I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno del 10 giugno 2014 Seconda Parte • a cura del dott. Flavio Turchi - U.D. Livorno • “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. Il presente materiale, puramente informativo, è il frutto di conoscenze personali. Vietata la riproduzione. 1 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Le fonti normative principali ► Art. 16 della Sesta Direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE del 17.5.1977, poi modificato, tra le altre, dalle successive direttive del Consiglio n. 95/7/CE del 10.4.1995 e n. 2006/112/CE del 28.11.2006 (artt. 154 e ss.); ► Artt. 1, 67 e 70 D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 ed art. 3 D.Lgs. n. 374 dell’8.11.1990; ► D.L. n. 331 del 30.8.1993, convertito, con modifiche, con legge n. 427 del 29.10.1993; ► Art. 1 della legge n. 28 del 18.2.1997, che ha recepito la direttiva n. 95/7/CE ed ha introdotto l’art. 50 bis al D.L. n. 331 del 30.8.1993; ► D.M. attuativo n. 419 del 20.10.1997; ► Art. 1, comma 2, D.L. n. 262 del 3.10.2006 (decreto “Collegato” alla Finanziaria 2007), convertito con legge n. 286 del 24.11.2006; ► Art. 16, comma 5 bis, D.L. n. 185 del 29.11.2008 (c.d. decreto anticrisi), convertito, con modifiche, con legge n. 2 del 28.1.2009; ► Art. 7, comma 2 lett. cc ter, D.L. n. 70 del 13.5.2011 (c.d. decreto sviluppo), convertito, con modifiche, con legge n. 106 del 12.7.2011; ► D.L. n. 16 del 2.3.2012 (c.d. decreto semplificazioni fiscali), convertito, con modifiche, con legge n. 44 del 26.4.2012. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 2 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Principali riferimenti alla prassi applicativa DOGANE ► Circolari dell’Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti n. 16/D del 28.4.2006 e - Area Centrale Affari Giuridici e Contenzioso - n. 23/D del 27.7.2007; ► Nota dell’Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - n. 7521 del 28.12.2006; ► Note dell’Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - n. 22321 del 24.2.2009 e - Direzione Regionale Toscana - n. 11228 del 15.4.2009; ► Note dell’Agenzia delle Dogane - Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti - n. 84920 del 7.9.2011, n. 127293 del 4.11.2011 e n. 148047 del 1.2.2012. ENTRATE ► Risoluzione n. 149/E del 2.10.2000; ► Risoluzione n. 198/E del 21.12.2000; ► Risoluzione n. 70/E del 16.5.2001; ► Risoluzione n. 440/E del 12.11.2008. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 3 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Definizione Il deposito fiscale IVA, quale speciale deposito non doganale, è uno spazio fisico ben individuato e definito per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso. Tradizionalmente i depositi fiscali IVA vengono distinti in: a) istituzionali (depositi doganali e depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa, che possono generalmente operare - salvo particolari casi di incompatibilità funzionale - come depositi IVA ope legis, senza, quindi, una specifica autorizzazione); b) autorizzati (ad opera della Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base alla localizzazione dei depositi medesimi). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 4 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Finalità L’istituto nasce dall’esigenza di trasferire beni comunitari (quindi di produzione comunitaria ovvero di produzione extracomunitaria immessi nell’Unione Europea in libera pratica) da uno Stato membro all’altro e, in alcuni casi, anche all’interno dei singoli territori nazionali, evitando di assoggettare ad IVA ogni singolo passaggio. L’assoggettamento ad imposta avverrà solo nei confronti dell’acquirente finale, ovverosia con differimento al momento dell’estrazione dei beni dal deposito, ove sono custoditi, e della loro successiva utilizzazione o commercializzazione (c.d. immissione in consumo) nel territorio nazionale. Ciò incide, pertanto, solo sulla procedura di riscossione dell’imposta, così da determinarne la sospensione e non l’esenzione. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 5 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. I Soggetti Il regime fiscale dei depositi IVA è, per sua natura, pienamente incentrato e fondato sulla nozione civilistica del contratto di deposito, mediante il quale una parte (c.d. depositario) riceve dall’altra (c.d. depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla appena venga richiesta dall’interessato (cfr. gli artt. 1766 e seguenti del codice civile e, nello specifico, l’art. 1771 c.c. che detta la regola della normale esigibilità immediata della restituzione). Tale contratto, più precisamente, si annovera nella categoria dei contratti reali, di natura obbligatoria, ad esecuzione continuata, perfezionandosi con la effettiva consegna (“datio” o “traditio”) delle merci dal depositante (solitamente proprietario, che può, all’uopo, avvalersi di un suo rappresentante) al depositario (gestore del deposito). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 6 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. I Soggetti In particolare il depositario, quale gestore del deposito, oltre a tenere apposito registro (istituito prima dell’inizio delle operazioni) per rilevare le movimentazioni dei beni ivi custoditi (art. 50 bis, comma 3, D.L. n. 331/1993 e art. 3 D.M. n. 419/1997), deve conservare i documenti relativi all’introduzione, all’estrazione ed alle eventuali operazioni sui beni depositati, rispondendo in solido con il soggetto che estrae i beni dal deposito (solitamente il proprietario o un suo rappresentante) della corretta applicazione dell’IVA sui medesimi (art. 50 bis, comma 8, D.L. n. 331/1993). La responsabilità solidale del depositario, pertanto, viene a configurarsi qualora non risultino osservate le prescrizioni in ordine alla tenuta del registro per le operazioni effettuate sui beni in deposito. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 7 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Il Funzionamento Il corretto utilizzo dell’istituto, introdotto con il richiamato art. 50 bis D.L. n. 331/1993, implica la realizzazione di una fattispecie complessa a formazione progressiva, il cui primo elemento è rappresentato dall’introduzione dei beni nel deposito IVA (c.d. immagazzinamento), seguito dalla registrazione e dalla custodia degli stessi da parte del depositario, per poi chiudersi - tenendo sempre conto che possono comunque svolgersi altre operazioni sui beni depositati - con la loro estrazione e successiva diretta utilizzazione o commercializzazione (c.d. immissione in consumo) nel territorio nazionale ad opera del proprietario o di un suo rappresentante. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 8 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Il Funzionamento In particolare, l’introduzione e l’estrazione dei beni nel/dal deposito IVA avvengono sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto - che, nell’operazione di immissione in libera pratica, viene ad identificarsi con la dichiarazione doganale (c.d. DAU) - da cui risulti: a) il numero e la specie dei colli; b) la natura, la qualità e la quantità dei beni; c) il corrispettivo o valore normale dei beni; d) il luogo di provenienza/destinazione dei beni; e) il soggetto che procede all’introduzione/estrazione dei beni o per conto del quale l’introduzione/estrazione è effettuata. Tutti i dati riportati nel documento devono essere indicati nel registro. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 9 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Immissione in libera pratica Al riguardo, con specifico riferimento all’operazione oggetto di approfondimento di questa seconda parte del presente seminario, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento CEE n. 2913 del 12.10.1992 (c.d. Codice Doganale Comunitario), l’immissione in libera pratica è quel particolare regime doganale che attribuisce la posizione di “merce comunitaria” ad una merce proveniente da Paesi extra UE. Più precisamente, secondo quanto espressamente sancito dalla norma sopra menzionata, «essa implica l’applicazione delle misure di politica commerciale, l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce, nonché l’applicazione dei dazi legalmente dovuti». Resta salvo, invece, l’obbligo di assolvere l’IVA. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 10 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Immissione in libera pratica L’art. 50 bis, comma 4, D.L. n. 331/1993, nella sua versione aggiornata dal D.L. n. 70 del 13.5.2011, recita: «Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) omissis ; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell’art. 14 bis del Regolamento CEE n. 2454 del 2.7.1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43 del 23.1.1973 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale); omissis ». 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 11 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Immissione in libera pratica Pertanto, da un punto di vista operativo, l’importatore (o il suo rappresentante in dogana) procede all’immissione in libera pratica dei beni indicando nella relativa dichiarazione doganale il deposito IVA di destinazione ove gli stessi dovranno essere introdotti. L’Ufficio doganale di importazione, per il mantenimento dell’impegno assunto dal dichiarante in ordine alla destinazione dei beni all’introduzione nel deposito IVA prescelto, provvede, dal canto suo, a far garantire - con cauzione che può essere prestata da chiunque l’IVA non riscossa all’atto dell’importazione, sempre che non ricorrano le ipotesi di esonero espressamente previste dalla norma richiamata. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 12 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Immissione in libera pratica Successivamente, introdotti i beni in deposito, il depositario prende in carico la merce sull’apposito registro di cui all’art. 50 bis, comma 3, D.L. n. 331/1993, apponendo sulla copia della dichiarazione doganale l’attestazione sottoscritta di avvenuta presa in carico, con indicazione del relativo numero di registrazione. Detta copia, poi, viene rimessa all’Ufficio doganale ove hanno avuto luogo le operazioni di sdoganamento, perfezionandosi, in tal modo, la riferita operazione di immissione in libera pratica dei beni importati. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 13 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA L’intento perseguito dal legislatore con l’operazione descritta è, come in precedenza pure evidenziato, quello di agevolare la fluidità delle transazioni, rinviando solo al momento che segue all’estrazione dei beni dal deposito il verificarsi (eventuale) del presupposto impositivo dell’IVA. Tuttavia, i beni devono essere materialmente introdotti nel deposito IVA (c.d. immagazzinamento) affinché siano effettivamente assolte le funzioni di stoccaggio e custodia degli stessi, anche senza un tempo minimo di giacenza e senza che essi siano necessariamente scaricati dai mezzi di trasporto (nota dell’Agenzia delle Dogane n. 7521 del 28.12.2006, i cui principi ora risultano codificati nella legge n. 44 del 26.4.2012, che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 16 del 2.3.2012). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 14 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA In particolare, il comma 21 bis - inserito nell’art. 8 D.L. n. 16 del 2.3.2012, convertito, con modifiche, con legge n. 44 del 26.4.2012 rivede la disposizione di cui all’art. 16, comma 5 bis, D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito, con modifiche, con legge n. 2 del 28.1.2009, completando il contenuto della norma di interpretazione autentica da ultimo citata e disponendo, nello specifico, che «la lettera h) del comma 4 dell’art. 50 bis D.L. n. 331/1993, convertito, con modifiche, dalla legge n. 427 del 29.10.1993, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 15 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA E’ necessario, quindi, che tale introduzione soddisfi le condizioni di custodia previste dallo stesso art. 50 bis, comma 4 lett. h), D.L. n. 331/1993, anche se le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, siano materialmente eseguite in locali limitrofi al deposito IVA, purché gestiti dallo stesso depositario, e sempreché dette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni. Al contempo, ciò deve giustificare economicamente e giuridicamente il contratto di deposito. In altri termini, non può essere riconosciuto il beneficio fiscale in parola, garantito da un corretto utilizzo dell’istituto del deposito IVA, in caso di inesistenza giuridica o di simulazione del contratto di deposito. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 16 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Le rilevanti problematiche interpretative esistenti per il deposito IVA circa la sussistenza del requisito dell’introduzione fisica dei beni nascono, infatti, dalla duplice valenza che viene data, in dottrina, all’istituto disciplinato dal più volte richiamato art. 50 bis D.L. n. 331/1993, il quale si configura contestualmente come: a) luogo fisico idoneo (art. 2, comma 3, D.M. n. 419 del 20.10.1997), destinato a custodire beni o dove poter espletare determinate prestazioni di servizi sugli stessi, rappresentato da magazzini coperti, piazzali, aree recintate, ecc.; b) regime giuridico-contabile, la cui applicazione prevede l’espletamento di specifiche procedure amministrative in ordine alla sola tenuta dei registri di magazzino (c.d. deposito virtuale). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 17 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA In realtà, sulla base del chiaro dato letterale della norma in commento e per quanto in precedenza riferito in ordine alla necessaria sostanziale giustificazione giuridico-economica del contratto di deposito, non risulta affatto sufficiente - come viceversa da alcuni studiosi erroneamente sostenuto, anche, al riguardo, attraverso una comparazione con gli ordinamenti di altri Stati membri dell’Unione Europea (ad esempio, i Paesi Bassi), nei quali l’utilizzo virtuale dei depositi IVA è, di norma, ammesso - la mera dichiarazione di destinazione dei beni all’introduzione nel deposito IVA, con la loro presa in carico documentale nell’apposito registro di cui allo stesso art. 50 bis, comma 3, D.L. n. 331/1993, per poter così usufruire del differimento nel pagamento dell’IVA dovuta all’importazione. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 18 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA D’altronde, l’obbligo di effettiva introduzione fisica dei beni nel deposito IVA è stato recentemente riconosciuto, oltre che da altra prestigiosa dottrina, anche da copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, la quale in particolare, con alcune autorevoli pronunce, ha, peraltro, espressamente stabilito che, poiché il presupposto per fruire di tale agevolazione è costituito dall’immagazzinamento dei beni nel deposito IVA, «in difetto l’IVA all’importazione è dovuta da tutti i soggetti che hanno concorso alla introduzione irregolare della merce» (cfr. le sentenze della Corte di Cassazione nn. 12262, 12263, 12264, 12265, 12266, 12267, 12272, 12273, 12274, 12275, 12577, 12578, 12579, 12580, 12581, tutte del 15.4.2010, nonché n. 5870 del 27.1.2011, n. 10734 del 4.7.2012 e n. 11642 del 15.5.2013). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 19 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Inoltre la Suprema Corte, riguardo alla richiamata recente previsione di interpretazione autentica dell’istituto in commento - fornita dal predetto art. 16, comma 5 bis, D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito, con modifiche, con legge n. 2 del 28.1.2009 - ha chiaramente rilevato, sempre nelle citate sentenze, che essa «non interferisce sulla necessaria introduzione e ciò è deducibile anche dalla lettera della norma che si riferisce ai beni “consegnati” al depositario, ove il termine consegna non può ritenersi diverso da quello di “introduzione nel deposito”», poiché, in caso contrario, «ciò equivarrebbe ad eliminare una seria e coerente nozione di deposito IVA». 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 20 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Pertanto, il beneficio del mancato versamento dell’IVA all’importazione, all’atto dello sdoganamento della merce, viene dall’Autorità doganale riconosciuto a patto che vi sia una regolare operazione di immissione in libera pratica ed una corretta introduzione dei beni nel deposito IVA, rappresentando tali adempimenti gli elementi costitutivi dell’art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993, quale riferita fattispecie complessa a formazione progressiva. Sono escluse dall’agevolazione, invece, tutte le operazioni compiute prima dell’introduzione e/o dopo l’estrazione dei beni dal deposito IVA (come ad esempio, in proposito, la prestazione resa dallo spedizioniere doganale per immettere in libera pratica beni non comunitari destinati all’introduzione nel deposito IVA). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 21 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Tuttavia possono pure essere perpetrate frodi da parte degli operatori doganali mediante un utilizzo illegittimo dei depositi IVA. In particolare si segnalano - come da circolari n. 16/D del 28.4.2006 e n. 23/D del 27.7.2007 - le seguenti fattispecie: a) il dichiarante che restituisce all’Ufficio doganale una copia del DAU recante una falsa annotazione circa la presa in carico dei beni nel registro di cui all’art. 50 bis, comma 3, D.L. n. 331/1993, nonché una falsa sottoscrizione del depositario (c.d. falso materiale del dichiarante); b) il dichiarante che restituisce all’Ufficio doganale una copia del DAU recante l’annotazione e la sottoscrizione del depositario circa la presa in carico dei beni, introdotti però solo fittiziamente, nel citato registro (c.d. falso ideologico del depositario). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 22 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA In tali casi, poiché la destinazione della merce importata risulta diversa da quella dichiarata, l’Ufficio doganale competente è tenuto a: a) incamerare (se presente) la specifica garanzia - precedentemente prestata dall’operatore doganale e commisurata, per legge, all’importo dell’IVA all’importazione - in fase di accertamento; b) recuperare l’imposta in parola evasa - perché dovuta e non versata all’atto dello sdoganamento - mediante emissione di processo verbale di constatazione e conseguente avviso di rettifica dell’accertamento, con contestuale invito a pagamento che liquidi i diritti doganali dovuti (come da nota dell’Agenzia delle Dogane Area Gestione Tributi e Rapporto con gli utenti - n. 1457 del 25.3.2008), a seguito di specifici controlli a posteriori appositamente effettuati. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 23 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Ne consegue, altresì, la necessaria irrogazione della sanzione amministrativa per l’omesso versamento dell’IVA all’importazione calcolato al momento della reale operazione di importazione definitiva, ossia all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale - ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997 (pari, nello specifico, al 30% dell’importo non versato), a carico dell’importatore (o del suo rappresentante indiretto in dogana) quale autore materiale dell‘infrazione, ex art. 11 D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997, in concorso se del caso - col depositario, ex art. 9 dello stesso D.Lgs. n. 472/1997. L’eventuale compimento delle operazioni di cui all’art. 50 bis, comma 6, D.L. n. 331/1993 non inficia il predetto recupero e la relativa sanzione. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 24 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA E’ irrilevante, quindi, la successiva emissione di autofattura ex art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, con la contestuale registrazione della stessa negli appositi registri delle vendite e degli acquisti - caratterizzante, il tutto, il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) - per la descritta operazione di immissione in libera pratica, atteso che proprio l’autofatturazione, quale prescritto indefettibile presupposto per operare correttamente l’estrazione della merce dal deposito IVA, rappresenta soltanto un mero adempimento contabile, trattandosi - secondo quanto statuito dai giudici di legittimità nelle citate sentenze - di «un’operazione neutra di compensazione dell’IVA nazionale a debito con quella a credito». 