29.10.2014 - ANTIRICICLAGGIO BASE

ANTIRICICLAGGIO BASE
Mercoledì 29 ottobre 2014
c/o Palazzo delle Opere Sociali
Piazza Duomo, 2 – Vicenza
Relatore: Andrea Onori
Dottore Commercialista - Revisore Legale
in Vicenza
L’Antiriciclaggio
Le fonti:
Decreto Legislativo 231/2007
Gli obblighi in materia di antiriciclaggio per i professionisti
I Direttiva Comunitaria n. 91/308/CEE del 10/06/1991
Norma nazionale D.L. 143/1991 convertito in L. n. 197/1991
Norma nazionale D.Lgs 374/1999
II Direttiva Comunitaria n. 2001/97/CE del 4/12/2001
Norma nazionale D.Lgs 56/2004
Decreto Mef 03/02/2006 n. 141
Decreto Mef 10/04/2007 n. 60
III Direttiva Comunitaria n. 2005/60/CE del 26/10/2005
Norma nazionale D.Lgs 231/2007
Normativa ANTIRICICLAGGIO per i PROFESSIONISTI – 22/04/2006:
• Normativa di riferimento era il D.M. 141 del 03/02/2006;
• Indicatori di anomalia, per i professionisti, contenuti all’interno del
provvedimento dell’UIC del 24/06/2006.
Modifica della normativa antiriciclaggio dal 29/12/2007 – entrata in vigore
dell’adeguata verifica del cliente.
• Normativa di riferimento è il D.Lgs 231/2007;
• Gli indicatori di anomalia sono contenuti nel D.M. 16/04/2010 entrato in
vigore 03/05/2010
D. Lgs 151/2009 - entrata in vigore dal 04/11/2009:
• Obbligo di adeguata verifica: delucidazioni sugli esoneri;
• Previsione della validità dell’attestazione di terzi inviata tramite e-mail;
• Ristabilizzazione dei termini per l’obbligo di registrazione: entro 30 giorni
dall’accettazione dell’incarico, dalla prestazione professionale, o dalla
conoscenza di nuove informazioni;
• Obbligo di registrazione dei dati del titolare effettivo
D. Lgs 78/2010 – entrata in vigore 31.10.2010:
• Obbligo di astensione per i clienti che appartengono direttamente o indirettamente
a trust, società fiduciarie, società anonime o controllate attraverso azioni al
portatore con sede in paesi black list;
• Introduzione quale indicatore di anomalia, in base all’art. 41, della
movimentazione di denaro contante anomala o frequente ovvero di importo pari o
superiore a Euro 15.000,00
L’obbligo di astensione, attualmente non risulta operativo in quanto manca il
decreto di attuazione del MEF, nonostante viga automaticamente al
verificarsi delle suddette condizioni.
22/04/2006
Identificazione
Registrazione
Segnalazione
Per i nuovi clienti dal 22/04/2006
22/04/2007
Identificazione
Registrazione
D.Lgs. N. 56/2004 –
disposizioni di attuazione:
Decreto MEF 03/02/2006 n. 141
Provvediemento UIC
24/02/2006
Decreto MEF 10/04/2007 n.60
Per i clienti esistenti
dal 22/04/2006
29/12/2007
Identificazione
Registrazione
Titolare effettivo
Segnalazione
(Adeguata verifica)
D.LGS 231/2007
I soggetti obbligati
ART. 10 - Destinatari
Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti:
• Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11)
•
•
•
•
Banche, Poste, Istituti di moneta elettronica, SIM, SGR, SICAV, Imprese di assicurazione,
agenti di cambio, Riscossione tributi, Intermediari ex 107 TUB e 106 TUB, Società
fiduciarie, i promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi, agenti in
attività finanziaria
Professionisti (art. 12)
Soggetti iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, associazioni di
categoria , CAF e Patronati, Consulenti del Lavoro, ogni altro soggetto che rende servizi
di periti, consulenti che svolgono attività di contabilità e tributi; i notai e gli avvocati
(condizioni specifiche); i prestatori di servizi relativi a società e trust. Esonero dagli
obblighi di adeguata verifica per la redazione della dichiarazione dei redditi, ma anche per
tutte le altre dichiarazioni di natura tributaria.
