Risposte a Quesiti ( 06.11.2014) 1) Domanda: Una impresa prequalificata come Capogruppo mandataria in costituendo RTI con altra impresa, può partecipare alla procedura come Impresa singola in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione? In alternativa è possibile la partecipazione di un Consorzio Stabile al quale la mandataria e la mandante prequalificate hanno successivamente aderito? Risposta: In linea con la più recente giurisprudenza, l’ANAC nella Determinazione n. 4/2012 si è espressa nel senso che “Anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate, deve ritenersi ammissibile il recesso di una o più imprese del raggruppamento (e non l’aggiunta o la sostituzione), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 8/2012) a condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo, avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede (sul punto, si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842)”. Nel presupposto che ricorra, nel caso da codesta Impresa prospettato, la fattispecie sopra descritta, è ammissibile la partecipazione della stessa quale impresa singola. Non appare invece ammissibile la partecipazione del consorzio stabile in sostituzione del RTI prequalificato in quanto tale ipotesi configurerebbe l’ingresso di un nuovo operatore economico non invitato alla procedura in oggetto e pertanto non oggetto di verifica dei requisiti di partecipazione in fase di prequalifica. Tale modifica soggettiva appare idonea a compromettere il principio di unitarietà delle procedure di gara così come il principio del buon andamento dell’attività amministrativa sotto il profilo dell’economicità del procedimento. La modifica soggettiva prospettata si ritiene, inoltre, idonea a violare la par condicio tra i soggetti invitati a partecipare alla gara insieme al principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1267/2006; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2012). 2) Domanda: Una Impresa prequalificata singolarmente ha successivamente perso la qualificazione nella categoria prevalente, può partecipare facendo ricorso all’avvalimento? In alternativa è possibile la partecipazione di un Consorzio nel quale l’impresa singola sia indicata come esecutrice dei lavori? Risposta In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando devono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto,senza soluzione di continuità (in questo senso è l'avviso dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con il parere 8 ottobre 2009, n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008, n. 227). Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire i lavori pubblici. La stazione appaltante non può essere esposta all'alea della perdita e del successivo riacquisto in sede di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA. L'impresa che partecipa alla procedura deve curarsi di possedere dalla presentazione dell'offerta, fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando. Relativamente alla possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 assegna all'avvalimento funzione di integrazione del possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico-organizzativi, o dell'attestazione SOA, stabiliti dal bando di gara. L'impresa, quindi, che aspira a partecipare alla procedura concorsuale e che non possiede in proprio i requisiti di ammissione può, a tal fine, giovarsi di altra impresa in funzione ausiliaria ma permane a suo carico l'onere di dichiarare l'avvalimento nella fase di ammissione, ciò che cristallizza l'accertamento del possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione e non quindi in un momento successivo, secondo quanto riportato nelle sentenze del Consiglio di Stato, n. 2785 del 4 maggio 2009 e n. 1930 del 6 giugno 2010. Per quanto riguarda la partecipazione quale impresa designata in un consorzio non appare ammissibile poiché tale ipotesi configurerebbe l’ingresso di un nuovo operatore economico non invitato alla procedura di cui trattasi e pertanto non oggetto di verifica dei requisiti di partecipazione in fase di prequalifica. Tale modifica soggettiva appare idonea a compromettere il principio di unitarietà delle procedure di gara così come il principio del buon andamento dell’attività amministrativa sotto il profilo dell’economicità del procedimento. La modifica soggettiva prospettata si ritiene, inoltre, idonea a violare la par condicio tra i soggetti invitati a partecipare alla gara insieme al principio della contestualità e simultaneità della valutazione delle imprese partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1267/2006; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8/2012).
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