Risikobasierte Prozesskontrollen

Piano di controllo nazionale pluriennale per
la Svizzera
2010-2014
Stato: 1° gennaio 2014
NOVITA’ dal 2014:
Oggetti d’uso
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG (DEFR)
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria USAV (DFI)
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
La sicurezza alimentare può essere pianificata
Le nostre esigenze in materia di sicurezza delle derrate alimentari sono elevate. Come può essere
garantita e migliorata questa sicurezza?
Con il secondo piano di controllo nazionale per il periodo 2010-2014, l’Ufficio federale dell’agricoltura
e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria presentano uno strumento che documenta le strategie per effettuare i controlli negli ambiti della salute delle piante, degli alimenti per gli animali, della protezione e della salute degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari. Il piano
delinea anche i programmi di sorveglianza previsti e i punti di connessione lungo la catena alimentare.
Da questi punti di connessione emerge chiaramente la complessità del compito di garantire la
sicurezza di un prodotto alimentare dal produttore al consumatore. Le autorità responsabili della
sorveglianza e dell’esecuzione della legislazione in materia sono in grado di svolgere tale compito
soltanto in presenza di una buona collaborazione e di un buon coordinamento. Il piano di controllo
nazionale pluriennale costituisce la base per l’attuazione e il poterlo adeguare annualmente consentirà
un margine di flessibilità in caso di modifiche.
La valutazione dell’applicazione del piano di controllo nazionale permetterà di migliorare la sicurezza
delle nostre derrate alimentari.
Bernard Lehmann
Direttore UFAG
Hans Wyss
Direttore USAV
Per maggiori informazioni sul piano di controllo nazionale per la Svizzera
Unità federale per la filiera alimentare UFAL
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna, Svizzera
[email protected]
Tel.: +41 31 324 21 96
Poiché il concetto di filiera alimentare riveste un’importanza centrale, nel PCN essa è rappresentata nel
seguente ordine: ambito Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)  Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria (USAV) Per la terminologia e le abbreviazioni si rimanda alla homepage dell’UFAL: Filiera
alimentare – Glossario e abbreviazioni
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Indice
Introduzione ............................................................................................................................................ 7
Fondamenti e scopo ................................................................................................................................. 7
Applicazione territoriale ............................................................................................................................ 9
Definizione degli obiettivi strategici ................................................................................................... 10
Autorità competenti ............................................................................................................................. 12
Struttura politica...................................................................................................................................... 13
Organizzazione nel campo d’applicazione del PCN .............................................................................. 13
Autorità federali ...................................................................................................................................... 14
– Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).............................................................................................. 14
– Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) .................................................. 19
– Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) ................................................................................... 22
Autorità cantonali .................................................................................................................................... 23
– Panoramica ........................................................................................................................................ 23
– Sezioni cantonali dell’agricoltura ........................................................................................................ 25
– Servizi veterinari cantonali ................................................................................................................. 26
– Controllo cantonale delle derrate alimentari ...................................................................................... 27
Comuni ................................................................................................................................................... 27
Organi di controllo .................................................................................................................................. 27
Competenze nell’ambito dell’igiene nella produzione primaria e dell’igiene del latte ............................ 28
Competenze nell’ambito dell’impiego di medicamenti veterinari negli animali ...................................... 30
Competenze nell’ambito dell’agricoltura biologica ................................................................................. 31
Competenze nell’ambito delle DOP/IGP e montagna/alpe .................................................................... 32
Competenze nell’ambito dell’apicoltura/miele ........................................................................................ 34
Competenze nell’ambito della piscicoltura/acquacoltura ....................................................................... 35
Risorse ................................................................................................................................................... 36
Laboratori di riferimento ......................................................................................................................... 37
Formazione, perfezionamento e aggiornamento degli organi di controllo ............................................. 37
– Formazione, perfezionamento e aggiornamento nell’ambito dell’agricoltura ..................................... 37
– Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore veterinario pubblico ............................. 37
– Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel Servizio pubblico per il controllo delle derrate
alimentari ............................................................................................................................................ 38
– Identificazione della necessità di perfezionamento e aggiornamento ............................................... 39
Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte ................................................................. 46
Coordinamento strategico ...................................................................................................................... 46
Coordinamento e armonizzazione dei controlli ...................................................................................... 49
Ulteriore coordinamento e cooperazione ............................................................................................... 53
Pianificazione d’emergenza ................................................................................................................ 54
Mandato giuridico ................................................................................................................................... 54
Responsabilità/direzione ........................................................................................................................ 54
Sostegno ................................................................................................................................................ 55
Informazione/comunicazione.................................................................................................................. 56
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Provvedimenti per un’applicazione efficace ..................................................................................... 59
Vigilanza della Confederazione .............................................................................................................. 59
Mandato ............................................................................................................................................. 59
Individuazione degli aspetti da sottoporre ad audit ............................................................................ 59
Programmi di audit ............................................................................................................................. 59
Provvedimenti in base ai risultati delle verifiche ................................................................................ 60
Follow-up degli Uffici federali ............................................................................................................. 60
Trasparenza e autonomia della procedura di verifica ........................................................................ 60
Accreditamento degli organi d’esecuzione ............................................................................................. 62
– Principi ................................................................................................................................................ 62
– L’accreditamento quale presupposto dei controlli .............................................................................. 62
– Trasparenza e autonomia della procedura di verifica ........................................................................ 63
Definizione degli ambiti di competenza UFAL-SAS ............................................................................... 63
Indipendenza degli organi di controllo .................................................................................................... 64
Poteri degli organi di controllo ufficiali .................................................................................................... 64
Obblighi delle aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle derrate alimentari ... 64
Misure delle autorità d’esecuzione ......................................................................................................... 65
Verifica e adeguamento del piano di controllo nazionale ....................................................................... 65
–
–
–
–
–
–
Progetti nazionali di attuazione degli obiettivi strategici ................................................................. 66
Controlli basati sui rischi ......................................................................................................................... 66
– Controlli dei processi basati sui rischi ................................................................................................ 66
– Controlli dei prodotti basati sui rischi.................................................................................................. 66
Gestione dei dati..................................................................................................................................... 66
Ricerca PCN ........................................................................................................................................... 70
Basi legali di approfondimento relative al PCN ...................................................................................... 70
Elaborazione della strategia concernente le resistenze agli antibiotici in Svizzera (STAR) .................. 70
Gruppo di lavoro Armonizzazione del sistema di controllo doppio nell’ambito della protezione degli
animali .................................................................................................................................................... 72
– Committente / composizione .............................................................................................................. 72
– Mandato ............................................................................................................................................. 72
– Antefatti .............................................................................................................................................. 72
– Risultati ............................................................................................................................................... 73
– Conclusioni ......................................................................................................................................... 74
Ambito di controllo vegetali ................................................................................................................ 75
Salute dei vegetali/quarantena ............................................................................................................... 75
– Autorità competenti ............................................................................................................................ 75
– Panoramica ........................................................................................................................................ 75
– Organismi nocivi: stima dei rischi ....................................................................................................... 75
– Organismi nocivi: strategia 2010-2014............................................................................................... 76
– Organismi nocivi: laboratori ................................................................................................................ 76
– Organismi nocivi: basi legali ............................................................................................................... 76
– Organismi nocivi: pianificazione d’emergenza ................................................................................... 76
– Controlli sui processi relativi a organismi nocivi particolarmente pericolosi ...................................... 77
– Organismi nocivi: controllo sui prodotti .............................................................................................. 80
Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione ....................................................................................... 81
– Autorità competenti ............................................................................................................................ 81
– Panoramica ........................................................................................................................................ 81
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
–
–
–
–
Laboratori ufficiali nazionali ................................................................................................................ 81
Basi legali ........................................................................................................................................... 82
Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................... 82
Controlli sui prodotti............................................................................................................................ 83
Prodotti fitosanitari .................................................................................................................................. 85
– Autorità competenti ............................................................................................................................ 85
– Panoramica ........................................................................................................................................ 85
– Prodotti fitosanitari: stima dei rischi .................................................................................................... 85
– Prodotti fitosanitari: laboratori ............................................................................................................ 86
– Prodotti fitosanitari: basi legali ........................................................................................................... 86
– Prodotti fitosanitari: pianificazione d’emergenza ................................................................................ 86
– Prodotti fitosanitari: controlli sui processi ........................................................................................... 86
– Prodotti fitosanitari: controlli sui prodotti ............................................................................................ 86
Concimi................................................................................................................................................... 88
– Autorità competenti ............................................................................................................................ 88
– Panoramica ........................................................................................................................................ 88
– Strategia 2010-2014 ........................................................................................................................... 88
– Laboratori ufficiali ............................................................................................................................... 88
– Basi legali ........................................................................................................................................... 89
– Concimi: stima dei rischi..................................................................................................................... 89
– Concimi: pianificazione d’emergenza................................................................................................. 89
– Concimi: controlli sui processi ............................................................................................................ 89
– Concimi: controlli sui prodotti ............................................................................................................. 90
Ambito di controllo alimenti per animali ............................................................................................ 91
–
–
–
–
–
–
–
Autorità competenti ............................................................................................................................ 91
Strategia 2010-2014 ........................................................................................................................... 91
Laboratori ufficiali nazionali ................................................................................................................ 91
Basi legali ........................................................................................................................................... 91
Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................... 92
Controlli sui processi .......................................................................................................................... 93
Controlli sui prodotti............................................................................................................................ 95
Ambito di controllo salute degli animali ............................................................................................ 96
Salute degli animali ................................................................................................................................ 96
– Autorità competenti ............................................................................................................................ 96
– Strategia 2010-2014 ........................................................................................................................... 96
– Laboratori di riferimento ..................................................................................................................... 97
– Basi legali ........................................................................................................................................... 98
– Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................... 98
– Controlli sui processi .......................................................................................................................... 99
– Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 104
Medicamenti per uso veterinario .......................................................................................................... 111
– Autorità competenti .......................................................................................................................... 111
– Strategia ........................................................................................................................................... 111
– Basi legali ......................................................................................................................................... 111
– Controlli sui processi ........................................................................................................................ 112
– Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 112
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ambito di controllo protezione degli animali .................................................................................. 113
–
–
–
–
Autorità competenti .......................................................................................................................... 115
Strategia 2010-2014 ......................................................................................................................... 115
Basi legali ......................................................................................................................................... 115
Controlli sui processi ........................................................................................................................ 116
Ambito di controllo derrate alimentari ............................................................................................. 119
–
–
–
–
–
–
–
Autorità competenti .......................................................................................................................... 119
Strategie 2010-2014 ......................................................................................................................... 119
Laboratori ......................................................................................................................................... 119
Basi legali ......................................................................................................................................... 119
Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................. 121
Controlli sui processi ........................................................................................................................ 122
Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 128
Ambito di controllo oggetti d’uso ..................................................................................................... 137
–
–
–
–
–
–
–
Autorità competenti .......................................................................................................................... 137
Strategie 2010-2014 ......................................................................................................................... 137
Laboratori ......................................................................................................................................... 137
Basi legali ......................................................................................................................................... 137
Pianificazione d’emergenza ............................................................................................................. 137
Controlli sui processi ........................................................................................................................ 138
Controlli sui prodotti.......................................................................................................................... 139
Allegato 1 Indice delle basi legali ..................................................................................................... 140
Allegato 2 Riepilogo dei controlli nell’ambito del PCN .................................................................. 146
Allegato 3 Tabella di riferimento ....................................................................................................... 150
Allegato 4 Elenco degli indirizzi degli enti cantonali ...................................................................... 152
Allegato 5 Elenchi degli indirizzi degli organi federali ................................................................... 153
Allegato 6 Profili cantonali ................................................................................................................ 154
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Introduzione
Fondamenti e scopo
Il presente piano di controllo nazionale pluriennale (PCN) è stato redatto congiuntamente dagli uffici
federali preposti (Ufficio federale dell’agricoltura, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di
veterinaria), coordinati dall’Unità federale per la filiera alimentare, dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione competenti. I fondamenti a cui si è fatto riferimento nella stesura del piano sono i
seguenti:
–
–
–
–
–
–
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (art. 64 ODerr)
Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (art. 50 OMCC)
Ordinanza sul controllo del latte (art. 10 OCL)
Ordinanza concernente la produzione primaria (art. 9 OPPrim)
Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali
(art. 70 OsAIA)
Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999
Nell’elaborazione del presente piano di controllo sono state tenute nella dovuta considerazione le
disposizioni della Comunità Europea al riguardo, contenute nel regolamento (CE) n. 882/2004 relativo
ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e
1
alle norme sulla salute e sul benessere degli animali nonché agli orientamenti 2007/363/CE .
Il piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera:
–
–
abbraccia tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione in materia di derrate alimentari e
alimenti per animali, alle norme sulla salute, sulla protezione degli animali e sui medicamenti
veterinari (nella misura in cui queste riguardano animali ammessi per la produzione di alimenti) e alle norme sui vegetali (incl. salute vegetale, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione, prodotti fitosanitari, concimi).
ha lo scopo di creare in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein una base unitaria ed
efficace per quanto concerne il controllo della conformità alla normativa in materia di derrate
alimentari e alimenti per animali e alle norme sulla salute e sulla protezione degli animali.
Il presente piano descrive le attività di controllo in programma per il periodo 2010-2014. Tali controlli
vengono aggiornati annualmente e i loro risultati vengono inclusi nel «rapporto PCN 20xx».
Eventualmente si provvede all’introduzione di adeguamenti e/o miglioramenti delle strategie per gli
anni successivi.
Conformemente al ciclo di Deming, alla pianificazione (PCN) e all’esecuzione del PCN segue una fase
di test e controllo critico dei risultati raggiunti, al fine di poter eventualmente intraprendere misure
correttive. Queste, a loro volta, confluiscono nella formulazione di nuovi obiettivi strategici nell’ambito
del PCN per il periodo 2015-2019.
1
2007/363/CE: Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a
elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 822/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Strategia PCN 2015-2019
Pianificazione
Avvio di misure correttive
Azione
Esecuzione
Test e
controllo
Valutazione critica dei risultati raggiunti
Fig. 1 Processo di miglioramento continuo nell’ambito del PCN
In concreto, ciò significa:
Spiegazioni riguardanti il processo di miglioramento continuo nell’ambito del PCN
Cosa?
Quando?
Pianificazione
Il PCN definisce gli obiettivi strategici e i controlli da effettuare lungo la filiera alimentare (controlli sui processi e sui
prodotti). La Conferenza dei direttori degli Uffici federali
(CDU) autorizza il «nuovo» PCN, la piattaforma di coordinamento approva il PCN aggiornato con cadenza annuale.
La versione aggiornata del PCN (incl. i profili cantonali)
viene pubblicata il 1° gennaio di ogni anno sul sito Web
dell’UFAL. I lavori di aggiornamento iniziano nell’estate
dell’anno precedente.
Esecuzione
Le autorità esecutive attuano i controlli definiti nel PCN. Gli
Uffici federali, l’UFAL e le autorità esecutive collaborano alla
realizzazione degli obiettivi strategici.
Quotidianamente, nel corso dell’anno
Test e controllo
Ogni anno gli Uffici federali e l’UFAL elaborano un rapporto
sul PCN. Esso riporta i risultati ottenuti sul piano nazionale in
seguito all’attuazione di quanto descritto nel PCN.
Il rapporto PCN viene pubblicato il 30 giugno di ogni anno.
I lavori di preparazione iniziano durante la primavera.
Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi strategici in
sensu stricto si svolgono di norma due riunioni all’anno.
Le riunioni tra i membri della piattaforma di coordinamento e
l’UFAL hanno luogo a febbraio e agosto.
Azione
In seguito alla verifica, se necessario, si adottano le dovute
misure, ovvero si procede all’aggiornamento e
all’adeguamento del piano di controllo successivo.
Questa fase non è ancora totalmente definita.
Nell’ambito dell’attuazione degli obiettivi strategici in sensu
stricto, questa fase si svolge parallelamente a quella di
verifica.
La durata stabilita del PCN è di 5 anni, secondo la decisione della Conferenza dei direttori degli Uffici
federali, per garantire l’affidabilità della pianificazione.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Applicazione territoriale
Il piano di controllo nazionale pluriennale è valido per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
2
Quest’ultimo costituisce un’unione doganale con la Confederazione Svizzera, pertanto è parte
integrante del territorio doganale svizzero.
In base al trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il
3
Principato del Liechtenstein (LGBl 0.631.112) , nel Principato vengono riprese alcune disposizioni
della legislazione svizzera.
Le disposizioni legali svizzere che trovano applicazione nel Liechtenstein vengono rese note tramite
pubblicazione nel Liechtensteinisches Landesgesetzblatt (LGBI) e acquistano così immediatamente
4
un carattere vincolante (LR 170.551.631) . Al di fuori dell’ambito di applicazione del trattato di unione
doganale o in casi specifici, il Liechtenstein emana leggi e ordinamenti propri nell’ambito delle norme
5
giuridiche del Liechtenstein (Liechtensteinische Rechtsvorschriften) .
Per quanto concerne l’applicazione del diritto federale svizzero valido in Liechtenstein (ai sensi
dell’art. 4 del trattato di unione doganale), l’art. 6 del trattato doganale attribuisce al Principato del
Liechtenstein il medesimo statuto giuridico dei Cantoni svizzeri. Alle autorità amministrative del
Liechtenstein vengono di conseguenza attribuiti, in egual misura, i medesimi compiti, obblighi e
competenze assegnati alle autorità cantonali svizzere. Le questioni che in Svizzera competono agli
Uffici cantonali dell’agricoltura ricadono in Liechtenstein sotto la responsabilità dell’Ufficio
dell’agricoltura, mentre le questioni di competenza dei Servizi veterinari cantonali o del Controllo
cantonale delle derrate alimentari sono svolte nel Principato dall’Ufficio di veterinaria e per il controllo
delle derrate alimentari (Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen). Laddove, nel prosieguo
del documento, si fa riferimento alle autorità cantonali svizzere, si intende includere anche i corrispondenti uffici del Liechtenstein.
Qualora, per quanto concerne la filiera alimentare, il diritto svizzero non sia applicabile in Liechtenstein o sia applicabile solo in parte, le corrispondenti disposizioni di legge del Principato devono
contenere norme equivalenti o, nella misura in cui la situazione lo consente, analoghe.
La collaborazione tra gli uffici svizzeri e del Liechtenstein si basa sui principi sanciti nel trattato
doganale, e tradizionalmente si configura come solida e proficua.
6
Dal 1° maggio 1995 il Liechtenstein – a differenza della Svizzera – è membro dell’SEE, per cui
sussiste un rapporto giuridico tra la Svizzera e il Liechtenstein e tra l’SEE e il Liechtenstein.
2
3
RS 0.631.112.514 Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
http://www.gesetze.li/Seite2.jsp?LGBl=1923024.xml&Searchstring=1923&showLGBl=true&suchart=lgblaktuell
4
http://www.gesetze.li/get_pdf.jsp?PDF=2011134.pdf (cfr. 817.0 ff, 916.40 ff e 910.1 ff)
http://www.gesetze.li/Seite2.jsp?clearsvs=true&clearlrs=true
6
Decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l’entrata in vigore dell’accordo sullo Spazio economico
europeo per il Principato del Liechtenstein GU L 86 del 20/4/1995, pagg. 58–84
5
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Definizione degli obiettivi strategici
Il piano di controllo nazionale pluriennale è volto a garantire l’effettiva attuazione delle disposizioni di
legge negli ambiti dei vegetali (incl. salute dei vegetali, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione,
prodotti fitosanitari, concimi), degli alimenti per animali, della salute e della protezione degli animali
nonché della sicurezza delle derrate alimentari.
A tal fine la Svizzera ha istituito un sistema d’esecuzione che consente un efficace svolgimento dei
controlli ufficiali e di altre attività di controllo pertinenti e agevola l’introduzione di provvedimenti
appropriati.
In tal modo le autorità contribuiscono attivamente a conservare la salute dei vegetali, garantire la
sicurezza degli alimenti per animali, impedire la diffusione delle epizoozie e delle zoonosi, al benessere degli animali da reddito in agricoltura e alla sicurezza delle derrate alimentari (protezione dei
consumatori), in linea con il principio «dal produttore al consumatore».
Nell’ottica di tale finalità verranno perseguiti nel presente periodo di pianificazione i seguenti obiettivi:
–
–
–
–
–
–
7
Promozione della standardizzazione a livello attuativo.
Promozione e intensificazione della collaborazione tra le diverse autorità lungo la filiera
alimentare.
Mantenimento come minimo del livello raggiunto per quanto concerne la sicurezza delle
derrate alimentari, la salute e la protezione degli animali.
Analisi a livello nazionale dei risultati emersi da controlli ed esami e loro valutazione lungo
l’intera filiera alimentare. A tale scopo, creazione di un sistema comune di gestione dei dati.
Coordinamento dei controlli ad opera di diverse autorità.
Garanzia di commerciabilità con l’UE e Paesi terzi.
Questi sei obiettivi sono ulteriormente specificati dagli Uffici federali come indicato di seguito:
Obiettivi strategici e sottobiettivi
OBIETTIVO I: Promozione della standardizzazione a livello attuativo
Effettuazione dei controlli degli organi d’esecuzione secondo una base unitaria e procedure standardizzate
Applicazione di un concetto formativo lungo tutta la filiera alimentare
OBIETTIVO II: Promozione e intensificazione della collaborazione tra le diverse autorità lungo la filiera alimentare
Istituzionalizzare la collaborazione delle autorità competenti in commissioni intersettoriali
Istituzionalizzare la collaborazione tra le autorità legiferanti e l’applicazione
Incontri regolari tra tutte le autorità competenti per consentire lo scambio di informazioni
OBIETTIVO III: Mantenimento come minimo del livello raggiunto per quanto concerne la sicurezza delle derrate
alimentari, la salute e la protezione degli animali
Adempimento delle funzioni di sorveglianza federale
Sostegno dei progetti di ricerca nell’ambito del PCN
7
Per standardizzazione si intende un’armonizzazione e non un’uniformazione. (Definizione dell’UFAL)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
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OBIETTIVO IV: Analisi a livello nazionale dei risultati emersi da controlli ed esami e loro valutazione lungo l’intera
filiera alimentare. A tale scopo, creazione di un sistema comune di gestione dei dati
Definizione dei processi di analisi e valutazione nazionale lungo l’intera filiera alimentare
Funzionamento del sistema di gestione dei dati secondo le disposizioni
Registro delle persone e delle aziende unitario per tutta la filiera alimentare
OBIETTIVO V: Coordinamento dei controlli ad opera di diverse autorità
Elaborazione di un concetto standardizzato di controllo per la produzione primaria da parte dell’autorità per l’agricoltura e del
Servizio veterinario pubblico
Regolamentazione delle competenze dell’USAV/CUAA relativamente ai SPA
Definizione dei piani di campionamento nazionali per settore, definizione del finanziamento e coordinamento del reporting
OBIETTIVO VI: Garanzia di commerciabilità con l’UE e Paesi terzi
Lavorare con la massima trasparenza possibile
Massimo grado di soddisfacimento delle missions dell’FVO e delle missions dei Paesi terzi nel pieno rispetto delle risorse
Elaborazione del PCN secondo le disposizioni dell’FVO
Gli Uffici federali, nello specifico i rappresentanti della piattaforma di coordinamento, hanno definito
obiettivi di prestazione concreti per ciascun sottobiettivo. Ogni anno viene stilato un rapporto che
informa sullo stato delle cose e sulle misure in relazione all’attuazione degli obiettivi strategici. Il
documento è pubblicato nell’Intranet dell’UFAL (area protetta da password).
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Autorità competenti
Organigramma delle autorità competenti
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Struttura politica
Data la struttura federale della Svizzera, le competenze sono suddivise tra i tre livelli istituzionali:
Confederazione, Cantoni e comuni.
Alla Confederazione competono le mansioni che necessitano di una regolamentazione unitaria o che
8
le sono assegnate direttamente dalla Costituzione federale (art. 42 Cost.). Per quanto riguarda
l’applicazione del PCN, i compiti affidati alla Confederazione sono quelli definiti nell’Accordo tra la
Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, oltre a quelli, derivanti dalla Cost.,
di seguito elencati:
–
–
–
–
–
–
–
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione (art. 64 Cost.)
Protezione degli animali (art. 80 Cost.)
Emanazione di prescrizioni volte alla creazione di uno spazio economico nazionale non
discriminante (art. 95 Cost.)
Protezione dei consumatori (art. 97 cpv. 1 Cost.)
Promozione di un’agricoltura che, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e
orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della
popolazione (art. 104 cpv. 1 lett. a Cost.)
Protezione della salute (art. 118 cpv. 2 Cost.)
Diritto penale e della procedura penale (art. 123 Cost.)
Le mansioni che non competono espressamente alla Confederazione rientrano nella sfera di
competenza dei 26 Cantoni. Ciascuno di essi ha una propria costituzione, un proprio parlamento e un
proprio governo. Di norma, i Cantoni detengono la competenza esecutiva, ossia sono tenuti ad
applicare il diritto federale.
Tutti i Cantoni sono suddivisi in comuni politici. Il grado di autonomia di questi ultimi è determinato dai
singoli Cantoni, quindi può variare molto. Nell’ambito del PCN, le mansioni dei comuni sono limitate: i
Cantoni organizzano l’attuazione delle norme e i controlli a livello prevalentemente centralizzato o
regionale.
Organizzazione nel campo d’applicazione del PCN
Oltre alla funzione legislativa, l’Ufficio federale dell’agricoltura e l’Ufficio federale della sicurezza
alimentare e di veterinaria hanno il compito di vigilare sull’attuazione del diritto federale da parte dei
Cantoni e di coordinarla negli ambiti dei «vegetali» (incl. salute dei vegetali, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione, prodotti fitosanitari, concimi), degli «alimenti per animali», della «salute degli
animali» e della «protezione degli animali» nonché delle «derrate alimentari». Per quanto concerne l’
«importazione, l’esportazione e il transito di derrate alimentari» e l’ «importazione, l’esportazione e il
transito di animali, prodotti di origine animale e alimenti per animali», la Confederazione è direttamente responsabile dell’applicazione delle corrispondenti ordinanze. Questi due uffici armonizzano le rispettive attività attraverso l’Unità federale per la filiera alimentare. Mediante l’emanazione di direttive e
l’organizzazione di programmi nazionali di sorveglianza, la Confederazione coordina le attività dei
Cantoni.
8
RS 101
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
A livello cantonale, la responsabilità in relazione all’applicazione della legislazione rilevante per il PCN
spetta agli Uffici cantonali dell’agricoltura, ai Servizi veterinari cantonali e al Controllo cantonale delle
derrate alimentari.
I Cantoni coordinano le proprie attività attraverso le conferenze dei responsabili degli uffici, al fine di
garantire un’attuazione unitaria su tutto il territorio svizzero. Inoltre, la collaborazione a livello tecnico è
garantita dall’operato di gruppi di lavoro trasversali rispetto ai singoli uffici.
Il flusso di informazioni (controlli eseguiti, tipologia delle contestazioni, aziende autorizzate ecc.) dagli
uffici cantonali alle autorità federali è garantito e si fonda sulle seguenti basi legali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sistema d’informazione elettronico (art. 7 OCoC)
Notifiche esecuzione legislazione sulle derrate alimentari (artt. 55, 64, 89 ordinanza
esecuzione)
Notifiche settore sottoprodotti di origine animale (art. 13 OESA)
Sistema informatico centrale settore epizoozie (art. 54a LFE)
Notifiche epizoozie (artt. 65, 65a, 312 OFE)
Notifiche controllo delle carni (artt. 60, 62 OMCC)
Rilevazione dei dati settore agricoltura (artt. 2, 15 Ordinanza sui dati agricoli)
Sorveglianza e coordinamento legislazione sulle derrate alimentari (art. 36 LDerr)
Notifiche settore legislazione sulle derrate alimentari artt. 61, 63 nuova LDerr (fine 2014)
Dati personali (art. 78 ODerr)
Sistema d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (artt. 8, 9 O-SISVet)
Riconoscimento aziende esportatrici (art. 27 OITE)
Notifiche settore protezione degli animali (artt. 209, 212a, 212b, 213, 145 OPAn)
Notifiche nel settore dei medicamenti veterinari (Art. 33 OMVet)
Autorità federali
9
Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)
L’UFAG è il centro di competenza della Confederazione per le questioni inerenti al settore agricolo.
Nell’ambito del PCN, l’UFAG, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), è responsabile, attraverso il Servizio fitosanitario federale (SFF), dell’applicazione dell’ordinanza sulla
protezione dei vegetali. In tale ambito rientrano i controlli sistematici all’importazione condotti dal SFF
su merci provenienti da Stati terzi (presso gli aeroporti) e i controlli sul territorio nazionale nelle
aziende di produzione e commerciali del settore.
L’UFAG è inoltre responsabile dell’omologazione di prodotti fitosanitari. Agroscope, subordinata
all’UFAG, è responsabile, tra le varie attività, dell’esecuzione delle norme relative agli alimenti per
animali. Le competono, in particolare, i controlli del rispetto delle condizioni per la messa in commercio
degli alimenti per animali, l’omologazione di additivi per alimenti animali, la registrazione/omologazione e sorveglianza delle aziende che trattano alimenti per animali (fabbricazione,
commercializzazione, trasporto, ecc.) e l’analisi dei campioni di simili alimenti. In deroga a quanto
sopra, gli alimenti medicamentosi sono controllati da Swissmedic. A fronte delle resistenze agli
antibiotici sempre più diffuse a livello mondiale, nel capitolo «Autorità competenti» si trova un sottocapitolo specifico riguardante l’impiego di antibiotici negli allevamenti di animali, mentre nel capitolo
«Progetti nazionali di attuazione degli obiettivi strategici» il sottocapitolo «DP STAR» descrive la
strategia in materia di resistenza agli antibiotici.
9
RS 172.216.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Il Servizio sementi e piante dell’UFAG, insieme ad Agroscope, è incaricato della registrazione di
nuove varietà vegetali nel catalogo nazionale delle varietà nonché della certificazione di sementi e
piante con l’obiettivo di mettere in commercio prodotti di qualità pregiata.
L’UFAG è inoltre responsabile della protezione delle designazioni di qualità come agricoltura biologica, denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. A tale scopo, in fase di
produzione e trasformazione, è previsto un controllo periodico e una certificazione ad opera di organi
privati accreditati. Il controllo ufficiale e l’emanazione di provvedimenti avvengono nell’ambito del
controllo delle derrate alimentari.
Inoltre, l’UFAG coordina e sovrintende ai controlli finalizzati alla prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate (PER, requisito per i pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole), nell’ambito dei
quali vengono verificati anche punti rilevanti per il piano di controllo nazionale, in particolare per
quanto riguarda la protezione degli animali e dei vegetali.
Vi è inoltre una stretta collaborazione con l’USAV nel campo d’applicazione dell’ordinanza concernen10
te la produzione primaria (OPPrim) e dell’ordinanza concernente l’igiene nella produzione primaria
11
(OIPPrim) , e con l’UFAM e l’USAV per quanto attiene al campo d’applicazione dell’ordinanza sul
12
coordinamento dei controlli (OCoC) .
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.ufag.admin.ch
10
RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)
RS 916.020.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
12
RS 910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
11
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Organigramma dell’UFAG (valido dal 1.1.2014)
Direzione
S Comunicazione e servizi linguistici
Consiglio Agroscope
S Ricerca e consulenza
Agroscope
S Ispettorato delle finanze
Unità di direzione
Politica, valutazione,
diritto e risorse umane
Unità di direzione
Sistemi di produzione e
risorse naturali
Unità di direzione
Affari internazionali
Unità di direzione
Mercati e creazione di valore
Unità di direzione
Pagamenti diretti e
sviluppo rurale
S Politica agricola
S Salute dei vegetali e varietà
S Politica commerciale internazionale
S Prodotti vegetali
S Economia agricola,
spazio rurale e strutture
S Economia sociale e valutazione
S Protezione fitosanitaria sostenibile
S Agricoltura sostenibile internazionale
Landwirtschaft
S Prodotti animali e allevamento
S Pagamenti diretti
Basi
S Personale
S Risorse e tecnologie genetiche
S Importazioni e esportazioni
S Promozione della
qualità e delle vendite
S Pagamenti diretti
Programmi
S Finanze
S Sistemi agroambientali ed
elementi nutritivi
S Osservazione del mercato
S Migliorie fondiarie
S Diritto e procedure
S Sicurezza della produzione e
alimentazione animale
S Sviluppo delle aziende
S Sistemi d'informazione
sull'agricoltura
S Gestione dell'informatica
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Organigramma di Agroscope (valido dal 1.1.2014)
UFAG
Consiglio Agroscope
Agroscope
Corporate Research
Istituto delle scienze della
produzione vegetale
Istituto delle scienze della
produzione animale
Corporate Communication
Istituto delle scienze alimentari
Istituto delle scienze
della sostenibilità
Unità Risorse
Supporto di ricerca e sicurezza
Supporto di ricerca e sicurezza
Supporto di ricerca e sicurezza
Supporto di ricerca e sicurezza
Controlling
Campicoltura
Istituto svizzero di medicina equina
ISME
Derrate alimentari
di origine vegetale
Risorse ambientali e agricoltura
Gestione della qualità
Diagnosi e valutazione dei
rischi fitosanitari
Ruminanti e suini
Derrate alimentari
di origine animale
Scienze delle superfici inerbite e
sistemi agroecologici
Infrastruttura e sicurezza
Protezione dei vegetali ed estensione
frutticoltura e orticoltura
Cavalli e api
Analisi delle derrate alimentari
Biodiversità e gestione ambientale
Finanze
Colture al coperto e
colture nella regione alpina
Analisi degli alimenti per animali
Tecnologia alimentare
Economia e tecnologia agrarie
Risorse umane
Protezione dei vegetali in campicoltura
e viticoltura-enologia
Sperimentazioni e infrastruttura
Supporto e infrastruttura
Informatica
Supporto di ricerca e infrastruttura
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Struttura del SFF
Contatti
internazionali
(UE,
OEPP,
CIPV
ecc.)
Servizio fitosanitario federale (SFF)
Ufficio federale
dell’agricoltura (UFAG)
Ufficio federale
dell’ambiente (UFAM)
Settore Certificazione,
protezione dei vegetali e delle varietà
Sezione Basi e
professioni forestali
Istituto
federale
di ricerca per la
foresta,
la neve
e il paesaggio
(WSL)
Controllori fitosanitari
GEQ
Agroscope
Ispettorato
fitosanitario
Ricerca
Organizzazioni di controllo
mandatarie
Laboratori
d’anali
si
Vitiplant
CSO
Concerplant
Swisssem/OM
Servizi cantonali
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
I quattro ambiti d’attività dell’USAV sono:
–
–
–
–
13
Sicurezza alimentare (incl. nutrizione)
Salute animale
Protezione degli animali
Conservazione delle specie
L’USAV è il centro di competenza della Confederazione per la sicurezza alimentare, la nutrizione, la
salute animale, la protezione degli animali e la conservazione delle specie nel commercio internazionale. È responsabile della legislazione nazionale, sostiene l’esecuzione omogenea nei vari Cantoni,
informa l’opinione pubblica e promuove la ricerca applicata nel proprio campo di attività.
La divisione Derrate alimentari e nutrizione delibera riguardo alla concessione di autorizzazioni e vigila
sull’esecuzione per proteggere al meglio la popolazione svizzera da frodi e pericoli per la salute legati
alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso. È responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione della
Strategia nutrizionale svizzera.
La divisione Salute degli animali promuove la tutela e il miglioramento della salute animale in Svizzera
con misure di prevenzione, sorveglianza e lotta alle epizoozie e prende provvedimenti in caso di crisi.
Sorveglia inoltre il commercio di animali e si occupa del corretto utilizzo di medicamenti veterinari e
antibiotici. Collabora a stretto contatto con i servizi veterinari cantonali, i servizi sanitari animali nonché
con altre organizzazioni coinvolte.
La divisione Protezione degli animali è responsabile della consulenza tecnica e della formazione
nell’ambito della detenzione di animali da compagnia e da reddito nonché della ricerca in materia di
detenzione adeguata degli animali. Svolge inoltre la sorveglianza federale sull’autorizzazione di
esperimenti sugli animali e si occupa dell’informazione e della documentazione in merito agli
esperimenti autorizzati.
L’USAV è anche responsabile del controllo e dell’autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione
fabbricati in serie per la detenzione di bestiame bovino, suini, ovini, caprini, volatili e conigli.
La divisione Affari internazionali garantisce che gli interessi della Svizzera siano rappresentati in
organismi rilevanti sul piano internazionale, assicura la collaborazione a livello internazionale e lo
sviluppo degli accordi bilaterali. È inoltre responsabile della conservazione delle specie nel commercio
internazionale, del controllo delle importazioni di animali e prodotti animali provenienti da Paesi al di
fuori dell’UE e del sostegno all’economia svizzera nell’ambito dell’esportazione di queste merci.
La divisione Innovazione è responsabile dello sviluppo dell’assetto organizzativo, della gestione del
portafoglio di progetti strategici, dell’ulteriore sviluppo dell’e-government e del perfezionamento degli
organi di esecuzione. La gestione della ricerca e delle conoscenze garantisce che le lacune di sapere
vengano colmate in modo efficiente e affidabile.
La divisione Valutazione dei rischi si occupa dell’individuazione e della valutazione dei rischi sanitari
per l’uomo e gli animali. Sviluppa nuovi strumenti volti al riconoscimento precoce di possibili rischi,
valuta la sicurezza di sostanze, organismi, procedure e le abitudini alimentari ed elabora basi
scientifiche all’interno dei propri laboratori.
13
RS 172.212.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
La divisione Servizio giuridico prepara la legislazione nazionale nell’ambito di competenza complessivo dell’USAV. Collabora all’emanazione di atti dispositivi, formula decisioni e pareri su questioni
controverse e conduce procedure penali amministrative. Fornisce chiarimenti in ambito giuridico e
collabora alla stesura di contratti.
