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Bollettino
Settimanale
Anno XXIV - n. 16
Pubblicato sul sito www.agcm.it
22 aprile 2014
SOMMARIO
INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
I757 - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DI UN NUOVO OPERATORE DI TELEFONIA
MOBILE Provvedimento n. 24865
I776 - MERCATO DELLA PRODUZIONE DI POLIUTERANO ESPANSO FLESSIBILE Provvedimento n. 24856
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1122 - COMUNE DI RIETI - PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014 DEI CONTRATTI RELATIVI AI
SERVIZI DI TPL E DI IGIENE URBANA AFFIDATI ALLA SOCIETA' ASM
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS9009 - MONDIAL RELAX Provvedimento n. 24854
PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE Provvedimento n. 24855
PS9476 – HUANG JIA-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI Avviso di avvio di procedimento istruttorio
PS9477 – NEWWFSF NIW–PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI Avviso di avvio di procedimento istruttorio
PS9478 – QINGHXIA CHEN–PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI Avviso di avvio di procedimento istruttorio
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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
I757 - OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DI UN NUOVO OPERATORE DI
TELEFONIA MOBILE
Provvedimento n. 24865
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 16 aprile 2014;
SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
VISTO l’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);
VISTO il proprio provvedimento n. 23891 del 12 settembre 2012, con il quale è stata avviata
un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Telecom Italia S.p.A.,
Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. per accertare l’esistenza di violazioni
dell’articolo 101 del TFUE;
VISTO il proprio provvedimento n. 24710 del 20 dicembre 2013, con il quale è stato deliberato di
ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento agli accordi sottoscritti da Telecom Italia S.p.A.
e Wind Telecomunicazioni S.p.A. con alcuni dealer multibrand;
VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10
ottobre 1990, n. 287”, assunta nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35
del 17 settembre 2012;
VISTA la comunicazione del 4 aprile 2014 (cfr. All. 1 alla presente delibera), con la quale la
società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della
legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la
presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in
sintesi, nella riformulazione del testo della clausola degli accordi integrativi dei contratti di
distribuzione sottoscritti con i dealer più performanti, la quale contempla la facoltà di non erogare
gli incentivi ivi previsti nell’eventualità che i suddetti dealer commercializzino prodotti o servizi
di società concorrenti, fatti salvi i rapporti già in essere con altri operatori al momento della
relativa sottoscrizione. In particolare, la clausola sarà modificata in modo da circoscriverne la
portata solamente ai casi in cui i dealer interessati inizino a commercializzare prodotti o servizi dei
concorrenti dotati di una quota di mercato nella spesa finale per telefonia mobile superiore rispetto
a quella di Wind;
VISTA la comunicazione del 9 aprile 2014 (cfr. All. 2 alla presente delibera), con la quale la
società Telecom Italia S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell’articolo 14-ter della legge
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n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la
presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, consistenti, in
sintesi, nell’astenersi dall’inserire clausole che le attribuiscano la facoltà di risolvere accordi che
prevedano incentivazioni aggiuntive ai dealer collegate al raggiungimento di un determinato
numero di attivazioni di SIM, nel caso specifico in cui il dealer multibrand inizi la
commercializzazione di prodotti e/o servizi di operatori di telefonia mobile concorrenti ulteriori
rispetto a quelli già commercializzati al momento della sottoscrizione dell’accordo contenente
l’incentivazione aggiuntiva;
CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente
infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;
RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalle
società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., affinché i terzi interessati
esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l’adozione della propria
decisione sugli impegni stessi;
DELIBERA
a) di pubblicare in data 22 aprile 2014 sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90 e
sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui
costituiscono parte integrante, presentati dalle società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Telecom
Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90;
b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Wind Telecomunicazioni
S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 22 maggio
2014, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Comunicazioni dell’Autorità, Piazza
G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, Tel. +39(0)6/858211, fax +39(0)6/85821.440;
c) che eventuali rappresentazioni, da parte delle società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e
Telecom Italia S.p.A., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi
sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno
pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 21 giugno 2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
I776 - MERCATO DELLA PRODUZIONE DI POLIUTERANO ESPANSO FLESSIBILE
Provvedimento n. 24856
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 3 aprile 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;
VISTA la segnalazione pervenuta in data 5 marzo 2014;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LA SEGNALAZIONE
1. In data 5 marzo 2014 è pervenuta all’Autorità una segnalazione relativa all’esistenza di
un’intesa tra le società Olmo Giuseppe S.p.A., Orsa Foam S.p.A., Vefer S.p.A., Pelma S.p.A. e
Sitab P.E. S.p.A., attive in Italia nel settore del poliuretano espanso flessibile volta alla
compartimentazione della clientela e al coordinamento delle politiche di prezzo. Le società
segnalate si riunirebbero periodicamente, tra l’altro in occasione delle riunioni dell’associazione di
categoria AIPEF – Aziende Italiane Poliuretani Espansi Flessibili, per scambiarsi i listini prezzo,
per decidere la tempistica degli aumenti dei prezzi e per dividersi la clientela. Nella segnalazione,
inoltre, si asserisce l’esistenza di meccanismi volti a disincentivare la mobilità della clientela
mediante l’offerta concertata di prezzi più elevati ai clienti che si rivolgono a soggetti diversi dal
proprio fornitore abituale.
II. LE PARTI
2. Le società segnalate sono Olmo Giuseppe S.p.A. (di seguito, Olmo), Orsa Foam S.p.A. (di
seguito, Orsafoam), Vefer S.p.A. (di seguito, Vefer), Pelma S.p.A. (di seguito, Pelma) e Sitab P.E.
S.p.A. (di seguito, Sitab). Tali imprese sono attive in Italia nella produzione di poliuretani espansi
flessibili.
III. VALUTAZIONI GIURIDICHE
a) Il mercato rilevante
3. Premesso che, nel caso di specie, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a
individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale l’intesa può restringere
o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività1, il mercato
1 Cfr. Consiglio di Stato sentenza del 1 marzo 2012 n. 1192, Mercato dello zolfo grezzo; cfr. altresì sentenza del 24
settembre 2012, n. 5067, Acea - Suez Environment/Publiacqua e da ultimo anche le sentenze del Tar del Lazio del 17
novembre 2011, nn. 8947 e a., Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici; e del 29 marzo 2012, nn. 3031 e a., Logistica
internazionale.
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può essere definito come quello della produzione e vendita di schiume flessibili di poliuretani
espansi.
4. Sotto il profilo geografico, il mercato sembra presentare una dimensione tendenzialmente
sovranazionale e, al limite, europea, in ragione delle principali caratteristiche dei prodotti
considerati. Identiche risultano, in particolare, le proprietà fisiche di entrambi i prodotti a livello
europeo, nonché medesimi risultano gli standard di produzione riconosciuti a livello
internazionale. Tuttavia, data l’incidenza dei costi di trasporto sui prezzi di vendita, la vendita di
schiume in polietere e in poliestere potrebbe risultare economicamente conveniente
tendenzialmente entro un raggio più limitato, e, quindi, la dimensione geografica del mercato
potrebbe essere più circoscritta, fino a risultare di ambito nazionale.
b) Le condotte
5. Le condotte segnalate, consistenti in scambi di informazioni e nella definizione concertata delle
offerte da formulare alla clientela, permettono di ipotizzare l’esistenza di un coordinamento tra le
società Olmo, Orsafoam, Vefer, Pelma e Sitab, volto a limitare il confronto concorrenziale tra le
stesse attraverso la definizione concertata dei prezzi di vendita e la ripartizione della clientela nel
mercato della produzione e vendita di schiume flessibili di poliuretani espansi, in violazione della
normativa a tutela della concorrenza, e in particolare dell’art. 2 della legge n. 287/90 o dell’art.
101 del TFUE.
6. Le condotte descritte sembrano infatti idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario
potendo pertanto integrare gli estremi di un’infrazione dell’articolo 101, par. 1, del TFUE in base a
quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla
nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato. Si
consideri al riguardo che, sulla base delle informazioni disponibili, i partecipanti alla presunta
intesa rappresentano i principali produttori di poliuretano espanso flessibile in Italia. Esistono
inoltre flussi apprezzabili di importazione ed esportazione di tali prodotti tra i vari Stati membri e
alcuni produttori esteri commercializzano i propri prodotti in Italia. Si rileva inoltre che alcune
delle imprese oggetto della segnalazione sembrano essere attive non solo in Italia, ma anche in
altri Paesi dell’Unione europea.
RITENUTO pertanto che, ove accertate, le condotte sopra descritte configurerebbero un’intesa
restrittiva della concorrenza posta in essere dalle imprese Olmo Giuseppe S.p.A., Orsa Foam
S.p.A., Vefer S.p.A., Pelma S.p.A. e Sitab P.E. S.p.A. in violazione dell’articolo 2 o dell’articolo
101 del TFUE;
DELIBERA
a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società
Olmo Giuseppe S.p.A., Orsa Foam S.p.A., Vefer S.p.A., Pelma S.p.A. e Sitab P.E. S.p.A.. per
accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 2 della legge n. 287/90 o dell’articolo 101 del
TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente
provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi
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delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla
Direzione “Manifatturiero e Servizi” di questa Autorità almeno quindici giorni prima della
scadenza del termine sopra indicato;
c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ester Arisi;
d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Manifatturiero
e Servizi” di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi
delegate;
e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 maggio 2015.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
AS1122 - COMUNE DI RIETI - PROROGA AL 31 DICEMBRE 2014 DEI CONTRATTI
RELATIVI AI SERVIZI DI TPL E DI IGIENE URBANA AFFIDATI ALLA SOCIETA'
ASM
Roma, 14 aprile 2014
Comune di Rieti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 3 aprile 2014, ha
deliberato di esprimere le seguenti considerazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre
1990, n. 287 relativamente alla delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27 gennaio 2014 con cui il
comune di Rieti ha prorogato al 31 dicembre 2014 i contratti di servizio relativi ai servizi di TPL e
al servizio di igiene urbana affidati alla società ASM S.p.A. ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21 del
D.L. n. 179/121 e dell’art. 13 del D.L. n. 150/132.
A tale riguardo, si osserva che i contratti originariamente stipulati nel 2002 con la società in house
del comune ASM, poi parzialmente privatizzata senza gara “a doppio oggetto”3, sono stati già
ripetutamente prorogati, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2013, proprio “in conformità
all’evoluzione normativa medio tempore intercorsa”. Dalla relazione allegata alla delibera, inoltre,
la soluzione adottata dal Comune – almeno per la gestione dei rifiuti – non risulta essere quella più
conveniente. Una delle alternative vagliate, consistente nell’adesione del Comune alla
1 Ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21, del Decreto Legge n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012),
gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre
2013 pubblicando, entro la stessa data, una relazione che desse conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisse i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e delle relative compensazioni economiche, pena la scadenza automatica degli affidamenti non conformi.
2 Che richiede alle autorità competenti (Regioni ed Enti locali) di provvedere entro il 30 giugno 2014 all’istituzione
dell'ente di governo dell'ATO e all’affidamento del servizio, spostando al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione
automatica degli affidamenti non conformi alla normativa europea originariamente fissato al 31 dicembre 2013.
3 I contratti di servizio pubblico sono stati affidati con modalità difformi da quelle consentite dalla normativa comunitaria e
nazionale. ASM, inizialmente costituita e controllata dal Comune al 100% ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L., Decreto
Legislativo n. 267/2000 è stata successivamente trasformata in una società “mista” pubblico-privata, che tuttavia non
presenta i requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la forma di affidamento prescelta. Gli originari affidamenti
diretti dei servizi, adottati dal Comune di Rieti nel corso del 2002 a beneficio dell’allora società in house ASM Rieti , sono
stati, infatti, mantenuti, nonostante nel 2004 il comune abbia ceduto il 40% del capitale sociale ad esito di una procedura ad
evidenza pubblica non a “doppio oggetto”.
