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CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE "CUSTODI DI SUCCESSO FVG"
ATTO COSTITUTIVO
In Udine, via Poscolle 8c, si sono riuniti il giorno 28 giugno 2014 per costituire una associazione
senza fini di lucro denominata "Associazione Culturale Custodi di Successo FVG", e in forma
abbreviata “Ass. Cult. CdS FVG”, i seguenti cittadini:
- Francesco Adami, nato a Udine il 12.03.1971 e residente in Tarcento (UD), via
Tagliamento 18, C.F. DMA FNC 71C12 L483H
- Pietro Amico, nato a Siracusa il 05.09.1974 e residente a Udine, via Gemona 41, C.F.
MCA PTR 74P05 I754N
- Federico Barcherini, nato a Udine il 25.07.1973 e residente in Udine, via Cargnacco 21,
C.F. BRC FRC 73L25 L483H
- Massimo Baroni, nato a Boara Pisani (PD) il 14.10.1964 e residente a Pagnacco (UD), via
Castellerio 61, C.F. BRN MSM 64R14 A906Q
- Andrea Bettiol, nato a Montebelluna il 27.05.1984 e residente in Tavagnacco (UD), via
Patrioti 82, C.F. BTT NDR 84E27 F443Q
- Fabrizio Bortolotti, nato a Jesi il 17.04.1965, residente a Udine, via della Roggia 7, C.F.
BRT FRZ 65D17 E388W
- Nicola de Colle, nato a Gorizia il 24.07.1972 e residente in Pordenone, via Caboto 26,
C.F. DCL NCL 72L24 E098F
- Marco Duz, nato a Palmanova il 16.06,1978 e residente in San Giorgio di Nogaro (UD),
via Casali Pantanali 3, C.F. DZU MRC 78H16 G284A
- Katy Fontanive, nata a Belluno il 22.10.1984, residente a Udine, via Orsaria 92/1, C.F.
FNT KTY 84R62 A757N
- Isabella Nobili, nata a Padova il 20.01.1975 e residente in Tarvisio (UD) Via Rododendro
97, C.F. NBL SLL 75A60 G224G
- Monica Nonini, nata a Udine il 13.03.1965 e residente a San Giovanni al Natisone (UD),
viale delle Scuole 49, C.F. NNN MNC 65C53 L483D
- Francesco Zorgno, nato a Torino il 04.04.1974 e residente in Udine, via Cuneo 6, C.F.
ZRG FNC 74D04 L219B
I presenti chiamano a moderare la riunione il Sig. Francesco Bortolotti, il quale illustra i motivi
che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione;
successivamente il moderatore legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in
votazione ed approvato all'unanimità e che si allega al presente atto perché ne costituisca parte
integrante e sostanziale. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è
libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai
soci e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Associazione Culturale Custodi di
Successo FVG" con sede in via Poscolle 8c a Udine. Secondo quanto disposto dallo Statuto
stesso, i presenti che hanno partecipato alla votazione acquisiscono la qualifica di Soci
Fondatori. I partecipanti ritengono opportuno dopo breve discussione che il primo consiglio
direttivo sia composto da nr. 11 membri ed elegge i signori:
- Francesco Adami
- Pietro Amico
- Federico Barcherini
1
-
Massimo Baroni
Andrea Bettiol
Fabrizio Bortolotti
Nicola de Colle
Katy Fontanive
Isabella Nobili
Monica Nonini
Francesco Zorgno
I quali accettano.
Fra gli stessi si stabiliscono le seguenti cariche sociali:
Presidente: Nicola de Colle
Vice Presidente e Presidente Onorario: Francesco Zorgno
Segretario: Isabella Nobili
Tesoriere: Federico Barcherini
Si delibera inoltre per Regolamento che la quota associativa per l’anno in corso sarà di euro 100.per tutte le categorie di Associati, fatti salvi i Fondatori per i quali la quota sarà di euro 50.-.
Non essendovi altro da deliberare il moderatore scioglie l'assemblea alle ore 12.54.
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Udine, li 28 giugno 2014
ASSOCIATI FONDATORI:
Francesco Adami
Pietro Amico
Federico Barcherini,
Massimo Baroni
Andrea Bettiol
Fabrizio Bortolotti
Nicola de Colle,
Katy Fontanive
Isabella Nobili
Monica Nonini
Francesco Zorgno
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STATUTO
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE
CUSTODI DI SUCCESSO FRIULI VENEZIA GIULIA
ART.1 – COSTITUZIONE – SEDE E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
1.1) È costituita un’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “Custodi di Successo
FVG”, in forma abbreviata “Ass. Cult. CdS FVG”.