Revisori Contabili (art. 13)
le società di revisione; i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili
Altri soggetti (art. 14)
Operatori che svolgono l’attività di recupero crediti conto terzi, custodia e trasporto di
denaro contante e di titoli o valori a mezzo guardie giurate, trasporto di denaro contante e
di titoli o valori senza l’impiego di guardie giurate, agenzia di affari in mediazione
immobiliare se iscritte nel ruolo della CCIAA
I soggetti obbligati: art. 10, 11, 12, 13 e 14 D. Lgs 231/2007
La norma individua 4 categorie di soggetti:
• Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività
finanziaria (art. 11);
• I professionisti (art. 12);
• Revisori contabili (art. 13)
• Altri soggetti ( art. 14)
I professionisti per la legge antiriciclaggio (art. 12)
• I professionisti iscritti;
• Ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e
altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in
materia di contabilità e tributi;
• Notai e avvocati;
• Prestatori di servizi relativi e società e trust
Intermediari finanziari (art. 11 comma 1 e comma 2)
Altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 comma 3)
Altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11 comma 3 bis)
I revisori contabili (art. 13)
• I revisori contabili
ovvero
• Società di revisione iscritte all’Albo speciale previsto dall’art.
161 Tuf;
• I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
Gli adempimenti fondamentali
ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
Intermediari finanziari (art. 15)
Osservano tali obblighi in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo
svolgimento dell’attività istituzionale o professionale e in particolare nei
seguenti casi:
1.
Instaurazione di un rapporto continuativo;
2.
Esecuzione di operazioni occasionali, disposte dai clienti che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento
di importo pari o superiore a 15.000,00 euro indipendentemente dal fatto
che siano effettuate con unica operazione o con più operazioni tra di
loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
3.
Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
4.
Quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti
ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
(segue)
Professionisti e Revisori contabili (art. 16)
Osservano tali obblighi nello svolgimento della loro attività in forma individuale, associata o
societaria nei seguenti casi:
a.
Quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di
valore pari o superiore a 15.000,00 euro;
b.
Esecuzione di prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con unica operazione o con più operazioni
tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
c.
Tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini
dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o analoghi integra in ogni caso un’operazione di
valore non determinabile;
d.
Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
e.
Quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti
Antiriciclaggio
ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
(segue)
Professionisti e Revisori contabili (art. 16)
I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo nello
svolgimento della propria attività nei casi di cui alle lettere c), d) ed e).
L’Antiriciclaggio – Flow Charts
Adeguata verifica
L’Antiriciclaggio – Flow Charts
ARTT. 15, 16 e 17 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
(segue)
Altri soggetti (art. 17)
Osservano tali obblighi in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività
professionale nei seguenti casi:
1.
Quando instaurano un rapporto continuativo o ricevono un incarico a svolgere una
prestazione professionale;
2.
Esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione
di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro indipendentemente dal
fatto che siano effettuate con unica operazione o con più operazioni tra di loro collegate
per realizzare un’operazione frazionata;
3.
Quando vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
4.
Quando vi sono dubbi sulla veridicità e adeguatezza dei dati ottenuti
ART. 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica
Gli obblighi di adeguata verifica consistono:
a.
Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati
o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b.
Individuare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
c.
Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
d.
Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o
della prestazione professionale.
