Le Associazioni temporanee L’Avvalimento Relatore: Arch. Sara Iori 11 luglio 2014 - Asolo Le ATI sono regolamentate: Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) all’art.37 Regolamento (D.P.R. 207/2010) all’art. 92. Le novità normative che riguardano le Associazioni Temporanee d’Impresa sono state introdotte a maggio 2014 con la Legge n.80/2014 (di conversione del decreto-legge n.47/2014 del 28/03/2014). Con la Legge 80 è stata ridefinita anche la suddivisione delle categorie di qualificazione di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010: n. 13 Categorie super-specialistiche (dette SIOS), elencate all’art. 107, comma 2 del Regolamento; n.23 Categorie a qualificazione obbligatoria; n. 15 Categorie a qualificazione non obbligatoria. LEGGE n. 80 del 23/05 /2014 G E N E R A L I Qualificaz. Obbligatoria (Art. 12, co.2 lett.b) legge 80/2014 OG1 Edifici civili SI OG2 Restauro SI OG3 Strade SI OG4 Opere sottosuolo.. SI OG5 Dighe SI OG6 Acquedotti SI OG7 Opere marittime SI OG8 Opere idrauliche SI OG9 Impianti energia elettrica SI OG10 Impianti trasf. elettrica SI OG11 Impianti tecnologici SI OG12 Bonifica e protez. Amb. SI OG13 Ingegneria naturalistica SI Opere speciali Art. 12, co.1 legge 80/2014 x LEGGE n. 80 del 23/05 /2014 S P E C I A L I Z Z A T E OS2-A OS2-B OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS10 OS11 OS12-A OS12-B OS13 OS14 OS15 OS16 OS17 OS18-A OS18-B OS19 OS20-A OS20-B OS21 OS22 OS23 OS24 OS25 OS26 OS27 OS28 OS29 OS30 OS31 OS32 OS33 OS34 OS35 Superfici decorate Beni mobili librari Impianti idro-sanitario Imp. elettromeccanici Imp. Antintrusione Finiture in materiali vari Finiture di natura edile Finiture natura tecnica Segnaletica luminosa Segnaletica stradale Apparecch. strutturali. Barriere stradali Barriere paramassi Prefabbricati in c.a. Impianti smaltimento Pulizia acque Centrali elettriche Linee telefoniche Componenti in acciaio Facciate continue Reti telecomunicazione Rilevamenti topografici Indagini geognostiche Opere strutturali spec. Potabilizzazione Demolizione opere Verde urbano Scavi archeologici Pavimentazioni spec. Trazione elettrica Impianti termici Armamento ferroviario Impianti elettrici Mobilità sospesa Strutture in legno Coperture speciali Sistemi antirumore Interventi a basso impatto Qualificaz. Obbligatoria (Art. 12, co.2 lett.b) legge 80/2014 SI SI SI SI SI Opere speciali Art. 12, co.1 legge 80/2014 x x x SI SI SI SI x x SI SI x x SI SI x x SI SI SI x SI SI x SI SI SI SI SI x La ridefinizione delle categorie parte da ottobre 2013: con il D.P.R. 30/10/2013 veniva recepito il ricorso al Consiglio di Stato, “vinto” della Associazione Grandi Imprese, con il quale veniva “cancellata” l’obbligatorietà della qualificazione per poter eseguire le categorie scorporabili, anche quelle super-specialistiche. Due mesi per rendersi conto del “pasticciaccio” e al 31 dicembre 2013 questa disposizione viene sospesa; a marzo 2014 assistiamo ad una prima ridefinizione delle categorie e a maggio 2014 arriviamo alla Legge 80. Assistiamo ad una riduzione del numero delle categorie super-specialistiche, per le quali è necessario ricorrere obbligatoriamente alla costituzione di un ATI verticale, se superano il 15% dell’importo dell’appalto, e se non possedute dall’Appaltatore principale. L’effetto sarà una diminuzione degli appalti in cui si dovrà ricorrere all’ATI verticale. È aumentato invece il numero delle categorie a qualificazione non obbligatoria; Le categorie a qualificazione non obbligatoria sono categorie che, quando sono individuate come categorie scorporabili, non devono essere necessariamente essere possedute dall’Appaltatore per poterle eseguire: i requisiti relativi a dette categorie scorporabili non posseduti dall’Impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Se sono categoria prevalente devono essere possedute. ESEMPIO n.1 Appalto con importo di € 1.000.000 a base d’asta, suddiviso in: OG1 per € 700.000 OS6 per € 300.000 (categoria a qualificazione non obbligatoria) Sarà sufficiente che io dimostri il possesso di un’attestazione SOA con la OG1- III^, senza dover necessariamente dichiarare il subappalto della OS6 o possederla: posso subappaltarla od eseguirla direttamente. ESEMPIO n.2 Appalto con importo di € 1.000.000 a base d’asta, suddiviso in: OG1 per € 700.000 OS8 per € 300.000 (categoria a qualificazione obbligatoria) Sarà sufficiente che io dimostri il possesso di un’attestazione SOA con la OG1 - III^, ma dovrò necessariamente dichiarare il subappalto dell’intera categoria OS8. In nominativo del subappaltatore non va indicati in sede di gara. ESEMPIO n.3 Appalto con importo di € 1.000.000 a base d’asta, suddiviso in: OG1 per € 700.000 OS21 per € 300.000 (categoria super-specialistica) Non sarà sufficiente che io dimostri il possesso di un’attestazione SOA con la OG1 alla III^, ma dovrò necessariamente ricorrere all’ATI verticale con un impresa in possesso della categoria OS21– I^ per almeno il 70% della OS21 stessa. Il restante 30% della OS21 potrò dichiarare di subappaltarlo. L’art. 37, comma 11 del Codice e l’art. 92, comma 7 del Regolamento trattano nello specifico l’obbligo di ricorrere alla costituzione di un ATI verticale quando non si possiede la qualificazione di una categoria scorporabile super-specialistica che supera il 15 % dell’importo posto a base di gara. La mandante dovrà possedere una qualificazione idonea per coprire almeno il 70% della categoria; il restante 30% può essere posseduto dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, dichiarandone però il subappalto. Se l’importo della super-specialistica è inferiore ai €150.000, anche se supera il 15% non è necessario avere la qualificazione SOA. E’ possibile ricorrere alla dimostrazione dei requisiti applicando l’art. 90 del Regolamento (lavori eseguiti in quella tipologia, attrezzature e personale riferiti al decennio antecedente al bando di gara). La Legge 80/14 ha abrogato il comma 13 dell’art. 37 del Codice che prevedeva il divieto di modificare in corso di esecuzione le percentuali dell’ATI dichiarate in sede di gara. Pertanto ora vi è facoltà di modificare le percentuali di esecuzione, previa autorizzazione della Stazione Appaltante (art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010) che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. La modifica delle percentuali precedentemente formalizzate mediante un Atto costitutivo di ATI, richiederà la modifica presso un Notaio dell’atto costitutivo originario. Rimane invece il divieto di modificare la composizione dell’ATI, cioè i soggetti componenti…. Salvo alcune eccezioni…. Quando di parla di impresa cooptata si applica l’art. 92, comma 5 del Regolamento: il 20% dell’importo posto a base di gara può essere affidato ad un impresa qualificata per categorie diverse rispetto a quelle di appalto, ma di classifica pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. La norma parla di “raggruppare” ma l’AVCP specifica che l’impresa cooptata non assume lo status di concorrente. ATI ORIZZONTALE OG1 prevalente: 51% mandaTARIA – 49% mandaNTE e rimane ATI orizzontale anche se: OG3 scorporabile: 51% mandaTARIA – 49% mandaNTE ATI VERTICALE OG1 prevalente: 100% mandaTARIA e OG3 scorporabile: 100% mandaNTE E’ ammesso il caso in cui la mandante assume più categorie scorporabili per un importo totale superiore a quello della mandataria. ATI MISTA OG1 prevalente: 80% mandataria – 20% mandante OG1 prevalente: 100% mandataria OG3 scorporabile: 100% mandante OG3 scorporabile: 80% mandante A - 20% mandante B 1. 