Prospetto informativo e condizioni di investimento dell'OICVM con patrimonio autonomo denominato: UniFavorite: Equity Società di Gestione: Union Investment Privatfonds GmbH Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2014 Indice La compravendita di quote di questo OICVM con patrimonio autonomo viene effettuata sulla base della versione di volta in volta in vigore del prospetto informativo, delle Informazioni chiave per gli investitori e delle "Condizioni di investimento generali", unitamente alle "Condizioni di investimento specifiche". Le "Condizioni di investimento generali" e le "Condizioni di investimento specifiche" sono riportate alla fine del presente prospetto informativo. Il prospetto informativo, la più recente relazione annuale e la relazione semestrale, laddove quest'ultima sia stata pubblicata successivamente, devono essere resi disponibili gratuitamente su richiesta degli interessati all'acquisto di quote. Inoltre, prima della stipula del contratto devono essere rese disponibili gratuitamente le Informazioni chiave per gli investitori. Non sono consentite informazioni o dichiarazioni diverse da quelle contenute nella versione attualmente in vigore del prospetto informativo. Qualsiasi operazione di compravendita di quote effettuata sulla base di informazioni o dichiarazioni non contenute nel prospetto informativo o nelle Informazioni chiave per gli investitori avviene esclusivamente a rischio dell'acquirente o del venditore. Il prospetto informativo viene integrato dalla più recente relazione annuale e dalla relazione semestrale, laddove quest'ultima sia stata pubblicata successivamente. Il contratto tra la Società di gestione e i partecipanti nonché le relazioni precontrattuali sono disciplinati dalla normativa tedesca. Laddove i partecipanti non abbiano un foro competente generale sul territorio nazionale, la sede della Società di gestione viene eletta foro competente per le controversie relative al rapporto contrattuale. Tutte le pubblicazioni e gli opuscoli pubblicitari devono essere redatti in lingua tedesca o accompagnati da una traduzione in tedesco. L’intera comunicazione tra la Società di gestione e i partecipanti si svolgerà in lingua tedesca. In caso di controversie relative alle disposizioni del codice degli investimenti di capitali (Kapitalanlagegesetzbuch), i consumatori possono rivolgersi all'"Organo di mediazione per i fondi di investimento" del BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., fermo restando il diritto di adire i tribunali. I dati di contatto dell'"Organo di mediazione per i fondi di investimento" del BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. sono: Büro der Ombudsstelle BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. Unter den Linden 42 10117 Berlino Telefono: (030) 6449046-0 Telefax: (030) 6449046-29 e-mail: [email protected] www.ombudsstelle-investmentfonds.de In caso di controversie relative all'applicazione delle disposizioni del codice civile in merito ai contratti a distanza per i servizi finanziari, gli interessati possono rivolgersi anche all'Ufficio di conciliazione della Deutsche Bundesbank, fermo restando il diritto di adire i tribunali. Dati di contatto: Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank Postfach 11 12 32 60047 Francoforte Tel.: 069/2388-1907 oppure -1906 Fax: 069/2388-1919 [email protected] Pagina Informazioni generali, documenti di vendita e diffusione di informazioni 3 Condizioni di investimento e relative modifiche 3 Società di gestione 3 Capitale proprio e altri mezzi propri 3 Depositario e subdepositario 3 Responsabilità del Depositario 3 Esenzione di responsabilità in presenza di un subdepositario 3 Distribuzione e limitazioni alla distribuzione 3 Regole di buona condotta 4 Informazioni sul rischio 4 Note su rischi particolari 7 Note sul profilo di rischio del Fondo 7 Diversa rappresentazione della nota sui rischi e del grado di rischio nelle informazioni chiave per gli investitori Principi, limiti e obiettivo di investimento 7 7 Pagina Agente di riferimento 19 Classe di rischio del Fondo 19 Volatilità elevata 19 Note sui rischi particolare per il Fondo 19 Obiettivo della politica di investimento 19 Profilo dell'investitore tipo 19 Principi di investimento 19 Disposizioni specifiche relative ai beni patrimoniali ammessi nel Fondo 19 Strumenti derivati 19 Leva finanziaria 20 Distribuzione e importo minimo di investimento 20 Commissione o costi di emissione 20 Commissione di rimborso 20 Costi 20 Esercizio finanziario e impiego dei proventi 21 Condizioni generali d'investimento 22 Norme generali relative all'acquisto di beni patrimoniali e strumenti d'investimento 7 Condizioni di investimento specifiche Strategia in materia di garanzie collaterali 9 UniFavorite: Equity 26 Andamento del valore del Fondo 28 Accensione di crediti 10 Disposizioni relative alla valutazione del patrimonio del Fondo Collocatori e agenti di pagamento 29 10 Fondi di investimento gestiti da Union Investment 30 Quote 10 Società di gestione, Organi, Società di revisione 31 Emissione di quote e agente di emissione 10 Rimborso di quote e agente di rimborso 11 Calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, conferma dell'esecuzione dell'ordine 11 Sospensione del rimborso delle quote 11 Gestione della liquidità 11 Borse e mercati 11 Trattamento equo dei partecipanti 11 Prezzo di emissione e di rimborso 11 Sospensione del calcolo del prezzo di emissione e di rimborso 12 Pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso 12 Costi per l’emissione e il rimborso delle quote 12 Costi 12 Indice dei costi complessivi 12 Indicazioni particolari relative all’acquisto di quote di fondi comuni di investimento 12 Comparto 13 Disposizioni per il calcolo e l’utilizzo dei proventi 13 Liquidazione e fusione del Fondo 13 Deleghe 13 Conflitti di interessi 14 Brevi note sul regime fiscale 14 Relazioni annuali e semestrali e società di revisione 17 Pagamenti ai partecipanti, diffusione delle relazioni e altre informazioni 17 Diritto di recesso dell'acquirente 17 Parte speciale 19 Fondo, data di costituzione e durata 19 Classi di quote 19 Depositario 19 Subdepositario 19 2 Parte generale Il presente prospetto informativo si compone di una Parte generale e di una Parte speciale. Nella Parte generale sono descritte le disposizioni generali che disciplinano l'OICVM con patrimonio autonomo gestito da Union Investment Privatfonds GmbH. Nella Parte speciale sono illustrate le disposizioni applicabili all'OICVM con patrimonio autonomo descritto nel presente prospetto informativo che derogano dalle disposizioni generali o che contengono specificazioni ulteriori rispetto a queste ultime. Informazioni generali, documenti di vendita e diffusione di informazioni L'OICVM con patrimonio autonomo (di seguito denominato il "Fondo") descritto nel presente prospetto informativo è un fondo comune di investimento conforme alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi del codice degli investimenti di capitali (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB). Il Fondo è gestito da Union Investment Privatfonds GmbH, Francoforte sul Meno (di seguito "Società" o "Union Investment"). La Società investe il capitale raccolto in nome proprio e per conto comune dei partecipanti, secondo il principio della diversificazione del rischio, in beni patrimoniali consentiti dal KAGB gestendoli separatamente rispetto al patrimonio proprio della Società. Il Fondo non appartiene alla massa fallimentare della Società. Per quanto riguarda i beni patrimoniali consentiti e le disposizioni vigenti, la Società è obbligata a rispettare il KAGB, le relative disposizioni e le condizioni di investimento, che disciplinano il rapporto giuridico tra i partecipanti e la Società. Le condizioni di investimento comprendono una parte generale e una Parte speciale ("Condizioni di investimento generali" e "Condizioni di investimento specifiche"). Prima della loro adozione, le condizioni di investimento per gli organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto devono essere approvate dall'Ente federale di sorveglianza sui servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Il prospetto informativo, le condizioni di investimento, le Informazioni chiave per gli investitori nonché le attuali relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente in formato cartaceo o elettronico presso Union Investment, il Depositario, l'ufficio di contatto - qualora segnalato nella Parte speciale del prospetto informativo - nonché presso i collocatori e gli agenti di pagamento indicati alla fine del prospetto informativo. Ulteriori informazioni circa i limiti di investimento derivanti dalla gestione dei rischi del Fondo, i metodi per la gestione dei rischi e le recenti evoluzioni nell'ambito dei rischi e dei rendimenti delle principali categorie di beni patrimoniali sono reperibili presso Union Investment, tel. 069 58998-6060, e-mail: [email protected] o presso l'ufficio di contatto - qualora indicato nella Parte speciale del prospetto informativo - in forma elettronica o cartacea. La Società ha altresì creato delle procedure per elaborare adeguatamente e con solerzia eventuali reclami dei partecipanti del Fondo. Per maggiori informazioni in merito consultare la homepage di Union Investment all'indirizzo web privatkunden.union-investment.de, oppure rivolgersi direttamente alla Società o all'ufficio di contatto, qualora indicato nella Parte speciale del prospetto informativo. Laddove sia stato costituito un comitato di investimento, i relativi dati sono riportati nella sezione "Collocatori e agenti di pagamento" alla fine del presente prospetto informativo. Condizioni di investimento e relative modifiche Le condizioni di investimento del Fondo sono riportate nel presente prospetto informativo. Le condizioni di investimento possono essere modificate dalla Società. Per eventuali modifiche delle condizioni di investimento è necessaria la previa autorizzazione del BaFin. Le modifiche riguardanti i principi