ART. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi
Consistono in
•
Identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare
effettivo svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri
dipendenti o collaboratori, mediante un documento d’identità non
scaduto, tra quelli di cui all’allegato tecnico, prima della instaurazione
del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico
di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione
dell’operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata
l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le
informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi
rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere;
ART. 19 - Modalità di adempimento degli obblighi
(segue)
•
Identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo effettuata
contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone
giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e
commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura della
proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del
titolare effettivo i soggetti interessati possono far ricorso a pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui
titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le
informazioni in altro modo
•
Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la
durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano
compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione
hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo
aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
ART. 20 - Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica sono assolti commisurandoli al rischio
associato al cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Gli enti e le persone destinatari della normativa devono essere in grado di
dimostrare alle autorità ovvero agli ordini professionali che la portata
delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo,
gli enti e le persone soggetti seguono le istruzioni emanate dalle autorità
di vigilanza, nonché i seguenti principi generali:
ART. 20 - Approccio basato sul rischio (segue)
nonché i seguenti principi generali:
a) Con riferimento al cliente:
1.
2.
3.
Natura giuridica
Prevalente attività svolta
Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o della instaurazione
del rapporto continuativo o della prestazione professionale
b) Con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o della
prestazione professionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in
essere;
Modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione
professionale;
Ammontare;
Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione
professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente;
Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto
continuativo
Antiriciclaggio
ART. 21 - Obblighi del cliente
I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni
necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti interessati di adempiere
agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per
iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e
aggiornate delle quali siano a conoscenza.
ART. 22 - Modalità
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti.
Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile,
fatta salva la valutazione del rischio presente.
ART. 23 - Obbligo di astensione
Quando i soggetti interessati non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica
della clientela stabiliti dall’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il
rapporto continuativo, né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono
fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se
effettuare una segnalazione alla UIF.
Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF […] gli enti e le persone
interessate si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una
relazione con il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. [Gli enti e le persone
soggette alla presente norma si astengono dall’eseguire le operazioni per le quali
sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e
inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.]
I professionisti e i revisori contabili non sono obbligati ad applicare l’obbligo di astensione di
cui al comma 1 nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un
procedimento giudiziario
ART. 25 - Obblighi semplificati
Non sono necessari gli obblighi di adeguata verifica, ad eccezione nei casi in cui ci sia il
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, se il cliente è
a.
Un intermediario finanziario
b.
Un ente creditizio o finanziario comunitario
c.
Un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario che imponga
obblighi equivalenti
c-bis società o altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato o un altro organismo quotato di Stato
estero
Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela non si applicano qualora si abbia
motivo di ritenere che l’identificazione semplificata non sia attendibile ovvero qualora
essa non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie
ART. 28 - Obblighi rafforzati
Devono essere applicate misure rafforzate di adeguata verifica della clientela
in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento al
terrorismo e comunque quando:
Il cliente non è presente fisicamente i soggetti interessati adottano misure
specifiche e adeguate per compensare il rischio più elevato applicando
una o più delle misure di seguito elencate:
•
Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni
supplementari;
•
Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei
documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente
creditizio o finanziario;
•
Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato
tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio
ART. 28, commi 4 e 5 - Obblighi rafforzati (Segue)
In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati
Extracomunitari per gli enti creditizi;
Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni
professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro
Stato comunitario o in un Stato extracomunitario, gli enti e le persone
soggette alla norma:
a.
Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia
una persona politicamente esposta;
b.
Ottenere l’autorizzazione del direttore generale, si un suo incaricato ovvero di un
soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto
continuativo con tali clienti;
c.
Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi
impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione;
d.
Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della
prestazione professionale
ART. 28, comma 3 - Obblighi rafforzati (Segue)
Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela, anche in
assenza fisica del cliente, si considerano comunque assolti, nei
seguenti casi:
1.
Cliente già identificato in relazione ad un rapporto in essere, purché le
informazioni esistenti siano aggiornate;
2.
Operazioni di cassa continua o sportelli automatici, per corrispondenza o
trasporto valori o carte di pagamento;
3.
Clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti
pubblici, scritture private autenticate […];
4.
Clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da
dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare […].