2. L’istituto dell’avvalimento viene introdotto nella normativa italiana con l’art. 49 del Codice dei contratti, il D.Lgs. 163/2006, in recepimento di disposti previsti in due direttive comunitarie del 2004: La Direttiva n.17/2004/CE La Direttiva n.18/2004/CE Si ricorre all’istituto dell’avvalimento quando un concorrente, per poter partecipare ad una gara di lavori, servizi e forniture, deve far affidamento sulla capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti di: Capacità economica-finanziaria; Tecnica; Organizzativa. La finalità di questo istituto, che ha suscitato grandi perplessità con riguardo all’ordinamento italiano, è quella di incrementare la concorrenza nel settore dei contratti pubblici favorendo quelle imprese che singolarmente non sono in possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico per partecipare alla gara. In sintesi, attraverso tale strumento, si permette di dar luogo ad una “qualificazione indiretta” in base alla quale un’impresa sprovvista di un determinato requisito speciale può presentarsi alla gara avvalendosi di un rapporto costituito con un’altra impresa dotata del requisito in questione. Il rapporto viene formalizzato mediante un “contratto di avvalimento” che deve essere allegato all’istanza di gara. Il contratto deve contenere l’impegno, il requisito/risorse , la durata. E’ bene precisare che i requisiti per i quali si può ricorrere all’avvalimento sono solo requisiti di carattere speciale (tecnicoeconomici) mentre i requisiti generali, quelli richiesti all’art. 38 del Codice, devono essere posseduti sia in capo all’ausiliata che all’ausiliaria. L’utilizzo di questo istituto ha ampliato il novero dei soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche. La Stazione Appaltante dovrebbe comunque rimanere tutelata dall'impresa ausiliaria che risponderà in solido con l’ausiliata anche se limitatamente all’oggetto del contratto ed al requisito di cui viene offerta garanzia (art.49, comma 4). Diversamente da quanto avviene nell'ATI, il soggetto che contrarrà con la Stazione Appaltante sarà soltanto l'Impresa ausiliata. Anche la fidejussione sarà intestata unicamente all'impresa ausiliata concorrente. Il divieto di avvalimento frazionato previsto dall’art. 49, comma 6 del Codice, era stato introdotto dal legislatore italiano allo scopo di limitare una indiscriminata apertura alla concorrenza che potesse legittimare la candidatura di concorrenti in realtà carenti di requisiti. Il divieto alla avvalimento frazionato era teso a sottolineare che l’istituto dell’avvalimento doveva rimanere teso all’apporto di requisiti assenti, non di requisiti carenti. Con la sentenza della Corte di Giustizia del 10 ottobre 2013 viene legittimato il ricorso all’avvalimento frazionato (ma il testo di legge dell’art. 49, comma 6 non è ancora stato rivisto); Il bando di gara può tuttavia limitare l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione della peculiarità della prestazione. Questo principio trova la sua prima applicazione nel pronunciamento del Consiglio di Stato del 9/12/2013: viene ammesso un concorrente che dimostra il capitale sociale avvalendosi anche di quello di quello di un soggetto ausiliario, che si obblighi a tal fine. La certificazione dei lavori rilasciata ai fini della qualificazione SOA sarà emessa a favore dell'impresa concorrente. L’impresa ausiliaria comparirà soltanto se assumerà il ruolo di subappaltatore. L'affidamento in subappalto all'impresa ausiliaria è previsto dall‘art. 49, comma 10 del Codice. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e comunque nei limiti di legge: nella categoria prevalente il limite sarà comunque il 30%. L’art. 50 del Codice e l’art.88 del Regolamento disciplinano l’attestazione SOA in avvalimento “stabile”. Due imprese “infragruppo” possono utilizzare i medesimi requisiti tecnicoeconomici ai fini della SOA: non possono però partecipare alla medesima gara, e nella SOA viene riportata l’indicazione dell’impresa ausiliaria. Per imprese “infragruppo” si intende: Che l’una possiede almeno il 51% delle quote societarie dell’altra; Che le quote societarie dell’una e dell’altra siano entrambe possedute da una impresa terza; Il rapporto di controllo è art.2356 del Codice civile. [email protected]
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