20140130_4646_92_determine dirigenziali dal n.177 al n.180

COMUNE
DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
AIG
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabile del
Procedimento
Registro Generale
determinazioni
N. 278
Data 31.12.2013
Sentenza n°554J/J2 a favore del Sig. Lo Cicero Giuseppe.
LIQUIDAZIONE.
Dr. G. Li Vecchi
Sig.ra Vincenzo Cullo
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal 3 O GEN. 2QU per quindici giorni consecutivi.
Atto n.
Data
À1Z.
Registro Pubblicazioni n. tf
30 GEN. 2014
L'impiegato
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
II Contabile
N.
Data ,3»
II Dirigente
IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza n. 5541/12 con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Comune di
Monreale alla restituzione al sig. Lo Cicero Giuseppe dei quadri nella stessa sentenza indicati,
nonché al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dall'attore e delle spese di C.T.U.,
per un totale complessivi di €. 3.027,13, giusta conteggio trasmesso dal legale di controparte in
data 09/09/2013 prot. 20158;
PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in
data 28.12.2013, con deliberazione n° 78;
VISTA la deliberazione n. 2/2005/Cons. dell'11.03.2005, con cui le sezioni riunite della
Corte dei Conti hanno espresso parere relativamente all'ipotesi di riconoscimento di debiti fuori
bilancio ex lett. a) dell'art. 194 del D.Lvo 267/2000, stabilendo che gli organismi amministrativi,
accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, possono procedere al relativo
pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, stante che quest'ultima
svolge una mera funzione ricognitiva e non autorizzati va;
PRESO atto che, nella fattispecie di che trattasi, ricorrono i presupposti di cui al superiore
parere;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO II D.Lgs n. 267/2000;
D E T E R M 1N A
Per quanto in premessa indicato :
1 LIQUIDARE, al Sig. Lo Cicero Giuseppe, nato a Palermo
il 27.05.1936,
C.F. LCCGPP36E27G273X, ivi residente in via Benedetto Civiletti n. 12, ed elettivamente
domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Aw. Fabio Ganci, sito in Via Catania n. 15 la
complessiva
somma
di
€.
3.369,74,
mediante
accredito
c/c
IBANIT35E0200804648000300385270,, IMPEGNANDO la stessa al Gap. 2159 denominato
"Riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
2 — L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la
corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine
cronologico stabilito dal vigente regolamento di contabilità.
3 - 1 1 presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come
c<
previsto dalFait. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
4 - Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi.
MONREALE, lì 30.12.2013
II Funzionario Retìionsabile
Sig.ra Vincenzavullo
Dot
*M2WAlla udienza del 05/12/2012, chiamata la causa n° 4502/2009
dinanzi
al G. I - dr. Giuseppe
De Gregorio, sono presenti
l'avv.
Miceli in sostituzione di Ganci, giusta delega, nonché l'aw. A.
Conigliaro
in sostituzione
dell'aw. Termini;
è pure presente
per la pratica il dr. Giuseppe Innaimi.
L'aw.
Miceli
evidenzia
che
dagli
atti
del
procedimento
penale si evince che nessuna donazione vi è stata da parte del
Lo
Cicero
nei
intendersi
confronti
quale
mera
del
Comune,
concessione
mentre
l'atto
espositiva;
non
è
è
da
dato
rinvenire alcuna proposta di donazione con atto pubblico, né può
intendersi
elemento
donazione di modica valore non essendo emerso
atto
a
comprovare
tale
allegazione
e/o
alcun
eccezione.
Dunque, oggi il Comune detiene i quadri illegittimamente, e sono
anche stati danneggiati come emerso in sede di CTU, e utilizzati
impropriamente
supposto
danneggiando
donante
(mero
l'immagine
refuso).
del
Anche
donante, anzi
lo
del
collocazione
si
contesta, stante l'esposizione in luogo non adatto e tale da non
consentire
la corretta
emerso documentalmente
fruizione.
Conclude
aggiungendo che è
che detti beni sono stati concessi dal
prof. Nocera al Comune di Monreale, senza che sia emerso come
tale Nocera abbia avuto la disponibilità di tali beni.
L' avv.
ultimo
Conigliaro si riporta
depositate,
evidenziando
alla comparsa e alle note da
che
la posizione
dei quadri,
come emerso in sede di CTU, non va intesa nei termini detti da
controparte,
"li
anzi
risultando
data
importanza
a
dette
opere,
addirittura con uno o due quadri nella stanza del Sindaco.
I
procuratori
delle
parti,
i
quali
concludono
come
nei
rispettivi atti.
r\ in r- A i i- ixwir
CITTA DJ MONREALE
f
II G. I.
) PROTOCOLLO GENERALE I
1 3 AGO. 2013
Ufficio Unico Nep- Corte fli Apnello Palermo
2.58 NORMALE 09/08/13
a-oo 011973./A01 01
N.Prot,
8.2.5. LO CICERO
Cat..±?.