di investimento del Fondo necessitano inoltre del consenso del collegio sindacale della Società. Le modifiche dei principi di investimento del Fondo sono consentite unicamente a condizione che la Società offra ai partecipanti la possibilità di rimborsare le loro quote senza l'addebito di costi aggiuntivi prima dell'entrata in vigore delle modifiche o di conver- tire gratuitamente le quote in loro possesso in quote di un fondo comune di investimento con principi di investimento analoghi, purché tale fondo comune di investimento sia gestito dalla Società o da un altro organismo appartenente al suo stesso gruppo. Le eventuali modifiche sono pubblicate nel Bundesanzeiger oltre che su un giornale o quotidiano di economia a diffusione nazionale, sulla homepage di Union Investment, all'indirizzo web privatkunden.union-investment.de e sulla homepage dell'ufficio di contatto, qualora indicato nella Parte speciale del presente prospetto informativo. Se le modifiche riguardano commissioni e rimborsi di spese da addebitare al Fondo oppure i principi di investimento del Fondo o ancora i diritti fondamentali degli investitori, questi ultimi verranno informati anche attraverso gli istituti che amministrano il deposito tramite un cosiddetto "supporto durevole" (ad esempio, tramite comunicazione cartacea o elettronica). Questa informazione riferisce i contenuti essenziali delle modifiche previste, le loro motivazioni, i diritti degli investitori in relazione a tali modifiche e una nota su come e dove ottenere ulteriori informazioni in merito. Le modifiche entrano in vigore non prima del giorno successivo alla data della loro pubblicazione. Le modifiche delle disposizioni concernenti le commissioni e le spese rimborsabili entrano in vigore non prima di tre mesi dalla data di pubblicazione, salvo laddove fosse stata concordata con la BaFin una data precedente. Le modifiche dei principi di investimento del Fondo entrano in vigore almeno tre mesi dopo la relativa comunicazione. istituto di credito (il Depositario) della custodia dei beni patrimoniali facenti parte del Fondo. Il Depositario custodisce i beni patrimoniali in conti o depositi vincolati e verifica che le disposizioni della Società relative ai beni patrimoniali siano conformi al KAGB e alle condizioni di investimento. L'investimento dei beni patrimoniali in depositi presso un altro istituto di credito e le disposizioni circa tali depositi bancari sono ammesse unicamente previa autorizzazione del Depositario. Il Depositario deve concedere la propria autorizzazione se tale investimento o disposizione è conforme alle condizioni di investimento e ai provvedimenti del KAGB. Se il Depositario ha delegato le sue funzioni di custodia a uno o più subdepositari, le funzioni delegate con la designazione del rispettivo subdelegato, ed eventualmente con il trasferimento dei conflitti di interesse da ciò derivanti, sono descritte nella Parte speciale del prospetto informativo nella sezione "Subdepositario". Inoltre, in particolare il Depositario ha i seguenti incarichi: • • • • Società di gestione Union Investment Privatfonds GmbH, con sede legale a Francoforte sul Meno, è una società di gestione (Kapitalverwaltungsgesellschaft, KVG) costituita in data 26 gennaio 1956 ai sensi del KAGB. La sua forma giuridica è quella di una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH). Dal 23 gennaio 2002 la denominazione della Società di gestione è Union Investment Privatfonds GmbH; mentre in precedenza la ragione sociale della società era Union-Investment-Gesellschaft mbH. Union Investment gestisce fondi comuni di investimento mobiliare dal 12 aprile 1956. Dal 4 agosto 1994 è autorizzata a gestire anche fondi monetari. Dal 3 luglio 1998 è inoltre autorizzata a gestire fondi comuni di investimento, fondi bilanciati, fondi immobiliari e fondi previdenziali. Dopo l'adeguamento dello statuto alla legge tedesca sui fondi comuni di investimento (InvG), la Società è abilitata, a partire dal 17 dicembre 2004, alla gestione di OICVM con patrimonio autonomo, fondi bilanciati, fondi previdenziali e fondi speciali (tranne le eccezioni regolate dai §§ 91 fino a 95 dell'InvG); tale permesso comprende anche la gestione di fondi appartenenti alle tipologie precedentemente menzionate. A partire dal 17 novembre 2008 la Società è abilitata anche alla gestione di Altri fondi comuni di investimento mobiliare conformi alle disposizioni di cui dal § 90 g fino al § 90 k dell'InvG. Per ulteriori informazioni circa i soci, la composizione del collegio sindacale e la gestione e per ulteriori dettagli in merito alle funzioni principali svolte al di fuori della Società dai gestori e dai collegi sindacali, laddove esse siano rilevanti per la Società, si rimanda alla fine del presente prospetto informativo. Inoltre, alla fine del presente prospetto informativo sono riportate informazioni relative agli altri fondi comuni di investimento gestiti dalla Società. Le modifiche sono contenute nelle relazioni annuali e semestrali pubblicate