La divisione Comunicazione informa in modo tempestivo, mirato e trasparente fungendo da interfaccia
tra l’opinione pubblica e l’Ufficio. Coordina i contatti e le attività con i mass media, cura le relazioni
pubbliche dell’Ufficio e offre, con l’Infodesk, uno sportello aperto alla popolazione per questioni
riguardanti la detenzione degli animali, i viaggi con gli animali e la sicurezza delle derrate alimentari.
La divisione Servizi interni fornisce supporto a tutte le divisioni affinché svolgano le proprie mansioni in
modo ottimale. È responsabile delle finanze, del personale, delle traduzioni, dell’informatica, della
logistica nonché dell’infrastruttura dell’intero Ufficio.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.blv.admin.ch.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Organigramma dell’USAV (valido dal 1.1.2014)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
14
Unità federale per la filiera alimentare (UFAL)
L’UFAL supporta gli Uffici federali nell’attività di vigilanza sull’applicazione delle leggi da parte della
Confederazione e dei Cantoni. Inoltre, l’UFAL coordina la stesura dei piani di controllo nazionali
pluriennali da parte degli Uffici federali (www.mancp.ch). Essendo un’unità di controllo indipendente
da questi ultimi, l’UFAL è subordinata direttamente ai direttori dei due Uffici federali.
Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.blk.admin.ch.
Organigramma dell’UFAL (valido dal 1.1.2014)
Conferenza dei direttori degli Uffici
UFAG/USAV
Piattaforma di coordinamento
UFAG/USAV
Direzione UFAL
Amministrazione
Audit
14
Piano di controllo nazionale pluriennale
RS 172.212.1 Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Autorità cantonali
Panoramica
Organizzazione
Cantone
Ufficio dell’agricoltura
AG
Departement Finanzen und
Ressourcen
Controllo delle derrate
alimentari
Servizio veterinario
Departement für Gesundheit und Soziales
Amt für Verbraucherschutz
Landwirtschaft Aargau
AR
Departement Volks- und Landwirtschaft
DVL (Cantone AR)
Landwirtschaftsamt
Departement für Gesundheit
(Cantone AR)
LFD (Cantone AI)
AI
Land- und Forstwirtschaftsdepartement
Veterinäramt beider Appenzell
Landwirtschaftsamt
SH
GL
BS
FL
FR
Departement des Innern
Landwirtschaftsamt
Veterinäramt
Departement des Innern
(Kanton SH)
Departement Volkswirtschaft und
Inneres
Departement Finanzen und
Gesundheit
Interkantonales Labor
Abteilung Landwirtschaft
Abteilung Kantonstierarzt
Amt für Landwirtschaft und Natur
Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion
Landwirtschaftliches Zentrum
Ebenrain
Esecuzione pagamenti diretti: cfr. BL
Ministerium für Infrastruktur und
Umwelt sowie Sport
Amt für Umwelt – Abteilung für Landwirtschaft
Direction des institutions de
l'agriculture et des forȇts
Département de l'intérieur, de la
mobilité et de l’environnement
Direction générale de l’agriculture
GR
Gesundheits- und
Fürsorgedirektion
Volkswirtschaftsdirektion
Service de l’agriculture
GE
Departement Finanzen und
Gesundheit (Cantone GL)
Volkswirtschaftsdepartement
BE
BL
Gesundheits- und Sozialdepartement (Cantone AI)
Departement für Volkswirtschaft und
Soziales
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Kantonales Laboratorium
Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion
Volkswirtschafts- und
Gesundheitsdirektion
Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesen
Kantonales Labor
Gesundheitsdepartement Bereich
Gesundheitsschutz
Gesundheitsdepartement
Bereich Gesundheitsschutz
Veterinäramt
Kantonales Laboratorium
Ministerium für Gesellschaft
Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
Direction des institutions, de l´agriculture et des forêts
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Departement für Volkswirtschaft und Soziales
Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
JU
Département de l'économie et de la
coopération
Service de l’économie rurale
LU
Département de la santé, des affaires sociales, du personnel et des
communes
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Dienststelle für Landwirtschaft und
Wald
Département du développement
territorial et de l’environnement
NE
Gesundheits- und Sozialdepartement
Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen
Département du développement territorial et de l’environnement
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Service de l’agriculture
SG
Volkswirtschaftsdepartement
Landwirtschaftsamt
TI
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
SZ
NW
OW
VD
Gesundheitsamt – Abteilung
Amt für Landwirtschaft
Lebensmittelkontrolle
Departement für Inneres und
Volkswirtschaft
Departement für Inneres und
Volkswirtschaft
Departement für Finanzen und
Soziales
Landwirtschaftsamt
Veterinäramt
Kantonales Laboratorium
Dipartimento delle finanze e
dell’economia
Sezione dell'agricoltura
UR
Departement des Innern
Volkswirtschaftsdepartement
SO
TG
Gesundheitsdepartement
Dipartimento della sanità e della
socialità
Ufficio del veterinario
cantonale
Dipartimento della sanità e
della socialità
Laboratorio cantonale
Volkswirtschaftsdirektion
Amt für Landwirtschaft
Volkswirtschaftsdepartement
Aufsichtskommission LdU
Amt für Landwirtschaft
Laboratorium der Urkantone
Veterinärdienst der Urkantone
Landwirtschafts- und Umweltdirektion
Amt für Landwirtschaft
Volkswirtschaftsdepartement
Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Département de l’économie et du
sport
Département de la sécurité et de l’environnement
Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Service de l’agriculture
VS
Département de l’économie, énergie
et territoire/Departement für
Volkswirtschaft, Energie und
Raumentwicklung
Service de l’agriculture/
Dienststelle für Landwirtschaft
ZG
ZH
Département des finances, des institutions et de la santé/Departement
für Gesundheit, Soziales und Kultur
Service de la consommation et affaires vétérinaires/Dienststelle für
Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Volkswirtschaftsdirektion
Gesundheitsdirektion
Landwirtschaftsamt
Amt für Verbraucherschutz
Baudirektion
Gesundheitsdirektion
Gesundheitsdirektion
Amt für Landwirtschaft und Natur
Veterinäramt
Kantonales Labor
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Fig. 2 Fusione di enti – VC e CC (stato: dicembre 2013)
Sezioni cantonali dell’agricoltura
Le sezioni cantonali dell’agricoltura sono responsabili dei controlli nelle aziende agricole in relazione
alle autorizzazioni per i pagamenti diretti (tra gli altri i controlli PER), nonché, in determinati Cantoni,
dei controlli relativi all’igiene dei processi nella produzione primaria (in conformità alla OPPrim e alla
OIPPrim). I controlli sono generalmente delegati a organi di controllo. Nel quadro dei controlli PER
vengono trattati anche aspetti dei controlli ufficiali (nella fattispecie, protezione degli animali e dei
vegetali).
I Servizi fitosanitari cantonali sono responsabili della sorveglianza del territorio relativamente agli
organismi nocivi particolarmente pericolosi e della consulenza in direzione di una lotta efficace ed
ecologica contro altri organismi nocivi nelle colture. Di norma, sono integrati negli Uffici dell’agricoltura.
Il controllo del mercato dei prodotti fitosanitari e dei concimi spetta ai servizi cantonali per i prodotti
chimici. A seconda del Cantone, gli organi esecutivi sono assegnati a un ufficio diverso. In alcuni
Cantoni sono insediati presso il Controllo delle derrate alimentari. In altri, sono parte integrante degli
uffici di protezione dell’ambiente o appartengono al settore dei farmacisti cantonali. L’UFAG assume
singoli compiti in via sussidiaria (art. 80 OPF).
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Servizi veterinari cantonali
A livello cantonale, i veterinari cantonali sono competenti nel rispettivo servizio veterinario cantonale:
Sono responsabili, all’interno del Cantone, dell’applicazione della legislazione sulle epizoozie e sulla
protezione degli animali, nonché della legislazione sulle derrate alimentari e sugli agenti terapeutici
per le parti riguardanti l’utilizzo di animali.
I veterinari cantonali dirigono i servizi o gli uffici veterinari cantonali. Essi sono nominati dal potere
esecutivo del loro Cantone e rappresentano la funzione più elevata del Servizio veterinario cantonale.
I veterinari ufficiali rappresentano i funzionari «sul terreno». L’ampia formazione specifica che ricevono permette loro di svolgere tutti i compiti d’esecuzione e di essere polivalenti nell’ambito del servizio
veterinario.
I veterinari ufficiali dirigenti sono persone che hanno già compiuto una tappa nella carriera in seno al
servizio veterinario. Essi svolgono le stesse funzioni dei veterinari ufficiali, ma possono inoltre essere
incaricati di occuparsi dei compiti inerenti alla gestione del personale.
Inoltre esiste la funzione di esperto ufficiale. Gli esperti ufficiali sono impiegati in seno al Servizio
veterinario pubblico ed esercitano compiti speciali che, secondo la legislazione, non devono necessariamente essere svolti dai veterinari ufficiali (ad esempio compiti inerenti all’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali). Queste persone hanno un titolo universitario in una disciplina
delle scienze naturali, ma non necessariamente in medicina veterinaria.
Gli assistenti specializzati ufficiali lavorano sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale.
Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni
corrispondono agli attuali controllori delle carni che non hanno un diploma di veterinario. Gli assistenti
specializzati ufficiali incaricati di altri compiti in seno al Servizio veterinario pubblico
vengono impiegati prevalentemente per controlli e rilevamenti di dati ad esempio nelle ispezioni
riguardanti il latte.
In casi particolari, che costituiscono un’eccezione, il veterinario cantonale può affidare a veterinari non
ufficiali i compiti da svolgere nelle piccole aziende o nelle aziende situate nelle regioni di montagna e
nelle regioni periferiche (art. 5 Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e
15
l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico ). Le esigenze relative alla
formazione e all’aggiornamento devono essere definite di volta in volta dal mandante e deve essere
garantito uno svolgimento ineccepibile del compito affidato.
Attività come il prelievo di campioni nell’ambito della sorveglianza delle epizoozie o le vaccinazioni
possono essere delegati a qualunque veterinario in attività, poiché in questi casi si può escludere
qualsiasi conflitto di interessi e poiché si tratta di pratiche veterinarie che non richiedono un perfezionamento o un aggiornamento speciale.
15
RS 916.402 Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore
veterinario pubblico del 16 novembre 2011
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2010-2014
Controllo cantonale delle derrate alimentari
16
Il Controllo cantonale delle derrate alimentari è responsabile dell’applicazione della legislazione in
materia; a tale scopo effettua controlli nelle aziende alimentari ed esegue analisi microbiologiche,
fisiche, chimiche e sensoriali. È diretto da chimici cantonali. Per i controlli in aziende che si occupano
della fabbricazione, della trasformazione, del trattamento, del deposito, del trasporto e della consegna
di alimenti, nonché della loro caratterizzazione e della relativa pubblicità, si avvale di ispettori e
controllori delle derrate alimentari.
Per informazioni dettagliate e l’elenco con gli indirizzi, cfr. i profili cantonali e gli allegati.
Comuni
Le competenze dei comuni in relazione alla sicurezza delle derrate alimentari sono piuttosto limitate.
Nella maggior parte dei Cantoni, l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari compete
interamente alle autorità cantonali, al Servizio veterinario o al Controllo delle derrate alimentari. Nei
Cantoni in cui i comuni conservano ancora alcune responsabilità in tale ambito, spetta a loro
assumere i veterinari ufficiali e i controllori delle derrate alimentari.
Nell’ambito della protezione dei vegetali, gli impiegati comunali sono incaricati, in alcuni casi, della
sorveglianza dei vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi (soprattutto
nelle aree urbane).
Organi di controllo
Laddove previsto dalla legislazione, per l’esecuzione dei controlli è possibile rivolgersi a
organizzazioni di diritto privato accreditate, secondo la norma europea EN ISO/IEC 17020.
16
incl. gli oggetti d'uso
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2010-2014
Competenze nell’ambito dell’igiene nella produzione primaria e dell’igiene
del latte
Fig. 3 Igiene nella produzione primaria: responsabilità in merito all’esecuzione (stato: dicembre 2013)
Fig. 4 Igiene nella produzione primaria: esecuzione dei controlli (stato: dicembre 2013)
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2010-2014
Fig. 5 Igiene del latte: responsabilità in merito all’esecuzione (stato: dicembre 2013)
Fig. 6 Igiene del latte: esecuzione dei controlli (stato: dicembre 2013)
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2010-2014
Competenze nell’ambito dell’impiego di medicamenti veterinari negli animali
17
L’ordinanza sui medicamenti veterinari costituisce la base legale per garantire l’utilizzazione corretta
dei medicamenti veterinari, in particolare degli antibiotici nelle aziende detentrici di animali. Tale
18
normativa ha come fondamento sia la legge sugli agenti terapeutici sia la legge sulle derrate alimen19
tari . L’ordinanza si prefigge i seguenti obiettivi:
–
–
–
garantire l’utilizzazione corretta di tutti i medicamenti per uso veterinario (medicamenti
veterinari), in particolare gli antibiotici;
proteggere i consumatori dalla presenza di residui indesiderati di medicamenti veterinari nelle
derrate alimentari di origine animale e
garantire un adeguato approvvigionamento con medicamenti veterinari di alta qualità, sicuri ed
efficaci allo scopo di proteggere la salute degli animali.
La normativa contiene indicazioni riguardo alla dispensazione, all’utilizzazione, all’impiego ecc. dei
medicamenti veterinari.
L’omologazione dei medicamenti veterinari (incl. gli antibiotici) è responsabilità di Swissmedic, l’Istituto
svizzero per gli agenti terapeutici. Il coordinamento, il supporto e la verifica dell’attuazione delle
disposizioni contenute nell’OMVet competono all’USAV, mentre sono i Servizi veterinari cantonali a
occuparsi dell’esecuzione.
Oltre al trattamento di singoli animali, anche la terapia orale di animali detenuti in gruppo riveste
un’enorme importanza.
Nell’ambito della terapia di gruppo per via orale somministrata agli animali attraverso foraggi
medicinali, rivestono un ruolo importante i seguenti soggetti:
–
–
Il veterinario dell’effettivo che prescrive tramite il modulo ufficiale della ricetta premiscele di
medicamenti per il trattamento di gruppi costituiti da un determinato numero minimo di
animali.
Il responsabile tecnico che esercita una sorveglianza tecnica diretta sull’azienda e assicura il
corretto impiego dei medicamenti. Le aziende che dispongono di propri impianti per la miscela
di medicamenti veterinari e foraggi devono aver stipulato un contratto scritto con un responsabile tecnico (art. 19 OMVet). Il ruolo di quest’ultimo può essere assunto dal veterinario
dell’effettivo.
17
RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari,
OMVet)
18
RS 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
19
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d‘uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Competenze nell’ambito dell’agricoltura biologica
Bio
Basi legali
Ufficio federale competente
Esecuzione
Comunicazione
Controllo
910.18
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti
e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
910.181
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
UFAG
Confederazione
UFAG -> prodotti non alimentari Agroscope -> alimenti per
animali
Cantoni
Controllo cantonale delle derrate alimentari -> in base alla
legislazione sulle derrate alimentari
Servizi veterinari cantonali -> nei macelli
In caso di irregolarità: organismo di certificazione - organo
d’esecuzione cantonale - UFAG
In caso di infrazioni: organo d’esecuzione cantonale - UFAG organismo di certificazione
Da parte dell’organismo di certificazione accreditato
Base legale:
Ordinanza sull’agricoltura biologica
Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
Organismo di certificazione dei prodotti di agricoltura biologica
Nome
Indirizzo
Tel.
N. accr.
Bio Test Agro AG
Schwand
+41 31 722 10 70
SCESp 086
+41 62 865 63 00
SCESp 006
+14 71 626 06 26
SCESp 004
+4131 560 67 67
SCESp 038
3110 Münsingen
bio.inspecta AG
Ackerstrasse, Postfach
5070 Frick
IMO Institut für Marktökologie
Weststrasse 51
8570 Weinfelden
ProCert Safety AG
Holzikofenweg 22
3023 Bern
Frequenza dei controlli:
–
–
–
Almeno una volta all’anno
In più, controlli a campione senza preavviso
Dal 1° gennaio 2015 si prevede, in linea con l’UE, di regolamentare la frequenza dei controlli
supplementari e senza preavviso, nonché il numero di campioni da analizzare (analisi dei
residui) all’interno dell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
Ulteriori informazioni sull’agricoltura biologica: link
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2010-2014
Competenze nell’ambito delle DOP/IGP e montagna/alpe
DOP/IGP
Basi legali
Ufficio federale
competente
Esecuzione
Comunicazione
Controllo
910.12
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei
prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
910.124
Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al
controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
UFAG
UFAG e Controllo cantonale delle derrate alimentari in base
alla legislazione sulle derrate alimentari
Comunicazione organismo di certificazione-organo
d’esecuzione-raggruppamenti in caso di irregolarità
Da parte dell’organismo di certificazione accreditato
Base legale:
Ordinanza DOP/IGP
Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP
Organismi di certificazione DOP/IGP
Nome
Indirizzo
Tel.
N. accr.
ProCert Safety AG
Holzikofenweg 22
+41 31 560 67 67
SCESp 038
+41 21 601 53 75
SCESp 054
+41 62 865 63 00
SCESp 107
3023 Bern
Organisme Intercantonal de
Certification (OIC)
Avenue d’Ouchy 66, Case postale 128,
q.inspecta GmbH
Ackerstrasse
1006 Lausanne
5070 Frick
Frequenza dei controlli:
–
–
–
–
Aziende di trasformazione e valorizzazione: controllo dei flussi di merce, della tracciabilità e
dei requisiti di processo almeno una volta ogni due anni in tutte le aziende
Aziende di produzione: controllo dei flussi di merce, della tracciabilità e dei requisiti di
processo in base a un campione statisticamente rappresentativo
IGP: esame del prodotto finale una volta all’anno in base a un campione statisticamente
rappresentativo di aziende
DOP: esame del prodotto finale almeno una volta all’anno in tutte le aziende di produzione,
trasformazione o valorizzazione che immettono sul mercato il prodotto finale
Ulteriori informazioni sulle DOP/IGP: link
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2010-2014
Montagna/alpe
Basi legali
Ufficio federale
competente
Esecuzione
Comunicazione
Controllo
910.19
Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni
«montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate
alimentari da essi ottenute
(Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»,
ODMA)
UFAG
Esecuzione: Controllo cantonale delle derrate alimentari
in base alla legislazione sulle derrate alimentari
Comunicazione organo d’esecuzione - UFAG organismo di certificazione - in caso di infrazioni
Da parte dell’organismo di certificazione accreditato
Base legale:
Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA
Organismi di certificazione montagna/alpe
Nome
Indirizzo
Tel.
N. accr.
ProCert Safety AG
Holzikofenweg 22
+41 31 560 67 67
SCESp 038
+41 21 601 53 75
SCESp 054
+41 62 865 63 00
SCESp 107
+41 44 877 62 31
SCESp 063
3023 Bern
Organisme Intercantonal de
Certification (OIC)
Avenue d’Ouchy 66
Case postale 128
1000 Lausanne 6
q.inspecta GmbH
Ackerstrasse
5070 Frick
Swiss TS
Technical Services AG
Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Frequenza dei controlli:
–
–
–
–
Aziende dedite alla produzione (prodotti preimballati ed etichettati): almeno una volta ogni
2 anni
Aziende d’estivazione dedite alla produzione: almeno una volta ogni 4 anni
Aziende con prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né etichettati: almeno
una volta ogni 4 anni
Aziende d’estivazione con prodotti al livello della produzione primaria non preimballati né
etichettati: almeno una volta ogni 12 anni
Ulteriori informazioni su montagna/alpe: link
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2010-2014
Competenze nell’ambito dell’apicoltura/miele
Analogamente a tutte le derrate alimentari, le competenze variano in funzione dello stadio di produzione.
Le api soggiacciono, come tutti gli animali da reddito, anche alla legislazione in materia di epizoozie.
Dal 1° gennaio 2010 tutte le aziende di apicoltura svizzere devono essere registrate presso un
servizio di coordinamento cantonale. È inoltre necessario notificare eventuali trasferimenti di colonie
d’api da un circondario d’ispezione a un altro. Tali misure sono volte a combattere più efficacemente
le malattie delle api. Chi detiene, acquista, vende o trasferisce colonie d’api è tenuto a svolgere un
controllo degli effettivi in cui vanno iscritti i relativi aumenti e le diminuzioni.
Nella produzione primaria, i controlli ufficiali vengono svolti anche presso gli apicoltori. In deroga alle
disposizioni generali, nel caso delle aziende di apicoltura i controlli devono essere effettuati da parte di
VU, di ispettori degli apiari designati dai veterinari cantonali o di organizzazioni di controllo (accreditate) incaricate. Per i dettagli relativi ai controlli ufficiali nelle aziende di apicoltura, si veda l’allegato 6
alle Direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di
animali (igiene nella produzione primaria animale, igiene del latte, medicamenti veterinari, salute degli
animali e traffico di animali nonché protezione animale dei pesci).
Gli ispettori degli apiari sono i rappresentanti ufficiali della polizia epizootica e sono subordinati al
veterinario cantonale. Con la revisione dell’ordinanza sulle epizoozie e la sua entrata in vigore, dal
1° gennaio 2014 la formazione degli ispettori degli apiari ricade nella competenza della
Confederazione.
Analogamente agli ASU PrPr e Pan, è stata introdotta la figura dell’assistente specializzato ufficiale
per l’ispezione degli apiari (ispettore degli apiari), il cui perfezionamento è stato demandato al nuovo
Servizio sanitario apicolo da parte dell’USAV. Si tratta di un perfezionamento equivalente a quello del
precedente ispettore degli apiari.
La frequenza dei controlli per tutte le aziende di apicoltura può essere stabilita individualmente da ogni
singolo Cantone (art. 5 OCoC). L’USAV raccomanda ai Cantoni di fissare la frequenza del controllo di
base per le aziende di apicoltura in almeno 10 anni.
Il Centro svizzero di ricerche apicole fa parte di Agroscope e lavora nell’ambito della ricerca agricola
della Confederazione focalizzandosi sulle esigenze dell’apicoltura. Definisce le basi tecnicoscientifiche attuali e le trasmette agli apicoltori professionisti e ad altri soggetti interessati.
Con l’ordinanza sul sostegno al Servizio sanitario apicolo di maggio 2012, il Consiglio federale ha
sancito la base legale per un servizio sanitario apicolo nazionale e ne ha disciplinato i compiti:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Promozione dello sviluppo e del mantenimento di colonie d’api sane
Promozione della produzione apicola di derrate alimentari qualitativamente ineccepibili
Sostegno ad apicoltori ecc.
elaborazione di un piano sanitario per l’apicoltura in Svizzera
Consulenza ad apicoltori ecc. e alle autorità cantonali competenti
Informazione periodica sulle api
Sorveglianza e pubblicazione dei risultati delle analisi
Organizzazione o collaborazione a corsi di formazione e perfezionamento
Coordinamento ai fini di un’attuazione armonica del piano sanitario e del know-how
specialistico
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Il miele pronto per la vendita soggiace alla legislazione in materia di derrate alimentari, le cui disposizioni sono applicate dal Controllo cantonale delle derrate alimentari. Le persone preposte al controllo
devono soddisfare i requisiti della OFEDerr.
Competenze nell’ambito della piscicoltura/acquacoltura
Analogamente a tutte le derrate alimentari, le competenze variano in funzione dello stadio di
produzione.
I pesci soggiacciono, come tutti gli animali da reddito, alla legislazione in materia di epizoozie;
essendo vertebrati, inoltre, sono soggetti alla legislazione concernente la protezione degli animali.
L’USAV ha pubblicato un’informativa sullo stordimento e sull’uccisione dei pesci per i pescatori
professionisti.
Non appena un pesce destinato all’alimentazione umana viene soppresso, esso soggiace alla legislazione in materia di derrate alimentari, le cui disposizioni sono applicate dal Controllo cantonale delle
derrate alimentari. Le persone preposte al controllo devono soddisfare i requisiti della OFEDerr.
Dal 1° gennaio 2010 tutte le aziende presenti in Svizzera che allevano o detengono pesci commestibili, da ripopolamento o per scopi scientifici devono essere registrate. Sono esonerate le aziende di
pescatori professionisti nonché gli stabilimenti che detengono esclusivamente pesci ornamentali. Si
tratta di un provvedimento volto a fornire una visione d’insieme delle aziende di piscicoltura presenti in
Svizzera e a migliorare la salute degli animali e la sicurezza alimentare. La registrazione di tali
aziende rappresenta inoltre un requisito essenziale per il commercio internazionale.
Nelle acquacolture vengono effettuati regolarmente controlli ufficiali. Per i controlli concernenti le
aziende di piscicoltura si applicano le disposizioni generali delle Direttive tecniche concernenti i controlli ufficiali nella produzione primaria in aziende detentrici di animali (igiene nella produzione primaria
animale, igiene del latte, medicamenti veterinari, salute degli animali e traffico di animali nonché protezione animale dei pesci), in particolare l’allegato 7. Nelle aziende di piscicoltura, inoltre, si controllano anche gli aspetti legati alla biosicurezza e alla protezione degli animali.
La frequenza dei controlli per tutte le aziende di piscicoltura può essere stabilita individualmente da
ogni singolo Cantone (art. 5 OCoC). L’USAV raccomanda ai Cantoni di fissare la frequenza del
controllo di base per le aziende di piscicoltura in almeno 4 anni.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Risorse
Risorse (risorse rilevanti per il PCN) in FTE (Full Time Equivalent) a dicembre 2013
Autorità
FTE
UFAG
Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà (incl. controllori
esterni) – ca. 13.50
Totale FTE
38.2
Prodotti fitosanitari – 8
Concimi – 2
Alimenti per animali – 1
Promozione della qualità e delle vendite – 7.60
Programmi ecologici ed etologici – 0.5
Agroscope – 5.60
USAV (stato: 20/1/2014)
UFAL
Derrate alimentari e nutrizione
25.6
Salute degli animali
14.8
Protezione degli animali
15.8
Affari internazionali
25.35
Valutazione dei rischi
22.4
Servizio giuridico
9.4
Innovazione
7.3
Direzione e amministrazione – 1.70
7.3
Audit – 3.95
PCN – 1.75
Uffici agricoli cantonali
Ambito protezione dei vegetali, pagamenti diretti, supporto amministrativo, organizzazione di controllo cantonale …
90.8
Servizio veterinario cantonale
Ambito protezione degli animali, salute degli animali, sicurezza alimentare, supporto amministrativo, VUD, VU, ASU, EU, analitica …
225.15
Controllo cantonale delle derrate
alimentari
Ambito direzione, supporto amministrativo, ispettorati, analitica, CC,
IDA, ContrDA …
429.95
Organizzazioni di controllo
private
Min. 310 persone, FTE non conosciuti
?
Ispettori e commissari degli
apiari
347 persone, FTE non conosciuti
?
Totale soggetti coinvolti nel controllo della salute dei vegetali, degli alimenti per animali, della
protezione degli animali, della salute degli animali e della sicurezza alimentare in Svizzera
ca. 1’010
I numeri sono puramente indicativi. Essi provengono dagli uffici federali (autorità federali), dai profili
cantonali (autorità cantonali), dal vdrb (ispettori degli apiari) e dai siti Internet delle varie organizzazioni di controllo (organizzazioni di controllo private). I dati contenuti nei profili cantonali sono da
inesistenti a molto dettagliati. Il totale complessivo va pertanto considerato come valore minimo.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Laboratori di riferimento
Cfr. i paragrafi specifici in merito agli ambiti di controllo.
Formazione, perfezionamento e aggiornamento degli organi di controllo
In linea di principio, la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento sono organizzati a livello
settoriale. L’adeguata qualifica del personale è responsabilità delle competenti autorità d’esecuzione:
la Confederazione per quanto riguarda il controllo degli alimenti per animali e il controllo al confine, i
Cantoni per quanto concerne l’esecuzione della legislazione in materia di agricoltura, protezione degli
20
21
animali, epizoozie, derrate alimentari a livello nazionale (art. 178 LAgr , art. 2 LFE , art. 32 cpv. 4
22
23
LPAn ; art. 41 LDerr ). Per alcuni ambiti la Confederazione ha fissato requisiti a livello di ordinanza.
Per quanto riguarda gli organi di controllo di diritto privato incaricati che operano nell’ambito della
produzione primaria, in materia di formazione, perfezionamento e aggiornamento si applicano le
condizioni previste dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).
Formazione, perfezionamento e aggiornamento nell’ambito dell’agricoltura
In ambito agricolo non sono prescritti requisiti a livello di ordinanza per il personale dei Cantoni. Gli
organismi di diritto privato che svolgono controlli su incarico dei Cantoni devono essere accreditati
secondo la norma europea ISO/IEC 17020 (art. 6 cpv. 2 OCoC). L’accreditamento garantisce che il
personale soddisfi i requisiti necessari e frequenti corsi di perfezionamento.
Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel settore veterinario pubblico
Terminologia del Servizio veterinario pubblico:
–
–
–
Il concetto di «formazione» si riferisce alla formazione fino al rilascio dell’abilitazione (ad es.
esame di Stato med. vet. o tirocinio di macellaio-salumiere ecc.).
Il «perfezionamento» definisce ciò che segue la formazione e che porta al conseguimento di
una ulteriore idoneità (ad es. il veterinario ufficiale con attestato di capacità, titolo specialistico
FVH).
L’«aggiornamento» comprende ogni attività formativa che non porta al conseguimento di un
diploma (ad es. conferenze TVL, giornate SVS ecc.).
L’«Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impie24
gate nel settore veterinario pubblico» definisce i requisiti previsti per le persone che prestano attività
nell’ambito del Servizio veterinario pubblico:
–
–
–
–
–
Veterinari cantonali
Veterinari ufficiali dirigenti
Veterinari ufficiali
Esperti ufficiali
Assistenti specializzati ufficiali
20
RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
22
RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
23
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
24
RS 916.402 Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone
impiegate nel settore veterinario pubblico
21
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Perfezionamento:
La partecipazione a percorsi di perfezionamento chiaramente definiti incl. il superamento di un esame
dà diritto al conseguimento del relativo attestato di capacità. Le attività formative sono organizzate e
tenute dalle stesse autorità competenti (commissione d’esame) oppure delegate a enti formativi
riconosciuti. Alcuni esempi:
–
–
Attività formative organizzate dalla commissione d’esame
Attività formative di istituti universitari (ad es. facoltà Vetsuisse: ILS, Istituto di anatomia,
corso di responsabile tecnico per veterinari ufficiali)
Aggiornamento:
Le persone impiegate nel settore veterinario pubblico devono aggiornare le loro conoscenze partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento e tenersi al corrente sugli ultimi sviluppi della situazione.
Esse sono obbligate a partecipare ogni anno ad almeno un’attività di aggiornamento che soddisfi i
criteri stabiliti dalla commissione d’esame (art 9. dell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico):
–
–
–
–
–
–
–
Attività organizzate dalla Commissione d’esame
Attività di aggiornamento organizzate dagli Uffici
Attività formative attraverso le associazioni (ad es. ASVC: 3-4 conferenze specialistiche
l’anno, i temi trattati rispondono alle attuali esigenze sottoposte dal Servizio veterinario)
Attività formative realizzate dagli Uffici federali per il proprio personale (ad es. veterinari di
confine) oppure per persone impiegate presso gli organi d’esecuzione cantonali
Attività formative attraverso l’UE (Better Training for Safer Food)
Attività di aggiornamento offerte da organizzazioni specializzate in Svizzera (ad es. TVL 2
giornate l’anno, i temi rispondono alle attuali esigenze sottoposte dal Servizio veterinario)
Attività di aggiornamento offerte da organizzazioni specializzate, realizzate all’estero (ad es.
Dreiländertagung Garmisch-Partenkirchen, Germania)
Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel Servizio pubblico per il controllo delle
derrate alimentari
Per le funzioni:
–
–
–
Chimico cantonale;
Ispettore delle derrate alimentari e
Controllore delle derrate alimentari
sono i Cantoni a provvedere alla formazione e al perfezionamento, con la cooperazione della
Confederazione. I requisiti formativi sono contenuti nell’«ordinanza concernente la formazione e
25
l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari» (OFEDerr) .
Il conseguimento del diploma federale di chimico delle derrate alimentari e del diploma federale di
ispettore delle derrate alimentari pressupone la presentazione di attestazioni di rendimento o di esame
rilasciate da una scuola universitaria nelle materie prestabilite (art. 5 e art. 12 OFEDerr).
25
RS 817.042 Ordinanza del 9 novembre 2011 concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione
della lesiglazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Aggiornamento
L’autorità competente adempie al suddetto compito organizzando e tenendo personalmente attività di
aggiornamento; oppure il personale frequenta attività di perfezionamento realizzate da organizzazioni
specializzate, ad esempio:
–
–
–
–
–
attività formative all’interno degli enti, anche coordinate a livello regionale;
attività formative attraverso l’associazione ASVC, 1-3 volte l’anno;
attività formative realizzate dagli Uffici federali per persone impiegate presso gli organi
d’esecuzione cantonali, 1 volta l’anno;
attività di aggiornamento proposte da organizzazioni specializzate in Svizzera quali SGLH,
AISDA, 1 volta l’anno;
attività di aggiornamento offerte da organizzazioni specializzate, realizzate all’estero, in base
all’offerta.
Ai sensi dell’art. 41 cpv. 2 LDerr, i Cantoni sono tenuti a provvedere alla formazione e al perfezionamento delle persone incaricate del controllo delle derrate alimentari.
Identificazione della necessità di perfezionamento e aggiornamento
In linea di principio è compito dell’autorità presso cui prestano servizio le persone addette al controllo
accertare l’eventuale necessità di perfezionamento del proprio personale e realizzare una pianificazione al riguardo.
Gli ispettorati e i laboratori ufficiali di controllo delle derrate alimentari e degli alimenti per animali
devono essere accreditati in conformità alla norma europea EN ISO/IEC 17020 o 17025
26
27
(art. 62 ODerr , art. 72 OsAIA ). Qualora vengano incaricati delle ispezioni o delle analisi ufficiali
organi di controllo o laboratori privati (art. 62 ODerr, art. 75 OsAIA), le suddette strutture devono
essere accreditate secondo la norma europea EN ISO/ IEC 17020 o 17025.
La disposizione concernente l’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17020 si applica anche a
tutti gli enti che svolgono controlli nella produzione primaria rientranti nel campo di applicazione
dell’OCoC (art. 6 cpv 2 OCoC). La formazione e il perfezionamento in questo senso costituiscono
parte integrante del sistema GQ. Gli organi di controllo e i laboratori accreditati sono tenuti ad
impiegare persone in possesso di tutte le conoscenze tecniche necessarie all’adempimento delle
proprie mansioni. Le medesime strutture devono inoltre garantire il perfezionamento del personale al
proprio servizio. Nel corso di audit effettuati dal servizio di accreditamento si verifica che i requisiti
siano soddisfatti.
Spesso l’ente che offre il corso effettua la valutazione del perfezionamento. I feedback così ottenuti
vengono utilizzati per realizzare i corsi successivi.
Nel contesto della gestione del personale, l’efficacia di una misura di perfezionamento viene verificata
personalmente dalle autorità competenti, dagli organi di controllo e dai laboratori incaricati. Tra gli
aspetti considerati rientra la verifica che il perfezionamento sia anche duraturo.
26
27
RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Riepilogo: formazione e perfezionamento lungo la filiera alimentare (agricoltura)
Legge sovraordinata
LAgr (art. 181 cpv. 1 bis)/LDerr
Ordinanza concernente la formazione
degli organi di
controllo ufficiali
Nessuna ordinanza specifica
RS n.
-
Denominazione
Addetto al controllo in
riferimento
all’Ordinanza sugli
alimenti per animali
(OsAlA) Controllo
ufficiale degli alimenti
per animali Agroscope
(CUAA)
Addetto al controllo in
riferimento all’Ordinanza
sulla protezione dei
vegetali
Addetto al controllo in
riferimento
all’Ordinanza sui
prodotti fitosanitari
Addetto al controllo in
riferimento
all’Ordinanza sui
concimi
Addetto al controllo in
riferimento all’igiene nella
produzione primaria
vegetale
Addetto al controllo in
riferimento all’Ordinanza
sui pagamenti diretti (controllo OPAn, cfr. ASU Pan)
Abbreviazioni
Ispettore degli alimenti
per animali
Controllore addetto alla
protezione dei vegetali
-
-
-
-
Ambito di competenza
Ordinanza sugli
alimenti per animali
OsAlA, Ordinanza sul
libro dei prodotti destinati all’alimentazione
animale OLAIA
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Commercio e utilizzo
dei prodotti fitosanitari
(art. 80 OPF)
Ordinanza sui concimi
(OCon)
Igiene nella produzione
primaria vegetale
(OPPrim, OIPPrim)
Ordinanza sui pagamenti
diretti (OPD)
Formazione di base
Ingegnere agronomo
ETHZ, FHL o
formazione analoga
(MSc)
Nessun requisito specifico definito nell’O; in
pratica, generalmente
AFC (settore verde)
Nessun requisito
specifico definito
nell’O
Nessun requisito
specifico definito
nell’O
Nessun requisito specifico
definito nell’O; in pratica,
generalmente AFC o
master settore DA o
agricoltura
Nessun requisito specifico
definito nell’O; in pratica,
generalmente AFC o
master settore agricoltura,
oppure BSc/MSc nel settore verde
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Formazione/
perfezionamento
a. Buone conoscenze
della nutrizione
animale
Diploma di BSc per
determinate funzioni;
formazione e perfezionamento continui
Perfezionamento teorico e pratico su procedura amministrativa, esecuzione controlli e normative da verificare
c. Esperienza nella
produzione di alimenti
per animali
Nota relativa agli organi di controllo di diritto privato: in
base alla OCoC gli organi di diritto privato che vengono
incaricati dell’esecuzione di questi controlli devono essere
accreditati a norma ISO/IEC 17020. Il SAS (Servizio di
accreditamento svizzero) vigila sulla competenza sociale
e tecnica degli addetti ai controlli nell’ambito della propria
regolare attività di sorveglianza.
d. Conoscenze della
tecnologia di processo
(richiesta formazione
presso la Schule für
Futtermitteltechnik
SFT di Uzwil)
La formazione consiste generalmente in una fase introduttiva (teoria + pratica con affiancamento da parte di un
controllore esperto) e nel perfezionamento durante uno o
più incontri annuali. I dettagli sono sanciti nei contratti di
cooperazione (ai sensi della OCoC) tra i Cantoni e gli
organi di controllo di diritto privato.
b. Buone conoscenze
degli alimenti per
animali
Ai sensi dell’art …
-
-
-
-
-
-
Durata formazione
pratica
SFT= 6 mesi
Lezioni
-
-
-
-
-
-
Esame
-
-
-
-
-
-
Ai sensi dell’art …
-
-
-
-
-
-
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Riepilogo: formazione e perfezionamento lungo la filiera alimentare (veterinaria)
Legge sovraordinata
Ordinanza concernente la
formazione degli organi di
controllo ufficiali °
LDerr/LFE/LPAn
Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
RS n.