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 25 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA L’autofatturazione, in altri termini, non costituisce affatto una effettiva modalità di pagamento dell’IVA, ma rappresenta, al contrario, una necessaria condizione per l’eventuale successiva corresponsione del tributo (al momento della presentazione della dichiarazione IVA e, ove ne ricorra l’ipotesi, mediante la compensazione delle partite a credito con quelle a debito). Di conseguenza l’autofattura, al pari dell’annotazione degli importi fatturati negli appositi registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, si configura come un puro adempimento finalizzato alla esatta determinazione della base imponibile e dell’imposta dovuta a seguito e per effetto del compimento di operazioni rilevanti ai fini IVA. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 26 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Pertanto l’emissione dell’autofattura ex art. 17, comma 3, D.P.R. n.633 del 26.10.1972 non estingue l’obbligazione tributaria rappresentata dall’IVA all’importazione - che deve essere invece assolta in dogana ma costituisce semplicemente una regolarizzazione cartolare-contabile di chiusura dell’operazione all’atto dell’estrazione della merce dal deposito IVA, autorizzando così il depositario al conseguente scarico nel proprio registro di magazzino. La doppia registrazione dell’autofattura nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 implica per l’operatore solo una neutralizzazione d’imposta, il cui reale pagamento avviene, semmai, a seguito della registrazione della fattura relativa alla prima cessione nazionale del bene estratto. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 27 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Inoltre, il sistema di accertamento dell’IVA all’importazione si differenzia nettamente da quello previsto per l’IVA interna, dovuta sulle altre operazioni imponibili individuate dall’art. 1 D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (nello specifico, cessioni di beni e prestazioni di servizi), in cui il contribuente provvede alla autoliquidazione ed al versamento dell’imposta per massa di operazioni attive e passive e, successivamente, presenta la dichiarazione relativa al periodo di imposta coincidente con l’anno solare concluso (liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale a seconda del regime dell’operatore). L’IVA all’importazione, infatti, colpisce in sé l’ingresso dei beni extra UE nel territorio dell’Unione e non la cessione interna degli stessi. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 28 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA In particolare, secondo quanto statuito recentemente dai giudici di legittimità nella sentenza n. 2254 del 3.2.2014, «la ontologica distinzione tra l’IVA interna e l’IVA alla importazione esclude che con l’assolvimento dell’IVA interna mediante autofatturazione possa operarsi la compensazione dell’IVA alla importazione»; per cui, anche in base alla pronuncia della Corte di Giustizia CE del 9.2.2006, nella causa C-305/03, «per ogni operazione all’interno di uno Stato membro il fatto generatore dell’imposta è costituito dalla cessione a titolo oneroso di un bene da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale, mentre per ogni operazione all’importazione il fatto generatore è costituito dal semplice ingresso di un bene all’interno di uno Stato membro». 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 29 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA L’art. 70, comma 1, D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 stabilisce, in merito, che «l’imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine». Di conseguenza l’IVA all’importazione rientra nella categoria dei “diritti doganali”, intesi, nel loro complesso, come entrate derivanti dall’effettuazione di operazioni doganali in senso lato. Più precisamente, l’IVA all’importazione si annovera - per costante recente giurisprudenza di legittimità - tra i diritti di confine di cui all’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 43 del 23.1.1973 (c.d. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 30 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA Ne discende, altresì, che per l’IVA all’importazione - così come, per quanto detto, per i tributi doganali in genere - il presupposto impositivo si verifica all’atto della singola operazione doganale che dà luogo anche alla contabilizzazione dell’imposta stessa; di talché l’IVA all’importazione si ascrive fra quei tributi che vengono normalmente classificati come “istantanei”, in quanto il loro presupposto impositivo si esaurisce in un unico atto che esclude, pertanto, la ricorrenza di un “periodo d’imposta”. Dunque, ogni singola operazione di immissione in libera pratica di beni extra UE e contestuale introduzione degli stessi in un deposito IVA, realizzata attraverso la presentazione della relativa dichiarazione doganale, già di per sé può integrare una compiuta ipotesi di frode. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 31 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA E’ opportuno ancora sottolineare come l’utilizzo meramente virtuale del deposito IVA, oltre a poter dar luogo al reato di contrabbando doganale ex art. 292 del T.U.L.D., sia spesso prodromico alla realizzazione delle illegittime forme di c.d. frodi carosello. Infatti, la circostanza che le merci di fatto non siano introdotte nel magazzino fiscale rende impossibile all’Autorità doganale controllarne la reale natura o, addirittura, l’effettiva esistenza: può così verificarsi che le merci oggetto dell’operazione non esistano affatto e che venga in tal modo creato un credito IVA inesistente. Detto indebito utilizzo, infine, può rilevare anche sotto il profilo del divieto di abuso del diritto, quale principio dell’ordinamento dell’Unione proclamato all’art. 54 della Carta europea dei diritti fondamentali (c.d. Carta di Nizza). 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 32 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA A tal proposito, si ricorda pure che il divieto di comportamenti abusivi è stato efficacemente imposto nella fiscalità (non del tutto) armonizzata dell’IVA con la sentenza della Corte di Giustizia CE del 21.2.2006, nella causa C-255/02 (nota come sentenza Halifax). Il comportamento è abusivo se le operazioni controverse, seppur formalmente rispettose delle prescrizioni della citata Sesta Direttiva e della legislazione nazionale che le traspone, procurano un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo perseguito; lo scopo deve risultare da un insieme di elementi obiettivi la cui sussistenza dovrà essere accertata dal giudice nazionale attraverso un’indagine sul carattere fittizio delle operazioni e una verifica dei nessi giuridici, economici e/o personali coinvolti nel piano di riduzione del carico fiscale. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 33 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA La Suprema Corte di Cassazione, poi, con altre autorevoli pronunce tra le quali si sottolinea, in particolare, la sentenza n. 15921 del 24.5.2011 - ha pienamente confermato e nuovamente ribadito l’esclusiva competenza organico-funzionale dell’Agenzia delle Dogane all’emissione degli atti di accertamento per il recupero dell’IVA all’importazione non corrisposta ab origine all’atto delle importazioni dei beni, con le modalità di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 374 dell’8.11.1990 (dovendosi detta imposta equiparare, come riferito, ai diritti di confine), e, conseguentemente, alla comminazione delle predette connesse sanzioni amministrative per omesso versamento del tributo in parola dovuto. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 34 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA A conferma ulteriore di quanto finora osservato, in tema di corretto utilizzo dei depositi IVA si segnala, infine, il chiaro testo di un articolo del quotidiano “ItaliaOggi” del 7.4.2011, riportante il contenuto risolutivo, sul punto, dell’intervento dell’ex sottosegretario all’Economia, On.le Sonia Viale, durante un’apposita interrogazione svolta in Commissione Finanze della Camera dei Deputati. In conclusione, è necessario evidenziare la pericolosità fiscale e commerciale di operazioni di utilizzo meramente “virtuale” o “cartolare-contabile” dei depositi IVA, che favoriscono un indebito arricchimento (dovuto all’omesso versamento dell’IVA in parola) e provocano un serio danno agli interessi erariali, con nascita di forme di concorrenza sleale. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 35 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Irregolarità e frodi IVA In conseguenza della diversa lettura data all’art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993 dagli operatori doganali del settore ed a seguito di differenti e, talvolta, contrastanti indirizzi giurisprudenziali di merito nel frattempo intervenuti su questa peculiare materia, la tematica trattata è stata oggetto, da ultimo, di specifica devoluzione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea - il riferimento è alla causa pregiudiziale C-272/13 - ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità Europea), affinché, mediante un suo intervento diretto, possa essere fornita, con riguardo alla previsione normativa oggetto dell’odierno dibattito, un’interpretazione pienamente conforme ai principi caratterizzanti la legislazione dell’Unione Europea in tale campo. 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 36 I depositi doganali e i depositi fiscali IVA. Regole, procedure e aspetti operativi. Grazie per la cortese attenzione Riferimenti: dott. Flavio Turchi Responsabile dell’Area Gestione del Contenzioso dell’Ufficio delle Dogane di Livorno - Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria Piazza dell'Arsenale, 10 - 57123 Livorno Tel.: 0586.836546 - Indirizzo e-mail: [email protected] 10 giugno 2014 2ª Parte - Seminario presso la C.C.I.A.A. di Livorno - dott. Flavio Turchi “Art. 50 bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/1993: aspetti interpretativi rilevanti e problematiche giuridico-economiche connesse”. 37
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