20 AMBIENTE Lunedì 26 Maggio 2014 Le misure introdotte in otto provvedimenti Ue. Dlgs 27/2014 da adeguare entro 6 mesi Aee, alleggerite le eco-regole Nuove deroghe al divieto di usare sostanze pericolose DI Pagina a cura VINCENZO DRAGANI P ioggia di nuove deroghe al divieto generale di utilizzare piombo e mercurio oltre un certo tenore nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee»), con relativi rifiuti (c.d. «Raee») più ricchi, per i prossimi anni, di tali sostanze da gestire. Con ben otto provvedimenti (tutti pubblicati sulla Guue dello scorso 20 maggio, n. L148) la commissione Ue ha, infatti, ulteriormente allargato le maglie della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nei tecno-prodotti, ammettendone l’utilizzo per alcune applicazioni critiche e costringendo il legislatore nazionale a pianificare la prossima revisione del nuovo dlgs 27/2014 (di recepimento della citata direttiva) in vigore appena dallo scorso 30 marzo 2014. Le novità Ue. Le deroghe, sancite dall’Ue sul presupposto dell’attuale insostituibilità tecnica delle sostanze in parola (presenti con cadmio e cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di bifenile polibromurato nella «black list» della direttiva citata), riguardano in particolare l’uso del piombo in strumenti di monitoraggio di impianti industriali, apparecchiature mediche, controllo motori e l’impiego del mercurio in monitor professionali e tubi luminosi. Le nuove eccezioni, introdotte nella direttiva 2011/65/Ue attraverso la novella dei suoi allegati III e IV, seguono le analoghe deroghe adottate dallo stesso esecutivo comunitario lo scorso gennaio 2014 e dovranno essere tradot- Le nuove norme di riferimento Dlgs 4 marzo 2014 n. 27 (attuazione della direttiva 2011/65/Ue): • reca le nuove restrizioni sull’uso di sostanze pericolose; • è in vigore dal 30 marzo 2014. Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/Ue): • reca la nuova disciplina sulla gestione dei tecno-rifiuti; • è in vigore dal 12 aprile 2014. Dlgs 151/2005: • uscente disciplina su Aee/Raee; • è ancora in vigore nelle parti non abrogate dal dlgs 49/2014. Dm 65/2010: • reca le regole semplificate per ritiro e gestione Raee da parte di distributori, installatori, centri di assistenza Aee; • adottato in attuazione del dlgs 151/2005, è ancora in vigore nelle parti compatibili con il dlgs 49/2014. te nel dlgs 27/2014 tramite decreto del Minambiente entro la metà del prossimo dicembre. Il riformulato quadro nazionale. Le novità Ue costituiranno, sul piano formale, la prima occasione di rivisitazione del dlgs 27/2014 sulla fabbricazione delle «Aee» ma, sul piano operativo, incideranno sulla gestione dei relativi rifiuti (c.d. «Raee») oggetto di parallela e rinnovata disciplina introdotta dal dlgs 49/2014 (dettato in attuazione della direttiva 2012/19/Ue e in vigore dallo scorso 12 aprile 2014), provvedimenti che hanno mandato in soffitta (per la quasi interezza) lo storico e precedente unico provvedimento di riferimento in materia, costituito dal dlgs 151/2005. Il dlgs 27/2014, lo ricordiamo, ha rinnovato la disciplina su produzione e commercializzazione delle apparecchiature elettroniche prevedendo l’applicazione delle prescrizioni per la tutela dell’ecosistema a tutte le Aee, rimodulando le restrizioni sulle sostanze pericolose e ampliando i controlli sull’intera catena di approvvigionamento. A partire dal 30 marzo 2014 le prescrizioni in materia di fabbricazione sostenibile delle Aee si applicano a tutti i beni che rientrano in tale definizione (in base alla logica del c.d. «catalogo aperto»), salve le eccezioni previste per alcune apparecchiature. Ancora, diversamente dall’uscente dlgs 151/2005, il divieto di utilizzo delle citate sostanze pericolose non è più assoluto ma relativo, essendo consentita la commercializzazione di «Aee» che presentano fino allo 0,01% in peso di cadmio e fino allo 0,1% di altre particelle. Ricco altresì il regime delle deroghe al divieto di uso delle sostanze pericolose: a quelle previste e prevedibili (con singoli provvedimenti della Commissione Ue, come i nuovi citati) per la fabbricazione di singole e specifiche apparecchiature sia aggiunge l’esonero per alcuni pezzi di ricambio (come quelli destinati alla riparazione di Aee già sul mercato dal 2006) e la facoltà di continuare a commercializzare fino al 22 luglio 2019 le Aee già sul mercato ma non conformi alle nuove restrizioni. Della vendita di sole Aee «a norma» sono altresì ora responsabili tutti gli operatori economici della filiera, poiché (oltre al fabbricante) del controllo di uniformità delle apparecchiature rispondono anche importatori e distributori dei beni, che devono verificare il rispetto delle regole da parte dei soggetti precedenti fino alla consegna all’utente finale. La gestione dei rifiuti. Come accennato, speculare alla citata e nuova disciplina sulla fabbricazione delle «Aee» ex dlgs 27/2014, è quella relativa alla loro gestione una volta a fine vita ex nuovo dlgs 49/2014. Tra le disposizioni di tale decreto legislativo trovano infatti collocazione nuove regole (anche) per i c.d. «Raee professionali» (ossia non assimilabili a quelli provenienti