3a Territo rio e urb a ni s tic a Legg e region al e 22 gen n ai o 2014, n. 5 Alie n a z i o n e de g l i im m o b i l i di edili zi a resi d e n z i a l e pub b l i c a (ERP) final i z z a t a alla razi o n a l i z z a z i o n e e valori z z a z i o n e del patri m o n i o di ERP. (Bollettino Ufficiale n. 4, part e prim a, del 29.01.2 0 1 4 ) PREAMBOLO ................................................................. 1 Art. 1 - Ogget t o ed ambit o di applicazion e ........2 Art. 2 - Condizioni di aliena bilit à degli alloggi e destin a zion e dei relativi prove n ti ...................... 2 Art. 3 - Diret tive e crite ri per la form a zion e delle propos t e di piani di vendit a .......................... 3 Art. 4 - Piano region al e di cession e del pat ri m o ni o di ERP ........................................................3 Art. 5 - Gara nzi a di man t e ni m e n t o del pat ri m o ni o di ERP ........................................................3 Art. 6 - Verifica degli oneri di comu ni c a zion e e infor m a zion e .................................................................. 3 Art. 7 - Requi siti degli acqui r e n ti degli alloggi 4 Art. 8 - Limiti all’alien a zion e e alla locazion e degli alloggi acquist a ti .............................................. 4 Art. 9 - Prezzo di aliena zion e degli alloggi asse g n a t i ..........................................................................5 Art. 10 - Alienazion e di alloggi non asse g n a b ili e di immobili ad uso non abita tivo ........................ 5 Art. 11 - Rendicon t a zio n e dei prove n ti e piani oper a tivi di reinve s ti m e n t o ...................................... 5 Art. 12 - Clausol a valut a tiva .................................... 5 Art. 13 - Nor m a tran si t o ri a ...................................... 6 Art. 14 - Abrog azion e ................................................. 6 PREAM B OLO Il Consiglio region al e Visto l’articolo 117, qua r t o com m a , della Costit uzion e; Visto l’articolo 4, com m a 1, lett e r a z), dello Stat u t o; Vista la legge 17 febbr ai o 1992, n. 179 (Norm e per l’edilizia reside n zi al e pubblic a); Vista la legge 24 dice m b r e 1993, n. 560 (Nor m e in mat e ri a di alien azion e degli alloggi di edilizia resid e nzi al e pubblic a); Vista la legge region al e 20 dice m b r e 1996, n. 96 (Disciplina per l’asse g n a zi o n e , gestion e e det e r m i n a zi o n e del canon e di locazion e degli alloggi di edilizia resid e nzi al e pubblica); Vista la legge region al e 3 nove m b r e 1998, n. Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a l.r. 5/201 4 1 77 (Riordino delle comp e t e n z e in mat e ri a di edilizia reside n zi al e pubblic a); Visto il par e r e favor evol e del Consiglio delle auto no m i e locali espr e s s o nella sedu t a del 12 sett e m b r e 2012; Consid e r a t o qua n t o segu e: 1. A livello stat al e, la mat e ri a dell’edilizia resid e nzi al e pubblica (ERP) è disciplin a t a da alcun e leggi, tra le quali, per qua nt o conce r n e specifica m e n t e la disciplin a dell’alien a zion e degli alloggi, la l. 560/19 9 3 ; 2. A livello region al e, la mat e ri a è regola t a dalla l.r. 96/199 6, dalla l.r. 77/199 8 e dalla legg e region al e 5 agost o 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alien a zio n e degli alloggi di edilizia reside n zi al e sociale); 3. La l.r. 77/199 8 e la l.r. 96/19 9 6 conc e r n o n o rispet t iva m e n t e gli aspe t ti istituzion ali della mat e ri a e la disciplin a dell’asse g n a z io n e e della conduzio n e degli alloggi; 4. Con la delibe r a zio n e del Consiglio region al e 27 maggio 2008, n. 43 (Legg e n. 560/1 9 9 3. Approvazion e propost e piani di vendit a alloggi di ERP e succe s siv e modificazioni e inte g r a zio ni. Dete r m i n a zi o ni per la sospe n sio n e dei piani di vendit a e relativa soluzione), sono stati sosp e si tutti i proce di m e n t i in corso relativi alla vendit a degli immobili di ERP in qual un q u e stato di definizione, fatti salvi i proc e di m e n t i in cui, previ a verifica dei req ui