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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE NEI LAVORI
IN QUOTA SU COPERTURA
Guida per gli amministratori di condominio
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In allegato:
LEGGE REGIONE MARCHE n° 7 del 22 Aprile 2014
Via E. trebbiani 37 - Ascoli Piceno
0736 263693 - 334 2438035
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PREFAZIONE
La aduta dall’alto app ese ta la ausa più o u e di i fo tu io g ave o o tale.
Tali eventi sono legati frequentemente alla mancanza di adeguate misure preventive
e protettive.
Ciò he si evi e, si tetizza do, he le adute dall’alto sono lo sconcertante esito
di cattive abitudini, scarsa professionalità e soprattutto la ricerca di una apparente
convenienza economica che in realtà si trasforma in danno in quanto mette a rischio
l’i olu ità alt ui.
Poi h l’ist uzio e e la fo azione sono componenti essenziali del sistema di
sicurezza aziendale , agli addetti va assicurata una formazione e addestramento
collegata a situazioni reali.
L’i piego di isu e di p otezio e di u siste a di a ti aduta i hiede u
addestramento efficace ai fini di un corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
i dividuale e della gestio e dell’e e ge za.
Gli addetti devono sempre operare in ambito D.Lgs. 81/08 s.m.i.
I lavori in quota devono essere sempre valutati non solo in sicurezza, ma soprattutto
i p eve zio e; poi h l’utilizzo di u siste a a ti aduta l’ulti o livello dei g adi di
sicurezza da adottare quando i rischi residui sono elevati per gli addetti.
Gli addetti devono essere dei veri specialisti, possedere una idoneità e competenza
adeguata alla propria attività.
Questo do u e to as e sull’esige za di fo i e adeguate soluzio i pe la
p eve zio e e p otezio e sulle isu e di si u ezza i dotazio i all’ope a pe le
attività nei lavori in quota svolti sulla copertura durante le fasi di ordinaria e
straordinaria manutenzione .
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01.00 La manutenzione della copertura
In conformità alla norma UNI 8364 per manutenzione programmata si intende
l’i sie e di ope azio i, attuate in loco con strumenti ed attrezzi di uso corrente,
che si limitano a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie o
pezzi ele e ta i, e he o po ta l’i piego di ate iali di consumo di uso corrente o
la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste in fase di
programmazione.
La manutenzione programmata è svolta attraverso attività di:
1. verifica della corretta applicazione di tutte le indicazioni e modalità dettate dalla
buona norma di manutenzione dei vari componenti edilizi che definiscono la
copertura, anche relazionati agli intervalli di verifica previsti dal costruttore
2. pulizia manuale o meccanica di rimozione di eventuali depositi, detriti (es.foglie,
ramaglie,organismi vegetali) o di eventuali ostruzioni delle vie di deflusso delle
a ue. La pe iodi ità di tale attività
i fu zio e dell’a ito te ito iale di
esposizione della copertura.
3. sostituzione in caso di non corretto funzionamento del singolo componente
(mancato rispetto prestazionale), o dopo un certo tempo di utilizzo tramite
smontaggio e rimontaggio di parti di modesto valore economico ed utilizzando
attrezzi e strumenti di uso comune.
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Manutenzione ordinaria
 Pulizia camini - canne fumarie
 Sistemazione manto di copertura
 Manutenzione impianti fotovoltaici
 Evacuatori fumo
 Impianti tecnologici - Antenne
 Pulizia canali
 Impermeabilizzazioni
 Ispezioni tecniche
 Scarico della neve
 Pulizia del guano dei volatili
 Manutenzioni industriali
Manutenzione straordinaria
 Installazione di camini o canne fumarie
 Installazione di Antenne
 Rifacimento totale del manto di copertura
 Installazione impianti fotovoltaici
 Installazione di evacuatori fumo
 Installazione di nuovi impianti tecnologici
 Installazione di luminarie,insegne
 Interventi strutturali
 Smaltimento eternit
Sono escluse dalla definizione le attività di manutenzione non
programmata intese come interventi atti a ricondurre i componenti
dell’opera alle condizioni iniziali.
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Rientrano in questa specifica categoria gli interventi:
 non prevedibili inizialmente (ad es. prematuro degrado dei componenti
 he, se pu p evedi ili, pe l’ese uzio e i hiedo o ezzi e/o att ezzatu e di
particolare importanza (ponteggi, gru, strumentazioni), o ancora elevate
tempistiche di esecuzione
 che comportano la sostituzione di elementi notevoli (per quantità e/o
dimensione
e/o tipologia) quando non sia possibile, o conveniente, la riparazione.
