Cremona, lì 18/06/2014

Cremona, lì 18/06/2014
DECRETO N. 749
/ SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
Agricoltura e Ambiente
Oggetto:ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA) - D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 - SOCIETÀ PADANA ENERGIA
S.P.A - INSEDIAMENTO IN COMUNE DI VESCOVATO.
IL DIRIGENTE
Visti:
­ il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”;
­ la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione del Decreto­legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”;
­ il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
­ la Circolare Regione Lombardia 5 agosto 2013, n.19;
­ la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;
­ la D.G.R. Lombardia 16.5.2014, n. X/1840 “Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
­ il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.;
­ la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.;
­ l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.;
­ il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
­ gli artt. 90 e 120 del vigente Statuto Provinciale;
Richiamati:
­ il Decreto presidenziale n. 89 del 30.06.2011 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente e di Coordinatore dell’Area Gestione del Territorio;
­ il Decreto dirigenziale n. 1523 del 21.11.2013 di delega il Capo Servizio Aria, Scarichi e Cave a svolgere tutte le funzioni endoprocedimentali in materia di AUA;
Vista l’istanza di AUA presentata allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vescovato(SUAP) in data 10/12/2013 dal rappresentante legale della Società Padana Energia SpA, con sede legale in Milano (MI), viale Enrico Forlanini n. 17, per lo svolgimento dell’attività di estrazione e trattamento gas naturale nell’insediamento sito in comune di Vescovato (CR), via Sfondrati SN;
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Considerato che il SUAP ha trasmesso a questi uffici l'istanza di AUA ai fini degli adempimenti di competenza previsti all'art. 4, comma 2 del D.P.R. 59/2013 con nota del 21/01/2014 (prot. prov. n. 10710 del 23/01/2014);
Considerato altresì che il SUAP ha trasmesso a questi uffici l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 relativo all'istanza succitata con nota del 21/01/2014 (prot. prov. n. 10722 del 23/01/2014);
Preso atto del verbale della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. in data 07/03/2014 prot. n. 31817, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
Richiamato che, ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo, deve essere preventivamente richiesta apposita AUA, secondo le norme vigenti;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. in oggetto, l'istanza di rinnovo deve essere inviata all'autorità competente, tramite il SUAP, almeno sei mesi prima della scadenza; ai sensi del successivo comma 4, se l'istanza di rinnovo è presentata nei termini stabiliti, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione;
Dato atto che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.P.R. in oggetto, può comunque imporre il rinnovo dell'AUA, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, prima della scadenza, quando le stesse impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
Dato atto che l'Autorità competente può modificare in termini di adeguamento all’evoluzione tecnologica di settore le prescrizioni tecniche relative alle emissioni in atmosfera, anche prima della scadenza del presente atto, in presenza di situazioni ambientali valutate come critiche;
Dato atto che il gestore che intende effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto è tenuto a comunicarle tempestivamente all'Autorità competente, tramite il SUAP, secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. in oggetto;
Dato atto che, in caso di inosservanza alle prescrizioni del presente provvedimento, si applicano le norme sanzionatorie ed i provvedimenti (diffida, divieto, diffida e contestuale sospensione, revoca) di cui alle disposizioni in materia ambientale in premessa elencate;
Dato atto che il presente provvedimento, assunto in conformità alle normative attualmente vigenti in materia ambientale, non sostituisce la segnalazione certificata di inizio attiività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della legge 241/1990 e s.m. e non solleva il titolare dall’acquisizione di eventuali ulteriori e/o preventive autorizzazioni di competenza comunale, in relazione alle norme disciplinanti l’edilizia, l’urbanistica, la polizia idraulica, la salute pubblica e l’igiene, nonché di ulteriori atti di altre Autorità, necessari ai fini della realizzazione degli impianti e dell’esercizio dell’attività;
Dato atto che il titolare del presente atto, fatti comunque salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all’impianto ed all’attività, è tenuto al rispetto del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con i relativi allegati e, in quanto applicabili, di tutte le altre normative ambientali, presenti e future;
Verificato che gli oneri istruttori risultano correttamente corrisposti;
Dato atto che l'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto, ai sensi dell'art. 4 comma 1­ quater del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del D.M. 10/11/2011, mediante acquisto di n. 1 marca da Euro 16,00 (codice identificativo n. 00110443356604) da parte del richiedente, che si fa carico della conservazione dell'originale annullato, e che la relativa dichiarazione è depositata agli atti
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DECRETA
1. di adottare il provvedimento di Autorizzazione unica ambientale (AUA) richiesta dal legale rappresentante della Società Padana Energia SpA (C.F. e P.IVA 02342760390), per l’esercizio dell’impianto ubicato in comune di Vescovato (CR), via Sfondrati SN, che deve essere gestito rispettando le condizioni e le prescrizioni previste dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
­ allegato tecnico­prescrittivo;
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013, la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di notifica;
4. di vincolare il titolare del presente atto (nel seguito titolare), ai fini del subentro di un diverso soggetto nella titolarità della presente autorizzazione, a comunicare i dati del nuovo gestore all'Autorità competente, almeno 30 giorni prima della cessione;
5. di obbligare il titolare, nei casi di cessazione dell’attività, di modifica della ragione sociale, di trasferimento della sede legale, di variazione della toponomastica dell'insediamento o del legale rappresentante, a comunicarlo tempestivamente all'Autorità competente;
6. di prescrivere che il titolare conservi costantemente copia del presente atto presso lo stabilimento, unitamente ai relativi elaborati progettuali, e che essa sia sempre resa disponibile per i soggetti incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo;
7. di trasmettere il presente atto al SUAP affinché proceda al rilascio della presente AUA al richiedente, così come previsto dall'art. 4, comma 4 del D.P.R. 59/2013, e all'inoltro della stessa al Dipartimento ARPA di Cremona;
8. di disporre che il SUAP comunichi la data di notifica della presente AUA alla Provincia di Cremona, al Dipartimento ARPA di Cremona;
9. di stabilire che l'AUA acquisisce efficacia dalla data di notifica della medesima da parte del SUAP;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dr. Andrea Azzoni)
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla notifica del presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.
