COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA ASSESSORATO Al SERVIZI SOCIALI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Ai sensi dell’art. 65 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, e dell’ art. 80, commi 4 e 11 della legge 23.12.2000 n 388 visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss. mm. e ii. i Decreti 7 maggio 1999 n. 221, 15 luglio 1999, n. 306 e 29 luglio 1999 rende nota LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE per l’anno 2014 Possono chiedere di accedere all’assegno di € 141,02 mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e per 13 mensilità, i nuclei familiari composti da cittadini italiani o appartenenti all’Unione Europea, residenti nel Comune di Gravina di Catania che posseggano o hanno posseduto nel corso del 2014 i seguenti requisiti: Presenza di tre o più figli conviventi tutti con età inferiore a 18 anni (a questi vanno equiparati i minori adottati); Condizione economica non superiore al valore dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e ss. mm. e ii. pari a € 25.384,91 con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti (per nuclei familiari con diversa composizione e almeno tre figli minori, detto requisito economico verrà riparametrato in base alla scala di equivalenza prevista dal citato decreto) . TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA L’istanza da formulare secondo specifico schema sottoscritto da uno dei genitori responsabile delle dichiarazioni anagrafiche dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2015 Tale schema di domanda potrà essere ritirato presso gli Uffici dei Servizi sociali in via Vecchia San Giovanni o presso L’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Comune. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA: L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: Certificazione attestante la situazione economica (I.S.E.) del nucleo familiare prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e ss.mm.e..ii, rilasciato da qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale Autorizzato (CAF); Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente. Fotocopia del codice iban postale o bancario. Copia della sentenza di separazione in caso di genitore separato, anche se non più convivente con l’ex coniuge. L'ASSESSORE ai SERVIZI SOCIALI Alfio Nicosia IL SINDACO Domenico Rapisarda Assegno per il nucleo familiare dei Comuni COSA E' È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. COSA SPETTA Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità. A CHI SPETTA Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni: i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi; nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2014 l’ISE è pari a 25.384,91 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori. LA DOMANDA Deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF). Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.) in corso di validità. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. Il Comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, con proprio provvedimento dispone il mandato di pagamento all’Inps dandone contestuale comunicazione al cittadino richiedente. L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca. QUANDO SPETTA Spetta in presenza di: nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo; risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. DECORRENZA E TERMINE DEL DIRITTO Il diritto decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto. Il diritto all’assegno cessa: Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo. QUANTO SPETTA L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2014 l’importo è pari in misura intera a euro 141,02 mensili. Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.
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