presentazione Iori - Euro

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Le Associazioni temporanee
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L’Avvalimento
Relatore: Arch. Sara Iori
11 luglio 2014 - Asolo
Le ATI sono regolamentate:
Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) all’art.37
Regolamento (D.P.R. 207/2010) all’art. 92.
Le novità normative che riguardano le
Associazioni Temporanee d’Impresa sono state
introdotte a maggio 2014 con la Legge
n.80/2014 (di conversione del decreto-legge
n.47/2014 del 28/03/2014).
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Con la Legge 80 è stata ridefinita anche la
suddivisione delle categorie di qualificazione di
cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010:
n. 13 Categorie super-specialistiche (dette SIOS),
elencate all’art. 107, comma 2 del Regolamento;
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n.23 Categorie a qualificazione obbligatoria;
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n. 15 Categorie a qualificazione non obbligatoria.
LEGGE n. 80 del 23/05 /2014
G
E
N
E
R
A
L
I
Qualificaz.
Obbligatoria (Art.
12, co.2 lett.b)
legge 80/2014
OG1
Edifici civili
SI
OG2
Restauro
SI
OG3
Strade
SI
OG4
Opere sottosuolo..
SI
OG5
Dighe
SI
OG6
Acquedotti
SI
OG7
Opere marittime
SI
OG8
Opere idrauliche
SI
OG9
Impianti energia elettrica
SI
OG10
Impianti trasf. elettrica
SI
OG11
Impianti tecnologici
SI
OG12
Bonifica e protez. Amb.
SI
OG13
Ingegneria naturalistica
SI
Opere speciali Art.
12, co.1 legge
80/2014
x
LEGGE n. 80 del 23/05 /2014
S
P
E
C
I
A
L
I
Z
Z
A
T
E
OS2-A
OS2-B
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8
OS9
OS10
OS11
OS12-A
OS12-B
OS13
OS14
OS15
OS16
OS17
OS18-A
OS18-B
OS19
OS20-A
OS20-B
OS21
OS22
OS23
OS24
OS25
OS26
OS27
OS28
OS29
OS30
OS31
OS32
OS33
OS34
OS35
Superfici decorate
Beni mobili librari
Impianti idro-sanitario
Imp. elettromeccanici
Imp. Antintrusione
Finiture in materiali vari
Finiture di natura edile
Finiture natura tecnica
Segnaletica luminosa
Segnaletica stradale
Apparecch. strutturali.
Barriere stradali
Barriere paramassi
Prefabbricati in c.a.
Impianti smaltimento
Pulizia acque
Centrali elettriche
Linee telefoniche
Componenti in acciaio
Facciate continue
Reti telecomunicazione
Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche
Opere strutturali spec.
Potabilizzazione
Demolizione opere
Verde urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni spec.
Trazione elettrica
Impianti termici
Armamento ferroviario
Impianti elettrici
Mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore
Interventi a basso impatto
Qualificaz.
Obbligatoria (Art.
12, co.2 lett.b)
legge 80/2014
SI
SI
SI
SI
SI
Opere speciali Art.
12, co.1 legge
80/2014
x
x
x
SI
SI
SI
SI
x
x
SI
SI
x
x
SI
SI
x
x
SI
SI
SI
x
SI
SI
x
SI
SI
SI
SI
SI
x
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La ridefinizione delle categorie parte da ottobre
2013: con il D.P.R. 30/10/2013 veniva recepito il
ricorso al Consiglio di Stato, “vinto” della
Associazione Grandi Imprese, con il quale veniva
“cancellata” l’obbligatorietà della qualificazione
per poter eseguire le categorie scorporabili,
anche quelle super-specialistiche.
Due mesi per rendersi conto del “pasticciaccio” e
al 31 dicembre 2013 questa disposizione viene
sospesa; a marzo 2014 assistiamo ad una prima
ridefinizione delle categorie e a maggio 2014
arriviamo alla Legge 80.
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Assistiamo ad una riduzione del numero delle
categorie super-specialistiche, per le quali è
necessario ricorrere obbligatoriamente alla
costituzione di un ATI verticale, se superano
il 15% dell’importo dell’appalto, e se non
possedute dall’Appaltatore principale.
L’effetto sarà una diminuzione degli appalti
in cui si dovrà ricorrere all’ATI verticale.
È aumentato invece il numero delle categorie
a qualificazione non obbligatoria;
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Le categorie a qualificazione non obbligatoria
sono categorie che, quando sono individuate
come categorie scorporabili, non devono
essere necessariamente essere possedute
dall’Appaltatore per poterle eseguire: i
requisiti relativi a dette categorie scorporabili
non posseduti dall’Impresa devono da questa
essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente.
Se sono categoria prevalente devono essere
possedute.
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ESEMPIO n.1
Appalto con importo di € 1.000.000 a base
d’asta, suddiviso in:
OG1 per € 700.000
OS6 per € 300.000 (categoria a qualificazione non
obbligatoria)
Sarà sufficiente che io dimostri il possesso di
un’attestazione SOA con la OG1- III^, senza
dover necessariamente dichiarare il subappalto
della OS6 o possederla: posso subappaltarla od
eseguirla direttamente.
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ESEMPIO n.2
Appalto con importo di € 1.000.000 a base
d’asta, suddiviso in:
OG1 per € 700.000
OS8 per € 300.000 (categoria a qualificazione
obbligatoria)
Sarà sufficiente che io dimostri il possesso di
un’attestazione SOA con la OG1 - III^, ma dovrò
necessariamente dichiarare il subappalto
dell’intera categoria OS8. In nominativo del
subappaltatore non va indicati in sede di gara.
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ESEMPIO n.3
Appalto con importo di € 1.000.000 a base
d’asta, suddiviso in:
OG1 per € 700.000
OS21 per € 300.000 (categoria super-specialistica)
Non sarà sufficiente che io dimostri il possesso
di un’attestazione SOA con la OG1 alla III^, ma
dovrò necessariamente ricorrere all’ATI verticale
con un impresa in possesso della categoria
OS21– I^ per almeno il 70% della OS21 stessa.
Il restante 30% della OS21 potrò dichiarare di
subappaltarlo.
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L’art. 37, comma 11 del Codice e l’art. 92,
comma 7 del Regolamento trattano nello
specifico l’obbligo di ricorrere alla costituzione di
un ATI verticale quando non si possiede la
qualificazione di una categoria scorporabile
super-specialistica che supera il 15 %
dell’importo posto a base di gara.
La mandante dovrà possedere una qualificazione
idonea per coprire almeno il 70% della categoria;
il restante 30% può essere posseduto dalla
mandataria con riferimento alla categoria
prevalente, dichiarandone però il subappalto.