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SA.PRO.DI.R.4, è stata scartata nonostante risultasse sensibilmente più conveniente rispetto alla
gestione ASM per le finanze locali e in termini di tariffe pagate dall’utenza5.
Posta la pacifica natura “non conforme” dell’affidamento a favore di ASM, si osserva quindi che
codesto Comune ha dapprima adottato la relazione ai sensi dell’art. 34, comma 21, del D.L. n.
179/12 con cui, tuttavia, non ha adeguato l’affidamento alla normativa comunitaria bensì addotto
giustificazioni alla scelta di prorogare il servizio con modalità “difformi” fino al 31 dicembre
2013; successivamente, alle luce delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.L. n. 150/136, il 27
gennaio 2014, il Comune ha nuovamente prorogato i contratti di servizio per TPL e igiene urbana
al 31 dicembre 2014, pur nella consapevolezza che – quantomeno per i servizi di igiene urbana –
la soluzione prescelta non fosse quella economicamente più vantaggiosa.
L’Autorità, al riguardo, valuta sostanzialmente restrittive le decisioni assunte.
Ed infatti, l’art. 34 del D.L. n. 179/12 e l’art. 13 del D.L. n. 150/13, lungi dall’autorizzare ulteriori
proroghe degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi al quadro normativo
comunitario, impongono alle amministrazioni dei precisi obblighi di “fare”, consistenti
nell’adozione di provvedimenti finalizzati a regolarizzare (se del caso anche liberalizzando) le
forme di gestione dei servizi in un’ottica di progressivo efficientamento delle gestioni.
In tale contesto, l’utilizzo dell’istituto della proroga dei contratti di servizio pubblico dovrebbe
essere circoscritto a quelle situazioni realmente emergenziali e non prevedibili, in cui sia in
pericolo la prosecuzione del servizio. In altri termini, la proroga non può prestarsi ad un utilizzo
distorto, legittimando il perdurare di affidamenti non conformi, per lo più riconducibili – come nel
caso di specie – ad una precisa strategia dilatoria dell’amministrazione, volta ad eludere il dettato
normativo approfittando di qualsiasi “finestra” che consenta di prolungare il più possibile il
mantenimento dello status quo.
In conclusione, l’Autorità, richiama l’attenzione di codesta Amministrazione sull’esigenza di
evitare che i propri provvedimenti introducano restrizioni della concorrenza; auspica che le
osservazioni formulate possano costituire la base per un complessivo riesame, dell’attuale modello
di gestione dei servizi pubblici locali, che portino, nel termine di legge previsto, all’adozione di
decisioni per i relativi affidamenti che siano conformi ai requisiti comunitari e basate su una
adeguata relazione dell’art. 34, comma 21, del D.L. n. 179/12, chiedendo che tali decisioni
4 SA.PRO.DI.R. s.r.l. è un’entità consortile di 43 comuni della Provincia di Rieti, relativamente ad un bacino di circa 85
mila abitanti e per la quale è in corso la gara di selezione dell'operatore privato (alla quale partecipa la stessa ASM-Rieti
S.p.A.). La nuova società consortile verrebbe a coprire un bacino di circa 133.000 abitanti (oltre 1'80% del bacino regionale
ATO), realizzando di fatto quella unificazione gestionale ancora non realizzata dalla Regione Lazio, con una proiezione
ventennale in termini di sviluppo impiantistico nel recupero delle materie prime e del trattamento della frazione organica.
5 Il prezzo posto da SA.PRO.DI.R s.r.l. a base di gara è, peraltro, di circa 108 €/ab., ben inferiore ai 146 €/ab. sostenuti dai
Comune di Rieti nel 2013, ed è prevista inoltre la riduzione della tariffa del 26% sui rifiuti. Con riguardo invece alla
proroga alla società ASM, permangono comunque evidenti, nel testo della relazione, “le difficoltà relative alla perfetta
legittimità della proroga nei confronti di una società solo partecipata dal Comune di Rieti al 60% ed al contenimento della
spesa che si riflette sulla IUC (Imposta Unica Comunale)”. Peraltro, i profili di legittimità della proroga contrattuale
sarebbero stati esaminati “con diversi pareri dell'ANCI e ANCITEL, della AVCP, con un esposto all'AGCM e con diverse
pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato (come da allegato elenco). Ben lungi dall'apparire completamente chiarito
l'argomento e dall'essere i pronunciamenti concordi, parrebbe irrisolto l'aspetto di legittimità della proroga in presenza di
un co-azionista privato, il quale godrebbe degli utili dell'affidamento prorogato senza una preventiva selezione mediante
procedura concorsuale”.
6 Che richiede alle autorità competenti (Regioni ed Enti locali) di provvedere entro il 30 giugno 2014 all’istituzione
dell'ente di governo dell'ATO e all’affidamento del servizio, spostando al 31 dicembre 2014 il termine di cessazione
automatica degli affidamenti non conformi alla normativa europea originariamente fissato al 31 dicembre 2013.
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costituiscano oggetto di opportuna informativa all’Autorità, anche ai fini delle relative valutazioni
per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge n. 287/90.
Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell’Autorità ai sensi dell’articolo 26 della legge
n. 287/90.
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
PS9009 - MONDIAL RELAX
Provvedimento n. 24854
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000 euro;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Relaxing S.r.l. in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del
Consumo. Relaxing esercita attività nella produzione e commercializzazione di poltrone
meccaniche. La società Relaxing presenta al 31 dicembre 2012 un fatturato pari a 128,450 euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella
diffusione di informazioni non veritiere tramite una televendita andata in onda su un’emittente
televisiva locale, nello specifico sull’emittente Canale 8, nel periodo aprile - maggio 2013, circa le
caratteristiche ed il prezzo delle poltrone pubblicizzate.
3. In particolare, nel corso della citata televendita il professionista descrive le poltrone come
capaci di svolgere alcune funzioni attivabili tramite un sistema elettrico, consistenti soprattutto nel
sollevamento della poltrona per aiutare la persona ad alzarsi, nell’abbassamento dello schienale,
nel massaggio dorsale, ecc. nel frattempo in sovraimpressione compare l’indicazione poltrona
LEO 490 euro. Il segnalante afferma che, in realtà, il modello denominato LEO, venduto
effettivamente al prezzo che appare in sovraimpressione sullo schermo nel corso della televendita,
non è dotato del sistema elettrico che consente di effettuare le funzioni descritte e mostrate nel
corso della televendita ma permette, solamente, la possibilità di allungamento dello schienale
attraverso una spinta manuale, mentre le poltrone mostrate nel corso della televendita con le
funzioni descritte hanno un prezzo molto diverso e superiore rispetto ai 490 euro pubblicizzati.
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III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 29 ottobre 2013 è stato comunicato
alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9009 per possibile violazione degli artt. 20, 21,
comma 1, lettere b) e d), e 22, comma 1 e 2, del Codice del Consumo.
5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l’ingannevolezza del messaggio televisivo, in
quanto descrivere e pubblicizzare un prodotto mostrando caratteristiche superiori a quelle effettive
nonché evidenziare un prezzo di vendita di un prodotto, corrispondente al modello base dello
stesso, mentre nel corso della pubblicità viene mostrato un modello con caratteristiche e funzioni
diverse e superiori da quelle effettive, integra un comportamento contrario alla diligenza
professionale ed idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei
consumatori in relazione al prodotto pubblicizzato dal professionista.
6. In data 25 novembre 2013 il professionista ha inviato una memoria difensiva.
7. In data 8 gennaio 2014 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria
ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
8. La società Relaxing produce e commercializza 7 diversi modelli di poltrone di cui 6 aventi
funzioni e meccanismi elettrici che consentono movimenti indipendenti di schienale e pediera
nonché possono montare piastre vibranti per l’effetto massaggio. Il prezzo dei vari modelli varia
da un minimo di 1.471 euro ad un massimo di 2.600 euro a seconda dei diversi optional e funzioni
(1/2 motori – kit benessere vibromassaggiante, ecc.). Ulteriori variazioni di prezzo sono previste
per il rivestimento in pelle delle poltrone stesse, per il kit roller, il bracciolo sollevabile e la
batteria al litio. L’unico modello esclusivamente manuale è il modello denominato LEO venduto al
prezzo di 490 euro1.
9. La televendita è stata diffusa tramite l’emittente locale Canale 8 nei mesi di aprile e maggio
2013 con 4 passaggi televisivi al giorno della durata di circa 20 minuti ciascuno, in diverse fasce
orarie.2.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
10. Con memoria depositata il 25 novembre 2013 il Professionista ha fatto presente che il
messaggio pubblicitario oggetto del procedimento mette sempre e comunque il consumatore nella
condizione di avere chiara ed immediata contezza delle varie caratteristiche delle diverse poltrone
reclamizzate e quindi delle possibilità di utilizzo delle stesse. Lo spot televisivo fa riferimento, sin
dal primo momento ed ininterrottamente, ad una vasta gamma di modelli di poltrone e non solo al
modello Leo, tanto ciò è vero che nel corso del videomessaggio vengono riprese ed inquadrate
diverse poltrone, con diversi colori ed in posizioni anche “non — reclinate”.
11. Anche il testimonial, nel corso di tutto il messaggio pubblicitario fa riferimento ad una vasta
gamma di modelli ed espressamente afferma l’esistenza di una “grandissima scelta dei tanti
1 Cfr. Doc. n. 7 indice del fascicolo.
2 Cfr. Doc. n. 3 indice del fascicolo.
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modelli e colori disponibili...” ed invita il pubblico a prenotare la visita di un incaricato “...che
avrà lo scopo di trovare la giusta soluzione per il vostro benessere”.
12. Ciò premesso, nelle difese si afferma che il messaggio pubblicitario oggetto del procedimento
consente ai destinatari dello stesso, sin dal primo momento, di percepire che esistono diversi
modelli di poltrone con caratteristiche e funzionalità diverse, ragion per cui risulta chiaro ai
consumatori che la poltrona modello LEO è uno “...dei tanti modelli disponibili...”. L'immagine
che appare in sovraimpressione durante tutta la televendita, è un'immagine "fissa", che permane
ininterrottamente nel corso di tutta la pubblicità, e che pertanto permette ai destinatari del
messaggio di rendersi conto delle caratteristiche della poltrona modello LEO, poltrona che viene
sempre inquadrata in posizione alzata e mai, “nemmeno per una frazione di secondo, in posizione
reclinata!”. La lunga permanenza dell'immagine in sovraimpressione e la circostanza che in tale
immagine la poltrona Leo non venga mai presentata in una posizione reclinata (posizione che il
modello Leo comunque possiede sebbene sia attivatile solo manualmente) offre al consumatore la
percezione delle caratteristiche che il modello di poltrona Leo possiede.
13. Le considerazioni che precedono, rendono evidente come la pratica commerciale adottata dalla
Relaxing S.r.l. non sia affatto finalizzata ad ingannare il pubblico o ad alterare la percezione del
consumatore e che pertanto la stessa non possa ricondursi ad una pratica commerciale scorretta. La
Relaxing S.r.l. è una realtà imprenditoriale di modeste dimensioni e la società opera soprattutto in
ambito locale concentrando la propria attività nell'ambito della Regione Campania. La televendita
oggetto del presente procedimento è l'unica forma di pubblicità utilizzata dalla società e tale
messaggio pubblicitario è stato divulgato solo ed esclusivamente tramite l'emittente televisiva
Canale 8 che è un'emittente, squisitamente locale il cui segnale copre prevalentemente la città di
Napoli e Provincia.