a cadenza regolare. Capitale proprio e altri mezzi propri Le informazioni relative al capitale sottoscritto e versato e al patrimonio netto di Union Investment sono riportate alla fine del presente prospetto informativo. La Società ha coperto i rischi di responsabilità professionale derivanti dalla gestione di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva UCITS, i cosiddetti fondi di investimento alternativi (di seguito "FIA"), e riconducibili alla negligenza professionale dei propri organi o collaboratori mediante: mezzi propri pari ad almeno lo 0,01% del valore dei portafogli di tutti i FIA gestiti. Tale importo viene verificato e adeguato ogni anno. Tali mezzi propri sono inclusi nel patrimonio netto dichiarato. Depositario e subdepositario Il KAGB prevede una separazione tra gestione e custodia dei fondi comuni di investimento. La Società ha incaricato un altro 3 • • l'emissione e il rimborso delle quote del Fondo; assicurarsi che l'emissione e il rimborso delle quote e la loro valorizzazione siano conformi alle disposizioni del KAGB e alle condizioni di investimento del Fondo; assicurarsi che il controvalore delle operazioni effettuate per conto della collettività degli investitori sia affidato alla sua custodia entro i termini consueti; assicurarsi che i proventi del Fondo vengano utilizzati conformemente alle disposizioni del KAGB e alle condizioni di investimento; il controllo delle assunzioni di prestiti della Società per conto del Fondo ed eventuale l'autorizzazione dei medesimi; assicurarsi che le garanzie collaterali per le operazioni di prestito titoli siano trasferite legalmente e siano disponibili in qualsiasi momento. La funzione di Depositario è stata assunta dall'istituto di credito indicato nella Parte speciale del prospetto informativo (al capitolo "Depositario"). Responsabilità del Depositario Il Depositario è responsabile di tutti i beni patrimoniali da esso custoditi o custoditi presso un altro organismo con la sua autorizzazione. In caso di perdita di tali beni patrimoniali, il Depositario è responsabile nei confronti del Fondo e dei suoi partecipanti, salvo in caso di perdita ascrivibile ad eventi che esulano dalla sfera di influenza del Depositario. Il Depositario risponde dei danni che non comportano una perdita di beni patrimoniali unicamente qualora esso non abbia adempiuto ai propri obblighi previsti dalle disposizioni del KAGB, anche in caso di violazione colposa. Esenzione di responsabilità in presenza di un subdepositario In caso di perdita di beni patrimoniali custoditi presso un subdepositario, il Depositario può non essere ritenuto responsabile, pertanto è il subdepositario a rispondere della perdita di tali beni patrimoniali. Se il Depositario ha trasferito la propria responsabilità al subdepositario in seguito ad accordi con la Società e il subdepositario, per le informazioni in merito a tali accordi si rimanda alla Parte speciale del prospetto informativo alla sezione "Subdepositario". In caso di trasferimento della responsabilità dalla Società e dai partecipanti, il risarcimento della perdita di un bene patrimoniale custodito da un subdepositario può essere fatto valere unicamente nei confronti del subdepositario. Distribuzione e limitazioni alla distribuzione I collocatori e gli agenti di pagamento indicati alla fine del presente prospetto informativo hanno assunto l'incarico di commercializzare il Fondo e le relative classi di quote. Le quote emesse dal Fondo possono essere offerte o vendute unicamente in paesi nei quali tale offerta o vendita sono autorizzate. A tale riguardo, è necessaria un'autorizzazione alla distribuzione rilasciata dall'autorità di vigilanza competente. Per la distribuzione trami- te terzi è inoltre necessaria l'autorizzazione della Società. La Società e/o il Fondo non sono e non saranno registrati ai sensi della versione attualmente in vigore dello United States Investment Company Act del 1940. Le quote del Fondo non sono e non saranno registrate ai sensi della versione attualmente in vigore dello United States Securities Act del 1933 o delle leggi sui titoli finanziari di uno degli Stati federali degli Stati Uniti d'America. Le quote del Fondo non possono essere offerte né vendute negli Stati Uniti, a Soggetti statunitensi o per conto di questi ultimi. All'occorrenza, i richiedenti devono dichiarare di non essere Soggetti statunitensi, di non acquistare le quote su richiesta di Soggetti statunitensi e di non trasferire le quote a Soggetti statunitensi. I Soggetti statunitensi sono cittadini degli Stati Uniti d'America o soggetti residenti e/o contribuenti fiscali negli Stati Uniti d'America. I Soggetti statunitensi possono anche essere società di persone o di capitali costituite ai sensi della normativa statunitense o di uno degli Stati federali, dei territori o dei possedimenti statunitensi. Regole di buona condotta La Società si è impegnata ad osservare le regole di buona condotta pubblicate dal Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI - Associazione Federale Investment ed Asset Management), Francoforte sul Meno. Tali regole definiscono uno standard volto a perseguire un comportamento responsabile e corretto nella gestione del capitale e nella salvaguardia dei diritti dei partecipanti. Esse definiscono come le società di gestione adempiono gli obblighi di legge nei confronti dei partecipanti e tutelano gli interessi dei partecipanti nei confronti di terzi. Le modifiche al prospetto informativo, al Regolamento di Gestione e al Regolamento Speciale resesi necessarie a seguito di tali modalità saranno contemplate nel corso di un aggiornamento di tali documenti. Se vende le proprie quote del Fondo in un momento in cui i corsi delle attività detenute dal Fondo risultano inferiori rispetto al momento in cui le quote erano state acquistate, il partecipante non riuscirà a riavere l'intero capitale da lui investito nel Fondo. Il partecipante potrebbe perdere parte del capitale investito nel Fondo. Non possono essere garantiti incrementi di valore. Il rischio dell'investitore è limitato all'importo investito. Non vi è alcun obbligo di versamento suppletivo oltre il capitale investito dall'investitore. Oltre ai rischi e alle incertezze descritti di seguito o in altre parti del prospetto informativo, la performance del Fondo può essere influenzata negativamente da diversi altri rischi e incertezze attualmente ignoti. L'ordine in cui vengono esposti i seguenti rischi non è un'indicazione della probabilità che essi si verifichino né della portata o dell'importanza dei singoli rischi, laddove essi si verifichino. 1 Rischi di un investimento nel Fondo Qui di seguito sono elencati i rischi generalmente connessi a un investimento in un OICVM con patrimonio autonomo. Tali rischi possono influire negativamente sul valore delle quote, sul capitale investito dal partecipante e sulla durata d'investimento nel Fondo prevista dal partecipante. • Oscillazione del valore della quota del Fondo Il valore della quota del Fondo viene calcolato dividendo il valore del Fondo per il numero di quote in circolazione. Il valore del Fondo è pari alla somma dei valori di mercato di tutti i beni patrimoniali che compongono il suo patrimonio al netto della somma dei valori di mercato di tutte le passività del Fondo. Pertanto, il valore della quota del Fondo varia in funzione del valore dei beni patrimoniali da esso detenuti e dell'entità delle sue passività. Al diminuire del valore di tali beni patrimoniali o all'aumentare di quello delle passività, il valore della quota del Fondo diminuisce. La Società ha altresì elaborato una strategia che stabilisce quando e come esercitare i diritti di voto incorporati nei beni patrimoniali detenuti dai Fondi da essa gestiti, in modo che tale esercizio vada esclusivamente a vantaggio del fondo o dei fondi coinvolti. Una breve descrizione di questa strategia è disponibile sulla homepage della Società all'indirizzo privatkunden.union-investment.de oppure può essere richiesta direttamente a Union Investment. • Conseguenze degli aspetti fiscali per la performance indivi- La Società è altresì tenuta ad agire sempre nel migliore interesse dei fondi affidati alla sua gestione quando si tratta di eseguire decisioni di negoziazione per i fondi oppure di affidare a terzi l'esecuzione di ordini di transazione. La Società deve intraprendere tutte le misure adeguate al fine di garantire il conseguimento del miglior risultato possibile per ciascun fondo, tenendo conto della quotazione, dei costi, della rapidità e probabilità di esecuzione e liquidazione, dell'entità e della tipologia dell'ordine nonché di tutti gli altri aspetti rilevanti per l'esecuzione dell'ordine. Di conseguenza, la Società ha predisposto dei principi che le consentono di ottenere il miglior risultato possibile in considerazione degli aspetti appena menzionati. Per maggiori informazioni in merito a questi principi e a eventuali modifiche sostanziali agli stessi si rimanda alla homepage della Società all'indirizzo privatkunden.union-investment.de o direttamente a Union Investment. • Rischio di sospensione del rimborso delle quote La Società ha predisposto delle procedure per proteggere gli investitori da eventuali danni derivanti dal cosiddetto "market trading". Tale tecnica consiste nella compravendita di quote a breve termine, la quale a causa del volume e della frequenza delle quote contrattate può deteriorare l’andamento del valore di un fondo a seguito delle commissioni di intermediazione maturate a carico del fondo. In tale contesto la compravendita di quote è monitorata a cadenza regolare, con valutazione dei dati in tal modo acquisiti; inoltre sono stati stabiliti dei regolamenti interni per i dipendenti della Società volti ad evitare la vendita di quote a brevi intervalli di tempo. Informazioni sul rischio Prima di decidere di acquistare quote del Fondo, gli investitori sono tenuti a leggere attentamente le seguenti informazioni sul rischio e le altre informazioni contenute nel presente