Manutenzione non programmabile per assenza, in copertura, di elementi a
contenuto tecnologico dei quali e prestabilito il comportamento nel tempo. In tal
aso l’eve tuale esige za a ute tiva i
ope tu a ha a atte e o asio ale,
derivante da necessità impreviste di nuove installazioni di componenti edili o
impiantistiche o per sostituzione/bonifica di parti usurate o danneggiate per cause
accidentali.
Manutenzione a cadenza programmata di componenti delle quali è conosciuto il
comportamento nel tempo e il loro processo di usura. Una manutenzione frequente
deriva, solitamente, dalla presenza in copertura di componenti impiantistiche attive
(macchinari) che richiedono per il loro corretto funzionamento ispezioni periodiche
(alla strumentazione di controllo e regolazione come valvole, flussometri,
pressometri, ecc.) e ricambi programmati (parti usurate, fusibili, lubrificante,
guarnizioni, ecc.).
Manutenzione eseguita con impiego di attrezzature di lavoro, materiali, che
prevede la sostituzione di componenti importanti o voluminose. Manutenzione che
per la sua ese uzio e i hiede l’i piego di più pe so e. Tale tipologia a ute tiva
solitamente necessaria per coperture che prevedono la presenza di dotazioni
i pia tisti he u e ose e di sig ifi ativa o plessità te ologi a est atto i d’a ia,
cassoni e serbatoi, pannelli fotovoltaici, solari) o lucernari di dimensione importante
ua do la lo o a ute zio e o può esse e svolta dall’i te o dell’edifi io.
Manutenzione a carattere prevalentemente ispettivo, eseguita con piccola
attrezzatura e da non più di uno/due operatori. Tale tipologia manutentiva è,
solitamente, sufficiente in coperture che presentano limitata presenza di elementi
fissi, di contenuto tecnologico ridotto (camini, antenne, impianto di protezione
scariche atmosferiche, ecc.) o con limitata dotazione di lucernari. Consiste,
normalmente nel monitoraggio del manto coibente, dei sistemi di allontanamento
delle acque meteoriche, connessioni di antenne e impianto antifulmini, ecc
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02.00 Elaborato tecnico della copertura
Premessa
 Preso atto dei numerosi incidenti, spesso mortali, che avvengono per
l’espleta e to di lavo i sulle ope tu e i
a a za di adeguate isu e di
tutela della sicurezza dei lavoratori;
 Preso atto della necessità di prevenire tali infortuni garantendo adeguati ed
efficaci i te ve ti pe la p eve zio e delle adute dall’alto;
 Rite uto oppo tu o dove e e a a e disposizio i sulle isu e di p eve zio e
e p otezio e dai is hi di aduta dall’alto da p edispo e egli edifi i pe
l’ese uzio e
dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di
si u ezza ;
Finalità
Il p ese te do u e to i te de i di a e ite i pe l’attuazio e di isu e di
prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di
i te ve ti pe l’a esso,il t a sito e l’ese uzio e dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria sulle coperture in condizioni di sicurezza.
Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a tutti gli interventi di nuove
costruzioni e ristrutturazioni, nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti
tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture così
come definite al successivo art. 3 del presente decreto.
Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano a tutti gli interventi eseguiti su
edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare
richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31
luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90),
qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3
del presente decreto.
Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di interventi edilizi da eseguire in
sa ato ia ai se si dell’a t. D.P.R. . 8 / o o e va ia ti i o so d’ope a he
comportano modifiche alle strutture portanti della copertura,escluse le varianti di
assestamento di cui art. 22,comma 2, D.P.R. n. 380/01.
Sono esclusi gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo,
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle istanze per il rilascio
dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano
state p ese tate p i a dell’e t ata i vigo e del p ese te de eto.
Le disposizioni contenute nel presente decreto sono da considerare
immediatamente
efficaci e prevalgono sulle norme regolamentari dei comuni della Regione ,che si
ponessero in contrasto con le presenti disposizioni.
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Principi generali:
L’ela o ato te i o della ope tu a pa te o ple e ta e del fas i olo dell’ope a.
Viene descritto anche come:
Manuale tecnico delle manutenzioni del fabbricato
Scopo e campo di applicazione:
Nell’ela o ato ve go o des itte le ist uzio i te i he sulle isu e p eve tive e protettive da
adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o a
edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura,
l’a esso, il t a sito e l’ese uzio e dei lavori in condizioni di sicurezza.