14. La società ha spontaneamente interrotto la diffusione del messaggio pubblicitario oggetto del
presente procedimento ed ha modificato la televendita omettendo del tutto il riferimento in
sovrimpressione della poltrona LEO.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
15. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa per via
televisiva, in data 31 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
16. Con parere pervenuto in data 28 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22 del
Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
- la televendita contestata mostra chiaramente inquadrature di poltrone con meccanismo elettrico e
questa circostanza è sufficiente ad indurre il consumatore medio a ritenere che il professionista
commercializzi poltrone dotate di tale meccanismo, ivi compreso il modello Leo, venduto al
prezzo di 490 euro;
- nella comunicazione commerciale il professionista fornisce in tal modo ai consumatori
indicazioni fuorvianti e non idonee a consentire ai destinatari della stessa di comprendere le
effettive caratteristiche del prodotto, a ciò si aggiunga che, nel contesto risulta fuorviante anche
l’indicazione del prezzo dell’indicata poltrona LEO e, pertanto, a causa della loro ingannevolezza,
15
16
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tali indicazioni paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari,
inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non
avrebbero altrimenti preso;
- l’assenza di reclami inviati da parte dei consumatori al professionista non vale a dimostrare la
correttezza del suo operato.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
17. La pubblicità oggetto del presente provvedimento promuove la vendita di poltrone mostrando
più volte le immagini dei diversi modelli commercializzati dal Professionista e descrivendo,
mediante un testimonial, le caratteristiche tecniche e funzionali delle poltrone proposte nel corso
della televendita. Sempre nel corso della televendita, poi, ogni tanto, compare in sovraimpressione
l’indicazione “Poltrona Leo 490 euro”.
18. L'indicazione, nel contesto del messaggio segnalato, di uno specifico prezzo di vendita più
volte riprodotto in sovraimpressione nel filmato mentre compaiono le immagini delle particolari
caratteristiche e funzioni che le poltrone possono svolgere, lascia intendere agli spettatori,
eventualmente interessati all'acquisto di questa tipologia di prodotti, in assenza di ulteriori
precisazioni, che il prezzo pubblicizzato sia riferito proprio alle poltrone che hanno le funzioni
elettriche che vengono mostrate. Sul punto si evidenzia che, come affermato dallo stesso
Professionista nelle difese, l’unica poltrona priva di funzioni elettriche è la poltrona LEO, pertanto
è difficile per gli spettatori a fronte di quanto viene trasmesso immaginare che per poter avere
queste specifiche funzioni è necessario pagare importi molto diversi e ben superiori rispetto a
quello che appare durante la televendita che peraltro è l’unico prezzo che viene comunicato.
19. Ciò premesso, dagli accertamenti istruttori è emerso, invece, che il prezzo di 490 euro è valido
solo per l’unico modello con funzioni esclusivamente manuali. Qualora il consumatore, invece,
voglia acquistare una poltrona con effetti massaggianti o anche semplicemente con le funzioni
elettriche mostrate nel corso della televendita deve necessariamente acquistare modelli diversi
dalla poltrona LEO, il cui costo è notevolmente più alto del prezzo pubblicizzato nel messaggio e
riferibile esclusivamente alla indicata poltrona LEO che appare durante tutta la comunicazione
pubblicitaria.
20. Va inoltre rilevato che, ai fini del giudizio di ingannevolezza, assume rilievo anche l’ambiguità
utilizzata nella descrizione dei vari modelli di poltrone commercializzate, ambiguità che rende
oggettivamente non intelligibile nella sua reale portata l’offerta in ordine alle reali caratteristiche
ed alle particolari funzioni dalle varie poltrone offerte in vendita.
21. Sul punto si rileva infatti che la particolarità delle poltrone prodotte e commercializzate dal
professionista risiede proprio in quelle funzioni elettriche che solo i modelli più costosi hanno e
che inducono il consumatore verso l’acquisto di un bene caratterizzato da una spesa per gli
acquirenti di una certa rilevanza economica. D’altro canto il professionista è sicuramente
consapevole dell’importanza di offrire agli acquirenti prodotti con funzioni e specifiche tecniche
particolari ed ulteriori rispetto a quelle proprie di una normale poltrona e, la prospettazione di un
prezzo basso per un prodotto con caratteristiche e funzioni particolari è sicuramente l’elemento
utilizzato nella televendita al fine di indurre i consumatori ad acquisire informazioni e ad essere
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veicolati sulla scelta di certi prodotti più costosi con le funzioni rappresentate nel corso della
promozione.
22. Da tali circostanze consegue l'ingannevolezza del messaggio, in quanto lo stesso omette di
fornire qualsiasi indicazione che consenta di avere contezza del reale prezzo delle poltrone di cui si
enfatizzano le caratteristiche, anzi lascia chiaramente intendere che il prezzo effettivo della
poltrona con tutte le funzioni che compaiono nel corso del filmato sia quello pubblicizzato di 490
euro. Ancora sul punto si consideri che il prezzo minimo di una poltrona con le funzioni elettriche
pubblicizzate parte da 1.471 euro ossia da una base di riferimento non assimilabile neanche
lontanamente all’unico prezzo indicato nella pubblicità di cui trattasi pari a 490 euro.
23. Per quanto attiene al requisito del pregiudizio al comportamento economico, necessario per la
sussistenza della fattispecie di cui all'articolo 21 del Codice del Consumo, si rileva che,
usualmente, a differenza di altre tipologie di prodotti, l'acquisto di un prodotto come le poltrone è
preceduto da una fase di ricerca e di acquisizione di informazioni sulle varie offerte presenti sul
mercato, al fine di valutare comparativamente le caratteristiche e le condizioni di vendita di detti
prodotti. Con riferimento alla pubblicità in esame, pertanto, la presenza dell’indicazione di un
prezzo particolarmente basso risulta idonea a pregiudicare il comportamento economico del
consumatore, posto che tale indicazione riveste un carattere di essenzialità ovvero si riferisce ad
un’informazione rilevante e tale da determinare le scelte del consumatore in ordine a quel
determinato bene.
24. L'ipotesi sopra delineata ricorre nel caso in esame; infatti, l'indicazione del prezzo delle
poltrone che compaiono nel filmato è un’indicazione ambigua ed ingannevole nella misura in cui
lascia intendere che il modello venduto a 490 euro abbia tutte le funzioni descritte nel corso della
televendita. La prospettazione del prezzo costituisce un elemento di sicuro rilievo nel processo
decisionale del consumatore, il quale, a fronte della proposta contenuta nel messaggio in esame,
potrebbe essere indotto a non attivare ulteriori ricerche ovvero a interrompere quelle avviate, per
poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto pubblicizzato non corrisponde alla
realtà. Pertanto, l'accertato carattere ingannevole del messaggio può ritenersi idoneo a pregiudicare
il comportamento economico dei consumatori.
25. Dettando le norme di cui al Codice del Consumo, il legislatore, ha inteso, infatti, salvaguardare
la libertà di autodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto
pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione
della propria comunicazione d’impresa. Si sottolinea, in merito, che la consultazione di fonti
alternative da parte di un potenziale acquirente è solamente eventuale e si concretizzerebbe
comunque in una fase successiva rispetto a quella in cui il soggetto viene “agganciato” dal claim3.
26. Il comportamento oggetto del presente procedimento, si presta, infine, a una valutazione di
scorrettezza anche ai sensi dell’articolo 20, comma 2 del Decreto Legislativo n. 206/05, per il
quale una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o
idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del
consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta”. In merito alla contrarietà alla
diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie, da parte del professionista, il normale
grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere dal professionista
3 Cfr. ad esempio: Consiglio di Stato Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2852/05; Tar. Sez. I sent., 21 luglio 2008, n. 7093/08.
17
18
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posto che l’utilizzo di una leva ambigua e non veritiera quale il prezzo nella scelta del
consumatore ha il precipuo scopo di determinare un aggancio immediato del consumatore stesso.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
27. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'art. 23,
comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135 con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto
della gravità e della durata della violazione.
28. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
29. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della
dimensione ridotta del professionista nonché della dimensione locale della pratica, trattandosi di
una televendita diffusa su un emittente locale della regione Campania.
30. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere nei mesi di aprile e maggio 2013, con 4 passaggi
televisivi al giorno della durata di circa 20 minuti ciascuno, in diverse fasce orarie.
31. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile a Relaxing S.r.l. nella misura di 20.000 € (ventimila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli artt. 20, 21, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo in quanto
contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante la prospettazione di caratteristiche
superiori rispetto al modello di poltrona individuato in sovraimpressione con un prezzo di vendita
particolarmente basso, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del
consumatore medio in relazione ai prodotti pubblicizzati dal professionista;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere da
Relaxing S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica
commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b) e d), e 22, commi 1 e 2, del
Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare a Relaxing S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila
euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24
19
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con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell’art. 23,
comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
20
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PS9142 - ONDAZZURRA-DEPURATORI PER ACQUA POTABILE
Provvedimento n. 24855
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 Marzo 2014;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del
Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a 5.000.000
euro;
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento),
adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Ondazzurra S.r.l. (di seguito, anche Ondazzurra), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18,
lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nella commercializzazione di dispositivi per
il trattamento dell’acqua per uso alimentare e ha realizzato nel 2012 ricavi per circa 647.000 euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dalla società Ondazzurra nella
presentazione pubblicitaria della propria attività e dei propri prodotti.
3. In particolare, è pervenuta all’Autorità, nell’agosto 2013, una segnalazione secondo cui
sarebbero ingannevoli alcune indicazioni presenti nel sito www.aquaondazzurra.it in merito ad
accreditamenti che il professionista afferma di avere e che lascerebbero intendere che i prodotti
dallo stesso commercializzati siano particolarmente validi da un punto di vista qualitativo.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
Attività preistruttoria
4. A seguito della segnalazione pervenuta, sono state acquisite agli atti le stampe di alcune pagine
del sito internet www.aquaondazzurra.it1.
Attività istruttoria
5. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 28 ottobre 2013 è stato comunicato
alla Parte l’avvio del procedimento istruttorio n. PS9142. In tale sede venivano in particolare
1 Stampe effettuate in data 12 settembre 2013.
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ipotizzate la contrarietà alla diligenza professionale e l’ingannevolezza della pratica posta in essere
dalla società Ondazzurra, in violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23,
lettera d), del Codice del Consumo, in ragione della diffusione di informazioni inesatte in merito a
sponsorizzazioni, autorizzazioni ed approvazioni che il professionista avrebbe ottenuto da vari
organismi, che accrediterebbero l’attività della società come particolarmente affidabile ed i
prodotti dalla stessa commercializzati come qualitativamente molto validi.
6. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria sono state richieste informazioni
alla società Ondazzurra, la quale ha presentato una memoria di difesa in data 14 novembre 2013,
con la quale ha risposto anche ai quesiti formulati nella comunicazione di avvio.
7. In data 23 dicembre 2013 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase
istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
8. La società Ondazzurra commercializza apparecchiature ad osmosi inversa ed altri prodotti per il
trattamento dell’acqua per uso alimentare, forniti da un’impresa terza. Tali prodotti vengono
presentati sul sito www.aquaondazzurra.it e pubblicizzati, secondo quanto indicato dalla società
nella memoria di difesa acquisita agli atti, anche attraverso:
i) contatti con i consumatori a mezzo di call center;
ii) partecipazione a fiere e sagre con stand della società;
iii) presentazioni mirate dei prodotti presso centri commerciali.