RS 916.402
Denominazione
Assistente specializzato
ufficiale incaricato di altri
compiti (produzione
primaria, protezione
degli animali da reddito,
ispezione degli apiari)
Assistente specializzato ufficiale addetto
al controllo degli
animali da
macello/controllo
delle carni
Esperto ufficiale
Veterinario ufficiale
Veterinario ufficiale
dirigente
Veterinario
cantonale
Abbreviazione
ASU
ASU
EU
VU
VUD
VC
Ambito di competenza
Servizio veterinario
Servizio veterinario
Servizio veterinario
Servizio veterinario
Servizio veterinario
Servizio
veterinario
Formazione di base
AFC settore DA o
agricoltura
AFC settore DA o
agricoltura
Diploma in una professione
medica oppure studio
universitario /scuola universitaria professionale a livello
di master
Diploma in medecina
veterinaria
VU + 2 anni di
esperienza professionale
VU
Formazione/ perfezionamento
a. Perfezionamento
teorico + pratico procedura amministrativa
b. Perfezionamento
teorico + pratico esecuzione controlli
c. Perfezionamento
teorico LFE, LDerr,
LPAn, LATer, GQ,
stesura rapporti, aspetti
psicologici
a. Perfezionamento
teorico + pratico
procedura amministrativa
b. Perfezionamento
teorico + pratico
esecuzione controlli
c. Perfezionamento
teorico LFE, LDerr,
LPAn, LATer, GQ,
stesura rapporti,
aspetti psicologici
a. Attività amministrativa e di
controllo almeno 30 giorni
lav.
b. Perfezionamento teorico
LFE, LDerr, LPAn, LATer
c. Perfezionamento teorico
procedura amministrativa e
penale
d. Conoscenze tecniche
approfondite
a. Attività amministrativa e di
controllo 10 giorni lav.
b. Allevamenti di animali/macelli: prescrizioni
c. Almeno 30 giorni lav. di
attività in azienda
d. LFE, LDerr, LPAn, LATer
e. Conoscenze in materia di
epizoozie, epidemiologia,
igiene derrate alimentari
f. Gestione della qualità
nella PP, macellazione, ...
g. Comunicazione, metodologia della formazione
a. Perfezionamento
pratico di almeno 25
giorni lav. USAV, servizi
cantonali
b. Perfezionamento
teorico gestione del
personale/aziendale,
gestione situazioni di
crisi
c. Perfezionamento
teorico LFE, LDerr,
LPAn, LATer
e. Perfezionamento
teorico procedura
amministrativa e penale,
comunicazione
42/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ai sensi dell’art …
Allegato 1, punto 4.2
Allegato 1, punto 4.1
Allegato 1, punto 3.1
Allegato 1, punto 1.1
Allegato 1, punto 2.1
Durata formazione
pratica
30 giorni
20 giorni + 80 giorni
30 giorni
80 giorni
25 giorni
Lezioni
Non specificato (ca. 50)
Non specificato
(ca. 50)
Non specificato (ca. 100)
Non specificato
(ca. 200)
Non specificato
(ca. 100)
Esame
a. Scritto: conoscenze
del settore specifico
b. Orale: conoscenze
del settore specifico
c. Prova pratica:
esecuzione controllo +
stesura rapporto
a. Scritto: conoscenze del settore
specifico
b. Orale: conoscenze
del settore specifico
c. Prova pratica:
esecuzione controllo
+ stesura rapporto
a. Scritto: conoscenze del
settore specifico
b. Orale: conoscenze del
settore specifico
c. Prova pratica:
conoscenze del settore
specifico
a. Legislazione in materia di
epizoozie
b. Legislazione derrate
alimentari PP + agenti terapeutici
c. Legislazione protezione
animali
d. Valutazione pratica
controllo in azienda
e. Valutazione pratica
animali da macello e
controllo carni
f. Esame orale sfera di
competenza veterinari
ufficiali
a. Lavoro applicazione
LFE/LDerr/LPAn
b. Valutazione fattispecie
(dossier)
c. Esame orale sfera di
competenza veterinario
ufficiale dirigente
Ai sensi dell’art …
Allegato 1, punto 4.2.2
Allegato 1, punto
4.1.3
Allegato 1, punto 3.2
Allegato 1, punto 1.2
Allegato 1, punto 2.2
43/156
Art. 2
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Riepilogo: formazione e perfezionamento lungo la filiera alimentare (controllo delle derrate alimentari)
Legge sovraordinata
Ordinanza concernente la
formazione degli organi di
controllo ufficiali °
LDerr
Ordinanza del 9 novembre 2011 concernente la formazione e l’esame delle persone preposte all’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr)
RS n.
RS 817.042
Denominazione
Controllore delle derrate alimentari
Ispettore delle derrate alimentari
Chimico delle derrate alimentari
Chimico
cantonale
Abbreviazione
ContrDA
IDA
ChDA
CC
Ambito di competenza
Controllo derrate alimentari
Controllo derrate alimentari
Controllo derrate alimentari
Controllo derrate
alimentari
Formazione di base
AFC settore DA + 3 anni di esperienza professionale
BSc / AFC settore DA + 5 anni di esperienza
professionale
MSc / professione medica
MAS/CDA
Formazione/ perfezionamento
a. Diritto in materia di derrate alimentari + oggetti
d‘uso
b. Tecnologia derrate alimentari + merceologia
c. Microbiologia derrate alimentari
d. Igiene derrate alimentari e aziende
e. Valutazione caratterizzazioni + pubblicità
f. Valutazione autocontrollo, HACCP, GHP
g. Ispezioni aziende
h. Rapporti e verbali d’ispezione
i. Prelievo di campioni ufficiale
j. Conoscenze dei metodi di analisi
a. Tecnologia derrate alimentari
b. Microbiologia derrate alimentari
c. Merceologia derrate alimentari + oggetti d‘uso
d. Igiene derrate alimentari + HACCP
e. Tossicologia
f. Alimentazione
g. Diritto derrate alimentari
h. Sicurezza catena alimentare
i. Approvvigionamento acqua potabile
j. Assicurazione qualità
a. Tecnologia derrate alimentari
b. Microbiologia derrate alimentari
c. Chimica derrate alimentari +
merceologia
d. Analisi derrate alimentari +
oggetti d’uso
e. Igiene derrate alimentari +
HACCP
f. Tossicologia
g. Alimentazione
h. Diritto derrate alimentari
i. Approvvigionamento acqua
potabile
j. Analisi del rischio
k. Organizzazione controllo
derrate alimentari in Svizzera
l. Epidemiologia
m. Economia aziendale
n. Gestione della qualità
o. Comunicazione
a. Metodi di analisi
b. Istruzione servizio esterno
c. Esame organolettico
d. Ispezioni aziende
e. Valutazione caratterizzazione/pubblicità
f. Valutazione progetti di costruzione
Ai sensi dell’art …
Art. 26
Art. 12-13
Art. 5
44/156
Art. 3
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Durata formazione pratica
3 mesi
1 anno
2 anni
Lezioni
Non specificato
250 lezioni in totale
375 lezioni in totale
Esame
a. Teoria (a-f)
b. Pratica (f-i, 2 ore)
Pratica almeno 3 ore
Esame nelle singole materie
Ai sensi dell’art …
Art. 27-28
Art. 14
Art. 5
Sigle:
AFC = attestato federale di capacità
BSc = Bachelor of Science
MSc = Master of Science
DA = derrate alimentari
° gli organi di controllo comprendono gli organi esecutivi e di altro genere (in futuro possono essere definiti anche altri corsi di formazione e di perfezionamento)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Coordinamento e cooperazione tra le autorità coinvolte
Coordinamento strategico
Coordinamento lungo l’intera filiera alimentare
Gruppo di coordinamento
Enti coinvolti
Attività e frequenza degli incontri
Conferenza filiera alimentare CFAL
UFAG, USAV, UFAL e delegati di
COSAC, ASVC, ACCS
Informazione e coordinamento reciproci tra le autorità federali competenti e le
corrispondenti autorità cantonali
nell’ambito della filiera alimentare.
Si riunisce periodicamente, circa 2
volte l’anno, sotto la presidenza del
direttore dell’UFAG
Concordato intercantonale sulla collaborazione negli ambiti di competenza
dei chimici e veterinari cantonali
Chimici e veterinari cantonali dei
Cantoni Friburgo, Ginevra, Giura,
Neuchâtel, Vallese e Vaud
Questa collaborazione garantisce
l’utilizzo ottimale delle risorse umane,
tecniche e finanziarie a disposizione
dei chimici e dei veterinari cantonali
della Svizzera occidentale.
Scambio periodico USAV-UFAG
USAV-UFAG
Incontri semestrali, organizzati alternativamente da USAV e UFAG
Comitato di direzione
Comitato del consiglio direttivo
dell’ASVC
Direzione strategica del Servizio
veterinario CH, coordinamento
dell’attività delle 4 commissioni, compiti
trasversali, preparazione delle
conferenze dei veterinari cantonali
Almeno 3 sedute l’anno
Commissione permanente
per la Protezione degli animali
USAV, ASVC
Sviluppo di strategie per il Servizio
veterinario CH nell’ambito della
protezione degli animali
Elaborazione delle istanze/domande
(problemi di interpretazione)
Verifica della necessità di modifiche
della legislazione
Conferimento degli incarichi ai gruppi di
lavoro e agli esperti
Almeno 3 sedute l’anno
Commissione permanente
per la Salute degli animali
USAV, ASVC
Sviluppo di strategie per il Servizio
veterinario CH nell’ambito della salute
degli animali
Elaborazione delle istanze/domande
(problemi di interpretazione)
Verifica della necessità di modifiche
della legislazione
Conferimento degli incarichi ai gruppi di
lavoro e agli esperti
Almeno 3 sedute l’anno
46/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Commissione permanente
per la Sicurezza delle derrate
alimentari
USAV, ASVC
Sviluppo di strategie per il Servizio
veterinario CH nell’ambito della
sicurezza delle derrate alimentari
Elaborazione delle istanze/domande
(problemi di interpretazione)
Verifica della necessità di modifiche
della legislazione
Conferimento degli incarichi ai gruppi di
lavoro e agli esperti
Almeno 3 sedute l’anno
Gruppo di lavoro Sistema di controllo
doppio nell’ambito della protezione
degli animali
UFAG, USAV, COSAC, ASVC
Coordinamento del doppio sistema di
controllo nell’ambito dell’esecuzione
della legislazione sulla protezione degli
animali nelle aziende agricole
Commissione permanente
per i Medicamenti per uso veterinario
ASVC, USAV
Sviluppo di strategie per il Servizio
veterinario CH nell’ambito dell’impiego
di medicamenti per uso veterinario
Elaborazione delle istanze/domande
(problemi di interpretazione)
Verifica della necessità di modifiche
della legislazione
Conferimento degli incarichi ai gruppi di
lavoro e agli esperti
Almeno 3 sedute l’anno
Commissione d’esame
USAV, ASVC
Ordinanza del 16 novembre 2011
concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle
persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Almeno 3 sedute l’anno
Comitato misto SiSVet
USAV, ASVC
Ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema d’informazione per il
Servizio veterinario pubblico
(O-SISVet) Almeno 3 sedute l’anno
Piattaforma sul Campylobacter
Ricercatori, rappresentanti del settore
avicolo, delle autorità cantonali e
dell’USAV
Acquisire le conoscenze mancanti e
valutare le possibili misure di lotta
1 seduta l’anno
Gruppi di lavoro: Fattori di rischio,
Produzione, Disease Awareness,
Roadmap
Servizio fitosanitario federale (SFF):
scambio regolare tra l’UFAG e l’UFAM
nell’ambito delle misure/dei controlli
fitosanitari
UFAG, UFAM
Un incontro 4 volte l’anno, organizzato
a turno da UFAG e UFAM; orientamento strategico dei controlli fitosanitari, nel
contesto, tra le altre cose, dell’Accordo
agricolo bilaterale concluso tra la
Svizzera e l’UE
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Servizio federale sementi e piante
(SSP): scambio regolare tra l’UFAG
e Agroscope
UFAG, Agroscope
2 incontri l’anno presso l’UFAG su
argomenti nell’ambito della legislazione
concernente il materiale vegetale di
moltiplicazione, la registrazione delle
varietà, la certificazione
Gruppi specializzati insieme agli Uffici
federali (commissione speciale
medicamenti per uso veterinario,
piattaforma speciale UFAL uova,
piattaforma speciale UFAL carni e il
latte, piattaforma speciale UFAL a
limenti per animali, piattaforma speciale UFAL controlli al confine, piattaforma
speciale UFAL miele, piattaforma
speciale UFAL latte, piattaforma
speciale UFAL vegetali, piattaforma
speciale UFAL salute degli animali,
piattaforma speciale UFAL protezione
degli animali)
Uffici federali, UFAL
Scambio di competenze specifiche in
caso di necessità
Servizio veterinario svizzero
La collaborazione tra ASVC e USAV è strutturata e intensa. La conferenza dei veterinari cantonali si
tiene tre volte all’anno. Un mese prima di ciascuna conferenza, il consiglio direttivo dell’ASVC e la
direzione dell’USAV si incontrano per definire a priori l’ordine del giorno.
Organizzazione del Servizio veterinario svizzero
Conferenza dei
veterinari cantonali
Commissione
permanente Igiene DA
Commissione
permanente
Protezione degli
animali
Comitato di direzione
consiglio direttivo
ASVC-DG USAV
Commissione
permanente Salute
degli animali
Commissione
permanente
Medicamenti per uso
veterinario
Rappresentanze in
organismi esterni (SSP,
SSB, SSPR...)
Commissioni speciali
(CF, comitato misto
SISVet,...)
Ufficio congiunto
50/50 - ASVC/USAV
Il Servizio veterinario svizzero promuove una collaborazione reciproca strutturata tra l’USAV e le
28
autorità veterinarie cantonali. Si compone di organismi con ruoli chiari e definiti e si prefigge obiettivi
di collaborazione comuni, come coinvolgere precocemente i VC, aumentare l’efficienza a livello di
attuazione della legislazione e mantenere elevato il vincolo tra le parti.
28
Le mansioni, le responsabilità e le competenze sono sancite in opportuni elenchi degli obblighi.
48/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Coordinamento e armonizzazione dei controlli
La Confederazione sorveglia l’applicazione della legge sull’agricoltura, sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari da parte dei Cantoni, e coordina le misure esecutive attuate
da questi ultimi e le attività informative da essi svolte nella misura in cui queste riguardano l’intero
territorio nazionale. Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali è responsabile a livello nazionale
dell’applicazione della regolamentazione in materia di alimenti per animali. Diverse attività, a livello sia
federale che cantonale, sono volte a coordinare l’applicazione delle disposizioni di legge. La Confederazione ha la possibilità di influire sull’applicazione attraverso un’istruzione (obbligo) o un’informativa
(raccomandazione). Per il coordinamento dei controlli nell’ambito della produzione primaria è determi29
nante la OCoC .
La collaborazione e il coordinamento tra Confederazione e Cantoni, così come tra i singoli Cantoni,
vengono rafforzati anche attraverso incontri comuni, come quelli di COSAC, dell’ACCS e dell’ASVC.
Diversi gruppi di coordinamento promuovono la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e
organizzazioni private coinvolte.
Coordinamento delle autorità competenti federali e cantonali relativamente ai controlli sui processi
29
Gruppo di coordinamento
Enti coinvolti
Attività e frequenza degli incontri
Piattaforma di coordinamento per la
produzione del latte in condizioni di
igiene
UFAG (Agroscope), USAV, Uffici
veterinari cantonali e Controllo
cantonale delle derrate alimentari
Stesura di documenti di carattere
applicativo e liste di interpretazioni.
Sostegno coordinato all’esecuzione
(ad es. formazione).
Frequenza degli incontri in base alle
esigenze; più volte l’anno
Organi cantonali per il coordinamento
dei controlli nelle aziende agricole:igiene,
controlli veterinari ufficiali, pagamenti
diretti (organi di coordinamento cantonali)
Uffici cantonali dell’agricoltura, Servizi
veterinari cantonali, Controllo cantonale delle derrate alimentari
(cfr. profili cantonali)
Accordi relativi alla pianificazione delle
ispezioni con l’obiettivo di selezionare
una determinata azienda, nell’ambito
dei piani di campionamento, solo una
volta l’anno
Servizi fitosanitari cantonali, SFC
Conferenza dei servizi fitosanitari
cantonali, partecipazione UFAG
Scambio di informazioni e coordinamento circa diversi aspetti legati
all’impiego di prodotti fitosanitari nonché circa i controlli fitosanitari
nell’ambito dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali (misure di controllo
fitosanitarie da parte di SFC e SFF,
scambio di informazioni riguardo a
nuovi organismi nocivi)
Groupe de Coordination entre la
Confédération et les Cantons (G3C)
UFAG con rappresentanti dei servizi
fitosanitari cantonali, invito da parte
dell’UFAG
Scambio di informazioni e coordinamento circa diversi aspetti legati
all’impiego di prodotti fitosanitari nonché circa i controlli fitosanitari
nell’ambito del SFF (accordo riguardo
alle misure di controllo fitosanitarie,
discussione di nuove direttive, aspetti
riguardanti la sorveglianza del
territorio)
RS 910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
49/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Groupe d’experts en Quarantaine (GEQ)
UFAG, UFAM, esperti delle stazioni di
ricerca di Agroscope e WSL
Coordinamento circa diversi aspetti
legati ai controlli fitosanitari nell’ambito
dell’ordinanza sulla protezione dei
vegetali (misure fitosanitarie, direttive
di lotta, campagne di controllo,
preparazione delle ispezioni UE)
Piattaforma di coordinamento degli Uffici
federali e del settore del compostaggio e
della fermentazione
UFAG, USAV, UFAM, UFE, settore
Organizzazione, assistenza e
sorveglianza del settore. Riconoscimento e vigilanza dei controlli ufficiali
delegati dalla Confederazione o dai
Cantoni
2 incontri l’anno
Assemblea della Piattaforma di
coordinamento, KPT
USAV, UFAG, UFAM, autorità
cantonali di esecuzione
Approvazione e organizzazione di
campagne nazionali (controllo del
mercato e aziendale), delibera, decisione circa l’istituzione o lo scioglimento di gruppi di lavoro e gruppi di progetto, scambio di informazioni ed
esperienze tra le autorità d’esecuzione
cantonali e i servizi federali.
2 assemblee l’anno
COSAC
Sezioni cantonali dell’agricoltura (Capo
della sezione dell’agricoltura)
Coordinamento interno ai Cantoni
Servizi veterinari cantonali (veterinari
cantonali)
Coordinamento interno ai Cantoni
Controllo cantonale delle derrate
alimentari (chimici cantonali)
Coordinamento interno ai Cantoni
GL Ispezione ACCS
ACCS, puntualmente USAV
Più volte l’anno
GL Acqua potabile e acqua di
balneazione
ACCS + USAV + puntualmente UFAM
Più volte l’anno
ASVC
ACCS
4 - 6 volte l’anno
Più conferenze regionali l’anno,
4 conferenze dei veterinari cantonali
l’anno
4 volte l’anno con l’USAV come
ospite fisso
50/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Coordinamento delle autorità competenti federali e cantonali relativamente ai controlli sui prodotti
Gruppo di coordinamento
Enti coinvolti
Attività e frequenza degli incontri
GL operativi «programma di analisi delle
sostanze estranee (ai sensi della direttiva
96/23/CE)» e «controlli veterinari di
confine sulle derrate alimentari di origine
animale»
USAV, delegati ACCS e laboratori di
riferimento per il programma di analisi
delle sostanze estranee
Coordinamento dell’attuazione dei
programmi di sorveglianza (controlli
veterinari di confine, programma
nazionale di analisi delle sostanze
estranee, attività di riferimento dei
laboratori).
Periodici, a seconda delle esigenze
GL «Zoonosi»
USAV, Laboratorio Spiez ed esperti
nazionali in batteriologia, virologia,
parassitologia, igiene e sicurezza
delle derrate alimentari, nominati dal
gruppo di lavoro
Gruppo d’accompagnamento per
coordinare la sorveglianza e la lotta
alle zoonosi e documentare la
situazione nel rapporto sulle zoonosi,
pubblicato con cadenza annuale e
consegnato all’EFSA.
Concorda al proprio interno il piano di
sorveglianza per le zoonosi
Incontri: due volte l’anno
GL Controllo sui prodotti USAV-ACCS
USAV, ACCS
Elaborazione e coordinamento del
piano di campionamento e valutazione dei programmi di sorveglianza
Incontri: 4 volte l’anno
Gruppo di coordinamento per i programmi
di campionamento transettoriali
UFAG, USAV, CUAA, COSAC,
ASVC, ACCS, AFD, Swissmedic,
UFAL
Elaborazione di possibili programmi
nazionali di campionamento transettoriali
Rispettive sedute iniziali a febbraio
Campagna di mercato
UFAG, laboratori e servizi
specializzati cantonali
Coordinamento dell’attuazione dei
programmi di sorveglianza.
Periodicamente in base alle esigenze
51/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Coordinamento dei controlli nelle aziende agricole
Cantone
Organo di coordinamento OCoC
AG
Landwirtschaft Aargau (LWAG) - Sektion Direktzahlungen und Beiträge (SDB)
AI
Landwirtschaftsamt (LA)
AR
Landwirtschaftsamt (LA)
BE
BE-Koordinationsstelle (BE-KoS)
BL
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (LZE)
BS
Landwirtschaftliches Zentrum Ebenrain (LZE)
FR
Service de l’agriculture (Sagri) - Section paiements directs
GE
Direction générale de l’agriculture (DGA)
GL
Abteilung Landwirtschaft
GR
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG)
JU
Service de l’économie rurale (SER)
LU
Dienststelle für Landwirtschaft und Wald des Kantons LU (LAWA)
NE
Groupe cantonal de coordination des contrôles
NW
Landwirtschaftsamt
OW
Qualinova
SG
Landwirtschaftsamt (LWA) – Abteilung Vollzug
SH
Landwirtschaftsamt (LWA)
SO
Landwirtschaftsamt (LWA)
SZ
Amt für Landwirtschaft - Abteilung Agrarmassnahmen und Bodenrecht
TG
Landwirtschaftsamt (LWA)
TI
Sezione dell’agricoltura - Ufficio dei pagamenti diretti
UR
Qualinova
VD
Office Eco’Prest (Prométerre)
VS
Service de l’agriculture SAGR
ZG
Landwirtschaftsamt (LWA)
ZH
Su incarico dell’Ufficio per l’agricoltura e la natura (ALN) da parte di Agrocontrol (aziende PER)
52/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Coordinamento dei sistemi di sorveglianza
Gruppo di coordinamento
Enti coinvolti
Attività e frequenza degli incontri
Gruppo di coordinamento controllo del
traffico di animali
Collaborazione tra UFAG, USAV e
Identitas SA (che gestisce la banca
dati sul traffico di animali)
Collaborazione per l’ulteriore sviluppo
e l’attuazione del controllo sul traffico
di animali
Gruppi di esperti Manuale delle derrate alimentari
Gruppo di coordinamento
Enti coinvolti
Attività e frequenza degli incontri
Gruppi di esperti
Confederazione, Cantoni, industria,
privati
Valutazione ed elaborazione dei
metodi di analisi delle derrate
alimentari
Latte e derivati del latte, oli e grassi
commestibili, minestre e condimenti,
cereali, vini, residui di pesticidi, tossine,
residui di medicinali per uso veterinario,
microscopia, campionamento, coloranti
alimentari
definizione di metodi di riferimento
vincolanti a livello legale per l’analisi
delle derrate alimentari
incontri quando necessario
Ulteriore coordinamento e cooperazione
I corsi di formazione tenuti regolarmente per le persone impiegate nell’ambito della salute degli
animali (veterinari ufficiali …) e della sicurezza alimentare (ispettori delle derrate alimentari …) si focalizzano sull’armonizzazione dell’applicazione e pertanto sono frequentati da partecipanti
provenienti da tutta la Svizzera.
Esiste inoltre una stretta collaborazione tra i laboratori ufficiali nazionali nell’ambito della sicurezza
delle derrate alimentari (laboratori cantonali). Alcuni laboratori sono specializzati in specifici tipi di
analiti e offrono i propri servizi ai colleghi.
53/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Pianificazione d’emergenza
Mandato giuridico
Gli Uffici federali sono tenuti per legge ad allestire piani d’emergenza per la gestione delle situazioni di
30
crisi d’intesa con le autorità cantonali d’esecuzione e le autorità doganali. (art. 65 ODerr ,
31
32
art 10 OPPrim e art. 97 OFE )
I piani d’emergenza devono descrivere in modo dettagliato le procedure tecniche per il superamento
dell’evento. Devono inoltre contenere informazioni sugli organismi ufficiali e le organizzazioni da
coinvolgere, i loro compiti in caso di crisi e la procedura di scambio di informazioni tra le organizzazioni e gli organismi ufficiali interessati.
In caso di eventi transettoriali, l’organizzazione generale è regolata dall’ordinanza sugli interventi
NBCN. Questa ordinanza prevede l’intervento di uno Stato maggiore federale, ne definisce la
composizione, i compiti e i mezzi. Prescrive inoltre disposizioni particolari per eventi con aumento
della radioattività, incidenti biologici, chimici e catastrofi naturali.
Responsabilità/direzione
Competenza
Nelle situazioni di crisi o in caso si verifichino eventi particolari, la competenza spetta all’ufficio che si
occupa in modo specifico della tematica corrispondente: l’UFAG per i settori dei vegetali (incl. salute
dei vegetali, varietà vegetali e materiale di moltiplicazione, prodotti fitosanitari, concimi) e della
sicurezza degli alimenti per animali, l’USAV per la sicurezza delle derrate alimentari, la salute e la
protezione degli animali.
Valutazione dei casi di emergenza (crisi, eventi)
La valutazione della crisi è assunta dal servizio incaricato della sorveglianza. Nel settore della
protezione dei vegetali il Servizio fitosanitario federale (SFF costituito da UFAG e UFAM con Agroscope e WSL) valuta il rischio rappresentato dalle piante colpite da organismi nocivi basandosi sugli
elenchi degli organismi di quarantena stilati dall’IPPC e dall’OEPP.
Negli altri settori della salute dei vegetali, l’UFAG valuta il rischio legato a nuove conoscenze
nell’ambito dei prodotti fitosanitari e concimi constatando se l’utilizzo di tali sostanze influisce
negativamente sull’ambiente e sulla produzione di derrate alimentari.
Nel settore della sicurezza degli alimenti per animali, il controllo ufficiale degli alimenti per animali
valuta il rischio stabilendo se l’individuazione di alimenti per animali non conformi ha ripercussioni per
determinate derrate alimentari e/o mercati stranieri.
30
RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)
32
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
31
54/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Nel settore delle derrate alimentari, l’USAV classifica il caso come crisi o evento sulla base della
documentazione relativa alla gestione degli eventi (scheda di valutazione e altri documenti). Tale
classificazione consente di stabilire un livello gerarchico e di attribuire il caso a uno scenario di base.
La valutazione dipende anche dall’alimento in questione, dal genere di rischio e dagli effetti per le
persone coinvolte.
Nel settore della salute degli animali, il compito di stimare e valutare il rischio spetta alla divisione
Valutazione dei rischi dell’USAV. La valutazione consiste nell’attribuzione della crisi a un livello gerarchico (focolaio primario, situazione particolare e situazione straordinaria).
Coordinamento
Date le competenze separate, la funzione di coordinatore o organo di collegamento è assunta dal
servizio o dall’ufficio corrispondente – a seconda della situazione di crisi. Nel settore della sicurezza
degli alimenti per animali è, ad esempio, il Controllo ufficiale degli alimenti per animali a fungere da
organo di collegamento. L’USAV assume il ruolo di coordinatore se la situazione di emergenza
riguarda animali già macellati che erano stati nutriti con un alimento per animali non conforme. Se gli
animali sono ancora vivi, è comunque sempre l’USAV ad assumere la funzione di coordinatore.
Nell’ambito della protezione dei vegetali, tale compito spetta al SFF. L’UFAG e l’UFAM dispongono di
un piano di gestione per i casi particolari («piano di emergenza») cui si ricorre nelle situazioni di
necessità. Di norma, il coordinamento è affidato a persone in seno ai servizi corrispondenti. Le coordinate delle persone sono riportate nella documentazione concernente la pianificazione d’emergenza e
negli elenchi dei picchetti (nome e numero di telefono).
Sostegno
Collaborazione
Le panoramiche (cfr. la sezione «Compiti» qui di seguito) e i piani d’emergenza indicano quali
organismi sono coinvolti (o devono essere coinvolti) in quale momento. Date le competenze separate,
gli uffici e i servizi collaborano soprattutto in relazione alla diffusione di informazioni.
Compiti
Tutti gli uffici dispongono di panoramiche in cui sono descritti le procedure, gli attori coinvolti e i loro
compiti (ad es. raccogliere e valutare i dati). Di norma, si tratta di organigrammi (ad es.
l’organigramma «Struttura del SFF» per la protezione dei vegetali o l’organigramma/flow chart nel
piano di gestione per i casi particolari nell’ambito del SFF o l’organigramma «Organizzazione
d’emergenza» per la salute degli animali). I metodi di lavoro e le misure da adottare sono specifici per
ogni settore e sono descritti nella corrispondente documentazione concernente la pianificazione
d’emergenza. Date le competenze separate, gli uffici istituiscono una propria cellula di crisi o una
cellula per la gestione degli eventi (ad es. con i delegati dei Cantoni, della scienza e dell’economia), i
cui compiti sono stabiliti a seconda dell’emergenza. Gli uffici definiscono strategie di lotta e soluzione
proprie, ma in caso di bisogno possono coinvolgere altri Uffici federali interessati e istituire cellule di
crisi interdisciplinari.
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Informazione/comunicazione
Contatti
I servizi incaricati della sorveglianza (Controllo ufficiale degli alimenti per animali dell’UFAG, Servizio
fitosanitario federale (SFF) dell’UFAG/UFAM, divisioni Salute degli animali e Derrate alimentari e
nutrizione dell’USAV) sono gli interlocutori cui rivolgersi in caso di crisi; nella loro organizzazione
d’emergenza gli uffici hanno previsto anche il sostegno da parte del proprio servizio di comunicazione
e l’istituzione di hot line.
Comunicazione
Gli uffici dispongono di procedure in cui sono stabiliti i contenuti (ad es. notifica di sospetto) e i canali
di trasmissione (ad es. trasmissione elettronica).
Gli attori coinvolti s’informano reciprocamente sulle rilevazioni realizzate e sulle misure adottate. Nel
settore della salute degli animali è il centro nazionale di crisi (CNC) dell’USAV a essere responsabile
della notifica all’UE. In caso di rischio grave, diretto o indiretto, per la salute umana causato da derrate
alimentari o alimenti per animali, inoltre, l’USAV lo notifica al sistema di allarme rapido RASFF dell’UE.
Documentazione
Gli uffici informano attivamente gli attori a cui sono affidati compiti specifici in caso d’emergenza e
pubblicano i piani d’emergenza, gli organigrammi e i sistemi di notifica in caso d’emergenza in parte
anche sui siti Intranet interni. Gli scenari di crisi (ad es. il focolaio di un’epizoozia altamente
contagiosa) sono oggetto di esercitazioni.
Informazioni ai consumatori e media
L’USAV informa la popolazione sulla comparsa di un’epizoozia altamente contagiosa (art. 87 cpv.1
33
OFE ) e sulle situazioni di crisi se è minacciata la salute dei consumatori di più Cantoni (avvertimento
34
al pubblico, art. 43 LDerr ).
33
34
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
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Panoramica dell’organizzazione d’emergenza in Svizzera
Ambito di
controllo
Autorità
Piani d’emergenza disponibili
Uffici coinvolti
Pubblicazione
Protezione dei
vegetali
SFF
(UFAG e
Distruzione dei vegetali: per proteggere la salute
delle piante non malate vengono distrutte le piante
malate.
UFAG con
Agroscope,
UFAM, WSL
Servizi fitosanitari
cantonali
http://www.blw.ad
min.ch/themen/00
012/01140/index.
html?lang=it
nonché i rispettivi
siti Web di
Agroscope
(ispettorati
fitosanitari) e
WSL (Waldschutz
Schweiz)
UFAM)
Esistono piani d’emergenza per lottare contro gli
organismi di quarantena.
L’UFAG e l’UFAM dispongono di un piano
generale per le misure da adottare nelle situazioni
particolari legate alla contaminazione da parte di
organismi di quarantena ai sensi dell’ordinanza
sulla protezione dei vegetali.
UFAG
Lotta diretta contro gli agenti patogeni: le piante
vengono protette dalla contaminazione di agenti
patogeni con prodotti fitosanitari. L’analisi dei
residui compete all’USAV (chimici cantonali
derrate alimentari) e all’UFAG (CUAA alimenti
per animali).
Varietà vegetali e
materiale di
moltiplicazione
UFAG
La tracciabilità del responsabile della messa in
commercio e del produttore nonché delle particelle
di produzione è garantita affinché possano essere
ordinate misure di emergenze necessarie
Prodotti
fitosanitari
UFAG
In caso di emergenza è possibile adeguare per un
breve periodo le autorizzazioni, ritirare determinati
prodotti dal mercato o vietarne l’utilizzo. In caso di
impiego errato o inadeguato di prodotti fitosanitari
con conseguenze sulle derrate alimentari o sugli
alimenti per animali, si ricorre alla pianificazione di
emergenza in materia. In caso di altre situazioni di
emergenza (danni ambientali, alla salute in caso di
utilizzo) la competenza spetta, analogamente a
quanto previsto per i prodotti chimici, ai Cantoni. In
caso di eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG
funge da coordinatore e agisce in subordine.
Concimi
UFAG
In caso di emergenza è possibile adeguare le
autorizzazioni, ritirare determinati prodotti dal
mercato o vietarne l’utilizzo. In caso di impiego
errato o inadeguato di concimi con conseguenze
sulle derrate alimentari o sugli alimenti per animali,
si ricorre alla pianificazione di emergenza in materia. In caso di altre situazioni di emergenza (danni
ambientali, alla salute in caso di utilizzo) la competenza spetta, analogamente a quanto previsto per i
prodotti chimici, ai Cantoni. In caso di eventi che
riguardano più Cantoni, l’UFAG funge da coordinatore e agisce in subordine.
--
UFAG e
Agroscope
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Alimenti per
ani-mali
UFAG CUAA
Esiste un piano d’emergenza sotto forma di
descrizione del processo di QM da adottare se si
riscontrano alimenti per animali non conformi
(in conformità agli allegati 4 e 10 OLAlA 35,
sostanze vietate e indesiderabili)
CUAA
Derrate alimentari
USAV
Esiste un manuale di crisi dell’USAV sulle derrate
alimentari.
Ufficio federale,
autorità cantonale
d’esecuzione del
diritto in materia di
derrate alimentari
Intranet
Ufficio federale,
uffici cantonali di
veterinaria e
d’esecuzione del
diritto in materia di
derrate alimentari
Extranet
dell’USAV
(protetto con una
password)
--
--
Esiste una gestione delle crisi e degli eventi per la
Divisione sicurezza delle derrate alimentari.
I Cantoni dispongono di un proprio sistema di
gestione degli eventi. L’USAV interviene
attivamente solo se l’evento riguarda più Cantoni.
Salute degli
animali/zoonosi
USAV
Esiste una documentazione d’emergenza per
epizoozie altamente contagiose. Alcune disposizioni nell’ordinanza sulle epizoozie disciplinano
l’organizzazione, la procedura e le notifiche in
caso di sospetto.
Esiste il mandato di sorvegliare le zoonosi
(malattie trasmissibili dall’animale all’uomo). Le
disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie
disciplinano l’organizzazione, la procedura e le
notifiche in caso di sospetto.
Protezione degli
animali
35
USAV
No
RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali,
additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAIA)
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Provvedimenti per un’applicazione efficace
Vigilanza della Confederazione
Mandato
Ai sensi delle leggi applicabili lungo la filiera alimentare, la Confederazione ha l’obbligo, implicitamente
36
(Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 ) ed esplicitamente (Art. 179
37
38
39
40
LAgr ; art. 53 LFE ; art. 40 LPAn ; art. 36 LDerr ), di vigilare sull’esecuzione.