È da utilizzare quando è necessario
Pianificare i lavori sulla copertura
per la manutenzione ordinaria e straordinaria
in condizioni di sicurezza
È sempre obbligatorio
Il suo aggiornamento nel caso di interventi di
straordinaria manutenzione
Nelle regioni che dispongono
di un regolamento tecnico specifico ,decreto
regionale, modifica del regolamento locale di igiene
Ci si deve attenere ai contenuti dei regolamenti tecnici:
L’o ligo dell’i dividuazio e delle isu e di p eve zio e e
protezio e pe l’a esso, il pe o so e il t a sito i si u ezza
sulla copertura
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D.Lgs 81/08 s.m.i.
Articolo 90 ‐ Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
. Il o
itte te o il espo sa ile dei lavo i, elle fasi di p ogettazio e dell’ope a, si
attie e ai p i ipi e alle isu e ge e ali di tutela di ui all’a ti olo , i pa ti ola e:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde
pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi
vari lavori o fasi di lavoro.
1‐ is. Pe i lavo i pu li i l’attuazio e di ua to p evisto al o
a avvie e el
rispetto
dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione
dell'opera, valuta prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).
Articolo 91 ‐ Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i
cui contenuti sono dettagliatamente spe ifi ati ell’ Allegato XV;
b) predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’ope a, i cui contenuti
sono definiti all' Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento UE 26
maggio 1993.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di
eventuali lavori successivi sull'opera.
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ALLEGATO XVI
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
I. INTRODUZIONE
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è
eventualmente odifi ato ella fase ese utiva i fu zio e dell’evoluzio e dei lavo i
ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in
u ’ope a el o so della sua esiste za.
Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la
designazione dei coordinatori, l’aggio a e to del fas i olo p edisposto a u a del
coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il
fascicolo tiene o to del pia o di a ute zio e dell’ope a e delle sue pa ti, di ui
all’a ti olo del De eto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompag a l’ope a pe tutta la sua du ata di vita.
II. CONTENUTI
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – la des izio e si teti a dell’ope a e l’i di azio e dei soggetti oi volti
(scheda I)
CAPITOLO II – l’i dividuazio e dei is hi, delle isu e preventive e protettive in
dotazione dell’ope a e di uelle ausilia ie, pe gli i te ve ti su essivi p evedi ili
sull’ope a, uali le a ute zio i ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri
interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a so o le isu e p eve tive
e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’ope a.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’ope a.
Al fi e di defi i e le isu e p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e uelle
ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
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f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’ope a, e essa ie pe pia ifi a e la ealizzazio e i o dizio i di
sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le
verifiche, gli interventi
manutentivi necessari e la loro periodicità.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1,
III-2 e III-3).
CAPITOLO I - Modalità pe la desc izio e dell'ope a e l’i dividuazio e dei soggetti
interessati.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo è utilizzata come riferimento la
successiva scheda I, che è sottoscritta dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’ope a e di uelle ausilia ie.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o
programmata sull’ope a, des ive i is hi i dividuati e, sulla ase dell’a alisi di
ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.),
indica le misure preventive e protettive in dotazio e dell’ope a e uelle ausilia ie.
Tale scheda è corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in
dotazio e dell’ope a ed i di a ti le s elte p ogettuali effettuate allo s opo, o e
la po ta za e la esiste za di solai e st uttu e, o h il pe o so e l’u i azio e di
impianti e sottoservizi; ualo a la o plessità dell’ope a lo i hieda, le suddette
tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente
adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a
seguito delle modifiche i te ve ute i u ’ope a el o so della sua esiste za. Tale
scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino
all’ulti azio e dei lavori.
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2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione
dell’ope a, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni
di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.
CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione
di supporto esistente.
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei
documenti tecnici dell’ope a he isulta o di pa ti ola e utilità ai fi i della si u ezza,
per ogni intervento successivo sull’ope a, sia o essi ela o ati p ogettuali, i dagi i
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
. Qualo a l’ope a sia i possesso di u o spe ifi o li etto di a ute zio e
contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le
successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua
compilazione.
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L’a
i ist ato e di co dominio
Quando si configura come responsabile dei lavori deve:
Pu o ave do il li e o pote e di spesa pe ò la figu a he ha l’i a i o e ui di
assume il potere decisionale .
La mancata applicazione degli articoli sopra indicati sono motivo di sentenze che
o a
etto o la eglige za, l’ig o a za, la o ve ie za o e giustifi azio e.