0.00 IffiffiffilE MQNREALE
Totale
10.83
Class
Fase
MICELI
.j
Dopo Camera di Consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 18:15.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
H Tribunale di Palermo - II Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe De Gregorio,
all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di
dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 4502/2009 R.G. vertente tra
LO CICERO GIUSEPPE (aw. Fabio Ganci)
Attore
nei confronti di
COMUNE DI MONREALE in persona del sindaco legale rappresentante prò
tempore (aw. Luciano Termini)
Convenuto
n Tribunale di Palermo - II Sezione Civile,
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe De
Gregorio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente
pronunciando nel co ntrad ditto rio delle parti, così provvede :
In parziale accoglimento delle domande avanzate da Lo Cicero Giuseppe, con atto di
coazione del 18/3/2009, nei confronti dì Comune di Monreale, condanna il Comune alla
restituzione dei quadri dell'attore [ 1) Paolo Malfanti : senza titolo - acquaforte. 2) Paolo
Malfanti : « Suonatore di mandolino » acquaforte 3) Paolo Malfanti ; senza titolo -
•* tecnica mista 4) Vincenzo Tiboni « Volo » olio su carta 5) R. Stefanelli « Ritratto di
giovane donna » litografia 6) Madè « Omaggio a Guttuso » incisione 7) Madè « Raccolta
delle olive » litografia 8) Madè « Gli emigranti » incisione 9) Manuel Campus: « Ritratto
-fii,
di Rosario Lo Cicero » sanguigna 10) MamiéhCampus: « Ritratto di Giuseppina Lo
.j
Cicero » sanguigna], rigettando le altre pretese. -..
Condanna il Comune di Monreale al pagamento di 2/3 delle spese processuali
!»
K
sostenute dall'attore, compensando il resto, che liquida nell'intero in € 2.550,00 per
jf
compensi ed € 210,00 per spese, oltre IVA e CP come per legge; pone le spese di CTU,
Jj
liquidate come da decreto in atti, per 2/3 a carico del Comune di Monreale e per 1/3 a
-g
carico dell'attore.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05/12/2012.
Motivi della Decisione
Giuseppe Lo Cicero, pittore (in arte Madè) ha convenuto in giudizio il Comune di
j
.Monreale chiedendo dichiarare illecita la condotta del Comune di Monreale, che ha sine
ti tuo mantenuto nella sua detenzione beni di proprietà di Lo Cicero Giuseppe con la
consapevolezza della contraria volontà di quest'ultimo, nonché per avertli tenuti in
luoghi non idonei; dichiarare il diritto dell'attore all'immediata restituzione dei quadri
descritti, nonché al risarcimento dei danni patiti, in particolare per il danneggiamelo del
quadro "Ritratto di Rosario Lo Cicero" su tela di Campus Manuel.
Il Comune convenuto, pur ammettendo che in effetti taluni quadri vennero collocato
in ambienti diversi da quelli originali, anche se sempre con finalità di fare fruire le opere
artistiche alla collettività, ha chiesto l'integrale rigetto delle avverse pretese.
Tanto premesso, la domanda attorca solo in parte può accogliersi.
Premesso che del tutto irrilevanti sono le vicende processuali (penali) che hanno ad
oggetto il furto (consumato o tentato che sia) dei quadri al fine di qualificare la pretesa
attorca, intanto è rimasto sullo sfondo delle allegazioni che il rapporto tra Lo Cicero e il
i
5 Comune possa qualificarsi in termini di donazione, o quantomeno di donazione
•
;
perfezionatasi nelle forme di cui all'art. 782 e.e. - dovendosi escludere, in ragione delle
•
stesse allegazioni del Comune, che trattasi di donazione di modico valore, stante il
valore artistico dei diversi quadri oggetto del contendere -.
Invero, seppure il termine donazione sia stato utilizzato dal Comune - non solo
negli atti difensivi, ma anche nella delibera di giunta comunale del 20.5.2003 - e dal
teste Lo Cicero (che in questi termini, pur correggendosi, ha definito il rapporto tra il
padre odierno attore e il Comune -, in atti non vi è prova che alla fase sicuramente
preliminare alla stipula dell'atto pubblico richiesto dall'ar. 782 citato (cioè, al contatto
. fra le parti di cui hanno dato conto i testi, alla deliberazione di Giunta per approvazione
• accettazion) sia seguito, appunto, la stipula dell'atto di donazione (peraltro, il legale
* rappresentante del Comune non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale sul
punto, e tale condotta va pure valutata nel complesso degli elementi offerti al Tribunale).
E allora, se la consegna deve intendersi effettuata volontariamente, e verosimilmente
in vista della definitiva donazione, non può sostenersi che illecitamente il Comune di
Monreale abbia detenuto i quadri di che trattasi, almeno sino alla richiesta di
- . ••-.>• . restituzione; soprattutto considerando l'ulteriore allegazione attorea in ordine agli
accordi sulla collocazione che avrebbero dovuto essere rispettati permanentemente dal
Comune (di modo che avrebbe dovuto trattarsi di concessione in uso dei locali
comunali).
