16 02 2014 Causa di servizio ed esenzione dal ticket sanitario a

Causa di servizio ed esenzione dal ticket sanitario
Il ticket è la compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Inizialmente ha
rappresentato uno strumento di responsabilizzazione dei cittadini e quindi un ‘disincentivo’ al
consumismo sanitario. Oggi, invece, rappresenta, a livello regionale (e per le province autonome di
Trento e Bolzano), una voce significativa di finanziamento della sanità. In questo momento, i ticket
riguardano l’assistenza farmaceutica; le prestazioni di pronto soccorso; le prestazioni specialistiche
e di diagnostica ambulatoriale. La “regionalizzazione” del ticket fa si che tra regione e regione vi
possano essere importi diversi. Per conoscere gli importi si può consultare il sito web dell’Asl di
competenza.
Alcuni cittadini sono esenti dal pagamento del ticket. L’esenzione dal pagamento del ticket può
essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla
patologia). Si può essere esenti dal pagamento del ticket per patologia, per invalidità, per età e
reddito, o soggetti individuati da normative nazionali e/o regionali (esempio: Diagnosi precoce
tumori, malattie rare, gravidanza ecc.). E’ il medico prescrittore che deve indicare, nell’apposito
spazio della ricetta, il codice di esenzione.
Fatta questa doverosa premessa, uno degli aspetti conseguenti al riconoscimento di
infermità/malattia per causa di servizio è quello di consentire al militare dell’Arma di ottenere, in
determinati casi, l’esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket per invalidità di servizio in
occasione di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale o strutture sanitarie
accreditate.
Tuttavia per poter ottenere l’esenzione è necessario che l’infermità/malattia riconosciuta sia ascritta
a una dello otto categorie della Tabella A del D.P.R. 834/1981 (La tabella B non consente tale
esenzione è da diritto all’una tantum ai fini pensionistici).
L’interessato per verificare questa situazione deve controllare il Decreto di riconoscimento (emesso
dal competente Ufficio del Ministero della difesa per gli ufficiali, marescialli e brigadieri, o dal
Comando Generale per gli appuntati/carabinieri), e vedere l’ascrivibilità indicata: in modo molto
pratico, quando viene riconosciuto l’equo indennizzo sicuramente siamo in presenza della tabella A.
Una volta in possesso di tale decreto, l’interessato si reca presso il competente Distretto dell’ASL di
residenza e chiede l’attestato di esenzione. Ad esempio nel Veneto gli invalidi per servizio (ex art.
6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991) hanno il codice di esenzione così suddiviso: Grandi invalidi I^
categoria e Invalidi dalla 2^ alla 5^ categoria sono esenti dalla compartecipazione alla spesa
sanitaria relativa a prestazioni specialistiche, rispettivamente Cod 3M1 e Cod 3M2; Invalidi dalla
5^ alla 8^ categoria, sono esenti dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche
correlate alla patologia Cod 3M3. Nella tabella allegata sono indicate le codifiche del Veneto, della
Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia.
(fonte:“https://secure.ulss4.veneto.it/web/ulss4/DSS/DSS/ticket/codici_esenzioni/all/ codiciesenzioni_regioni”).
Ovviamente, il carabiniere, al pari degli altri cittadini può aver diritto all’esenzione da ticket
sanitario per altri motivi previsti dall’attuale normativa.
Luogotenenti Pino Lorenzo e Frizzerin Domenico, delegati del Co.I.R. Vittorio Veneto