Nel aso di i te ve ti di st ao di a ia a ute zio e l’a
i ist ato e di o do i io
pot à sottopo e ai o do i i la s elta te i a i di ata ell’ela o ato tecnico della
copertura.
I o do i i dov a o deli e a e l’eve tuale spesa pe l’adegua e to.
Nel aso i ui o ve ga ilas iata la deli e a pe l’i stallazio e di p esidi fissi ,
Aggio a e co u
ue il fascicolo delle ca atte istiche dell’ope a
Comunica e a tutti i o do i i he vietato l’a esso alla ope tu a
· Tramite una comunicazione scritta
· Pubblicazione esposta in bacheca (atrio del condominio)
· Do u e tazio e fotog afi a o p ova te l’affissio e i a he a
· Apporre apposita cartellonistica di divieto assoluto all’a esso alla
copertura in prossimità degli accessi.
· Provvedere alla chiusura degli accessi
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Elaborato tecnico : Competenze e obblighi
L’ela o ato te i o della ope tu a è u allegato te i o pa te i teg a te del
fascicolo dell’ope a, di ui all’a t. , o
a , lette a e all’allegato XVI del D. Lgs.
n.81/08 s.m.i;
L’ela o ato te i o della ope tu a o tie e l’i dividuazio e dei is hi, delle isu e
p eve tive e p otettive i dotazio e dell’ope a e di uelle ausilia ie, per gli interventi
su essivi p evedi ili sull’ope a, uali le a ute zio i o di a ie e st ao di a ie,
nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati
• L’ ela o ato te i o della ope tu a è p edisposto dal oo di ato e della
progettazione (art.91 D. Lgs. n. 81/08 s.m.i, allegato XVI ) in fase progettuale
• L’ela o ato te i o della ope tu a deve esse e adeguato dal oo di ato e pe
l’ese uzio e dei lavo i a t.
pa ag afo
del D. Lgs. . /
s. .i, i fase
esecutiva.
• L’ela o ato te i o della ope tu a è aggio ato a u a del o
itte te D.Lgs. .
/ s. .i, allegato XVI a seguito delle odifi he i te ve ute i u ’ope a el o so
della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che
i hiedo o la desig azio e dei oo di ato i, l’aggio a e to del fas i olo è
predisposto a cura del coordinatore per la progettazione. Per interventi su opere che
non prevedono la designazione del coordinatore della progettazione il committente
deve incaricare un tecnico abilitato/qualificato per la sua elaborazione. In mancanza
del fas i olo delle a atte isti he dell’ope a l’ela o ato te i o della ope tu a
costituisce di fatto il primo allegato tecnico che andrà a costituire il fascicolo delle
caratteristi he dell’ope a.
• L’ela o ato te i o della ope tu a deve esse e ela o ato da u te i o
abilitato/qualificato.
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Elaborato tecnico :Contenuti minimi
L’ela o ato te i o delle ope tu e, deve ave e i segue ti o te uti ed allegati:
• Elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e
l’u i azio e dei pe o si,degli a essi, degli ele e ti p otettivi pe il t a sito e
l’ese uzio e dei lavo i sulle ope tu e; (allegato A)
• Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato
in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione di cui al
successivo articolo 7. Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di
tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono
l’adozio e di isu e di tipo pe a e te, o h le caratteristiche delle soluzioni
alternative previste nel progetto; (allegato B)
• Rapporto verifica di resistenza dei dispositivi di ancoraggio applicati alla
struttura di supporto (allegato C)
• Documentazione tecnica rilasciata dal fabbricante, secondo le norme vigenti;
(allegato D)
• Dichiarazione della conformità di corretta installazione e di messa in servizio
ilas iata dall’i stallato e o pete te/ ualifi ato (allegato E)
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Allegato A— Elaborati grafici
Elaborati da tecnico Qualificato/Abilitato
1. Elaborato grafico della copertura indicante la presenza di presidi fissi,loro
posizione,modello,classe di appartenenza e numero di operatori ad esso collegabili
. Pla i et ia i di a te le a atte isti he e l’u i azio e dei pe o si,degli a essi,
degli ele e ti p otettivi pe il t a sito e l’ese uzio e dei lavo i i ope tu a
3. Tavola grafica del piano di emergenza