A fronte delle varie modalità di presentazione dei prodotti, il professionista fissa degli
appuntamenti presso il domicilio dei consumatori interessati e nel corso delle visite conclude i
contratti aventi ad oggetto le apparecchiature di cui trattasi.
9. Come evidenziato nella segnalazione pervenuta, nella home page del sito ed in quella intitolata
“Certificazioni” viene indicato: “i filtri dei nostri depuratori sono autorizzati dal Ministero della
Salute con D.D. […] del 27//01/07 in conformità al D.M. n. 443 del 21/12/1990” 2. Nel sito è
presente anche la riproduzione, in un formato non leggibile, di un atto del Ministero della Salute.
10. L’immagine di tale atto è riportata anche su una brochure3 distribuita ai consumatori interessati
ad acquisire informazioni in merito alle caratteristiche dei dispositivi commercializzati dal
Professionista. Dall’immagine riportata sulla brochure si evince che si tratta di una lettera di
trasmissione del Ministero della Salute di un Decreto dirigenziale del 27 gennaio 2007 che
consentiva l’immissione in commercio di uno specifico modello di apparecchio per il trattamento
dell’acqua.
11. Il testo del Decreto dirigenziale a cui i vari messaggi fanno riferimento è stato fornito dalla
società Ondazzurra nel corso del procedimento4. Esso è stato emanato in base alla
regolamentazione di cui al Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 1990, n. 443. L’indicato
Decreto ministeriale è stato abrogato e sostituito dal Decreto del Ministro della Salute 7 febbraio
2 Documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo del procedimento (rispettivamente, stampa dal sito www.acquaondazzurra.it fornita
dal segnalante in data 28 agosto 2013 e stampa effettuata d’ufficio in data 12 settembre 2013). Nella home page viene
inoltre affermato che “Ondazzurra Srl è divenuta leader riconosciuta nel trattamento delle acque destinate al consumo”.
3 Allegato n. 2 al doc. n. 6.
4 Allegato n. 5 al doc. n. 6.
21
22
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2012, n. 255, il quale stabilisce che, sulla base della normativa comunitaria, spetta al produttore ed
al distributore dei dispositivi per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano la
responsabilità di mettere in commercio apparecchiature che, se utilizzate e mantenute secondo
quanto previsto nel manuale d’uso e manutenzione, assicurino le prestazioni dichiarate e la
conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell’art. 11, comma 2 di
quest’ultimo Decreto, tutte le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore non
sono più efficaci.
12. Nel sito www.acquaondazzurra.it sono inoltre presenti indicazioni in merito a forniture
effettuate dalla società Ondazzurra ad alcuni ospedali (“Già 35 reparti degli Ospedali di Bologna e
Provincia hanno installato i nostri depuratori”, secondo quanto indicato nella home page del sito
ed in una pagina intitolata “Referenze” ) ed in merito alla collaborazione della società con alcune
farmacie nell’ambito di un’iniziativa denominata “Progetto Salute”.
In particolare, secondo quanto affermato nel sito, dato che “nell’acqua, pur non essendo visibili ad
occhio nudo, sono presenti sostanze disciolte che possono essere nocive”, il “Progetto Salute”
sarebbe finalizzato ad “approfondire e diffondere conoscenze sui problemi e sulle caratteristiche
dell’acqua che abitualmente viene consumata. Con Progetto Salute ONDAZZURRA sta
effettuando, in collaborazione con le farmacie di Bologna e Provincia, una campagna di
sensibilizzazione per diffondere queste conoscenze, mettendo a disposizione GRATUITAMENTE
alle persone interessate i propri tecnici qualificati per un’ANALISI APPROFONDITA delle acque
domestiche” 6.
13. Quanto alle forniture ad ospedali, il professionista ha fornito nel corso del procedimento
documentazione contrattuale da cui risulta l’esistenza di tali forniture7.
14. In merito al “Progetto Salute”, il professionista ha fornito nel corso del procedimento
documentazione da cui risulta che la società ha concluso, con due farmacie di Bologna, dei
contratti per la concessione dell’utilizzo di un piccolo spazio all’interno del locale della farmacia,
per un certo numero di giorni, dove una persona incaricata dal professionista avrebbe illustrato ai
clienti della farmacia gli apparecchi per il trattamento dell’acqua, raccogliendo i nominativi di
potenziali acquirenti. Era fatto espresso divieto di effettuare vendite nel locale della farmacia ed
era pattuita anche l’assoluta assenza di qualsiasi coinvolgimento nell’attività di promozione del
prodotto pubblicizzato dalla società Ondazzurra da parte dei farmacisti e degli addetti della
farmacia ospitante l’iniziativa.
3) Le argomentazioni difensive del professionista
15. Con una breve memoria pervenuta in data 14 novembre 2013, a cui è stata allegata la
documentazione su descritta, la società Ondazzurra ha rappresentato di avere fornito tutta la
documentazione idonea a comprovare la correttezza delle contestate affermazioni pubblicitarie
relative alle forniture dei prodotti di cui trattasi ad alcuni ospedali di Bologna e Provincia e la
5 Il Decreto del Ministro della Salute n. 25/2012 reca Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano.
6 L’ultimo periodo, facente riferimento alla collaborazione con farmacie, non compare nella versione attuale del sito, nella
quale sono ancora presenti, per il resto, i riferimenti al “Progetto Salute”, all’autorizzazione del Ministero della Salute (ora
indicata, nella home page e nella pagina intitolata “Certificazioni”, assieme alla dichiarazione di conformità al D.M. 7
febbraio 2012, n. 25) ed alle referenze costituite dalle forniture ad ospedali.
7 Allegato n. 6 al doc. n. 6.
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bontà del “Progetto Salute”, che si sostanzia nella promozione dei prodotti dalla stessa
commercializzati presso alcune farmacie. Pertanto, nelle difese si afferma che non sarebbe
possibile imputare alcunché di non corretto alla società, tenuto conto che quanto pubblicizzato
corrisponderebbe a verità.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
16. Poiché la pratica commerciale ed i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati
diffusi a mezzo internet, in data 20 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
17. Con parere pervenuto in data 21 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica
commerciale di cui trattasi è scorretta, in violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1,
lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo.
18. In particolare, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha considerato che può essere
fuorviante per il consumatore il vanto, presente nella pubblicità diffusa dal professionista, di una
certificazione rilasciata dal Ministero della Salute. Con il Decreto ministeriale n. 25/2012 sono
mutati, infatti, i requisiti per l’immissione in commercio delle apparecchiature finalizzate al
trattamento dell’acqua potabile e non sono più efficaci le autorizzazioni che erano state rilasciate
sulla base del precedente contesto normativo.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
19. La presentazione pubblicitaria dell’attività e dei prodotti del professionista è costruita per
veicolare nei destinatari la percezione che le apparecchiature commercializzate dalla società
Ondazzurra sono particolarmente affidabili e qualitativamente valide in quanto, non solo godono
di avalli da parte del Ministero della Salute, ma addirittura sono presi in considerazione
nell’ambito di un’ iniziativa dal nome “Progetto Salute”, svolta in collaborazione con delle
farmacie. La pubblicità aggiunge che le apparecchiature di cui trattasi sono state scelte per
l’approvvigionamento di alcuni ospedali pubblici.
20. Ciò premesso, si rileva che dalla documentazione acquisita al fascicolo risulta, in merito al
presunto accreditamento dei prodotti commercializzati dalla società Ondazzurra da parte del
Ministero della Salute, in realtà l’atto a cui le varie pubblicità fanno riferimento non è altro che
un’autorizzazione all’immissione in commercio di un determinato modello di apparecchiatura,
rilasciato dal Ministero della Salute nel 2007 e non più valido in quanto il D. M. 7 febbraio 2012 n.
25 ha modificato la disciplina di riferimento per l’immissione in commercio dei prodotti di cui
trattasi e ha sancito la decadenza delle autorizzazioni rilasciate.
21. Nel messaggio diffuso sul sito internet del professionista, invece, viene vantata una sorta di
certificazione dei prodotti da parte del Ministero della Salute, essendo indicato, nella home page
del sito ed in una pagina specificamente intitolata “Certificazioni”: “i filtri dei nostri depuratori
sono autorizzati dal Ministero della Salute con D.D. […] del 27//01/07 in conformità al D.M. n.
443 del 21/12/1990”.
22. Il D.M. 7 febbraio 2012, n. 25, peraltro, al pari di quello in precedenza vigente, stabilisce che
le apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile non sono dispositivi medici e non
attengono a problematiche di salute umana. Come è indicato nelle “Linee guida sui dispositivi di
23
24
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trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25
[redatte dal Ministero del Salute8], queste apparecchiature “non rivestono carattere sanitario,
indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche organolettiche dell’acqua,
rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell’odore e del sapore e/o combinando
processi di gassatura e/o refrigerazione”9. Tali apparecchiature, del resto, devono essere connotate
non “sotto la voce generica di depuratore d’acqua, ma solo con la precisa indicazione della
specifica azione svolta” (art. 8, comma 2, del D.M. n. 25/2012).
23. Alla luce di quanto esposto, risulta evidente che la rappresentazione - utilizzata dal
Professionista nei vari messaggi pubblicitari - di un atto del Ministero della Salute è diretta a
creare nel destinatario dei messaggi stessi la falsa percezione che i prodotti commercializzati siano
caratterizzati, rispetto a quelli dei concorrenti, da un quid pluris, l’avallo del Ministero della
Salute, che ne sancisce un’assoluta affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza.
24. In merito all’indicazione, nei messaggi, della circostanza che il Professionista è parte di un
progetto denominato “Progetto Salute” in collaborazione con delle farmacie, progetto che sarebbe
finalizzato ad “approfondire e diffondere conoscenze sui problemi e sulle caratteristiche
dell’acqua che abitualmente viene consumata. Con Progetto Salute ONDAZZURRA sta
effettuando, in collaborazione con le farmacie di Bologna e Provincia, una campagna di
sensibilizzazione per diffondere queste conoscenze”, si rileva, da quanto emerso nel corso
dell’istruttoria, che questo progetto non è altro che la richiesta, a pagamento, di spazi all’interno di
due farmacie per promuovere i prodotti commercializzati dalla società e che le farmacie ed i
farmacisti non hanno alcun ruolo nell’indicato “Progetto Salute”, né di sponsorizzazione né tanto
meno di avallo della validità del prodotto pubblicizzato.
25. Anche la rappresentazione fornita dal Professionista del c.d. “Progetto Salute” all’interno dei
messaggi pubblicitari risulta volta, pertanto, ad accreditare la bontà dei prodotti commercializzati e
il nome stesso “Progetto Salute” intende significare un’iniziativa volta alla salvaguardia della
salute dei cittadini dai possibili problemi che potrebbero, in via di ipotesi, derivare in assenza
dell’utilizzo dei dispositivi venduti dal Professionista.
26. Sul punto va poi considerato che l’indicazione relativa alla circostanza che i “i filtri dei nostri
depuratori sono autorizzati dal Ministero della Salute con D.D. […] del 27//01/07 in conformità al
D.M. n. 443 del 21/12/1990” in associazione all’asserito “Progetto Salute” con le farmacie, risulta
idonea a far ritenere erroneamente ai consumatori che la società sia stata scelta come partner delle
farmacie nel “Progetto Salute” anche in ragione degli accreditamenti del Ministero della Salute
ottenuti dalla società stessa.