Se l’importo della super-specialistica è
inferiore ai €150.000, anche se supera il 15%
non è necessario avere la qualificazione SOA.
E’ possibile ricorrere alla dimostrazione dei
requisiti applicando l’art. 90 del Regolamento
(lavori eseguiti in quella tipologia,
attrezzature e personale riferiti al decennio
antecedente al bando di gara).
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
La Legge 80/14 ha abrogato il comma 13
dell’art. 37 del Codice che prevedeva il
divieto di modificare in corso di esecuzione le
percentuali dell’ATI dichiarate in sede di gara.
Pertanto ora vi è facoltà di modificare le
percentuali di esecuzione, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante (art.
92, comma 2 del D.P.R. 207/2010) che ne
verifica la compatibilità con i requisiti di
qualificazione posseduti dalle imprese
interessate.
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
La modifica delle percentuali
precedentemente formalizzate mediante un
Atto costitutivo di ATI, richiederà la modifica
presso un Notaio dell’atto costitutivo
originario.
Rimane invece il divieto di modificare la
composizione dell’ATI, cioè i soggetti
componenti…. Salvo alcune eccezioni….


Quando di parla di impresa cooptata si
applica l’art. 92, comma 5 del Regolamento:
il 20% dell’importo posto a base di gara può
essere affidato ad un impresa qualificata per
categorie diverse rispetto a quelle di appalto,
ma di classifica pari all’importo dei lavori che
saranno ad essa affidati.
La norma parla di “raggruppare” ma l’AVCP
specifica che l’impresa cooptata non assume
lo status di concorrente.
ATI ORIZZONTALE
OG1 prevalente:
51% mandaTARIA – 49% mandaNTE
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e rimane ATI orizzontale anche se:
OG3 scorporabile:
51% mandaTARIA – 49% mandaNTE
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ATI VERTICALE


OG1 prevalente: 100% mandaTARIA
e
OG3 scorporabile: 100% mandaNTE
E’ ammesso il caso in cui la mandante
assume più categorie scorporabili per un
importo totale superiore a quello della
mandataria.
ATI MISTA
OG1 prevalente:
80% mandataria – 20% mandante
OG1 prevalente:
100% mandataria
OG3 scorporabile:
100% mandante
OG3 scorporabile:
80% mandante A - 20% mandante B

1.
2.
L’istituto dell’avvalimento viene introdotto
nella normativa italiana con l’art. 49 del
Codice dei contratti, il D.Lgs. 163/2006, in
recepimento di disposti previsti in due
direttive comunitarie del 2004:
La Direttiva n.17/2004/CE
La Direttiva n.18/2004/CE
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


Si ricorre all’istituto dell’avvalimento
quando un concorrente, per poter
partecipare ad una gara di lavori, servizi e
forniture, deve far affidamento sulla
capacità di altri soggetti per soddisfare i
requisiti di:
Capacità economica-finanziaria;
Tecnica;
Organizzativa.

