NOVITA’:RIDUZIONE DELLE IMPOSTE SULL’ACQUISTO IMMOBILI Riportiamo le importanti novità in materia d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, in vigore dal 01/01/2014: OGGETTO DEL TRASFERIMENTO Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi IMPOSTA 9% + ipot. 50€ +Catast. €50 (era: reg. 7 % + ipot. 2% +Catast. 1%) 2% + ipot. 50€ Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di +Catast. €50 quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis “agevolazione "prima casa" (era: reg. 3 % + ipot. 168€ +catast. 168€) Imposte Ipotecarie e Catastali La tassazione proporzionale di registro, nella prima formulazione dell’art. 10 d.lgs. n. 23 risultava “assorbente” anche delle imposte ipotecaria e catastale. Il comma 1 dell’art. 26 d.l. n. 104/2013 interviene a modificare tale disciplina introducendo, in luogo dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale l’assoggettamento degli atti sopra indicati (immobiliari a titolo oneroso) “a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50”. Il comma 2 dell’art. 26 d.l. n. 104/2013 prevede che “l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200”. QUINDI AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SONO DI 50 EURO (come detto sopra), IN TUTTI GLI ALTRI CASI L’IMPOSTA MINIMA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE SARA’: - IMPOSTA DI REGISTRO EURO 200 - IMPOSTA CATASTALE EURO 200 - IMPOSTA IPOTECARIA EURO 200
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