27. Da ultimo, la circostanza che la società Ondazzurra abbia fornito alcune apparecchiature ad
ospedali, comprovata da contratti depositati agli atti nel procedimento, è diretta, all’interno di un
messaggio così costruito e con la formulazione con cui l’informazione è veicolata (“Già 35 reparti
degli Ospedali di Bologna e Provincia hanno installato i nostri depuratori”), a rafforzare nei
destinatari del messaggio stesso la percezione che la società non solo goda di particolare
affidabilità rispetto ai concorrenti, ma che i prodotti dalla stessa commercializzati siano stati
sottoposti a controlli che ne assicurano la qualità.
8 Le Linee guida, datate 20 marzo 2013, sono pubblicate nel sito www.salute.gov.it.
9 Pag. 2 delle Linee guida.
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
28. Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che le modalità di presentazione dei prodotti
del Professionista, così come costruite, indipendentemente dal mezzo pubblicitario utilizzato, siano
idonee ad integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 21, comma 1,
lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto idonee a falsare in misura
apprezzabile il comportamento economico dei consumatori per la diffusione di informazioni non
veritiere in merito alle caratteristiche dei prodotti commercializzati ed all’esistenza di
autorizzazioni, accreditamenti, sponsorizzazioni ed approvazioni dell’attività dello stesso
Professionista e dei suoi prodotti.
29. La condotta del Professionista va ritenuta, inoltre, non rispondente alla diligenza professionale
ragionevolmente esigibile, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo,
considerato che per i prodotti di cui trattasi l’evocazione di aspetti salutistici e di certificazioni
ministeriali risulta particolarmente grave e in evidente contrasto con il quadro normativo di
riferimento.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
30. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la
pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27,
comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta
dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
32. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame sia della
dimensione economica della società Ondazzurra, la quale nel 2012 ha realizzato ricavi per circa
647.000 euro, che della circostanza che i messaggi sono stati diffusi tramite internet che per sua
natura risulta idoneo a raggiungere un considerevole numero di consumatori.
Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale scorretta è in essere almeno dal mese di agosto 2013 e non è ancora cessata.
Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa
pecuniaria applicabile alla società Ondazzurra nella misura di 40.000 € (quarantamila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai
sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettera d), del Codice del
Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea, mediante indicazioni
ingannevoli circa le caratteristiche dei prodotti, le sponsorizzazioni e le autorizzazioni, a falsare in
misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all’offerta
del professionista;
25
26
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DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere
dalla società Ondazzurra S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e
23, lettera d), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Ondazzurra S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 €
(quarantamila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del
presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24
con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli
Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI
messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA,
sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23,
comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
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l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi
i maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del Decreto
del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni
dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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PS9476 – HUANG JIA-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS9476 –
Huang Jia – Prodotti multimarca contraffatti
I. LA PARTE
Sig Huang Jia, titolare nonché registrant dei nomi dominio:
airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”.
II. AVVISO
Con la presente si informa la Parte del procedimento che, con comunicazione del 17 Aprile 2014,
Prot. n 0023585, pubblicata su questo stesso numero del Bollettino settimanale dell’Autorità
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Garante della Concorrenza e del Mercato, è stato avviato nei suoi confronti un procedimento
istruttorio avente ad oggetto:
A)
vendita di prodotti contraffatti attraverso i proprio siti internet:
www.airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura
ed alle caratteristiche del prodotto offerto facendo presumere, contrariamente al vero, di essere un
distributore ufficiale di marche molto note ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale
ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a), b) ed e), comma 2 lettera a) e 23 comma
1 lettera b).
B)
omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i
diritti del consumatore previsti nella fase post vendita:
in violazione degli art. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) il
professionista avrebbe omesso di indicare sui siti:
www.airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
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www.belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42.
la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del
consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa
l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
C)
mancata prestazione della garanzia legale di conformità:
il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere
protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di
garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla
risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per
originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
La pubblicazione del presente avviso, nonché della comunicazione di avvio del procedimento, sul
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di
riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione alla Parte a mezzo e-mail,
effettuato in data 17 aprile 2014 presso la casella di posta elettronica parimenti indicata dal
Professionista sul proprio sito [email protected].
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Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento
PS 9476.
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PS9476 – HUANG JIA-PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo),
nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito,
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012 e contestuale richiesta di
informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento; procedimento per la sospensione
provvisoria ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento.
Le parti
1. Sig Huang Jia, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del Consumo,
titolare nonché registrant dei seguenti nomi a dominio:
airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
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jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
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beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
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mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
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-
voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
Adoc, associazione di consumatori, in qualità di segnalante;
Indicam, istituto contromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante.
II. Le pratiche commerciali
2. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 23 siti internet:
www.airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line abbigliamento, scarpe ed
accessori di marca originali.
3. Nelle segnalazioni pervenute si evidenzia che le informazioni presenti sui 23 siti di cui al punto
2) risulterebbero idonee ad indurre in errore i consumatori che li visitano inducendoli ad assumere
una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. I 23 domini internet
propongono ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi particolarmente convenienti, di capi di
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abbigliamento, accessori, quali borse, cinte e occhiali, nonché scarpe delle seguenti marche:
Gucci, Hogan, Moncler, Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada.
4. I 23 domini internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentano come
degli outlet multimarca di grandi marchi italiani che consentono di effettuare acquisti con diverse
monete a prezzi particolarmente convenienti. La circostanza che gli acquisti sui siti si possano
effettuare non solo in Euro ma con diverse monete avvalora l’idea nei visitatori dei siti che gli
operatori, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati, consentono
agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a prezzi particolarmente appetibili.
5. Tutti i domini internet su citati presentano le offerte dei prodotti ivi pubblicizzati in varie
lingue compreso l’italiano. Tutti i 23 domini internet risultano molto simili fra loro, sia dal punto
di vista grafico, che nella disposizione delle parti che caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i
domini si osserva nella parte alta delle diverse pagine la presenza di un banner e di una serie di
bandierine dalle quali è possibile accedere alle informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il
numero delle bandierine varia da sito a sito ma la posizione è sempre, come su indicato, nella
parte alta delle varie pagine. Le pagine presentano una lista di marchi che risulta diversa da sito a
sito, caratterizzata però da layout, colore e carattere molto simili.
6. La circostanza che i siti di cui trattasi venderebbero prodotti contraffatti risulta dalla
segnalazione dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità le denunce dei titolari dei
vari marchi, i cui prodotti sono raffigurati sui siti su indicati i quali, a fronte di lamentele di vari
consumatori che avevano effettuato acquisti sui siti di cui trattasi, affermano di aver proceduto
attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti, per determinare se proponessero
prodotti originali o meno.
La segnalazione evidenzia che i siti in questione, per il loro
allestimento e la grafica utilizzata, riportano numerose immagini tratte dai siti ufficiali dei
produttori dei vari marchi la cui merce viene offerta in vendita, possono facilmente trarre in
inganno i visitatori inducendoli ad effettuare un acquisto nella convinzione di comprare un
prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, è risultata non corrispondente al vero.
7. Già nella home page dei seguenti 23 siti, scorrono in super le immagini e le fotografie tratte dai
siti ufficiali di: Gucci, Hogan, Moncler, Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada e si
può accedere a tutto il catalogo di prodotti dei citati marchi, attualmente in vendita, risparmiando
dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di listino:
-
www.airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
33
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
-
www.monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
8. A quanto sopra, si aggiunga che dalla segnalazione presentata dall’Adoc risulta che il 14
gennaio 2014 Greenpeace ha pubblicato un rapporto relativo ad una campagna denominata Detox,
in cui denuncia la presenza di sostanze tossiche pericolose negli abiti, anche per bambini,
fabbricati in Cina, e risultati contraffatti, ossia venduti come se fossero abiti di alcune grandi
marche di produttori di moda italiani. Tra i prodotti risultati pericolosi compaiono abiti
riconducibili a vari grandi marchi italiani i cui prodotti sono commercializzati on line sui siti
oggetto della presente comunicazione di avvio di istruttoria.
9. Nell’ambito della campagna Detox, Greenpeace ha esaminato 82 capi d’abbigliamento di 12
grandi marche di prodotti commercializzate in 25 paesi, ed acquistati tra maggio e giugno del
2013. I capi sono stati analizzati dal laboratorio di Greenpeace all’università di Exeter, nel Regno
Unito, ed hanno “rilevato tracce di sostanze chimiche dannose per la salute”. I tessuti degli abiti,
delle scarpe e degli abitini per neonati, esaminati sono risultati impregnati di cromo esavalente,
formaldeide, coloranti cancerogeni ed altre sostanze come le ammine aromatiche, altamente
nocive per la salute. Tutta la merce esaminata viene venduta anche online. Da una recente perizia
disposta dal sostituto procuratore della Dda di Roma è emersa nei capi analizzati la presenza di
cromo esavalente, che non dovrebbe superare gli 0,5 milligrammi per kg, in quantità anche 124
volte superiore al limite indicato.
10. Nella segnalazione l’Adoc sostiene, inoltre, che il fenomeno della immissione in commercio
di prodotti realizzati con sostanze tossiche si sta configurando come un problema di dimensioni
maggiori di quelle che si percepiscono in via immediata, ci troviamo secondo l’associazione
segnalante di fronte ad un vero e proprio allarme sociale. Sul punto, nella denuncia si afferma che,
usualmente nel processo di lavorazione delle scarpe, soprattutto da ginnastica di pelle, viene
utilizzato il cromo trivalente sostanza priva di tossicità, quando però i prodotti vengono realizzati
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità, nel processo chimico di concia si
autogenera il cromo esavalente sostanza altamente tossica. Da alcune analisi condotte nel
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a Milano è emerso che, su
numerosi campioni di calzature sequestrate di cui si è accennato, che le percentuali di cromo
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Nella
segnalazione si evidenzia, ancora, che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare
eczemi, con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme
tumorali.
11. L’Associazione dei consumatori ha segnalato nella denuncia presentata all’Autorità che la
struttura dei siti di cui al punto 2 del presente atto, ha indotto numerosi consumatori ad effettuare
acquisti sul presupposto di comprare prodotti originali ad un prezzo outlet, prodotti, che in realtà
sono poi risultati essere contraffatti. Secondo la denuncia, inoltre, le informazioni contenute nei
siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano
non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito
all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono
fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento in ordine
all’acquisto, e non vengono rese note le informazione sull’esistenza della garanzia legale
obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicano, poi,
alcun indirizzo geografico e/o informazione in merito alla identità del professionista a cui potersi
rivolgere in caso di reclami.
III. Profili di scorrettezza delle pratiche commerciali.
12. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare tre
distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli art. 20,
21 comma 1 lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e), 23
comma 1 lettera b) e n), 24 e 25 comma 1 lettera d) del Codice del Consumo.
a)
vendita di prodotti contraffatti.
13. Attraverso i 23 siti internet di cui al punto 2), il professionista avrebbe fornito informazioni
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti, anche in
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, per realizzare i prodotti offerti in vendita dichiarando,
contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale dei prodotti dei marchi offerti ed
utilizzando pertanto illecitamente il relativo marchio senza aver ottenuto la necessaria
autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi
degli art. 20, 21 comma 1 lettere a), b) ed e), comma 2 lettera a) e 23 comma 1 lettera b) e n).
b)
omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i
diritti del consumatore previsti nella fase post vendita.
14. In violazione degli art. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) il
professionista avrebbe omesso di indicare sui 13 siti la propria identità ed indirizzo geografico
unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto
di sostituzione e/ o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
c)
mancata prestazione della garanzia legale di conformità.
15. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono
essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia
di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od
alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto
per originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
IV. Presupposti per la sospensione provvisoria della pratica
16. Sulla base degli elementi acquisiti sussistono nel caso di specie i presupposti perché l’Autorità
deliberi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria delle
suddette pratiche commerciali.
17. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti di cui al punto II appaiono, già ad un
primo esame, potersi configurare come ingannevoli e aggressivi, in quanto attraverso i seguenti
siti:
www.airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
www.belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
www.asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
www.beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
www.voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
-
www.monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
www.woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
a)
sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle
caratteristiche dei prodotti ed all’utilizzo dei marchi Gucci, Hogan, Moncler, Burberry, Woolrich,
Belstaff, Louis Vuitton e Prada sui prodotti offerti in vendita che potrebbero, addirittura, essere
dannosi per la salute;
b)
sarebbero omesse tutte le informazioni in ordine all’identità ed all’indirizzo geografico del
professionista unitamente alla mancanza di qualsivoglia indicazione in merito ai diritti previsti a
tutela del consumatore nella fase post vendita;
c)
in merito alla possibilità per gli acquirenti di usufruire della garanzia legale di conformità,
questa sarebbe di fatto preclusa in quanto i produttori non sono, come lasciano intendere i siti le
società Gucci, Hogan, Moncler, Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada
Si consideri inoltre, che i prodotti di cui trattasi sono particolarmente appetibili per i giovani e per i
bambini i quali possono pertanto essere i primi destinatari di prodotti altamente tossici non
essendovi, sui siti indicati, alcuna informativa in merito al luogo di produzione né ai materiali
utilizzati per realizzare i beni posti in vendita on-line.
18. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 23 siti internet di cui al punto 2) del
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento, ed anche in
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta
pubblicizzata dal professionista, abbigliamento ed accessori dei marchi Gucci, Hogan, Moncler,
Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada a prezzi particolarmente appetibili, a
raggiungere un bacino di utenza molto giovane, spesso bambini, e comunque un elevato numero di
consumatori che potrebbero acquistare i prodotti con possibili danni alla salute ed alla sicurezza
degli acquirenti.
IV. Modalità e termini istruttori
19. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
a)
l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi
di violazione menzionate al punto III;
b)
che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bosco;
c)
che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente
comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
d)
che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma
1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
e)
che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento;
f)
che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta
scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione Energia e Industria
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della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821536). L’accesso potrà essere
effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
g)
che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento
della presente. Il termine indicato è ridotto a 5 giorni con riferimento a memorie e documenti
utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del Regolamento.
V. Richiesta di informazioni
20. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra
illustrata, si chiede al professionista in indirizzo di voler fornire, entro 20 giorni dal ricevimento
della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a
rilevanza interna):
a.
anno iniziale di attività di vendita on-line di prodotti a marchio Gucci, Hogan, Moncler,
Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Pradae;
b.
copia delle condizioni contrattuali che autorizzano il professionista a vendere prodotti a
marchio Gucci, Hogan, Moncler, Burberry, Woolrich, Belstaff, Louis Vuitton e Prada;
c.
copia delle condizioni contrattuali che regolano i rapporti con la clientela;
d.
procedure interne e tempi di gestione dei reclami;
e.
dettagli sulle procedure previste a fronte di una richiesta di sostituzione o rimborso di
prodotti coperti da garanzia legale di conformità e difformi dalla descrizione effettuata sui 23 siti;
f.
dettagli in ordine alle procedure previste per il trattamento delle richieste di recesso inoltrate
dai consumatori, allegando copia delle comunicazioni pervenute nel corso del 2013 e dei relativi
riscontri dati dal professionista;
g.
informazioni supportate da idonea documentazione dei materiali utilizzati per la
realizzazione dei prodotti posti in vendita ed evidenze in merito all’assenza di cromoesavalente e
di DMF nei prodotti commercializzati attraverso i siti di cui trattasi;
h.
ogni eventuale informazione utile alla definizione della presente fattispecie.
21. Le informazioni ed i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere
trasmessi anche su adeguato supporto informatico.
22. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche
informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la
segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede
cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti
informazioni riservate.
23. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma
4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento
dell’Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o
omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti,
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BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono
informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
24. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9,
del Codice del Consumo e all’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si chiede al Sig Huang Jia, titolare nonché
registrant dei nomi a dominio:
airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
di voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui
emergano i risultati economici relativi all’esercizio considerato.
25. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di
citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed
il riferimento PS/9476. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla
dottoressa Patrizia Bosco, al numero 06/85821536 (fax 06/85821456).
Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali che la riguardano acquisiti dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad
essa demandate dalla disciplina del titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
nonché del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dalla disciplina del Decreto Legislativo n.
70/2003.
Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo
trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al
perseguimento di dette finalità.
I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere
comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed
eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina
sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e
sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai
regolamenti.
Nei confronti dei dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la
comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l’aggiornamento),
rivolgendo un’istanza all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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PS9477 – NEWWFSF NIW–PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS9477 –
Newwfsf Niw – Prodotti multimarca contraffatti
I. LA PARTE
Sig Newwfsf Niw, titolare nonché registrant dei nomi dominio:
adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156
in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”.
II. AVVISO
Con la presente si informa la Parte del procedimento che, con comunicazione del 17 Aprile 2014,
Prot. n 0023587, pubblicata su questo stesso numero del Bollettino settimanale dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, è stato avviato nei suoi confronti un procedimento
istruttorio avente ad oggetto:
A)
-
vendita di prodotti contraffatti: attraverso i proprio siti internet:
www.adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
www.mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
www.mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
41
42
BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
www.predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
www.blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
www.jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura
ed alle caratteristiche del prodotto offerto facendo presumere, contrariamente al vero, di essere un
distributore ufficiale di marche molto note ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale
ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a), b) ed e), comma 2 lettera a) e 23 comma
1 lettera b).
B)
omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i
diritti del consumatore previsti nella fase post vendita:
in violazione degli art. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) il
professionista avrebbe omesso di indicare sui siti:
www.adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
www.mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
www.mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
www.predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
www.blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
www.jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del
consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa
l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
C)
mancata prestazione della garanzia legale di conformità:
il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere
protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di
garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla
risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per
originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
La pubblicazione del presente avviso, nonché della comunicazione di avvio del procedimento, sul
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di
riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione alla Parte a mezzo e-mail,
effettuato in data 17 aprile 2014 presso la casella di posta elettronica parimenti indicata dal
Professionista sul proprio sito [email protected].
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento
PS 9477.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PS9477 – NEWWFSF NIW-PRODOTTI CONTRAFFATTI MULTIMARCA
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo),
nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito,
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012 e contestuale richiesta di
informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento; procedimento per la sospensione
provvisoria ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento.
Le parti
1. Sig Newwfsf Niw, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del
Consumo, titolare nonché registrant dei seguenti nomi a dominio:
adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
-
ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
Adoc, associazione di consumatori, in qualità di segnalante;
Indicam, istituto contromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante.
II. Le pratiche commerciali
2. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 13 siti internet:
www.adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
www.mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
www.mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
www.predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
www.blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
www.jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line scarpe originali a
marchio Nike.
3. Nelle segnalazioni pervenute si evidenzia che le informazioni presenti sui 13 siti di cui al punto
2) risulterebbero idonee ad indurre in errore i consumatori che li visitano inducendoli ad assumere
una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, le scarpe ivi
pubblicizzate come prodotti a marchio Nike risulterebbero, in realtà non originali. I siti di cui
trattasi, per la struttura e l’impostazione grafica si presentano come degli outlet della grande marca
che consentono di effettuare acquisti con diverse monete a prezzi particolarmente convenienti. La
circostanza che gli acquisti sui siti si possano effettuare non solo in Euro ma con diverse monete
avvalora l’idea nei visitatori dei siti che gli operatori che sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti
dalla globalizzazione dei mercati consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in
vendita a prezzi particolarmente appetibili.
4. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti risulta dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità la denuncia del titolare del marchio
Nike, il quale, a fronte di lamentele ricevute, in ordine alla qualità dei prodotti acquistati, da vari
consumatori sui siti di cui trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una
puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se questi, non essendo distributori ufficiali,
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
proponessero prodotti originali acquistati, ad esempio nel mercato parallelo, ed ha riscontrato
l’assoluta assenza di legami tra i prodotti proposti e quelli originali a marchio Nike.
5. Nella segnalazione si evidenzia che i siti in questione, per il loro allestimento e la grafica
utilizzata, riproducono numerose immagini tratte dal sito ufficiale della Nike e, pertanto, possono
facilmente trarre in inganno i consumatori e portarli ad effettuare un acquisto nella convinzione di
comprare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che, è risultata non corrispondente
al vero. Già nella home page dei seguenti 13 siti, scorrono in super le immagini e le fotografie
tratte dal sito ufficiale della Nike e si può accedere a tutto il catalogo di prodotti attualmente in
vendita risparmiando dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di listino:
-
www.adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
www.mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
www.mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
www.predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
www.blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
www.jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156.
6. A quanto sopra, si aggiunga che, dalla segnalazione presentata dall’Adoc risulta che
recentemente sarebbero state sequestrate 1 milione e 700 mila calzature, il 95% delle quali
prodotte in Cina, che recavano marchi contraffatti, soprattutto Nike. I sequestri sono avvenuti ad
opera degli organi di polizia preposti ed i prodotti sono stati sottoposti a specifiche analisi di
laboratorio dalle quali sarebbe emerso che in numerosi campioni di calzature importate dalla Cina,
fra cui scarpe e scarpine per bambini anche a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di
tutta Europa, sono state rilevate percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente
cancerogena.
Da informazioni a mezzo stampa, sembra che la Procura competente abbia
contestato agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode
in commercio, anche l’adulterazione dei prodotti destinati al commercio con pericolo per la salute
pubblica, il commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica.
7. Nella segnalazione l’Adoc sostiene, inoltre, che il fenomeno della immissione in commercio di
prodotti realizzati con sostanze tossiche si sta configurando come un problema di dimensioni
maggiori di quelle che si percepiscono in via immediata, ci troviamo secondo l’associazione
segnalante di fronte ad un vero e proprio allarme sociale. Sul punto, nella denuncia si afferma che,
usualmente nel processo di lavorazione delle scarpe, soprattutto da ginnastica di pelle, viene
utilizzato il cromo trivalente sostanza priva di tossicità, quando però i prodotti vengono realizzati
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con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità, nel processo chimico di concia si
autogenera il cromo esavalente sostanza altamente tossica. Da alcune analisi condotte nel
laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a Milano è emerso che, su
numerosi campioni di calzature sequestrate di cui si è accennato, che le percentuali di cromo
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Nella
segnalazione si evidenzia, ancora, che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare
eczemi, con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme
tumorali.
8. L’Adoc segnala, infine, che in un recente sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza su
calzature a marchio Nike risultate contraffatte è stata riscontrata la presenza di un’altra sostanza
tossica, il DMF (anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature).
L’utilizzo di tale sostanza non è autorizzato all’interno dell’Unione Europea perché questa risulta
altamente nociva in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la
pelle. Dalla segnalazione dell’Adoc risulta che sul materiale sequestrato sarebbero state effettuate
dalle analisi dall’Arpal (Agenzia Regionale per l’Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i
prodotti analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo
previsto dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le
scatole, usate per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.