- Senza dubbio, comunque, in difetto dì idonea prova, questa bozza di intesa non è
sfociata in donazione formalmente valida, anche per l'intervenuta revoca della volontà
del donante prima della formalizzazione (irrilevanti a questo punto sono le ragioni); di
qui l'obbligo del Comune dì provvedere alla restituzione. In particolare, tale restituzione
avrà ad oggetto i quadri che sono stati rinvenuti, dai CTU chiamato ad ispezionare i
luoghi ove il Comune li ha allocati, e cioè :
1) Paolo Malfanti : senza titolo - acquaforte 2) Paolo Malfanti : « Suonatore di
mandolino » acquaforte 3) Paolo Malfanti : senza titolo - tecnica mista 4) Vincenzo
Tiboni « Volo » olio su carta 5) R. Stefanelli « Ritratto dì giovane donna » litografia 6)
Madè « Omaggio a Guttuso » incisione 7) Madè « Raccolta delle olive » litografia 8)
Madè « Gli emigranti » incisione 9) Manuel Campus: « Ritratto di Rosario Lo Cicero »
sanguigna 10) Manuel Campus: « Ritratto di Giuseppina Lo Cicero » sanguigna.
Quanto alla pretesa risarcitoria, per i danneggiarnenti che i quadri avrebbero subito,
e per il danno morale che l'attore avrebbe patito per l'illecita allocazione, deve
osservarsi che il medesimo CTU ha rilevato le buone condizioni di conservazione dei
dipinti, anche per quanto riguarda i supporti che non risultano degradati così come
icolori o gli inchiostri. Ancora, la collocazione in alcuni luoghi del Comune invece che
in altri non può, di per sé, ritenersi lesiva delia paternità artistica dell'autore (per i quadri
a luì riconducigli, evidentemente) in termini di danno non patrimoniale, in difetto di
idonea allegazione sul punto.
In ogni caso, la estrema genericità delle allegazioni attoree in punto di utilizzo in
ragione del quale è chiesto il risarcimento, e quant'altro utile a delineare i contorni della
pretesa, conducono al rigetto della domanda attorca sul punto.
Stante il complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la
parziale compensazione delle spese di lite (in ragione del limitato accoglimento della
pretesa), ivi comprese quelle di CTU; la liquidazione in dispositivo.
*
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05/12/2012.
Il Giudice
16/01/14
\\ebmaÌ|dorrinUrubaJt/lay3ut/orìgW^
Da [email protected]
A
[email protected]
" Data giovedì 16 gennaio 2014 - 12:35
R: Sentenza n. 5541/12 - Lo Cicero Giuseppe
Vi trasmetto IBAN e dati anagrafici del Sig. Lo Cicero Giuseppe.
Lo Cicero Giuseppe, nato a Palermo il 27.05.1936, ivi residente nella Via Benedetto Civiletti, 12, C.F. LCC
GPP36E27G273X
' IBAN IT35E 02008 04648 0003 0038 5270
Grazie, cari saluti.
—Messaggio originale —
Da: affari.genera!Ì@monreale.gov.it
Data: 14-gen-2014 12.40
A: <[email protected]>
Ogg: Sentenza n. 5541/12 - Lo Cicero Giuseppe
Si richiede la trasmissione dell'IBAN completo di tutti i dati del Sig. Lo Cicero Giuseppe, al quale
l'ufficio di ragioneria dovrà accreditare, secondo l'ordine cronologico, la somma dì €. 3.027,13 per
spese legali e C.T.U., giusta nota del 06/09/2013.
Dott. G. Li Vecchi
\\ebmail dorninÌ.aruba.tt/la>out/Qrigin^^
1/1
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2013
Capitolo
1
01
08
00215900
08
00215900
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Numero Impegno
201300012480
Data
31.12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
187416
Numero
Data
Registro
A?£
Data Seduta
Data Esec.
&'ii'20rt
LO CICERO GIUSEPPE
Per:
AIGn. 27831_12_2013 - Sentenza 5541 _12 a favore Lo Cicero Giuseppe - Liquidazione
Importo Attuale Euro 3.369,74
Importo Iniziale Euro 3.369,74
Previsione Attuale
80.000,00
Impegnato sul GAP
45.738,05
Differenza
34.261,95
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo dì durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
AIG
N. 290
Data 31.12.2013
Liquidazione C. T. U. a favore del Sig. Di Mitri Maurizio.
OGGETTO
IL DIRIGENTE
II Responsabile del
Procedimento
Registro Generale
determinazioni
Dr. G. U Vecchi
Sig.ra Vincema Gitilo
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal
^EN. lu\\er q u j nc jj c j giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
Atto n.
Data
30 6EN. 2014
I/impiegato responsabile
lìaiiuto Maurizio
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
I! Contabile
N.
Data
II Dirigente
IL
DIRIGENTE
VISTA la liquidazione disposta dal Giudice di Pace di Monreale, con provvedimento n.
755/11 nella controversia Scrima Pietro / Comune di Monreale, inerente il pagamento in solido
delle spese per la C.T.U.;
VISTA la nota del 03/09/2013 con cui l'arch. Maurizio Di Mitri chiede il pagamento della
somma di €. 93,75 a detrarre ritenuta d'acconto al 20%, quale parte a carico del Comune non ancora
corrisposta;
PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in
data 28.12.2013, con deliberazione n° 78;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO II D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato :
1 LIQUIDARE, aH'arch. Di Mitri Maurizio, nato a Palermo il 02-05-1966
C.F. DMTMRZ66E02G273I e ivi residente in via del Bersagliere 6, la somma di €. 93,75, a
detrarre
ritenuta
d'acconto
al
20%,
mediante
accredito
su
c/c
IBAN
IT96N0301503200000000237031 IMPEGNANDO la stessa al Gap. 1058 denominato "Spese per
liti e arbitraggi" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
2 - L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvederà ad attestare la
corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine
cronologico stabilito dal vigente regolamento di contabilità.
