Ordinanza - Ministero Interno

N. 04608/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10532/2013 REG.RIC.
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R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10532 del 2013, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:
Orietta Mongiovì, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano
Casellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale
Regina Margherita n. 290;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
Rosaria Mancuso;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione per gli Affari
concernenti il Personale dell’Amministrazione civile dell’Interno del
25.7.2013, recante approvazione della graduatoria della valutazione
comparativa per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso
alla qualifica di viceprefetto con decorrenza dal 1°.1.2013 e degli atti
presupposti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 la
dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto:
che, stante la posizione di controinteresse in capo a tutti candidati
utilmente
posizionati
in
graduatoria,
è
doveroso
disporre
l’integrazione del contraddittorio nei loro riguardi, autorizzandosi il
ricorso ai pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero
di controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41,
comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., in accoglimento
anche di precipua istanza del difensore della ricorrente, e
consentendosi
l’esecuzione
di
tale
adempimento
mediante
pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Interno della
presente ordinanza, del sunto del ricorso introduttivo e dei motivi
aggiunti (primo e secondo ricorso) e dell’elenco nominativo dei
controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.;
che detto adempimento dovrà eseguirsi entro il termine di 60 giorni,
decorrente
dalla
comunicazione
in
via
amministrativa,
eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;
che dell’avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere
depositata, a cura della ricorrente, attestazione nei successivi 30
giorni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima
Ter:
- ordina l’integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai
pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla
ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in
via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e
quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell’attestazione di
avvenuta notifica;
- fissa l’udienza pubblica del 27.1.2015 per la trattazione del merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 aprile
2014, con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)