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MOD. CFAM INF CL 5 - ED. 30/05/2014 Cattolica&Famiglia - INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE
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Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
RE00032
F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354
CATTOLICA&FAMIGLIA
INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE
Contratto di assicurazione infortuni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
§ Nota Informativa, comprensiva del glossario
§ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa
Cattolica&Famiglia - INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE
NOTA INFORMATIVA
CATTOLICA&FAMIGLIA - INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE
La presente nota informativa MOD. CFAM INF CL 5 - ED. 30/05/2014 deve essere consegnata unitamente alle condizioni
di assicurazione MOD. CFAM INF CL 2 - ED. 25/02/2014
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Isvap n. 35, la Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet
www.cattolica.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da
innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai
Contraenti e/o Assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.
GLOSSARIO
Agenzia
Assicurato
Assicurazione o contratto
Beneficiario
C.C.
Contraente
Durata
Franchigia / scoperto
Indennizzo
Infortunio
Invalidità permanente
Parti
Polizza
Premio
Ricovero (degenza)
Rischio
Sforzo
Sinistro
Società
IVASS (ex ISVAP)
L'agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza.
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Il contratto di assicurazione.
La persona fisica o giuridica designata dal Contraente, alla quale la Società
deve liquidare l'indennizzo in caso di infortuni con decesso dell'Assicurato.
Codice Civile
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le Parti al
momento della stipula del contratto stesso e indicato sulla scheda di
polizza.
La parte di danno indennizzabile espressa in cifra fissa o in percentuale
che rimane a carico dell'Assicurato.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni
fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte
l'invalidità permanente, l'inabilità temporanea e/o una delle altre prestazioni
garantite dalla polizza.
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a
svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Il Contraente e la Società.
Il documento che prova l'assicurazione.
La somma che il Contraente paga alla Società per la garanzia offerta dal
contratto di assicurazione.
La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento.
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza
esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle
possibilità fisiche dell'Assicurato.
Il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato
assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con
modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo
all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, “ogni riferimento
all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da
intendersi effettuato all'IVASS”.
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stampata in data 28/05/2014
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A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
Dati Societari
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n°
16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail:
[email protected]
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle
Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.341 milioni di euro (capitale sociale:
170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.087 milioni di euro).
L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,99 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato sia nella forma “con tacito rinnovo” che nella forma “senza tacito rinnovo”.
AVVERTENZA: Qualora fosse stata scelta la forma “con tacito rinnovo”, se una delle parti intendesse
dare disdetta dovrà comunicare tale decisione all'altra parte tramite lettera raccomandata A.R. che
dovrà pervenire all'altra parte almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il
contratto si intenderà prorogato per la durata di un anno e così successivamente (si rinvia all'art. 12
delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio).
Qualora fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la copertura assicurativa cessa
automaticamente alla scadenza del contratto.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie, se richiamate sulla scheda di
polizza:
- morte per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt. 22/22.2 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
- invalidità permanente per infortunio; meglio descritta e disciplinata negli artt.23-23.1 delle condizioni
generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a) in qualità di conducente o trasportato di:
1. velocipedi e motocicli;
2. autovetture ad uso privato, autocaravan / camper;
3. autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali,
esclusi, per entrambi, gli impieghi professionali;
4. natanti ad uso privato o da diporto, esclusi i mezzi di locomozione subacquei.
Sono compresi gli infortuni subiti in occasione di riparazione di fortuna di guasti sopravvenuti al veicolo
durante la sua circolazione o navigazione o nel tentativo di salvataggio del mezzo stesso e dei suoi
passeggeri;
b) durante l'uso, in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ivi compresi gli infortuni
subiti nel salire o scendere dallo stesso;
c) in qualità di passeggero di aerei, durante i voli di linea regolari e i chartered entrambi eserciti da società di
Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione “Flight Guide World Wide – OAG”).
Il viaggio aereo s'intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si
considera concluso al momento in cui ne è disceso.
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Sono considerati indennizzabili solo gli infortuni connessi all'uso dei mezzi indicati nei precedenti
punti a), b), c);
d) quale pedone, a causa di investimento da parte di veicoli azionati da motore e non;
e) durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o
natante.
La copertura è operante per gli Assicurati facenti parte dello stesso nucleo famigliare risultante dallo stato di
famiglia e nominativamente indicati in polizza. Le somme assicurate indicate in polizza vengono ripartite in
parti uguali tra tutti gli Assicurati.
Tuttavia, nel caso in cui il numero delle persone assicurate fosse superiore a tre e risulti vittima dell'evento un
solo componente del nucleo familiare, la Società riconoscerà comunque un terzo delle somme assicurate.
Si rinvia agli artt. 1 - 2 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: L'assicurazione non comprende gli infortuni: verificatisi in connessione con atti di
guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, ostilità; verificatisi alla guida di
veicoli o natanti, se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. verificatisi a
seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo; verificatisi
in occasione di atti delittuosi dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; derivanti dall'uso e guida di
veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; derivanti dalle
circostanze indicate all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione.
AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'Assicurato ha diritto ad
una prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie
e/o scoperti previsti in polizza come indicato agli artt. 23 – 23.1 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Esempio:
“somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 200.000€;
franchigia assoluta 3% sulla parte di somma assicurata fino 100.000,00€; franchigia assoluta 5% sulla parte
eccedente;
in caso di sinistro con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella
tabella 1 delle condizioni generali di assicurazione).
L'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari complessivamente a 12.000,00€ così calcolato:
- sul primo scaglione di somma assicurata fino a 100.000,00€ l'indennizzo è calcolato moltiplicando la
somma assicurata per la percentuale di invalidità permanente accertata quindi l' indennizzo pagato
all'Assicurato è pari a 7.000,00€;
- sulla parte di somma assicurata eccedente pari a 100.000,00€ l'indennizzo è calcolato moltiplicando la
somma assicurata per la percentuale di invalidità accerta al netto della franchigia del 5% quindi
l'indennizzo è pari a 5.000,00€”.
AVVERTENZA: Il presente contratto prevede un limite massimo di età di 75 anni. Nel caso in cui
l'Assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, la garanzia conserverà
efficacia fino alla scadenza naturale del contratto. Si rinvia all'art. 5 delle condizioni generali di
assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti dell'Assicurato / Contraente relative alle
circostanze del rischio possono essere causa di annullamento del contratto e/o di limitazione
dell'indennizzo dovuto, secondo quanto previsto dagli artt.1892-1893 C.C. cui si rinvia per gli aspetti
di dettaglio.
AVVERTENZA: Premesso che
non sono assicurabili le persone affette da alcolismo,
tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V,
Parkinson, epilessia nonché da schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, sindromi
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bipolari ed Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengono in corso di contratto ,
trattandosi di aggravamento di rischio inrelazione al quale la Società nonavrebbe consentito a
prestare l'assicurazione, si applicheranno le disposizioni dell'art. 1898 del codice civile ed in
particolare della primaparte dei commi 3 e 5di detto articolo . Si rinvia all'art.10 delle condizioni
generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono una diminuzione o
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono
comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, secondo
quando previsto dagli artt.1897-1898 C.C. cui si rinvia per gli aspetti in dettaglio.
Un esempio di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è la modifica della
composizione dello stato di famiglia.
La variazione della professione non determina la modificazione del rischio.
6. Premi
Il pagamento del premio da parte del Contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite
ed indicate nel contratto e può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della
Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la
Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.
È possibile il frazionamento semestrale con un aumento del 2% del premio imponibile.
AVVERTENZA: La Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base
di valutazioni tecnico – commerciali.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il contratto non prevede adeguamento automatico del premio o delle somme assicurate.
8. Diritto di Recesso
AVVERTENZA: Le Parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 60
giorni prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all' art. 12 delle condizioni generali di assicurazione
per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
Se il contratto è stato stipulato per una durata poliennale ed è stato pertanto applicato lo sconto
come previsto dall'Art. 1899 del codice civile, il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto
mediante lettera raccomandata A.R. inviata almeno 60 giorni prima della:
· scadenza naturale del contratto, se di durata inferiore o uguale a cinque anni (più eventuale rateo);
· scadenza annuale, se di durata superiore a cinque anni (più eventuale rateo), e purché siano state
pagate almeno cinque annualità di premio, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale
il recesso è stato esercitato.
Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. lgs. n° 206 del 6 settembre 2005
(Codice del consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il
recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30° giorno
successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. lgs. n° 206 del 6 settembre
2005 (Codice del consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal
contratto. Il recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto
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stampata in data 28/05/2014
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dell'indennizzo.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30°
giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
Si rinvia all'art. 13 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui si fonda (art. 2952 C.C.).
10. Legge applicabile al contratto
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
La polizza è soggetta all'imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione indennizzo
AVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in
cui è avvenuto l'infortunio. Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta
conoscenza, l'Assicurato, o se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne
comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società stessa. La
denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno
determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere
documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 17- 21 delle
condizioni generali di contratto. Sono a carico della Società esclusivamente le spese di accertamento
del danno incaricate dalla Società stessa (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti
sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell'Assicurato le certificazioni mediche ad uso
assicurativo e le spese medico legali di parte.
E' facoltà della Società di sottoporre l'Assicurato a visita medico legale e/o d'accertamento
specialistico da parte di un proprio medico fiduciario, a proprie spese, qualora lo ritenga necessario.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto al seguente indirizzo:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: [email protected]
Indicando i seguenti dati:
- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del Contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di
45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax
06 42133745 oppure 06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo
eventuale riscontro.
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stampata in data 28/05/2014
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Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve
descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le
relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema
estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile
accedendo al sito http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/index_en.htm.
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via
arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il
comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Si rinvia all'art. 20 delle condizioni generali di contratto per gli aspetti di dettagli.
****
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente nota informativa.
Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista
Data dell'ultimo aggiornamento: 30/05/2014
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stampata in data 28/05/2014
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