3 - II presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario, dei visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così
r.nsì rcome
previsto dall'art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
4 — Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi.
MONREALE, lì 31.12.2013
Funzionano R
Sig.ra Vincenza
! poterono, C-
SpetLli
i Siriiia-y •'Coni
P-ièsscivfEte segretarie e rit£
Dòn,
;Ndri:fli!cricJc ncevL«D;rìsposlà.icià;cfedcsìQ:Còfri'arw, jii'fiìcrit&àl IÌ^SO"Ì!GCÌ]O ti! pag;EirriiSiK)-, ycl 93fS7i?2SI3; WialtW; al s
cpecila pr esfezione diETU^svolte RSE le^use descritta irvrggelfò; manda guesjàniÌ5.giiarG:t6rìO ed .crltmg-sgl [petto.:
iitì32jpiie?ci(;( 3SJPSÌ2SÌ3 'd sÒgti'Pl'ci'^-iMfe^tfe;
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j iAccoatò [cOTspòsSc'Bà] 5Ìg, Sàwi'à ft);
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d irilg^s Jaccorirà. ;Ca/v;ef5are SflB'ft s^; SS; jie! :!!3.ÉSe isuccess!* aj fiagffliie.'jtis, a^l £0^ fl[
segui
Rttenufa d' acconto 20^
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Conpet)so netta
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BJI ajnjgróijB^jiS^lidiiTi^ó^
rii. ,r
^ 'isa-^
i^
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
2013
Capitolo
1
01
02
03
00105800
00105800
Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc
Numero Impegno
20130001253 0
Data
31 12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AIG
176059
Numero
290
Data
31.12.2013
Registro
401
Data Seduta
^.n-ZOf*)
Data Esec.
DI MITRI MAURIZIO
Per:
AIGN.29031_12__2013 Senteza2373_2013 Siig. Mandala Gaspare + 3
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 93,75
Euro 93,75
Previsione Attuale
480.000,00
Impegnato sul GAP
375.174,19
Differenza
104.825,81
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
iKCQirtabile
,
;e Modica
II D'iri^ntb F.F.
fe-Sunseri
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
AIG
OGGETTO
IL DIRIGENTE
N. 277
Data 3^.12.2013
Sentenza n°51/2013 a favore del Sig. La Maritici Giovanni
LIQUIDAZIONE.
Dr. G. Li Vecchi
Sig.ra Vincenza Gullo
II Responsabile del
Procedimento
Registro Generale
determinazioni
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal ^ " GEN. 2014 per quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni \\.<4<t4ié/&2.
Atto n.
Data
3 H RFN
2014
.<7 /
x
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L'impiegat9TesQrop$abjle'
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X
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data Bt
Contabile
40?
Dirigente
IL DIRIGENTE
VISTA la sentenza n. 51/13 con cui il Giudice di Pace di Monreale ha condannato il Comune
di Monreaie al pagamento della somma di €. 2.500,00 oltre interessi ed oltre spese di c.t.u.
liquidate queste ultime in complessive €. 600,00, compensando le spese dì lite;
VISTO l'atto di precetto introitato in data 14/01/2014 al n. 753, ammontante a complessivi
€. 3.369,74;
PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in
data 28.12.2013, con deliberazione n° 78;
VISTA la deliberazione n. 2/2005/Cons. dell' 11.03.2005, con cui le sezioni riunite della
Corte dei Conti hanno espresso parere relativamente all'ipotesi dì riconoscimento di debiti fuori
bilancio ex leti a) dell'art. 194 del D.Lvo 267/2000, stabilendo che gli organismi amministrativi,
accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, possono procedere al relativo
pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, stante che quest'ultima
svolge una mera funzione ricognitiva e non autorizzativa;
PRESO atto che, nella fattispecie di che trattasi, ricorrono i presupposti di cui al superiore
parere;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO II D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa indicato :
1 - LIQUIDARE, al Sig. La Mantia Giovanni, nato a Monreale il 01.06.1959, C.F.
LMNGNN59H01G377U, ivi residente in via San Gaetano n. 19 elettivamente domiciliato in
Palermo presso lo studio delPAw. Giuseppe Gennaro C.F. GNNGPP57D20G510T, la complessiva
somma dì €. 3369,74, mediante accredito su c/c IBAN IT 26 D 03268 43450 005244506920,
intestato allo stesso, IMPEGNANDO la stessa al Cap. 2159 denominato "Riconoscimento debiti
fuori bilancio" del bilancio 2,013, che presenta la necessaria disponibilità;
2 — L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la
corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine
cronologico stabilito dal vigente regolamento di contabilità.
3 - 1 1 presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del
servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come
previsto dall'art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
4 ~ Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi.
MONREALE, lì 30.12.2013
bile U.O.