La finalità di questo istituto, che ha
suscitato grandi perplessità con riguardo
all’ordinamento italiano, è quella di
incrementare la concorrenza nel settore
dei contratti pubblici favorendo quelle
imprese che singolarmente non sono in
possesso dei requisiti di carattere tecnico
ed economico per partecipare alla gara.


In sintesi, attraverso tale strumento, si
permette di dar luogo ad una
“qualificazione indiretta” in base alla
quale un’impresa sprovvista di un
determinato requisito speciale può
presentarsi alla gara avvalendosi di un
rapporto costituito con un’altra impresa
dotata del requisito in questione.
Il rapporto viene formalizzato mediante
un “contratto di avvalimento” che deve
essere allegato all’istanza di gara.


Il contratto deve contenere l’impegno, il
requisito/risorse , la durata.
E’ bene precisare che i requisiti per i quali
si può ricorrere all’avvalimento sono solo
requisiti di carattere speciale (tecnicoeconomici) mentre i requisiti generali,
quelli richiesti all’art. 38 del Codice,
devono essere posseduti sia in capo
all’ausiliata che all’ausiliaria.


L’utilizzo di questo istituto ha ampliato il
novero dei soggetti che possono
partecipare alle gare pubbliche.
La Stazione Appaltante dovrebbe
comunque rimanere tutelata dall'impresa
ausiliaria che risponderà in solido con
l’ausiliata anche se limitatamente
all’oggetto del contratto ed al requisito di
cui viene offerta garanzia (art.49, comma
4).


Diversamente da quanto avviene nell'ATI, il
soggetto che contrarrà con la Stazione
Appaltante sarà soltanto l'Impresa
ausiliata.
Anche la fidejussione sarà intestata
unicamente all'impresa ausiliata
concorrente.


Il divieto di avvalimento frazionato previsto
dall’art. 49, comma 6 del Codice, era stato
introdotto dal legislatore italiano allo scopo di
limitare una indiscriminata apertura alla
concorrenza che potesse legittimare la
candidatura di concorrenti in realtà carenti di
requisiti.
Il divieto alla avvalimento frazionato era teso a
sottolineare che l’istituto dell’avvalimento
doveva rimanere teso all’apporto di requisiti
assenti, non di requisiti carenti.


Con la sentenza della Corte di Giustizia del
10 ottobre 2013 viene legittimato il ricorso
all’avvalimento frazionato (ma il testo di
legge dell’art. 49, comma 6 non è ancora
stato rivisto);
Il bando di gara può tuttavia limitare
l’avvalimento di più imprese ausiliarie in
ragione della peculiarità della prestazione.

Questo principio trova la sua prima
applicazione nel pronunciamento del
Consiglio di Stato del 9/12/2013:
viene ammesso un concorrente che
dimostra il capitale sociale avvalendosi
anche di quello di quello di un soggetto
ausiliario, che si obblighi a tal fine.


La certificazione dei lavori rilasciata ai fini
della qualificazione SOA sarà emessa a
favore dell'impresa concorrente.
L’impresa ausiliaria comparirà soltanto se
assumerà il ruolo di subappaltatore.


L'affidamento in subappalto all'impresa
ausiliaria è previsto dall‘art. 49, comma 10
del Codice.
L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo
di subappaltatore nei limiti dei requisiti
prestati e comunque nei limiti di legge:
nella categoria prevalente il limite sarà
comunque il 30%.


L’art. 50 del Codice e l’art.88 del
Regolamento disciplinano l’attestazione SOA
in avvalimento “stabile”.
Due imprese “infragruppo” possono
utilizzare i medesimi requisiti tecnicoeconomici ai fini della SOA: non possono
però partecipare alla medesima gara, e nella
SOA viene riportata l’indicazione
dell’impresa ausiliaria.
Per imprese “infragruppo” si intende:



Che l’una possiede almeno il 51% delle
quote societarie dell’altra;
Che le quote societarie dell’una e dell’altra
siano entrambe possedute da una impresa
terza;
Il rapporto di controllo è art.2356 del
Codice civile.
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