9. In merito ai siti segnalati l’Associazione dei consumatori ha denunciato che la struttura dei siti
ha indotto numerosi consumatori ad effettuare acquisti sul presupposto di comprare prodotti
originali ad un prezzo outlet, prodotti, che, in realtà, sono poi risultati essere contraffatti e,
probabilmente, dannosi per la salute. Secondo la denuncia, inoltre, le informazioni contenute nei
siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano
non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito
all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono
fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento in ordine
all’acquisto, e non vengono rese note le informazione sull’esistenza della garanzia legale
obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicano, poi,
alcun indirizzo geografico e/o informazione in merito alla identità del professionista a cui potersi
rivolgere in caso di reclami.
III. Profili di scorrettezza delle pratiche commerciali.
10. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare tre
distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli art. 20,
21 comma 1 lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e), 23
comma 1 lettera b) e n), 24 e 25 comma 1 lettera d) del Codice del Consumo.
a)
vendita di prodotti contraffatti.
11. Attraverso i 13 siti internet di cui al punto 2), il professionista avrebbe fornito informazioni
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in
vendita, anche in ordine alla sicurezza dei materiali utilizzati, lasciando intendere, contrariamente
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
al vero, di essere un distributore ufficiale Nike ed utilizzando illecitamente il relativo marchio
senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica
commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a), b) ed e), comma 2 lettera
a) e 23 comma 1 lettera b) e n).
b)
omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i
diritti del consumatore previsti nella fase post vendita.
12. In violazione degli art. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) il
professionista avrebbe omesso di indicare sui 13 siti la propria identità ed indirizzo geografico
unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto
di sostituzione e/ o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
c)
mancata prestazione della garanzia legale di conformità.
13. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono
essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia
di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od
alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto
per originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
IV. Presupposti per la sospensione provvisoria della pratica
14. Sulla base degli elementi acquisiti sussistono nel caso di specie i presupposti perché l’Autorità
deliberi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria delle
suddette pratiche commerciali.
15. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti di cui al punto II appaiono, già ad un
primo esame, potersi configurare come ingannevoli e aggressivi, in quanto attraverso i seguenti
siti:
www.adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
www.f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
www.mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
www.mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
www.predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
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www.f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
www.ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
www.blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
www.jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156.
a)
sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle
caratteristiche dei prodotti ed all’utilizzo del marchio Nike sui prodotti offerti in vendita che
potrebbero, addirittura, essere dannosi per la salute;
b)
sarebbero omesse tutte le informazioni in ordine all’identità ed all’indirizzo geografico del
professionista unitamente alla mancanza di qualsivoglia indicazione in merito ai diritti previsti a
tutela del consumatore nella fase post vendita;
c)
in merito alla possibilità per gli acquirenti di usufruire della garanzia legale di conformità,
questa sarebbe di fatto preclusa in quanto il produttore non è, come lasciano intendere i siti, la
società Nike.
Si consideri inoltre, che i prodotti di cui trattasi sono particolarmente appetibili per i giovani e per i
bambini i quali possono pertanto essere i primi destinatari di prodotti altamente tossici non
essendovi, sui siti indicati, alcuna informativa in merito al luogo di produzione né ai materiali
utilizzati per realizzare i beni posti in vendita on-line.
16. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 13 siti internet di cui al punto 2) del
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento, ed anche in
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta
pubblicizzata dal professionista, scarpe da ginnastica Nike a prezzi particolarmente appetibili, a
raggiungere un bacino di utenza molto giovane, spesso bambini, e comunque un elevato numero di
consumatori che potrebbero acquistare i prodotti con possibili danni alla salute ed alla sicurezza
degli acquirenti.
IV. Modalità e termini istruttori
17. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
a)
l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi
di violazione menzionate al punto III;
b)
che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bosco;
c)
che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente
comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
d)
che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma
1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
e)
che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento;
f)
che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta
scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione Energia e Industria
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821536). L’accesso potrà essere
effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
g)
che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento
della presente. Il termine indicato è ridotto a 5 giorni con riferimento a memorie e documenti
utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del Regolamento.
V. Richiesta di informazioni
18. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra
illustrata, si chiede al professionista in indirizzo di voler fornire, entro 20 giorni dal ricevimento
della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a
rilevanza interna):
a.
anno iniziale di attività di vendita on-line di prodotti a marchio Nike;
b.
copia delle condizioni contrattuali che autorizzano il professionista a vendere prodotti a
marchio Nike;
c.
copia delle condizioni contrattuali che regolano i rapporti con la clientela;
d.
procedure interne e tempi di gestione dei reclami;
e.
dettagli sulle procedure previste a fronte di una richiesta di sostituzione o rimborso di
prodotti coperti da garanzia legale di conformità e difformi dalla descrizione effettuata sui 13 siti;
f.
dettagli in ordine alle procedure previste per il trattamento delle richieste di recesso inoltrate
dai consumatori, allegando copia delle comunicazioni pervenute nel corso del 2013 e dei relativi
riscontri dati dal professionista;
g.
informazioni supportate da idonea documentazione dei materiali utilizzati per la
realizzazione dei prodotti posti in vendita ed evidenze in merito all’assenza di cromoesavalente e
di DMF nei prodotti commercializzati attraverso i siti di cui trattasi;
h.
ogni eventuale informazione utile alla definizione della presente fattispecie.
19. Le informazioni ed i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere
trasmessi anche su adeguato supporto informatico.
20. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche
informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la
segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede
cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti
informazioni riservate.
21. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4,
del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità,
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza
giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una
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sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri.
22. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9,
del Codice del Consumo e all’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si chiede al Sig Newwfsf Niw, titolare nonché
registrant dei nomi a dominio:
adidaspredator2014.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
2014footballboots.com attestato all’indirizzo IP 96.127.178.153;
f50botas.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.186;
mercurialazul.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
mercurialnewvapor.com attestato all’indirizzo IP 69.175.18.178;
mercurialspeed.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
predatorlzsl.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
2013newsoccercleats.com attestato all’indirizzo IP 108.163.234.86;
predatorlzabsolado.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
f50mercurial.com attestato all’indirizzo IP 108.178.60.190;
ashoes4u.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.51;
blazer2cheap.com attestato all’indirizzo IP 204.45.31.52;
jordan11bredsk.com attestato all’indirizzo IP 204.45.30.156;
di voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui
emergano i risultati economici relativi all’esercizio considerato.
23. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di
citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed
il riferimento PS/9477. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla
dottoressa Patrizia Bosco, al numero 06/85821536 (fax 06/85821456).
Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali che la riguardano acquisiti dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad
essa demandate dalla disciplina del titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
nonché del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dalla disciplina del Decreto Legislativo n.
70/2003.
Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo
trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al
perseguimento di dette finalità.
I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere
comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed
eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina
sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e
sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai
regolamenti.
Nei confronti dei dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la
comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l’aggiornamento),
rivolgendo un’istanza all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
PS9478 – QINGHXIA CHEN–PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Informativa di avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali
scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento) in relazione al procedimento PS9478 –
Qinghxia Chen– Prodotti multimarca contraffatti
I. LA PARTE
Sig Qinghxia Chen, titolare nonché registrant dei nomi dominio:
hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”.
II. AVVISO
Con la presente si informa la Parte del procedimento che, con comunicazione del 17 Aprile 2014,
Prot. n 0023591, pubblicata su questo stesso numero del Bollettino settimanale dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, è stato avviato nei suoi confronti un procedimento
istruttorio avente ad oggetto:
A)
-
vendita di prodotti contraffatti attraverso i proprio siti internet:
- www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
www.borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
www.carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
www.jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura
ed alle caratteristiche del prodotto offerto facendo presumere, contrariamente al vero, di essere un
distributore ufficiale di marche molto note ed utilizzando illecitamente i relativi marchi senza aver
ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale
ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a), b) ed e), comma 2 lettera a) e 23 comma
1 lettera b).
B)
omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i
diritti del consumatore previsti nella fase post vendita:
in violazione degli art. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) il
professionista avrebbe omesso di indicare sui siti:
- www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
www.borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
www.carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del
consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa
l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni
commerciali che comportino tale diritto.
C)
mancata prestazione della garanzia legale di conformità:
il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere
protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di
garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla
risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per
originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
La pubblicazione del presente avviso, nonché della comunicazione di avvio del procedimento, sul
Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento, attesa la mancata ricezione di
riscontri al tentativo di trasmissione della stessa comunicazione alla Parte a mezzo e-mail,
effettuato in data 17 aprile 2014 presso la casella di posta elettronica parimenti indicata dal
Professionista sul proprio sito [email protected].
Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare
la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento
PS 9478.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------PS9478 – QINGHXIA CHEN–PRODOTTI MULTIMARCA CONTRAFFATTI
Avviso di avvio di procedimento istruttorio
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo),
nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito,
Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012 e contestuale richiesta di
informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento; procedimento per la sospensione
provvisoria ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento.
Le parti
1. Sig Qinghxia Chen, in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18. lett b), del Codice del
Consumo, titolare nonché registrant dei seguenti nomi a dominio:
-
hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
-
jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
Adoc, associazione di consumatori, in qualità di segnalante;
Indicam, istituto contromarca per la lotta alla contraffazione, in qualità di segnalante.
II. Le pratiche commerciali
2. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un’associazione di consumatori e da
un’associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d’ufficio ai fini
dell’applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i seguenti 14 siti internet:
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
www.borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
www.carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line abbigliamento, scarpe ed
accessori di marca originali.
3. Nelle segnalazioni pervenute si evidenzia che le informazioni presenti sui 14 siti di cui al punto
2) risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di
natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Complessivamente i prodotti
pubblicizzati nei 14 domini internet propongono ai consumatori italiani l’acquisto, a prezzi
particolarmente convenienti, di capi di abbigliamento, accessori quali borse, cinte e occhiali
nonché scarpe delle seguenti marche: Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini.
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
4. I 14 domini internet in questione, per la struttura e l’impostazione grafica si presentano come
degli outlet multimarca di grandi marchi italiani che consentono di effettuare acquisti con diverse
monete a prezzi particolarmente convenienti. La circostanza che gli acquisti sui siti si possano
effettuare non solo in Euro ma con diverse monete avvalora l’idea nei visitatori dei siti che gli
operatori, sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati, consentono
agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a prezzi particolarmente appetibili.
5. Tutti i domini internet su citati presentano le offerte dei prodotti ivi pubblicizzati in varie
lingue compreso l’italiano. Tutti i 14 domini internet risultano molto simili fra loro, sia dal punto
di vista grafico, che nella disposizione delle parti che caratterizzano il c.d. “look & feel”. In tutti i
domini si osserva nella parte alta delle diverse pagine la presenza di un banner e di una serie di
bandierine dalle quali è possibile accedere alle informazioni nelle varie lingue. L’ordine ed il
numero delle bandierine varia da sito a sito ma la posizione è sempre, come su indicato, nella
parte alta delle varie pagine. Le pagine presentano una lista di marchi che risulta diversa da sito a
sito, caratterizzata però da layout, colore e carattere molto simili.
6. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione
dell’associazione INDICAM, che ha inoltrato all’Autorità le denunce dei titolari dei marchi, i
quali, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui
trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti
indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. La
segnalazione evidenzia che i siti in questione, per il loro allestimento e la grafica utilizzata,
riportano infatti numerose immagini tratte dai siti originali, possono facilmente trarre in inganno i
consumatori e portarli ad effettuare un acquisto nella convinzione di comprare un prodotto
originale ad un prezzo outlet, circostanza che, non è risultata corrispondente al vero.