In virtù di queste basi legali e su proposta dei Dipartimenti dell’interno e dell’economia, il 16 giugno
2006 il Consiglio federale ha deciso di assegnare a un’unità della Confederazione i seguenti compiti:
–
–
Vigilanza sull’esecuzione a livello cantonale mediante visite annunciate presso gli organismi
ufficiali locali e accompagnamento degli ispettori cantonali sul posto
Ispezione dell’esecuzione a livello federale nell’ambito del controllo degli alimenti per animali e
delle importazioni di animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi
L’UFAL svolge questi compiti su mandato dei due Uffici federali dell’agricoltura e della sicurezza
alimentare e di veterinaria, competenti lungo la filiera alimentare.
Individuazione degli aspetti da sottoporre ad audit
I programmi di audit scaturiscono primariamente dal piano di controllo nazionale, inoltre si basano
sulle ordinanze (ad es. 882/2004) e le decisioni dell’UE (ad es. 677/2006).
Programmi di audit
Per programma di audit si intende una serie di singoli audit sullo stesso tema eseguiti presso autorità
selezionate. I due Uffici federali competenti elaborano i principi base per l’esecuzione di tali audit
insieme all’UFAL e, se necessario, ai Cantoni. L’UFAL esegue infine gli audit annunciati. Di norma,
questi ultimi hanno una durata di più giorni e sono articolati in interrogazioni in loco e affiancamento
del personale addetto al controllo in occasione dei controlli regolari. Per ogni singolo audit viene stilato
un rapporto, che si ispira nella struttura ai rapporti dell’Ufficio alimentare e veterinario dell’UE.
I soggetti sottoposti ad audit presentano un piano d’azione sulla base delle raccomandazioni
dell’UFAL.
I risultati e le riflessioni elaborate sui rispettivi audit confluiscono in un resoconto finale sull’intero
territorio svizzero, utile ai soggetti sottoposti ad audit e ai committenti per l’armonizzazione e l’ulteriore
sviluppo del sistema di attuazione.
In futuro, gli Uffici federali decideranno i programmi di audit da effettuare servendosi di una pianificazione pluriennale dei medesimi basata sui rischi. Tale pianificazione sarà di durata quinquennale e
conterrà le tematiche oggetto dei programmi di audit che sono state valutate a livello di rischio e
giudicate prioritarie. Tale procedura consentirà di documentare e rendere trasparente l’iter di
selezione dei futuri programmi di audit.
36
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
38
RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
39
RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
40
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
37
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Provvedimenti in base ai risultati delle verifiche
Nei suoi rapporti sugli audit, l’UFAL formula constatazioni e conclusioni che sfociano in raccomandazioni. Queste ultime sono indirizzate ai servizi federali e cantonali sottoposti all’audit. Le raccomandazioni rivolte agli uffici federali vengono pubblicate nel rapporto finale.
Follow-up degli Uffici federali
Il follow-up dei piani d’azione dei servizi sottoposti ad audit è affidato all’Ufficio federale competente.
Gli Uffici federali valutano i piani d’azione dei servizi sottoposti ad audit e si accertano che le prescrizioni siano applicate. Su richiesta degli Uffici federali l’UFAL può essere incaricata di verificarne in
loco l’applicazione.
Trasparenza e autonomia della procedura di verifica
L’UFAL è un’istanza di controllo indipendente subordinata ai direttori dei due Uffici federali UFAG e
USAV. I compiti, doveri e responsabilità dell’UFAL sono concordati con i direttori degli Uffici e
41
contenuti in un mandato di prestazioni di carattere pubblico .
41
http://www.blv.admin.ch/blk/index.html?lang=it
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Sintesi del processo di audit
Strategia PCN Rapporto annuale
PROCESSO DI AUDIT
SELEZIONE
ARGOMENTI
PREPARAZIONE
ESECUZIONE
RAPPORTI
MARAP
Basi di controllo
Riunione iniziale
Rapporti singoli
Argomenti audit
Manuale di controllo
Check-list Ente
Programma
Riunione iniziale
Check-list Accompagnamento ispezioni
Riunione finale
Intervista
Controllo documenti
Accompagnamento
ispezioni
Pianificazione
Chiarimento preliminare
argomenti audit
Audit presso l’Ente
Bozza
Invio bozza
Parere/correzioni
Revisione
Autorizzazione
Invio rapporto definitivo
Pianificazione generale
Formazione team
Pianificazione dettagliata
Riunione a priori
Riunione a posteriori
Riunione finale
Approvazione CDU
Comunicazione
Audit interni
Constatazioni principali
Conclusioni principali
Feedback ente ispezionato
Controllo indipendente
PROCESSO DI MIGLIORAMENTO
CDU / Conclusione programma
Rapporto finale
Gruppo scambio Uffici federali/
Conclusione programma
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Accreditamento degli organi d’esecuzione
Principi
Oltre all’obbligo di vigilanza materiale a cui sono soggetti i due Uffici federali, in vari ambiti di controllo
42
della filiera alimentare è prescritto l’accreditamento degli organi di controllo ai sensi dell’OAccD .
In generale, questa prescrizione riguarda i laboratori (di diritto pubblico e privati) che svolgono analisi
nell’ambito della sorveglianza delle epizoozie e delle derrate alimentari. Nell’ambito delle ispezioni, in
linea di massima gli organi privati che svolgono ispezioni ufficiali devono essere accreditati. Gli
ispettorati ufficiali e i laboratori devono essere accreditati per le attività inerenti al campo
43
d’applicazione dell’ODerr (ad eccezione del controllo degli animali da macello e delle carni) e
44
dell’OMVet (norma ISO/IEC 17020; norma ISO/IEC 17025).
Denominazioni speciali delle derrate alimentari: gli organismi di certificazione per le denominazioni di
origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) sono accreditati secondo la norma
45
EN 45 011 .
L’accreditamento quale presupposto dei controlli
Riepilogo: l’accreditamento quale presupposto dei controlli (incl. base legale)
Settore
Organo ufficiale
Terzi
Laboratorio
Accreditamento
necessario
-
esecuzione
Produzione primaria
Nessun accreditamento
necessario
Art. 7 OPPrim
Alimenti per animali
Controlli nell’ambito dell’OCoC
Nessun accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
Art. 71 OsAIA
Art. 75 OsAIA
Art. 72 OsAIA
A seconda della
legislazione
Accreditamento
necessario
-
Art. 6 OCoC
Protezione degli animali
Nessun accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
-
Art. 213 OPAn
Salute degli animali
Nessun accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
Eccezione: controllo
ufficiale con riferimento
all’OMVet
Art. 292a OFE
Art. 312 OFE
42
RS 946.512 Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di
organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (OAccD)
43
RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
44
RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari,
OMVet)
45
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
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Sicurezza delle derrate alimentari
Accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
Art. 62 ODerr
Art. 43 a LDerr
Art. 62 ODerr, art.
49 OMCC
-
-
Accreditamento
necessario
Accreditamento
necessario
-
Art. 34 OMVet
Art. 34 OMVet
Eccezione: organi
esecutivi preposti al
controllo degli animali da
macello e delle carni
Art. 44 OMCC
Autorità preposte all’autorizzazione e al controllo dei
macelli e degli stabilimenti di sezionamento
Accreditamento
necessario
Art. 62 ODerr
Ispezioni basate su MVet
Trasparenza e autonomia della procedura di verifica
Il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) è responsabile di tutti gli accreditamenti nei settori
regolamentati o meno dalla legge. In quanto istituzione della Confederazione, si basa sull’ordinanza
sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD). Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo
www.sas.ch.
All’interno dei tre Comitati settoriali Derrate alimentari, Agricoltura e Medicina di laboratorio sono in
fase di discussione questioni attuali e possibilità di miglioramento in relazione all’accreditamento degli
organi di controllo e di ispezione. I Comitati settoriali sono composti da rappresentanti di uffici federali,
organi di ispezione privati e di diritto pubblico e laboratori. La composizione esatta è desumibile dal
sito Web del SAS. I Comitati settoriali supportano il SAS nell’attuazione delle norme rilevanti e
nell’armonizzazione dei requisiti normativi a livello nazionale e internazionale. Grazie alle riunioni di
lavoro periodiche è possibile garantire uno scambio di informazioni permanente. Uno dei compiti
principali di questi Comitati settoriali è la stesura di nuovi sussidi (guide, check list, ecc.) o la
rielaborazione di quelli già esistenti.
Inoltre, il SAS tiene regolarmente corsi per esperti e organizza all’occorrenza seminari specialistici e
convegni.
Definizione degli ambiti di competenza UFAL-SAS 46
Sia l’Unità federale per la filiera alimentare (UFAL) che il Servizio di accreditamento svizzero (SAS)
eseguono, nell’ambito dei propri mandati, verifiche e/o perizie presso le autorità cantonali di esecuzione nei settori della produzione primaria e della trasformazione e vendita di derrate alimentari. Laddove
opportuno e necessario, le attività dei due organi federali sono coordinate.
L’UFAL verifica l’attuazione uniforme della legislazione federale sull’intero territorio svizzero e
l’efficacia dei controlli ufficiali lungo la filiera alimentare (verifica materiale dell’attuazione della
legislazione).
46
Per dettagli si veda il documento interno «Interfacce e collaborazione UFAL/SAS» approvato il 1/12/2008 da H. Wyss (UFV)
e H.P. Ischi (SAS)
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A tale scopo esegue audit riferiti alle singole tematiche presso le autorità di esecuzione. In primo piano viene posto il controllo dell’efficacia delle misure di esecuzione negli ambiti inerenti alla legislazione
in materia di derrate alimentari, salute degli animali e protezione degli animali. L’obiettivo è garantire
l’armonizzazione nell’applicazione del diritto federale nei vari Cantoni.
47
Conformemente al mandato tratto dall’OAccD , il SAS verifica se un determinato organo di ispezione
o di controllo dispone delle competenze organizzative e tecniche necessarie per svolgere i compiti
concordati. Gli enti accreditati devono soddisfare le disposizioni delle norme tecniche in materia e
quelle di ILAC, EA e SAS. Durante le <yperizie, il SAS tiene conto dei requisiti giuridici che riguardano
direttamente gli ambiti tecnici interessati.
Una-due volte l’anno ha luogo una discussione tra l’UFAL e il SAS volta allo scambio di informazioni e
di esperienze e al coordinamento delle attività.
La collaborazione / definizione degli ambiti di competenza di UFAL e SAS sono state concordate e
fissate in diversi documenti.
Indipendenza degli organi di controllo
L’indipendenza delle autorità di controllo è assicurata dalle disposizioni legislative di cui agli
48
49
50
51
art. 63 ODerr , art. 45 OMCC , art. 8 OPPrim , art. 71 OsAIA .
L’indipendenza degli organi di controllo di diritto privato incaricati di eseguire i controlli nel campo di
applicazione dell’OCoC dovrebbe essere garantita dall’accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC
52
17020 (art. 6 cpv. 2 OCoC ).
Poteri degli organi di controllo ufficiali
Gli organi di controllo hanno libero accesso ai terreni, ai locali e ai veicoli (art. 183 LAgr, art. 8 LFE,
art. 39 LPAn, art. 24 LDerr).
Obblighi delle aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle
derrate alimentari
Le aziende che operano nel settore degli alimenti per animali e delle derrate alimentari sono soggette
all’obbligo di coadiuvare i controlli e di fornire le informazioni necessarie (art. 183 LAgr, art. 11 LFE,
art. 25 LDerr).
47 RS
946.512 Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di
organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (OAccD)
48
RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
49
RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)
50
RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)
51
RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)
52
RS 910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
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2010-2014
Misure delle autorità d’esecuzione
–
–
–
–
–
La notifica all’azienda circa il risultato del controllo avviene in forma scritta (art. 25 LDerr).
Qualora, in occasione di un controllo, si constati che non siano stati rispettati i requisiti di
legge, l’autorità competente contesta e dispone le misure necessarie a correggere le lacune
(artt. 169 – 171 LAgr, artt. 9-11 LFE, artt. 23-25 LPAn, artt. 28-31 LDerr).
In caso di contestazioni (non conformità con le disposizioni di legge) viene intentato una
procedura amministrativa e/o penale (artt. 172-176 LAgr, artt. 46-52 LFE, artt. 26-31 LPAn,
artt. 31, 47-51 LDerr).
Ai sensi dell’art. 170 LAgr e dell’art. 70 OPD i Cantoni possono ridurre i pagamenti diretti
all’azienda nel quadro dei controlli corrispondenti. In una recente decisione (sentenza
2C_560/2010 del 18 giugno 2011) il Tribunale federale ha sostenuto che l’inosservanza delle
norme sulla protezione degli animali non può giustificare il diniego dell’insieme dei contributi,
ma solo di quelli che presentano un nesso diretto con le norme violate. Da questa interpretazione della legge consegue che al richiedente che infrange le norme sulla protezione degli
animali possono essere negati solo i contributi ad essi riferiti. Le disposizioni per le riduzioni
sono state fissate in una direttiva dai direttori delle sezioni cantonali dell’agricoltura.
Gli organi d’esecuzione nell’ambito della protezione e della salute degli animali e nel settore
delle derrate alimentari hanno qualità di funzionari della polizia giudiziaria (art. 8 LFE, art. 39
LPAn, art. 50 LDerr).
Verifica e adeguamento del piano di controllo nazionale
Il PCN viene verificato e adeguato dal punto di vista strategico e operativo a intervalli regolari, per lo
più con cadenza annuale, affinché:
–
–
–
gli obiettivi strategici siano regolarmente sottoposti a controllo;
il contenuto del piano di controllo nazionale e i profili cantonali siano aggiornati e
venga garantito valore aggiunto per i Cantoni e la Confederazione (ad es. cartine del territorio
svizzero, tabelle riepilogative, link …).
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2010-2014
Progetti nazionali di attuazione degli obiettivi strategici
Controlli basati sui rischi
Controlli dei processi basati sui rischi
Obiettivo: per l’attività di controllo ufficiale lungo la filiera alimentare devono essere fissate delle
priorità basate sui rischi secondo uno schema unitario.
Il gruppo di lavoro ha portato a termine il proprio incarico ed elaborato un concetto, descritto dettagliatamente nella pubblicazione «Controlli dei processi basati sui rischi lungo la filiera alimentare
svizzera». L’articolo tecnico è disponibile sulla pagina Internet dell’UFAL. Questo concetto viene
attuato negli ambiti degli alimenti per animali, della protezione degli animali e della salute degli
animali. Per ulteriori dettagli in merito al concetto applicato nel settore delle derrate alimentari, si veda
il link.
Controlli dei prodotti basati sui rischi
Obiettivo: i programmi nazionali di campionamento devono essere pianificati e attuati in modo unitario
e in base ai rischi.
Il gruppo di lavoro preposto ai controlli dei prodotti basati sui rischi ha elaborato un documento di base
che descrive il concetto per l’esecuzione dei suddetti controlli (programmi nazionali di campionamento). Viene prestata particolare attenzione al coordinamento e ai programmi nazionali di campionamento transettoriali. Il concetto di base prevede la nomina di un gruppo di coordinamento per tali
programmi.
Questo gruppo di coordinamento è stato costituito e si riunisce annualmente per identificare possibili
programmi nazionali di campionamento transettoriali.
Gestione dei dati
Obiettivo: deve essere elaborata una soluzione informatica che consenta di raggruppare e analizzare
su scala nazionale i dati rilevati nell’ambito delle ispezioni e dei programmi di campionamento lungo
l’intera filiera alimentare nonché di semplificare il coordinamento delle ispezioni. È importante tener
conto dei sistemi informatici e delle banche dati esistenti, in modo da semplificare il passaggio al
nuovo sistema e rispettare la tradizione organizzativa degli organi d’esecuzione in
Svizzera.
L’UFAG gestisce il portale Agate.
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2010-2014
Panoramica di AGATE (ASA)
Agate e i suoi sistemi integrati sono frutto del programma ASA 2011. Agate può essere paragonato a
un hotel. Il controllo all’ingresso viene effettuato dall’amministrazione utenti e accessi di Agate che,
qualora l’autenticazione vada a buon fine, autorizza l’utente ad entrare in hotel e a raggiungere le
porte delle singole stanze. Spetta poi al sistema integrato decidere se fare entrare l’utente in camera e
cosa consentirgli di fare.
Attraverso le applicazioni IT Acontrol e Asan, l’UFAG e l’USAV mettono a disposizione delle autorità
cantonali d’esecuzione una soluzione centrale di e-Government per una gestione trasversale dei dati
lungo la filiera alimentare (a significa «agronomia», «animali» e «alimenti»).
Attraverso un’architettura SOA, Acontrol e Asan sono collegati a ulteriori importanti sottosistemi come
ad es. la banca dati sul traffico di animali e l’AGIS (dati strutturali).
Sono in fase di preparazione ulteriori collegamenti con fornitori di dati o sistemi periferici come ad es.
il registro delle imprese e degli stabilimenti ecc. La base per il collegamento tra i componenti del sistema informativo centrale e i sistemi di dati multinazionali e/o internazionali (ad es. i sistemi di notifica
delle malattie degli animali dell’UE, dell’OIE o TRACES, il sistema di sorveglianza dell’UE per il commercio di animali e merci) viene costituita man mano mediante l’equiparazione degli standard e la
creazione di interfacce.
Agate è il portale Internet comune della filiera alimentare.
Acontrol è l’applicazione di gestione e coordinamento dei controlli nella produzione primaria
nonché di gestione di ulteriori controlli lungo la filiera alimentare. Supporta la pianificazione, il
coordinamento, la definizione dei contenuti dell’ispezione, l’attribuzione delle risorse e la registrazione
dei risultati e dei provvedimenti.
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2010-2014
Asan è lo strumento di gestione del Servizio veterinario svizzero che, insieme ad Agate e Acontrol,
crea un sistema informativo in rete che collega elementi centrali e decentralizzati, consentendo a tutte
le autorità d’esecuzione di lavorare in modo univoco, efficiente e trasparente.
Asan consente di elaborare ulteriormente con efficienza i dati generati da altre applicazioni, ad es.
Acontrol, o la banca dati del laboratorio centrale.
I risultati dei controlli registrati in Acontrol mettono in moto iter standardizzati in Asan per la
gestione delle misure necessarie. I risultati memorizzati possono essere utilizzati come base per i
processi di autorizzazione.
Inoltre Asan supporta le autorità d’esecuzione nello svolgimento dei processi di lotta alle epizoozie più
comuni e il lavoro amministrativo è semplificato grazie ai documenti modello messi automaticamente a
disposizione (gestione dei documenti). I dati disponibili a livello centrale possono essere utilizzati dalla
Confederazione e dai Cantoni per i rapporti e le valutazioni (ad es. i rapporti annui), sgravando così le
autorità d’esecuzione dagli obblighi di notifica (ad es. notifica di epizoozia).
Alis è il sistema di archiviazione elettronica centralizzata dei risultati di laboratorio ai fini dell’analisi
epidemiologica dei dati sulle epizoozie in Svizzera, del monitoraggio delle resistenze agli antibiotici in
ambito veterinario e della stesura di rapporti all’attenzione di partner internazionali (UE, OIE).
Grazie all’integrazione di alis nella rete ASA (tramite Asan), sarà possibile far confluire in maniera
sicura tutti i dati di laboratorio lungo l’intera filiera alimentare in un database, mettendoli a disposizione
a livello centralizzato.
Sviluppi/scadenze in merito all’utilizzo del sistema
Gli Uffici veterinari utilizzano Acontrol/Asan per lo più in maniera diretta, le autorità del settore
agricolo continuano ancora a registrare buona parte dei dati di controllo nei sistemi cantonali e in seguito li esportano in Acontrol. Presso gli uffici veterinari si sono svolti in maniera decentralizzata corsi
di formazione specifici su Asan e Acontrol; i primi risultati dimostrano che già alcuni uffici
veterinari cantonali eseguono in modo totalmente elettronico importanti processi specialistici (ad es.
controlli nella produzione primaria/misure). Per quanto riguarda altri Cantoni, il passaggio ai
sistemi è in corso di preparazione. Quattro Cantoni e il Liechtenstein hanno espresso il desiderio di
utilizzare quanto prima Acontrol e Asan anche per le ispezioni nell’ambito delle derrate alimentari. Gli
adeguamenti necessari sono in fase di attuazione.In futuro, i chimici cantonali provvederanno a trasmettere i propri dati direttamente dai propri sistemi LIMS all’USAV.
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2010-2014
Fig. 7 Panoramica dei sistemi di gestione dei dati nel settore agricolo (stato: dicembre 2013)
LIMS della stessa ditta
Fig. 8 Panoramica dei sistemi nel settore delle derrate alimentari (stato: ottobre 2013)
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2010-2014
Ricerca PCN
Obiettivo: il gruppo d’accompagnamento per la ricerca PCN deve preparare e accompagnare le questioni inerenti alla ricerca legate al piano di controllo nazionale portandole all’attenzione del
management della ricerca di UFAG/USAV.
L’Università di Berna (Veterinary Public Health Institute VPHI) ha messo a concorso come tesi di
master un progetto di ricerca, strutturato come progetto pilota, sull’efficacia dei controlli dei processi
basati sui rischi nella filiera alimentare. Lo svolgimento è previsto per l’anno 2013 - 2014.
Basi legali di approfondimento relative al PCN
In collaborazione con la Confederazione e i Cantoni, l’UFSP rispettivamente l’USAV, sta elaborando
l’ordinanza PCN nell’ambito del progetto LARGO. Poiché con ogni probabilità i lavori non termineranno prima del 2015, nonostante nel settore primario sussista l’esigenza di fissare per legge le frequenze dei controlli, l’OCoC (Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole) è stata sottoposta a revisione.
Elaborazione della strategia concernente le resistenze agli antibiotici in
Svizzera (STAR)
Il rapporto «Sanità2020», adottato dal Consiglio federale nel gennaio 2013, cita nell’area
d’intervento 1 (Garantire la qualità di vita), quale misura volta a migliorare la tutela della salute, il
controllo e la lotta contro le resistenze agli antibiotici. Al momento, tuttavia, manca una strategia
globale a 360 gradi che, al di là delle tematiche specifiche, si prefigga l’obiettivo di garantire a lungo
termine l’efficacia degli antibiotici a beneficio della salute umana e animale.
Nel mese di luglio del 2013, i capi del Dipartimento federale dell’interno e del Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca hanno incaricato l’Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP di elaborare entro il 2015, insieme agli Uffici federali di veterinaria UFV e dell’agricoltura UFAG,
una strategia e, in base a essa, di allestire un programma sulle resistenze agli antibiotici. È prevista
una stretta collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, i Cantoni e le cerchie interessate.
Gli uffici federali interessati lavorano già, nei rispettivi ambiti di competenza, alla ricerca di misure per
ridurre l’uso inappropriato degli antibiotici e contro l’aumento delle resistenze. Ora si vuole riunire
questi sforzi in una strategia nazionale e coordinarli insieme a tutte le parti in causa.
In Svizzera il consumo di antibiotici negli ospedali viene censito dal 2007. Per il controllo sistematico
dell’uso di antibiotici nei pazienti ospedalieri, il Centro svizzero per la resistenza agli antibiotici
(Anresis) dispone dei dati sul consumo trasmessi dalle farmacie degli ospedali (tuttavia non tutti gli
ospedali partecipano, poiché i dati sono rilevati a titolo facoltativo). In ambito ambulatoriale dal 2006 il
sistema di dichiarazione Sentinella (progetto comune tra alcuni medici di base e l’UFSP) raccoglie i
dati relativi alla prescrizione di antibiotici.
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2010-2014
L’ordinanza sui medicamenti veterinari, entrata in vigore nel 2004, sancisce l’obbligo di allestire una
statistica del consumo di tali farmaci. L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic rileva
annualmente il consumo di antibiotici nella medicina veterinaria a livello di grande distribuzione. Dal
1° luglio 2013 l’UFV (poi USAV) è responsabile dell’attuazione della OMVet e della statistica sul
consumo di antibiotici. Quest’ultima consente di pronunciarsi sulla quantità complessiva utilizzata
suddivisa in base ai principi attivi. I risultati di questa rilevazione sono pubblicati ogni anno in un
rapporto (Rapporto sulla distribuzione di antibiotici nella medicina veterinaria e sul monitoraggio della
resistenza agli antibiotici negli animali da reddito in Svizzera, ARCH-Vet).
Nell’ambito del programma si tratterà di definire gli obiettivi e su questa base stabilire le misure su
temi quali la sorveglianza della situazione sul fronte delle resistenze, un freno al consumo di antibiotici, l’impiego appropriato di antibiotici, la prevenzione dei focolai di malattie causate da germi resistenti
e l’informazione del corpo medico, degli agricoltori e dei consumatori.
Schema del programma nazionale sulla resistenza agli antibiotici
Strategia globale sulla resistenza agli antibiotici
Settore
persone
Settore
animali
Settore
agricoltura
Aree
d'intervento
Aree
d'intervento
Aree
d'intervento
Misure
Misure
Misure
Ambito
ambiente
Il primo passo consiste ora nello stabilire i contenuti concreti della strategia che dovrà essere definita
entro la fine del 2015, data prevista per l’entrata in vigore della legge sulle epidemie. Su questa base
sarà allestito un programma nazionale con misure concrete.
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Tabella di marcia
Consultazione degli
uffici e adeguamenti
Progetto
preliminare
Elaborazione strategia con il
coinvolgimento degli stakeholder
Consultazione degli uffici,
corapporto e proposta
Consiglio federale
Consultazione e
adeguamenti
La revisione della legge sulle epidemie e la legge sull’agricoltura rappresentano le basi legali di questo
progetto.
Gruppo di lavoro Armonizzazione del sistema di controllo doppio nell’ambito
della protezione degli animali
Fonte: rapporto finale GL SC doppio PAn
Committente / composizione
L’UFV e l’UFAG hanno incaricato il gruppo di lavoro, guidato dall’UFV, di elaborare il concetto per il
coordinamento dei controlli sulla protezione degli animali nelle aziende agricole PER. Il gruppo di
lavoro era costituito da 2 rappresentanti per ciascuno dei due Uffici federali e da 3 rappresentanti di
COSAC e ASVC. L’iniziativa traeva origine dalla comunicazione dell’ASVC del 15 settembre 2011
all’attenzione dell’UFV, in cui si chiedeva un chiarimento circa il doppio incarico derivante dai controlli
sulla protezione degli animali nelle aziende con pagamenti diretti, nell’ottica dell’attuazione del
coordinamento dei controlli stessi.
Mandato
Il gruppo di lavoro
–
–
–
individua e analizza eventuali problemi, ad esempio inerenti alle limitazioni nella scelta
dell’organizzazione di controllo, ai costi dei controlli, allo scambio di dati ecc. e suggerisce
possibili soluzioni (incl. adeguamenti necessari alle ordinanze);
redige il concetto per un coordinamento pratico dei controlli sulla protezione degli animali nelle
aziende con pagamenti diretti e
stila un mandato di prestazioni tipo Ufficio veterinario / organizzazione di controllo.
Antefatti
I controlli sulla protezione degli animali nelle aziende che forniscono la PER sono stati sanciti, da un
lato, in virtù della legislazione sull’agricoltura (pagamenti diretti / prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate) e, dall’altro, per effetto della legge sulla protezione degli animali (esecuzione diretta).
Nelle aziende che non forniscono la PER e presso tutti gli altri detentori di animali, i controlli si
fondano unicamente sulla legislazione in materia di protezione degli animali; in tal caso, dunque, non
sussiste alcuna necessità di coordinamento.
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2010-2014
Durante l’esecuzione dei controlli sulla protezione degli animali nelle aziende PER, i Cantoni
applicano le disposizioni in maniera differente. In essi, infatti, la presenza di due basi legali (legge
sulla protezione degli animali e ordinanza sui pagamenti diretti) ha dato origine a due sistemi di
controllo paralleli, nei quali si riscontrano i più svariati livelli di coordinamento. Dal punto di vista dei
contenuti, i due sistemi sono oggettivamente assimilabili: entrambi verificano il rispetto dei requisiti
minimi ai sensi della legge sulla protezione degli animali.
Secondo la OCoC, detti controlli devono essere coordinati tra gli Uffici dell’agricoltura e gli Uffici
veterinari di competenza, al fine di evitare sovrapposizioni. Il coordinamento tramite l’organo preposto
(art. 8 OCoC) avviene pienamente soltanto in pochi Cantoni (rapporto UFAL).
Nel contesto della PER (pagamenti diretti), il beneficiario dei pagamenti diretti è sostanzialmente
responsabile di garantire che la propria azienda venga controllata. I costi del controllo sono, a s
econda del Cantone, interamente o parzialmente a suo carico. Il controllo ai sensi della legge sulla
protezione degli animali, invece, viene disposto dall’Ufficio veterinario competente. Secondo la
medesima legge, un controllo ufficiale relativo alla protezione degli animali non comporta praticamente
alcun costo per il detentore degli animali, è il Cantone (l’Ufficio veterinario) a sostenerne le spese.
Eventuali emolumenti possono essere addebitati, in funzione del rispettivo regolamento cantonale,
qualora il controllo dia adito a contestazioni.
Il problema del doppio sistema è stato individuato nell’ambito del programma di audit dell’UFAL
concernente i controlli sulla protezione degli animali (animali da reddito). (Per i dettagli, si veda il
rapporto UFAL).
Risultati
Dall’analisi del sistema di controllo «doppio» nell’ambito dell’esecuzione della legislazione sulla
protezione degli animali emergono le seguenti lacune e criticità:
–
–
–
–
–
–
–
Il perimetro e l’iter (modalità) dei controlli sulla protezione degli animali variano significativamente non solo da Cantone a Cantone, ma anche in funzione dell’organo di controllo (Ufficio
veterinario, organizzazione accreditata). Le differenze a livello di documentazione sono ancora maggiori, nonostante i punti di controllo prescritti dall’UFV (modelli di rapporti di controllo
= check-list) integrati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali.
Gli esiti dei controlli sono comprensibili e ricostruibili soltanto in parte e in misura differente,
per cui anche la qualità dei controlli risulta verificabile solo parzialmente e in maniera variabile,
il che pregiudica la credibilità del sistema di controllo nel suo complesso (i rapporti di controllo
delle diverse organizzazioni sono profondamente diversi tra loro).
Le lacune a livello di protezione degli animali vengono individuate in misura differente, per cui
non in tutti i Cantoni danno luogo a provvedimenti con livello di adeguatezza comparabile.
Il perimetro dei controlli e la documentazione rappresentano fattori di costo. Uniformando il
rispetto dei requisiti di legge, a seconda del Cantone non si esclude che emergano ulteriori
costi che devono essere finanziati.
A livello di coordinamento delle attività di controllo da parte degli organi esecutivi (funzione
dell’organo di coordinamento) e di flusso di dati, si evidenziano notevoli differenze tra i
Cantoni.
In seguito ai «nuovi» requisiti imposti dalla OCoC in vigore dall’1.1.2012, i Cantoni devono
provvedere a registrare gli esiti dei controlli in Acontrol e a ridefinire gli iter dei processi,
inclusa la documentazione dei controlli. Senza l’obbligo di una procedura coordinata, vi è il
rischio che anche in questo caso vi sia molta disomogeneità nell’attuazione.
I requisiti della legge sulla protezione degli animali relativi al vincolo contrattuale per le
organizzazioni che eseguono i controlli a nome del servizio cantonale preposto alla protezione
degli animali non vengono rispettati in tutti i Cantoni. Negli accordi siglati emergono nuovamente forti differenze tra i Cantoni.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
–
Dal 1.1.2012 i requisiti nei confronti delle persone che effettuano i controlli sulla protezione
degli animali sono sanciti dall’ordinanza sulla formazione (esigenze poste agli assistenti
specializzati ufficiali). Queste nuove disposizioni non sono ancora state attuate in nessun
Cantone. Le organizzazioni di controllo temono che queste prescrizioni per loro nuove in
materia di formazione facciano lievitare i costi dei controlli.
Conclusioni
Gli esiti di un giro di controllo devono essere utili sia all’esecuzione dei pagamenti diretti sia
all’adempimento del mandato di controllo conferito al servizio preposto alla protezione degli animali
(VC). A tal fine, occorre sancire e/o chiarire che esiste un solo standard per i controlli sulla protezione
degli animali.
Lo standard nei controlli sulla protezione degli animali può essere raggiunto nel seguente modo:
–
–
Per quanto concerne l’organizzazione di controllo, limitazione della libertà di scelta dei
beneficiari dei pagamenti diretti alle organizzazioni che possiedono una convenzione sulle
prestazioni con il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
Chiarimento dei seguenti punti (a livello di ordinanza o nella convenzione sulle prestazioni):
o Obbligo della convenzione sulle prestazioni per quanto riguarda i controlli sulla
protezione degli animali nel contesto della PER.
o Facoltà del servizio preposto alla protezione degli animali di impartire istruzioni sul piano tecnico, anche per il controllo sulla protezione degli animali nell’ambito della PER.
o I contenuti del controllo e i requisiti qualitativi nei confronti dei controlli e del personale
addetto si fondano sulle disposizioni della legge sulla protezione degli animali.
o Il titolare dei dati relativi ai controlli è il rispettivo Cantone, che può utilizzarli al fine di
adempiere a tutte le sue mansioni.
o La documentazione di controllo deve essere completa e uniforme, in maniera tale da
poter essere utilizzata per eventuali ulteriori controlli.
o Deve essere garantita l’indipendenza del personale addetto ai controlli.
o I requisiti a livello di formazione (secondo l’ordinanza sulla formazione) valgono per
tutti i controlli sulla protezione degli animali, anche nell’ambito della PER.
o Il raggiungimento di un grado di occupazione elevato delle persone addette ai
controlli come target per la garanzia della qualità.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ambito di controllo vegetali
Salute dei vegetali/quarantena
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: UFAG/UFAM
Applicazione: SFF/Servizi fitosanitari cantonali
Panoramica
Le misure attuate in ambito fitosanitario sono finalizzate a prevenire la comparsa e la diffusione di
malattie e parassiti ai danni dei vegetali. Le disposizioni fitosanitarie svizzere sono conformi ai principi
e alle norme della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (IPPC). Nell’ambito
dell’importazione di vegetali e prodotti derivati, occorre minimizzare quanto più possibile il rischio di
introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi (organismi di quarantena).
Il SFF (Servizio fitosanitario federale) ha il compito di controllare il rispetto delle disposizioni svizzere
in materia. In collaborazione con le stazioni federali di ricerca (Agroscope, WSL), inoltre, esso
monitora le esportazioni di vegetali dalla Svizzera verificandone la conformità alle normative fitosanitarie dei Paesi di destinazione.
Nel 2001 è stato introdotto il passaporto per piante per le merci destinate al commercio in territorio
svizzero, ai sensi dell’Accordo agricolo bilaterale siglato con l’Unione Europea nel 1999. Il passaporto
è obbligatorio per i materiali vegetali considerati potenziali vettori di organismi nocivi particolarmente
pericolosi. L’organo di vigilanza di tale sistema di controllo è rappresentato dall’UFAG in ambito
agricolo e dall’UFAM in ambito forestale. L’UFAG, inoltre, coordina le diverse misure attuate dai servizi
fitosanitari cantonali per la sorveglianza dei rispettivi territori e la lotta a eventuali focolai (ad es. fuoco
batterico, diabrotica del mais ecc.). Per analogia, i servizi forestali cantonali soggiacciono all’UFAM.
Organismi nocivi stima dei rischi
Poiché l’interazione tra organismo nocivo e pianta/e ospite/i è di natura specifica, le misure di lotta
dipendono dalla biologia di tale organismo, che può essere un battere, un fitoplasma, un virus, un
fungo, un nematode, un acaro o un insetto.
Visto l’enorme impatto economico che gli organismi nocivi esercitano sulle colture, in tutto il mondo
sono in corso ricerche miranti a conoscere più a fondo la biologia degli organismi nocivi potenziali e
attuali. La protezione dei vegetali può quindi contare su una solida base di conoscenze scientifiche in
materia di area di diffusione, piante ospiti, metodi profilattici e cicli di vita degli organismi nocivi.
L’OEPP (Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante) e l’UE hanno redatto
un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, i cosiddetti organismi di quarantena,
spesso difficili da debellare. Grazie all’introduzione del passaporto per piante, tuttavia, si è creato un
sistema internazionale volto a prevenire la diffusione di tali organismi.
Oltre a essere membro di vari gruppi di esperti dell’OEPP la Svizzera ha nominato alcuni specialisti
che, riconosciuti a livello europeo, partecipano attivamente alle valutazioni dei rischi relative a nuovi
potenziali organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Il passaporto per piante
Per poter mettere in commercio vegetali e parti di essi potenzialmente in grado di ospitare uno o più
organismi di quarantena occorre rilasciare un passaporto per piante che certifichi l’assenza di tali
organismi.
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2010-2014
Organismi nocivi strategia 2010-2014
Occorre colmare le lacune riscontrate nei controlli al confine (soprattutto relative a materiale vegetale
proveniente da Paesi terzi) nel corso dell’audit UE (ottobre 2007) e allineare i controlli allo standard
adottato nell’Unione Europea.
Tale obiettivo dovrà essere raggiunto attraverso le seguenti misure:
–
–
–
–
Potenziamento delle risorse di personale;
Investimenti nelle infrastrutture (laboratorio di sicurezza biologica di classe 3);
Perfezionamento dei controllori e
Controlli basati sui rischi e incremento dell’efficienza
Organismi nocivi laboratori
Tutte le analisi relative alla salute dei vegetali sono svolte da Agroscope.
