Prassi PCT Tribunale - Ordine degli Avvocati di Trento

TRIBUNALE DI TRENTO
PRASSI CONCORDATE SUL PROCESSO TELEMATICO
I. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
1. Redazione dell’atto
Il ricorso può essere predisposto con qualsiasi programma di elaborazione di testi (Word, OpenOffice,
LibreOffice, ed altri). Ai fini del deposito telematico, il ricorso deve essere convertito nel formato PDF
Come si converte il file in PDF:
- Se si usa Microsoft Word: dal menu in alto selezionare “FILE”, quindi “salva con nome” (seconda
voce dall’alto); precisare il nome del file e alla voce “salva come” selezionare “PDF”.
- Se si usa OpenOffice: dal menu in alto selezionare l’icona PDF, indicare il nome e salvare.
- Se si usano altri sistemi: dotarsi di un programma di conversione (es. stampante virtuale PDF: qui si
possono trovare alcuni software utili)
- Con la consolle avvocato: se sul PC è installato Office e il plugin Microsoft PDF Export, si può
importare direttamente il file DOC, che verrà convertito in PDF dalla consolle.
Nota: va evitata la conversione in PDF tramite scansione del ricorso stampato. Il PDF prodotto da scansione
non è un formato valido ai fini del deposito nell’ambito del processo civile telematico.
Non è necessario predisporre il testo del decreto: il Giudice vi provvederà autonomamente, utilizzando la
consolle del magistrato.
Si raccomanda di prestare la massima attenzione al momento del caricamento dei dati delle parti nel
fascicolo. I nomi, le ragioni sociali e i codici fiscali devono essere completi, corretti e uguali a quelli indicati
nell'atto. Si segnala che, in caso di discrasie tra dati indicati nell'atto e dati caricati nel fascicolo, il decreto
verrà compilato in automatico dal sistema con i dati del fascicolo.
Nell’intestazione del ricorso è possibile indicare la materia (condominio, locazioni, ecc.), subito dopo le
parole “ricorso per decreto ingiuntivo”.
Qualora venga richiesta la provvisoria esecutività del decreto, è necessario
a) selezionare l’opzione nel redattore (consolle o altro) all’atto della creazione della busta telematica;
b) indicare già nell’intestazione dell’atto la richiesta (“ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente
esecutivo”)
Qualora si tratti di ricorso per decreto ingiuntivo per consegna beni, è necessario:
a) nel testo del ricorso, indicare nel modo più preciso possibile il bene oggetto della domanda, al fine
di consentire al Giudice di far riferimento nel decreto al bene richiesto con il ricorso, così riducendo
la possibilità di errori di trascrizione
b) evitare, quindi, indicazioni che rimandano a fatture o altri documenti allegati
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Rispetto al ricorso “cartaceo”, ci sono alcune differenze:
- non è necessaria la procura a margine o in calce (la procura deve essere predisposta come file separato,
che sarà poi inserito nella busta crittografata);
- non sono necessarie sul ricorso le sottoscrizioni autografe “analogiche” (il ricorso andrà firmato, infatti,
solo con firma digitale!)
2. Gli allegati.
Nel sistema del PCT, gli allegati al ricorso per ingiunzione si distinguono in tre tipi:
a) procura alle liti
b) nota di iscrizione a ruolo
c) allegati generici
2.1. La procura alle liti
La procura alle liti va redatta su foglio separato rispetto all’atto giudiziario.
Non è opportuno utilizzare procure a margine che non facciano espresso riferimento alla causa in relazione
alla quale la procura è conferita. È altresì auspicabile il superamento della prassi di allegare come procura il
file risultante dalla scansione della prima pagina dell'atto, riportante la procura a margine.
Nella fase di creazione della busta telematica, l’allegato costituente la procura deve essere specificamente
qualificato come “procura alle liti”.
La procura può essere allegata in due modi:
a) procura “cartacea”: si predispone e si stampa una usuale procura alle liti, che dovrà essere
sottoscritta (con firme autografe “analogiche”) sia dal cliente che dall’avvocato per autentica; il
documento firmato andrà poi scansionato, reso in formato PDF, denominato “Procura alle liti.pdf” e
quindi firmato digitalmente dall’avvocato (nota: la firma si appone nella fase di creazione della
busta);
b) Procura notarile (generale o speciale): se generata digitalmente, riporta già le firme digitali del