4. Elaborato grafico della copertura indica te l’utilizzo di dispositivi di a o aggio
t a ite l’uso dei dispositivi di p otezio e I dividuale D.P.I. ad esso collegabili
5. Planimetria della copertura inerente lo studio eseguito per la selezione dei
D.P.I. e delle corrette modalità di utilizzo del sistema di anticaduta
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Allegato B— Relazione tecnica illustrativa
Elaborati da tecnico Qualificato/Abilitato
Contenuti minimi:
. Desti azio e attuale dell’i
o ile
2. Dati del progettista
3. Descrizione della copertura
4. Tipologia della copertura
5. Struttura della copertura
. Desti azio e d’uso
7. Calpestabilità della copertura
8. Pendenza della copertura
9. Superfici non praticabili
10. Presenza di impianti tecnologici
11. Programma e tipologia delle manutenzioni
12. Manutenzioni ordinarie
13. Percorso permanente
14. Accesso interno/esterno
15. Presidi fissi tipologia
16. Tipologia di dispositivi di ancoraggio strutturale
17. Tipologia di protezioni
18. Tipologia dei DPI associabili
19. Valutazione dei rischi
20. Misure di emergenza
21. Modalità di lavoro
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Allegato C— Rapporto verifica di resistenza dei dispositivi di ancoraggio
applicati alla struttura di supporto Elaborati da tecnico Abilitato
Contenuti minimi
1. Normative di riferimento
2. Definizione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di ancoraggio
3. Definizione delle azioni vincolari agenti sugli elementi di fissaggio
4. Definizione delle caratteristiche della struttura su cui i dispositivi di ancoraggio
verranno applicati
5. Definizione degli elementi di fissaggio
6. Verifica di resistenza del fissaggio dei dispositivi di ancoraggio alla struttura di
supporto.
• Verifica di resistenza fornita dal Fabbricante e verificata tramite prove certificate
da laboratorio. (rif. Materiali e prodotti per uso strutturale cap. 11 del DM 14.1.2008
NTC)
• Verifica di resistenza rilasciata da tecnico abilitato mediante calcolo
• Verifica di resistenza rilasciata da tecnico abilitato mediante prove di laboratorio o
su campioni tipo
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Allegato D— Documentazione tecnica
Informazioni fornite dal fabbricante
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere fornite almeno nella lingua
del paese di destinazione. Esso deve essere conforme alla norma EN 365 e, inoltre,
deve contenere almeno le seguenti indicazioni e informazioni:
A) Scheda tecnica del dispositivo di ancoraggio strutturale;
• Caratteristiche del dispositivo di ancoraggio (numero operatori collegabili, carico
di esercizio,carico di prova di resistenza,carico a rottura, deformazioni )
• Denominazione commerciale
• Classe o tipologia
• Marcatura
• Garanzia sulla difettosità del prodotto (minimo 10+2 anni)
• Materiale
• Protezione alla corrosione
• Applicazioni
• Durabilità
B) Manuale d’uso e manutenzione
C) Istruzioni tecniche per il corretto assemblaggio e montaggio (Allegato A1)
D) Informazioni sulle modalità per l’ispezione periodica (Allegato A2)
E) Informazioni sulle modalità per la verifica della resistenza degli elementi di
fissaggio e della struttura (allegato A3)
F) Dichiarazione di conformità del prodotto
G) Copia del certificato alla idoneità dell’impiego rilasciata da laboratorio prove
autorizzato
Il fabbricante deve includere una dichiarazione che i dispositivi di ancoraggio sono
stati sottoposti a prova in base alla presente norma e che, salvo diversamente
specificato, sono appropriati per l'utilizzo da parte di una persona singola con un
assorbitore di energia conforme alla EN 355.
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Allegato E— Dichiarazione di conformità di corretta installazione e di messa in
servizio rilasciata dall’installatore competente/qualificato
Documentazione da fornire dopo l'installazione
Per l'utente, la documentazione fornisce la prova che l'installazione è stata
effettuata correttamente. Inoltre è la base essenziale per l'ulteriore esame del
dispositivo di ancoraggio strutturale, dato che in molti casi non è visibile o
accessibile.
