leggi - Ordine dei Geologi della Toscana

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 06 agosto 2014
prot. 392/DIP/mtf
anticipata a mezzo fax 0586 800089
Al Dirigente
Uffici tecnico del Genio Civile
di Area Vasta Lucca-Pisa-Livorno
via Nardini, 31
57100 Livorno
È pervenuta a quest’Ordine la segnalazione di un iscritto al quale è stato respinto il
deposito di un progetto riguardante un intervento in “terra rinforzata” del quale lo stesso,
oltreché progettista, era anche direttore dei lavori.
Ci corre l’obbligo di rammentare che:
Il geologo, nella realizzazione di un opera in terra rinforzata, può essere coinvolto nella
redazione della relazione geologica, della relazione geotecnica, nella progettazione e
nella direzione dei lavori.
Una terra rinforzata è costituita essenzialmente da terreno (in genere per più del 99%) e
da un elemento di rinforzo (geogriglie, rete metallica ecc.). La terra rinforzata è
sostanzialmente un "opera in terra” ed è fuori di dubbio che il geologo ha piena
competenza nel campo della meccanica delle terre e delle rocce nello studio e nel calcolo
della stabilità dei versanti, nella progettazione di opere in terra e nella direzione lavori per
la realizzazione delle stesse.
Le verifiche di stabilità delle terre rinforzate impiegando i metodi dell’equilibrio limite
richiedono l’inserimento dei seguenti dati di input
- geometria dell’opera;
- disposizione spaziale dei rinforzi;
- caratteristiche meccaniche dei rinforzi;
- modello geotecnico sia in condizioni statiche che sismiche.
Limitandoci alle verifiche di stabilità di una terra rinforzata secondo i metodi dell’equilibrio
limite, queste possono così essere brevemente riassunte:
- verifica a rottura del rinforzo;
- verifica a sfilamento del rinforzo;
- verifica alla stabilità interna (Tie-back) e composta (Compound);
- verifica del paramento frontale;
- verifica alla traslazione;
- verifica al ribaltamento;
- verifica alla stabilità globale.
Da quanto sopra si evince che il dimensionamento di una terra rinforzata viene eseguito
mediante analisi di meccanismi riconducibili alla meccanica delle terre e delle rocce e
l’unica eccezione sollevabile è inerente il dimensionamento del rinforzo in relazione alla
sua resistenza a rottura.
A tale proposito però è da notare come gli elementi di rinforzo siano venduti
accompagnati da opportune schede che ne riportano i fattori di sicurezza e coefficienti la
cui definizione è molto spesso affidata, da parte dei produttori, ad appositi Enti di
Certificazione esterni quali il British Board of Agreement (BBA).
Si può quindi concludere che in pratica il calcolo strutturale dell’elemento di rinforzo viene
fornito dal Produttore o è reperibile in manualistiche di tipo prescrittivo quali la FHWA
negli USA a livello federale o in manuali a livello di singoli stati (es. British Standard
inglese) o da organizzazioni internazionali sui geosintetici tipo l'IGS.
via V. Fossombroni 11 – 50136 Firenze tel. 055 2340878 fax 2269589
Email: [email protected]
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A tale proposito appare corretto che il calcolo della resistenza e della deformazione di
progetto del rinforzo si debba basare sui coefficienti parziali riportati in specifici Certificati
a cui il geologo progettista farà riferimento come documento progettuale.
In base a quanto sopra esposto e facendo riferimento in particolare all’Art.41 del DPR
328/2001 (che recita “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel
comma 2,in
particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnicogestionale, nonché' le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed
elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie
innovative o sperimentali; a) omissis; b) l'individuazione e la valutazione delle
pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi
geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la
programmazione e progettazione degli interventi
geologici
strutturali
e non
strutturali,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico
gestionali;….omissis…..”) si ritiene che la progettazione (D.L. e collaudo) di un’opera in
terra rinforzata possa essere svolta dal geologo.
In base quindi a quanto sopra esposto la mancata, omessa, rifiutata accettazione delle
sopra specificate attività professionali qualora svolte da professionista geologo non trova
giustificazione nella normativa vigente. Ciò considerato vi invitiamo ad adeguare le prassi
istruttoria di codesta istituzione alla definizione dei campi operativi e competenze dei vari
operatori evitando non giustificate preclusioni ed esclusioni.
Distinti saluti
Il Presidente
dott. geol. Maria-Teresa Fagioli
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