Causa di servizio ed esenzione dal ticket sanitario Il ticket è la compartecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie. Inizialmente ha rappresentato uno strumento di responsabilizzazione dei cittadini e quindi un ‘disincentivo’ al consumismo sanitario. Oggi, invece, rappresenta, a livello regionale (e per le province autonome di Trento e Bolzano), una voce significativa di finanziamento della sanità. In questo momento, i ticket riguardano l’assistenza farmaceutica; le prestazioni di pronto soccorso; le prestazioni specialistiche e di diagnostica ambulatoriale. La “regionalizzazione” del ticket fa si che tra regione e regione vi possano essere importi diversi. Per conoscere gli importi si può consultare il sito web dell’Asl di competenza. Alcuni cittadini sono esenti dal pagamento del ticket. L’esenzione dal pagamento del ticket può essere totale (cioè riferita a tutte le prestazioni) o parziale (riferita solo alle prestazioni correlate alla patologia). Si può essere esenti dal pagamento del ticket per patologia, per invalidità, per età e reddito, o soggetti individuati da normative nazionali e/o regionali (esempio: Diagnosi precoce tumori, malattie rare, gravidanza ecc.). E’ il medico prescrittore che deve indicare, nell’apposito spazio della ricetta, il codice di esenzione. Fatta questa doverosa premessa, uno degli aspetti conseguenti al riconoscimento di infermità/malattia per causa di servizio è quello di consentire al militare dell’Arma di ottenere, in determinati casi, l’esenzione parziale o totale dal pagamento del ticket per invalidità di servizio in occasione di prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale o strutture sanitarie accreditate. Tuttavia per poter ottenere l’esenzione è necessario che l’infermità/malattia riconosciuta sia ascritta a una dello otto categorie della Tabella A del D.P.R. 834/1981 (La tabella B non consente tale esenzione è da diritto all’una tantum ai fini pensionistici). L’interessato per verificare questa situazione deve controllare il Decreto di riconoscimento (emesso dal competente Ufficio del Ministero della difesa per gli ufficiali, marescialli e brigadieri, o dal Comando Generale per gli appuntati/carabinieri), e vedere l’ascrivibilità indicata: in modo molto pratico, quando viene riconosciuto l’equo indennizzo sicuramente siamo in presenza della tabella A. Una volta in possesso di tale decreto, l’interessato si reca presso il competente Distretto dell’ASL di residenza e chiede l’attestato di esenzione. Ad esempio nel Veneto gli invalidi per servizio (ex art. 6 co. 1 lett. c del D.M. 01.02.1991) hanno il codice di esenzione così suddiviso: Grandi invalidi I^ categoria e Invalidi dalla 2^ alla 5^ categoria sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria relativa a prestazioni specialistiche, rispettivamente Cod 3M1 e Cod 3M2; Invalidi dalla 5^ alla 8^ categoria, sono esenti dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche correlate alla patologia Cod 3M3. Nella tabella allegata sono indicate le codifiche del Veneto, della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia. (fonte:“https://secure.ulss4.veneto.it/web/ulss4/DSS/DSS/ticket/codici_esenzioni/all/ codiciesenzioni_regioni”). Ovviamente, il carabiniere, al pari degli altri cittadini può aver diritto all’esenzione da ticket sanitario per altri motivi previsti dall’attuale normativa. Luogotenenti Pino Lorenzo e Frizzerin Domenico, delegati del Co.I.R. Vittorio Veneto
© Copyright 2025 ExpyDoc