1.2) L’Associazione ha sede in Udine (UD), Via Poscolle 8c.
1.3) Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche altrove.
1.4) La durata dell’Associazione è stabilita fino all’anno 2050 e può essere prorogata.
ART. 2 – CARATTERE, SCOPI E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
2.1) L’Associazione non ha scopi di lucro e si prefigge di fornire un quadro di riferimento stabile per
soggetti interessati nell’attività tipica di Investitori Informali nel capitale di rischio, internazionalmente
noti come operatori di Private Equity e Venture Capital che, rappresentati da persone fisiche, in
funzione di disponibilità finanziarie proprie o di terzi, effettuano investimenti nel capitale di rischio
tramite l’assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni prevalentemente in
società non quotate.
2.2) In particolare l’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) favorire ed agevolare lo sviluppo dell’attività di private equity e venture capital in Italia e
all’estero;
b) rappresentare gli Associati presso i competenti organi italiani ed internazionali, favorendo lo
sviluppo di un adeguato contesto normativo e istituzionale;
c) promuovere e sviluppare una corretta conoscenza e cultura del capitale di rischio;
d) incentivare lo sviluppo professionale del settore;
e) raccogliere e divulgare le informazioni relative al settore, per promuoverne una corretta
conoscenza;
f) incoraggiare lo scambio di esperienze tra gli Associati;
g) promuovere l’incontro e la conoscenza tra gli Associati e gli operatori economico-finanziari
italiani ed internazionali;
h) facilitare i rapporti di collaborazione con primarie istituzioni scientifiche universitarie e di
ricerca nazionali ed internazionali al fine di sviluppare gli investimenti in tecnologie e in imprese
innovative;
i) agevolare lo sviluppo di un mercato finanziario in linea con gli standard internazionali, anche
attraverso la collaborazione con le Associazioni di Categoria;
j) offrire servizi di consulenza per Start-Up o altre aziende che necessitano di un supporto
derivante dall’Associazione e/o dai suoi iscritti.
2.3) Per la realizzazione di tali finalità l’Associazione:
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a) svolge un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare attraverso un’attività di
rappresentanza istituzionale e di fattiva collaborazione con le Autorità competenti per creare un
contesto favorevole allo sviluppo del Private Equity e del Venture Capital;
b) organizza iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la cultura del capitale di rischio,
anche mediante incontri e dibattiti a livello locale, nazionale ed internazionale, nonché attività di
formazione;
c) elabora ricerche e studi di settore e realizza rapporti e pubblicazioni;
d) collabora e partecipa attivamente alle attività di altri organismi aventi scopi affini o analoghi;
e) svolge attività di informazione e documentazione a favore degli Associati e, più in generale, nei
confronti dei soggetti interessati al settore;
f) svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2.4) Nell’ambito delle sue attività, l’Associazione si prefigge lo scopo di studiare e/o monitorare la
nascita e/o evoluzione di settori del mercato con interessanti prospettive di sviluppo con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Manifatturiero;
Fashion;
Digital;
Mobile;
Web;
Food;
Luxury;
Travel;
Energie Rinnovabili e Ambiente;
Produzioni agricole, zootecniche e alimentari;
Produzioni legnose e assimilabili;
Servizi.
2.5) In particolare, l’Associazione si pone l’obiettivo di promuovere una condivisione sociale e culturale
tra gli associati allo scopo di stimolare l’analisi dei casi di studio delle eccellenze imprenditoriali nei
suindicati settori.
2.6) Per la realizzazione di quanto sopra indicato, l’Associazione si avvale della propria organizzazione e
delle proprie risorse umane e professionali, nonché della collaborazione e dell’opera degli Associati.
2.7) L’attività che l’associazione persegue è squisitamente culturale e deve intendersi espressamente
esclusa dall'oggetto sociale qualsiasi attività di natura specificatamente professionale e/o specialistica
per il cui esercizio sia comunque richiesta una qualsiasi forma di abilitazione, autorizzazione o titolo.