siti costit u e n t i titolo all’acqui st o, il prezzo sia stat o dete r m i n a t o in via definitiva ed espr e s s a m e n t e acce t t a t o e sia stat a prodot t a la docu m e n t a z io n e nece s s a ri a per la stipul a dell’atto di comp r a v e n di t a ; 5. La l.r. 46/200 9, ent r a t a in vigore il 13 agost o 2009, rec a la confer m a della disposizion e di sospe n si o n e dei piani vendit a di cui alla delibe r a zi on e del Consiglio region al e 8 marzo 1994, n. 91, (Legg e 560/19 9 3 . Approvazion e propos t e piani di vendit a alloggi di edilizia reside n zi al e pubblic a), face n do salve le proce d u r e di cession e per le quali sia interve n u t o un accor do sulla comp r a v e n d i t a alla data del 27 maggio 2008; 6. La sospe n si o n e dell’efficaci a dei piani di cession e di cui alla l.r. 46/20 0 9 è espr e s s a m e n t e motivat a con riferim e n t o alla nece s sit à di elabo r a r e una disciplin a orga ni c a della mat e ri a, di cui l’alien azion e degli alloggi Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4 3a Territ ori o e urba ni s ti c a l.r. 5/201 4 costit ui sc e indub bi a m e n t e part e inte g r a n t e ; 7. Si ritien e oppor t u n o gar a n t i r e nei confron ti della gen e r ali t à degli asse g n a t a r i la massi m a pubblicit à e tras p a r e n z a , preve d e n d o l’attivazion e di proce d u r e finalizza t e anc h e alla verifica della punt u al e osse rv a n z a degli oneri di com u ni c a zio n e e infor m a zion e sulle disposizioni e sulle modalit à che rigu a r d a n o l’alien azion e degli alloggi di ERP ai singoli asse g n a t a r i che posso no pres e n t a r e dom a n d a di acquist o; 8. Le fattisp e ci e di alien a bilità a terzi degli alloggi, prim a della decor r e n z a di dieci anni dalla stipul a del cont r a t t o di acquist o, sono rigoro s a m e n t e circosc rit t e con riferi m e n t o a gravi motivi sopr avve n u t i, che siano debit a m e n t e docu m e n t a t i ; 9. Poiché la prevision e legisla tiva di sospe n sio n e è ent r a t a in vigore in dat a 13 agost o 2009 e conside r a t o che le proce d u r e di cession e degli alloggi inse riti nel piano region al e approv a t o con del. c.r. 91/199 4 sono est r e m a m e n t e comple s s e e com po r t a n o tem pi molto lunghi, si ritien e oppor t u n o preve d e r e il ter mi n e del 31 dice m b r e 2015 per la conclusion e delle proce d u r e nei casi in cui sia inte rve n u t o accor do sulla comp r a v e n di t a alla dat a del 13 agosto 2009; 2 immobiliari ad uso non abitativo ricom p r e s e edifici destin a ti ad ERP, nonch é alle are e pertin e n z a degli stessi. in di 4. La pres e n t e legge non si applica alle unità immobiliari di propri e t à pubblica non acquisit e, realizzat e o recu p e r a t e con fondi di ERP, tem po r a n e a m e n t e destin a t e a finalità di ERP. Art. 2 - Condizioni di alienabilità degli alloggi e destina zio n e dei relativi prove n ti 1. L’alienazion e di alloggi di ERP asseg n a ti è conse n tit a in pres e n z a di una delle segu e n ti condizioni: a) che si trat ti di alloggi collocati in un condo mi nio misto; b) che si trat ti di alloggi che, per lo stato di degr a d o o la particola r e cara t t e r izz azio n e tipologic a o stru t t u r a l e , compo r ti no oneri di gestion e e di mant e ni m e n t o non soste ni bili da part e del siste m a dell’ERP, come acce r t a t o da perizia tecnica; c) che si tratti di alloggi di ERP ricomp r e si nel prog r a m m a region al e di cession e di cui alla delibe r a zion e del Consiglio region ale 8 marzo 1994, n. 91 (Legge 560/19 9 3. Approvazion e propost e piani di vendit a alloggi di edilizia resid e n zial e pubblic a), e succe s sive delibe r a zio ni modificative ed integ r a tiv e, per i quali non sia interv e n u t o alla data del 13 agosto 2009 accor d o tra le parti sulla comp r av e n d i t a dell’immo bile; d) che si tratti di alloggi collocati in edifici siti in un territo rio comu n al e diverso da quello del comu n e di prop rie t à. 2. L’alienazion e di alloggi di ERP non asse g n a t i è 10. Occor r