allegato n. 1

Ill.mo Procuratore Regionale
Corte dei Conti Veneto
Palazzo Mandelli
San Marcuola Cannaregio, 1756
30121 Venezia
Oggetto: Azienda USLL 17. Mancata riscossione, nella distribuzione diretta del
farmaco attuata dalla ULSS n.17, delle quote a carico dell’assistito di cui
all’art.7 L.405/2001 e del ticket di cui all’arrt.17, comma 6, L.111/2011
Questa Associazione, in nome e per conto dei titolari di farmacia della provincia di
Padova sottopone all'attenzione della SS.LL. in indirizzo, per le valutazioni di competenza in
ordine alla possibile responsabilità erariale connessa, la condotta della Azienda ULSS 17
che, nell'erogazione di farmaci in distribuzione diretta, non riscuote: a) le quote a carico del
cittadino previste dall'art. 7 L.405/2001; b) le quote Ticket a carico del cittadino disposte
dall'art. 17, comma 6, L. 111/2011 e dal relativo provvedimento regionale.
Come è noto, L’art. 8 della L. 405/2001 dispone: “Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e
private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono
un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime
modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario
nazionale, da definirsi in sede di convenzione;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al
trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca
direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero
ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
L'Azienda ULSS 17, in modalità di distribuzione diretta di cui all’art.8 della legge
sopra citata, fornisce “gratuitamente” agli utenti farmaci di fascia “A”, in quanto non
riscuote né le quote a carico (c.d. Compartecipazione alla spesa sanitaria l.405/01) né il
ticket per fascia di reddito (ovviamente quest'ultimo se e come dovuto dalla sua introduzione
ex L.111/11-DGR E.R. 1190/11).
Infatti, con nota prot. n.I/155749 del 2 luglio 2014 avente ad oggetto “ distribuzione
diretta farmaci: apertura sportello al pubblico” l’azienda ULSS 17 comunica che “i pazienti
che dopo visita specialistica ricevano una o più ricette SSR (ricette rosse), sia informatizzate
che scritte a mano, ove siano prescritti i farmaci suddetti (farmaci di fascia A ndr) o altre
categorie di farmaci previamente concordate tra lo specialista e il direttore della farmacia,
possono rivolgersi allo sportello della Farmacia per il ritiro della terapia prescritta. Si
evidenzia che un importante vantaggio per il paziente, che segue questa via di erogazione di
farmaci, è rappresentata dal mancato versamento del ticket”.
Peraltro, i pazienti vengono indirizzati in farmacia ospedaliera anche dai MMG e non
solo in dimissioni o post visita specialistica
Le circostanze sopra esposte sono meritevoli di valutazione, in quanto non si ravvisa
l'esistenza di norme che, in caso di distribuzione diretta del farmaco da parte delle
AA.SS.LL., prevedano deroghe al pagamento, da parte del cittadino, della differenza fra il
minor prezzo rimborsabile del farmaco generico ed il prezzo effettivo del farmaco erogato.
Non si ravvisa l'esistenza di norme che, in caso di distribuzione diretta del farmaco,
prevedano deroghe al pagamento del Ticket su ricetta deliberato con provvedimento
regionale.
Inoltre nell'art. 5 L. 222/2007, la distribuzione diretta del farmaco non rientra
nell'ambito di spesa per la “distribuzione farmaceutica ospedaliera” bensì nell'ambito della
“assistenza farmaceutica territoriale” al pari dell'erogazione convenzionale in farmacia.
Anche sotto tale profilo di spesa del SSN per la farmaceutica territoriale, non si
ravvisano norme derogative al normale pagamento della quota a carico del cittadino e dal
Ticket nell'ipotesi di distribuzione diretta del farmaco mediante ASL.
Peraltro e conseguentemente, il mancato introito del ticket contribuisce ad aumentare,
ingiustamente, la spesa farmaceutica territoriale che le farmacie sono chiamate a ripianare,
qualora si superasse il tetto di volta in volta stabilito dal governo.
E’ evidente che l’ingiusto aumento della spesa provocato dalla condotta della ASL,
che non riscuote il dovuto ticket, non supportata da normativa di riferimento, genera un
danno nei confronti dell’erario, facilmente calcolabile attingendo ai dati in possesso
dell’azienda sanitaria padovana.
Tanto si sottopone all’attenzione dell’Intestata procura per le valutazioni di
competenza.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
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