N. 04608/2014 REG.PROV.COLL. N. 10532/2013 REG.RIC. Impossibile v isualizzare l'immagine. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10532 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Orietta Mongiovì, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita n. 290; contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti di Rosaria Mancuso; per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gli Affari concernenti il Personale dell’Amministrazione civile dell’Interno del 25.7.2013, recante approvazione della graduatoria della valutazione comparativa per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di viceprefetto con decorrenza dal 1°.1.2013 e degli atti presupposti. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto: che, stante la posizione di controinteresse in capo a tutti candidati utilmente posizionati in graduatoria, è doveroso disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, autorizzandosi il ricorso ai pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero di controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., in accoglimento anche di precipua istanza del difensore della ricorrente, e consentendosi l’esecuzione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Interno della presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (primo e secondo ricorso) e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.; che detto adempimento dovrà eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza; che dell’avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Ter: - ordina l’integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell’attestazione di avvenuta notifica; - fissa l’udienza pubblica del 27.1.2015 per la trattazione del merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014, con l'intervento dei Magistrati: Linda Sandulli, Presidente Stefania Santoleri, Consigliere Rita Tricarico, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 02/05/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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