ART. 28, comma 7 - Obblighi rafforzati (Segue)
Gli enti e le persone soggette alla normativa prestano particolare attenzione a
qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l’anonimato e adottano le
misure eventualmente necessarie per impedirne l’utilizzo per scopi di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
ART. 30 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica
della clientela da parte di terzi
Gli obblighi di cui all’art. 18, lett. a), b) e c)
si considerano comunque assolti, anche in caso di assenza del cliente,
Quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti con
i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano
conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione
ai quali siano già stati identificati di persona:
a.
Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (banche, poste, SIM,
SGR, SICAV), nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che
applicano misure equivalenti;
b.
Enti creditizi ed enti finanziari di Stati UE;
c.
Banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano
misure equivalenti;
d.
Professionisti, compresi i revisori dei conti, nei confronti di altri professionisti
ART. 30 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica
della clientela da parte di terzi
(Segue)
L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che
deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto
instaurato presso l’intermediario o il professionista attestante nonché
l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
L’attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il
cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente
dall’intermediario che deve procedere all’identificazione.
L’attestazione può altresì consistere nell’invio, per mezzo di strumenti
informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell’intermediario che
abbia provveduto all’identificazione mediante contatto diretto.
Nel caso in cui sorgano in qualsiasi momento dubbi sull’identità del cliente si deve
compiere una nuova identificazione che dia certezza alla sua identità.
ART. 41 - segnalazione di operazioni sospette
I soggetti interessati inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra
circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della
capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a
disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito della attività svolta ovvero a seguito del
conferimento di un incarico.
Il contenuto delle segnalazioni è definito dalla UIF con proprie istruzioni
Sono previsti degli indici di anomalia.
Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione,
appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
I soggetti tenuti alla segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno
effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della
normale operatività, o non possa ostacolare le indagini.
ART. 43 - Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
I soggetti interessati trasmettono la segnalazione direttamente alla UIF ovvero agli ordini
professionali.
Gli ordini che ricevono la segnalazione provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente
alla UIF priva del nominativo del segnalante.
Gli ordini custodiscono il nominativo del segnalante, perché la UIF, GdF e la DIA possono
richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi o dell’approfondimento investigativo
L’Antiriciclaggio – Flow Charts
Assicurazioni Vita, Fondi Pensione
Banche, SIM,
SGR, SICAV,
Confidi,
Assicurazioni
Adeguata verifica
Approccio basato sul rischio
Approccio basato sul rischio
Antiriciclaggio – Indici di Anomalia
Le fonti:
Decreto Ministeriale 16 aprile 2010
Delibera Banca d’Italia n. 616 del 24.08.2010
Decreto Ministeriale 17 febbraio 2011
Schema generale
Obblighi
Antiriciclaggio
Indici di Anomalia
Definizioni (Art. 1, DM 16/04/2010, Art. 1 Delibera BI n. 616,
art. 2, D.Lgs. 231/2007)
Costituiscono riciclaggio
intenzionalmente:
le
seguenti
azioni
commesse
a. La conversione o il trasferimento di beni, effettuati
essendo a conoscenza che essi provengano da una attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo
di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività
a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
b. L’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei
beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che
tali beni provengono da un’attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività;
c. L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni
provengano da una attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
d. La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere
precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione
Indicatori di Anomalia
Specificazioni
Il riciclaggio è considerato tale, anche se le attività che hanno generato i
beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato
comunitario o di un paese terzo.
La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un
elemento degli atti di cui al punto precedente, possono essere dedotte
da circostanze di fatto obiettive.
Al fine di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e di quello economico
per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il decreto
(D.LGS 231/2007) detta misure volte a tutelare l’integrità di tali sistemi
e la correttezza dei comportamenti.
L’azione di prevenzione di cui al punto precedente è svolta in coordinamento
con le attività di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
Gli indicatori di anomalia
Cosa sono e come utilizzarli
Gli indicatori di anomalia (e gli schemi di comportamento anomalo), altro non
sono che delle indicazioni che le autorità competenti (UIF, DIA, GDR) divulgano,
per far conoscere ai destinatari della norma situazioni o comportamenti che
ritengono a rischio.