Dopo l'installazione, copia della documentazione di installazione deve essere
consegnata all'utente e sarà parte integrante del fascicolo tecnico
La dichiarazione di corretto montaggio deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
• Indirizzo e luogo di installazione;
• il nome e l'indirizzo della ditta installatrice;
• il nome della persona responsabile della installazione;
• l’identificazione del prodotto (produttore del dispositivi di ancoraggio ,tipo,
modello, articolo)
• data di installazione e di messa in servizio
La dichiarazione di corretto montaggio deve essere sottoscritta dal responsabile
del montaggio e deve contenere almeno le informazioni :
• È stato installato secondo le istruzioni di installazione del produttore
• È stato installato nella posizione indicata nell’elaborato grafico predisposto dal
progettista abilitato/qualificato
• È stato fissato al substrato specificato come previsto nel progetto di installazione
verificato da tecnico abilitato
• È stata applicata la regola della buona tecnica per l’assemblaggio e il fissaggio dei
vari elementi e secondo quanto indicato nelle tecniche dei fissaggi
• È stato messo in servizio secondo le informazioni fornite dal costruttore previo un
collaudo mediante prova statica qual’ora fosse possibile eseguirla;
• È stata fornita documentazione fotografica per l'identificazione e conferma , che il
fissaggio dell’elemento è avvenuto come da progetto e che al termine è stato
eseguito un collaudo (prova statica) che l’installazione è stata eseguita secondo
regola d’arte.
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03.00 Dispositivi di ancoraggio strutturali
Requisiti dei dispositivi di ancoraggio
I requisiti si basano sulla filosofia che i dispositivi di ancoraggio strutturale siano in
grado di sostenere la massima forza dinamica generata a seguito di una caduta
dall'alto di una massa complessiva di una o più persone, compreso ogni attrezzatura
eventualmente indossata, e ne possano sostenere il carico statico.
Generalità
Un punto di ancoraggio sicuro viene considerato tale quando in caso di arresto di
una caduta trattiene una massa complessiva di 100 kg in caduta libera collegata con
un sistema di arresto caduta EN 363 che generi una forza non superiore ai 6 kN ( 600
kg) per una persona.
Nel caso di un collegamento multiplo è necessario sommare una forza di 1kN
(100kg) per ogni operatore ad esso collegato
Requisiti minimi
• I dispositivi di ancoraggio strutturale devono essere progettati in modo tale che
possano, una volta fissati alla struttura, permettere una verifica di resistenza alle
sollecitazioni generate dalle forze applicate alla struttura (come previsto e indicato
nel manuale tecnico dal produttore). La verifica periodica deve prevedere che la
prova possa essere eseguita senza danneggiare la struttura o l’ ancoraggio
strutturale, permettendone il suo riutilizzo. Qual ora la prova non fosse possibile
eseguirla a causa delle deformazioni del sistema la verifica deve essere eseguita su
un elemento a campione.
• Non deve essere possibile agli elementi aventi un punto di aggancio/ ancoraggio di
staccarsi involontariamente. Se l'elemento o punto di aggancio/ancoraggio mobile
può essere rimosso, esso deve essere realizzato in modo che possa essere staccato
dopo l'esecuzione di due distinte consecutive e deliberate azioni manuali.
• I dispositivi di ancoraggio devono avere forma e dimensioni tali da consentire ai
connettori di ruotare liberamente e posizionarsi nel punto di aggancio nella
posizione ideale.
• Per i dispositivi di ancoraggio strutturale composti da più di un elemento o con
elementi assemblabili, la progettazione deve essere tale da che gli elementi non
possano apparire correttamente assemblati senza essere saldamente collegati tra
loro.
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Requisiti minimi
• Se il dispositivo di ancoraggio strutturale è dotata di un indicatore di caduta,
l'indicatore deve visualizzare chiaramente la caduta sia dopo l’applicazione della
forza dinamica che dopo il test di integrità.
• Quando un dispositivo di ancoraggio strutturale è costituito da una combinazione
di diversi tipi, deve essere testato per ciascun tipo e per ogni configurazione che ne
caratterizza l’applicazione alla struttura
• Qualora il fabbricante consente di applicare la forza in più di una direzione (ad
esempio, in tensione e in taglio) i dispositivi di ancoraggio devono essere verificati
nelle direzioni indicate.
Ergonomia
I dispositivi di ancoraggio strutturale non devono avere bordi taglienti o sbavature
che potrebbero causare lesioni all'utente o che potrebbero tagliare, incidere o
danneggiare in altro modo, i dispositivi di protezione a contatto con essi.
NOTA: Si consiglia spigoli o angoli di elementi siano arrotondati con un raggio di
almeno 0,5 mm o uno smusso di almeno 0,5 mm x 45 °.
· I dispositivi di ancoraggio strutturale devono essere facilmente individuabili una
volta applicati alla struttura e devono permettere un facile collegamento all’addetto
mediante gli appositi DPI
· I dispositivi di ancoraggio strutturale devono garantire all’addetto una pratica e
sicura operatività , libertà di movimento e facile intuizione al corretto utilizzo.