prospetto informativo e a tenerne conto ai fini della loro decisione di investimento. Il verificarsi di uno o più di questi rischi, da solo o unitamente ad altre circostanze, può influenzare negativamente la performance del Fondo o dei beni patrimoniali detenuti dal Fondo, con ripercussioni negative anche sul valore delle quote. duale Il trattamento fiscale dei redditi da capitale dipende dalla situazione personale di ogni investitore, e può essere modificato nel tempo. Per maggiori informazioni, con riguardo in particolare alla situazione fiscale personale, si invitano gli investitori a rivolgersi al proprio consulente fiscale. La Società può sospendere temporaneamente il rimborso delle quote, qualora si verificassero eventi straordinari che ne rendano necessaria la sospensione, a tutela degli interessi dei partecipanti. In questo senso, per eventi straordinari si intende, ad esempio, crisi economiche o politiche, richieste di rimborso di entità straordinaria, chiusura di borse o mercati, limitazioni alle negoziazioni o altri fattori che impediscono il calcolo del valore della quota. Nel corso di tale periodo il partecipante non può rimborsare le quote in suo possesso. Il valore della quota può diminuire anche in caso di sospensione dei rimborsi delle quote; ad esempio, se durante la sospensione dei rimborsi delle quote la Società è costretta a vendere beni patrimoniali a un prezzo inferiore al valore di mercato. Dopo la fine della sospensione dei rimborsi, il valore della quota può risultare inferiore rispetto a quello precedente la sospensione dei rimborsi. • Rischio di modifica della politica o delle condizioni di investimento Con l'autorizzazione del BaFin, la Società può modificare le condizioni di investimento. Tale modifica può comportare una variazione delle regole concernenti i partecipanti. La Società può modificare la politica di investimento del Fondo mediante rettifica delle condizioni di investimento oppure incrementare i costi a carico del Fondo. Inoltre, la Società può modificare la politica di investimento nell'ambito dell'universo di investimento consentito dalla legge e per contratto, senza rettificare le condizioni di investimento e senza richiedere l'autorizzazione del BaFin. Ciò può causare una variazione dei rischi connessi al Fondo. • Rischio della modifica del grado di rischio Per l’investitore sussiste il rischio che il grado di rischio attribuito a un fondo possa variare in qualunque momento. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo "Note relative al profilo di rischio del Fondo" nella Parte generale del prospetto informativo. 4 • Rischio di liquidazione del Fondo La Società ha il diritto di recedere dalla gestione del Fondo. In seguito a tale recesso essa può liquidare interamente il Fondo. Dopo un preavviso di sei mesi, il diritto di disporre del Fondo passa al Depositario. Per l’investitore sussiste quindi il rischio di non poter realizzare il periodo di permanenza nel Fondo secondo l‘orizzonte temporale da lui fissato. Il trasferimento del Fondo al Depositario può comportare per il Fondo l'addebito di imposte diverse da quelle tedesche sul reddito. Se dopo la conclusione della procedura di liquidazione le quote del Fondo depositate per conto dei partecipanti vengono annullate, ai partecipanti possono essere addebitate imposte sul reddito. • Trasferimento di tutti i beni patrimoniali del Fondo a un altro organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto (fusione) La Società può trasferire tutti i beni patrimoniali del Fondo a un altro fondo comune di investimento. In questo caso, i partecipanti possono rimborsare o mantenere le quote in loro possesso, divenendo partecipanti del fondo incorporante oppure, ove consentito, convertire le proprie quote in quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto con principi di investimento analoghi, a condizione che tale fondo comune di investimento con principi di investimento analoghi sia gestito dalla Società o da un organismo ad essa collegato. Pertanto, nel contesto del trasferimento, il partecipante è tenuto a prendere tempestivamente una nuova decisione di investimento. Il rimborso di quote può essere soggetto a imposte sul reddito. La conversione delle quote in quote di un fondo comune di investimento con principi di investimento analoghi può comportare l'addebito di imposte al partecipante, laddove al momento dell'acquisto il valore delle quote ricevute sia superiore al valore delle quote precedentemente detenute. • Redditività e conseguimento degli obiettivi di investimento del partecipante Non vi sono garanzie circa il conseguimento degli obiettivi di investimento del partecipante. Il valore della quota del Fondo può diminuire e causare perdite per il partecipante. Non vi sono garanzie della Società o di terzi circa un importo minimo di rimborso o un determinato esito dell'investimento. In particolare, in caso di investimento di breve durata, una commissione di emissione addebitata all'atto dell'acquisto di quote e una commissione di rimborso addebitata alla vendita delle quote possono ridurre o azzerare la performance dell'investimento. I partecipanti potrebbero ricevere un importo inferiore a quello inizialmente investito. 