Suddivisione dell’attività di analisi. Ch: Changins, Wä: Wädenswil, LF: Les Fougères
(Agroscope Changins-Wädenswil, Centre des Fougères, Conthey)
Tipo di coltura
Funghi
Batteri
Fitoplasmi
Virus
Nematodi
Insetti
Erbe
infestanti
Frutticoltura
Wä
Wä
Ch
Ch
Wä
Wä
Ch
Orticoltura in pieno
campo
Wä
Wä
Ch
Ch
Wä (tranne nematodi a cisti
della patata
 Ch)
Wä
Ch
Orticoltura in serra
LF
Wä
Ch
Ch
Wä
Ch
Ch
Bacche, piante
officinali e ornamentali
LF
Ch
Ch
Ch
Wä
LF
Ch
Campicoltura
Ch
Ch
Ch
Ch
Wä
Ch
Ch
Viticoltura
Ch
Ch
Ch
Ch
Wä
Ch
Ch
Organismi nocivi basi legali
– 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV)
Organismi nocivi pianificazione d’emergenza
– Misure
L’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) sancisce le misure fitosanitarie (controlli
all’importazione e alla messa in commercio, sorveglianza e lotta in caso di contaminazione) e
disciplina gli aspetti relativi all’organizzazione e alla notifica.
Esistono vari piani d’emergenza per la lotta ai principali organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Data la presenza di divieti volti a far sì che vegetali contaminati non confluiscano nella filiera
alimentare o nella produzione di alimenti per animali, essi non rappresentano un rischio per il
consumatore. Le segnalazioni e lo scambio di informazioni a livello internazionale vengono gestiti
dalle istituzioni rilevanti, come l’OEPP, oppure dagli Stati membri dell’UE nell’ambito dell’Accordo
agricolo bilaterale tramite il sistema di notifica EUROPHYT.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
– Lotta diretta contro gli agenti patogeni
Oltre alla distruzione dei vegetali (sotto forma di misure fitosanitarie contro organismi nocivi particolarmente pericolosi), sussiste la possibilità di procedere alla lotta diretta contro gli agenti patogeni
(non solo contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla OPV, ma anche contro
organismi nocivi conosciuti da tempo in Svizzera) attraverso l’uso di prodotti fitosanitari, che,
tuttavia, potrebbero lasciare tracce nei prodotti trattati. Occorre pertanto garantire che tali residui
non siano presenti nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori.
L’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE) sancisce che le sostanze estranee e
i componenti possono essere presenti negli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se
tecnicamente indispensabili. La normativa fissa opportuni valori limite, a cui fanno riferimento il
CUAA e l’USAV ogniqualvolta effettuano le analisi dei residui.
Controlli sui processi relativi a organismi nocivi particolarmente pericolosi
Controlli all’importazione di materiale vegetale
Obiettivo
Prevenire l’introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi ai
sensi dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
Contenuto
In caso di importazioni da Paesi terzi, si verifica che la merce sia accompagnata dal certificato fitosanitario obbligatorio (conformemente alle disposizioni dell’IPPC) e che quest’ultimo corrisponda al contenuto dell’invio.
Controllo visivo al fine di accertare l’assenza di contaminazioni. In caso di
dubbio, invio di campioni alla stazione di ricerca competente Agroscope o
WSL.
Basi legali
RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali
(OPV)
RS 916.202.1 Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le
misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
RS 916.205.1 Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati
Esecuzione
Controllori fitosanitari del SFF
Categorizzazione del rischio e campionamento
In linea di principio, vengono controllati tutti gli invii contenenti merci soggette alle disposizioni fitosanitarie.
Eccezione: l’UE ha definito varie categorie di rischio per i Paesi importatori
in base al numero di infrazioni riscontrate nei precedenti controlli. Qualora il
Paese importatore rientri in una categoria di rischio bassa, si effettua soltanto un controllo a campione. Anche il SFF ha adottato tale categorizzazione.
Risorse
Confederazione: percentuali d’impiego pari a circa 800
Misure in caso di infrazioni
In caso di rischio immediato di ulteriore diffusione nell’ambiente circostante,
la merce viene distrutta sul posto.
In caso di contaminazione, ma rischio di diffusione nell’ambiente circostante
ridotto, l’invio viene respinto.
Documenti
Documentazione interna con
- descrizioni dei processi
- guide
- moduli dispositivi
Gestione dei dati
Registrazione della violazione, con trasmissione dei dati al sistema di
notifica dell’UE Europhyt cui la Svizzera è affiliata (le infrazioni vengono
notificate)
Analisi
Estratti/elenchi scaricabili da Europhyt e disponibili presso l’UFAG (SFF)
Rapporti
Nessun rapporto istituzionalizzato
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2010-2014
Controlli nelle aziende (produttori di sementi e di tuberi-seme)
Obiettivo
Garantire la salute delle sementi e dei tuberi-seme messi in circolazione.
Contenuto
Le aziende che producono sementi o tuberi-seme sono soggette ad almeno
un controllo all’anno, durante il ciclo vegetativo, da parte del SFF o di
organizzazioni di controllo mandatarie. In assenza di irregolarità, l’azienda è
abilitata al rilascio di passaporti per piante per la propria merce.
Basi legali
RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Esecuzione
Coltivazione di piante erbacee: SFF
Vivai di piante arboree: Concerplant
Viti: Vitiplant
Sementi: Swisssem/VO
Cipolle indigene: CSO (Centrale svizzera dell’orticoltura e delle colture
speciali)
Concerplant, Vitiplant e Swisssem/VO sono organizzazioni di categoria che
rappresentano gli interessi di produttori e clienti.
Categorizzazione del rischio e campionamento
-
Risorse
Durante il ciclo vegetativo (1 - 3 mesi all’anno), circa 80 persone sono
incaricate dell’esecuzione dei controlli.
Misure in caso di infrazioni
Qualora venga individuato un organismo nocivo particolarmente pericoloso,
si provvede alla distruzione delle scorte e alla bonifica dell’azienda.
Documenti
Documentazione interna per un’applicazione omogenea delle disposizioni
Gestione dei dati
Vivai di piante arboree, vivai di viti, piante erbacee: banca dati Passinfo
(UFAG)
Patate da semina: CertiPro (banca dati di Agroscope)
Analisi
-
Rapporti
Rapporto annuale a cura delle organizzazioni accreditate, all’attenzione
dell’UFAG
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2010-2014
Sorveglianza del territorio
Obiettivo
Individuare precocemente la comparsa di organismi nocivi particolarmente
pericolosi (ad es. diabrotica del mais, Sharka delle drupacee ecc.)
Contenuto
All’interno del loro territorio, i Cantoni sono responsabili della sorveglianza e
della lotta agli organismi di quarantena, di cui circa 10 sono attualmente
prioritari. A seconda della necessità e dell’urgenza, le disposizioni in materia
di attuazione possono essere applicate fino a livello comunale. Si raccolgono e si verificano eventuali segnalazioni di casi sospetti. In alcune circostanze, si prelevano campioni ai fini di un’analisi microbiologica (Agroscope,
WSL). I focolai rilevati vengono notificati all’Ufficio federale competente. Il
risanamento (spesso distruttivo, dal momento che gli organismi di quarantena sono difficili da debellare) è di responsabilità del Cantone.
In presenza di un focolaio, il controllo superiore compete a un ispettore
fitosanitario (ACW).
I servizi fitosanitari cantonali hanno altresì il compito di rendere nota la
comparsa sul territorio cantonale di organismi nocivi che fino a quel
momento non erano ancora presenti.
Basi legali
RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali
(OPV)
RS 916.202.1 Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le
misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
RS 916.205.1 Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati
Esecuzione
Servizi fitosanitari cantonali (cfr. profili cantonali)
Categorizzazione del rischio e campionamento
Sorveglianza capillare del territorio
Coordinamento tra le autorità coinvolte
Il SFF e i servizi fitosanitari cantonali si incontrano almeno 2 volte all’anno
per confrontarsi, perfezionarsi e garantire un’applicazione omogenea delle
disposizioni.
Misure in caso di infrazioni
Ai sensi dell’OPV e delle disposizioni cantonali
Documenti
Le direttive concernenti tutti i possibili organismi nocivi particolarmente
pericolosi sono pubblicate sul sito del SFF.
servizio fitosanitario federale
Gestione dei dati
I focolai rilevati vengono segnalati all’autorità preposta del SFF
(UFAG/UFAM e Agroscope/WSL).
Analisi
Servizi fitosanitari cantonali, Agroscope
Rapporti
Rapporti specifici a cura di Agroscope (temi rilevanti)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Organismi nocivi: controllo sui prodotti
Esempio di sorveglianza del territorio e misure di lotta contro un organismo nocivo particolarmente
pericoloso ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali.
Programma di monitoraggio della diabrotica del mais (D. virgifera virgifera)
Obiettivo
Individuare precocemente la comparsa di D. virgifera virgifera
Basi legali
RS 916.20 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Prelievo di campioni
Sorveglianza tramite trappole a feromoni
Pianificazione, analisi: Agroscope
Operatività: servizi fitosanitari cantonali
Parametri di analisi
D. virgifera virgifera, animali adulti
Esecuzione delle analisi
Decisione a cura degli esperti di Agroscope (i servizi fitosanitari cantonali
effettuano la prima triage)
Coordinamento con altre autorità
Agroscope stabilisce la localizzazione delle trappole, coordinamento con i
servizi fitosanitari cantonali
Categorizzazione del rischio e campionamento
Superfici rappresentative coltivate a granoturco e assi di traffico in cui è
probabile una contaminazione
Misure in caso di non conformità
Rotazione obbligatoria delle colture
Gestione dei dati
Tabelle Excel
Analisi
Agroscope
Rapporti
I risultati vengono pubblicati sul sito Web di Agroscope
http://www.agroscope.admin.ch/org/00273/index.html?lang=it
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: UFAG
Applicazione: la responsabilità in merito all’applicazione per quanto riguarda il materiale di moltiplicazione compete all’UFAG. L’applicazione vera e propria è a cura di quest’ultimo e della
stazione di ricerca Agroscope. Durante i processi di certificazione di sementi e tuberi-seme, alcune
organizzazioni di controllo e associazioni indipendenti vengono incaricate dall’UFAG di svolgere compiti di controllo.
Panoramica
Per l’omologazione di varietà vegetali, la certificazione di sementi e tuberi-seme e i controlli commerciali viene perseguita una strategia che poggia su tre pilastri:
–
–
–
Omologazione di varietà vegetali delle specie campicole e foraggere:
Ai fini dell’omologazione viene verificato, tra le altre cose, il valore di impiego e di utilizzo delle
varietà. Il controllo consiste anche nell’appurare se le varietà in esame presentano caratteristiche negative per la salute dell’uomo, come ad es. resistenza insufficiente nei confronti di
certi agenti patogeni che possono determinare un’accresciuta presenza di micotossine nei
cereali oppure la formazione di zuccheri riducenti nelle patate (formazione di acrilammidi). Un
altro importante aspetto oggetto di verifica è dato dalle resistenze/tolleranze alle malattie, che
consentono una coltivazione caratterizzata dal minor impiego possibile di prodotti fitosanitari.
Certificazione di sementi e tuberi-seme:
Assicura che vengano commercializzati solo sementi e tuberi-seme provenienti da varietà
omologate e che quindi le caratteristiche positive per la salute dell’uomo di queste varietà vadano a beneficio dei consumatori. Permette inoltre, attraverso tutti i livelli di moltiplicazione,
una tracciabilità dalle sementi certificate fino al centro di selezione.
Controllo a livello commerciale:
Per verificare l’efficacia dei sistemi di certificazione, vengono eseguiti controlli a campione a
livello commerciale sulle sementi e sui tuberi-seme prodotti in Svizzera e all’estero.
Nell’ambito di tali controlli ha luogo una verifica della qualità nonché della corretta caratterizzazione e chiusura dei contenitori di sementi. Per incrementare l’efficienza, vengono eseguiti
di norma controlli combinati volti ad accertare la qualità delle sementi, la contaminazione da
OGM e in parte la presenza di prodotti omologati per la concia delle sementi/relativi residui
dovuti all’abrasione dei semi.
La severità delle disposizioni e quindi l’intensità dei controlli dipendono dall’importanza della specie
vegetale. Per la sicurezza dell’alimentazione vale quanto segue: specie campicole e foraggere >
varietà di verdura, frutta e viticole.
Laboratori ufficiali nazionali
Parametri di analisi
Laboratorio
Caratteristiche delle varietà
Agroscope
Caratteristiche qualitative delle sementi
Agroscope
Caratteristiche qualitative delle patate da semina
Agroscope
OGM
Agroscope
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2010-2014
Basi legali
– RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
– RS 916.151 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
– RS 916.151.1 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme
delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi
– RS 916.151.2 Ordinanza del DFE dell’11 giugno 1999 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati
(s.l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da frutto)
– RS 916.151.3 Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (Ordinanza del DFE sulle
piante di vite)
– RS 916.151.6 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà
di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (Ordinanza sul catalogo delle varietà)
– RS 916.151.7 Ordinanza dell’UFAG del 17 gennaio 2007 concernente il catalogo delle varietà
di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni
(Ordinanza sulle varietà di viti)
Pianificazione d’emergenza
Ciascun lotto di sementi disponibile in commercio deve essere provvisto di un numero di lotto per
rendere possibile, in caso di necessità, l’individuazione immediata del responsabile della messa in
commercio e del produttore fino alla particella di produzione e affinché si possano predisporre in modo
efficente le necessarie misure.
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2010-2014
Controlli sui prodotti
Certificazione obbligatoria di sementi e tuberi-seme nell’ambito delle specie campicole e foraggere
Obiettivo
La produzione e la messa in commercio di sementi e tuberi-seme sono
soggette a vigilanza statale e corrispondono a uno dei primi anelli di controllo della filiera alimentare. Si assicura che le sementi e i tuberi-seme
commercializzati corrispondano alle varietà omologate che presentano, tra
le altre cose, anche le caratteristiche positive richieste per la salute
dell’uomo.
Contenuto
Controllo visivo di ciascuna coltura di moltiplicazione di sementi e
tuberi-seme da parte di ispettori delle colture abilitati al fine di accertarne la
purezza varietale, le distanze minime in caso di impollinazioni incrociate,
malattie e piante estranee. Prelievo di campioni rappresentativi su ogni lotto
di sementi cerniti da parte di personale autorizzato. Analisi di ciascun
campione di sementi presso Agroscope in relazione a purezza, germinabilità, altri semi e salute delle sementi. Caratterizzazione e chiusura dei contenitori di sementi da parte di personale autorizzato. Controllo colturale dei
lotti di sementi certificati al fine di verificare l’identità e la purezza varietali.
Basi legali
RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge
sull’agricoltura, LAgr)
RS 916.151 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la
commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza
sul materiale di moltiplicazione)
RS 916.151.1 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le
sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e
degli ortaggi
RS 916.151.2 Ordinanza del DFE dell’11 giugno 1999 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle
piante di specie da frutto certificati (s.l.) (Ordinanza del DFE sulle piante da
frutto)
RS 916.151.3 Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la
produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle
piante di vite (Ordinanza del DFE sulle piante di vite)
RS 916.151.6 Ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il
catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose
e da fibra nonché di barbabietole (Ordinanza sul catalogo delle varietà)
RS 916.151.7 Ordinanza dell’UFAG del 17 gennaio 2007 concernente il
catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale
standard nonché l’elenco dei vitigni (Ordinanza sulle varietà di viti)
Esecuzione
L’esecuzione della certificazione di sementi e tuberi-seme compete ad
Agroscope (patate da semina e sementi). Questi enti sono altresì responsabili della formazione, abilitazione e controllo del personale preposto
all’esecuzione delle verifiche.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Nessuno, in quanto la totalità della produzione di sementi avviene con la
certificazione ufficiale. L’ispezione delle colture di categorie di sementi
superiori viene eseguita da personale dell’ente di certificazione anziché da
ispettori delle colture autorizzati.
Risorse
-
Misure in caso di infrazioni
- Controlli successivi
- Misure amministrative ai sensi dell’art. 169 LAgr
- Denuncia
Documenti
Agroscope e UFAG
Gestione dei dati
Agroscope e UFAG
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2010-2014
Controllo delle sementi a livello commerciale
Obiettivo
Controllo successivo volto a verificare se le sementi certificate e commercializzate confermano i risultati della certificazione.
Basi legali
RS 916.151 Ordinanza sul materiale di moltiplicazione (art. 22 cpv. 4)
Prelievo di campioni
Ogni anno vengono sottoposti a prelievo di campioni ca. 50 lotti di sementi,
in parte in combinazione con controlli OGM volti ad accertare la presenza di
prodotti omologati per la concia delle sementi/relativi residui dovuti
all’abrasione dei semi.
Controllo OGM: almeno 30 campioni.
Parametri di analisi
Qualità delle sementi, caratterizzazione e chiusura; contaminazione da
OGM; omologazione di prodotti per la concia delle sementi e rispetto delle
norme che regolano i residui dovuti all’abrasione dei semi.
Esecuzione delle analisi
Agroscope, residui da abrasione: Centro tecnologico agricolo di Augustenberg (Germania)
Categorizzazione del rischio e campionamento
OGM: il campionamento è basato sui rischi, principalmente in funzione della
frequenza delle varietà transgeniche commercializzate tra le diverse varietà
vegetali (soprattutto mais, colza, barbabietole) del Paese di provenienza
Misure in caso di non conformità
- Controlli successivi
- Misure amministrative ai sensi dell’art. 169 LAgr
- Denuncia
Gestione dei dati
UFAG
Analisi
Analisi interna Agroscope-UFAG
Rapporti
Rapporto interno Agroscope-UFAG
Documenti
Protocolli interni sui prelievi di campioni, istruzioni ecc.
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2010-2014
Prodotti fitosanitari
Autorità competenti
Competenze normative vigilanza: UFAG
Applicazione: Servizio di omologazione dell’UFAG. Uffici preposti alla valutazione: Agroscope, USAV,
SECO, UFAM. Controllo del mercato da parte dei servizi cantonali per i prodotti chimici.
Panoramica
I prodotti fitosanitari proteggono le piante utili e assicurano il raccolto. I prodotti fitosanitari sono
sostanze biologiche attive che, oltre agli effetti protettivi desiderati possono avere effetti secondari
sulle stesse piante da coltura, su «organismi no-target» (ad es. organismi utili) e sull’ambiente (ad es.
suolo, acqua). Pertanto, oltre all’efficacia dei prodotti fitosanitari, in un procedimento di omologazione
viene controllato e valutato il rischio per l’uomo, le piante da coltura e l’ambiente. I prodotti fitosanitari
possono essere messi in commercio in Svizzera solo se omologati sul territorio nazionale. Al procedimento di omologazione partecipano diversi Uffici federali e stazioni di ricerca dell’UFAG, autorità
responsabile dell’omologazione. Il lavoro del settore Prodotti fitosanitari dell’Ufficio federale
dell’agricoltura (UFAG) si basa sull’ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul
mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161.
In Svizzera ci sono quattro uffici preposti alla valutazione:
–
–
–
–
L’UFAG con le Stazioni federali di ricerca agronomica e l’Istituto federale di ricerca per la
foresta, la neve e il paesaggio (WSL) accertano che un prodotto fitosanitario sia adeguato
all’utilizzo previsto, il suo utilizzo secondo le prescrizioni non produca effetti collaterali inaccettabili sulle piante utili e i raccolti, e il trattamento in base alle prescrizioni non abbia
conseguenze inaccettabili sull’uomo, gli animali e l’ambiente. Agroscope valuta in particolare
la reazione dei prodotti fitosanitari nei confronti dell’ambiente e il rischio per gli organismi
acquatici e altri organismi non bersaglio come le api e i macroorganismi.
L’USAV si accerta che un prodotto fitosanitario utilizzato secondo le prescrizioni non arrechi
pericolo all’uomo. Si accerta che un prodotto fitosanitario non provochi effetti collaterali
inaccettabili, qualora rimangano dei residui negli o sugli alimenti. Valuta i rischi tossicologici
per l’uomo e definisce la caratterizzazione.
L’UFAM determina la classificazione e la caratterizzazione di un prodotto fitosanitario in
relazione alla sua pericolosità per l’ambiente.
La SECO valuta i prodotti fitosanitari relativamente alla salute e la sicurezza di coloro che ne
fanno un uso (sicurezza sul lavoro) professionale o commerciale.
Prodotti fitosanitari: stima dei rischi
L’omologazione dei prodotti fitosanitari avviene sistematicamente secondo un processo interno
prestabilito.L’elenco dei prodotti omologati è pubblico:
http://www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=it
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2010-2014
Prodotti fitosanitari: laboratori
Le analisi ufficiali sui residui dei prodotti fitosanitari sono eseguite nei laboratori cantonali, sulla base
dei valori massimi stabiliti nell’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (RS 817.021.23).
Prodotti fitosanitari: basi legali
– RS 916.161 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato di prodotti
fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)
– RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)
– RS 916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
Prodotti fitosanitari: pianificazione d’emergenza
In presenza di nuove conoscenze riguardanti i rischi correlati a prodotti già omologati, l’UFAG può
modificare per breve tempo le autorizzazioni esistenti, ritirare prodotti dal mercato (art. 29 segg. OPF)
oppure vietarne l’impiego (art. 67 OPF). Nelle situazioni in cui derrate alimentari o alimenti per animali
sono compromessi dall’impiego errato o inadeguato di prodotti fitosanitari, si ricorre alla pianificazione
d’emergenza. La risoluzione di situazioni di emergenza di altro genere dovute ai prodotti fitosanitari,
come ad es. ingenti danni ambientali o alla salute dovuti all’uso di prodotti fitosanitari, è di competenza, analogamente a quanto previsto per i prodotti chimici, dei Cantoni interessati. In caso di eventi che
riguardano più Cantoni, l’UFAG agisce eventualmente in via sussidiaria e coordina le attività
(art. 80 cpv. 1 OPF)
Qualora dovessero comparire organismi nocivi, nuovi, prima d’ora sconosciuti o noti ma resistenti nei
confronti di determinati prodotti fitosanitari, per combattere i quali in Svizzera non esistono prodotti
efficaci omologati, l’UFAG può omologare altri prodotti fitosanitari disponibili per un periodo limitato,
nel contesto di una procedura di emergenza abbreviata (art. 40 OPF).
Prodotti fitosanitari: controlli sui processi
L’utilizzo corretto dei prodotti fitosanitari conformemente alla OPPrim viene verificato nell’ambito dei
controlli nella produzione primaria (cfr. capitolo corrispondente), nonché nel contesto dei controlli
PER, in quanto i PER contengono disposizioni approfondite sulla selezione e sull’impiego mirato dei
prodotti fitosanitari.
Prodotti fitosanitari: controlli sui prodotti
Nell’ambito delle analisi dei laboratori cantonali, la frutta, la verdura e altri alimenti vengono sottoposti
a verifica per individuare l’eventuale presenza di residui. Per i risultati delle analisi si vedano i rapporti
annui dei laboratori cantonali. Questi documenti si trovano nei rispettivi profili cantonali.
Il controllo del mercato dei prodotti fitosanitari e dei concimi spetta ai servizi cantonali per i prodotti
chimici. A seconda del Cantone, gli organi d’esecuzione sono assegnati a un ufficio diverso. In alcuni
Cantoni sono insediati presso il Controllo delle derrate alimentari. In altri, sono parte integrante degli
uffici di protezione dell’ambiente o appartengono al settore dei farmacisti cantonali. L’UFAG assume
singoli compiti in via sussidiaria (art. 80 OPF).
L’obiettivo delle analisi sui prodotti fitosanitari nell’ambito dei controlli PER è di verificare il rispetto
delle disposizioni PER. Se l’analisi evidenzia che le disposizioni di base (in conformità alla OPF e alla
OPPrim) non sono state rispettate (ad es. utilizzo di un prodotto non omologato), l’autorità competente
viene informata al riguardo.
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2010-2014
Fig. 9 Panoramica sulla fusione tra i laboratori delle derrate alimentari e i laboratori ambientali (stato: dicembre 2013)
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2010-2014
Concimi
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: UFAG (UFAM, USAV)
Applicazione: Cantoni (coordinati dall’UFAG)
Panoramica
I concimi sono sostanze o prodotti che servono al nutrimento delle piante. Favoriscono la crescita dei
vegetali, ne aumentano la resa o ne migliorano la qualità. I concimi possono consistere in minerali,
sostanze chimiche o rifiuti. Sono soggetti a un obbligo di autorizzazione al fine di verificare eventuali
effetti secondari inaccettabili per l’uomo, gli animali (ad es. dovuti a residui in derrate alimentari e
alimenti per animali, contaminazione dell’acqua potabile) e l’ambiente. Possono essere messi in
commercio solo concimi omologati. Un concime è omologato se corrisponde a un tipo di concime della
lista dei concimi (ordinanza) oppure ha ottenuto un’autorizzazione dall’UFAG.
I concimi sono soggetti a regolamentazione differente a seconda del rischio. I concimi minerali
semplici, composti, gli ammendanti e i concimi con microelementi possono essere messi in commercio
in Svizzera senza obbligo di notifica presso l’UFAG, in quanto si tratta per lo più di concimi regolamentati a livello di Comunità europea, contrassegnati come concimi CE. Questi concimi devono essere
classificati ed etichettati da chi li mette in commercio conformemente al diritto in materia di concimi e
prodotti chimici. Si applica la regola della responsabilità propria.
I concimi organici e organo-minerali devono essere notificati presso l’UFAG, il quale verifica le
notifiche pervenute in particolare per quanto riguarda gli effetti secondari sull’uomo, sugli animali e
sull’ambiente nonché la corretta etichettatura.
I concimi con rischio elevato necessitano di un’autorizzazione dell’UFAG per poter essere messi in
commercio. Sono soggetti ad autorizzazione:
–
–
–
–
–
–
–
i concimi che non corrispondono ad alcuno dei tipi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza DFE sul
libro dei concimi (OLCon), ad es. che non raggiungono i tenori minimi;
gli additivi per concimi, ad eccezione degli additivi per concimi aziendali;
le colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante;
i prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (ad es. inibitori della nitrificazione);
tutti i concimi cui sono aggiunti microrganismi e i concimi composti da organismi geneticamente modificati o patogeni o che contengono questo tipo di organismi;
i concimi fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale (eccettuati i resti alimentari non
provenienti dal traffico transfrontaliero e gli scarti verdi con resti alimentari) oppure a partire da
fanghi presenti nelle acque di scarico dei macelli o di aziende che trasformano carne e
gli ammendanti del suolo pubblicizzati quali concimi fogliari.
Strategia 2010–2014
Coordinamento di una campagna sul mercato a cura dei Cantoni con la più ampia partecipazione
possibile da parte di questi ultimi. Verifica delle possibilità di formulare in maniera più generale il diritto
in materia di concimi e di estenderne il campo d’applicazione a tutte le sostanze che vengono impiegate come concimi o per migliorare il terreno.
Laboratori ufficiali
Le analisi ufficiali vengono eseguite in laboratori cantonali affiliati agli uffici preposti alle derrate
alimentari e all’ambiente. Agroscope pubblica un libro metodologico per l’analisi di composta, digestato e fanghi di depurazione. Altri metodi di determinazione sono definiti tramite i metodi CEN europei.
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2010-2014
Basi legali
– RS 916.171 Ordinanza del 10 gennaio 2001 sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza
sui concimi, OCon)
– RS 916.171.1 Ordinanza del DFE del 16 novembre 2007 sulla messa in commercio di concimi
(Ordinanza DFE sul libro dei concimi, OLCon)
– RS 814.81 Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione
di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim), allegato 2.6
– RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di
origine animale (OESA)
– RS 813.11 Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)
– RS 814.600 Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR)
Concimi stima dei rischi
I requisiti per la messa in commercio dei concimi in Svizzera (notifica, autorizzazione) sono basati sui
rischi. Un concime può essere omologato unicamente se:
–
–
–
–
si presta all’utilizzazione prevista;
non produce effetti secondari inaccettabili e non costituisce un pericolo per l’ambiente né,
indirettamente, per l’uomo, ove sia utilizzato conformemente alle prescrizioni;
un’utilizzazione conforme alle prescrizioni garantisce che a partire dai prodotti di base trattati
con tale concime sono ottenuti derrate alimentari e oggetti d’uso che soddisfano le esigenze
della legislazione sulle derrate alimentari e
contiene esclusivamente sostanze rientranti nel campo d’applicazione dell’OPChim,
classificate, valutate e notificate conformemente alla stessa.
Questi requisiti vengono verificati nell’ambito delle domande di autorizzazione e delle notifiche. La
valutazione dei rischi viene eseguita sulla base dei dati richiesti e inoltrati.
Concimi pianificazione d’emergenza
L’obbligo di notifica e di autorizzazione permette all’autorità di conoscere i responsabili della messa in
commercio e i prodotti a rischio. Coloro che commercializzano prodotti o categorie di prodotti specifici
possono essere avvisati in maniera rapida e mirata di eventuali problemi sul piano della sicurezza
oppure ricevere l’ordine di adottare le misure necessarie.
In caso di nuove scoperte riguardo a rischi insiti in prodotti già omologati, l’UFAG può adeguare le
autorizzazioni in essere per un breve periodo di tempo, ritirare prodotti dal mercato (art. 7 cpv. 5 e
art. 11) oppure vietarne l’utilizzo (art. 4 cpv. 2). Nelle situazioni in cui derrate alimentari o alimenti per
animali sono compromessi dall’impiego errato o inadeguato di concimi, si ricorre alla pianificazione
d’emergenza in materia. La risoluzione di situazioni di emergenza di altro genere dovute ai concimi,
come ad es. ingenti danni ambientali, è di competenza, analogamente a quanto previsto per i prodotti
chimici, dei Cantoni interessati. In caso di eventi che riguardano più Cantoni, l’UFAG agisce eventualmente in via sussidiaria e coordina le attività (art. 29 cpv. 2 OCon)
Concimi controlli sui processi
I produttori di concimi che trasformano sottoprodotti di origine animale necessitano di
un’autorizzazione rilasciata dal veterinario cantonale. Quest’ultimo deve sottoporre a ispezione le
aziende per poter rilasciare loro l’autorizzazione. Le aziende vengono controllate almeno una volta
l’anno ai sensi dell’art. 46 OESA.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Le autorità cantonali controllano regolarmente i produttori di composta e digestato
(art. 45 cpv. 1 OTR). Se constatano un difetto, ingiungono all’esercente di porvi rimedio entro un
congruo termine (art. 45 cpv. 2). Se l’esercente non pone rimedio a un difetto grave entro un termine
massimo di due anni, l’autorità decide la chiusura dell’impianto. Nei casi urgenti ordina la chiusura
immediata (art. 45 cpv. 3). Gli impianti di compostaggio e di fermentazione vengono ispezionati con
cadenza annuale (in determinati Cantoni ogni 2 anni). La maggior parte dei Cantoni delega le ispezioni a un’associazione, il cosiddetto ispettorato.
Concimi controlli sui prodotti
Campagna sul mercato 2004 e 2011/2012 volta a valutare il rispetto dei tenori dichiarati per gli
elementi nutritivi, dei valori soglia delle sostanze nocive e di altri requisiti previsti dal diritto in materia
di concimi (obbligo di autorizzazione, etichettatura, ecc.).
Messa in commercio di concimi
Obiettivo
Valutazione del rischio sulla base di nuove scoperte, al fine di decidere se la
sicurezza delle derrate alimentari o degli alimenti per animali è
compromessa e se è necessario ritirare i prodotti dal mercato e vieterne
l’ulteriore messa in commercio.
Basi legali
916.171 Ordinanza sui concimi (OCon)
Prelievo di campioni
Sulla base di un sospetto
Parametri di analisi
In base al rischio, metalli pesanti, germi patogeni, prodotti chimici pericolosi,
tossine, ecc.
Esecuzione delle analisi
Laboratori specializzati cantonali o privati
Coordinamento con altre autorità
A seconda delle esigenze, coordinamento con l’USAV nel caso delle derrate
alimentari e della salute degli animali, con Agroscope nel caso degli alimenti
per animali e con l’UFAM nel caso dell’ambiente.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Sulla base dei rischi, in seguito a nuove scoperte
Misure in caso di non conformità
Invio di comunicazioni, informazioni del settore
Adeguamento del diritto in materia di concimi
Misure amministrative (decisioni)
Denuncia
Gestione dei dati
UFAG, banca dati con le composizioni dei concimi
Analisi
UFAG
Rapporti
Interni, responsabili della messa in commercio interessati, settore
Documenti
Documenti interni, comunicazioni, decisioni
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ambito di controllo alimenti per animali
Autorità competenti
Competenze normative/vigilanza: UFAG/(USAV)
Applicazione: per quanto concerne gli alimenti per animali, la responsabilità in merito all’applicazione
compete essenzialmente all’UFAG. L’applicazione vera e propria è a cura della stazione di ricerca
Agroscope di Posieux (Controllo ufficiale degli alimenti per animali CUAA). Per le aziende che si
occupano personalmente della miscela di mangimi senza additivi per i quali siano previsti tenori massimi (allegato 2 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA),
l’applicazione è a cura dell’ufficio competente per l’igiene dei processi nella produzione primaria
(di regola i Cantoni). Per quanto concerne i mangimi di origine animale, invece, la responsabilità in
merito all’applicazione (controlli al confine) compete all’USAV.
Strategia 2010-2014
Durante il controllo ufficiale degli alimenti per animali, si verifica che le imprese registrate e abilitate
adempiano ai requisiti dell’ordinanza sugli alimenti per animali e sul libro dei prodotti destinati
all’alimentazione animale (articoli 41-45 dell’OsAlA nonché articoli 20 e 21 dell’OLAIA).
A tale proposito, ogni anno vengono raccolti approssimativamente 1’300 -1’500 campioni di alimenti
per bestiame da reddito e 250 campioni di alimenti per animali domestici al fine di analizzarne vari
parametri, relativi in particolare alle sostanze indesiderabili (allegato 10 OLAlA).
La programmazione dettagliata delle ispezioni si rifà alle disposizioni interne del CUAA.
Laboratori ufficiali nazionali
Parametri di analisi
Laboratorio
Componenti
Additivi
Sostanze indesiderabili
Agroscope a Posieux (o laboratori accreditati incaricati da Agroscope)
Sostanze vietate
OGM
Salmonella
Agroscope
Componenti di origine bovina
Agroscope/ZOBA
Basi legali
– RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
– RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
– RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l’immissione sul
mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
– RS 916.307.11 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 concernente la lista degli alimenti
OMG per animali
– RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)
– RS 916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Pianificazione d’emergenza
Le aziende di produzione e commerciali garantiscono la sicurezza degli alimenti per animali
assumendosene personalmente la responsabilità e assicurando un autocontrollo (art. 41 e 42 OsAIA).
Qualora vi sia il sospetto che alcuni alimenti non adempiano alle prescrizioni in materia di sicurezza, le
aziende di produzione e commerciali sono tenute spontaneamente a non metterli in commercio o a
ritirarli dal mercato (art. 42 OsAIA). In tal caso, occorre informare sia gli utilizzatori degli alimenti per
animali in questione sia le autorità preposte al controllo.
Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali mira ad appurare che le imprese si siano assunte la
propria responsabilità e provvedano all’ autocontrollo al fine di garantire la sicurezza dei loro prodotti.
Qualora un alimento per animali non conforme venga messo in commercio, l’autorità preposta al
controllo del medesimo può disporre l’attuazione di un processo di Quality Management (piano quadro
d’emergenza), con cui adottare i provvedimenti necessari. In caso il mangime non conforme abbia
contaminato derrate alimentari o sia confluito sul mercato estero, l’UFAG (o Agroscope tramite
l’UFAG) provvede a informare l’USAV. In conformità alla decisione della direzione dell’UFAG e in base
alle necessità viene fatta intervenire una Task Force (coinvolgendo l’USAV a seconda della
situazione).
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui processi
Produttori di alimenti per animali
Obiettivo
Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali è il primo anello di controllo
della filiera alimentare. Il suo compito consiste nel verificare che i produttori
e i responsabili della messa in commercio di alimenti per animali operino
secondo i requisiti previsti dalla legge. La sua attività garantisce pertanto la
tutela della salute di persone e animali.
Contenuto
Controllo relativo al rispetto dei requisiti previsti dall’articolo
20 OLAIA (controllo del magazzino)
21 OLAIA (trasporto di alimenti per animali)
41 e 42 Ordinanza sugli alimenti per animali (esigenze particolari poste alle
aziende / misure di autocontrollo)
44 Ordinanza sugli alimenti per animali (sistema d’analisi dei rischi e
controllo dei punti critici – HACCP)
Campionamento di alimenti per animali al fine di individuare eventuali
sostanze indesiderabili, di controllare le dichiarazioni
(protezione dall’inganno) e verificare la conformità dei prodotti
Basi legali
RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge
sull’agricoltura, LAgr)
RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e
l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti
per animali, OsAlA)
RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e
l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per
animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
RS 916.307.11 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 concernente la
lista degli alimenti OMG per animali
Esecuzione
La pianificazione e l’esecuzione competono al CUAA.
In caso di produttori di alimenti per animali soggetti alle disposizioni
dell’OESA (SA come prodotto iniziale), sono previsti controlli d’igiene e
ispezioni per il rilascio dell’autorizzazione da parte di veterinari ufficiali
(cfr. ambito di controllo Salute degli animali).
Categorizzazione del rischio e campionamento
La periodicità dei controlli per le aziende viene stabilita in base ai rischi, alla
quantità prodotta e ai pericoli specifici degli additivi o premiscele impiegati.
Di norma, la frequenza dei controlli di base può variare da uno ogni 4 a uno
ogni 8 anni a seconda della categoria di azienda.
Risorse
Controllo ufficiale degli alimenti per animali di Agroscope: 6 persone
(percentuale d’impiego: 560)
Coordinamento con altre autorità
Il CUAA collabora a stretto contatto con l’UFAG.
In caso di produttori di alimenti per animali soggetti alle disposizioni
dell’OESA, le autorità veterinarie cantonali coordinano i controlli con il
CUAA.
Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali collabora anche con l’AFD
(autorità doganale) e con Swissmedic.
