assegno per nuclei familiari numerosi

- ASSEGNO DI MATERNITA’
- ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI
Anno 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Richiamato l’articolo 65 della legge 23.12.1998 n° 448 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
l’art. 74 del D.Lgs. 26.03.2001 n° 151
Visto il D.M. 21.12.2000, n° 452 e successive modifiche
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia,
su Gazzetta ufficiale n° 42 del 20.02.2014, concernente la rivalutazione per l’anno 2014 della misura degli
assegni e dei requisiti economici inerenti i benefici in oggetto
RENDE NOTO
che, relativamente ai benefici in oggetto spettanti per l’anno 2014, possono essere presentate presso il Comune,
utilizzando i modelli reperibili presso l’Ufficio Protocollo o scarcabili dal sito internet www.comune.orsago.tv.it, le
domande per:
a)- l’assegno di maternità (art. 74 D.Lgs. n° 151/2001) a favore delle donne (cittadine italiane, comunitarie
e extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo periodo di cui art. 1 D.Lgs. 3/2007 / ex
carta di soggiorno di cui all’art. 9 D.Lgs. 286/98 o rifugiate politiche)* o, nei particolari casi di cui all’art.11 D.M.
452/2000, di altri soggetti, che non beneficiano di trattamento economico/previdenziale di maternità superiore
a € 338,21 mensili, per i figli nati e per i minori adottati o in affidamento preadottivo, con un Indicatore della
Situazione Economica (ISE) non superiore a € 35.256,84= nel caso di nucleo composto da tre membri (per
nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di
equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98). L’assegno per gli eventi relativi all’anno 2014, se spettante in misura
intera, è pari ad € 338,21/mese e viene corrisposto per 5 mensilità.
* Possono presentare domanda anche:
-le cittadine non comunitarie in attesa del rilascio del permesso soggiorno CE lungo periodo (allegando la ricevuta comprovante
l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno);
-le cittadine non comunitarie in possesso di “Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione” di durata quinquennale (art. 10
D.Lgs. n° 30/2007) o della “Carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadini europei” (art. 17 D.Lgs. n° 30/2007);
presentazione domande : entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore
nella famiglia anagrafica che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione. Sono previste eccezioni per
alcuni casi particolari contemplati D..M. 21.12.2000 n° 452.
b)- l’assegno per il nucleo familiare numeroso (art. 65 L. n° 448/1998) , in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti o cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo o familiari di cittadini italiani, dell’unione europea e dei soggiornanti di lungo periodo non aventi la
cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
con almeno tre figli minori di anni 18 presenti nella famiglia anagrafica del richiedente, che siano figli del
richiedente medesimo o del coniuge o da essi adottati o ricevuti in affidamento preadottivo, con un Indicatore
della Situazione Economica (ISE) non superiore a € 25.384,91= nel caso di nucleo composto da cinque
membri (per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base
della scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98). L’assegno per l’anno 2014, se spettante in misura intera, è
pari ad € 141,02/mese e compete per 13 mesi/anno.
presentazione domande: entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda
nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data
del 31 dicembre immediatamente precedente.
Se ricorrono le condizioni possono essere presentate le domande per entrambi gli assegni.
I limiti ISE sopra indicati sono transitori e restano validi fino a quando l’ISEE non sarà rilasciabile con
le nuove modalità di cui al DPCM 5.12.2013 n° 159, dopodiché entreranno in vigore i nuovi limiti indicati
all’art.13 del medesimo DPCM.
Le persone interessate potranno ottenere gratuitamente l’attestazione INPS relativa al calcolo del proprio
I.S.E. rivolgendosi ai C.A.A.F.
Orsago, 25 febbraio 2014
Prot. n° 1237
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Zanardo