Notaio e del cliente, ma dovrà comunque sempre essere firmata digitalmente anche dall’avvocato.
In ipotesi di procura “cartacea”, dovrà essere digitalizzata mediante scansione e il file PDF risultante
andrà firmato digitalmente dall’avvocato.
2.2. La nota di iscrizione al ruolo
La consolle avvocato e la maggioranza degli altri redattori disponibili sul mercato creano automaticamente
la nota di iscrizione al ruolo, che può quindi essere allegata, durante il processo di creazione della busta, con
un semplice clic.
L’allegato viene normalmente riconosciuto come nota di iscrizione. Se si preferisce caricare una NIR diversa
da quella generata dal sistema, è indispensabile indicare che l’allegato costituisce la nota di iscrizione a
ruolo.
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La NIR deve essere sempre firmata digitalmente dall’avvocato.
2.3. Gli altri allegati (allegati “generici”)
In calce al ricorso deve essere predisposto l’elenco dei documenti prodotti, debitamente numerati e
descritti. Per ciascun allegato è bene creare un file separato, avente la stessa numerazione e descrizione
adottata nel ricorso.
Si consiglia
-
-
di dare all’allegato un nome quanto più possibile descrittivo
o
es. “01-fattura del 1.3.2013”, “02-estratti autentici delle scritture contabili”, “03-lettera
monitoria del 4.6.2013”,
o
è sconsigliato utilizzare nomi generici: “doc. 1”, “allegato02”, ecc.)
di utilizzare la numerazione a due cifre (01, 02, 03), ovvero la numerazione a tre cifre (001, 002,
003) nell'eventualità in cui si ritenga di produrre in giudizio più di cento documenti;
In fase di creazione della busta, ciascun documento dovrà essere
a) allegato singolarmente (evitare di allegare un unico file contenente più documenti, es. “doc. 17.pdf”, “allegati-ricorso.zip”)
b) numerato e denominato come nell’elenco in calce al ricorso. Gli eventuali documenti cartacei
dovranno essere allegati previa scansione. È preferibile impostare lo scanner in modo da ottenere
dalla scansione dei file PDF. Per contenere la dimensione dei file, la risoluzione dello scanner non
dovrebbe essere impostata a valori superiori a 150 dpi.
Ai fini del deposito, è essenziale che gli allegati (sia digitalizzati a mezzo scansione o digitali ab origine)
rientrino in uno dei seguenti formati: PDF (formato sempre preferibile), ODF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML
(dal 25.2.2014 anche .EML e .MSG). È inoltre possibile depositare file compressi (formati ZIP, RAR, ARJ),
purché il contenuto (il file originario compresso) rientri tra i formati ammessi sopra indicati.
Si sconsiglia di firmare digitalmente i documenti generici (ai fini pratici non serve a nulla, mentre
appesantisce la busta telematica).
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Tabella: Allegati semplici – Casi particolari
Tipo di allegato
Ricevuta di versamento del contributo unificato1
- se si versa il CU tramite F23, bollettino postale o marca
Lottomatica, la ricevuta (e la marca sulla nota di iscrizione
al ruolo) deve essere scansionata ed inserita nella busta
come allegato semplice o generico
- se si esegue il versamento on line, si allega il file
RicevutaTelematica.xml, fornito all’atto del pagamento
Nota spese
Si tratta di allegato facoltativo, in quanto i compensi vengono
liquidati in base ai parametri e alle prassi concordate in sede di
Osservatorio giustizia.
L’avvocato che intenda chiedere la liquidazione di compensi
ulteriori, ovvero di spese sostenute, potrà depositare la nota spese
unitamente alla documentazione attestante gli esborsi sostenuti.
Formati
PDF, ODF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML
(eventualmente compressi in formato
ZIP, RAR, ARJ)
XML
PDF, ODF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML
(eventualmente compressi in formato
ZIP, RAR, ARJ)
3. Il deposito telematico
La busta telematica contenente l’atto principale, gli allegati e il file XML (autogenerato) deve essere inviata
tramite PEC. Le opzioni sono due:
a) se si dispone di un software che può gestire la fase di deposito, l'invio via PEC avviene automaticamente,
semplicemente cliccando su “invia”;
b) se si dispone di un mero redattore (o della consolle priva dei servizi PEC GOLD), è necessario estrarre il
file ENC creato dal software ed inviarlo via PEC all'indirizzo dell'Ufficio giudiziario destinatario.
Note:
1

in caso di consolle avvocato priva di servizi GOLD, arrivati al termine della procedura (dopo aver
firmato) si può scegliere tra “crea busta” o “esporta busta”. Si sceglie “crea busta” e si procede alla
firma. Si clicca su “invia” e alla successiva domanda si risponde “no”. Tornati alla precedente
schermata, si sceglie “esporta busta” e si salva su una cartella del PC locale il file EML; in tale file
(apribile con Outlook e Thunderbird) si trova l'allegato ENC;

Il file ENC va allegato ad un messaggio PEC.

Il messaggio PEC deve avere necessariamente come oggetto: “DEPOSITO ” (la parola “DEPOSITO”
va scritta in maiuscolo e deve essere seguita da uno spazio; dopo lo spazio si può scrivere ciò che si
desidera, ad es. “ricorso per ingiunzione Rossi/Verdi”);
All’atto della richiesta della formula esecutiva dovrà essere consegnato alla Cancelleria l’originale dell’attestazione
di pagamento del contributo unificato. La Cancelleria potrà peraltro richiedere la consegna dell’originale
dell’attestazione anche nel caso in cui le copie non venissero richieste.
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
L'indirizzo PEC dell'Ufficio destinatario si trova sul portale dei servizi telematici del Ministero
(pst.giustizia.it).
La busta telematica non può avere un peso superiore a 30 MB. Se gli allegati sono troppo pesanti, è bene
impostare lo scanner a valori di risoluzione più bassi (attorno ai 100-150 dpi).
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II. ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO IN CASO DI OPPOSIZIONE A D.I.
In caso di opposizione a d.i. telematico, l'avvocato che necessiti di accedere al fascicolo informatico per
visionare i documenti prodotti dal ricorrente dovrà depositare in cancelleria (anche in via telematica) una
specifica procura alle liti.
L'avvocato verrà quindi abilitato dalla cancelleria alla visione del fascicolo informatico.
La richiesta può essere presentata anche in via telematica: in tale caso l'avvocato deve predisporre
un'istanza con la quale chiede di essere abilitato alla visione del fascicolo, indicando specificatamente parti
e numero di R.g..
Nella busta dovrà essere inserita la procura speciale (o copia del decreto ingiuntivo riportante in calce la
procura).
Si procede quindi al deposito telematico dell'istanza (selezionando "istanza generica" o "costituzione nuovo
avvocato"). La cancelleria, una volta accettata la busta, abiliterà l'avvocato alla consultazione del fascicolo.
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III. PRASSI PER LE IPOTESI DI BUSTA INCAPIENTE (LIMITE DEI 30MB)
E DI FILE O OGGETTI NON DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE
1. PRASSI PER L'IPOTESI DI BUSTA INCAPIENTE
Un corretto uso degli strumenti permette, nella quasi totalità delle ipotesi, di contenere le dimensioni della
busta telematica entro il limite dei 30MB.
Qualora, nonostante l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti tecnici (v. sopra, punto I.3), la busta
dovesse superare il limite, si raccomanda di attenersi alle seguenti prassi operative:
1.1. RICORSO PER INGIUNZIONE
Se la busta dovesse superare i 30MB, sarà necessario indicare nel testo del ricorso che si procederà ad un
invio multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta.
A deposito avvenuto ed ottenuto il numero di R.G., l'avvocato potrà depositare una nuova busta
selezionando la tipologia di atto “produzione di documenti richiesti dal giudice”
L'atto principale della busta integrativa dovrà essere nominato “integrazione-documentale.pdf” (o altro
nome analogamente significativo della funzione). Nel testo si dovrà indicare che la seconda busta costituisce
integrazione del primo deposito, imposta dall'impossibilità di contenere gli allegati nelle dimensioni
informatiche prescritte.
1.2. MEMORIE EX ART. 183 C.P.C.
Se la busta dovesse superare i 30MB, sarà necessario indicare nel testo della memoria che si procederà ad
un invio multiplo e che parte dei documenti saranno inclusi in altra busta.
La seconda busta dovrà essere inviata selezionando la tipologia “memoria generica”. L'atto principale dovrà
essere costituito da un file pdf nel quale si indicherà che la seconda busta costituisce integrazione del primo
deposito, imposta dall'impossibilità di contenere gli allegati nelle dimensioni informatiche prescritte.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 7, D.L. 179/12, il deposito si considera tempestivo quando tutti
gli invii si perfezionano entro la fine del giorno di scadenza del termine.
II. PRASSI PER LE IPOTESI DI FILE O OGGETTI NON DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE
Nell'eventualità in cui si rendesse necessario produrre file o oggetti non depositabili telematicamente per
estraneità ai formati consentiti nel PCT (es. filmati, registrazioni, immagini vettoriali, planimetrie di formato
superiore all'A3, ecc.), l'avvocato potrà provvedere come segue:

il file o l'oggetto non depositabile telematicamente potrà essere depositato in cancelleria,
accompagnato da nota di deposito in cui dovranno essere indicati il numero di R.G., il nome del
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Giudice Istruttore e gli estremi dell'atto del quale il documento costituisce allegato (es. “allegato 41
alla memoria ex art. 183, VI c., n. 2 del 2.10.2014”);

l'atto (i.e., continuando con l'esempio, la memoria istruttoria del 2.10.2014) dovrà essere
depositato telematicamente. La busta dovrà contenere tutti i documenti allegati per i quali sia
possibile il deposito. Al posto dei file o degli oggetti non depositabili telematicamente dovrà essere
inserita nella busta telematica la nota di deposito di cui al punto che precede (tra gli allegati della
busta, il n. 41 sarà quindi la nota di deposito).
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IV. ISTANZE DI ESECUTORIETA’ PER I DECRETI INGIUNTIVI TELEMATICI
L’istanza deve essere depositata telematicamente.
Se si utilizza Consolle Avvocato, l'istanza viene creata automaticamente dal software quando si seleziona la
voce “istanza di parte di richiesta esecutorietà ex art. 647” (in “gestione fascicoli”, “depositi telematici”,
“nuovo”).
Il sistema propone due opzioni alla voce “tipo di richiesta”.

selezionare l'opzione “PRIMA FORMULA” quando si tratta di richiesta di esecutorietà di decreto
ingiuntivo emesso ex art. 641 c.p.c., notificato e non opposto;

selezionare l'opzione “DEFINITIVA ESECUTORIETÀ” se il decreto, emesso in origine provvisoriamente
esecutivo, dopo la notifica ed in assenza di opposizione, necessiti dell'attestazione della definitività.
All’istanza si deve sempre allegare il decreto ingiuntivo con la prova dell'avvenuta notificazione (il file
risultante dalla scansione dovrebbe contenere ricorso, provvedimento e relate di notifica complete).
Si segnala che se il decreto ingiuntivo, emesso ex art. 641 c.p.c. ed opposto, diviene esecutivo a seguito
della definizione della causa di opposizione (per estinzione, cancellazione o sentenza) è sempre necessario
allegare, oltre al decreto ingiuntivo emesso e notificato, anche il certificato di estinzione o la copia della
sentenza di opposizione.
A seguito della presentazione telematica dell'istanza, la Cancelleria invierà all'avvocato l'avviso di avvenuta
concessione dell'esecutorietà. L'avvocato dovrà quindi recarsi in Cancelleria, munito dell’originale del
decreto ingiuntivo notificato, per l'apposizione della formula (allo stato rilasciata in cartaceo e firmata dal
cancelliere).
In due casi l'istanza di esecutorietà NON si presenta con modalità telematiche:
a) istanza relativa a decreti emessi in formato cartaceo dalle ex sezioni distaccate;
b) istanza di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art. 648 cpc.
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