ART. 3 – Gli Associati
3.1) Gli Associati sono classificati in quattro distinte categorie:
a) Fondatori: coloro che hanno fondato l’Associazione;
b) Senior: coloro che risultano iscritti e partecipano da oltre 2 anni all’attività ordinaria
dell’Associazione;
c) Junior: coloro che risultano iscritti all’Associazione da meno di 2 anni.
d) Aderenti: le categorie indicate sub 3.5
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3.2) Tra gli Associati Fondatori è incluso l’Associato Ideatore, ovvero colui che ha avuto l’idea
dell’Associazione e a cui sono riconducibili gli sforzi fatti nell’avviamento dell’attività della stessa e
nell’individuazione dei Fondatori. All’Associato Ideatore spetta la nomina di Presidente Onorario.
3.3) Possono essere Associati dell’Associazione solo le persone fisiche in possesso di requisiti di serietà,
professionalità e trasparenza che dimostrino un interesse attivo verso l’Associazione e le sue attività.
3.4) Gli aspiranti Associati vengono candidati all’ammissione previa richiesta scritta presentata da
almeno un Associato, e vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo e dei Fondatori. Agli
Associati Fondatori è attribuito diritto di veto rispetto all’ammissione degli aspiranti Associati per i
quali è prevista la preclusione all’ingresso nel caso di voto contrario da parte di almeno due Fondatori.
3.5) In deroga al punto 3.1 possono fare parte dell’Associazione, quali membri Aderenti senza diritto di
voto: le Università, i centri di ricerca ed altre istituzioni pubbliche o private (comprese altre
Associazioni), sia italiane che internazionali, che siano interessate alle attività associative. Il Consiglio
Direttivo valuterà caso per caso se tali soggetti siano tenuti o meno al versamento della quota
associativa annuale.
ART. 4 – PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO
4.1) L’Associato cessa di far parte dell’Associazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) L’Associato dia comunicazione scritta di recesso al Presidente o al Consiglio Direttivo. La
dichiarazione di recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo;
b) L’Associato sia dichiarato fallito con procedura penale in corso;
c) L’Associato sia venuto gravemente meno al Codice di Comportamento dell’Associazione
allegato allo Statuto;
d) L’Associato non effettui i versamenti dovuti all’Associazione entro 30 giorni dalla scadenza dei
termini.
4.2) Gli Associati receduti o esclusi non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione, né al rimborso dei contributi versati, né alla remissione di quelli dovuti per l’esercizio
in corso e non ancora versati.
ART. 5 –DOVERI DEGLI ASSOCIATI
5.1) Ciascun Associato si s’impegna:
a) ad osservare il presente Statuto, il Codice di Comportamento, i Regolamenti e le deliberazioni
degli Organi dell’Associazione;
b) ad attenersi all’osservanza dei protocolli di autonomia di volta in volta promulgati;.
c) a collaborare con l’Associazione con spirito di solidarietà, imprenditorialità e proattività per il
raggiungimento dei fini istituzionali e degli scopi associativi;
d) ad essere proattivo nella ricerca di nuovi Associati e nella raccolta di fondi a sostegno delle
attività dell’Associazione;
e) a versare entro i termini previsti la quota annuale stabilita dall’Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo, fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.5 precedente.
ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
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6.1) Sono Organi dell’Associazione:
I.
II.
III.
IV.
L’Assemblea Generale (Art. 7);
Il Consiglio Direttivo (Art. 8);
Il Presidente (Art. 9);
Il Presidente Onorario (Art. 10).
ART.7 – L’ASSEMBLEA GENERALE
7.1) L’Assemblea Generale degli Associati è costituita da tutti gli Associati. Deve essere convocata in
via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile, per:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente,
b) l’approvazione del bilancio preventivo e del programma delle attività dell’anno in corso
c) la nomina od il rinnovo del Consiglio Direttivo se in scadenza.
7.2) L’Assemblea può inoltre essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo e/o quando lo
richiedano almeno il 30% degli iscritti in regola con il pagamento delle quote. In entrambi i casi la
convocazione dell’Assemblea è compito del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del
vicepresidente.
7.3) L’Assemblea è convocata in forma scritta almeno otto giorni prima dalla data fissata per la stessa.
La convocazione reca l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione e deve essere inviata a
tutti gli Associati tramite e-mail con notifica di lettura, PEC o ogni altro mezzo idoneo ad assicurare
l’avvenuta consegna della comunicazione a ciascun destinatario.
7.4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vicepresidente.
7.5) Il Segretario dell’Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del
Presidente.
7.6) Possono intervenire alle assemblee gli Associati in regola con lo Statuto; non è possibile delegare
un’altra persona.