Misure in caso di non conformità
Controlli successivi
- Misure amministrative ai sensi dell’articolo 169 LAgr
- Denuncia
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2010-2014
Documenti
Interni al CUAA
Gestione dei dati
Interna al CUAA
Analisi
Comunicato stampa annuale del CUAA
Rapporti
Rapporti d’ispezione
Nell’ambito dei controlli sull’igiene dei processi nella produzione primaria, i detentori di animali
vengono sottoposti a verifica al fine di accertare l’utilizzo corretto degli alimenti per animali conformemente alla OPPrim.
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Controlli sui prodotti
Controllo degli alimenti per animali
Obiettivo
Il Controllo ufficiale degli alimenti per animali è il primo anello di controllo
della filiera alimentare. Il suo compito consiste nel verificare che i produttori
e i responsabili della messa in commercio di alimenti per animali operino
secondo i requisiti previsti dalla legge. La sua attività garantisce pertanto la
tutela della salute di persone e animali.
Basi legali
RS 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge
sull’agricoltura, LAgr)
RS 916.307 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e
l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti
per animali, OsAlA)
RS 916.307.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e
l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per
animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)
RS 916.307.11 Ordinanza dell’UFAG del 1° febbraio 2005 concernente la
lista degli alimenti OMG per animali
Prelievo di campioni
Ogni anno vengono prelevati e analizzati circa 1’300 – 1’500 campioni.
I campioni vengono prelevati in base alle quantità prodotte o messe in
commercio, in ragione dei possibili rischi legati alla composizione del prodotto e alla categoria animale. Viene fatta una pianificazione per categoria
animale e importazione/prodotto interno (nazionale).
Parametri di analisi
Criteri qualitativi (composizione) come: componenti analitici
Criteri di sicurezza, additivi, sostanze indesiderabili o vietate, OGM.
Il numero dei parametri da analizzare viene stabilito annualmente dal CUAA.
Esecuzione delle analisi
Laboratori Agroscope di Posieux o altri laboratori accreditati per conto del
CUAA.
Coordinamento con altre autorità
Il prelievo dei campioni può anche essere effettuato dall’AFD (autorità
doganale). La valutazione delle piante medicinali come alimenti per animali
ha luogo in accordo con Swissmedic.
Categorizzazione del rischio e campionamento
I tipi di prodotto vengono scelti in loco dagli ispettori in base alle quantità,
alla gamma di prodotti e alle composizioni.
I parametri da analizzare vengono definiti di volta in volta dai responsabili
del controllo dei prodotti in base alla tipologia e alla composizione dei
medesimi.
Risorse
Controllo ufficiale degli alimenti per animali di Agroscope: 6 persone
(percentuale d’impiego: 560)
In generale, al CUAA (con il Supporto dell’analitica) sono disponibili 4’700
giornate di lavoro.
Misure in caso di non conformità
Controlli successivi
Emolumenti secondo l’Ordinanza sulle tasse dell’UFAG
Misure amministrative ai sensi dell’articolo 169 LAgr
Denuncia
Gestione dei dati
Interna al CUAA
Analisi
Comunicato stampa annuale di CUAA/UFAG
Rapporti
Comunicato stampa annuale di CUAA/UFAG
Documenti
Rapporti di controllo
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Ambito di controllo salute degli animali
Salute degli animali
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: USAV
Applicazione: Servizi veterinari cantonali (cfr. profili cantonali), USAV per il controllo all’importazione di
animali vivi, derrate alimentari e sottoprodotti di origine animale da Paesi terzi.
Strategia 2010-2014
La Strategia per la salute animale in Svizzera 2010+ è stata elaborata dall’UFV in collaborazione con
gli Uffici veterinari cantonali e viene attuata gradualmente.
http://www.blv.admin.ch/gesundheit_tiere/03007/index.html?lang=it
La strategia comprende i cinque obiettivi che seguono:
–
–
–
–
–
La Confederazione rafforza il proprio ruolo direttivo e il suo impegno, in particolare nella prevenzione, nel riconoscimento precoce e nella prevenzione di situazioni di crisi.
I Servizi veterinari cantonali uniformano l’esecuzione e promuovono la collaborazione intercantonale.
Integrare maggiormente nei processi decisionali i detentori di animali e altri interessati, i quali
si assumono la propria parte di responsabilità nella sorveglianza e nella lotta.
Orientare la ricerca sulla salute animale alle esigenze dei detentori di animali e del Servizio
veterinario pubblico. Intensificare la cooperazione con la ricerca internazionale.
Ampliare la rete internazionale e la cooperazione attiva con le istituzioni e le organizzazioni
nell’ambito della salute animale.
Al fine di realizzare l’obiettivo strategico di rafforzare le competenze della Confederazione a livello di
prevenzione, si è proceduto a una revisione dell’articolo 57 della legge sulle epizoozie. Le modifiche
hanno fornito le basi legali di riferimento per rafforzare le attività di riconoscimento precoce in seno
all’USAV.
Le attività di riconoscimento precoce in relazione alla salute degli animali si concentrano, in particolare, sui seguenti ambiti d’intervento:
–
–
–
–
Ampliamento della Syndromic Surveillance in Svizzera
Maggiore consapevolezza riguardo alle epizoozie da parte di detentori di animali e
veterinari, attraverso campagne di comunicazione mirate
ampliamento del centro di competenza sui vettori presso la facoltà Vetsuisse di Zurigo
attuazione di programmi di riconoscimento precoce mirati ai fini dell’individuazione di
epizoozie nuove e riemergenti.
Insieme agli esperti dell’USAV, il servizio di riconoscimento precoce redige un rapporto sulla salute
degli animali a livello internazionale. L’obiettivo è il rilevamento permanente di informazioni sulla situazione e sulla diffusione mondiale delle epizoozie e delle patologie animali «segnalazioni RADAR», al
fine di riconoscere precocemente gli eventuali rischi per la Svizzera e adottare per tempo le misure
necessarie.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Le «segnalazioni RADAR» riguardano in particolare i nuovi casi di epizoozie e altri pericoli rilevanti per
la salute animale in Svizzera riscontrati in Europa o nei Paesi che sono partner commerciali della
Svizzera. Inoltre si osserva la situazione epizootica a livello mondiale allo scopo di individuare
eventuali variazioni significative nella diffusione delle malattie.
Fonti consultate:
ProMED, OIE WAHID, Healthmap, MediSYS, Defra, ADNS, FLI, USAV e altre.
Laboratori di riferimento
Laboratorio di riferimento
nazionale
(denominazione breve)
Epizoozie e altre competenze
N.
epizoozie
Istituto di virologia e
d’immunoprofilassi (IVI), Mittelhäusern
Epizoozie altamente contagiose ai sensi dell’art. 2 OFE; malattia della
lingua blu; malattia emorragica dei cervi, PRRS; febbre del Nilo
occidentale; «malattie emergenti»
19
Centro per le zoonosi, le malattie
animali di origine batterica e la
resistenza agli antibiotici (ZOBA)
Actinobacillosi, metrite contagiosa equina, brucellosi delle varie specie
animali, campilobatteriosi, polmonite enzootica dei suini, infezioni da
Campylobacter foetus, agalassia contagiosa, leptospirosi, listeriosi,
pleuropolmonite contagiosa dei bovini, pleuropolmonite contagiosa delle
capre e delle pecore, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico,
infezione da Salmonella del pollame e dei suini, salmonellosi, tularemia,
yersiniosi; resistenza agli antibiotici
17
Istituto di virologia veterinaria,
Università di Berna (IVV, Berna)
Diarrea virale bovina / Mucosal Disease, artrite-encefalite caprina,
Maedi-Visna, leucosi enzootica bovina, anemia infettiva degli equini, artrite
equina, adenomatosi polmonare, rabbia, encefalomielite degli equini
9
Centro di riferimento nazionale
per le malattie dei volatili e dei
conigli, Università di Zurigo
(NRGK)
Clamidiosi degli uccelli, peste aviaria (AI), laringotracheite infettiva dei
polli, mixomatosi, malattia di Newcastle, infezione del pollame e dei suini
da Salmonella, malattia emorragica virale del coniglio
7
Centro nazionale per le malattie
dei pesci e degli animali selvatici,
Università di Berna (FIWI)
Viremia primaverile della carpa, anemia infettiva dei salmonidi, necrosi
ematopoietica infettiva, necrosi pancreatica infettiva, peste dei gamberi,
malattia renale proliferativa dei pesci, setticemia emorragica virale
6
Centro di ricerche apicole (ZBF)
Parassiti delle api; peste europea; peste americana
6
Istituto di batteriologia veterinaria,
Università di Zurigo (IVB, Zurigo)
Coxiellosi, paratubercolosi, pseudotubercolosi, morva, tubercolosi
5
Istituto di parassitologia, Università di Berna
Durina, infezioni da Tritrichomonas foetus, neosporosi, toxoplasmosi,
trichinellosi, echinococcosi, criptosporidiosi, ipodermosi, vettori che
trasmettono epizoozie
8
Istituto di virologia, Università di
Zurigo
Rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva; malattia di
Aujeszky; gastroenterite trasmissibile
3
Centro nazionale per le malattie
neurologiche degli animali, Università di Berna (NeuroCenter)
Istituto di patologia veterinaria,
Università di Zurigo (IVP, Zurigo)
Encefalite spongiforme bovina, scrapie
Aborto enzootico degli ovicaprini (clamidia)
2
1
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Basi legali
- RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
- RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
–
–
RS 916.443.10 Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il transito e
l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
RS 916.443.106 Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del
transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)
RS 916.314.1 Ordinanza del 27 giugno 1984 sul sussidio al servizio consultivo e sanitario per
l’allevamento porcino (OSSP)
RS 916.314.4 Ordinanza del 13 gennaio 1999 sull’aiuto al Servizio consultivo e sanitario in
materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR)
RS 916.403.1 Ordinanza del 28 settembre 2007 che istituisce misure preventive destinate a
impedire l’introduzione della peste aviaria in Svizzera
RS 916.403.11 Ordinanza dell’UFV (2/07) sulla definizione delle zone a rischio elevato per
l’introduzione della peste aviaria classica in Svizzera del 28 settembre 2007
RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di
origine animale (OESA) (Stato 1° luglio 2011)
RS 916.443.105 Ordinanza dell’UFV concernente i provvedimenti di lotta contro l’anemia infettiva equina in equidi provenienti dalla Romania del 13 settembre 2010
RS 916.404.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza
sui medicamenti veterinari, OMVet)
Pianificazione d’emergenza
Per la gestione delle crisi sono previste strutture che disciplinano la suddivisione dei compiti, la
collaborazione e il sistema di notifica tra la Confederazione e i Cantoni in presenza di una situazione
di crisi. I documenti sono pubblicati sul sito Extranet dell’USAV e sono accessibili ai servizi specializzati cantonali.
Ai sensi della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie, nel caso di insorgenza di epizoozia altamente
contagiosa l’USAV ha il compito di coordinare le misure di lotta a livello nazionale.
Art. 9a OFE
Se uno o diversi animali di un effettivo sono colpiti da un’epizoozia fortemente contagiosa, tutti gli
animali dell’effettivo che sono sensibili all’epizoozia devono, per principio, essere immediatamente
abbattuti e eliminati.
Il Consiglio federale stabilisce:
–
–
–
i provvedimenti complementari da prendere nella zona minacciata dall’epizoozia e nella
regione circostante;
i casi in cui non è necessario uccidere l’intero effettivo colpito né eliminarlo;
la procedura da seguire nel caso in cui l’epizoozia non possa essere estirpata con l’uccisione
e l’eliminazione degli effettivi infettati.
L’ordinanza sulle epizoozie (OFE) definisce le misure profilattiche e stabilisce l’organizzazione della
lotta alle epizoozie. In caso di epizoozie altamente contagiose o da eradicare, sono previsti ulteriori
documenti d’emergenza. Singole zoonosi sono descritte come epizoozie. Ai sensi dell’OFE, infatti,
alcune di esse devono essere sottoposte a sorveglianza permanente.
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2010-2014
Controlli sui processi
Gli Uffici veterinari cantonali si occupano della sorveglianza nei seguenti ambiti:
–
–
–
Sorveglianza sanitaria degli effettivi
Scambi internazionali di animali, prodotti animali, seme ed embrioni
Farmacie veterinarie private, aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di
medicamenti è costituito prevalentemente da medicamenti veterinari
Controlli veterinari ufficiali
Obiettivo
I controlli veterinari ufficiali, introdotti nel 2001, costituiscono parte integrante
di un controllo completo della filiera alimentare, dal produttore al
consumatore. Essi contribuiscono in larga misura a garantire una sicurezza
alimentare a 360 gradi, favoriscono un miglioramento e un’armonizzazione
dell’applicazione delle normative a livello cantonale e costituiscono il
presupposto per l’esportazione di animali e prodotti di origine animale:
-
documentazione obiettiva che attesti l’autocontrollo da parte del
detentore di animali
-
verifica dell’applicazione capillare delle normative vigenti
-
adempimento degli obblighi internazionali ai fini dell’esportazione
Contenuto
Verifica della salute degli animali e delle mammelle, dell’impiego di
medicamenti e del traffico di animali
Basi legali
916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
916.408 Ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il sistema
d’informazione per il Servizio veterinario pubblico (OSisVet)
916.404.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul
traffico di animali (Ordinanza BDTA)
916.404.2 Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di
animali (OEm-BTDA)
812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
916.351.021.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente
l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL)
916.351.0 Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL)
916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene
nella produzione primaria (OIPPrim)
817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il
controllo delle carni (OMCC)
910.15 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sul coordinamento dei controlli delle
aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC)
Esecuzione
I controlli di base vengono eseguiti da veterinari ufficiali o da assistenti
specializzati sotto la sorveglianza di questi ultimi.
I controlli successivi e quelli intermedi devono essere effettuati da
specialisti.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Dal 2012 (con un adeguamento graduale fino al 2014) i campionamenti
effettuati dai Cantoni sul 10 % di tutte le aziende detentrici di animali
registrate vengono portati al 25 %.
Risorse
Confederazione: risorse specialistiche e supporto informatico. In totale, sono
previste percentuali d’impiego pari a circa il 30 %
Misure in caso di infrazioni
Sanzioni conformi alle disposizioni giuridiche
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2010-2014
Documenti
Manuale di controllo dell’USAV
Gestione dei dati
Gli esiti dei controlli vengono registrati dagli Uffici veterinari cantonali
(o dalle istituzioni incaricate) direttamente nel programma informatico
Acontrol.
Analisi
A cadenza annuale, l’USAV analizza gli esiti dei controlli, accertando il
raggiungimento del numero di campionature previsto per ciascun Cantone
e i relativi risultati (infrazioni).
Rapporti
Ogni anno, l’USAV redige un rapporto sui risultati dei controlli veterinari
ufficiali.
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2010-2014
Controllo del traffico di animali
Obiettivo
Il controllo del traffico di animali mira a prevenire le epizoozie e a facilitare/sostenere la
lotta contro di esse. Promuove la fiducia dei consumatori e rappresenta un presupposto
per l’accesso ai mercati esteri.
Contenuto
La Confederazione tiene un registro centrale di tutte le aziende in cui vengono detenuti
e macellati animali ad unghia fessa o equidi. Inoltre, i Cantoni registrano le aziende
detentrici di volatili da cortile o pesci nonché tutti gli apiari occupati e vuoti.
Tutti questi animali vengono contrassegnati dai rispettivi detentori mediante un sistema
unitario che prevede l’impiego di marche auricolari ufficiali. Per tutti gli animali ad unghia
fessa i detentori devono tenere un registro aggiornato in cui siano indicati tutti gli animali
presenti nelle rispettive aziende, e devono redigere un certificato d’accompagnamento
per ogni spostamento di tali animali. Tutti i movimenti di animali della specie bovina, e
dal 2011 della specie suina, devono essere notificati dai rispettivi detentori alla banca
dati sul traffico di animali.
A partire dal 2011 tutti i cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di
animali (BDTA) ed essere muniti di un passaporto per equidi. I puledri nati dopo il
1° gennaio 2011 devono anche essere dotati di microchip. In seguito devono essere
notificati alla BDTA anche l’esportazione, il cambio di scuderia o di proprietario o altri
cambiamenti che avvengono durante la vita di un cavallo.
Basi legali
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
RS 916.408 Ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il sistema d’informazione per il
Servizio veterinario pubblico (O-SISVet)
RS 916.404.1 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di
animali (Ordinanza BDTA)
RS 916.404.2 Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali
(OEm-BTDA)
Esecuzione
Il rispetto delle disposizioni viene accertato nell’ambito dei controlli veterinari ufficiali.
Inoltre, per quanto riguarda i bovini, il sistema della banca dati sul traffico di animali
controlla la plausibilità delle notifiche che i detentori di animali sono tenuti a rilasciare:
una notifica di entrata viene ad esempio accettata dal sistema solo se è indicato il
numero BDTA dell’azienda di provenienza dell’animale.
Risorse
Confederazione: vi sono risorse dedicate sia nell’USAV che nell’UFAG. in totale, percentuali d’impiego pari a circa il 250 %.
Misure in caso di infrazioni
Se la banca dati sul traffico di animali riceve una notifica di entrata, ma non una
corrispondente notifica di uscita, al detentore di animali (che non ha redatto la notifica di
uscita) viene inviata una notifica di esame dei dati. Il detentore deve pagare una tassa. I
nominativi dei detentori che non reagiscono all’esame dei dati vengono comunicati agli
Uffici veterinari cantonali (autorità d’esecuzione) con cadenza trimestrale, mediante una
tabella. Le sanzioni cantonali in caso di infrazioni ai controlli del traffico di animali
prevedono multe e denunce.
Documenti
Direttive tecniche dell’USAV
Note informative
Documenti ausiliari di Identitas SA
Manuale di controllo dell’USAV
Gestione dei dati
Banca dati nazionale sul traffico di animali gestita da Identitas SA. Scambio diretto di
dati con il programma SISVet del Servizio veterinario.
Analisi
Analisi regolari della banca dati nazionale sul traffico di animali.
Rapporti
Pubblicati regolarmente
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Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Obiettivo
Prevenzione delle epizoozie: garantire che l’eliminazione dei sottoprodotti di origine
animale non nuoccia alla salute di persone e animali.
Contenuto
Verifica del rispetto dei metodi di trasformazione ammessi, dell’uso previsto, delle
disposizioni a livello strutturale e gestionale per l’eliminazione di sottoprodotti di originale
animale ai sensi dell’OESA.
Basi legali
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
RS 916.407 Ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l’assegnazione di contributi
ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Esecuzione
I controlli vengono effettuati da veterinari ufficiali, sotto la supervisione specialistica e
organizzativa del Servizio veterinario cantonale.
Categorizzazione del rischio e
campionamento
La frequenza dei controlli viene stabilita dai Cantoni, fermo restando che dev’essere
effettuato almeno un controllo all’anno, tenendo conto, tra i vari elementi, della tipologia
di azienda, delle sue dimensioni, della struttura della clientela e delle reazioni
dell’azienda a eventuali contestazioni.
Risorse
Confederazione: supporto tecnico in fase di concessione dei permessi (pubblicazione
delle liste). Supporto tecnico dell’attuazione cantonale. In totale, sono previste
percentuali d’impiego pari a circa il 60%. Nei Cantoni, in tutti gli Uffici veterinari cantonali
sono designati i responsabili tecnici - con un onere diverso in termini di tempo.
Misure in caso di non conformità
Le non conformità minori sono condonate a condizione che si provveda a opportune
migliorie (entro una determinata data e con controllo successivo).
Le non conformità gravi possono anche comportare sanzioni e la revoca del permesso
d’esercizio.
Documenti
Manuali di controllo dell’USAV specifici per ciascuna categoria di aziende
Gestione dei dati
Tutte le aziende sono registrate in SISVet. I controlli possono essere registrati dai
Cantoni anche in SISVet; in alcuni casi registrazione in sistemi cantonali.
Analisi
L’analisi dei controlli viene effettuata a livello cantonale
Rapporti
Non sono previsti rapporti nazionali a cadenza regolare. Le non conformità gravi
vengono notificate all’USAV.
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2010-2014
Esportazione di seme ed embrioni
Obiettivo
Per l’esportazione nell’UE, i prodotti devono provenire da
centri/magazzini/team di prelievo autorizzati.
Per l’esportazione in Paesi extra-UE, i fornitori devono essere autorizzati
dall’Ufficio del veterinario cantonale. Ogni invio, inoltre, deve essere
corredato dei certificati ufficiali per l’esportazione di volta in volta applicabili.
Contenuto
Cfr. direttive tecniche
Basi legali
RS 916.401 Ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE)
RS 916.443.10 Ordinanza concernente l’importazione, il transito e
l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
Esecuzione
VU
Categorizzazione del rischio e campionamento
Tutte le aziende esportatrici
Risorse
-
Misure in caso di infrazioni
Applicazione delle norme a livello cantonale
Documenti
Direttive tecniche
Gestione dei dati
Applicazione delle norme a livello cantonale
Analisi
Applicazione delle norme a livello cantonale
Rapporti
Applicazione delle norme a livello cantonale
Esportazione di sottoprodotti di origine animale
Obiettivo
Le aziende esportatrici necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio del
veterinario cantonale ai sensi dell’OESA. Per l’esportazione di alcuni
sottoprodotti di origine animale è necessaria un’autorizzazione dell’USAV.
Il suo rilascio dipende, tra le varie cose, dal fatto che i sottoprodotti possano
essere eliminati, «in caso di necessità», anche in Svizzera.
Contenuto
Cfr. base legale
Basi legali
RS 916.441.22 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’eliminazione
dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Esecuzione
Ufficio del veterinario cantonale
Categorizzazione del rischio e campionamento
Tutte le aziende esportatrici
Risorse
-
Misure in caso di infrazioni
Applicazione delle norme a livello cantonale
Documenti
-
Gestione dei dati
Applicazione delle norme a livello cantonale
Analisi
Applicazione delle norme a livello cantonale
Rapporti
Applicazione delle norme a livello cantonale
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui prodotti
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile della sorveglianza delle
epizoozie e delle zoonosi per le quali pianifica e coordina opportuni programmi.
I programmi di sorveglianza attivi si contraddistinguono per il fatto che gli effettivi vengono sottoposti
ad analisi senza che siano presenti sintomi clinici. L’obiettivo dei controlli è accertare, mediante
prelievi di campioni rappresentativi, che gli animali esaminati non siano affetti dalla patologia in
questione, nonché stimare la frequenza della malattia.
Questi programmi di sorveglianza sono attuati in collaborazione con i Servizi veterinari cantonali, i
laboratori diagnostici riconosciuti e i laboratori di riferimento.
La sorveglianza passiva viene invece effettuata per mezzo del sistema di notifica: il veterinario che
esegue le analisi segnala al veterinario cantonale, direttamente o tramite il veterinario ufficiale, un
caso o un sospetto di epizoozia. Il veterinario cantonale invia all’USAV un rapporto settimanale su tutti
i casi di epizoozie (incluse le zoonosi) registrati nel Cantone. Qualora venga riscontrata un’epizoozia
altamente contagiosa, il veterinario cantonale informa subito l’USAV telefonicamente. L’Ufficio federale provvede a pubblicare settimanalmente un resoconto dei nuovi casi epizootici su Internet (sistema
d’informazione di notifica delle epizoozie, Info SM).
Programma di riconoscimento precoce LyMON
Obiettivo
Conferma di stadi precoci di TB attraverso diagnosi di laboratorio e individuazione delle cause di alterazioni linfonodali tramite diagnosi differenziali,
aumento della consapevolezza dei VU riguardo alle epizoozie nei macelli.
Contenuto
Accertamento delle cause di alterazioni aspecifiche dei linfonodi nei bovini
attraverso esami patologici e diagnosi di laboratorio.
Basi legali
RS 916.40 Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (LFE)
RS 817.0 Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge
sulle derrate alimentari, LDerr) del 9 ottobre 1992
Esecuzione
Durante il controllo delle carni, i veterinari ufficiali inviano eventuali linfonodi
evidenti, ma con alterazioni aspecifiche, al laboratorio di riferimento
preposto (Istituto di batteriologia veterinaria, Vetsuisse Zurigo) ai fini di un
chiarimento.
Parametri di analisi
Tubercolosi bovina e agenti patogeni, risultanti da diagnosi differenziali, che
possono causare alterazioni linfonodali: ad es. batteri delle specie
Mannheima/Pasteurella, Mycoplasma, Trueperella pyogenes e altri
actinomiceti (Actinobacillus, Rhodococcus), stafilococchi, clostridi, funghi
vari e leucosi enzootica bovina.
Campionamento
Effettuato almeno un invio di campioni all’anno per veterinario ufficiale
addetto ai controlli delle carni. Le 10 maggiori aziende di macellazione
bovina prelevano 50 campioni extra in parte aliquota alla quantità macellata.
Risorse
Confederazione: materiale d’imballaggio, spese di spedizione, analisi di
laboratorio
Misure in caso di non conformità
Notifica di epizoozia
Documenti
Concetto LyMON
Gestione dei dati
I risultati delle analisi vengono registrati direttamente nel programma
informatico Alis.
Analisi
L’USAV effettua un’analisi annuale degli esiti dei controlli. A cadenza
trimestrale, inoltre, ai servizi veterinari cantonali vengono inviati per informazione i risultati intermedi.
Rapporti
Ogni anno, l’USAV redige un rapporto scritto in merito ai risultati.
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Syndromic Surveillance Programme Equinella
Obiettivo
Piattaforma di notifica e di informazione per le patologie e le sindromi equine
non soggette a obbligo di notifica.
Contenuto
Registrazione elettronica facoltativa di patologie e sindromi equine senza
obbligo di notifica da parte di veterinari sentinella registrati. La banca dati è
gestita dai responsabili Equinella dell’Istituto di medicina equina (ISME)
della facoltà Vetsuisse di Berna.
Basi legali
Nessuna base legale, il sistema si basa sulla partecipazione volontaria dei
veterinari sentinella.
Esecuzione
Tramite un’applicazione online, i veterinari che trattano anche gli equini
inseriscono da PC o smartphone eventuali patologie e/o sindromi aspecifiche senza obbligo di notifica diagnosticate nei cavalli.
Parametri di analisi
Patologie e sindromi equine senza obbligo di notifica
Campionamento
Collaborazione volontaria dei veterinari sentinella
Risorse
Confederazione: responsabilità e finanziamento dello sviluppo
dell’applicazione online, finanziamento dell’esercizio della banca dati
Equinella per il periodo 2014-2016.
ISME (Cantone Berna): infrastruttura per i responsabili Equinella
(2014-2016).
Dal 2017: Equinella previsto come sistema indipendente attraverso il
cofinanziamento della filiera equina.
Misure in caso di non conformità
Allarme via SMS ai veterinari sentinella coinvolti, informazione al Riconoscimento precoce dell’USAV, adozione di misure a seconda del referto.
Documenti
Documenti HERMES del progetto Equinella
Gestione dei dati
Le segnalazioni dei veterinari sentinella vengono memorizzate nella banca
dati Equinella, dove vengono regolarmente analizzate ed elaborate dal
punto di vista statistico.
Analisi
L’USAV emana un’informativa trimestrale sulle patologie equine segnalate
soggette a obbligo di notifica all’OIE. I risultati dell’analisi dei dati vengono
pubblicati sulla piattaforma Equinella nell’area riservata e, in forma leggermente modificata, anche sulla pagina accessibile al pubblico.
Rapporti
L’ISME redige a cadenza annuale un rapporto scritto all’attenzione
dell’USAV.
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Programma di sorveglianza per gli animali da reddito
Obiettivo
Prova dell’assenza di epizoozie: programmi di sorveglianza attiva attuati
annualmente per brucellosi ovicaprina, rinotracheite infettiva dei bovini (IBR)
e leucosi enzootica bovina (EBL) nei bovini, malattia di Aujeszky e sindrome
respiratoria e riproduttiva dei suini (PRRS) nei suini domestici. I controlli per
campionatura attestano l’assenza di tali patologie.
Sorveglianza: i risultati sono necessari al fine di rilasciare eventuali
garanzie nell’ambito del commercio di animali vivi e derrate alimentari di
origine animale, di comprovare lo stato di salute degli animali, di ottenere
condizioni commerciali agevolate con l’UE e come base di riferimento per
ulteriori garanzie in fase di importazione di animali e merci. La sorveglianza
delle zoonosi e degli agenti zoonotici ha lo scopo di proteggere i
consumatori. È utile al fine di individuare e illustrare i pericoli causati dalle
zoonosi, esaminare l’esposizione di esseri umani e animali e valutare i rischi
derivanti dalle zoonosi.
Basi legali
RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (per le
zoonosi in particolare l’art. 291a -291e)
RS 0.916.026.81 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Prelievo di campioni
Le misure di sorveglianza e i prelievi di campioni vengono effettuati in
conformità e in coordinamento con i programmi di sorveglianza delle epizoozie e il monitoraggio della resistenza.
Prova dell’assenza di epizoozie: i Cantoni prelevano i campioni necessari
presso le aziende agricole. Per i controlli a campione di bovini a partire dal
2012 si utilizzano i campioni di latte sfuso. Per i controlli a campione di suini,
i campioni vengono prelevati presso i macelli.
Sorveglianza: nel caso della BSE, il prelievo di campioni avviene nei macelli e in fase di distruzione delle carcasse.
Parametri di analisi
Prova dell’assenza di epizoozie: Brucella melitensis, IBR, EBL, malattia di
Ajueszky, PRRS
Sorveglianza: gli agenti patogeni da tenere sotto controllo dipendono dalla
situazione contingente. Nel 2012 sono stati controllati i seguenti agenti
patogeni e zoonotici:
Campylobacter nel pollame all’ingrasso: nell’ambito del monitoraggio della
resistenza agli antibiotici
Encefalite spongiforme bovina (BSE)
Per quanto concerne l’influenza proseguono queste analisi:
Influenza dei suini: il Servizio sanitario suino preleva campioni dai suini per i
quali vi è una notifica di tosse ed effettua il controllo per individuare
l’eventuale presenza del virus dell’influenza dei suini (probabilmente non
verrà più effettuato a partire dalla metà del 2012).
LPAI nel pollame domestico: annualmente presso il macello vengono
controllati 60 effettivi di galline ovaiole da detenzioni all’aperto (10 campioni
per effettivo) e 25 effettivi di tacchini (15 campioni per effettivo).
Peste aviaria altamente patogena (HPAI) negli uccelli selvatici: campioni
raccolti mediante tampone o carcasse (in caso di sospetto) di uccelli trovati
morti o uccisi
Raramente altri agenti zoonotici.
Esecuzione delle analisi
Le analisi vengono effettuate da laboratori diagnostici pubblici e privati.
Tali laboratori devono essere accreditati e riconosciuti dall’USAV e
sottostare alla supervisione specialistica di un veterinario. Esiti positivi o
dubbi vengono controllati dai laboratori di riferimento.
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2010-2014
Coordinamento con altre autorità
L’USAV pianifica e coordina i programmi di sorveglianza di concerto con i
Cantoni e i laboratori diagnostici e di riferimento. Le bozze dei programmi,
inclusi gli aspetti relativi ai finanziamenti, vengono sottoposte per approvazione alla conferenza dei veterinari cantonali. Successivamente si provvede
a incaricare gli Uffici veterinari cantonali e a informare tutti i soggetti coinvolti
(laboratori diagnostici, laboratori di riferimento, macelli, veterinari, aziende
agricole ecc.).
Categorizzazione del rischio e campionamento
Prova dell’assenza di epizoozie: per attestare l’assenza di epizoozie, in
una stima annuale dei rischi si calcola la probabilità di diffusione di
brucellosi ovicaprina, malattia di Ajueszky e PPRS (controllo a campione
basato sul rischio). Per le malattie bovine si effettua il calcolo dei campioni
da prelevare basandosi sul rischio e tenendo in considerazione i principali
fattori di rischio. Attraverso i campioni raccolti si punta ad accertare, con un
grado di sicurezza del 99 %, che il livello di prevalenza negli effettivi sia
inferiore allo 0,02 %. L’inclusione del rischio d’importazione nel calcolo
comporta un ridimensionamento del controllo a campione.
Sorveglianza: la categorizzazione del rischio e il campionamento vengono
effettuati singolarmente per ciascuna misura di sorveglianza. Valutazione
costante dei rischi da parte di un gruppo di esperti (gruppo di lavoro
Zoonosi). Per quanto concerne la BSE, ogni anno vengono prelevati
campioni da 7’000 macellazioni ordinarie, e tutti gli animali periti e sottoposti
a macellazione sanitaria vengono controllati (solo i bovini ai quali siano già
spuntati quattro incisivi permanenti).
Risorse
Prova dell’assenza di epizoozie: i costi per il prelievo di campioni in
azienda o al macello e per l’analisi dei medesimi al fine di attestare
l’assenza di epizoozie sono a carico dei Cantoni (circa 2,6 milioni di fr.).
L’USAV si assume le spese di pianificazione, logistica, organizzazione,
analisi e comunicazione (circa fr. 100 000.-).
Sorveglianza: i costi della sorveglianza presso l’USAV ammontano a circa
fr. 80 000.- (senza BSE). I costi legati al programma di sorveglianza della
BSE sono pari a circa 2 milioni di fr. e risultano quasi totalmente a carico dei
Cantoni.
Misure in caso di non conformità
Le notifiche di epizoozia vengono comunicate dai Cantoni all’USAV e la lotta
contro la malattia riscontrata viene condotta in conformità a quanto sancito
dall’ordinanza sulle epizoozie.
Le notifiche di epizoozia sono pubblicate settimanalmente sul sito internet
dell’Ufficio stesso (InfoSM). Le notifiche internazionali relative alle epizoozie
seguono l’iter stabilito dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE),
dall’UE e dall’OMS.
Gestione dei dati
Custodia dei dati presso l’USAV. Gli esiti di laboratorio vengono comunicati
all’USAV tramite ILD e sono disponibili a livello centrale per eventuali
analisi. L’USAV esegue la valutazione dei campioni dei bovini e dei piccoli
ruminanti in base ai dati provenienti dal SISVet.
Analisi
L’USAV esamina i risultati dei programmi di sorveglianza e redige i rapporti
annualmente.
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2010-2014
Rapporti
I rapporti annuali sull’assenza di epizoozie sono pubblicati su Internet. Nel
capitolo sulla salute animale del rapporto annuale dell’USAV figura una
panoramica dell’attuale situazione sanitaria. Ogni due anni verrà pubblicato
il rapporto svizzero sulla salute degli animali incl. le zoonosi.
I risultati sulla sorveglianza dell’influenza aviaria, IBR, EBL, malattia di
Aujeszky e brucellosi vengono trasmessi all’UE. Il rapporto svizzero sulle
zoonosi viene trasmesso annualmente all’EFSA.
Rapporto annuale sulla prova d’assenza di epizoozie e sui singoli
programmi di sorveglianza.
Rapporto annuale dell’USAV
Rapporto svizzero sulla salute degli animali incl. le zoonosi (ogni due anni,
prima uscita nel 2013)
Rapporto annuale svizzero sulle zoonosi all’EFSA (in formato pdf, cfr.
http://www.efsa.europa.eu/it/zoonosesscdocs/zoonosescomsumrep.htm).
Documenti
Varie direttive tecniche.
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Lotta all’infezione da salmonella nel pollame (e nei suini)
Obiettivo
Incrementare la sicurezza delle derrate alimentari tramite la lotta alla
salmonella nelle diverse specie animali
Basi legali
RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) (art. 53)
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
Prelievo di campioni
Pianificazione da parte di USAV e veterinari cantonali, prelievo di campioni
effettuato dagli allevatori autonomamente o sotto la sorveglianza ufficiale
oppure dai veterinari ufficiali.
Sorveglianza del patrimonio avicolo mediante prelievo regolare di campioni
(tamponi da stivale/calza, campioni di polvere e di feci), secondo quanto
indicato dal piano prestabilito.
Alcuni Cantoni integrano le disposizioni varate dalla Confederazione con
ulteriori analisi nei piccoli effettivi.
Parametri di analisi
S. Enteritidis e S. Typhimurium per le galline ovaiole, le galline di allevamento e il pollame da ingrasso e anche S. virchov, S. hadar, S. infantis per il
pollame da allevamento ed eventualmente il ceppo monofasico 1,4,[5],12:i:nel pollame da ingrasso.
Esecuzione delle analisi
Laboratori diagnostici riconosciuti dall’USAV
Coordinamento con altre autorità
Notifica di casi positivi da parte del veterinario cantonale al medico
cantonale e al chimico cantonale.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Valutazione dei rischi effettuata in base a studi dettagliati sulle galline
ovaiole, sul pollame da ingrasso, sui suini da ingrasso e sui suini da
allevamento. La valutazione è eseguita analogamente a quella degli Stati
membri dell’UE.
Risorse
Confederazione: risorse specialistiche e logistica: percentuali d’impiego
totali pari a circa il 60 %.
Cantoni: fr. 182 000.-; allevatori: fr. 428 000.-
Misure in caso di non conformità
Ai sensi dell’art. 260 OFE e della DT sul prelievo di campioni e l’analisi degli
stessi al fine di accertare la presenza di infezioni da salmonella nei polli e
nei tacchini, dicembre 2006 (stato: agosto 2009)
Gestione dei dati
I Cantoni ricevono una copia di tutti i risultati degli esami ed elaborano una
statistica annuale per gli effettivi esaminati. Su questa base l’USAV elabora
una statistica annuale della Svizzera.
Notifiche di epizoozia in InfoSM.
Analisi
L’USAV esamina i risultati del programma di sorveglianza della salmonella.
Rapporti
Rapporto annuale sulle zoonosi, contributo della Svizzera in merito al
rapporto sulle zoonosi dell’UE.