Tali indicazioni evidenziano sempre:
- un profilo soggettivo (il cliente);
- Un profili oggettivo (l’operazione)
Servono al professionista per individuare anomalie nel rapporto
con il cliente.
Gli indicatori di anomalia
Il professionista nell’ambito della propria autonomia organizzativa e secondo le
modalità che riterrà più idonee, dovrà aver cura di diffondere indicazioni
operative contenute negli indicatori di anomalia e negli schemi di comportamento
anomalo, fra il personale e collaboratori.
Ad esempio:
• Circolari interne ai propri collaboratori e dipendenti;
• Seminari periodici di aggiornamento in studio;
• Seminari periodici di aggiornamento presso terzi;
Gli indicatori di anomalia: come interpretarli
• Gli indicatori di anomalia costituiscono solo un ausilio per i professionisti
tenuti a segnalare;
• Essi sono uno strumento non esaustivo, che andrà letto ed eventualmente
integrato alla luce dell’intero patrimonio informativo a disposizione del
segnalante;
• Non esiste alcun automatismo tra il configurarsi di una fattispecie presente
tra gli indicatori e l’attivazione dell’obbligo di segnalazione;
• Gli indicatori rivestono comunque una importanza fondamentale
nell’individuazione di quei profili, oggettivi e soggettivi, che contribuiscono a
selezionare
le operazioni da segnalare come sospette, consentendo di
valutare il sospetto con cura e dovizia di dettagli e, pertanto, di supportare la
segnalazione con informazioni rilevanti e adeguata motivazione.
Alcune indicazioni di anomalie di carattere generale (UIF 24/02/2006)
•
•
•
•
•
•
Il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati
da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in
Paesi non cooperativi;
Le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi
da quelli di mercato;
Le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate del cliente;
L’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive
del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia
sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
Il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
L’ingiustificato impegno di denaro costante o di mezzi di pagamento non
appropriati rispetto alla prassi.
Gli indicatori di anomalia ex D.M. 16/04/2010 contengono le seguenti
indicazioni
A. Indicatori di anomalia connessi al cliente;
B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni
professionali;
C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;
D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di
imprese, società trust ed enti analoghi;
E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o
mobili registrati;
F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili finanziarie.
Schema generale
Obblighi
Antiriciclaggio
Registrazione
ART. 36, comma 1 - Obblighi di registrazione
I soggetti (Intermediari finanziari, professionisti, revisori dei conti)
conservano e registrano le informazioni che hanno acquisito per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché
possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi
effettuate dalla UIF o Autorità competente.
a.
Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo,
conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per 10 anni dalla fine del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
b.
Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali,
conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie
aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per 10 anni
dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della
prestazione professionale
ART. 36, comma 1-bis e 2 - Obblighi di registrazione (segue)
Gli intermediari finanziari registrano […] e conservano per un periodo di dieci
anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle
quali gli agenti in attività finanziaria sono tenuti ad osservare gli obblighi di
adeguata verifica.
I soggetti (Intermediari finanziari, professionisti, revisori dei conti) registrano
e conservano per 10 anni:
a.
Con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di
instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alla
generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto
ove previsto;
b.
Con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 euro,
indipendentemente dal fatto che si tratti di una operazione unica o di più operazioni che
appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata: la data, la
causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi
del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente
opera.
Registrazione
ART. 36, comma 3 - Obblighi di registrazione (segue)
Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque non oltre 30
giorni dal compimento dell’operazione ovvero all’apertura, alla
variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero
all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza
successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione
professionale.
Registrazione
ART. 37 - Archivio Unico Informatico
Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione gli intermediari finanziari,
le società di revisione, e gli altri soggetti (non sono inclusi i professionisti) istituiscono un
Archivio Unico Informatico.
L’AUI è formato e gestito in modo tale da assicurare:
Chiarezza
Completezza
Immediatezza delle informazioni
Conservazione secondo criteri uniformi
Mantenimento della storicità delle informazioni
La possibilità di desumere evidenze integrate
Facilità di consultazione
ART. 38 - Modalità di registrazione per professionisti e revisori dei conti
Ai fini degli obblighi di registrazione i professionisti e revisori dei conti istituiscono un archivio
formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salva l’istituzione di un registro della
clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La
documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo
relativo a ciascun cliente.