da utenze domestiche), rifiuti le cui fila andranno a ingrossare proprio la maggior parte delle Aee oggetto delle nuove regole Ue una volta giunte a fine vita. A interessare i rifiuti professionali sono innanzitutto i nuovi standard minimi di raccolta differenziata da rispettare, coincidenti: dal 1° gennaio 2016, con almeno il 45% (calcolato sulla base del peso totale dei Raee raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti); dal 1° gennaio 2019 con il 65% minimo del peso medio delle Aee immesse sul mercato sempre nei tre anni precedenti o, in alternativa, con almeno l’85% del peso dei Raee prodotti nel territorio nazionale. Previa specifica convenzione, i Raee professionali possono però fin da subito essere conferiti dai detentori anche a centri di raccolta comunali. E installatori e centri di assistenza tecnica direttamente incaricati dai produttori di Aee al ritiro dei relativi Raee potranno continuare a gestire in via semplificata tali rifiuti professionali secondo le regole dettate dal dm 65/2010, regolamento adottato in attuazione del dlgs 151/2005 e confermato nella sua vigenza dal nuovo dlgs 49/2014. © Riproduzione riservata Lombardia prudente: niente Aua per zone contaminate Nessuna semplificazione procedurale per le autorizzazioni ambientali relative a impianti connessi a interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza. Con la delibera del 16 maggio 2014 la regione Lombardia conferma la propria prudenza, già anticipata da circolare del settembre 2013, nell’applicazione dell’Autorizzazione unica ambientale, il procedimento introdotto dal dpr 59/2013 che consente in linea generale alle imprese (non soggette ad Aia», e indifferentemente dalle proprie dimensioni) di ottenere dietro un’unica istanza le licenze per emettere inquinanti in aria, acqua e suolo e per gestire i rifiuti prodotti. Le esclusioni dall’Aua. Seguendo il citato atto di indirizzo del 2013 (con il quale si chiariva l’esclusione dall’Aua di istanze volte a ottenere autorizzazioni ambientali già oggetto di specifica disciplina locale, domande per le autorizzazioni verdi che già accorpano diversi titoli abilitativi, semplici volture) il recente provvedimento (pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale del 20 maggio 2014, n. 21) motiva la nuova eccezione per l’essere gli impianti sotto bonifica oggetto di normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di messa in sicurezza. Analoga esclusione è dalla nuova delibera sancita per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in quanto destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio e gestiti direttamente da enti pubblici o dati in concessione. L’obbligo di Aua. Con la stessa delibera la Lombardia chiarisce altresì, adeguandosi alla circolare del Minambiente 7 novembre 2013 (intervenuta dopo l’adozione del proprio analogo atto del settembre 2013), le fattispecie ricorrendo del quali la via dell’autorizzazione unica ambientale (da imboccare tramite lo sportello unico delle attività produttive, c.d. «Suap», di competenza comunale) è invece obbligatoria. E lo fa precisando che l’istanza di Aua deve sempre essere presentata nel caso di impianti soggetti sia a semplici comunicazio- ni che a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, e che la domanda va effettuata in occasione della scadenza del primo adempimento da ossequiare. Ancora, nel caso d’impianti sottoposti sia a ordinaria autorizzazione che ad autorizzazione generale ex 272, comma 2, dlgs 152/2006 (emissioni in aria), i gestori conservano facoltà di presentare autonoma istanza di adesione a quest’ultima, fermo restando l’obbligo di onorare la prima. Le semplificazioni burocratiche. Con la delibera in parola la Lombardia annuncia infine la futura adozione (evidentemente sempre nelle more di quello nazionale, atteso dal 2013) di un nuovo modello unico per la presentazione delle istanze «Aua», improntato su semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione dei contenuti informativi anche ai fini della loro gestione informatica. Le regole generali. Pur legittimata (dall’articolo 3, dpr 59/2013) a «individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’autorizzazione unica ambientale» la Regione Lombardia si limita anche in questa occasione a precisare in senso restrittivo la portata di quelli previsti dal decreto nazionale, che qui ricordiamo: autorizzazione allo scarico nelle acque ex dlgs 152/2006; comunicazione preventiva per utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, acque di vegetazione di frantoi oleari, acque reflue da parte di aziende del settore ex Dlgs 152/2006; autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti produttivi ex Dlgs 152/2006; autorizzazione generale per le emissioni «scarsamente rilevanti» in aria ex dlgs 152/2006; nulla osta alle emissioni sonore ex legge 447/1995 da parte degli impianti produttivi, sportivi, ricreativi commerciali; autorizzazione per utilizzo fanghi da depurazione in agricoltura ex dlgs 99/1992; comunicazione per auto-smaltimento e/o recupero rifiuti in procedura semplificata ex dlgs 152/2006.
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