Documenti
DT sul prelievo di campioni e l’analisi degli stessi al fine di accertare la
presenza di infezioni da salmonella nei polli e nei tacchini, dicembre 2006
(stato: agosto 2009)
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2010-2014
Eradicazione/sorveglianza della BVD
Obiettivo
Eradicazione della BVD  Da ottobre 2010, misurazione del grado di
successo del programma di lotta:
test dell’antigene su tutti i vitelli neonati (fino alla fine del 2012)
dal 2012, mediante sierologia anticorpale nel latte o nel sangue
Basi legali
RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)
Prelievo di campioni
Pianificazione a cura dell’USAV, prelievo dei campioni e test dell’antigene
su tutti i vitelli neonati. Analisi di campioni di pelle (orecchio). Sorveglianza
sierologica basata sul rischio mediante campioni di latte sfuso e analisi dei
campioni di sangue di gruppi di bovini per la determinazione dello stato
dell’azienda.
Parametri di analisi
Virus BVD e anticorpi
Esecuzione delle analisi
Laboratori abilitati
Coordinamento con altre autorità
Pianificazione a cura dell’USAV di concerto con i veterinari cantonali.
Domanda dell’USAV alla conferenza dei veterinari cantonali. Finanziamento
attraverso i Cantoni; costi del coordinamento, banca dati, comunicazione a
cura dell’USAV. Incarico dell’USAV agli Uffici veterinari cantonali. Pubblicazione dei casi positivi (notifica di epizoozia) e messa a disposizione di tutti i
risultati su un sito Internet protetto dell’USAV.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Nessun controllo a campione; test di tutti i vitelli neonati fino alla fine del
2012 e analisi sierologica basata sul rischio di tutte le aziende
Risorse
Confederazione: risorse specialistiche e assistenza logistica: in totale,
percentuali d’impiego pari a circa il 300 %.
Cantoni: sorveglianza sierologica 2,2 milioni di fr., test sui vitelli 6,2 milioni di
fr.
Misure in caso di non conformità
Procedura conforme all’OFE
Gestione dei dati
Tutti i risultati delle analisi inseriti in ILD. Vengono trasferiti in SISVet.
Notifiche di epizoozia in InfoSM.
Analisi
Analisi costante dei risultati a cura dell’USAV
Rapporti
Le notifiche di epizoozia sono pubblicate settimanalmente sul sito Internet
dell’Ufficio stesso (InfoSM).
Documenti
Direttive tecniche sulla BVD dell’USAV
Influenza suina:
Per raccogliere informazioni sui virus influenzali in circolazione nei suini e individuare precocemente
nuovi ceppi, i veterinari del Servizio sanitario suino in particolare visitano alcune aziende con suini
affetti da tosse e prelevano tamponi nasali da tali animali, per poi analizzarli presso l’Istituto di virologia della facoltà Vetsuisse al fine di rilevare i virus dell’influenza. Poiché è possibile che il virus
dell’influenza suina si trasmetta all’uomo, i detentori di suini malati sono esortati, in occasione della
visita presso la loro azienda, a sottoporsi anch’essi a un controllo. I tamponi nasali umani vengono
analizzati presso il Centro nazionale di riferimento per l’influenza.
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2010-2014
Medicamenti per uso veterinario
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: USAV
Applicazione: Servizi veterinari cantonali (cfr. profili cantonali)
Strategia
Dal 1° luglio 2013 l’UFV / USAV è subentrato a Swissmedic nell’attuazione dell’ordinanza sui
medicamenti veterinari (OMVet).
Uno dei compiti principali è l’elaborazione e implementazione della strategia sugli antibiotici.
Punti cardine:
–
–
–
–
–
Creare i presupposti per un minor uso di antibiotici
Creare i presupposti per il «prudent use»
Sorveglianza del consumo di antibiotici
Individuare i «consumatori frequenti» e i rischi
Adottare misure
Basi legali
– RS 812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza
sui medicamenti veterinari, OMVet)
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2010-2014
Controlli sui processi
Controlli ufficiali nelle aziende detentrici di animali (cfr. anche Controlli veterinari ufficiali) e nel
commercio al dettaglio.
Ispezione di farmacie veterinarie private e altre aziende di commercio al dettaglio il cui assortimento di medicamenti è
costituito prevalentemente da medicamenti veterinari
Obiettivo
Contributo alla sicurezza dei medicamenti veterinari; miglioramento e
armonizzazione dell’applicazione delle normative a livello cantonale.
Contenuto
Ambiti: autorizzazioni, stoccaggio, prescrizione/dispensazione, contabilità,
stupefacenti, premiscele di medicamenti/foraggi medicinali, restrizioni nella
dispensazione, effetto indesiderato dei medicamenti, pubblicità
Basi legali
812.212.27 Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)
Esecuzione
I controlli vengono eseguiti da veterinari ufficiali.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Le aziende di commercio al dettaglio e le farmacie veterinarie private che
tengono medicamenti per animali da reddito devono essere controllate
almeno ogni cinque anni, gli studi per soli animali domestici almeno ogni
dieci anni.
Risorse
Confederazione: risorse specialistiche e supporto informatico
Misure in caso di infrazioni
Sanzioni conformi alle disposizioni giuridiche
Documenti
Direttiva tecnica
Gestione dei dati
In fase di definizione
Analisi
Al momento nessuna analisi
Rapporti
Al momento nessun rapporto
Controlli sui prodotti
Cfr. controlli sui prodotti relativi all’analisi dei residui nelle derrate alimentari e nell’ambito del
programma nazionale di analisi delle sostanze estranee.
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2010-2014
Ambito di controllo protezione degli animali
L’ordinanza sulla protezione degli animali, entrata in vigore il 1° settembre 2008, prescrive i controlli di
seguito elencati:
–
–
–
–
–
–
–
Aziende agricole detentrici di animali, art. 213 OPAn (da coordinare con PER)
Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione, art. 214 OPAn
Commerci zoologici, art. 215 OPAn
Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali,
art. 215 OPAn
Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali, art. 216 OPAn
Trasporti di animali, art. 217 OPAn
Verifica dell’attività di controllo delegata a privati, art. 218 OPAn
Tutte le aziende agricole detentrici di animali - anche le aziende e le detenzioni non autorizzate ai
pagamenti diretti - devono essere soggette a controlli. Nelle aziende agricole che beneficiano dei
pagamenti diretti, il controllo relativo alla protezione degli animali avviene nell’ambito della verifica
PER. Alcuni Servizi veterinari hanno delegato a posti di controllo accreditati anche il controllo sulle
aziende non PER.
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2010-2014
Controlli sistematici sulla protezione degli animali presso aziende agricole con animali da reddito
Sezioni dell’agricoltura
Servizi veterinari
Mandato
Mandato
Attuazione dell’ordinanza
sui pagamenti diretti
Attuazione della legislazione
sulla protezione degli animali
Obiettivo principale
Obiettivo principale
In caso di irregolarità
inerenti alla protezione
degli animali, stabilire
l’ammontare dei contributi
da erogare
In caso di irregolarità inerenti
alla protezione degli animali
ripristinare condizioni
conformi alle disposizione di
legge
Disposizioni giuridiche
Disposizioni giuridiche
LAgr, OPD, OrdB, OCoC
LPAn, OPAn, ordinanza
dell’USAV sulla detenzione di
animali da reddito e di
animali domestici e direttive
tecniche dell’USAV, OCoC
Compito
Effettuare controlli sulla
protezione degli animali
Manuali di controllo
Protezione degli animali
dell’ USAV
UCA e SVC
si interfacciano
Possibilità di ricorrere a
terzi (esterni) genera
ulteriori interfacce
organi di controllo di diritto pubblico per aziende PER
organi di
controllo di
diritto privato
per aziende
PER
organi di
controllo di
diritto privato
per aziende
BIO
Obbligo di accreditamento
per gli organi di controllo di
diritto privato ai sensi della
norma ISO/IEC 17020
Esiti dei
controlli
Misure in caso di non
conformità
Taglio dei contributi
secondo le direttive sulla
riduzione dei pagamenti
diretti (PD)
Misure in caso di non
conformità
Misure amministrative e (se
necessario) penali secondo
LPAn e OPAn
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2010-2014
Autorità competenti
Competenze normative: USAV
Applicazione: Cantoni
Il Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini, Tänikon (ZTHT) è un
servizio esterno dell’USAV incaricato dei seguenti compiti:
–
–
–
–
–
Verifica e autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la
detenzione di bestiame bovino, suini, ovini e caprini (ai sensi dell’art. 7 LPAn)
Svolgimento di progetti di ricerca riguardanti problematiche attuali e inerenti alla protezione
degli animali legate alla detenzione di ruminanti e suini come base per la valutazione dei
sistemi di stabulazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali
Supporto alle autorità cantonali nell’applicazione della legislazione in materia di protezione
degli animali nell’ambito della detenzione di animali da reddito
Informazione e consulenza; contatto con istituti di ricerca e autorità estere
Elaborazione di basi scientifiche per il miglioramento delle forme di detenzione esistenti e lo
sviluppo di nuove forme di detenzione adeguate agli animali
53
Il dipartimento Protezione degli animali del VPHI e il settore Attuazione della legislazione Protezione
degli animali dell’USAV gestiscono congiuntamente un centro di ricerca presso Aviforum a Zollikofen.
Svolgono i seguenti compiti:
–
–
–
–
–
Verifica e autorizzazione di sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie per la detenzione di pollame e conigli (ai sensi dell’art. 7 LPAn)
Svolgimento di progetti di ricerca riguardanti problematiche attuali e inerenti alla protezione
degli animali legate alla detenzione di pollame e conigli come base per la valutazione dei
sistemi di stabulazione nell’ambito della legislazione sulla protezione degli animali
Supporto alle autorità cantonali nell’applicazione della legislazione in materia di protezione
degli animali nell’ambito della detenzione di animali da reddito
Informazione e consulenza; contatto con istituti di ricerca e autorità estere
Elaborazione di basi scientifiche per il miglioramento delle forme di detenzione esistenti e lo
sviluppo di nuove forme di detenzione adeguate agli animali
Strategia 2010-2014
Armonizzare quanto più possibile l’applicazione della nuova legislazione in materia di protezione degli
animali. Tutti i Cantoni adempiono alle prescrizioni di controllo sancite nelle normative sulla protezione
degli animali. Definire e consolidare i processi per l’attuazione dei «nuovi» controlli nell’ambito della
protezione degli animali.
Basi legali
RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
RS 455.1 Ordinanza 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
RS 910.13 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i pagamenti diretti
53
Veterinary Public Health Institute – Università di Berna
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui processi
Controlli relativi alla protezione degli animali
Obiettivo
Applicazione della legislazione in materia di protezione degli animali
Contenuto
Controlli di cui agli articoli 213 - 218 dell’ordinanza sulla protezione degli
animali (OPAn)
Controlli ai sensi dell’ordinanza sui pagamenti diretti
Basi legali
455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali
(LPAn)
455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
Esecuzione
L’applicazione della legislazione sulla protezione degli animali compete agli
Uffici veterinari cantonali, che in alcuni Cantoni sono integrati nell’Ufficio per
la protezione dei consumatori. Parte dei controlli è delegata a organi
accreditati, scelti prevalentemente tra quelli che eseguono i controlli PER.
Nelle aziende agricole, il controllo relativo alla protezione degli animali
avviene pertanto nell’ambito della verifica PER. Alcuni Servizi veterinari
hanno delegato a organi accreditati anche il controllo sulle aziende non PER
(cfr. Profili dei Cantoni).
Per il controllo relativo alla protezione degli animali nelle aziende agricole
detentrici di animali da reddito, l’USAV ha redatto appositi manuali. Tali
documenti vengono utilizzati dagli Uffici veterinari cantonali e dagli organi
accreditati che effettuano i controlli sulla protezione degli animali.
Categorizzazione del rischio e campionamento
I controlli sono coordinati in base alle disposizioni dell’OCoC.
Commerci zoologici, art. 213 OPAn e art. 3-5 OCoC: almeno ogni quattro
anni, ulteriori controlli intermedi basati sul rischio e le detenzioni di animali in
cui durante i controlli dell’anno precedente sono state riscontrate delle non
conformità.
Normativa per le piccole aziende detentrici di animali con meno di 0,25 unità
standard di manodopera e meno di tre unità di bestiame grosso nonché per
le piscicolture e apicolture: i Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli
da eseguire in queste aziende.
Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione, art. 214 OPAn:
almeno ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a
contestazioni, l’intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro
anni al massimo.
Commerci zoologici, art. 215 OPAn: almeno una volta all’anno. Se due
controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i
controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo.
Borse di settore per campionatura
Detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o
rifugi per animali, art. 215 OPAn: ogni due anni senza preavviso. Se due
controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’intervallo tra i
controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.
Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali,
art. 216 OPAn: almeno una volta all’anno
Esperimenti in corso sugli animali: ogni anno su almeno un quinto delle
autorizzazioni in corso
Trasporti di animali, art. 217 OPAn: per campionatura
Verifica dell’attività di controllo delegata a privati, art. 218 OPAn: per
campionatura
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Risorse
Confederazione: USAV: al momento non quantificabili, si basano sulle
risorse del programma sulla protezione degli animali
UFAG: circa 0,5 per conto del SAS ai fini della sorveglianza degli organi di
controllo
Misure in caso di infrazioni
Misure amministrative e, in caso di infrazioni dolose, misure penali
per quanto riguarda il PER, anche sanzioni conformemente alla «Direttiva
relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio 2005» (con le
modifiche del 12 settembre 2008, entrate in vigore per la prima volta
nell’anno contributivo 2009).
Documenti
Manuali di controllo dell’USAV (per la detenzione di animali da reddito)
Gestione dei dati
Acontrol da ottobre 2011
Analisi
Dal 2012 l’analisi viene effettuata dall’USAV
Controlli nelle aziende agricole (PER): l’analisi viene effettuata dai Servizi
veterinari cantonali e dall’UFAG nell’ambito del Rapporto agricolo annuale
Altri controlli: previsti tramite Astat-2: rapporto annuale a cura dei Cantoni
Rapporti
Rapporto agricolo (pag. A50)
Rapporto sulla protezione degli animali dell’USAV
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Descrizione delle strutture organizzative cantonali preposte all’esecuzione della legislazione sulla protezione degli
animali relativamente agli animali da reddito
UCA
SVC
Tre SVC (GE,SG,TI) non ricorrono a istituti privati per il controllo
sistematico della protezione degli animali.
UCA
SVC
Due SVC (VD, NE) ricorrono a un istituto privato per il controllo della
protezione degli animali in aziende PER e BIO.
SVC
In un Cantone (AI/AR) l’organo di controllo PER è integrato nel SVC.
Esso esegue controlli sistematici per la protezione degli animali in aziende PER e BIO.
Organo/i di
controllo PER
UCA
Organo di
controllo PER
UCA
SVC
In 4 SVC* [SH, GR, Cant. prim. (NW, SZ), ZG] l’organo di controllo
PER è integrato nell’UCA. Esso esegue controlli sistematici per la
protezione degli animali in aziende PER. Per le aziende BIO i SVC
ricorrono a terzi privati.
SVC
In un SVC (TG) l’organo di controllo PER è integrato in un altro
servizio ufficiale. Esso esegue controlli per la protezione degli animali
in aziende PER.
Per le aziende BIO, il SVC ricorre a istituti privati
SVC
In 12 SVC* [AG, BS, BL, BE, FR, GL, JU, LU, VS, SO, Cantoni
primitivi (OW, UR), ZH] istituti privati eseguono i controlli sistematici
per la protezione degli animali in aziende PER e BIO.
Organo di
controllo PER
Organo/i di
controllo BIO
UCA
BBZ
Organo di
controllo PER
Organo/i di
controllo BIO
UCA
Organo/i di
controllo PER
Organo/i di
controllo BIO
*Un SVC (Cantone primitivo) è nominato due volte
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ambito di controllo derrate alimentari
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: UFAG-USAV
Applicazione al confine: USAV/DGD (derrate alimentari e oggetti d’uso)
Applicazione all’interno del Paese: Cantoni
Strategie 2010-2014
Designazione di laboratori di riferimento nazionali svizzeri ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004 e
integrazione dei suddetti laboratori nella rete dei laboratori di riferimento dell’UE. (Attuabili dopo
l’entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari).
Laboratori
I primi quattro laboratori indicati sono LNR conformemente alla direttiva 96/23/CE, nominati dall’USAV.
Non appena l’USAV disporrà delle basi legali per la nomina di LNR nella LDerr, si provvederà alla
designazione di questi laboratori di riferimento.
Parametri di analisi
Laboratorio
Sostanze delle categorie A1-A6 dell’Allegato I della Direttiva 96/23/CE:
stilbeni, estrogeni, androgeni, gestageni, tireostatici, lattoni dell’acido
resorcilico, beta-agonisti
Interlabor Belp AG
Sostanze di cui alla tabella 2 dell’Allegato del regolamento (UE) 37/2010
(ad eccezione di cloramfenicolo e nitrofurano)
Solfonamidi, cefalosporine, macrolidi, florfenicolo, pleuromutiline, derivati
della diamminopirimidina, nitrofurani, cloramfenicolo, verde di malachite
Service de la consommation et des affaires
vétérinaires Genève
Coccidiostatici, incl. nitroimidazoli, carbammati e piretroidi, sedativi,
antinfiammatori non steroidei, antielmintici, incl. avermectine
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
St. Gallen
Penicillina, chinoloni, tetracicline, aminoglicosidi, lincosamidi, inibitori della
betalattamasi, polimixine, polipeptidi
Kantonales Labor Zürich
Analisi di latte commerciale e latticini
Trichinella
Stazione di ricerca Agroscope (è nominato
conformemente all’OCL e corrisponde al
regolamento CE 882/2004)
Istituto di parassitologia dell’università di Berna
Basi legali
– RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge
sulle derrate alimentari, LDerr)
– RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr)
– RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)
– RS 817.022.101 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di zuccheri, le derrate
alimentari dolci e i prodotti di cacao
– RS 817.022.102 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’acqua potabile,
l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
– RS 817.022.103 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le spezie e l’aceto
– RS 817.022.104 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali
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RS 817.022.105 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
RS 817.022.106 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i funghi commestibili e
il lievito
RS 817.022.107 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture
RS 817.022.108 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine
animale
RS 817.022.109 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
RS 817.022.110 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche
RS 817.022.110.1 Designazione dei vini
RS 817.022.110.2 Designazione delle bevande distillate
RS 817.022.111 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)
RS 817.022.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)
RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)
RS 817.022.32 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di sostanze essenziali
o fisiologicamente utili a derrate alimentari
RS 817.022.51 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le derrate alimentari
geneticamente modificate (ODerrGM)
RS 817.023.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti
RS 817.023.31 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici (OCos)
RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto
con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli
articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol
RS 817.024.1 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI)
RS 817.024.2 Ordinanza del DFI dell’11 maggio 2009 concernente la trasformazione igienica
del latte nelle aziende di estivazione
RS 817.026.1 Ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 2008 sulla gomma di guar originaria o
proveniente dall’India
RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim)
RS 916.020.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza
DOP/IGP)
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la designazione dei
prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
RS 910.19 Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l’impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle
designazioni «montagna» e «alpe», ODMA)
RS 916.342 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione della carne di pollame in
funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)
RS 817.025.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Pianificazione d’emergenza
Per la gestione di eventi e crisi, la divisione Derrate alimentari e nutrizione dell’USAV si orienta alle
disposizioni del manuale di crisi dell’UFSP, che si fonda su un programma di gestione delle crisi a due
livelli. Esso precisa come comportarsi in situazioni critiche con l’ausilio del programma di gestione
delle crisi per la sicurezza delle derrate alimentari.
Si distingue pertanto tra crisi ed evento. Le crisi vengono gestite a livello di Ufficio federale, gli eventi a
livello di divisione. L’entità di una crisi e la classificazione gerarchica vengono stabilite mediante
un’apposita scheda di valutazione.
La documentazione è una sorta di piano quadro d’emergenza, utilizzabile in presenza di varie
tipologie di rischio (ad.es. radionuclidi o pericolo di epidemia). Essa è necessaria, dal momento che le
misure adottate in una situazione di crisi o in caso di evento dipendono dalla derrata alimentare in
questione e dalla tipologia di rischio correlata.
Per le situazioni di crisi o gli eventi che interessano soltanto un Cantone, spetta alla competente
autorità cantonale d’esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari (chimici cantonali) adottare i
provvedimenti opportuni. L’USAV informa la popolazione in caso di situazioni di crisi o eventi che
rappresentino un pericolo per gli abitanti di più Cantoni (avvertimento al pubblico, art. 43 LDerr).
In presenza di un grave rischio diretto o indiretto per la salute umana, causato da derrate alimentari o
alimenti per animali, l’USAV lo segnala ai sistemi di allarme rapido dell’UE.
La divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP aveva pubblicato una guida sul tema delle
malattie di gruppo determinate dalle derrate alimentari in Svizzera. Il documento comprende le
statistiche attuali concernenti le malattie che sono in relazione con le derrate alimentari, offre suggerimenti pratici per l’accertamento di focolai e informa sull’evoluzione della sicurezza delle derrate
alimentari in Svizzera nell’ottica dei rischi microbici. La guida è destinata soprattutto alle autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari e ad altre cerchie interessate nell’ambito della
sicurezza alimentare, della medicina, dell’industria alimentare nonché ai giornalisti.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui processi
Igiene dei processi nella produzione primaria (ad eccezione della produzione di latte)
Obiettivo
Garantire l’igiene nella produzione primaria mediante verifica
dell’autocontrollo
Contenuto
Tracciabilità di mezzi di produzione e alimenti per animali, registro inerente
alla produzione vegetale, impiego di medicamenti per uso veterinario, locali
di stabulazione (impianti e trasporto), mangimi e acqua di abbeveramento,
impiego di alimenti per animali e additivi, immagazzinamento di uova,
conservazione e lavorazione del miele, raccoglitrici meccaniche, locali e
attrezzature per la produzione e la lavorazione di prodotti primari vegetali,
mezzi di trasporto nella produzione vegetale, lavaggi con acqua potabile,
stoccaggio di alimenti per animali e prodotti primari separato da rifiuti e
sostanze pericolose, impiego adeguato di sostanze chimiche, igiene del
personale, pulizia e cura degli animali da reddito, salute degli animali/ zoonosi, salute dei vegetali, protezione dall’inganno
Basi legali
RS 916.020 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione
primaria (OPPrim)
RS 916.020.01 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente
l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim)
RS 812.212.27 Ordinanza sui medicamenti veterinari del 18 agosto 2004
(OMVet)
RS 916.40 Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
RS 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali
(LPAn)
RS 910.18 Ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica e la
designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
RS 910.12 Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
Esecuzione
Organi cantonali (cfr. capitolo «Panoramica delle competenze in relazione
all’igiene nella produzione primaria e all’igiene del latte» e profili cantonali)
Categorizzazione del rischio e campionamento
25 % di tutte le aziende agricole registrate annualmente; controlli intermedi
basati sul rischio
Risorse
Confederazione (UFAG): 0,5 persone/mese (supervisione e verifica
dell’applicazione delle normative). Non sono incluse le risorse per
l’autorizzazione dei mezzi di produzione (tra cui prodotti fitosanitari e
alimenti per animali).
Misure in caso di infrazioni
Eventuali misure amministrative vengono disposte dagli organi d’esecuzione
cantonali ai sensi dell’art. 169 LAgr e degli artt. 28-31 LDerr: ammonizione,
revoca, diniego, esclusione, divieto, sequestro, multa disciplinare
Documenti
Check list e manuale USAV/UFAG
Gestione dei dati
Acontrol
Analisi
Acontrol, Astat
Rapporti
Rapporto annuale ad aprile
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Igiene del latte nella produzione primaria
Obiettivo
Garantire l’igiene nella produzione del latte mediante verifica
dell’autocontrollo
Contenuto
Autocontrollo / documentazione (qualità dell’acqua, manutenzione
dell’impianto per la mungitura, giornale dei trattamenti), locali per il
trattamento del latte (luoghi di preparazione, trattamento e immagazzinamento del latte; fornitura del latte < 2 volte/giorno: magazzino per il latte;
conservazione in cisterne per il latte senza magazzino; locali per la pulizia),
impianti, recipienti, attrezzature per il trattamento del latte (conservazione e
utilizzo di recipienti e attrezzature per il latte, composizione di materiale e
impianti/manutenzione, pulizia e disinfezione), strumenti (ausiliari) per la
pulizia e la disinfezione (attrezzature ausiliarie e materiale di consumo,
detergenti e disinfettanti), trattamento e immagazzinamento del latte
(filtrazione, raffreddamento/ immagazzinamento, trasporto del latte),
produzione del latte (locale d’attesa e area di mungitura, igiene del personale, mungitura, divieto di fornire il latte), tenuta degli animali e foraggiamento
(locali e attrezzature; pulizia, cura e stato di salute, specie animali nelle
stalle del bestiame da latte, tipologia e qualità degli alimenti per animali;
foraggiamento senza insilati / passaggio al foraggiamento senza insilati;
foraggiamento con derivati del latte liquidi)
Basi legali
RS 916.351.021.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella produzione
lattiera (OIgPL)
Esecuzione
Organi cantonali (cfr. capitolo «Panoramica delle competenze in relazione
all’igiene nella produzione primaria e all’igiene del latte» e profili cantonali)
Categorizzazione del rischio e campionamento
25 % di tutte le aziende lattiere registrate annualmente; controlli intermedi
basati sul rischio
Risorse
Confederazione (USAV): 2 persone/mese
Misure in caso di infrazioni
Eventuali misure amministrative vengono disposte dagli organi d’esecuzione
cantonali ai sensi dell’art. 169 LAgr: ammonizione, revoca, diniego,
esclusione, divieto, sequestro, multa disciplinare
Documenti
DT e manuale di controllo dell’USAV, documentazione di controllo
dell’USAV
Gestione dei dati
Acontrol
Analisi
Acontrol
Rapporti
Analisi annuale
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Carne (macellazione) – ispezioni nei macelli
Obiettivo
Monitoraggio dell’attività conformemente al permesso d’esercizio, verifica
del controllo ufficiale degli animali da macello e delle carni
Contenuto
Definizione della frequenza di macellazione, verifica dell’autocontrollo,
infrastrutture, locali, attrezzature, processi e attività
Basi legali
RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione
e il controllo delle carni (OMCC)
RS 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione
(OIgM)
RS 455.110.2 Ordinanza dell’UFV del 12 agosto 2010 concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)
Esecuzione
I controlli vengono effettuati dai veterinari ufficiali. La supervisione tecnica è
affidata al veterinario ufficiale responsabile del Cantone. L’esecuzione delle
ispezioni nei macelli compete agli Uffici veterinari cantonali. Le procedure da
seguire sono descritte in alcune direttive tecniche e nel manuale di controllo
dell’USAV; questi documenti illustrano lo svolgimento delle ispezioni, la
verifica dell’autocontrollo e il controllo delle aziende. L’allegato 12 dell’OlgM
contiene un modello di rapporto d’ispezione.
Categorizzazione del rischio e campionamento
I macelli devono essere controllati almeno una volta l’anno da un veterinario
ufficiale. L’intervallo tra un’ispezione e l’altra viene determinato dal Cantone,
tenendo conto di dimensioni, quantità di carne macellata, struttura della
clientela e reazioni dell’azienda a eventuali contestazioni. Inoltre, durante il
controllo degli animali da macello e delle carni deve essere presente un
veterinario ufficiale che, oltre a questo tipo di incarichi, si occupi anche di
eseguire controlli nell’ambito dell’igiene della macellazione. Non esiste
ancora un documento che disciplini i controlli in base ai rischi.
Risorse
Confederazione: attuazione della legislazione, difficile calcolare le risorse
per questo tipo d’ispezione
Misure in caso di infrazioni
Dal punto di vista della Confederazione nessuna; Cantoni conformemente a
LDerr e OMCC / OIgM: ammonimento, decisione, denuncia, limitazione o
revoca del permesso, chiusura dell’azienda
Documenti
DT concernenti la procedura d’autorizzazione dei macelli, check list e
manuali inerenti a varie tipologie di esercizi, ad es. macellazione di animali
con pelo, macellazione di suini, autocontrollo ecc., che prossimamente
saranno disponibili in SISVet
Gestione dei dati
Durata dell’autorizzazione dell’azienda registrata nella FLEKO. Macelli
autorizzati dai Cantoni registrati in SISVet. Pianificazione per l’integrazione
nei processi ASAN.
Analisi
Pianificazione per l’integrazione nei processi ASAN
Rapporti
Il veterinario ufficiale produce annualmente un rapporto generale sull’attività
che viene portato all’attenzione del veterinario cantonale
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Carne (macellazione) – controllo degli animali da macello e delle carni
Obiettivo
Garantire la sicurezza delle derrate alimentari, mansioni di polizia epizootica
e verifica del rispetto delle normative in materia di protezione degli animali
Contenuto
Esame fisico, sintomi di malattie dell’animale / degli animali e analisi
microbiologiche, se necessarie
Basi legali
RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione
e il controllo delle carni (OMCC)
RS 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione
(OIgM)
Esecuzione
In genere, i controlli vengono effettuati al macello da parte di veterinari
ufficiali
Categorizzazione del rischio e campionamento
Ogni singolo animale destinato alla macellazione viene esaminato prima e
dopo la macellazione stessa. Gli animali vivi almeno 24 ore prima della
macellazione nel macello, oppure almeno 3 giorni prima della macellazione
nell’azienda di provenienza (è possibile soltanto nel caso di suini, conigli
domestici, pollame domestico, ratiti e selvaggina d’allevamento). Il controllo
degli animali da macello e delle carni viene effettuato soltanto per campionatura nel caso di macellazioni occasionali di volatili da cortile e conigli
domestici.
Risorse
Confederazione: nessuna
Misure in caso di infrazioni
Confederazione: nessuna; Cantoni: contestazione, decisione, denuncia
Documenti
DT concernenti l’esecuzione del controllo degli animali prima della macellazione, DT relatives à l’analyse microbiologique des vivande (francese), DT
concernanti la communication des résultats du contrôle des vivande
(francese)
Gestione dei dati
Notifica dei risultati sul controllo delle carni a Identitas AG (sintesi del
numero di animali macellati, suddivisa per macellazioni ordinarie, macellazioni di animali malati o morti nonché macellazioni di animali provenienti
dall’estero. Per ogni carcassa non idonea al consumo è necessaria una
notifica supplementare con le motivazioni delle contestazioni). In futuro altre
indicazioni in SISVet.
Analisi
Attualmente non ancora possibile, in futuro probabilmente ASAN
Rapporti
Statistica annuale del controllo delle carni
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Trasformazione/vendita delle derrate alimentari (incl. acqua potabile)
Obiettivo
Verifica del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legislazione sulle derrate
alimentari per quanto concerne le aziende svizzere e le merci messe in
commercio in Svizzera o destinate all’esportazione
Contenuto
Programma di autocontrollo stabilito e documentato incl. GHP, HACCP,
piano di campionatura, ritiro e richiamo, rintracciabilità, efficacia del sistema,
derrate alimentari incl. caratterizzazione, qualità, materiale per l’imballaggio,
processi e attività incl. igiene nella produzione, pulizia/disinfezione, regolazione della temperatura, gestione dei rifiuti, igiene personale, formazione del
personale, acqua utilizzata, lotta agli infestanti, applicazione della tracciabilità, procedure di registrazione, accesso agli edifici ... locali e impianti
aziendali incl. infrastrutture, apparecchi, possibilità di lavaggio delle mani,
WC, spogliatoi, flusso del personale e flusso delle merci, aerazione ... sostanze estranee e componenti, criteri microbiologici per la sicurezza delle
derrate alimentari, delimitazione derrate alimentari – medicamenti,
protezione dall’inganno
Basi legali
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (ODerr)
RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze
estranee e sui componenti, OSoE)
RS 817.022.101 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di
zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao
RS 817.022.102 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente
l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
RS 817.022.103 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le
spezie e l’aceto
RS 817.022.104 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti
speciali
RS 817.022.105 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente
l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
RS 817.022.106 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
funghi commestibili e il lievito
RS 817.022.107 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la
verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture
RS 817.022.108 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate
alimentari di origine animale
RS 817.022.109 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
RS 817.022.110 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande
alcoliche
RS 817.022.110.1 Designazione dei vini
RS 817.022.110.2 Designazione delle bevande distillate
RS 817.022.111 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande
analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)
RS 817.022.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)
RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi
nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)
RS 817.022.32 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di
sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
RS 817.022.51 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le
derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)
RS 817.023.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli
oggetti
RS 817.023.31 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici
(OCos)
RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che
vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele,
sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli
oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
generatori aerosol
RS 817.024.1 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici
(ORI)
RS 817.024.2 Ordinanza del DFI dell’11 maggio 2009 concernente la trasformazione igienica del latte nelle aziende di estivazione
RS 817.026.1 Ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 2008 sulla gomma di
guar originaria o proveniente dall’India
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei
prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
RS 817.025.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente
l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
RS 916.51 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione
di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza
sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Esecuzione
I controlli vengono effettuati dall’ispettore ufficiale o controllore ufficiale delle
derrate alimentari, sotto la supervisione tecnica e organizzativa del chimico
cantonale.
I controlli relativi all’acqua potabile vengono eseguiti dall’ispettore ufficiale
delle acque potabili, sotto la supervisione tecnica e organizzativa del
chimico cantonale.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Art. 56 ODerr
La categorizzazione del rischio si basa su un accordo volontario siglato tra i
chimici cantonali, attualmente in fase di rielaborazione
Risorse
Cfr. art. 44 LDerr
Misure in caso infrazioni
Cfr. art. 28-31 LDerr
Documenti
-
Gestione dei dati
I dati devono essere trasmessi all’USAV conformemente all’accordo
Analisi
Effettuata dai Cantoni o/e dall’USAV
Rapporti
Rapporti annuali dei rispettivi Cantoni (cfr. profili cantonali)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui prodotti
Controllo al confine delle derrate alimentari
Scopo
Verifica, ad opera dell’USAV, del rispetto delle prescrizioni sancite dalla
legge sulle derrate alimentari in caso di importazione, esportazione e
transito di derrate alimentari
Basi legali
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze
estranee e sui componenti, OSoE)
RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi
nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)
RS 817.025.21 Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate
alimentari
Contenuto
Controlli regolari e basati sui rischi secondo l’art. 56 ODerr al fine di rilevare
eventuali pericoli (chimici, microbiologici, fisici) e inganni
Parametri di analisi
Parametri rilevanti per la verifica della sicurezza delle derrate alimentari e
della protezione contro l’inganno
Coordinamento con altre autorità
Pianificazione: USAV, DGD, laboratori cantonali. Il piano di campionamento
è elaborato di concerto con l’USAV, la DGD e i laboratori cantonali. Le
analisi vengono delegate ai laboratori candidati in considerazione dell’attività
di riferimento. La DGD preleva campioni al confine; questi ultimi vengono
analizzati da laboratori cantonali selezionati.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Si prelevano campioni nell’ambito delle derrate alimentari, degli oggetti
d’uso (inclusi i materiali e gli oggetti ) e del tabacco. L’ordine di priorità dei
temi si basa sul livello di gravità dell’insorgenza dei pericoli descritti
(opinione degli esperti) e sulla probabilità dell’insorgenza (quantitativi importati e valutazione del RASFF).
Risorse
I costi delle analisi di ca. fr. 140 000.- (2009) sono assunti dall’USAV. I costi
per la pianificazione sono assunti dall’USAV, dalla DGD e in parte dai
Cantoni. I costi per le analisi di campioni con un risultato non conforme sono
a carico degli importatori.
Misure in caso di non conformità
Le misure si basano sull’articolo 69 dell’ordinanza concernente l’esecuzione
della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)
Gestione dei dati
I rapporti sul prelievo dei campioni, i rapporti dei laboratori e l’analisi dei
campioni vengono trasmessi all’USAV
Analisi
Autorità cantonali d’esecuzione in materia di derrate alimentari e USAV,
Sezione coordinazione ed esecuzione del diritto delle derrate alimentari
Rapporti
L’USAV elabora un rapporto annuale interno. Il «Rapporto PCN 20xx»
contiene i risultati più significativi.
Documenti
Concept pour des contrôles à la frontière basés sur les risques (2007)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controllo al confine di derrate alimentari di origine animale e sottoprodotti di origine animale da Paesi terzi
Obiettivo
Garantire la sicurezza delle derrate alimentari e la protezione dall’inganno.
In base ai possibili rischi, vengono prelevati campioni di carni e preparazioni
di carni provenienti da importazione al fine di rilevare la presenza di
medicamenti per uso veterinario, contaminanti ambientali, additivi, contaminazione microbiologica ed eventuali inganni.
Basi legali
RS 916.443.10 Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il
transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)
RS 916.443.13 Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l’importazione e
il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA)
RS 916.443.106 Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo
dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui
controlli OITE)
RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze
estranee e sui componenti, OSoE)
RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi
nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)
RS 817.190.1 Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella macellazione
(OIgM)
Prelievo di campioni
Pianificazione: USAV
Prelievo di campioni: Servizio veterinario di confine (SVC) dell’USAV
Le importazioni di carni e preparazioni di carni, latte e prodotti a base di
latte, prodotti della pesca, uova e miele da Paesi terzi vengono analizzate
secondo un piano di prelievi aggiornato annualmente.
Tutti gli invii di farine per alimentazione animale sono analizzati al fine di
rilevare la presenza di componenti bovine.
Parametri di analisi
Sostanze attive antimicrobiche, altre sostanze farmacologiche attive, metalli
pesanti, contaminanti ambientali, additivi (solfito, nitrato, nitrito ecc.), germi
patogeni e parassiti, determinazione delle specie animali, analisi dello stato
di deterioramento
Esecuzione delle analisi
Tutte le analisi nel Laboratorio cantonale di Zurigo (senza microbiologia,
ormoni e componenti bovini)
Microbiologia e componenti bovini: ZOBA (Istituto di batteriologia veterinaria
della Facoltà Vetsuisse dell’Università di Berna)
Ormoni: laboratorio privato
Coordinamento con altre autorità
Il programma di analisi viene redatto di concerto con l’USAV, il LC che
effettua le analisi e lo ZOBA
Categorizzazione del rischio e campionamento
Dalla decisione 1/2008 del Comitato misto veterinario, che prevede
l’adozione del diritto dell’UE nell’ambito dei controlli dei prodotti provenienti
da Paesi terzi ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sono analizzate solo
le merci che giungono direttamente in Svizzera da un Paese terzo attraverso un posto d’ispezione frontaliero svizzero abilitato (aeroporto di Zurigo,
aeroporto di Ginevra).