7.7) L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, con almeno un quarto degli iscritti;
l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due
terzi degli iscritti e, in seconda convocazione, con almeno metà più uno degli iscritti. Entrambe le
assemblee deliberano a maggioranza dei presenti.
7.8) L’Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi
possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed
esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell’Assemblea
possono contrastare con l’esigenza di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. L’Assemblea
potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali
dovrà essere dato atto nel verbale.
7.9) L’Assemblea ordinaria:
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a)
b)
c)
d)
e)
Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
Delibera sull’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
Delibera sulla relazione del Presidente in ordine all’attività svolta nell’anno in corso;
Approva il rendiconto economico e finanziario della gestione.
Delibera su tutto quanto non previsto dall’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea straordinaria:
a) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) Delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
7.10) Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
7.11) Presso la sede dell’Associazione sono conservati i Libri Verbali delle Assemblee e delle riunioni
del Consiglio Direttivo.
7.12) Ciascun Associato ha diritto di consultare il Libro Verbali delle Assemblee.
7.13) Ogni Associato ha diritto ad un voto (esclusi gli aderenti secondo l’ art. 3.3).
7.14) Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo la votazione avviene sulla base di una lista
di candidature. Ogni Associato può supportare un solo candidato ed esprimere, in sede di voto, una
sola preferenza. Il voto è palese. Vengono eletti i candidati con maggiori preferenze e, in caso di parità,
prevale l’Associato iscritto da più tempo. Alla scadenza del mandato i membri uscenti del Consiglio
Direttivo sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo per poi potersi ricandidare al termine di un
intero mandato senza alcun ruolo. Nel caso i candidati siano in numero inferiore al numero minimo di
membri del Consiglio, il Presidente provvederà ad inserire nella lista dei candidati tanti nominativi
quanti ne servono per raggiungere tale numero minimo.
ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1) L’Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari
di membri, nella misura minima di 3 e massima di 11, di cui la maggioranza (limitatamente ai orimi due
ani) composta da Associati Fondatori.
8.2) La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all’Assemblea Generale, salvo per il primo
Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente da Associati Fondatori.
8.3) Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di due anni.
8.4) Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, un Tesoriere, e un
Segretario. Non è ammesso il cumulo di più di una di tali cariche sullo stesso Associato.
8.5) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ed ha facoltà
di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della
stessa, in particolare il Consiglio Direttivo:
a) nomina tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione che deve essere votato a maggioranza
dallo stesso Consiglio;
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b) nomina, ove opportuno, uno o più Presidenti Onorari i quali potranno partecipare alle riunioni
del Consiglio Direttivo. L’Associato Ideatore, come meglio specificato al punto 3.2., avrà anche
la nomina di Presidente Onorario;
c) delibera sulle domande di ammissione all’Associazione e procede all’esclusione degli Associati;
d) determina le iniziative da assumere nell’interesse generale dell’Associazione e per gli scopi della
medesima, nel quadro delle linee generali dettate dall’Assemblea;
e) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune dell’Associazione;
f) approva il progetto di rendiconto economico e finanziario di gestione per l’esercizio decorso e il
preventivo per l’esercizio in corso, da sottoporre all’Assemblea per la definitiva approvazione;
g) stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale;
h) delibera sulle modifiche del Codice di Comportamento;
i) emette i Regolamenti dell’Associazione;
j) vigila sul rispetto del Codice di Comportamento.
8.6) Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non
eletti, in assenza del quale il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione con il voto dei 2 terzi dei
consiglieri in carica. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza dell’intero
Consiglio. Il numero massimo di cooptazioni nell’arco un mandato è 3. Se, per qualsiasi ragione, il
numero dei componenti del Consiglio si riduce della metà dei consiglieri in carica, l’intero Consiglio
decade e si deve proceder al rinnovo dello stesso;
8.7) Il Consiglio Direttivo può per gravi e motivati motivi proporre all’Assemblea, che decide con voto
a maggioranza, l’esclusione di uno dei suoi membri per inadempienza ai suoi doveri di consigliere;
8.8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal
vicepresidente, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri;
8.9) Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica, che
possono essere presenti anche delegando un membro del Consiglio stesso. Nel caso di mancata
convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito se intervengono tutti i Consiglieri. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti i Presidenti Onorari
avranno facoltà di voto. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui indicato. Le delibere del Consiglio
devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8.10) La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso via e-mail con
notifica di lettura per ciascun Consigliere, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni prima
di quello fissato per l’adunanza.
8.11) Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione, in qualità di membri Aderenti, di altre
associazioni, che condividano le finalità dell’Associazione.