._ DIRIGE
Dótt. GianYarlo E
GIÙ. 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONREALE
il Giudice di Pace Carlo Di Rosa ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.l 14/12 R.G., promosso da:
La Mantia Giovanni rappresentato e difeso dall'aw. Giuseppe Gennaro
contro
— •
'Il sindaco prò — tempore del Comune di Monreale difeso dal delegCtcf1"1
Dott. Giancarlo Li vecchi
Dir!^
CONVENUTO
Sf^-s. >,"•
OGGETTO: Risarcimento danni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig La Mantia
convenivano in giudizio il Comune di Monreale deducendo che, in data
20.01.2011 in Monreale. verso le ore 19:00 mentre percorreva la via san
Giuseppe, giunto all'altezza del civico 28, a causa di una buca presente
sul manto stradale rovinava a terra procurandosi lesioni fisiche e la
rottura degli occhiali; a causa di dissesto stradale subiva danni fisici,
quantificati in €.5000,00 .
Concludeva chiedendo la condanna del convenuto alle somma sopra
specificate.
S n n" "
Q ..N
_
_
it
L'amministrazione comunale si costituiva in giudizio a mezzo di un
delegato, senza che parte attrice formulasse eccezione. L'ente convenuto
chiedeva il rigetto della domanda non fondata in fatto e diritto
II giudizio veniva istruito con prove testimoniali ed all'udienza del
18 febbraio 2013 la causa veniva posta in decisione.
Orbene si osserva che il sinistro di cui è causa, si è verifìcato all'intero
del centro urbano Monreale, all'altezza del civico 28 della via San
Gaetano; il teste edotto da parte attrice sostanzialmente ha confermato la
dinamica del sinistro, così come descritta in atto introduttivo del giudizio.
Il sinistro è quindi accaduto nelle ore pomeridiane verso le ore
"J<\, si deve ritenere che i luoghi, teatro del sinistro, erano illuminati
-dalla rete pubblica; ciò a parere del giudice induce a ritenere che la
•''.-/
"/visibilità non fosse quindi ottimale.
Il teste inoltre, ha confermato l'esatta ubicazione dei luoghi
riconoscendoli dalle foto esibite in udienza e prodotte nel fascicolo di
parte attrice. I marciapiedi ubicati nella via indicata, sono di ridotte
dimensioni, la strada è ad unico senso di marcia in quanto anch'essa,
stante la ridotta ampiezza non consente il passaggio parallelo di due
autovetture. Dalle foto allegate nel fascicolo di parte, si evince in effetti
che vi è, immediatamente al di sotto del marciapiede, una buca di ridotte
dimensioni.
Il teste Paraci nel confermare la dinamica del sinistro ha riferito su
domanda che l'attore abita al civico 28 della via di fronte al luogo ove è
ubicata la buca non segnalata; il teste Palazzo, dedotto da parte
convenuta,
ha riferito l'esistenza in quel tratto di strada di uno
sfaldamento del tratto bituminoso del manto stradale.
Rese tali brevi considerazioni, ritiene il decidente che il pedone così
come previsto dal codice della strada, arti90, devono attraversare la
strada usando sempre attenzione, comma 2 articolo cit, al fine di evitare
situazioni di pericolo per se o per i terzi. L'attenzione richiesta dal codice
è quella ordinaria cioè quella media; quella che consente al pedone di
astenersi dall'attraversare la carreggiata, allor quando, ad esempio,
sopragghinga un veicolo ad elevata velocità ovvero quella di porre
attenzione
sul
quel ' tratto
di
asfalto ove si
inizia il proprio
attraversamento.
Nel caso di specie questo giudice ritiene che il nesso causale tra
..,1'evento e il danno patito sia stato parzialmente interrotto atteso che il
•"\• \o del teatro del sinistro non risulta provato che era sufficientemente
i ?_ -,
/-Jmummato e che la condotta dell'utente della strada è stata caratterizzata
' -J /
/ dall'assenza dell'attenzione richiesta dal codice della strada.
Ciò posto l'attore ha chiesto la condanna dell'amministrazione
convenuta ex art.2051 cc essendo la stessa proprietaria e custode della
strada.
Non si può quindi che richiamare la giurisprudenza recente della
suprema corte in ordine all'art.2051 cc (per ultime v.di Cass. 25.7.2008
n.20427; Cass 05.12.2008 n°28811).
Il
decidente
fa
proprio
quest'ultima
interpretazione
giurisprudenziale applicando nei confronti dell'ente comunale convenuto,
la responsabilità oggettiva di cui all'art.2051 c.c. in quanto custode di
quel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro.
La giurisprudenza della suprema Corte ha chiarito la portata
dell'art.2051 c.c.; infatti con la pronuncia n°15383/06, la Corte ha voluto
offrire un ulteriore spunto interpretativo sul concetto di responsabilità del
custode, che comunque deve fondarsi nell'essersi verificato l'illecito a
causa della cosa ovvero o generato da essa, e che il custode debba
esercitare un effettivo potere che si traduca in controllo e vigilanza.
Tale responsabilità non è colposa, nel senso che sia riconducibile ad
un fatto dell'uomo — omessa vigilanza o controllo- ma oggettiva: cioè
deve solamente sussistere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia
e il danno .
La natura oggettiva della responsabilità del custode significa,
quindi, che il custode ne risponde anche quando esercita il potere di
controllo sulla res secondo le nonne della prudenza e perizia. Non vi è
più quindi una presunzione di colpevolezza, bensì di responsabilità.
Il concetto di custodia si identifica sul potere di governo sulla cosa
che, quindi, si traduce sulla possibilità di chi eserciti tale potestà sulla
cosa, di modificare una situazione di pericolo ovvero di impedire
:l'ìngerenza sulla cosa, da parte di un terzo.
