COMUNE DI PESCANTINA (Provincia di Verona) - Servizio Tributi - TARI: FAQ – Domande frequenti D. Quali sono gli atti regolamentari della TARI? R. Il Comune con deliberazioni del Consiglio Comunale ha approvato: - Il Piano finanziario 2014 per la gestione del tributo TARI (delibera n. 11 del 04/08/2014); - Il regolamento per la disciplina dell'imposta IUC - componente TARI - (delibera n. 7 del 28/06/2014); - Le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 (delibera n. 12 del 04/08/2014) consultabili sul sito internet dell’Amministrazione Comunale di Pescantina. D. Come viene calcolata la TARI per le utenze domestiche? R. La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione ordinaria (utenze domestiche), la superficie calpestabile. Il tributo è composto da una quota fissa e da una quota variabile, che vengono calcolate come segue: - quota fissa (superficie moltiplicata per la tariffa fissa determinata in funzione del numero degli occupanti); - quota variabile (determinata in funzione del numero degli occupanti) Per la determinazione della tariffa si devono conoscere: a) il numero dei residenti; b) i metri quadrati; c) l'uso. All'importo così determinato viene aggiunta l'addizionale provinciale.(tributo TEFA), pari al 5% del tributo dovuto, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Verona. D. Come si calcola la TARI per le utenze non domestiche? R. La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione commerciale, artigianale, industriale ecc… (utenze non domestiche) la superficie calpestabile. Il tributo è calcolato moltiplicando tale superficie per la tariffa fissa e per la tariffa variabile secondo la classificazione delle categorie (per i comuni superiori a 5.000 abitanti n° 30 categorie, verificabili nell’allegato “1” del regolamento IUC) . All'importo così determinato viene aggiunta l'addizionale provinciale.(tributo TEFA), pari al 5% del tributo dovuto, a favore dell'Amministrazione Provinciale di Verona. D. Come si effettua il pagamento? R. Il Comune di Pescantina, per il pagamento del suddetto tributo, ha optato per l’invio ai contribuenti di avvisi di pagamento (versamento tramite modello F24, effettuato presso qualsiasi sportello postale o bancario, oppure con home-banking), con le seguenti rate e scadenze: N° 2 rate con scadenza: I^ rata: 16 settembre 2014; II^ rata: 16 dicembre 2014; D. Sono state riconosciute delle agevolazioni? R. Sono state confermate tutte le esenzioni, agevolazioni e riduzioni già presenti nei regolamenti TARSU e TARES, ecco i principali casi: abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%; locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del 30% ; fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 10%. il tributo è dovuto nella misura ridotta del 50%, per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap, con invalidità superiore al 66%; le superfici delle aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, riferite alle utenze non domestiche, sono computate al 50%; il tributo è ridotto del 30% per i locali ubicati nell’area definita “Ambito Storico del Capoluogo”, ove viene svolta attività commerciale ed artigianale. Per le utenze domestiche, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 20 % della quota variabile della tariffa (art. 53 del regolamento IUC). Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile (art. 54 del regolamento IUC). D. Mio figlio, che abitava nel mio stesso nucleo familiare, ha cambiato residenza alcuni giorni fa, trasferendo la residenza in un altro Comune. Cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione ai fini del tributo sui rifiuti? R. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è necessario per calcolare la parte variabile della tariffa. Il Regolamento Comunale prevede che per quanto riguarda i contribuenti residenti, il numero degli occupanti è determinato dal numero dei componenti del nucleo familiare di appartenenza, rilevato dalle informazioni contenute nel “database” in uso all’Ufficio Anagrafe del Comune. Nel suo caso quindi, non dovrà comunicare nulla all’Ufficio Tributi poiché il dato relativo al numero degli occupanti sarà ricalcolato automaticamente al 1° gennaio dell’anno successivo. D. Mio padre, essendo molto anziano, si è trasferito presso una casa di riposo. Viveva da solo in un appartamento di proprietà in Pescantina. La casa ora non è occupata da nessuno, posso chiedere una riduzione? R. Se a seguito del ricovero di Suo padre l’abitazione non è più occupata continuativamente, può richiedere che venga applicata la riduzione per le abitazioni tenute a disposizione. D. Il Tributo sui rifiuti era intestato a mio marito, che purtroppo è deceduto alcuni giorni fa. Come posso comunicarvi il cambio di intestazione della TARI? R. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato il decesso. Per volturare l’utenza è sufficiente recarsi presso gli uffici del concessionario per la gestione del tributo “Pescantina Servizi S.r.l.” e compilare la modulistica a disposizione. D. Da pochi giorni ho cambiato casa, trasferendomi all’interno del Comune. Un mio conoscente mi ha detto che per la TARI non devo fare nulla, perché ci pensano gli uffici comunali. Ho ricevuto una informazione corretta? R. No. Le è stata fornita un’informazione sbagliata. Anche con l’entrata in vigore della TARI, ogni contribuente è tenuto a comunicare alcune informazioni necessarie alla corretta quantificazione del tributo (dichiarazione di variazione) al concessionario che gestisce il tributo “Pescantina Servizi S.r.l.”, Oltre alla nuova residenza dovranno essere comunicati, ad esempio, le metrature dei locali occupati ed i dati catastali. D. Fino a poche settimane fa avevo in locazione un box. Ora ho disdetto il contratto di locazione. Come devo fare per non pagare più il tributo sui rifiuti per questo box? R. Dovrà comunicare la cessazione del box alla società “Pescantina Servizi S.r.l.”, tramite il modulo di cessazione. La stessa società provvederà a ricalcolare quanto da Lei dovuto in ragione del periodo dell’anno in cui ha usufruito del box. D. Devono essere comunicate le persone che non fanno parte del nucleo familiare, ma dimoranti ? R. Si. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. D. Sono considerati presenti nel nucleo anche i componenti residenti nel Comune di Pescantina, ma domiciliati altrove ? R. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: a. soggetti assenti a causa di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a 6 mesi; b. soggetto che svolge servizio di volontariato o attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. D. Nel caso di abitazioni in cui vivono più nuclei familiari, quale tariffa deve essere calcolata ? R. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. D. Vorrei aprire una attività commerciale in Pescantina. Quali dati vi devo fornire per la corretta applicazione della TARI? R. La dichiarazione delle utenze non domestiche deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo (codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione dei locali. I dati sopra richiesti devono essere inseriti nel modulo a disposizione presso gli uffici della società “Pescantina Servizi S.r.l.” D. La nostra ditta produce una tipologia di rifiuti non assimilabili ai rifiuti solidi urbani e per i quali viene regolarmente pagato un servizio di smaltimento di rifiuti speciali. Siamo comunque tenuti al pagamento della TARI? Sono previste delle agevolazioni? R. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (Art. 42 del Regolamento IUC). D. Esistono esclusioni dal pagamento della TARI per le civili abitazioni ? R. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. D. Ho ereditato un appartamento in Pescantina. Io però abito in un altro Comune e presso questa abitazione vengo solo saltuariamente a verificare che la casa non abbia subito dei danni. Sono comunque tenuto al pagamento della TARI? Come viene determinato il numero degli occupanti? R. Ancorché utilizzata saltuariamente, l’abitazione è soggetta al pagamento del tributo. Secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all’uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Per detti locali è comunque sua facoltà richiedere l’agevolazione prevista per i locali ad uso limitato o discontinuo. Per il contribuente, che ne ha il possesso o la proprietà, non residente nel Comune di Pescantina, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o in mancanza quello determinato secondo i seguenti parametri: MQ. DI SUPERFICIE CALPESTABILE Fino a mq. 70 Da mq. 71 a mq. 140 Da mq. 141 a mq. 190 Da mq. 191 a mq. 250 Oltre mq. 250 NUMERO COMPONENTI 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone D. A seguito del decesso di mio padre, la TARI deve essere intestata a mia mamma che però ha difficoltà a venire presso i vostri uffici. Posso venire io al suo posto a regolarizzare la sua posizione? R. Le dichiarazioni, se non presentate dal diretto interessato, possono essere presentate anche da soggetti diversi dal dichiarante, purché siano provvisti di apposita delega e delle copia del documento di identità del dichiarante. In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa agli uffici della società “Pescantina Servizi S.r.l.” tramite posta raccomandata, fax e posta elettronica (PEC), sempre allegando alla dichiarazione stessa una copia del documento di identità del dichiarante. D. Sono proprietario di diversi appartamenti in Pescantina, concessi in locazione a famiglie. Posso pagare io la TARI per tutti questi appartamenti e poi rivalermi sugli inquilini? R. No. La normativa TARI esclude tassativamente questa ipotesi, precisando che il tributo deve essere assolto da colui il quale occupa o detiene i locali a qualsiasi titolo. Nel caso di utilizzo non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. D. Quali sono gli orari di apertura della società alla quale è stato affidato il servizio di gestione della TARI? E’ possibile avere contatti via e-mail? R. Il personale della società è a disposizione dei contribuenti secondo il seguente orario di sportello: Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore12,30 martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dalle ore 14,30 alle ore 17,00 Per informazioni telefoniche contattare il n. 045/6704567 (Fax 045/7158944) Indirizzo e-mail: [email protected]
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