Risposte a Quesiti ( 06.11.2014) 1) Domanda

Risposte a Quesiti ( 06.11.2014)
1) Domanda:
Una impresa prequalificata come Capogruppo
mandataria in costituendo RTI con altra impresa, può partecipare alla
procedura come Impresa singola in quanto in possesso dei requisiti
di partecipazione? In alternativa è possibile la partecipazione di un
Consorzio Stabile al quale la mandataria e la mandante
prequalificate hanno successivamente aderito?
Risposta:
In linea con la più recente
giurisprudenza, l’ANAC nella
Determinazione n. 4/2012 si è espressa nel senso che “Anche al di fuori
delle ipotesi espressamente normate, deve ritenersi ammissibile il recesso di
una o più imprese del raggruppamento (e non l’aggiunta o la sostituzione),
a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di
qualificazione per le prestazioni oggetto dell’appalto. Tale limitata facoltà
può essere esercitata (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 8/2012) a
condizione che la modifica della compagine soggettiva, in senso riduttivo,
avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del
consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto
dei requisiti in capo al componente che recede (sul punto, si veda anche
Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842)”.
Nel presupposto che ricorra, nel caso da codesta Impresa prospettato, la
fattispecie sopra descritta, è ammissibile la partecipazione della stessa quale
impresa singola.
Non appare invece ammissibile la partecipazione del consorzio stabile
in sostituzione del RTI prequalificato in quanto tale ipotesi configurerebbe
l’ingresso di un nuovo operatore economico non invitato alla procedura in
oggetto e pertanto non oggetto di verifica dei requisiti di partecipazione in
fase di prequalifica.
Tale modifica soggettiva appare idonea a compromettere il principio di
unitarietà delle procedure di gara così come il principio del buon
andamento dell’attività amministrativa sotto il profilo dell’economicità del
procedimento. La modifica soggettiva prospettata si ritiene, inoltre, idonea
a violare la par condicio tra i soggetti invitati a partecipare alla gara
insieme al principio della contestualità e simultaneità della valutazione
delle imprese partecipanti alla gara (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n.
1267/2006; Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2012).
2) Domanda:
Una
Impresa
prequalificata
singolarmente
ha
successivamente perso la qualificazione nella categoria prevalente,
può partecipare facendo ricorso all’avvalimento? In alternativa è
possibile la partecipazione di un Consorzio nel quale l’impresa
singola sia indicata come esecutrice dei lavori?
Risposta
In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il
conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui
le qualificazioni richieste dal bando devono essere possedute dai concorrenti
non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza
pubblica e per tutta la durata dell'appalto,senza soluzione di continuità (in
questo senso è l'avviso dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con
il parere 8 ottobre 2009, n. 99 e con il parere 9 ottobre 2008, n. 227).
Detto principio risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di
qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi
di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e
sufficiente per l'idoneità ad eseguire i lavori pubblici. La stazione appaltante
non può essere esposta all'alea della perdita e del successivo riacquisto in
sede di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA.
L'impresa che partecipa alla procedura deve curarsi di possedere dalla
presentazione dell'offerta, fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto,
la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando.
Relativamente alla possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento
la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l’art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 assegna all'avvalimento funzione di integrazione del possesso
dei requisiti economici, finanziari e tecnico-organizzativi, o dell'attestazione
SOA, stabiliti dal bando di gara. L'impresa, quindi, che aspira a partecipare
alla procedura concorsuale e che non possiede in proprio i requisiti di
ammissione può, a tal fine, giovarsi di altra impresa in funzione ausiliaria
ma permane a suo carico l'onere di dichiarare l'avvalimento nella fase di
ammissione, ciò che cristallizza l'accertamento del possesso dei requisiti alla
data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della
domanda di partecipazione e non quindi in un momento successivo, secondo
quanto riportato nelle sentenze del Consiglio di Stato, n. 2785 del 4 maggio
2009 e n. 1930 del 6 giugno 2010.
Per quanto riguarda la partecipazione quale impresa designata in un
consorzio non appare ammissibile poiché tale ipotesi configurerebbe
l’ingresso di un nuovo operatore economico non invitato alla procedura di
cui trattasi e pertanto non oggetto di verifica dei requisiti di partecipazione
in fase di prequalifica.
Tale modifica soggettiva appare idonea a compromettere il principio di
unitarietà delle procedure di gara così come il principio del buon
andamento dell’attività amministrativa sotto il profilo dell’economicità del
procedimento. La modifica soggettiva prospettata si ritiene, inoltre, idonea
a violare la par condicio tra i soggetti invitati a partecipare alla gara
insieme al principio della contestualità e simultaneità della valutazione
delle imprese partecipanti alla gara (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n.
1267/2006; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 8/2012).