e abrog a r e la l.r. 46/200 9. Approva la pres e n t e legg e Art. 1 - Ogge t t o ed ambito di applicazion e 1. La pres e n t e legge disciplin a il siste m a di alienazion e degli alloggi di edilizia reside nzi ale pubblic a (ERP), con la finalità di assicu r a r e lo sviluppo del servizio pubblico, l’econo micit à della sua gestion e, nel rispe t to del principio della pien a corr elazion e tra alienazioni e reinves ti m e n t i, sia sul piano econo mico che sul piano tem po r al e , l’efficient a m e n t o ener g e ti co del patri mo nio edilizio, nonch é di assicu r a r e il recu p e r o e la riqu alificazion e del patrim o nio abitativo di ERP esiste n t e per conse n ti r n e anch e la riasse g n a zio n e. 2. Sono sogge t ti alle norm e della pres e n t e legge gli alloggi di propri et à di enti pubblici territo ri ali: a) che siano stati in qualu n q u e tem po acquisiti, realizzati o recu p e r a t i con fondi di ERP; b) che risultino comu n q u e asse g n a ti ai sensi della vigent e norm a tiv a in mate ri a di asse g n a zio n e degli alloggi di ERP; c) che siano stati realizzati in attu azio n e di progr a m m i speciali o strao r di n a ri. 3. La pres e n t e legge si applica alle Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a unità conse n tit a in pres e n z a di una delle segu e n ti condizioni: a) che si trat ti di alloggi non asse g n a t i collocati in un condo minio misto; b) che si tratti di alloggi, comp r e si in edifici o parti funzional m e n t e auto no m e di essi, non asse g n a b ili perc h é in stato di grave degr a d o, come accer t a t o da perizia tecnica, o comp r e si in edifici di particola r e carat t e rizz azion e archit e t t o nic a, per i quali l’adeg u a m e n t o agli stan d a r d esse nziali di abitabilità rend a neces s a r i interv e n ti edilizi e soluzioni tecnologich e econo mic a m e n t e incomp a ti bili con il principio della soste ni bilità del servizio di ERP, com e acce r t a t o da perizia tecnic a; c) che si tratti di alloggi non asseg n a bili perch é ubica ti in are e che compo r t a n o difficoltà ed alti costi di acces s o con particola r e rigua r d o ai servizi scolastici e socio- sanit a ri, ai servizi di tras po r t o pubblico e agli eser cizi com m e r ci ali. 3. E’ conse n tit a l’alienazion e di are e immobiliari ad uso non abitativo. ed unità 4. Le condizioni di alien a bilità di cui al com m a 2, letter e a), b) e c), e al com m a 3, sono individu a t e secon d o modalità definite dai comu ni in form a associat a nel livello ottim ale di esercizio (LODE) con regola m e n t o. Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4 3a Territo rio e urb a ni s tic a l.r. 5/201 4 aree ed unità immobiliari ad uso non abita tivo; b) le fasi tem po r ali in cui si articola il proce di m e n t o di cession e; c) le tipologie di interve n t o in relazion e alle esige nz e di valorizzazion e del patrim o nio. 5. I prove n ti derivan ti dalle alien azioni e dai versa m e n ti di cui all’articolo 8, com m a 4, sono destin a ti esclusiva m e n t e alla realizzazion e di prog r a m m i di edilizia finalizzati all’incre m e n t o dell’offert a abita tiva e alla riqu alificazion e del patrim o nio di ERP. Art. 3 - Direttive e criteri per la forma zion e delle propos t e di piani di vendit a 1. I comu ni entro centot t a n t a giorni dall’entr a t a in vigore della pres e n t e legge individu a n o, attr av e r s o una punt u al e ricognizion e del patrim o nio di ERP, gli alloggi cedibili e formul an o, in forma associat a di LODE, la propos t a di cession e degli immobili e di reinves ti m e n t o dei relativi prove n ti, sulla base delle segu e n ti fasce in ordin e decr e s c e n t e di priorità: a) nell’ambito dei condo mi ni misti, gli edifici nei quali la quot a di propri e t à pubblica è inferior e al cinqu a n t a per cento; b) gli edifici siti in un territo rio comu n al e diverso da quello del comu n e di prop rie t à c) nell’ambito dei condo mi ni misti, gli edifici nei quali la quot a di prop rie t à pubblica è pari o supe rio r e al cinqu a n t a per cento; d) ulteriori alloggi aliena bili ai sensi dell’articolo 2. 