Ill.mo Procuratore Regionale Corte dei Conti Veneto Palazzo Mandelli San Marcuola Cannaregio, 1756 30121 Venezia Oggetto: Azienda USLL 17. Mancata riscossione, nella distribuzione diretta del farmaco attuata dalla ULSS n.17, delle quote a carico dell’assistito di cui all’art.7 L.405/2001 e del ticket di cui all’arrt.17, comma 6, L.111/2011 Questa Associazione, in nome e per conto dei titolari di farmacia della provincia di Padova sottopone all'attenzione della SS.LL. in indirizzo, per le valutazioni di competenza in ordine alla possibile responsabilità erariale connessa, la condotta della Azienda ULSS 17 che, nell'erogazione di farmaci in distribuzione diretta, non riscuote: a) le quote a carico del cittadino previste dall'art. 7 L.405/2001; b) le quote Ticket a carico del cittadino disposte dall'art. 17, comma 6, L. 111/2011 e dal relativo provvedimento regionale. Come è noto, L’art. 8 della L. 405/2001 dispone: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale. L'Azienda ULSS 17, in modalità di distribuzione diretta di cui all’art.8 della legge sopra citata, fornisce “gratuitamente” agli utenti farmaci di fascia “A”, in quanto non riscuote né le quote a carico (c.d. Compartecipazione alla spesa sanitaria l.405/01) né il ticket per fascia di reddito (ovviamente quest'ultimo se e come dovuto dalla sua introduzione ex L.111/11-DGR E.R. 1190/11). Infatti, con nota prot. n.I/155749 del 2 luglio 2014 avente ad oggetto “ distribuzione diretta farmaci: apertura sportello al pubblico” l’azienda ULSS 17 comunica che “i pazienti che dopo visita specialistica ricevano una o più ricette SSR (ricette rosse), sia informatizzate che scritte a mano, ove siano prescritti i farmaci suddetti (farmaci di fascia A ndr) o altre categorie di farmaci previamente concordate tra lo specialista e il direttore della farmacia, possono rivolgersi allo sportello della Farmacia per il ritiro della terapia prescritta. Si evidenzia che un importante vantaggio per il paziente, che segue questa via di erogazione di farmaci, è rappresentata dal mancato versamento del ticket”. Peraltro, i pazienti vengono indirizzati in farmacia ospedaliera anche dai MMG e non solo in dimissioni o post visita specialistica Le circostanze sopra esposte sono meritevoli di valutazione, in quanto non si ravvisa l'esistenza di norme che, in caso di distribuzione diretta del farmaco da parte delle AA.SS.LL., prevedano deroghe al pagamento, da parte del cittadino, della differenza fra il minor prezzo rimborsabile del farmaco generico ed il prezzo effettivo del farmaco erogato. Non si ravvisa l'esistenza di norme che, in caso di distribuzione diretta del farmaco, prevedano deroghe al pagamento del Ticket su ricetta deliberato con provvedimento regionale. Inoltre nell'art. 5 L. 222/2007, la distribuzione diretta del farmaco non rientra nell'ambito di spesa per la “distribuzione farmaceutica ospedaliera” bensì nell'ambito della “assistenza farmaceutica territoriale” al pari dell'erogazione convenzionale in farmacia. Anche sotto tale profilo di spesa del SSN per la farmaceutica territoriale, non si ravvisano norme derogative al normale pagamento della quota a carico del cittadino e dal Ticket nell'ipotesi di distribuzione diretta del farmaco mediante ASL. Peraltro e conseguentemente, il mancato introito del ticket contribuisce ad aumentare, ingiustamente, la spesa farmaceutica territoriale che le farmacie sono chiamate a ripianare, qualora si superasse il tetto di volta in volta stabilito dal governo. E’ evidente che l’ingiusto aumento della spesa provocato dalla condotta della ASL, che non riscuote il dovuto ticket, non supportata da normativa di riferimento, genera un danno nei confronti dell’erario, facilmente calcolabile attingendo ai dati in possesso dell’azienda sanitaria padovana. Tanto si sottopone all’attenzione dell’Intestata procura per le valutazioni di competenza. Distinti saluti. IL PRESIDENTE (…………………………………..) C:\Documents and Settings\Ordine Farmacisti\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\Content.IE5\JPK88IHY\2014_358all.1[1].doc
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