2 Rischi di performance negativa del Fondo (rischio di mercato) Di seguito sono riportati i rischi connessi all'investimento in singoli beni patrimoniali da parte del Fondo. Tali rischi possono influire sfavorevolmente sulla performance del Fondo e dei beni patrimoniali da esso detenuti, con ripercussioni negative sul valore della quota e sul capitale investito dal partecipante. • Rischi di oscillazione del valore I beni patrimoniali nei quali la Società investe per conto del Fondo sono soggetti a rischi. Se il valore di mercato dei beni patrimoniali diminuisce rispetto al loro prezzo di acquisto o se i prezzi a pronti e a termine evidenziano un andamento diverso, possono verificarsi delle perdite. • Rischio connesso al mercato dei capitali L’andamento delle quotazioni e del valore commerciale dei prodotti finanziari dipende soprattutto dall’andamento dei mercati dei capitali sui quali influiscono la situazione generale dell’economia mondiale nonché le condizioni generali economiche e politiche nei rispettivi paesi. L‘andamento generale delle quotazioni, in particolar modo di una Borsa valori, può essere condizionato da fattori irrazionali, quali umori, opinioni e voci. Le oscillazioni delle quotazioni e dei valori di mercato possono essere ascrivibili anche a variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o del rating di un emittente. • Rischio di oscillazione delle quotazioni azionarie Di norma, le quotazioni azionarie sono soggette ad ampie oscillazioni e, di conseguenza, anche al rischio di ribasso. Tali oscillazioni sono influenzate in particolare dall'andamento degli utili della società emittente, del settore e dell'economia nel suo complesso. Anche la fiducia degli operatori del mercato nelle singole società può influire sull'andamento della quotazione. Ciò vale in particolare per le società le cui azioni sono state recentemente ammesse alla quotazione di una borsa valori o di un altro mer- cato regolamentato; in questi casi, anche lievi variazioni delle previsioni possono determinare violente oscillazioni delle quotazioni. Se per una determinata azione la quota di azioni liberamente negoziabili in possesso di diversi azionisti (il cosiddetto "azionariato diffuso") è ridotta, operazioni di compravendita di entità limitata possono influire in misura significativa sul prezzo di mercato, causando oscillazioni più ampie delle quotazioni. • Rischio di variazione del tasso d'interesse Il rischio che i tassi di interesse vigenti sul mercato al momento dell’emissione di uno strumento finanziario possano variare incombe su tutti i tipi di investimento in strumenti finanziari a reddito fisso. Se i tassi di mercato aumentano rispetto a quelli vigenti al momento dell'emissione, i corsi dei titoli a reddito fisso solitamente diminuiscono. Se, al contrario, il tasso di mercato scende, il corso dei titoli a reddito fisso aumenta. Un simile andamento di corso fa sì che il rendimento attuale del titolo a reddito fisso corrisponda più o meno al tasso di mercato vigente. Le oscillazioni di corso sono però diverse a seconda della durata (residua) dei titoli a reddito fisso. I titoli a reddito fisso con durate brevi comportano meno rischi di corso rispetto a quelli con durate più lunghe. Il rapporto si inverte se si guarda ai rendimenti: gli strumenti finanziari a reddito fisso a breve scadenza presentano generalmente rendimenti inferiori rispetto a strumenti finanziari a reddito fisso con una scadenza medio-lunga. Il prezzo degli strumenti del mercato monetario è esposto tendenzialmente a rischi di quotazione minori per via del breve periodo di scadenza, che ha una durata massima di 397 giorni. Inoltre, i tassi di interesse di strumenti finanziari diversi denominati nella stessa valuta e con vita residua analoga possono avere un andamento diverso. • Rischio di variazione delle quotazioni di obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant Le obbligazioni convertibili e le obbligazioni cum warrant garantiscono il diritto di convertire l'obbligazione in azioni o di acquistare azioni. La performance delle obbligazioni convertibili e delle obbligazioni cum warrant dipende pertanto dalla quotazione dell'azione sottostante. I rischi connessi alla performance delle azioni sottostanti possono quindi ripercuotersi sulla performance delle obbligazioni convertibili e delle obbligazioni cum warrant. Le obbligazioni cum warrant, che danno all'emittente il diritto di conferire all'investitore un numero prestabilito di azioni (reverse convertible) anziché versargli un importo nominale a titolo di rimborso, dipendono in misura più significativa dalla quotazione delle azioni corrispondenti. • Rischi connessi alle operazioni con strumenti finanziari derivati L’acquisto e la vendita di opzioni nonché la stipulazione di