7. Già nella home page dei seguenti 14 siti, scorrono in super le immagini e le fotografie tratte dai
siti originali di: Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini e si può accedere a tutto
il catalogo di prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di
listino:
-
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
www.borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
www.carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
-
www.xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
8. A quanto sopra, si aggiunga che dalla segnalazione presentata dall’Adoc risulta che il 14 A
quanto sopra, si aggiunga che dalla segnalazione presentata dall’Adoc risulta che il 14 gennaio
2014 Greenpeace ha pubblicato un rapporto relativo ad una campagna denominata Detox, in cui
denuncia la presenza di sostanze tossiche pericolose negli abiti, anche per bambini, fabbricati in
Cina, e risultati contraffatti, ossia venduti come se fossero abiti di alcune grandi marche di
produttori di moda italiani. Tra i prodotti risultati pericolosi compaiono abiti riconducibili a vari
grandi marchi italiani i cui prodotti sono commercializzati on line sui siti oggetto della presente
comunicazione di avvio di istruttoria.
9. Nell’ambito della campagna Detox, Greenpeace ha esaminato 82 capi d’abbigliamento di 12
grandi marche di prodotti commercializzate in 25 paesi, ed acquistati tra maggio e giugno del
2013. I capi sono stati analizzati dal laboratorio di Greenpeace all’università di Exeter, nel Regno
Unito, ed hanno “rilevato tracce di sostanze chimiche dannose per la salute”. I tessuti degli abiti,
delle scarpe e degli abitini per neonati, esaminati sono risultati impregnati di cromo esavalente,
formaldeide, coloranti cancerogeni ed altre sostanze come le ammine aromatiche, altamente
nocive per la salute. Tutta la merce esaminata viene venduta anche online. Da una recente perizia
disposta dal sostituto procuratore della Dda di Roma è emersa nei capi analizzati la presenza di
cromo esavalente, che non dovrebbe superare gli 0,5 milligrammi per kg, in quantità anche 124
volte superiore al limite indicato.
10. Nella segnalazione l’Adoc sostiene, inoltre, che il fenomeno della immissione in commercio
di prodotti realizzati con sostanze tossiche si sta configurando come un problema di dimensioni
maggiori di quelle che si percepiscono in via immediata, ci troviamo secondo l’associazione
segnalante di fronte ad un vero e proprio allarme sociale. Sul punto, nella denuncia si afferma che,
usualmente nel processo di lavorazione delle scarpe, soprattutto da ginnastica di pelle, viene
utilizzato il cromo trivalente sostanza priva di tossicità, quando però i prodotti vengono realizzati
con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità, nel processo chimico di concia si
autogenera il cromo esavalente sostanza altamente tossica. Da alcune analisi condotte nel
laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a Milano è emerso che, su
numerosi campioni di calzature sequestrate di cui si è accennato, che le percentuali di cromo
esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Nella
segnalazione si evidenzia, ancora, che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare
eczemi, con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell’alterazione cutanea in forme
tumorali.
11. L’Associazione dei consumatori ha segnalato nella denuncia presentata all’Autorità che la
struttura dei siti di cui al punto 2 del presente atto, ha indotto numerosi consumatori ad effettuare
acquisti sul presupposto di comprare prodotti originali ad un prezzo outlet, prodotti, che in realtà
sono poi risultati essere contraffatti. Secondo la denuncia, inoltre, le informazioni contenute nei
siti di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano
non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito
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BOLLETTINO N. 16 DEL 2 2 A P R I L E 2 0 1 4
all’esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all’interno dei siti segnalati vengono
fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento in ordine
all’acquisto, e non vengono rese note le informazione sull’esistenza della garanzia legale
obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicano, poi,
alcun indirizzo geografico e/o informazione in merito alla identità del professionista a cui potersi
rivolgere in caso di reclami
III. Profili di scorrettezza delle pratiche commerciali.
12. I comportamenti descritti al punto II della presente comunicazione potrebbero integrare tre
distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli art. 20,
21 comma 1 lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e), 23
comma 1 lettera b) e n), 24 e 25 comma 1 lettera d) del Codice del Consumo.
a)
vendita di prodotti contraffatti.
13. Attraverso i 23 siti internet di cui al punto 2), il professionista avrebbe fornito informazioni
ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti, anche in
merito alla sicurezza dei materiali utilizzati, offerti in vendita dichiarando, contrariamente al vero,
di essere un distributore ufficiale dei marchi offerti ed utilizzando pertanto illecitamente il relativo
marchio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una
pratica commerciale ingannevole ai sensi degli art. 20, 21 comma 1 lettere a), b) ed e), comma 2
lettera a) e 23 comma 1 lettera b) e n).
b)
omissioni di informazioni inerenti l’identificazione del professionista e di tutti i
diritti del consumatore previsti nella fase post vendita.
14. In violazione degli art. 20, 21 comma 1 lettere f) e g), e 22 commi 1 e 4 lettere a), b) ed e) il
professionista avrebbe omesso di indicare sui 23 siti la propria identità ed indirizzo geografico
unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto
di sostituzione e/ o rimborso ed ivi inclusa l’esistenza del diritto di recesso e scioglimento del
contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
c)
mancata prestazione della garanzia legale di conformità.
15. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono
essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia
di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la
quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si
manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore,
al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in
subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 130), ad una adeguata riduzione del prezzo od
alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto
per originale al consumatore di fatto è precluso l’esercizio di ogni suo diritto e pertanto il
comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d) del
Codice del Consumo.
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
IV. Presupposti per la sospensione provvisoria della pratica
16. Sulla base degli elementi acquisiti sussistono nel caso di specie i presupposti perché l’Autorità
deliberi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria delle
suddette pratiche commerciali.
17. Sotto il profilo del fumus boni iuris, i comportamenti di cui al punto II appaiono, già ad un
primo esame, potersi configurare come ingannevoli e aggressivi, in quanto attraverso i seguenti
siti:
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.252
www.borsaalvieromartini.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25 ;
www.carreralunettesfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.ffnsite.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.frchanelpascher.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.hoganoutletonlineit.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.jordan-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.louisvuittonpascherfr.org attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.mbtbilligde.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.monclerjackensoutlet.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.moncleroutletfrance.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
www.monclerpascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.uggs-pascherfr.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25;
www.xtremeadmin.com attestato all’indirizzo IP 178.216.49.25
a)
sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle
caratteristiche ed all’utilizzo dei marchi Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini
sui prodotti venduti che potrebbero essere anche dannosi per la salute;
b)
sarebbero omesse informazioni rilevanti sull’identità e l’indirizzo geografico del
professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore
nella fase post vendita;
c)
contrariamente agli obblighi previsti dal regime di garanzia legale di conformità, sarebbe di
fatto preclusa la sostituzione di prodotti difformi da quelli ordinati.
Si consideri inoltre, che i prodotti di cui trattasi sono particolarmente appetibili per i giovani e per i
bambini i quali possono pertanto essere i primi destinatari di prodotti altamente tossici non
essendovi, sui siti indicati, alcuna informativa in merito al luogo di produzione né ai materiali
utilizzati per realizzare i beni posti in vendita on-line.
18. Sotto il profilo del periculum in mora si sottolinea che i 23 siti internet di cui al punto 2) del
professionista sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento e anche in
considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell’offerta
pubblicizzata dal professionista, ovvero abiti, accessori e scarpe a marchio Hogan, Moncler, Louis
Vuitton, Carrera e Alviero Martini a prezzi particolarmente appetibili, che costituiscono una
grande attrattiva per un bacino di utenza molto giovane, spesso bambini, ed è, comunque, idoneo
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a raggiungere un elevato numero di consumatori con possibili danni alla salute ed alla sicurezza
degli acquirenti.
IV. Modalità e termini istruttori
19. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
a)
l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi
di violazione menzionate al punto III;
b)
che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bosco;
c)
che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente
comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
d)
che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma
1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
e)
che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento;
f)
che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta
scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione Energia e Industria
della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821536). L’accesso potrà essere
effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
g)
che la Parte può presentare memorie scritte e documenti entro 20 giorni dal ricevimento
della presente. Il termine indicato è ridotto a 5 giorni con riferimento a memorie e documenti
utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi
dell’art. 8, comma 2, del Regolamento.
V. Richiesta di informazioni
20. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra
illustrata, si chiede al professionista in indirizzo di voler fornire, entro 20 giorni dal ricevimento
della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a
rilevanza interna):
a.
anno iniziale di attività di vendita on-line di prodotti a marchio Hogan, Moncler, Louis
Vuitton, Carrera e Alviero Martini;
b.
anno iniziale di attività di vendita on-line di prodotti a marchio Hogan, Moncler, Louis
Vuitton, Carrera e Alviero Martini;
c.
copia delle condizioni contrattuali che autorizzano il professionista a vendere prodotti a
marchio Hogan, Moncler, Louis Vuitton, Carrera e Alviero Martini;
d.
copia delle condizioni contrattuali che regolano i rapporti con la clientela;
e.
procedure interne e tempi di gestione dei reclami;
f.
dettagli sulle procedure previste a fronte di una richiesta di sostituzione o rimborso di
prodotti coperti da garanzia legale di conformità e difformi dalla descrizione effettuata sui 23 siti;
g.
dettagli in ordine alle procedure previste per il trattamento delle richieste di recesso inoltrate
dai consumatori, allegando copia delle comunicazioni pervenute nel corso del 2013 e dei relativi
riscontri dati dal professionista;
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h.
informazioni supportate da idonea documentazione dei materiali utilizzati per la
realizzazione dei prodotti posti in vendita ed evidenze in merito all’assenza di cromoesavalente e
di DMF nei prodotti commercializzati attraverso i siti di cui trattasi;
i.
ogni eventuale informazione utile alla definizione della presente fattispecie.
21. Le informazioni ed i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere
trasmessi anche su adeguato supporto informatico.
22. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche
informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la
segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede
cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti
informazioni riservate.
23. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4,
del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità,
ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza
giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o
esibiscono documenti non veritieri.
24. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 27, comma 9,
del Codice del Consumo e all’art. 23, comma 12-quinquiesdecies del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si chiede al Sig Qinghxia Chen, titolare
nonché registrant dei nomi a dominio:
airjordans4cheap.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
mulberryveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
hoganitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
woolrichvendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.43;
belstaffjackarea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
billigbelstaff.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
gucciborse2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
monclerjackorea.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.44;
asicstigershoes.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
duveticaitalia2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
hermescheapstore.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
jimmychoonshop.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
moncleritaly.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
mulberrydk.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.41;
beatsitalia.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
marcjacobsveske.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysalg.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
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-
louisvuittonsborse.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
mulberrysvesker.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42;
voguebagmall.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
monclervendita.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
woolrich2014.com attestato all’indirizzo IP 103.21.211.42
di voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui
emergano i risultati economici relativi all’esercizio considerato.
25. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di
citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed
il riferimento PS/9478. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla
dottoressa Patrizia Bosco, al numero 06/85821536 (fax 06/85821456).
Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali che la riguardano acquisiti dall’Autorità garante della concorrenza e
del mercato (titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad
essa demandate dalla disciplina del titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146,
nonché del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dalla disciplina del Decreto Legislativo n.
70/2003.
Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo
trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al
perseguimento di dette finalità.
I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere
comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed
eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina
sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e
sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai
regolamenti.
BOLLETTINO N. 16 DEL 22 APRILE 2014
Nei confronti dei dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la
comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l’aggiornamento),
rivolgendo un’istanza all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Bollettino Settimanale
Anno XXIV- N. 16 - 2014
Coordinamento redazionale
Giulia Antenucci
Redazione
Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256
Web: http://www.agcm.it
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Area Strategic Design