ANTIRICICLAGGIO BASE Mercoledì 29 ottobre 2014 c/o Palazzo delle Opere Sociali Piazza Duomo, 2 – Vicenza Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista - Revisore Legale in Vicenza L’Antiriciclaggio Le fonti: Decreto Legislativo 231/2007 Gli obblighi in materia di antiriciclaggio per i professionisti I Direttiva Comunitaria n. 91/308/CEE del 10/06/1991 Norma nazionale D.L. 143/1991 convertito in L. n. 197/1991 Norma nazionale D.Lgs 374/1999 II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 4/12/2001 Norma nazionale D.Lgs 56/2004 Decreto Mef 03/02/2006 n. 141 Decreto Mef 10/04/2007 n. 60 III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005 Norma nazionale D.Lgs 231/2007 Normativa ANTIRICICLAGGIO per i PROFESSIONISTI – 22/04/2006: • Normativa di riferimento era il D.M. 141 del 03/02/2006; • Indicatori di anomalia, per i professionisti, contenuti all’interno del provvedimento dell’UIC del 24/06/2006. Modifica della normativa antiriciclaggio dal 29/12/2007 – entrata in vigore dell’adeguata verifica del cliente. • Normativa di riferimento è il D.Lgs 231/2007; • Gli indicatori di anomalia sono contenuti nel D.M. 16/04/2010 entrato in vigore 03/05/2010 D. Lgs 151/2009 - entrata in vigore dal 04/11/2009: • Obbligo di adeguata verifica: delucidazioni sugli esoneri; • Previsione della validità dell’attestazione di terzi inviata tramite e-mail; • Ristabilizzazione dei termini per l’obbligo di registrazione: entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico, dalla prestazione professionale, o dalla conoscenza di nuove informazioni; • Obbligo di registrazione dei dati del titolare effettivo D. Lgs 78/2010 – entrata in vigore 31.10.2010: • Obbligo di astensione per i clienti che appartengono direttamente o indirettamente a trust, società fiduciarie, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in paesi black list; • Introduzione quale indicatore di anomalia, in base all’art. 41, della movimentazione di denaro contante anomala o frequente ovvero di importo pari o superiore a Euro 15.000,00 L’obbligo di astensione, attualmente non risulta operativo in quanto manca il decreto di attuazione del MEF, nonostante viga automaticamente al verificarsi delle suddette condizioni. 22/04/2006 Identificazione Registrazione Segnalazione Per i nuovi clienti dal 22/04/2006 22/04/2007 Identificazione Registrazione D.Lgs. N. 56/2004 – disposizioni di attuazione: Decreto MEF 03/02/2006 n. 141 Provvediemento UIC 24/02/2006 Decreto MEF 10/04/2007 n.60 Per i clienti esistenti dal 22/04/2006 29/12/2007 Identificazione Registrazione Titolare effettivo Segnalazione (Adeguata verifica) D.LGS 231/2007 I soggetti obbligati ART. 10 - Destinatari Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti: • Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11) • • • • Banche, Poste, Istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, Imprese di assicurazione, agenti di cambio, Riscossione tributi, Intermediari ex 107 TUB e 106 TUB, Società fiduciarie, i promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria Professionisti (art. 12) Soggetti iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, associazioni di categoria , CAF e Patronati, Consulenti del Lavoro, ogni altro soggetto che rende servizi di periti, consulenti che svolgono attività di contabilità e tributi; i notai e gli avvocati (condizioni specifiche); i prestatori di servizi relativi a società e trust. Esonero dagli obblighi di adeguata verifica per la redazione della dichiarazione dei redditi, ma anche per tutte le altre dichiarazioni di natura tributaria. Revisori Contabili (art. 13) le società di revisione; i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili Altri soggetti (art. 14) Operatori che svolgono l’attività di recupero crediti conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo guardie giurate, trasporto di denaro contante e di titoli o valori senza l’impiego di guardie giurate, agenzia di affari in mediazione immobiliare se iscritte nel ruolo della CCIAA I soggetti obbligati: art. 10, 11, 12, 13 e 14 D. Lgs 231/2007 La norma individua 4 categorie di soggetti: • Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11); • I professionisti (art. 12); • Revisori contabili (art. 13) • Altri soggetti ( art. 14) I professionisti per la legge antiriciclaggio (art. 12) • I professionisti iscritti; • Ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; • Notai e avvocati; • Prestatori di servizi relativi e società e trust Intermediari finanziari (art. 11 comma 1 e comma 2) Altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 comma 3) Altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 comma 3 bis) I revisori contabili (art. 13) • I revisori contabili ovvero • Società di revisione iscritte all’Albo speciale previsto dall’art. 161 Tuf; • I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili Gli adempimenti fondamentali ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Intermediari finanziari (art. 15) Osservano tali obblighi in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale e in particolare nei seguenti casi: 1. Instaurazione di un rapporto continuativo; 2. Esecuzione di operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con unica operazione o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; 3. Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; 4. Quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (segue) Professionisti e Revisori contabili (art. 16) Osservano tali obblighi nello svolgimento della loro attività in forma individuale, associata o societaria nei seguenti casi: a. Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000,00 euro; b. Esecuzione di prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con unica operazione o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; c. Tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile; d. Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; e. Quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti Antiriciclaggio ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (segue) Professionisti e Revisori contabili (art. 16) I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo nello svolgimento della propria attività nei casi di cui alle lettere c), d) ed e). L’Antiriciclaggio – Flow Charts Adeguata verifica L’Antiriciclaggio – Flow Charts ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (segue) Altri soggetti (art. 17) Osservano tali obblighi in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività professionale nei seguenti casi: 1. Quando instaurano un rapporto continuativo o ricevono un incarico a svolgere una prestazione professionale; 2. Esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro indipendentemente dal fatto che siano effettuate con unica operazione o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; 3. Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo; 4. Quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti ART. 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica Gli obblighi di adeguata verifica consistono: a. Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b. Individuare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; c. Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d. Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. ART. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi Consistono in • Identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non scaduto, tra quelli di cui all’allegato tecnico, prima della instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere; ART. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi (segue) • Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura della proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti interessati possono far ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo • Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. ART. 20 - Approccio basato sul rischio Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti commisurandoli al rischio associato al cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone destinatari della normativa devono essere in grado di dimostrare alle autorità ovvero agli ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, gli enti e le persone soggetti seguono le istruzioni emanate dalle autorità di vigilanza, nonché i seguenti principi generali: ART. 20 - Approccio basato sul rischio (segue) nonché i seguenti principi generali: a) Con riferimento al cliente: 1. 2. 3. Natura giuridica Prevalente attività svolta Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o della instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale b) Con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o della prestazione professionale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; Modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; Ammontare; Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo Antiriciclaggio ART. 21 - Obblighi del cliente I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza. ART. 22 - Modalità Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. ART. 23 - Obbligo di astensione Quando i soggetti interessati non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo, né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF […] gli enti e le persone interessate si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. [Gli enti e le persone soggette alla presente norma si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.] I professionisti e i revisori contabili non sono obbligati ad applicare l’obbligo di astensione di cui al comma 1 nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario ART. 25 - Obblighi semplificati Non sono necessari gli obblighi di adeguata verifica, ad eccezione nei casi in cui ci sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, se il cliente è a. Un intermediario finanziario b. Un ente creditizio o finanziario comunitario c. Un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti c-bis società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o un altro organismo quotato di Stato estero Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia motivo di ritenere che l’identificazione semplificata non sia attendibile ovvero qualora essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie ART. 28 - Obblighi rafforzati Devono essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento al terrorismo e comunque quando: Il cliente non è presente fisicamente i soggetti interessati adottano misure specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando una o più delle misure di seguito elencate: • Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; • Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario; • Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio ART. 28, commi 4 e 5 - Obblighi rafforzati (Segue) In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati Extracomunitari per gli enti creditizi; Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti e le persone soggette alla norma: a. Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b. Ottenere l’autorizzazione del direttore generale, si un suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; c. Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; d. Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale ART. 28, comma 3 - Obblighi rafforzati (Segue) Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela, anche in assenza fisica del cliente, si considerano comunque assolti, nei seguenti casi: 1. Cliente già identificato in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate; 2. Operazioni di cassa continua o sportelli automatici, per corrispondenza o trasporto valori o carte di pagamento; 3. Clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture private autenticate […]; 4. Clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare […]. ART. 28, comma 7 - Obblighi rafforzati (Segue) Gli enti e le persone soggette alla normativa prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ART. 30 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi Gli obblighi di cui all’art. 18, lett. a), b) e c) si considerano comunque assolti, anche in caso di assenza del cliente, Quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano già stati identificati di persona: a. Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, poste, SIM, SGR, SICAV), nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti; b. Enti creditizi ed enti finanziari di Stati UE; c. Banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti; d. Professionisti, compresi i revisori dei conti, nei confronti di altri professionisti ART. 30 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi (Segue) L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante nonché l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza. L’attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che deve procedere all’identificazione. L’attestazione può altresì consistere nell’invio, per mezzo di strumenti informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto. Nel caso in cui sorgano in qualsiasi momento dubbi sull’identità del cliente si deve compiere una nuova identificazione che dia certezza alla sua identità. ART. 41 - segnalazione di operazioni sospette I soggetti interessati inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito della attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni Sono previsti degli indici di anomalia. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. I soggetti tenuti alla segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o non possa ostacolare le indagini. ART. 43 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti I soggetti interessati trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF ovvero agli ordini professionali. Gli ordini che ricevono la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante. Gli ordini custodiscono il nominativo del segnalante, perché la UIF, GdF e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo L’Antiriciclaggio – Flow Charts Assicurazioni Vita, Fondi Pensione Banche, SIM, SGR, SICAV, Confidi, Assicurazioni Adeguata verifica Approccio basato sul rischio Approccio basato sul rischio Antiriciclaggio – Indici di Anomalia Le fonti: Decreto Ministeriale 16 aprile 2010 Delibera Banca d’Italia n. 616 del 24.08.2010 Decreto Ministeriale 17 febbraio 2011 Schema generale Obblighi Antiriciclaggio Indici di Anomalia Definizioni (Art. 1, DM 16/04/2010, Art. 1 Delibera BI n. 616, art. 2, D.Lgs. 231/2007) Costituiscono riciclaggio intenzionalmente: le seguenti azioni commesse a. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengano da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni b. L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c. L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengano da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d. La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione Indicatori di Anomalia Specificazioni Il riciclaggio è considerato tale, anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un paese terzo. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al punto precedente, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il decreto (D.LGS 231/2007) detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. L’azione di prevenzione di cui al punto precedente è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori di anomalia Cosa sono e come utilizzarli Gli indicatori di anomalia (e gli schemi di comportamento anomalo), altro non sono che delle indicazioni che le autorità competenti (UIF, DIA, GDR) divulgano, per far conoscere ai destinatari della norma situazioni o comportamenti che ritengono a rischio. Tali indicazioni evidenziano sempre: - un profilo soggettivo (il cliente); - Un profili oggettivo (l’operazione) Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto con il cliente. Gli indicatori di anomalia Il professionista nell’ambito della propria autonomia organizzativa e secondo le modalità che riterrà più idonee, dovrà aver cura di diffondere indicazioni operative contenute negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento anomalo, fra il personale e collaboratori. Ad esempio: • Circolari interne ai propri collaboratori e dipendenti; • Seminari periodici di aggiornamento in studio; • Seminari periodici di aggiornamento presso terzi; Gli indicatori di anomalia: come interpretarli • Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti tenuti a segnalare; • Essi sono uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente integrato alla luce dell’intero patrimonio informativo a disposizione del segnalante; • Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente tra gli indicatori e l’attivazione dell’obbligo di segnalazione; • Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale nell’individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a selezionare le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione. Alcune indicazioni di anomalie di carattere generale (UIF 24/02/2006) • • • • • • Il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi non cooperativi; Le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato; Le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate del cliente; L’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati; Il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni; L’ingiustificato impegno di denaro costante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi. Gli indicatori di anomalia ex D.M. 16/04/2010 contengono le seguenti indicazioni A. Indicatori di anomalia connessi al cliente; B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali; C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione; D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società trust ed enti analoghi; E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati; F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili finanziarie. Schema generale Obblighi Antiriciclaggio Registrazione ART. 36, comma 1 - Obblighi di registrazione I soggetti (Intermediari finanziari, professionisti, revisori dei conti) conservano e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o Autorità competente. a. Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale; b. Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per 10 anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale ART. 36, comma 1-bis e 2 - Obblighi di registrazione (segue) Gli intermediari finanziari registrano […] e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica. I soggetti (Intermediari finanziari, professionisti, revisori dei conti) registrano e conservano per 10 anni: a. Con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alla generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b. Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di una operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Registrazione ART. 36, comma 3 - Obblighi di registrazione (segue) Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale. Registrazione ART. 37 - Archivio Unico Informatico Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione gli intermediari finanziari, le società di revisione, e gli altri soggetti (non sono inclusi i professionisti) istituiscono un Archivio Unico Informatico. L’AUI è formato e gestito in modo tale da assicurare: Chiarezza Completezza Immediatezza delle informazioni Conservazione secondo criteri uniformi Mantenimento della storicità delle informazioni La possibilità di desumere evidenze integrate Facilità di consultazione ART. 38 - Modalità di registrazione per professionisti e revisori dei conti Ai fini degli obblighi di registrazione i professionisti e revisori dei conti istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salva l’istituzione di un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. I professionisti e i revisori dei conti registrano tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale i dati indicati all’art. 36, comma 2, ferma l’ordinaria validità dei documenti di identità. Il registro è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione del numero delle pagine di cui è composto e l’apposizione della firma. Deve essere tenuto ordinatamente e senza spazi in bianco e abrasioni. In dati registrati nel registro della clientela sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. In presenza di più sedi possibili più registri della clientela. Registrazione ART. 38 - Modalità di registrazione per professionisti e revisori dei conti Nuovo comma Gli ordini professionali possono istituire con decreto del Ministero della Giustizia sistemi di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo Gli obblighi di registrazione Per i professionisti l’archivio unico (informatico o cartaceo) dovrà essere tenuto secondo le previgenti disposizioni. D.M. 141/2006 UIC provvedimento 24/02/06 Gli obblighi di registrazione: le modalità Secondo quanto previsto dal D.M. 141/2006 e dal provvedimento UIC del 24/02/2006, i professionisti a loro scelta, possono istituire alternativamente: l’archivio informatico il registro cartaceo Nel caso di scelta del registro cartaceo sono ammessi esclusivamente i registri che si acquistano dai rivenditori. D. Lgs 231/2007 art. 38 – violazione della norma; D. Lgs 231/2007 art. 57, comma 3 – norma sanzionatoria. Archivio informatico L’archivio informatico è di regola un software dotato delle caratteristiche e secondo i tracciati dettati dall’UIC (24/02/2006). Tali specifiche tecniche vengono garantite direttamente dal produttore del software. Il professionista non potrà utilizzare per l’adempimento in argomento ad esempio il software excell o word, poiché sprovvisti delle indicazioni fornite in materia di tracciati da UIC. Archivio cartaceo L’archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura dell’operatore ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. L’archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni. All’interno degli archivi cartacei dovranno essere indicati le modalità organizzative riguardo: • All’ORDINAMENTO; • Ai CRITERI DI RICERCA; • Alla RISERVATEZZA. Dati da registrare: generalità e documento di identificazione del cliente; dati identificativi della persona (anche giuridica) per conto della quale il cliente opera; attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera; data dell’avvenuta identificazione; descrizione della prestazione professionale fornita; valore dell’oggetto della prestazione professionale; data e numero della registrazione; Dati da registrare: IL TITOLARE EFFETTIVO In mancanza dei provvedimenti attuativi, le informazioni relative al titolare effettivo non devono essere registrate, ma devono essere conservate nel fascicolo di studio. Chiarimento ufficiale MEF 20 maggio 2010 Termini di registrazione: I professionisti registrano i dati tempestivamente e comunque Art. 38 entro trenta giorni: dall'accettazione dell'incarico professionale dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni dal termine della prestazione professionale Esempi archiviazione Esempi archiviazione Esempi archiviazione Esempi archiviazione I contanti e la segnalazione di operazioni sospette Il professionista deve valutare con molta attenzione: Le operazioni in contante della clientela, anche per importi inferiori alla soglia di 1.000,00 euro, quando queste appaiono infrequenti e/o ingiustificati alla luce del patrimonio informativo del professionista. Le operazioni di versamento e di prelievo di contante effettuate con le banche per un importo pari o superiore a euro 15.000,00. I contanti e la segnalazione di operazioni sospette Chiarimento del MEF
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