ELABORATO TECNICO­PRESCRITTIVO
D A T I G E N E R A L I S U L L ' I N S E D I A M E N T O ragione sociale: Società Padana Energia S.p.A
partita IVA/codice fiscale: 02342760390
sede legale: Milano, Viale Enrico Forlanini,17
Procuratore speciale dell'impresa: Mezzi Sandro, codice fiscale: MZZSD50B10G337A
localizzazione insediamento: Vescovato, via Sfondrati SN
attività svolta: estrazione e stoccaggio gas naturale
classificazione ATECORI 2007 dell'attività: 06.20.00
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AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS. 152/'06 E S.M .
MATERIE PRIME Descrizione
3
Quantità (Nm /a)
Stato fisico Gas naturale di giacimento
4.000.000 (dato 2009)
Gas Glycole Dietilenico (GDE)
2.000 kg/anno
Liquido PRODOTTI FINITI
Descrizione
Gas naturale 3
Quantità (Nm /a)
Stato fisico 3.900.000 Gas FASI LAVORATIVE
Nello stabilimento costituito dall'infrastruttura integrata della Centrale Gas e dal Pozzo di estrazione, collegati attraverso specifiche condotte, sono raccolti gli idrocarburi (gas naturale) erogati dal giacimento tramite il Pozzo e successivamente vengono eseguiti i trattamenti necessari a rendere possibile la commercializzazione del gas. Il gas del Pozzo Piadena 25 arriva in centrale tramite un metanodotto avendo già subito un primo trattamento di riscaldamento (heater R1 da 400.000 kcal/h ­ emissione E6) per evitare la formazione di idrati.
Impianto di condizionamento gas
Il gas proveniente dal Pozzo Piadena 25 mediante un collettore da 2” arriva in Centrale Gas Piadena Ovest dove viene fatto passare in un separatore in cui rilascia la fase liquida trascinata, quindi per disidratarsi passa in una colonna a piatti in cui in controcorrente il GDE (Glycole Dietilenico) assorbe l’umidità presente nel gas. Il gas disidratato dopo la misura viene immesso nella rete SNAM secondo gli standard di commercializzazione vigenti.
Nei mesi invernali il gas, prima della disidratazione, subisce un ulteriore riscaldamento grazie all’heater R2 (potenzialità: 150.000 kcal/h ­ emissione E2).
Impianto di rigenerazione Glycole Dietilenico (GDE)
Il GDE esausto viene rigenerato in un apposito rigeneratore; la rigenerazione avviene in un heater (da 150.000 kcal/h ­ punto di emissione E3) elevando la temperatura a circa 150 ­ 155 °C in modo da far evaporare l’acqua assorbita. IL GDE rigenerato viene riciclato nuovamente in colonna previo raffreddamento. I vapori di rigenerazione vengono convogliati ed inviati ad un filtro a carboni attivi previa fase di raffreddamento in air cooler. Il flusso depurato in uscita dal filtro a carboni attivi viene collettato al soffione (emissione E1).
Impianto di separazione fase liquida
La fase liquida separata dal gas viene inviata al sistema di stoccaggio collegato al soffione ( emissione E1); la fase gas viene rilasciata in atmosfera mentre la fase liquida viene poi gestita come rifiuto e conferita a smaltimento secondo la normativa vigente.
La fase liquida, come da analisi specifica di caratterizzazione, risulta rifiuto non pericoloso.