La stima dell’esposizione (il rapporto tra importazione e consumo) e
un’analisi del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) vengono
utilizzate come basi di riferimento per valutare i rischi e organizzare un
campionamento in funzione di essi.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Risorse
I costi delle analisi di ca. fr. 120 000.- (2010) sono assunti dall’USAV.
I costi delle analisi microbiologiche effettuate presso lo ZOBA vengono
finanziati nell’ambito di un contratto di prestazione tra l’Università di Berna e
l’USAV.
I costi per le analisi di campioni con risultato sfavorevole e per le analisi di
forniture provenienti da aziende con restrizioni all’importazione (lista Stop &
Test) sono a carico degli importatori.
Misure in caso di non conformità
In caso di merce sdoganata, la responsabilità in merito all’applicazione
spetta al LC incaricato dell’introduzione, in caso di merce non sdoganata
all’USAV. I fornitori o i produttori di merci con risultato sfavorevole
(superamento dei valori limite, sostanza vietata) sono soggetti a una
restrizione all’importazione (la merce viene sdoganata solo successivamente ad analisi che diano esito non dannoso) fino all’ottenimento di un risultato
favorevole di dieci campioni consecutivi.
Gestione dei dati
I dati dell’invio campionato, le informazioni sui parametri analizzati e i
rispettivi risultati e provvedimenti vengono registrati a livello centrale in una
banca dati di Access
Analisi
USAV
Rapporti
Il «rapporto annuale del Servizio veterinario di confine dell‘USAV» viene
pubblicato su Internet
Documenti
Programma di sorveglianza delle analisi al confine, piano per la stima dei
rischi 2009
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Esame trichinoscopico su maiali e cavalli da macello
Obiettivo
Sicurezza delle derrate alimentari: garantire carne suina ed equina priva di
trichinelle
Basi legali
RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione
e il controllo delle carni (OMCC)
Art. 31
Prelievo di campioni
Pianificazione: esame completo, USAV (disposizioni dell’OMCC, direttiva
tecnica), veterinari cantonali
Prelievo di campioni: persone che effettuano le analisi sulla carne o che si
occupano degli esami in laboratorio
Tutti i suini e gli equini macellati vengono sottoposti al controllo delle carni
Parametri di analisi
Trichinelle
Esecuzione delle analisi
Laboratori dei macelli riconosciuti dai Cantoni o laboratori riconosciuti e
accreditati dall’USAV per l’esame trichinoscopico
Coordinamento con altre autorità
-
Categorizzazione del rischio e campionamento
Al momento, esame completo con disposizione derogatoria per le imprese
aventi esigua capacità produttiva
RS 817.190 Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione
e il controllo delle carni (OMCC)
Art. 31 cpv. 4-6
Risorse
I costi sono addebitati ai macelli
Misure in caso di non conformità
I provvedimenti sono stabiliti nella documentazione d’emergenza
dell’azienda: competenza, responsabilità e mansioni delle persone
coinvolte; procedura in caso di esame trichinoscopico positivo
Gestione dei dati
Dal 1° gennaio 2010 il numero delle specie animali esaminate e i risultati
sono registrati nella FLEKO
Analisi
Annualmente
Rapporti
Statistica del controllo delle carni
Documenti
Direttiva tecnica relativa alla ricerca di trichinelle nelle carcasse e nelle carni
del suino domestico, del cavallo, del cinghiale, dell’orso e della nutria così
come delle altre specie di animali selvatici sensitivi.
DT concernant la communication des résultats du contrôle des viandes
(francese)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controllo del latte (CL)
Obiettivo
Garanzia capillare dell’elevata qualità del latte
Basi legali
RS 916.351.0 Ordinanza sul controllo del latte (OCL)
RS 916.351.021.1 Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente
l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL), art. 8
Prelievo di campioni
L’istanza di controllo è incaricata di provvedere a che ogni mese vengano
esaminati due campioni di latte commerciale per ciascun produttore. Le
analisi su tali campioni devono essere conformi alla parte del controllo di
qualità prevista dal diritto pubblico. L’istanza di controllo deve essere
accreditata per l’esecuzione del CL in base alla norma EN ISO/IEC 17025, e
l’accreditamento deve comprendere l’intera catena del processo, dal
prelevamento dei campioni alla comunicazione dei risultati.
Parametri di analisi
Numero di germi, numero di cellule, presenza di sostanze inibitrici
Esecuzione delle analisi
Suisselab SA
Coordinamento con altre autorità
L’USAV ha l’obbligo di vigilanza
Categorizzazione del rischio e campionamento
Frequenza dei controlli: ogni mese vengono esaminati due campioni
collettivi di latte per ciascun produttore lattiero.
Per le aziende che producono latte commerciale solo periodicamente, il
numero dei controlli si riduce in base al numero di mesi durante i quali non
viene prodotto latte commerciale.
Risorse
Il CL viene finanziato dalla Confederazione e dalle organizzazioni di
categoria nazionali.
L’esecuzione operativa del CL è delegata all’istanza di controllo. Per gli anni
2011 - 2014, il mandato relativo all’esecuzione del CL è stato assegnato
dall’USAV all’istanza di controllo Suisselab SA. Alla scadenza del mandato,
il settore organizza un nuovo CL.
Misure in caso di non conformità
Spetta alle autorità d’esecuzione cantonali provvedere all’eventuale sospensione della fornitura di latte. A tale proposito, nei Cantoni la responsabilità
compete in parte agli uffici veterinari e in parte ai laboratori cantonali
(cfr. profili dei Cantoni).
Per quanto riguarda il numero di germi: la fornitura di latte viene sospesa in
caso di tre contestazioni in quattro mesi. Per quanto riguarda il numero di
cellule: la fornitura di latte viene sospesa in caso di quattro contestazioni in
cinque mesi.
Per quanto concerne la presenza di sostanze inibitrici, la fornitura di latte
viene sospesa a ogni riscontro.
Le sospensioni della fornitura di latte vengono disposte dalle competenti
autorità d’esecuzione cantonali.
Gestione dei dati
Archivio centrale di tutti i risultati del CL su dbmilch.ch
Analisi
Treuhandstelle Milch (TSM)
Rapporti
L’istanza di controllo è tenuta a comunicare ogni mese le informazioni
prescritte dalle direttive tecniche dell’USAV al laboratorio nazionale di
riferimento presso la stazione di ricerca Agroscope. I dati devono essere
trasmessi in formato elettronico entro e non oltre il 20° giorno del mese
successivo. Agroscope li pubblica sotto forma di resoconti mensili e annuali;
rapporti annuali a cura delle istanze di controllo mandatarie.
Documenti
OCL
Direttive tecniche dell’USAV per l’esecuzione del controllo della qualità del
latte
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Derrate alimentari trasformate, inclusa acqua potabile
Obiettivo
Verifica del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legislazione sulle derrate
alimentari in relazione alle merci messe in commercio in Svizzera o
destinate all’esportazione
Basi legali
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
RS 817.02 Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (ODerr)
RS 817.021.23 Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze
estranee e sui componenti, OSoE)
RS 817.022.101 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle sorte di
zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao
RS 817.022.102 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente
l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
RS 817.022.103 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle minestre, le
spezie e l’aceto
RS 817.022.104 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti
speciali
RS 817.022.105 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente
l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
RS 817.022.106 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
funghi commestibili e il lievito
RS 817.022.107 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la
verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture
RS 817.022.108 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate
alimentari di origine animale
RS 817.022.109 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
cereali, le leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
RS 817.022.110 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande
alcoliche
RS 817.022.110.1 Designazione dei vini
RS 817.022.110.2 Designazione delle bevande distillate
RS 817.022.111 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande
analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)
RS 817.022.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)
RS 817.022.31 Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi
nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd)
RS 817.022.32 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’aggiunta di
sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari
RS 817.022.51 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente le
derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)
RS 817.023.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli
oggetti
RS 817.023.31 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui cosmetici
(OCos)
RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che
vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele,
sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli
oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
generatori aerosol
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
RS 817.024.1 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici
(ORI)
RS 817.026.1 Ordinanza dell’UFSP del 17 settembre 2008 sulla gomma di
guar originaria o proveniente dall’India
RS 910.12 Ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei
prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
RS 817.025.21 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente
l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
RS 916.51 Ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione
di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza
sulle dichiarazioni agricole, ODAgr)
Prelievo di campioni
Nell’ambito di controlli sui processi o di programmi di sorveglianza
Parametri di analisi
Parametri microbiologici, chimici e fisici, conformemente alla legislazione
in materia
Etichette
Esecuzione delle analisi
Laboratori cantonali
Coordinamento con altre autorità
Coordinamento tra i laboratori cantonali
Categorizzazione del rischio e campionamento
Notifiche RASFF, risultati dei controlli sui processi, dati storici
dell’azienda …
Concetto, cfr. link
Risorse
-
Misure in caso di non conformità
Misure amministrative o penali, a seconda della situazione
Gestione dei dati
Ciascun laboratorio cantonale utilizza un sistema di gestione dei dati di
laboratorio. Una volta l’anno viene effettuata la trasmissione dei dati
concordati con l’USAV.
Analisi
A livello cantonale e federale
Rapporti
Rapporti annui dei laboratori cantonali e dell’USAV
Documenti
Basi legali
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Programma nazionale di analisi delle sostanze estranee (derrate alimentari di origine animale)
Obiettivo
Sicurezza delle derrate alimentari, garanzia della capacità d’esportazione
relativamente a derrate alimentari di origine animale nell’UE
Basi legali
RS 916.443.10 Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l’importazione, il
transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, art. 23 (OITE)
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
RS 0.916.026.81 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli
Prelievo di campioni
Pianificazione: USAV, divisione Derrate alimentari e nutrizione
Prelievo di campioni: controllori delle carni nei macelli, veterinari ufficiali e
veterinari in attività nelle aziende d’ingrasso; prelievi di campioni di latte,
uova e miele da parte degli organi di controllo delle derrate alimentari
Parametri di analisi
Allegato 1 della direttiva 96/23/CE
Esecuzione delle analisi
Carne (incl. sangue e interiora), urina, uova, latte e miele vengono esaminati
conformemente all’Allegato 2 della direttiva 96/23/CE.
Gli esami vengono effettuati in 9 laboratori cantonali e un laboratorio di
servizi privato.
Coordinamento con altre autorità
Veterinari cantonali, chimici cantonali, istanze di controllo, organi di controllo
delle carni
Categorizzazione del rischio e campionamento
Secondo le disposizioni dell’UE, non sono possibili campionature basate sui
rischi
Risorse
Spese di analisi: USAV: 1,4 milioni di fr.; Cantoni: 1 milione di fr.
Misure in caso di non conformità
Le misure competono alle autorità d’esecuzione cantonali (veterinari e
chimici cantonali).
Secondo l’articolo 27 LDerr, in genere le derrate alimentari in cui si è
riscontrato un superamento delle concentrazioni massime di residui devono
essere contestate e denunciate alla competente autorità incaricata del
procedimento penale. In tale ambito, per i contaminanti ambientali occorre
stabilire se si tratti del superamento di un valore limite o di un valore di
tolleranza. Per quanto concerne i medicamenti per uso veterinario, le
concentrazioni massime di cui al regolamento 2377/90/CE vanno intese
esclusivamente come valori limite.
Gestione dei dati
Archiviati sotto forma di file Excel nel sistema gestionale del DFER
(Fabasoft)
Analisi
Analisi centrale presso l’USAV
Rapporti
Pubblicazione su Internet, rapporto annuale alla Commissione europea
Documenti
Direttiva 96/23/CE, regolamento (CEE) 2377/90, piano di base
135/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Monitoraggio della resistenza agli antibiotici
Obiettivo
Monitoraggio delle situazioni di resistenza per animali da reddito che
producono derrate alimentari e accertamento della diffusione temporale e
spaziale della resistenza agli antibiotici sviluppata dai batteri di origine
animale.
Basi legali
RS 916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) Art. 291d
Prelievo di campioni
Pianificazione: USAV, Monitoring / Sorveglianza delle epizoozie e delle
zoonosi
Prelievo di campioni: l’entità dei controlli a campione viene predefinita con
cadenza annuale dall’USAV e comunicata ai soggetti coinvolti. Il prelievo dei
campioni presso i macelli avviene nell’ambito del controllo delle carni.
I campioni di latte sfuso vengono prelevati nei laboratori di analisi di latte. Se
necessario i chimici cantonali possono effettuare un campionamento di
carne nel commercio al dettaglio. Se possibile, generalmente i prelievi dei
campioni vengono coordinati con altri programmi di sorveglianza.
Parametri di analisi
Modelli di resistenza di Salmonelle, Campylobacter, E. coli, enterococchi,
MRSA, ESBL
Esecuzione delle analisi
L’isolamento dei batteri nei campioni provenienti dai macelli avviene presso
lo ZOBA, mentre l’isolamento dei germi contenuti nei campioni di carne
viene effettuato nei laboratori cantonali. L’analisi relativa alla resistenza di
tutti i germi compete allo ZOBA.
Coordinamento con altre autorità
Swissmedic, organi preposti al controllo delle carni, Servizi veterinari
cantonali
Categorizzazione del rischio e campionamento
In base alle raccomandazioni dell’EFSA sul monitoraggio del grado di
resistenza. Il tipo e l’entità dei controlli a campione vengono stabiliti sulla
base dell’obiettivo della valutazione della prevalenza nei germi/specie
animali rilevanti.
Risorse
I costi dei prelievi dei campioni per il controllo delle carni sono assunti dai
Cantoni. L’USAV si assume i costi per il materiale d’analisi e per l’invio.
I costi annuali per l’analisi dei campioni vengono finanziati nel quadro del
contratto di collaborazione con lo ZOBA.
Il finanziamento delle analisi e dei rapporti avviene tramite il budget per la
sorveglianza delle epizoozie e delle zoonosi e l’attuale credito per il
personale dell’USAV.
Misure in caso di non conformità
Nessuna base legale per sanzioni nel caso di campioni con germi resistenti.
La valutazione della situazione è redatta sulla base del programma annuale
analizzato e quindi comunicata. I provvedimenti si effettuano tramite
l’omologazione di antibiotici per uso veterinario o tramite la regolamentazione dell’utilizzo nell’effettivo di animali.
Gestione dei dati
I dati vengono trasmessi elettronicamente tramite ILD all’USAV dallo ZOBA.
L’USAV analizza i dati in modo che si possa accertare la diffusione
temporale e spaziale della resistenza agli antibiotici sviluppata dai batteri di
origine animale e confrontarla con la situazione della medicina umana e con
lo stato di cose in altri Paesi. Inoltre, i dati vengono trasmessi al sistema di
reporting dell’UE. L’USAV inoltra il rapporto con i risultati agli uffici coinvolti.
Analisi
USAV, Monitoring
Rapporti
Rapporto annuale in collaborazione con Swissmedic insieme a informazioni
sulla vendita di antibiotici in medicina veterinaria / contributo in merito al
rapporto sulle zoonosi dell’UE
Documenti
BVET, swissmedic (2010): ARCH-VET, Bericht über den Vertrieb von Antibiotika in der Veterinärmedizin und das Antibiotikaresistenzmonitoring bei
Nutztieren in der Schweiz. Gesamtbericht 2009.
136/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Ambito di controllo oggetti d’uso
Autorità competenti
Competenze normative / vigilanza: USAV
Applicazione: Cantoni
Strategie 2010-2014
Con la nuova legge sulle derrate alimentari e le relative ordinanze si mira a creare le basi affinché agli
oggetti d’uso venga dato il giusto peso durante i controlli.
Per l’integrazione degli oggetti d’uso nel piano di controllo nazionale è stato elaborato un apposito
concetto, che stabilisce i principi dei controlli ufficiali da organizzare in quest’ambito nel contesto della
nuova legge sulle derrate alimentari prevista per il 2015.
–
–
–
Per quanto riguarda i controlli sui processi, le aziende che hanno a che fare con determinate
categorie di oggetti d’uso saranno tenute a darne notifica alle autorità d’esecuzione
(ampliamento dell’art. 12 dell’attuale versione della ODerr).
Per tali aziende, sarà definito l’intervallo massimo ammesso tra due controlli di base.
Per quanto riguarda i controlli sui prodotti, sarà effettuata una categorizzazione del rischio in
relazione ai differenti oggetti d’uso al fine di stabilire le priorità per campagne di analisi a livello
nazionale.
Le basi legali necessarie per la realizzazione di questi obiettivi saranno sviluppate nel quadro del
progetto di revisione delle ordinanze correlate alla nuova legge sulle derrate alimentari.
Laboratori
I laboratori cantonali sono responsabili del controllo degli oggetti d’uso sul territorio del rispettivo
Cantone.
Basi legali
– RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge
sulle derrate alimentari, LDerr)
– RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 23 novembre 2005 (ODerr)
– RS 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici del 23 novembre 2005 (OCos)
– RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che vengono a contatto
con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli
articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
– RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i generatori aerosol
Pianificazione d’emergenza
La pianificazione valida per le derrate alimentari si applica anche agli oggetti d’uso.
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui processi
Oggetti d’uso
Obiettivo
L’obiettivo è la verifica dell’autocontrollo.
I controlli sui processi non vengono ancora effettuati in maniera sistematica
nell’ambito degli oggetti d’uso, in particolare per l’assenza di un obbligo che
imponga la notifica della propria attività. L’intensità dei controlli varia da
Cantone a Cantone.
Contenuto
Il contenuto dei controlli si fonda sui requisiti imposti dalle ordinanze
specifiche. Tali requisiti presentano un grado di sviluppo estremamente
variabile in funzione dei diversi ambiti tematici.
Basi legali
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 23
novembre 2005 (ODerr)
RS 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici del 23 novembre 2005
(OCos)
RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che
vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele,
sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli
oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
generatori aerosol
RS 817.023.11 Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli
Esecuzione
I controlli vengono effettuati dall’ispettore o controllore delle derrate
alimentari, sotto la supervisione tecnica e organizzativa del chimico
cantonale.
Categorizzazione del rischio e campionamento
Art. 56 ODerr
Non esiste ancora un modello applicabile direttamente agli oggetti d’uso.
Risorse
Cfr. art. 44 LDerr
Misure in caso di infrazioni
Cfr. artt. 28-31 LDerr
Documenti
-
Gestione dei dati
I dati devono essere trasmessi all’USAV conformemente all’accordo
Analisi
Effettuata dai Cantoni o/e dall’USAV
Rapporti
Rapporti annuali dei rispettivi Cantoni (cfr. profili cantonali)
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Controlli sui prodotti
Oggetti d’uso
Obiettivo
Verifica del rispetto delle prescrizioni sancite dalla legislazione sulle derrate
alimentari per quanto concerne le merci messe in commercio in Svizzera o
destinate all’esportazione.
Basi legali
RS 817.0 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli
oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
RS 817.02 Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso del 23
novembre 2005 (ODerr)
RS 817.023.31 Ordinanza del DFI sui cosmetici del 23 novembre 2005
(OCos)
RS 817.023.41 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli oggetti che
vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele,
sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli
oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)
RS 817.023.61 Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente i
generatori aerosol
RS 817.023.11 Ordinanza del DFI del 15 agosto 2012 concernente la sicurezza dei giocattoli
Prelievo di campioni
Nell’ambito di controlli sui processi o di programmi di sorveglianza vengono
prelevati ogni anno circa 3000 campioni di oggetti d’uso.
Parametri di analisi
I parametri di analisi sono specifici per ciascun ambito tematico e includono
metalli pesanti e ftalati (giocattoli, oggetti d’uso per bambini piccoli),
allergeni (oggetti d’uso che entrano a contatto con la pelle) ecc.
Campagna nazionale
Nel 2014 è prevista l’esecuzione di un controllo nazionale sui coloranti
impiegati nei tatuaggi e nel trucco permanente.
Esecuzione delle analisi
Laboratori cantonali
Coordinamento con altre autorità
Coordinamento tra i laboratori cantonali
Categorizzazione del rischio e campionamento
Notifiche RAPEX, risultati dei controlli sui processi, dati storici dell’azienda.
Risorse
-
Misure in caso di non conformità
Misure amministrative o penali, a seconda della situazione
Gestione dei dati
Ciascun laboratorio cantonale utilizza un sistema di gestione dei dati di
laboratorio. Una volta all’anno viene effettuata la trasmissione dei dati
concordati con l’UFSP.
L’analisi della campagna nazionale sarà organizzata in collaborazione con
l’USAV.
Analisi
A livello cantonale e federale
Rapporti
Rapporti annuali dei laboratori cantonali e dell’USAV, rapporti specifici per
campagne particolarmente rilevanti
Documenti
Basi legali
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Allegato 1 Indice delle basi legali
Fonti
riprese
dalla
Raccolta
sistematica
(RS)
del
diritto
federale
svizzero:
http://www.admin.ch/ch/i/rs/index.html
rispettivamente
dalla
«Pubblicazione
concernente
l’applicazione diretta delle disposizioni di legge svizzere nel territorio del Liechtenstein in virtù del
Trattato di unione doganale (allegato I e II)», LR 170.551.631, vedi il sito www.gesetze.li.
Diritto internazionale
Abbreviazione
Numero RS
«Trattato di unione
doganale»
0.631.112.514
Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la Confederazione
Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)
0.631.112.514.2
Protocollo aggiuntivo del 2 novembre 1994 tra la Svizzera e il Liechtenstein
relativo al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione
Svizzera e il Principato del Liechtenstein, riguardante la responsabilità per
danno da prodotti
0.631.112.514.6
Accordo del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein
relativo al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923 tra la
Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con allegati)
0.916.026.81
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul commercio di prodotti agricoli
Accordo
sull’agricoltura
Diritto svizzero: leggi
Abbreviazione
Numero RS
LOGA
172.010
Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
(LOGA)
LPDA
455
Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (LPDA)
LATer
812.21
Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
LPAmb
814.01
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente
(Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb)
LPAc
814.20
Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc)
LIG
814.91
Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano
(Legge sull’ingegneria genetica, LIG)
LDerr
817.0
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
LAgr
910.1
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
LFE
916.40
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
LFO
921.0
Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)
LOTC
946.51
Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)
140/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Diritto svizzero: ordinanze
Basi
legali
Ordinanze – Consiglio federale
Ordinanze – Dipartimento
Abbr.
RS
Denominazione
Abbr.
RS
Denominazione
LPDA
OPAn
455.1
Ordinanza sulla protezione degli animali
LATer
OMVet
812.212.27
Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario
(Ordinanza sui medicamenti veterinari)
Oderr
817.02
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
OSoE
817.021.23
Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui
componenti presenti negli alimenti (Ordinanza
sulle sostanze estranee e sui componenti)
OCDerr
817.022.21
Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la
pubblicità delle derrate alimentari
OAdd
817.022.31
Ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle
derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi)
817.022.32
Ordinanza del DFI sull’aggiunta di sostanze
essenziali o fisiologicamente utili a derrate
alimentari
817.022.51
Ordinanza del DFI concernente le derrate
alimentari geneticamente modificate
817.022.101
Ordinanza del DFI sulle sorte di zuccheri, le
derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao
817.022.102
Ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile,
l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
817.022.103
Ordinanza del DFI sulle minestre, le spezie e
l’aceto
817.022.104
Ordinanza del DFI sugli alimenti speciali
817.022.105
Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso
commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti
817.022.106
Ordinanza del DFI concernente i funghi
commestibili e il lievito
LDerr
LDerr
ODerrGM
141/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
817.022.107
Ordinanza del DFI sulla frutta, la verdura, le
confetture e i prodotti simili alle confetture
817.022.108
Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di
origine animale
817.022.109
Ordinanza del DFI concernente i cereali, le
leguminose, le proteine vegetali e i loro derivati
817.022.110
Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche
817.022.111
Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche
(in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi,
sciroppi, gazose)
817.023.21
Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti
817.023.31
Ordinanza del DFI sui cosmetici
817.023.41
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a
contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini
e sugli articoli per scherzi
817.023.61
Ordinanza del DFI concernente i generatori
aerosol
ORI
817.024.1
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici
OIgM
817.190.1
Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella
macellazione
910.124
Ordinanza del DFE sulle esigenze minime
relative al controllo delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette
(Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)
910.132.4
Ordinanza del DFE concernente i programmi
etologici (Ordinanza sui programmi etologici)
OCos
LDerr
LAgr
OMCC
817.190
Ordinanza concernente la macellazione e il
controllo delle carni
910.12
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti
agricoli e dei prodotti agricoli trasformati
(Ordinanza DOP/IGP)
LAgr
910.13
Ordinanza concernente i pagamenti diretti
all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
142/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
LAgr
910.18
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti
biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
LDerr
LOTC
LAgr
OTerm
910.91
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
(Ordinanza sulla terminologia agricola)
LAgr
OCEst
910.133
Ordinanza concernente i contributi d’estivazione
(Ordinanza sui contributi d’estivazione)
LAgr
OPPrim
916.020
Ordinanza concernente la produzione primaria
LDerr
LAgr
910.181
Ordinanza del DFE del 22 settembre 1997
sull’agricoltura biologica
OIPPrim
916.020.1
Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella
produzione primaria
OIgPL
916.351.021.1
Ordinanza del DFE concernente l’igiene nella
produzione lattiera
OPV
916.20
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
LAgr
ODAgr
916.51
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti
agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
(Ordinanza sulle dichiarazioni agricole)
LAgr
ODMA
910.19
Ordinanza concernente l’impiego delle designazioni
«montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le
derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle
designazioni «montagna» e «alpe»)
LAgr
916.140
Ordinanza concernente la viticoltura e
l’importazione di vino
(Ordinanza sul vino)
916.145.211
Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo
dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini
destinati all’esportazione
LAgr
916.151
Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
916.151.1
Ordinanza del DFE concernente le sementi e i
tuberi-seme delle specie campicole, delle piante
foraggere e degli ortaggi
LFO
LPAmb
LIG
LOGA
LOTC
143/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
LAgr
OsAIA
916.307
LPAmb
LIG
Ordinanza concernente la produzione e
l’immissione sul mercato degli alimenti per animali
(Ordinanza sugli alimenti per animali)
OLAIA
916.151.2
Ordinanza del DFE concernente la produzione e
la commercializzazione del materiale di
moltiplicazione e delle piante di specie da frutto
certificati (s.l.)
(Ordinanza del DFE sulle piante da frutto)
916.151.3
Ordinanza del DFE concernente la produzione e
la commercializzazione del materiale di
moltiplicazione delle piante di vite
(Ordinanza del DFE sulle piante di vite)
916.307.1
Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la
produzione e l’immissione sul mercato degli
alimenti per animali, additivi per alimenti per
animali e alimenti dietetici per animali
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati
all’alimentazione animale)
916.307.11
Ordinanza dell’UFAG concernente la lista degli
alimenti OMG per animali
LPAc
LOTC
LAgr
916.310
Ordinanza sull’allevamento di animali
LAgr
OCPo
916.342
Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di
pollame in funzione del metodo di produzione
(Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame)
LAgr
OCL
916.351.0
Ordinanza sul controllo del latte
OU
916.371
Ordinanza concernente il mercato delle uova
(Ordinanza sulle uova)
OFE
916.401
Ordinanza sulle epizoozie
916.404.1
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di
animali
(Ordinanza BDTA)
916.441.22
Ordinanza concernente l’eliminazione dei
sottoprodotti di origine animale
LDerr
LAgr
LDerr
LFE
LFE
LFE
LPAmb
OESA
144/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
LPAn
OITE
916.443.11
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e
l’esportazione di animali e prodotti animali
OITPA
916.443.13
Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente
l’importazione e il transito per via aerea di prodotti
animali provenienti da Paesi terzi
LDerr
LFE
916.443.106
Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul
controllo dell’importazione e del transito di
animali e prodotti animali
(Ordinanza sui controlli OITE)
LAgr
LATer
LDerr
LFE
145/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Allegato 2 Riepilogo dei controlli nell’ambito del PCN
Ambito di controllo
Competenze normative/ vigilanza
Applicazione
Controlli sui processi
Controlli sui prodotti
Esecuzione dei controlli
Controlli all’importazione di
materiale vegetale
SFF
Controlli nelle aziende (produttori di sementi e di tuberi-seme)
SFF e organizzazioni di categoria
(Concertplant, Vitiplant, Swissem/VO)
Sorveglianza del territorio
Servizi fitosanitari cantonali
SFF
Vegetali
Salute dei vegetali
UFAG (agricoltura)
UFAM
(economia forestale)
Servizi fitosanitari cantonali
Vegetali
Varietà vegetali e materiale di moltiplicazione
Vegetali
Prodotti fitosanitari
Vegetali
Concimi
UFAG
UFAG e
Agroscope
UFAG
(omologazione)
UFAG
UFAG (UFAM,
USAV)
Agroscope e Servizi fitosanitari
cantonali
Certificazione obbligatoria di
sementi e tuberi-seme
nell’ambito delle specie campicole e foraggere
Agroscope
(patate da semina e sementi)
Controllo delle sementi a livello
commerciale
Agroscope, residui da abrasione:
Centro tecnologico agricolo di Augustenberg (D)
Uso corretto dei prodotti fitosanitari
Agroscope, USAV,
SECO, UFAM (valutazione)
Cantoni
(coordinati dall’UFAG)
Programma di monitoraggio
della diabrotica del mais
Nell’ambito dei controlli nella produzione primaria e dei controlli PER
Verifica circa la presenza di
residui (frutta, verdura…)
Controllo cantonale delle derrate
alimentari
Controllo del mercato
Servizi cantonali per i prodotti chimici
Produttori di concimi che
trasformano sottoprodotti di
origine animale
Ufficio del veterinario cantonale
Produttori di composta e
digestato
Organo cantonale
Messa in commercio di concimi
146/156
Laboratori specializzati cantonali o
privati
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Alimenti per animali
UFAG (USAV)
Agroscope, ufficio competente per l’igiene dei
processi nella produzione primaria, USAV
(controllo al confine di
mangimi di origine animale), Uffici veterinari
cantonali (OESA)
Agroscope, ufficio competente per
l’igiene dei processi nella produzione
primaria, USAV (controllo al confine
di mangimi di origine animale), Uffici
veterinari cantonali (OESA)
Produttori di alimenti per animali
Controllo degli alimenti per
animali
Uffici veterinari cantonali
Salute degli animali
USAV
USAV
Agroscope, Swissmedic (FM)
Controlli veterinari ufficiali
Controlli di base: ASU;
controlli parziali: VU
Controllo del traffico di animali
Nell’ambito dei controlli veterinari
ufficiali
Eliminazione dei sottoprodotti di
origine animale
VU
Esportazione di seme ed embrioni
VU
Esportazione di sottoprodotti di
origine animale
VU
Programma di riconoscimento
precoce LyMON
VU
Syndromic Surveillance Programme Equinella
Veterinari
Programma di sorveglianza per
gli animali da reddito
USAV, Uffici veterinari cantonali,
laboratori diagnostici e di riferimento
riconosciuti
Lotta all’infezione da salmonella
nel pollame (e nei suini)
USAV, Uffici veterinari cantonali,
laboratori diagnostici e di riferimento
riconosciuti
Eradicazione/sorveglianza della
BVD
USAV, Uffici veterinari cantonali,
laboratori diagnostici e di riferimento
riconosciuti
147/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Protezione degli
animali
Derrate alimentari
Svizzera
Derrate alimentari
Confine
USAV
UFAG, USAV
UFAG, USAV, DGD
Uffici veterinari cantonali
Cantoni
USAV, DGD
Controlli relativi alla protezione
degli animali
Uffici veterinari cantonali e organi di
controllo accreditati
Igiene dei processi nella produzione primaria (ad eccezione
della produzione di latte)
Organi cantonali
Igiene del latte nella produzione
primaria
Organi cantonali
Carne (macellazione) – ispezioni
nei macelli
VU (Uffici veterinari cantonali)
Carne (macellazione) – controllo
degli animali da macello e delle
carni
VU
Trasformazione/vendita delle
derrate alimentari (incl. acqua
potabile)
Ispettore, controllore delle derrate
alimentari
Esame trichinoscopico su maiali
e cavalli da macello
Laboratori riconosciuti e accreditati
Controllo del latte
Suisselab SA
Derrate alimentari trasformate,
incl. acqua potabile
Laboratori cantonali
Programma nazionale di analisi
delle sostanze estranee (derrate
alimentari di origine animale)
Laboratori cantonali, laboratori privati
Monitoraggio della resistenza
agli antibiotici
ZOBA
Controllo al confine delle derrate
alimentari
USAV, DGD; laboratori cantonali
Controllo al confine di derrate
alimentari di origine animale e
sottoprodotti di origine animale
da Paesi terzi
USAV, SVC, laboratori cantonali,
ZOBA, laboratori privati
148/156
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Oggetti d’uso
USAV
Vendita/produzione di oggetti
d’uso
Controllo cantonale delle derrate
alimentari
Oggetti d’uso
149/156
Laboratori cantonali
Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Allegato 3 Tabella di riferimento
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme
sulla salute e sul benessere degli animali
2007/363/CE Decisione della Commissione del 21 maggio 2007 che
stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il
piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Piano di controllo nazionale pluriennale
per la Svizzera 2010 - 2014
Sezione 3.2
Requisiti generali applicabili ai piani di controllo nazionali
Capitolo «Autorità competenti» e profili
cantonali
Art. 42 par. 2 a)
Sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità
dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
Sezione 3.3
Obiettivi strategici dei piani di controllo nazionali
Capitolo «Definizione degli obiettivi
strategici» e rispettiva strategia nei capitoli relativi ai vari settori
Art. 42 par. 2 b)
Sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate
Sezione 3.4
Categorizzazione dei rischi
Categorizzazione del rischio nei capitoli
relativi ai vari settori
Art. 42 par. 2 c)
Sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello
centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono
Sezione 3.5
Designazione delle autorità competenti
Capitolo «Autorità competenti» e profili
cantonali
Art. 42 par. 2 d)
Sull’organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello
nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti
Sezione 3.6
Organizzazione generale dei controlli
Capitolo «Autorità competenti», capitoli
relativi ai vari settori e profili cantonali
Art. 42 par. 2 e)
Sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra
i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in
tali settori
Sezione 3.7
Sistemi di controllo e coordinamento delle attività
Capitolo «Coordinamento e cooperazione
tra le autorità coinvolte», capitoli relativi ai
vari settori e profili cantonali
Art. 42 par. 2 f)
Se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo
Sezione 3.8
Delega ad organismi di controllo
Capitolo «Organi di controllo», capitoli
relativi ai vari settori e profili cantonali
Art. 42 par. 2 g)
Sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui
all’articolo 4, paragrafo 2
Sezione 3.9
Rispetto dei criteri operativi
Capitolo «Provvedimenti per
un’applicazione efficace»
Art. 42 par. 2 h)
Sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui
all’articolo 6
Sezione 3.10
Formazione del personale che effettua i controlli ufficiali
Capitolo «Accreditamento degli organi
d’esecuzione»”
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Art. 42 par. 2 i)
Sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9
Sezione 3.11
Procedure documentate
Capitoli relativi ai vari settori
Art. 42 par. 2 j)
Sull’organizzazione e sul funzionamento di piani di emergenza in caso
di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazioni di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana
Sezione 3.12
Piani operativi d’intervento
Capitolo «Pianificazione d’emergenza»,
capitoli relativi ai vari settori
Art. 42 par. 2 k)
Sull’organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca
Sezione 3.13
Organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca
Capitolo «Coordinamento e cooperazione
tra le autorità coinvolte»
Sezione 3.14
Adeguamento dei piani di controllo nazionali
Capitolo «Verifica e adeguamento del
piano di controllo nazionale»
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Piano di controllo nazionale pluriennale per la Svizzera
2010-2014
Allegato 4 Elenco degli indirizzi degli enti cantonali
Sezioni cantonali dell’agricoltura
Servizi fitosanitari cantonali
Uffici veterinari cantonali
Laboratori cantonali / Enti per la protezione dei consumatori / Autorità preposte al controllo
delle derrate alimentari
Elenco degli indirizzi degli enti del Principato del Liechtenstein
Ufficio dell’agricoltura
Ufficio di veterinaria e per il controllo delle derrate alimentari
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2010-2014
Allegato 5 Elenchi degli indirizzi degli organi federali
UFAM
UFAG
SFF
Agroscope
UFSP
USAV
AFD
UFAL
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2010-2014
Allegato 6 Profili cantonali
Si veda anche www.mancp.ch  Profili cantonali
Aargau
Appenzell Ausserrhoden
Appenzell Innerrhoden
Basel-Landschaft
Basel-Stadt
Bern
Freiburg/Fribourg
Genève
Glarus
Graubünden/Grigioni/Grischun
Jura
Luzern
Neuchâtel
Nidwalden
Obwalden
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2010-2014
Schaffhausen
Schwyz
Solothurn
St. Gallen
Ticino
Thurgau
Uri
Wallis/Valais
Vaud
Zug
Zürich
Fürstentum Liechtenstein
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Colophon
Committente
Ufficio federale dell’agricoltura UFAG
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Editore
Unità federale per la filiera alimentare UFAL
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna, Svizzera
www.blk.admin.ch
Contatto per questioni tecniche: [email protected]
Redazione
Unità federale per la filiera alimentare UFAL
Responsabile
Team PCN, Unità federale per la filiera alimentare UFAL
Distribuzione
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