2. Le priorità di aliena bilità delle unità immobiliari di cui all’articolo 2, com m a 1, lette r a b), comm a 2, letter e a), b) e c), e comm a 3, sono disciplina t e secon d o modalit à definite dai comu ni in form a associat a nel LODE. 3. All’inter n o delle sudd e t t e fasce di priorit à il piano di cession e è ordin at o secon d o il segu e n t e ordine decr e s c e n t e di crite ri: a) mag gior e anzianit à di costr uzio n e; per gli edifici che sono stati ogget to di alcuno degli interv e n ti di cui all’articolo 31, comm a 1, lette r e b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Nor m e per l’edilizia resid e n zial e), l’anzianit à di costr u zion e è individu a t a sulla base dell’anno di realizzazion e dell’inte rv e n t o; b) ubicazion e in comu ni ad alta densit à abitativa e, fra ques ti, ubicazion e in comu ni con densit à più alta; c) nell’ambito di ciascu n edificio, l’anzianit à di cond uzio n e da part e degli aventi titolo. Art. 4 - Piano regionale di cession e del patri m o ni o di ERP 1. La propos t a di piano region ale di cession e del patrim o nio di ERP è approv a t a con delibe r a zio n e della Giunta region ale entro novan t a giorni dal ricevime n t o delle propost e di cession e di cui all’articolo 3. 2. Il piano region ale di cession e del patrim o nio di ERP è app rov a t o con delibe r a zion e del Consiglio region ale entro tren t a giorni dal ricevime n t o della propost a di cui al comm a 1 ed ha validità quinq u e n n a l e . 3. Il piano contie n e: a) gli elem e n ti identifica tivi degli alloggi e delle Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 3 4. Il piano è attu a t o dai sogg e t ti gestori media n t e lotti ann u ali. 5. Il sogg et t o gesto r e , prim a di proce d e r e alla comu ni ca zion e delle offerte di vendita di cui al com m a 7, invia, secon do l’ordine di priorit à di cui all’articolo 3, una comu nic a zion e prelimin a r e agli asse g n a t a r i con la quale si rend e noto che l’alloggio occup a t o è stato inserito nel piano di cession e e con la quale si richie d e di sottosc rive r e , nei ter mini e con le modalit à previsti dalla comu nic azio n e stess a, il prelimin a r e inter e s s e all’acquis to. 6. La comu nic a zion e di cui al com m a 5, contien e una prima stim a del prezzo di vendita effettu a t a , per ogni specifica fascia e zona, sulla base dei valori rilevati dall’Agenzia del territo rioOsserv a t o rio del merc a t o immobiliar e, tene n d o conto della decu r t a zio n e previst a dall’articolo 9, com m a 2. 7. Le offert e di vendit a degli alloggi asse g n a t i relative ai lotti annu ali di cui al com m a 4, comple t e dell’indicazion e dei requisiti degli acquir e n ti di cui all’articolo 7, dei limiti di cui all’articolo 8 e del prezzo di vendita di cui all’articolo 9, sono comu ni ca t e dai sogge t ti gesto ri, nel rispet t o dell’ordin e di priorità di cui all’articolo 3, ai soli asse g n a t a r i che hann o manifes t a t o il prelimin a r e intere s s e all’acq uist o, i quali posso no pres e n t a r e dom a n d a definitiva di acquisto entro il termi n e , secon d o le modalit à e al prezzo indicati nelle offerte stes s e. 8. Gli ass eg n a t a r i che hann o manifest a t o il prelimin a r e inter e s s e all’acquis to e che non proce d o n o alla pres e n t a zio n e della doma n d a definitiva di cui al comm a 7, sono tenuti al pag a m e n t o delle spes e di istru t to ri a impieg a t e . Art. 5 - Garanzia di mant e ni m e n t o del patri mo ni o di ERP 1. Al fine del mant e ni m e n t o delle disponibilità del patri mo ni o di ERP e dell’econo mi cit à della sua gestion e, le vendite degli alloggi di ERP in condizioni di alien a bilit à sono attu a t e nell’ordin e delle priorit à stabilite all’articolo 3 ed in modo da gar a n ti r e a livello region al e ogni anno l’alienazion e di un nume r o di alloggi non supe rio r e al num e r o degli alloggi realizzati o recu p e r a t i nell’anno prec e d e n t e , secon do i dati risult a n ti dall’Osse rv a t o rio sociale