8.12) I membri del Consiglio possono avere diritto al rimborso delle spese sostenute in funzione del
loro mandato, nel limite delle disponibilità dell'Associazione.
ART. 9 – PRESIDENTE
9.1) Il Presidente dell’Associazione e degli organi costituiti è nominato a maggioranza dai membri del
Consiglio Direttivo secondo i criteri di cui al punto 9.2 successivo.
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9.2) Il Presidente dovrà avere reputazione nonché caratteristiche di rappresentatività e professionalità
tali da contribuire in modo significativo ad accrescere la visibilità e la credibilità dell’Associazione.
9.3) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di
resistere in giudizio.
9.4) Il potere di firma degli atti dell’Associazione è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo ad un
altro membro del Consiglio Direttivo mediante atto scritto;
9.5) Il Presidente:
a) convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo;
b) indirizza e sovraintende all’attività dell’Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio
Direttivo;
c) redige con il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo, il preventivo delle spese ed il
rendiconto di gestione. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio, il preventivo ed il
rendiconto sono presentati dal Presidente all’Assemblea degli Associati insieme ad una relazione
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
9.6) Il Presidente rimane in carica per due anni come il Consiglio Direttivo che l’ha nominato e decade
con esso.
ART. 10 – PRESIDENTE ONORARIO
10.1) L’Assemblea può nominare un Presidente onorario, scelto tra gli Associati per particolari meriti
agli relativi all’impegno profuso per il raggiungimento degli scopi associativi.
10.2) Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell’Associazione né poteri. Può partecipare,
senza diritto di voto (ad esclusione dell’art. 8.9), alle riunioni del Comitato Direttivo.
10.3) Il primo Presidente Onorario viene nominato dagli Associati Fondatori all’atto della costituzione
dell’Associazione secondo quanto previsto all’Art. 3.2 che precede.
ART. 11 - ESERCIZI SOCIALI
11.1) L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è approvato
dal Consiglio Direttivo e presentato all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio solare.
L’amministrazione e la tenuta contabile è affidata a soggetto incaricato, secondo le direttive del
Presidente.
11.2) Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o
la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 12 – QUOTA ASSOCIATIVA
12.1) Gli Associati e gli Aderenti sono tenuti a versare la quota associativa annuale secondo quanto
stabilito dal Consiglio Direttivo e previsto dal Regolamento;
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12.2) Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in caso di necessità, il versamento di quote
straordinarie; tale decisione dovrà essere ratificata nella prima riunione dell’Assemblea degli Associati;
12.3) La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
ART. 13 – FONDO COMUNE
13.1) Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell’Associazione. Esso è
costituito:
a) dalle quote associative annuali versate dagli Associati;
b) dalle eccedenze attive della gestione;
c) da tutti i contributi e i beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
13.2) In conformità con quanto previsto al punto 11.2 precedente, eventuali avanzi del Fondo devono
essere reinvestiti in nuovi progetti dell’Associazione e non possono essere distribuiti agli Associati.
ART. 14 – CONTROVERSIE
14.1) Ogni controversia che dovesse sorgere fra gli Associati in relazione alla interpretazione ed
esecuzione del presente Accordo o di ogni integrazione e modifica dello stesso, sarà definita - previo
esperimento di tentativo di conciliazione da parte di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti
(da esaurirsi nei 10 dieci giorni dalla richiesta di una delle parti) - con arbitrato irrituale ex bono et
aequo, ad opera di un unico arbitro scelto di comune accordo, preferibilmente - e se la fattispecie lo
consente - fra gli Associati non coinvolti nella controversia.
14.2) In a mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dall’istanza del Associato sarà competente
esclusivamente il Tribunale di Udine.
ART. 15 – SCIOGLIMENTO
15.1) L’Associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità con il presente
Statuto, se non vi è stata proroga, oppure a seguito di delibera dell’Assemblea Straordinaria, con voto
favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina del o
dei liquidatori, determinandone i loro poteri.
15.2) L’eventuale patrimonio presente alla data di estinzione dovrà essere utilizzato per il
soddisfacimento dei creditori dell’Associazione.
15.3) Il patrimonio residuo dopo la liquidazione dei creditori dovrà essere destinato a fini di pubblica
utilità individuati dall’Assemblea.
ART. 16 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed alle
disposizioni del Codice Civile vigenti in materia.
Udine, li 28 giugno 2014
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ASSOCIATI FONDATORI:
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