Marcatura
I dispositivi di ancoraggio strutturale devono riportare direttamente impresso o su
apposita targhetta identificativa:
1. Lotto di produzione
2. Marchio del fabbricante
3. Classe o tipologia di appartenenza
4. Numero massimo di operatori ad esso collegabili
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Dati forniti dal fabbricante
Le informazioni fornite dal produttore su come installare devono essere realizzate
almeno nella lingua del paese di destinazione
Manutenzioni:
Le modalità delle manutenzioni devono essere fornite dal costruttore del dispositivo
di ancoraggio ( es.: eventuali scadenze,manutenzioni e loro periodicità, ecc.).
Informazioni sulle modalità per l’ispezione periodica
Le modalità della ispezione periodica devono essere fornite dal produttore .
Le informazioni devono essere realizzate almeno nella lingua del paese di
destinazione.
Esse dovrebbero includere almeno consigli o informazioni, a seconda dei casi, come
segue:
· La periodicità dei controlli (almeno una volta all’anno)
· Le modalità del controllo
· Chi può eseguire detti controlli (committente o persona competente)
· La documentazione da rilasciare a seguito dell’avvenuto controllo
Informazioni sulla periodicità delle verifiche
Le variabili delle situazioni ambientali, strutturali e frequenza di impiego obbligano il
committente a mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento i
dispositivi di ancoraggio strutturale. Una indicazione particolare da fornire, a cura
del fabbricante, è quando queste applicazioni vengono realizzate in aree a rischio di
agenti aggressivi (chimici ,atmosferici, zone marine, fonti di calore).
In questi casi le verifiche possono essere svolte :
• Prima verifica al termine dell’installazione (messa in servizio)
• Seconda verifica dopo cinque anni della prima messa in servizio
• A seguire le verifiche dovranno essere eseguite ogni cinque anni.
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Informazioni sulle modalità per la verifica della resistenza degli elementi di
fissaggio e della struttura di supporto
La verifica consiste nell’eseguire una prova statica applicando un carico pari alla
forza di esercizio sull’ancoraggio strutturale, dichiarata dal fabbricante, al momento
della massima sollecitazione registrata a seguito di un arresto di caduta e con
apposita strumentazione è necessario rilevare il mantenimento di detta forza per
almeno 15’.
La prova permette di verificare :
1. Se l’esecuzione del lavoro è stato eseguito in modo corretto secondo i contenuti
del progetto di installazione (prova da eseguire al termine dei lavori)
2. Se la struttura di supporto ha caratteristiche tecniche idonee all’applicazione
3. Se nel tempo il materiale di supporto mantiene inalterate le caratteristiche
originarie (prova da eseguire periodicamente)
Le modalità della verifica devono essere fornite dal produttore .
Le informazioni devono essere realizzate almeno nella lingua del paese di
destinazione.
Esse devono includere almeno consigli o informazioni, a seconda dei casi, come
segue:
· Le modalità del controllo
· Chi può eseguire detti controlli
· La documentazione da rilasciare a seguito dell’avvenuto controllo
· I carichi di esercizio da applicare sullo specifico ancoraggio strutturale.
La verifica deve essere elaborata
da tecnico abilitato/qualificato
Quando questo tipo di prova non può essere eseguita ,a causa delle eventuali
deformazioni plastiche del dispositivo di ancoraggio o della struttura , dovrà essere
eseguita su un campione tipo che poi verrà rimosso .
Nel caso di esito negativo il dispositivo di ancoraggio strutturale deve essere rimosso
dalla struttura.
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Cartelli informativi
In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile
devono essere apposte le indicazioni di minima su:
• l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta,
l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di
ancoraggio;
• il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;
• L’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale (dispositivi anticaduta
compatibili con il sistema di ancoraggio).
Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta
di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.
Obblighi degli installatori
Aspetti generali
Adempiere agli obblighi indicati nel D.L.gs 81/08 s.m.i.c..
L’installazione dei dispositivi di ancoraggio richiede la massima attenzione,etica
professionale e la capacità nell’applicazione delle misure tecniche individuate.
Affidare i lavori a personale non competente causa la realizzazione di opere
inefficaci poiché non conformi ai progetti appositamente studiati per quella
determinata situazione.
L’anello debole del sistema è proprio questo ed è spesso sottovalutato dagli
operatori del settore.