.; ' \, il custode risponde ex art.2051 e.e. a titolo di
• '!
responsabilità
oggettiva, che esclude qualsiasi elemento di soggettività
•' ''/
'.-della responsabilità, trovando il limite nel caso in cui il nesso causale
venga interrotto anche a causa di un fatto del terzo o del danneggiato.
Ma anche nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2051 e.e,, è
rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché
esso incide sul nesso causale.
Invero, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche
l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato,
quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa
dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere
giuridicamente irrilevante
il precedente comportamento dell'autore
dell'illecito. Corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227
comma 1 c.c., certamente applicabile alla fattispecie de qua (ex pluribus,
Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 4962/2007), il quale prevede la riduzione
del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato.
Ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione
dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato
dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di
attenzione e diligenza e per indurii a contribuire, insieme con gli
eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli;
quanto piuttosto per il citato principio di causalità, per cui al
danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui
casualmente imputabile (da ultimo, Cass. n. 15383/2006). La regola di
cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del
rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità
di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso
? /
(per tutte, Cass. n. 6988/2003).
La colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art.
1227 comma 1 c.c. punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da
parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella
violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo
della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del
comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, per
eguale ragione il comportamento commissìvo o omissìvo colposo del
danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il
rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza
del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della
strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era
ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene
demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in
questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la
••
corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del
nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente.
Ad avviso del giudice i principi enunciati dalla giurisprudenza di
legittimità testé citati, implicano un parziale accoglimento della domanda
riconoscendo una ipotesi di concorso di colpa dell'attore nella misura del
cinquanta per cento.
Accertato quindi il diritto dell'attore al risarcimento del danno e
individuati i limiti dello stesso, soccorre la consulenza medico legale
disposta d'ufficio per la quantificazione del ristorno dovuto.
Il C.T.U. Dott. Massimo Greco ha affermato che a causa del sinistro, il il
La Mantia
ha riportato un trauma contusivo del piede destro con
insorgenza di frattura composta della base del V metatarso trattata con
contenzione in gambaletto gessato; riconoscendo un valido rapporto di
causalità tra evento patito e lesioni riportate .
Il CTU
nel valutare complessivamente il danno alla salute ha
riconosciuto un danno biologico pari al 2% nonché un'inabilità
temporanea assoluta pari a giorni 30, nonché una temporanea parziale al
75% di giorni 20 ed una temporanea parziale al 50% di giorni 30 . Tali
conclusioni sono condivise dal giudicante.
Si ritiene, utilizzando il metodo tabellare ex art. 5 c°2 Lg 57/01
aggiornata con il D.M. 15.06.2012- criterio utilizzato dal Tribunale di
Palermo - equo riconoscere un danno biologico pari a €.1464,83 e ciò
tenuto conto dell'invalidità permanente riconosciuta, dall'età dell'attore
all'epoca del sinistro - anni 40 -, e del coefficiente corrispondente all'età
del danneggiato.
A tale somma va aggiunta quella calcolata in base ai giorni di
invalidità temporanea indicati dal CTU e precisamente : €.1371,000 per i
30 giorni di invalidità temporanea assoluta, e €.685,50 giorni di invalidità
temporanea parziale -20- al 75% , €.685,50 per i 30 gg al 50% per un
totale di €2742,00 .
Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del c.d. Danno
Morale questo giudice non può che riportarsi ai principi di diritto
enunciati negli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass
11 novembre 2008 n. 26972 e succ.) .
Con tale decisione quelle sezioni hanno affermato che il danno non
patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da
rilevanza economica, anche in assenza di reato, sempre che si tratti di
interessi presi in considerazione negli specifici casi determinati dalla
legge o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato ad
v-x
individuarne la sussistenza alla stregua della Costituzione, di uno
. '•." ; specifico diritto inviolabile della persona.
Nell'ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità
. , '••' contrattuale o extracontrattuale),
il
riferimento
a determinati tipi di
tf
pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive,
ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle
quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire,
con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa
del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un
risarcimento integrale.
Nel caso di specie ricorre in astratto l'ipotesi di cui all'arti85 c.p.
quindi pare equo quantificarlo in una somma pari al venti per cento del
danno biologico e del danno da invalidità temporanea quantificato in
complessive €.841,37 il totale complessivo sarà pari al ad €.5000,00
individuandola nei limiti della competenza del giudice adito.
-' Ir
k
L'importo così determinato sarà quindi decurtato del 50% atteso il grado
di colpa riconosciuto all'attore, pari a €.2500,00
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico di
parte convenute e liquidate nella misura €.600,00 oltre oneri di legge
La domanda quindi è respinta.
Ricorrono giusti motivi attesa la particolarità della causa e
l'evoluzione
giurisprudenziale
del
caso
trattato,
per
dichiarare
compensate le spese di lite
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti costituite;
in parziale accoglimento della domanda di La Mantia Giovanni
condanna il Comune di Monreale alla rifusione del danno biologico
patito da parte attrice nella misura di €2500;00-oltre interessi maturati
dalla data della domanda ;
V
riconosce un concorso di colpa da parte dell'attore nella misura del
cinquanta per cento .
Pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta e
liquidate nella misura di €600,00 oltre oneri di legge
dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monreale il 4 marzo 2013
.osa
•.-,4
•^
-/e/1
ennaro
g. La Farina n, 13/a
90141 - (ESIGEVO
091340833 fa^ 091303789
I A-
ATTO DI PRECETTO
11 signor La Mantia Giovanni, nato l'I giugno 1959 a Monreale (PA) ed ivi residente
in questa Via San Gaetano n. 19, cod. fise. LMN GNN 59H01 G377U, elettivamente
domiciliato in Palermo, nella Via Giuseppe La Farina, 13/a, presso lo studio dell'aw.
Giuseppe Gennaro, e. f. GNN GPP 57D20 G510T, che Io rappresenta e difende in virtù
della procura conferita in calce al presente atto di precetto, il quale ai fini delle
comunicazioni inerenti il presente giudizio dichiara di avere il seguente indirizzo di
posta
elettronica
certificata: [email protected]'m'.it il seguente
numero di fax 091/303789 e la seguente e-mail [email protected],
premesso
- che il signor La Mantia Giovanni è creditore nei confronti del Comune di Monreale, in
persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, in forza della sentenza resa
dal Giudice dì Pace di Monreale dei 4 - 5 marzo 2013, munita di formula esecutiva in
data 18 aprile 2013 della somma di €. 2.500,00 per sorte ed €. 600,00 per spese di
consulenza;
- che il Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò
tempore, non ha ottemperato fino ad oggi al pagamento della somma di €. 3.100,00
(euro tremilacento/00), cosi come statuito nella sentenza de qua;
- che in forza della sentenza in questione il signor La Mantia Giovanni risulta essere
creditore nei confronti del Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale
rappresentante prò tempore, dell'importo di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00),
per sorte capitale, oltre interessi legali dalla data della domanda ed €. 600,00 (euro
seicento/00) per spese di consulenza oltre alle spese successive occorrenti;
- che la sentenza munita di formula esecutiva è stata notifica, al Comune di Monreale in
persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, in data 14 giugno 2013.
3-~cwfF3 Appaio-paejjs,^- __• __ "
2,58
s.ii OQ0397/AQ6! qn
°-0(5.
LA MANTIA
GENNARO G
1
I
Tutto quanto sopra premesso, il signor La Mantia Giovanni, nato PI giugno 1959 a
iv
Monreale (PA) ed ivi residente in questa Via San Gaetano n. 19, e. f, LMN GNN
G
59H01 G377U, come sopra rappresentato e difeso,
INTIMA E FA PRECETTO
al Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò
tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Monreale, a dare e pagare
entro e non oltre giorni dieci dalla notifica del presente atto le sotto indicate somme:
A) Sorte capitale
€. 2.500,00 +
Interessi legali dal 16.12.2011
€.
127,00 4-
Spese di C.T.U.
€.
60.0,00 =
Totale
€.
3.227,00
€
100,00 +
€
12. 50 -
€
112, 50 +
€
4, 50 -
€
117,00 +
Iva 22%
€
25J1_ =
Totale
€
142,74 +
Sorte principale a sommare
€
3.227,00 =
B) compenso redazione atto precetto
Spese generali (12,5%)
Cassa Avvocati (4%)
Totale imponibile
Totale
€. 3.369,74
Rei
Ad
resi
e così la complessiva somma di €. 3.369,74 (euro tremìlatrecentosessantanove/74),
soti
salvo errori od omissioni, con avvertimento che in difetto di pagamento nel termine
not
intimato, di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione
forzata.
Palermo, 3.01.2014
21/1/2014
https:/Mebmai!.pec.Ìt/la>out^
Da GIUSEPPE GENNARO
A
affa rigenera li.mo n reale
Data martedì 21 gennaio 2014 - 15:54
Re: Sentenza n.51/2013 - Sig. La Mantia Giovanni
<p
—
~ ~ -
~~
-
-
—
•
•
—
...
_ Dr. Li Vecchi/
•7Come da Sua richiesta, Le trasmetto le generalità complete del mio rappresentato signor La Mantia
Giovanni, nato l'I giugno 1959 a Monreale ivi residente Via San Gaetano n. 19 cod. fise. LMN GNN 59H01
G377U, nonché i! codice IBAN - IT 26 D 03268 43450 005244506920, ove accreditare la somma di cui
all'atto di precetto notificato in data 14 gennaio 2014.
Resto in attesa di notizie in merito alla data dì accredito della somma di cui a! precetto oltre le
successive che ammontano complessivamente ad . 3.390,00.
avv. Giuseppe Gennaro
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Rif.
al
Bilancio
Funzione Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2033
I
01
08
08
00215900
Capitolo 00215900
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Numero Impegno
Data
201300012570
31 12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AIO
9285
Numero
277
Data
31.12.2013
Registro
Data Seduta
Data Esec.
LA MANTIA GIOVANNI
Per:
AIGn. 277 31_12_2013 - sentenza 51J2013 a favore La Mantia Giovanni - liquidazione
Importo Attuale Euro 3.369,74
Importo Iniziale Euro 3.369,74
Previsione Attuale
80.000,00
Impegnato sul CAP
55.290,31
Differenza
24.709,69
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013
r
II Diritóje F.F.
re Sunseri
COMUNE DI MONREALE
.-•
Provincia di Palermo
e-
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
IAPST
DATA
OGGETTO
Contributo Affidamento Familiare. Liquidazione anno
2013.