I professionisti e i revisori dei conti registrano tempestivamente e comunque entro 30
giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza
successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale i
dati indicati all’art. 36, comma 2, ferma l’ordinaria validità dei documenti di
identità.
Il registro è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o
di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione del numero delle pagine di
cui è composto e l’apposizione della firma. Deve essere tenuto ordinatamente e senza
spazi in bianco e abrasioni.
In dati registrati nel registro della clientela sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
In presenza di più sedi possibili più registri della clientela.
Registrazione
ART. 38 - Modalità di registrazione per professionisti e revisori dei conti
Nuovo comma
Gli ordini professionali possono istituire con decreto del Ministero della Giustizia sistemi
di conservazione informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed
informazioni a qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano
essere utilizzati per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento
al terrorismo
Gli obblighi di registrazione
Per i professionisti l’archivio unico (informatico o cartaceo) dovrà essere tenuto
secondo le previgenti disposizioni.
D.M. 141/2006
UIC provvedimento 24/02/06
Gli obblighi di registrazione: le modalità
Secondo quanto previsto dal D.M. 141/2006 e dal provvedimento UIC del
24/02/2006, i professionisti a loro scelta, possono istituire alternativamente:
l’archivio informatico
il registro cartaceo
Nel caso di scelta del registro cartaceo sono ammessi esclusivamente i
registri che si acquistano dai rivenditori.
D. Lgs 231/2007 art. 38 – violazione della norma;
D. Lgs 231/2007 art. 57, comma 3 – norma sanzionatoria.
Archivio informatico
L’archivio informatico è di regola un software dotato delle caratteristiche e secondo
i tracciati dettati dall’UIC (24/02/2006).
Tali specifiche tecniche vengono garantite direttamente dal produttore del
software.
Il professionista non potrà utilizzare per l’adempimento in argomento ad esempio il
software excell o word, poiché sprovvisti delle indicazioni fornite in materia di
tracciati da UIC.
Archivio cartaceo
L’archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e
siglato in ogni pagina a cura dell’operatore ovvero di un collaboratore o dipendente
autorizzato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle
pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette
persone.
L’archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente
leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.
All’interno degli archivi cartacei dovranno essere indicati le modalità organizzative
riguardo:
• All’ORDINAMENTO;
• Ai CRITERI DI RICERCA;
• Alla RISERVATEZZA.
Dati da registrare:
generalità e documento di identificazione del cliente;
dati identificativi della persona (anche giuridica) per conto della quale il cliente
opera;
attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera;
data dell’avvenuta identificazione;
descrizione della prestazione professionale fornita;
valore dell’oggetto della prestazione professionale;
data e numero della registrazione;
Dati da registrare: IL TITOLARE EFFETTIVO
In mancanza dei provvedimenti attuativi, le informazioni relative al titolare effettivo
non devono essere registrate, ma devono essere conservate nel fascicolo di studio.
Chiarimento ufficiale MEF 20 maggio 2010
Termini di registrazione:
I professionisti registrano i dati tempestivamente e comunque
Art. 38
entro trenta giorni:
dall'accettazione dell'incarico professionale
dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni
dal termine della prestazione professionale
Esempi archiviazione
Esempi archiviazione
Esempi archiviazione
Esempi archiviazione
I contanti e la segnalazione di operazioni sospette
Il professionista deve valutare con molta attenzione:
Le operazioni in contante della clientela, anche per importi inferiori alla soglia di
1.000,00 euro, quando queste appaiono infrequenti e/o ingiustificati alla luce del
patrimonio informativo del professionista.
Le operazioni di versamento e di prelievo di contante effettuate con le banche per
un importo pari o superiore a euro 15.000,00.
I contanti e la segnalazione di operazioni sospette
Chiarimento del MEF