di distributori, installatori, centri di assistenza Aee;
• adottato in attuazione del dlgs 151/2005, è ancora in vigore nelle parti
compatibili con il dlgs 49/2014.
te nel dlgs 27/2014 tramite decreto del Minambiente entro la
metà del prossimo dicembre.
Il riformulato quadro
nazionale. Le novità Ue
costituiranno, sul piano formale, la prima occasione di
rivisitazione del dlgs 27/2014
sulla fabbricazione delle «Aee»
ma, sul piano operativo, incideranno sulla gestione dei
relativi rifiuti (c.d. «Raee») oggetto di parallela e rinnovata
disciplina introdotta dal dlgs
49/2014 (dettato in attuazione
della direttiva 2012/19/Ue e
in vigore dallo scorso 12 aprile
2014), provvedimenti che hanno mandato in soffitta (per la
quasi interezza) lo storico e
precedente unico provvedimento di riferimento in materia,
costituito dal dlgs 151/2005.
Il dlgs 27/2014, lo ricordiamo,
ha rinnovato la disciplina su
produzione e commercializzazione delle apparecchiature
elettroniche prevedendo l’applicazione delle prescrizioni
per la tutela dell’ecosistema
a tutte le Aee, rimodulando le
restrizioni sulle sostanze pericolose e ampliando i controlli
sull’intera catena di approvvigionamento. A partire dal 30
marzo 2014 le prescrizioni in
materia di fabbricazione sostenibile delle Aee si applicano a
tutti i beni che rientrano in
tale definizione (in base alla logica del c.d. «catalogo aperto»),
salve le eccezioni previste per
alcune apparecchiature. Ancora, diversamente dall’uscente
dlgs 151/2005, il divieto di utilizzo delle citate sostanze pericolose non è più assoluto ma
relativo, essendo consentita la
commercializzazione di «Aee»
che presentano fino allo 0,01%
in peso di cadmio e fino allo
0,1% di altre particelle. Ricco
altresì il regime delle deroghe
al divieto di uso delle sostanze
pericolose: a quelle previste e
prevedibili (con singoli provvedimenti della Commissione
Ue, come i nuovi citati) per
la fabbricazione di singole e
specifiche apparecchiature sia
aggiunge l’esonero per alcuni
pezzi di ricambio (come quelli
destinati alla riparazione di
Aee già sul mercato dal 2006) e
la facoltà di continuare a commercializzare fino al 22 luglio
2019 le Aee già sul mercato ma
non conformi alle nuove restrizioni. Della vendita di sole Aee
«a norma» sono altresì ora responsabili tutti gli operatori
economici della filiera, poiché
(oltre al fabbricante) del controllo di uniformità delle apparecchiature rispondono anche
importatori e distributori dei
beni, che devono verificare il
rispetto delle regole da parte
dei soggetti precedenti fino alla
consegna all’utente finale.
La gestione dei rifiuti.
Come accennato, speculare
alla citata e nuova disciplina
sulla fabbricazione delle «Aee»
ex dlgs 27/2014, è quella relativa alla loro gestione una
volta a fine vita ex nuovo dlgs
49/2014. Tra le disposizioni di
tale decreto legislativo trovano infatti collocazione nuove
regole (anche) per i c.d. «Raee
professionali» (ossia non assimilabili a quelli provenienti
da utenze domestiche), rifiuti
le cui fila andranno a ingrossare proprio la maggior parte
delle Aee oggetto delle nuove
regole Ue una volta giunte a
fine vita. A interessare i rifiuti
professionali sono innanzitutto i nuovi standard minimi
di raccolta differenziata da
rispettare, coincidenti: dal 1°
gennaio 2016, con almeno il
45% (calcolato sulla base del
peso totale dei Raee raccolti in
un dato anno ed espresso come
percentuale del peso medio
delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti); dal
1° gennaio 2019 con il 65% minimo del peso medio delle Aee
immesse sul mercato sempre
nei tre anni precedenti o, in
alternativa, con almeno l’85%
del peso dei Raee prodotti nel
territorio nazionale. Previa
specifica convenzione, i Raee
professionali possono però fin
da subito essere conferiti dai
detentori anche a centri di raccolta comunali. E installatori
e centri di assistenza tecnica
direttamente incaricati dai
produttori di Aee al ritiro dei
relativi Raee potranno continuare a gestire in via semplificata tali rifiuti professionali secondo le regole dettate dal dm
65/2010, regolamento adottato
in attuazione del dlgs 151/2005
e confermato nella sua vigenza
dal nuovo dlgs 49/2014.