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Il sistema di stoccaggio è costituito da:
3
­ serbatoi interrati (volume: circa 46 m )
3
­ vasche fuori terra (volume: circa 16 m )
(sia i serbatoi che le vasche sono collegato al soffione)
IMPIANTI TERMICI
Cicli produttivi ­ n. totale impianti: 3
QUADRO RIASSUNTIVO EMISSIONI
Emiss
Provenienza
.
E1*
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
Soffione Centrale Gas
Heater R2
Centrale
Gas
Heater ­ Rigeneratore
GDE Centrale Gas
Valvole di sicurezza Centrale Gas
Gas strumenti Centrale Gas
Heater R1
Pozzo
Piadena 25
Portata
Altezza
Diam. Inquinanti
Concentrazione in Nm / h
emiss.
mm
dichiarati
emissione mg/Nm
500
7
300 120
3,8
210
3
gas naturale
+ tracce di
idrocarburi + GDE
fumi di combustione
3
Alcani (escluso CH4): < 300
Glicoli etilenici (come MEG): < 300
NOX: < 350
CO: < 100
Polveri: < 5
Rif. O2 : 3 %
350
4,8
120
Fumi di combustione
NOX : < 350
CO: < 100
Polveri: < 5
Rif. O2 : 3 %
= =
gas naturale
= =
gas naturale
450
Valvole di sicurezza Pozzo
Piadena 25
Gas strumenti Pozzo Piadena 25
3
270
fumi di combustione
NOX : < 350
CO : < 100
Polveri : < 5
Rif. O2: 3 %
gas naturale
gas naturale
* Impianto di abbattimento: Carboni attivi
Ulteriori dati tecnici emissioni E1 ­ soffione Centrale Gas a cui è collegato il flusso depurato in uscita dai carboni attivi dell'impianto di rigenerazione Glycole Dietilenico (GDE) e della separazione fase liquida.
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Funzionamento Frequenza
Altezza camino dal suolo 24 h/die
continua
7 m Portata fumi (max) 500 Nm /h Inquinanti
gas naturale + tracce di idrocarburi Alcani (escluso 3
CH4): < 300 mg/Nm
3
Glicoli etilenici GDE(come MEG): < 300 mg/Nm
Impianti di abbattimento raffreddamento ­ carboni attivi
3
Descrizione
I vapori di rigenerazione provenienti dal rigeneratore del Glycole Dietilenico (GDE) vengono convogliati verso un sistema di abbattimento a carboni attivi. Il sistema di abbattimento è costituito da una unità refrigerante e da una unità filtrante a carboni attivi; l’unità refrigerante consente l’abbattimento della temperatura dei vapori di rigenerazione da 100 °C a 40 °C; il raffreddamento determina la condensazione di una parte consentendo una migliore efficienza di adsorbimento degli idrocarburi sui carboni attivi; le condense vengono raccolte nelle vasche di stoccaggio; esse periodicamente vengono prelevate e conferite a smaltimento secondo normativa vigente in materia di rifiuti.
L’unità filtrante è costituita da un filtro a cestello contenente circa 500 kg di carboni attivi.
Il filtro esausto viene conferito a smaltimento secondo normativa vigente in materia di rifiuti.
E2 ­ Heater R2 (Centrale Gas Piadena Ovest)
Tipo di combustibile impiegato Potenzialità effettiva
Funzionamento dell’impianto termico Altezza camino dal suolo gas naturale
kW 174,45
24 h/die, 7 gg/settimana, 20 settimane/a
3,8 m Portata fumi (max) 120 Nm /h
Inquinanti
fumi di combustione
3
E3 ­ Heater Rigeneratore (Centrale Gas Piadena Ovest)
Tipo di combustibile impiegato Potenzialità effettiva
Funzionamento dell’impianto termico Altezza camino dal suolo gas naturale
kW 174,45
24 h/die, 7 gg/settimana, 35 settimane/a
4,8 m Portata fumi (max) 350 Nm /h
Inquinanti
fumi di combustione
3
E6 ­ Heater R1 (Pozzo Piadena 25)
Tipo di combustibile impiegato Potenzialità effettiva
Funzionamento dell’impianto termico Altezza camino dal suolo gas naturale
kW 465,20
24 h/die, 7 gg/settimana, 35 settimane/a
3 m Portata fumi (max) 450 Nm /h
Inquinanti
fumi di combustione
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Impianti termici
E2 ­ Heater R2 a gas naturale (Centrale Gas Piadena Ovest) ­ potenza kW 174,45
E3 ­ Heater Rigeneratore a gas naturale (Centrale Gas Piadena Ovest) ­ potenza kW 174,45
E6 ­ Heater R1 a gas naturale (Pozzo Piadena 25) ­ potenza kW 465,20
TIPOLOGIA DEGLI INQUINANTI, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, LIMITI.