region al e, istituito ai sensi della legge region al e 24 febbr aio 2005, n. 41 (Siste m a integ r a t o di interv e n ti e servizi per la tutela dei diritti di cittadi n a n z a sociale). Art. 6 - Verifica degli oneri di com u ni c a zio n e e infor m a zi o n e 1. Gli enti propri e t a ri abbia no provve d u t o verifica no che i gestori ad inform a r e tutti gli Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4 3a Territ ori o e urba ni s ti c a l.r. 5/201 4 asse g n a t a r i i cui alloggi siano inseriti nei piani di cession e e ne dann o attes t a zion e ai comp e t e n ti uffici della Giunta region al e. 2. Gli enti propri e t a ri e gli enti gestori attivano iniziative finalizzat e ad una comple t a e tras p a r e n t e inform azion e sulle disposizioni e sulle modalità che rigu a r d a n o l’alienazion e degli alloggi di ERP. Art. 7 - Requi siti degli acquire n t i degli alloggi 1. Hann o titolo all’acquis to degli alloggi di cui all’articolo 2, com m a 1, gli asse g n a t a r i cond u t t o ri di un alloggio di ERP da oltre un quinq u e n n io alla data di pres e n t a zio n e della doma n d a di acquisto o i loro familiari conviven ti. 2. In caso di acquisto da part e di altro compo n e n t e il nucleo familiar e è fatto salvo il abit azion e in favore dell’asse g n a t a r i o. diritto di 3. All'atto della pres e n t a zio n e della dom a n d a di acquis to e fino alla stipula del contr a t t o di comp r a v e n di t a , gli asseg n a t a r i devono risulta r e ade m pi e n ti a tutti gli obblighi contr a t t u a li e gli stes si, nonch é gli altri compo n e n ti il nucleo familiar e, non devono versa r e in alcun a delle condizioni sanzion a bili con l'ann ulla m e n t o o la deca d e n z a dall'ass e g n a zio n e , fatto salvo quan t o previsto per il requisito reddit u al e dalla vigent e norm a tiv a in mate ri a di asse g n a zio n e degli alloggi di ERP. 4. Gli ass eg n a t a r i che non inten d a n o acquist a r e gli alloggi condot ti in locazion e, riman g o n o asseg n a t a r i dei mede si mi nel caso in cui il nucleo familiar e: a) comp r e n d e sogge t ti disabili; b) è compo s to esclusiva m e n t e da sogge t ti ultras e s s a n t e n n i; c) è compo s to esclusiva m e n t e da sogg e t ti ultras e s s a n t e n n i con minori a carico. 5. Nei casi di cui al com m a 4, gli alloggi non posso no esse r e alien a ti a terzi. 6. Gli ass eg n a t a r i, titolari di reddito familiar e ann uo non supe rior e al limite reddit u al e di deca d e n z a dall’asse g n a zio n e fissato dalla Region e, che non si trovan o nelle condizioni previst e dal com m a 4, e che non inten do n o acquist a r e gli alloggi condot ti in locazione, riman g o n o asseg n a t a r i degli alloggi stessi che non posso no esse r e aliena ti a terzi, fatti salvi i casi di sotto utilizzo come disciplina ti dalla norm a tiv a region al e vigent e in mat e ri a di asseg n a zio n e degli alloggi di ERP. 7. Nei casi di sotto utilizzo di cui al comm a 6, i comu ni posson o attivar e proce d u r e di mobilità obbligat o ri a nel rispet t o del diritto all’abitazion e di un alloggio adeg u a t o alle esige nz e del nucleo familiar e e comu n q u e nell’ambito del patrim o nio di ERP comp r e s o nel mede si m o territo rio comu n al e. Gli ass eg n a t a r i che non otte m p e r i n o all’obbligo di mobilità sono tenuti al rilascio degli alloggi occup a ti, a seguito della dichiar azio n e di deca d e n z a dall’asse g n a zio n e. In tutti i casi di sottou tilizzo è comu n q u e fatta salva la possibilità di acquisto di altri alloggi rimas ti liberi, ai sensi del comm a 9. 8. Nei casi di supe r a m e n t o , per Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a due anni 4 conse c u tivi, del limite redditu al e di deca d e n z a fissato dalla Region e, da part e degli asseg n a t a r i che non si trovino nelle condizioni previst e dal com m a 4, e che non inten d a n o acquist a r e gli alloggi condotti in locazion e, i comu ni posson o dichia r a r e nei loro confro nti la deca d e n z a dall’ass e g n a zio n e. In tali casi gli asse g n a t a r i sono tenu ti al rilascio degli alloggi stessi, fatta salva comu n q u e la possibilità di acquisto di altri alloggi rimas ti liberi, ai sensi del comm a 9. 9. Gli alloggi di cui all’articolo 2, comm a 2, lette r a a), nonc h é gli alloggi rimas ti liberi alla conclusion e delle sudd e t t e proce d u r e di mobilità o di rilascio, posson o ess er e vendu ti priorita ri a m e n t e ai sogge t ti di cui ai commi 7 e 8, nonch é ad altri asseg n a t a r i di alloggi di ERP in posse s s o dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, previo rilascio degli alloggi di ERP dagli stessi occup a ti, e succe s siva m e n t e a sogge t ti terzi in posse s s o dei requisiti previsti dalle norm e vigenti per non incorr e r e nella deca d e n z a dal diritto all’ass eg n a zio n e di alloggi di ERP. 10. Nei casi di cui al com m a 9, la vendita avviene media n t e asta pubblica, assu m e n d o a base della stess a il valore norm al e di cui all’articolo 1, comm a 307, della legge. 27 dicem b r e 2006, n. 296 (Legg e finanzia ria 2007), dete r mi n a t o da una perizia tecnic a reda t t a dal sogge t t o gesto r e , tenut o conto dei valori rilevati, per la med e si m a fascia e zona, dall’Agenzia del territo rio- Osserva t o rio del merc a t o immobiliar e. Art. 8 - Limiti all’alienazion e e alla locazion e degli alloggi acquistati 1. Gli alloggi acquist a ti ai sensi della pres e n t e legge non posso no esse r e aliena ti, nepp u r e parzialm e n t e , né può esse r n e modificat a la destin azio n e d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contr a t t o di acquisto, in confor mit à alla legge 24 dicem b r e 1993, n. 560 (Nor m e in mat e ri a di alienazion e degli alloggi di edilizia reside nzi ale pubblic a). 2. Gli alloggi posson o esse r e aliena ti, previa autorizz azion e dell’ent e già prop rie t a r io ovvero del sogge t t o gestor e event u al m e n t e a ciò deleg a t o, decor si almen o cinqu e anni dalla data di stipula del contr a t t o di acquisto, solo in pres e n z a dei segu e n ti motivi sopr avv e n u ti, che siano debita m e n t e docu m e n t a ti ai sensi della vigent e nor m a tiva: a) trasfe ri m e n t o per ragioni di lavoro in un comu n e dista n t e alme no quar a n t a chilome t ri dal comu n e in cui è ubicato l’alloggio; b) insor g e n z a di condizioni di salut e tali da rend e r e incomp a ti bile in modo per m a n e n t e la fruizion e dell’alloggio; c) variazion e del nume r o dei compo n e n ti del nucleo familiar e tale da rend e r e l’alloggio inade g u a t o ; d) interve n u t a sepa r a zio n e dei coniugi o dei conviven ti comp r o p ri e t a ri dell’alloggio, in asse nz a di accor do sul mant e ni m e n t o della titolarit à; e) succe s sio n e eredit a ri a; f) rilascio coattivo a seguito di disposizioni delle Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4 3a Territo rio e urb a ni s tic a l.r. 5/201 4 forze dell’ordin e o dell’auto rit à giudizia ria. a) in unica soluzion e, all’atto della stipula del contr a t t o, nella misur a di cui al comm a 2; b) pag a m e n t o immedi a t o di una quot a non inferior e al trent a per cento del prezzo di cession e, con dilazion e del pag a m e n t o della part e riman e n t e in non più di quindici anni, ad un intere s s e pari al tasso legale, previa iscrizion e ipotec a ri a a gar a nzi a della part e del prezzo dilaziona t a . 3. Per un periodo di dieci anni decor r e n t i dalla data di stipula del contr a t t o di acquisto, gli alloggi acquist a ti ai sensi della pres e n t e legge posso no esse r e conce s si in locazion e soltan to al canon e ed alle condizioni di cui ai patti territo riali sottosc rit ti ai sensi della legge 9 dice m b r e 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abita tivo). 4. Decorso il termi n e di inalien a bilit à di cui ai commi 1 e 2, gli alloggi acquist a ti ai sensi della pres e n t e legge posson o esse r e alien a ti a terzi, previo versa m e n t o al sogg e t t o gesto r e di un importo a titolo di contrib u t o per la ricostit uzio n e del patrim o nio di ERP, pari al 10 per cento del prezzo di acquisto corris po s t o, aggior n a t o sulla base della variazion e assolut a dell’indice ISTAT dei prezzi al consu m o per le famiglie degli oper ai e degli impieg a ti. Tale versa m e n t o esting u e il diritto di prelazion e sugli alloggi spett a n t e all’ente già prop rie t a r io. Art. 9 - Prezzo di alienazion e degli alloggi asse g n a ti 1. Il prezzo di alienazion e degli alloggi di cui all’articolo 2, comm a 1, è dete r mi n a t o media n t e perizia tecnic a reda t t a dal sogge t t o gestor e, assu m e n d o a base della stess a il valore norm al e di cui all’articolo 1, comm a 307, della l. 296/20 0 6 , tenu t o conto dei valori rilevati, per la mede si m a fascia e zona, dall’Agenzia del territo rioOsserv a t o rio del merc a t o immobiliar e. 2. Al fine di individu a r e il valore dell’alloggio occup a t o, l’impor to dete r mi n a t o ai sensi del comm a 1, è decu r t a t o del 25 per cento. Tale perc e n t u a l e è incre m e n t a t a dello 0,50 per cento per ogni anno di anzianit à dell’immo bile fino a raggiu n g e r e una decu r t a zio n e massi m a del 40 per cento. Ai fini dell’individu azio n e dell’anno di costr uzio n e , si tiene conto di quan t o stabilito all’articolo 3, com m a 3, letter a a). 3. In alter n a tiv a a quan t o previsto dal com m a 1, l’asseg n a t a r i o dell’alloggio ha facoltà di richied e r e dirett a m e n t e all’Agenzia del territo rio una valut azion e dell’immo bile media n t e perizia, che assu m e valore vincolan t e ai fini della dete r mi n a zio n e del prezzo, fermo rest a n d o quan t o previsto dal comm a 2. 4. Tutte le spes e di istrut to ri a relative alla predis po sizion e dell’offert a di vendit a nonch é le spes e di stipula relative agli atti di comp r av e n d i t a sono a carico dell’acq uir e n t e . 5. Gli atti di comp r av e n di t a sono rogati o aute n tic a ti dal segr e t a r io comu n al e del comu n e alien a n t e , ai sensi dell’articolo 97, comm a 4, lette r a c), del decr e t o legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordin a m e n t o degli enti locali), salvo che l’acquir e n t e preferisc a avvale r si dell’ope r a di un notaio. 6. Il pag a m e n t o del prezzo viene effettu a t o con una delle segu e n ti modalità: Rac c o l t a Nor m a t i v a della Re gi o n e Tosc a n a 5 Art. 10 - Alienazion e di alloggi non asse g n a bili e di imm o bili ad uso non abitativo 1. L’alien azion e degli alloggi e delle relative pertin e n z e di cui all’articolo 2, comm a 2, lette r e b) e c), avvien e media n t e asta pubblica, assu m e n d o a base della stess a il valore nor m al e di cui all’articolo 1, comm a 307, della l. 296/20 0 6, dete r mi n a t o da un’appo sit a perizia tecnic a red a t t a dal sogge t t o gesto r e , tenut o conto dei valori rilevati, per la med e si m a fascia e zona, dall’Agenzia del territo rioOsserv a t o rio del merc a t o immobiliar e. 2. Le are e e le unità immobiliari ad uso non abit ativo ricomp r e s e nel piano region ale di cession e di cui all’articolo 4, posson o esse r e cedut e al valore di merc a t o, dete r m i n a t o da un’appo sit a perizia tecnica reda t t a dal sogge t t o gestor e, assu m e n d o a base della stess a il valore nor m al e di cui all’articolo 1, comm a 307, della l. 296/20 0 6, tenu to conto dei valori rilevati per la mede si m a fascia e zona, dall’Agenzia del territo rio- Osse rv a t o rio del merc a t o immobiliar e. 3. Nel caso in cui i sogg e t ti condu t t o ri non esercitino il diritto di prelazion e di cui all’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urba ni), l’alienazion e avviene tramit e asta pubblica, assu m e n d o a base della stess a il valore dete r m i n a t o ai sensi del com m a 2. 4. Il paga m e n t o del prezzo avviene contes t u al m e n t e alla stipula dell’atto di cession e. Art. 11 - Rendi co n t a zi o n e dei prove n t i e piani operativi di reinve s ti m e n t o 1. Entro il termi n e del 30 giugno dell’anno succe s sivo ad ogni anno di riferim e n t o, ciasc u n sogg et t o gesto r e provve d e a monitor a r e lo stato di attu azion e del piano di cession e e a rendico n t a r e le entr a t e derivan ti dalle cessioni effettu a t e entro la data del 31 dice m b r e dell’anno di riferim e n t o . 2. La Giunta region ale approv a, entro il 31 dicem b r e dell’anno succe s sivo ad ogni anno di riferim e n t o , il piano oper a tivo di reinves ti m e n t o dei prove n ti derivan ti dalle cessioni, individu a n d o , per ciascu n interve n t o, la localizzazion e, la tipologia, gli alloggi realizzati o recu p e r a t i, nonc h é la relativa entità finanziaria. Art. 12 - Clausola valutativa 1. Il Consiglio region al e esercit a il controllo sull’att u a zio n e della pres e n t e legge e valut a i risulta ti otte n u ti dall’alien azion e degli immobili di ERP nell’obiet tivo di razion alizza r e e valorizza r e il Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4 3a Territ ori o e urba ni s ti c a patri mo ni o di ERP. A tal fine la Giunta region ale: a) a partir e dal 2015 tras m e t t e , entro il 30 sett e m b r e di ogni anno, alla commissio n e consiliar e comp e t e n t e una relazion e sullo stato di attu azion e della pres e n t e legge e sui risulta ti conse g uiti; b) conclus a la validità del piano di cession e di cui all’articolo 4, pres e n t a al Consiglio region ale una relazion e finale conte n e n t e i risultati otten u ti dall’attu a zio n e dell’inte ro piano di cession e, mett e n d o in particola r modo in evide nz a le tipologie degli alloggi aliena ti in relazion e alle condizioni di vendit a di cui all’articolo 2, il confro n to tra i prezzi di cession e ed i norm ali prezzi di merc a t o di alloggi con analog h e car at t e ri s tic h e e la destin azio n e dei relativi prove n ti otten u ti. l.r. 5/201 4 6 Dete r mi n a zio ni per la sospe n sio n e vendit a e relativa soluzione). dei piani di 2. Il Consiglio region al e sulla base della relazion e di cui al com m a 1, lette r a b), valuta l’efficacia del proce di m e n t o di cession e nel raggiu n g e r e l’obiettivo di una migliore razionalizzazion e e valorizzazion e del patrim o nio di ERP, consid e r a n d o l’oppor t u ni t à di rived e r e le condizioni di alien a bilità anch e in aum e n t o . Art. 13 - Nor m a transitoria 1. Gli alloggi di ERP ricom p r e si nel progr a m m a region al e di cession e di cui alla del c.r. 91/19 9 9, e succe s sive deliber a zio ni modificative ed integ r a tiv e, sono alien a ti, in derog a a quan to previsto dall’articolo 5, alle condizioni, con le modalità ed al prezzo di cession e stabiliti dalla legge 24 dice m b r e 1993, n. 560 (Norm e in mate ri a di alienazion e degli alloggi di edilizia resid e n zial e pubblica), laddove sia interve n u t o , alla data del 13 agosto 2009, accor do tra le parti sulla comp r av e n d i t a dell’immobile, previa verifica dell’esiste n z a , al mome n t o dell’int erv e n u t o accor do, dei requisiti di legge. 2. Nel caso in cui non risulti possibile perfezion a r e il trasfe ri m e n t o della prop rie t à, il sogg e t t o gestor e restit uisc e le som m e event u al m e n t e perce pit e. 3. Le proce d u r e di cui ai commi 1 e 2, si concludo n o entro il ter min e del 31 dice m b r e 2015. Art. 14 - Abrogazion e 1. Sono abro g a t e , in particola r e, le segu e n ti disposizioni: a) legge region ale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sugli alloggi di edilizia reside n zi ale pubblic a); b) legge region al e 1 marzo 2010, n. 25 (Modifich e alla legge region al e 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sugli alloggi di edilizia reside nzi ale pubblic a”); c) legge region al e 30 dicem b r e 2010, n. 68 (Modifich e alla legge region al e 5 agosto 2009, n. 46 “Disposizioni sugli alloggi di edilizia reside nzi ale pubblic a”); d) deliber a zion e del Consiglio region al e del 27 mag gio 2008, n. 43 (Legge n. 560/1 9 9 3 . Approvazion e propos t e piani di vendit a alloggi di ERP e succe s sive modificazioni e integ r a zio ni. Rac c o l t a Nor m a t i v a dell a Re g i o n e Tos c a n a Doc u m e n t o ag g i o r n a t o al 22/ 0 1 / 2 0 1 4
© Copyright 2024 ExpyDoc