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Product Liability
Legittimazione attiva in materia di responsabilità per prodotti difettosi:
rileva il bene leso non la qualificazione soggettiva del danneggiato.
Con due sentenze la Corte di Cassazione delinea i profili della legittimazione
attiva in materia di azione per responsabilità da prodotti difettosi.
Dall’apparente contraddizione dei due Giudizi emerge invece una coerente interpretazione della disciplina del danno da prodotto difettoso risarcibile - di
cui al Codice del Consumo - con la quale viene tracciata una netta linea di demarcazione tra la legittimazione attiva in caso di danno cagionato dalla morte
o da lesioni personali e quello cagionato dalla distruzione o il deterioramento
di una cosa diversa dal prodotto difettoso.
LE DECISIONI DELLA CASSAZIONE
Caso 1. Un chirurgo di provata esperienza citava innanzi al Tribunale due società, l’una produttrice e l’altra distributrice di una pinza da taglio e coagulazioni ad ultrasuoni. Il medico asseriva di aver riportato lesioni ad una mano a
causa di un malfunzionamento delle pinze.
In primo grado il Tribunale respingeva le domande del chirurgo, il quale proponeva ricorso in Appello, insistendo per la condanna della sola impresa produttrice.
La Corte di Appello accoglieva la domanda del medico e successivamente la
società soccombente ricorreva in Cassazione, la quale riconosceva la legittimazione del medico.
Il nodo interpretativo che veniva chiesto di sciogliere alla Corte era il seguente: è applicabile la disciplina del Codice del Consumo nonostante il medico abbia utilizzato il prodotto nell’ambito di un’attività professionale?
LA DECISIONE DELLA CORTE:
Secondo la Corte, dal tenore della norma che identifica il danno risarcibile come quello “cagionato dalla morte o dalle lesioni personali”, consegue che il
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destinatario di tale disposizione e quindi soggetto legittimato ad agire è indubbiamente una persona fisica, nel senso più ampio del termine, e quindi non
esclusivamente “il consumatore” o “l’utilizzatore non professionale”. Pertanto
lo status di professionista del soggetto danneggiato non fa venir meno la
legittimazione attiva per la richiesta del risarcimento del danno da prodotto
difettoso.
Caso 2. Una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento acquistava diverse migliaia di confezioni di ammorbidente, il cui utilizzo in sede di lavaggio causava dei danni ai capi di abbigliamento con esso trattati.
Successivamente agiva innanzi al Tribunale, il quale rigettava la domanda.
Quest’ultima adiva quindi la Corte di Appello la quale accoglieva il ricorso ritenendo non ostativa la “qualificazione professionale di parte attrice”, ai fini
della proposizione della domanda di risarcimento del danno per prodotto pericoloso.
LA DECISIONE DELLA CORTE:
La Corte giunge alla conclusione che le norme in parola limitano la risarcibilità
del danno alle cose diverse dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente
destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzato dal danneggiato e che, pertanto, alla luce della qualificazione di impresa commerciale della società tessile, la normativa in materia di responsabilità del produttore non può trovare applicazione al caso di specie.
IL PRINCIPIO (NON) CONTRADDITTORIO ESPRESSO DALLA CASSAZIONE
IN TEMA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Nella prima sentenza la Corte, nel decidere un danno da lesioni fisiche, reputa
irrilevante il fatto che il danneggiato utilizzasse il prodotto difettoso nello
svolgimento
della
propria
attività
professionale
e
non
in
veste
di
“consumatore”. Nella seconda decisione relativa alla valutazione dei danni
causati ai beni di un impresa, la qualificazione di impresa commerciale è stata
ritenuta ostativa all’applicazione della disciplina contenuta nel Codice del
Consumo.
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Conseguentemente, nel primo caso, ovvero per la ipotesi di lesioni personali,
non rileva la qualifica di consumatore o di utilizzatore professionale del danneggiato al fine dell’applicazione delle norme a tutela del consumatore.
Al contrario, nel secondo caso, quando il danno è diverso dalle lesioni fisiche,
rileva invece la qualificazione del soggetto utilizzatore. Per potersi applicare
la disciplina in parola occorre che questi abbia la veste di consumatore.
Anna Masutti
[email protected]
tel. 051 232495
Pierluigi Valle
[email protected]
tel. 051 232495
LS Lexjus Sinacta
Avvocati e Commercialisti Associati
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