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Lombardia prudente: niente Aua per zone contaminate
Nessuna semplificazione procedurale per le autorizzazioni ambientali relative a impianti connessi a interventi di
bonifica o messa in sicurezza di emergenza. Con la delibera del 16 maggio
2014 la regione Lombardia conferma
la propria prudenza, già anticipata da
circolare del settembre 2013, nell’applicazione dell’Autorizzazione unica
ambientale, il procedimento introdotto
dal dpr 59/2013 che consente in linea
generale alle imprese (non soggette ad
Aia», e indifferentemente dalle proprie
dimensioni) di ottenere dietro un’unica
istanza le licenze per emettere inquinanti in aria, acqua e suolo e per gestire i rifiuti prodotti.
Le esclusioni dall’Aua. Seguendo
il citato atto di indirizzo del 2013 (con il
quale si chiariva l’esclusione dall’Aua
di istanze volte a ottenere autorizzazioni ambientali già oggetto di specifica disciplina locale, domande per le
autorizzazioni verdi che già accorpano
diversi titoli abilitativi, semplici volture) il recente provvedimento (pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale del
20 maggio 2014, n. 21) motiva la nuova
eccezione per l’essere gli impianti sotto bonifica oggetto di normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio
limitato alla durata dell’intervento di
messa in sicurezza. Analoga esclusione è dalla nuova delibera sancita per
gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in quanto destinati
allo svolgimento di attività di pubblico
servizio e gestiti direttamente da enti
pubblici o dati in concessione.
L’obbligo di Aua. Con la stessa
delibera la Lombardia chiarisce altresì, adeguandosi alla circolare del
Minambiente 7 novembre 2013 (intervenuta dopo l’adozione del proprio
analogo atto del settembre 2013), le
fattispecie ricorrendo del quali la via
dell’autorizzazione unica ambientale (da imboccare tramite lo sportello
unico delle attività produttive, c.d.
«Suap», di competenza comunale) è
invece obbligatoria. E lo fa precisando che l’istanza di Aua deve sempre
essere presentata nel caso di impianti
soggetti sia a semplici comunicazio-
ni che a titoli abilitativi di carattere
autorizzatorio, e che la domanda va
effettuata in occasione della scadenza
del primo adempimento da ossequiare.
Ancora, nel caso d’impianti sottoposti
sia a ordinaria autorizzazione che ad
autorizzazione generale ex 272, comma 2, dlgs 152/2006 (emissioni in aria),
i gestori conservano facoltà di presentare autonoma istanza di adesione a
quest’ultima, fermo restando l’obbligo
di onorare la prima.
Le semplificazioni burocratiche.
Con la delibera in parola la Lombardia annuncia infine la futura adozione
(evidentemente sempre nelle more di
quello nazionale, atteso dal 2013) di un
nuovo modello unico per la presentazione delle istanze «Aua», improntato
su semplificazione, razionalizzazione
e digitalizzazione dei contenuti informativi anche ai fini della loro gestione
informatica.
Le regole generali. Pur legittimata (dall’articolo 3, dpr 59/2013) a
«individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in
materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica
ambientale» la Regione Lombardia si
limita anche in questa occasione a precisare in senso restrittivo la portata
di quelli previsti dal decreto nazionale, che qui ricordiamo: autorizzazione allo scarico nelle acque ex dlgs
152/2006; comunicazione preventiva
per utilizzo agronomico di effluenti di
allevamento, acque di vegetazione di
frantoi oleari, acque reflue da parte di
aziende del settore ex Dlgs 152/2006;
autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti produttivi
ex Dlgs 152/2006; autorizzazione generale per le emissioni «scarsamente
rilevanti» in aria ex dlgs 152/2006;
nulla osta alle emissioni sonore ex
legge 447/1995 da parte degli impianti produttivi, sportivi, ricreativi commerciali; autorizzazione per utilizzo
fanghi da depurazione in agricoltura
ex dlgs 99/1992; comunicazione per
auto-smaltimento e/o recupero rifiuti in procedura semplificata ex dlgs
152/2006.