APE - ex ACE (attestato di prestazione energetica) CONTRATTO DI LOCAZIONE Le novità introdotte dal DL 23/12/2013 n.145 (Decreto destinazione Italia) L'art.1 comma 7 del DL 23/12/2013 n.145 c.d. Decreto destinazione Italia ha introdotto una novità nella normativa dell'APE, di fatto annullando l'art.6 del DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013, ed eliminando la gravissima sanzione della nullità dei contratti di locazione nei quali non fosse allegato l'APE. Non è più obbligatorio, per ora, allegare l'APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari, immobiliari ma deve essere inserita in esso la clausola in cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva della copia dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'unità immobiliare. Nel caso, invece, di contratti di nuova locazione di interi edifici, edifici, permane l’obbligo di allegare copia dell’APE al contratto in sede di registrazione; deve essere inserita anche la clausola di cui sopra. Il locatore ha sempre l’obbligo di consegnare al locatario copia dell’APE La sanzione della nullità del contratto di locazione è stata sostituita da una sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di Euro 1000 a 4000. Tale sanzione è ridotta a metà per i contratti con durata non superiore ai 3 anni. La competenza per l'accertamento e la contestazione è a carico della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate all'atto della registrazione del contratto. COSA SI INTENDE PER "SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI " L'art. 2 c. 3 del DM 26/6/09 stabilisce che per singola unità immobiliare si intende "l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche".
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