Requisiti degli installatori
L’installazione dei dispositivi di ancoraggio strutturale deve essere eseguita da
personale competente o qualificato o autorizzato e in possesso di idoneità tecnico
professionale.
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HOME 360°
FORNISCE SUPPORTO COMPLETO PER LA REALIZZAZIONE CERTIFICATA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO.
 Progettazione di idonei sistemi di protezione
 Fornitura di sistemi di protezione certificati
 Posa in opera certificata con personale qualificato con relativa dichiarazione
di conformità
 Redazione dell'elaborato tecnico della copertura
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8 MAGGIO 2014
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ATTI DELLA REGIONE
ANNO XLV • N. 44
le disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia “Testo A”) che interessano le
coperture mediante interventi strutturali;
d) installazione di nuovi impianti tecnici, telematici e fotovoltaici, qualora essi riguardino le
coperture;
e) interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai
sensi dell’articolo 36 del d.p.r. 380/2001 o
come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della
copertura, escluse le varianti di assestamento
previste dall’articolo 22, comma 2, del d.p.r.
380/2001.
LEGGI REGIONALI
_______________________________________________________
Legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 concernente:
Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione sulle coperture in condizioni di
sicurezza.
Art. 3
(Definizione di copertura)
1. Ai sensi della presente legge, per copertura si
intende una delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una
struttura portante e da un manto di copertura.
Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato.
Il presidente della Giunta regionale
promulga,
la seguente legge regionale:
Art. 4
(Misure di prevenzione e di protezione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, fermo restando
quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia
di tutela dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
l’applicazione di misure di prevenzione e protezione dirette ad evitare i rischi di caduta dall’alto, quali in particolare sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota sulla copertura, il
transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della
copertura che, con riferimento alle misure di
prevenzione e protezione di cui alla lettera a),
contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità
e ogni altra informazione necessaria ai fini
della prevenzione e protezione dei rischi di
caduta dall’alto, secondo quanto previsto dall’atto di cui all’articolo 6.
2. L’elaborato tecnico della copertura integra il
fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettera
b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la
redazione; altrimenti costituisce documento
autonomo.
3. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato
nell’ipotesi di interventi che determinano modifi-
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta norme
di prevenzione e di protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione di
interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad
edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi impiantistici o di manutenzione,
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in
quota in condizioni di sicurezza.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento del manto di copertura
per una superficie comunque non inferiore al
50 per cento ovvero, nell’ipotesi di coperture
superiori a 200 metri quadri in pianta, comunque non inferiore a 100 metri quadri;
c) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia previsti dall’articolo 3 del
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico del-
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ANNO XLV • N. 44
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
_______________________________________________________
che strutturali dell’edificio ovvero che rendano
necessarie modifiche riguardanti le misure di
prevenzione e protezione contro le cadute dall’alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi
di cui all’articolo 2, svolgono attività in quota
sulla copertura medesima e, in caso di passaggio
di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o
avente titolo.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA
LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.
Art. 5
(Improcedibilità dell’istanza del titolo
abilitativo edilizio)
1. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico previsto all’articolo 4, comma 1, lettera b),
determina l’improcedibilità dell’istanza diretta
ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.
NOTE
Nota all’art. 2, comma 1, lettera c)
Il testo dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia “Testo A”), è il
seguente:
“Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi) - 1. Ai
fini del presente testo unico si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’elimi-
Art. 6
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, con proprio regolamento,
sentita la competente commissione assembleare,
individua le prescrizioni tecniche da adottare in
relazione alle misure di prevenzione e protezione
indicate all’articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.
Art. 7
(Norme transitorie e finali)
1. La Giunta regionale adotta l’atto di cui all’articolo 6 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La presente legge si applica agli interventi edilizi
i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 6.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui
al Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della regione Marche.
Ancona, 22 aprile 2014.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca
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BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE
ANNO XLV • N. 44
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”,
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.”
nazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso
la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo
che, con riferimento agli immobili sottoposti a
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal
comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee ancorché siano installati,
con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno
di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla
normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno di turisti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;
Note all’art. 2, comma 1, lettera e)
- Il testo dell’articolo 36 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia “Testo A”), è il
seguente:
“Art. 36 (Accertamento di conformità) - 1. In caso di
interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza
di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,
fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31,
comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque
fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata
con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende
rifiutata.”
- Il testo del comma 2 dell’articolo 22 del d.p.r. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia “Testo
A”), è il seguente:
“Art. 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
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