Come citato all’inizio, lo stabilimento è costituito dall'infrastruttura integrata della Centrale Gas e dal Pozzo di estrazione, collegati attraverso specifiche condotte (metanodotti), i cui accessi sono rispettivamente da via Sfondrati SN e da via Cerioli SN in comune di Vescovato.
Impianti termici
E2 ­ Heater R2 a gas naturale (Centrale Gas Piadena Ovest) ­ potenza kW 174,45
E3 ­ Heater Rigeneratore a gas naturale (Centrale Gas Piadena Ovest) ­ potenza kW 174,45
E6 ­ Heater R1 a gas naturale (Pozzo Piadena 25) ­ potenza kW 465,20
Detti generatori di calore non sono da assoggettare ad autorizzazione ma da qualificare come attività che produce inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272, comma 1), e relativo all. IV lett. dd) del D.Lgs . 152/06 e s.m. in quanto la potenza termica complessiva installata è inferiore alla soglia di 3 MWt.
E1 ­ Soffione ­ (emissione continua)
L'azienda dichiara che le concentrazioni degli inquinanti sotto riportate:
­ Alcani (escluso CH4): < 300 mg/Nm
3
­ Glicoli etilenici (come MEG): < 300 mg/Nm
3
Tali composti organici volatili presenti appartengono alle classi V e III Tab. D, All. I, Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m. alcani Agli idrocarburi alcani (butano, pentano, cicloesano esano tecnico, eptano) si applica il limite di 300 3
mg/Nm ancorchè appartengano alla classe V Tab. D.
glicoli etilenici
3 Al MEG si applica il limite di 150 mg/Nm in quanto incluso nella classe III Tab. D. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D)
Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)
Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I
25 g/h
5 mg/ Nm3
Classe II
100 g/h
20 mg/Nm3
Classe III
2000 g/h
150 mg/Nm3
Classe IV
3000 g/h
300 mg/Nm3
Classe V
4000 g/h
600 mg/Nm3
E4 ­ valvole di sicurezza Centrale Gas 37_749
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E7 ­ valvole di sicurezza Pozzo E5 ­ strumenti Centrale Gas E8 ­ strumenti Pozzo Gli sfiati non sono assoggettati ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 272, comma 5 del Decreto in oggetto in quanto, trattasi di “emissioni provenienti da sfiati e/o ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”.
PRESCRIZIONI
1.
L'Azienda deve garantire il rispetto dei valori limiti sopra indicati nelle più gravose condizioni di esercizio;
2. ove il rispetto di tali limiti non possa essere garantito, il Gestore dovrà prevedere l’impiego di presidi che rispettino i requisiti fissati dalla DGR n. 3552 del 30.05.2012, in materia di MTD; 3. le operazioni di manutenzione devono essere opportunamente registrate;
4. i punti di prelievo devono rispettare i requisiti previsti dalle norme UNI EN 15259/08 e UNI EN ISO 16911­2/13 e gli stessi devono essere accessibili in condizioni di sicurezza durante i controlli.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
• Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell’ambiente di lavoro.
• Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal DPR 15 aprile 1971 n° 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall’utilizzo di un sistema “ad umido”, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 15259/08 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l’esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l’ARPA competente per territorio.
- Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell’esercente dell’impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
In ogni caso, qualora:  non siano state definite le procedure di cui sopra;  non esistano impianti di abbattimento di riserva;  si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla la loro manutenzione o da guasti accidentali, l’esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all’arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune ed all’A.R.P.A. competente per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell’efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati. 37_749
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CRITERI DI MANUTENZIONE
Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall’esercente ed opportunamente registrate.
In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
 manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d’estrazione e depurazione dell'aria.
Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell’intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l’indicazione dell’autore dell’intervento.
Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME
L’esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Comune ed all'ARPA Dipartimento di Cremona, competente per territorio.
Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall’autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
• descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
• indicato il nuovo termine per la messa a regime.
La proroga si intende concessa qualora l’Autorità competente non si esprima nel termine di 10giorni dal ricevimento della relativa richiesta. L’esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all’Autorità competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI
Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l’esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
• essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. ­ decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione 37_749
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•
•
della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA competente per territorio;
essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del
tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio (fatto salvo diverse specifiche disposizioni dell’Autorità competente). L’eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall' ARPA competente per territorio all’Autorità competente al fine dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.
I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L’esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all’Autorità competente, al Comune ed all’ARPA competente per territorio. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell’analisi periodica.
METODOLOGIA ANALITICA
Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell’esecuzione delle verifiche stesse.
Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'ARPA competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:
• L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti; • I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
• I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
• I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
- Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm 3/h ;
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- Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm 3;
- Temperatura dell’effluente in °C;
nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 °K ­ 101,323 kPa).
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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