CONTRATTO DI LOCAZIONE

APE - ex ACE
(attestato di prestazione energetica)
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Le novità introdotte dal
DL 23/12/2013 n.145 (Decreto destinazione Italia)
L'art.1 comma 7 del DL 23/12/2013 n.145 c.d. Decreto destinazione Italia
ha introdotto una novità nella normativa dell'APE, di fatto annullando l'art.6
del DL 63/2013 convertito in Legge 90/2013, ed eliminando la gravissima
sanzione della nullità dei contratti di locazione nei quali non fosse allegato
l'APE. Non è più obbligatorio, per ora, allegare l'APE al contratto di locazione
di singole unità immobiliari,
immobiliari ma deve essere inserita in esso la clausola in cui
il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione,
comprensiva della copia dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica
dell'unità immobiliare.
Nel caso, invece, di contratti di nuova locazione di interi edifici,
edifici, permane
l’obbligo di allegare copia dell’APE al contratto in sede di registrazione; deve
essere inserita anche la clausola di cui sopra.
Il locatore ha sempre l’obbligo di consegnare al locatario copia dell’APE
La sanzione della nullità del contratto di locazione è stata sostituita da una
sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di Euro 1000 a 4000. Tale
sanzione è ridotta a metà per i contratti con durata non superiore ai 3 anni.
La competenza per l'accertamento e la contestazione è a carico della Guardia
di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate all'atto della registrazione del
contratto.
COSA SI INTENDE PER "SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI "
L'art. 2 c. 3 del DM 26/6/09 stabilisce che per singola unità immobiliare si
intende "l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo
appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi
tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E' assimilata
alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale
appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche".