Coordinamento UILCA del Gruppo Banco Popolare CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI – UILCA Aderente a Union Network International – UNI web: www.uilca.it Sulla polizza assicurativa relativa alla “ responsabilità civile verso terzi “ da stipularsi in favore dei dipendenti bancari particolarmente esposti a tale rischio in conseguenza delle mansioni svolte . Ecco cosa dice l’articolo 5 della legge 190 del 1985 Art.5 ll datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro intermedio contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. La stessa assicurazione deve essere stipulata dal datore di lavoro in favore di tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi L’obbligo assicurativo riguarda la responsabilità civile conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni. L’inadempimento dell’obbligo assicurativo impone al datore di lavoro di risarcire il lavoratore per danni che quest’ultimo abbia dovuto pagare al terzo; oppure, se tali danni sono stati risarciti al terzo dal datore di lavoro, ne risulta impedita l’azione di regresso del datore di lavoro verso il lavoratore. La disposizione di legge è immediatamente precettiva, non facendo rinvio ad altra fonte per la sua attuazione ( ad es. il CCNL 8 dic 2007 art. 39 ) . La graduazione prevista dai contratti fra colpa “lieve” o “grave” non serve ad escludere quest’ultima dai prescritti obblighi di legge, bensì ha lo scopo unicamente di consentire al datore di lavoro di pagare direttamente gli oneri derivanti da colpa lieve , assicurando il dipendente esclusivamente per i casi di colpa grave. Anche perché qualora la norma fosse diversamente interpretata, ovvero si volesse attribuire alla stessa il significato di escludere la colpa grave dall’obbligo assicurativo, la stessa sarebbe di per sé nulla per violazione di una norma inderogabile di legge a tutela del lavoratore ( art . 1418 c.c. ). Alla luce delle sopraesposte considerazioni si ritiene utile chiarire quanto segue: a) il rischio derivante da colpa lieve deve essere tenuto a carico dell’istituto datore di lavoro. b) Il rischio derivante da colpa grave deve essere coperto da assicurazione fornita al lavoratore dall’istituto datore di lavoro, oppure gli eventuali danni devono essere coperti dal datore di lavoro che si sia reso inadempiente rispetto all’obbligo assicurativo di legge. c) Il rischio derivante da dolo resta a carico del dipendente, in conformità al principio generale dell’art. 1917 c.c., che non consente l’assicurazione per fatti dolosi. I dubbi interpretativi sollevati soprattutto dalle aziende di credito , sono stati suffragati dal parere dell’Isvap e di altri organi di controllo competenti che hanno confermato quanto segue: conferma dell’interpretazione di cui al punto che precede sub a), b), c); inutilità della polizza assicurativa per la colpa lieve, stipulata dal lavoratore; illegittimità delle richieste di rifusione dei danni conseguenti a “colpa” avanzate da alcuni istituti di credito nei confronti dei lavoratori rientranti nella previsione di cui all’art 5 legge 190 del 1985. La suddetta indagine si è resa indispensabile per offrire una tutela completa e chiara, evitando che nell’incertezza, i lavoratori si trovino costretti ad affrontare oneri assicurativi impropri per sfuggire al ( seppur velato ) “ricatto” di spropositate conseguenze economiche in caso di errori sul lavoro. L’individuazione del soggetto tenuto al risarcimento sembra quindi non destare dubbi: il terzo danneggiato può richiedere il risarcimento direttamente al datore di lavoro ai sensi dell’art. 2049 c.c. che prevede un principio di presunzione di responsabilità dello stesso datore di lavoro per i fatti dannosi commessi dal prestatore di lavoro. Ma la presunzione di responsabilità del datore di lavoro, prevista dell’art. 2049 c.c. , non significa una completa de responsabilizzazione del lavoratore. Tanto è vero che l’art. 2104 c.c. prevede un dovere per il prestatore d’opera di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione ed un obbligo di osservare le disposizioni, impartite dal datore di lavoro, per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Tale precisazione è importante per il tema che sto affrontando, proprio perché la possibilità o meno del datore di lavoro di rivelarsi sul dipendente, dipende dalla osservanza o meno, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo previsto da quella norma. Infatti, l’inosservanza di quel dovere di diligenza, comporta l’obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale , configurabile nella mancata osservanza delle istruzioni legittimamente impartite al dipendente, tenuto conto anche della sua qualifica professionale, della natura delle incombenze affidategli, nonché delle situazioni ambientali ed aziendali nelle quali esplica le sue mansioni. ( vedi Cass. 29/11/89 n. 5250 ). Quindi, una rivalsa del datore di lavoro sul lavoratore, è resa possibile non tanto dall’art. 2043 c.c. ( peraltro molto generico ), ma dalla violazione di specifici obblighi previsti dall’art. 2104 c.c. , violazione che comporta un vero e proprio inadempimento contrattuale , con la conseguente applicazione di misure disciplinari e dell’obbligo per il lavoratore di risarcire il danno. Il problema sull’individuazione dei casi in cui si possa parlare di vera e propria inosservanza di un dovere di diligenza, o di colpa lieve , o , al contrario, di assenza di colpa, vede la Giurisprudenza non del tutto concorde. In alcuni casi si afferma l’esistenza di un “concorso “ del datore di lavoro che ha fornito una inadeguata organizzazione del lavoro al prestatore d’opera. Oppure si nega la possibilità di rivalsa del datore di lavoro nei confronti del prestatore d’opera che abbia commesso un illecito in base a colpa lievissima, ritenuta irrilevante nei rapporti contrattuali. Tale condizione, per alcune decisioni di primo e secondo grado, rientrerebbe nel “normale rischio d’impresa”, rendendo immune il lavoratore che abbia cagionato un danno senza dolo o colpa grave. La giurisprudenza della Cassazione, invece, sembra concorde nell’affermare che il principio di “rischio d’impresa”, in base al quale il datore di lavoro che trae vantaggio dall’attività svolta in suo favore, deve anche subirne i rischi e le conseguenze sfavorevoli, vale nei confronti dei terzi ma non nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente, rispetto ai quali rimangono applicabili i principi in materia di inadempimento di obbligazioni. Per ulteriori informazioni: Elisa Carletto Bpv-sgsp Prov.Verona cell.348 4318901 [email protected] per tematiche inerenti questioni normative, legali e disciplinari, nonché per problematiche inerenti la Sede Centrale; Paolo Ferroni Bpv-sgsp Prov.Verona cell. 348 2659307 [email protected] per tematiche fiscali (730, CAF), Fondo Assistenza; Fondo Pensioni e problematiche inerenti la Sede Centrale; Marta Bottacini Bpv-sgsp Prov.Verona cell. 349 1555031 [email protected] per tematiche inerenti la Rete commerciale e le polizze di cassa; Un caro saluto I colleghi della UILCA
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