II Dirigente
II Responsabile del
Procedimento
Dott. Giancarlo Li Vecchi
Filippi Sandra
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale
determinazioni
Atton.
ARO
Data q n rru -)ni/
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal 3 0 GEN. 201'< per quindici qiorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni r\.^/^//^2X
X?,.;
' -/
X/^'Z^impiegato responsabile
^/^ Pi tWtato Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
iGl
Data
?A- \M-J-&\??
II Contabile
II Dirigente
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
BENEFICIARIO
Pandolfìno Antonina
27.08.1955
Strada Intercomunale 7,8
C.F. : PNDNNN55M67G273X
Segreto Luisa
14.01.1958 Monreale
Via Turati, 1
C.F. :SGRLSU58A54F377L
IMPORTO
€ . 500,00
€. 500,00
Giacalone Fortunata
05.01.1964
Via c.p. n.4
GCLFTN64A45F3377W
€. 500,00
Pardossi Fabio
13/02/1978
Via Polizzi n. 29
PRDFBA78B13G702P
€. 500,00
Totale €. 2000,00
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la L. n. 184 del 4 Maggio 1983 "Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei minori";
VISTA la L. n. 328 del 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi
sociali;
VISTA la L. n. 149 del 28 Marzo 2001 di modifica della legge n. 184 del 04.05.1983 recante
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché a titolo Vili del libro primo del
codice civile;
VISTO il D.A. 28.02.05 pubblicato sulla G.U.R.S n. 14 dell'Ol 04.2005 che apporta modifiche ed
integrazioni allo schema di regolamento- tipo del servizio di affidamento familiare dei minori;
VISTO il Regolamento " Affidamento Minori" approvato con delibera di C.C. n. 60 del 7/07/2006;
VISTI i decreti del Tribunale dei Minorenni che regolano gli affidamenti familiari;
VISTE le istanze delle famiglie affidatarie Segreto Luisa, Pandolfino Antonina, Giacalone
Fortunata Paradossi Fabio con le quali chiedono il contributo previsto dal sopraderto
regolamento;
CONSIDERATO che per i suddetti affidamenti è prevista una spesa complessiva pari ad
€. 2000,00 ;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 267
dell 1/12/2013 è stata impegnata la
somma di €. 2000.00 per far fronte all'onere dei contributi di affidamento per l'anno 2013
VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Sociale;
RITENUTO dover procedere alla erogazione dei contributi chiesti;
VISTO r ordinamento amministrativo degli EE.LL
PROPONE
1) LIQUIDARE il contributo, previsto per l'affidamento familiare di minori, alle persone
dell'allegato ruolo, che consta di n. 4 aventi diritto nella misura segnata a fianco di ciascuna
di esse per un totale complessivo di € .2000,00 per l'anno 2013, secondo i parametri
previsti dal regolamento di cui in premessa.
2) PRELEVARE la somma complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1907 del bilancio 2013
denominato: " Contributi alle Famiglie Affidatane" ove con determina n. 267 del 11.12.13
è stata impegnata la somma di € 2.000,00 interamente disponibile
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
Dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio
Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo ente;
3) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria Generale.
L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo
mandato di pagamento.
Monreale. li
L'Isfruttare/aminmistram
IL DIRIGENTE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento;
VISTA la L.n. 184/83
VISTA la L.n. 328/00;
VISTA la L.n. 149/01;
DETERMINA
£?} LIQUIDARE il contributo previsto per l'affidamento familiare dei minori alle persone
dell'allegato ruolo, che consta di n. 4 aventi diritto nella misura segnata a fianco di ciascuna
di esse per un totale co'mplessivo di € .2000,00 per Panno 2013, secondo i parametri
previsti dal regolamento di cui in premessa.
£) PRELEVARE la somma complessiva di €. 2.000,00 al Gap. 1907 del bilancio 2013
denominato: " Contributi alle Famiglie Affidatarie" ove con determina n. 267 del 11.12.13
è stata impegnata la somma di € 2.000,00 interamente disponibile ;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
Dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio
Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo ente
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreterìa Generale.
L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione/y
provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione delrelativo
mandato di pagamento.
Morire ale, lì
IL DIRI
Gìancarlo
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
*
con oggetto: Contributi alle famiglie affidatarie. liquidazione
- VISTO l'art. 151 comma4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000parteII, correlato conl'art 1 lettera!)
della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90. oggi
abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Che è corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro __
Monreale, lì
II DIRIGENTE
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
*i
Titolo
Funzione
Rif.
al
Bilancio
Sen'izio Intervento Categoria
Capìtolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
3
4
C.
'
2013
Capitolo
1
10
04
05
00190700
00190700
Contributi alle famiglie affidatane
Numero Impegno
20130001045 1
Data
31.12.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo "
APST
Numero
271
Data
17.12.2013
Registro
361
Data Seduta
31.12.2013
Data Esec.
Per :
APST 271 del 17/12/2013 - Liquidazione contributo affidamento familiare. Anno 2013
importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 2.000,00
Euro 2.000,00
Previsione Attuale
2.000,00
Impegnino sul GAP
2.000,00
Differenza
0,00
SI ATTCSTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazìone sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
_
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art 1W
comma 7° TUEL.
LI'31.12.2013