contratti a termine o swap sono connessi ai seguenti rischi: • • • • • • le oscillazioni della quotazione del titolo sottostante possono ridurre il valore di un diritto di opzione o di un contratto a termine. In caso di diminuzione del valore fino a renderlo nullo, la Società può essere costretta a far decadere i diritti acquistati. Anche le variazioni del valore di un bene patrimoniale sottostante ad uno swap possono provocare delle perdite per conto del patrimonio del Fondo. L’effetto leva delle opzioni può influire sul valore del patrimonio del Fondo più dell’acquisto diretto del valore base. Il rischio di perdita può non essere quantificabile all'atto della stipula dell'operazione. In un determinato periodo può non esservi un mercato secondario liquido per un particolare strumento. In determinate circostanze, quindi, una posizione in derivati non può essere economicamente neutralizzata (chiusa). Sull’acquisto di opzioni incombe il rischio che l’opzione non venga esercitata perché i prezzi dei valori sottostanti non si sviluppano secondo le aspettative, e che quindi il premio d’opzione corrisposto dal patrimonio del Fondo cada in prescrizione. La vendita di opzioni comporta il rischio che il patrimonio del Fondo debba accollarsi l’acquisto di beni patrimoniali ad un prezzo superiore o la consegna di beni patrimoniali ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Il Fondo subisce una perdita risultante dalla differenza tra i due prezzi al netto del premio d‘opzione corrisposto. Per i contratti a termine esiste il rischio che la Società sia obbligata a farsi carico per conto del Fondo della differenza tra il prezzo fissato all'atto della stipula e il prezzo di mercato al momento del pareggio o della scadenza dell'operazione. Ciò comporterebbe delle perdite per il Fondo. In caso di chiusura del contratto a termine, il rischio di perdita non è quantificabile. L’eventuale conclusione di un’operazione di segno opposto (chiusura) è soggetta a costi. • • • Le previsioni della Società circa il futuro andamento dei beni patrimoniali sottostanti, dei tassi di interesse, delle quotazioni e dei mercati valutari possono in seguito rivelarsi inesatte. È possibile che i beni patrimoniali sottostanti dei derivati non possano essere acquistati o venduti al momento più opportuno o debbano essere acquistati o venduti in un momento sfavorevole. L'utilizzo di derivati può causare perdite potenziali che in alcuni casi non sono prevedibili e possono persino superare l'importo delle garanzie versate. Le operazioni fuori borsa, le cosiddette operazioni "over-thecounter (OTC)", possono comportare i seguenti rischi: • • Può non essere disponibile un mercato regolamentato, pertanto la Società può avere difficoltà o non essere in grado di vendere gli strumenti finanziari acquistati sul mercato OTC per conto del Fondo. In virtù del singolo accordo, la chiusura di un'operazione di segno opposto (pareggio) può risultare complessa, impossibile o comportare costi elevati. A seconda dei casi le operazioni in strumenti finanziari derivati possono essere effettuate ai fini della copertura dei rischi incombenti sui mercati finanziari o a scopo di investimento. Al pari di un investimento diretto in strumenti finanziari tali operazioni possono comportare l’assunzione di rischi scoperti, quali rischio di variazione dei corsi azionari, di tasso di interesse, di tasso di cambio nonché il rischio emittente. Tali esposizioni al rischio non devono riflettersi nel portafoglio di un fondo; la conclusione di operazioni in strumenti finanziari derivati può aumentare quindi i rischi ai quali è esposto il patrimonio del fondo. • Rischio leverage La leva finanziaria è un metodo mediante il quale la Società incrementa il livello di esposizione del Fondo mediante l'assunzione di prestiti, operazioni di prestito titoli, la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o con altre modalità. In questo modo il potenziale di rischio di mercato e, di conseguenza, il rischio di perdita possono aumentare; esiste il rischio che le prospettive di rendimento non si realizzino e che si verifichino delle perdite. • Rischi connessi alle operazioni di prestito titoli Se la Società effettua per conto del Fondo un'operazione di prestito titoli, essa trasferisce tali strumenti alla controparte, che in seguito alla chiusura dell'operazione restituisce titoli dello stesso tipo, quantità e qualità (operazione di prestito titoli). Anche se la controparte è tenuta a fornire garanzie collaterali di importo almeno pari al valore di mercato dei titoli prestati più gli eventuali proventi da essi derivanti e un premio di mercato e a fornire garanzie supplementari, in caso di deterioramento della sua situazione economica esiste il rischio che il Fondo non abbia garanzie sufficienti a causa dell'oscillazione del valore dei collaterali e/o dei beni patrimoniali prestati. In tali casi sussiste un rischio di controparte pari alla garanzia insufficiente. Se la Società riceve garanzie collaterali in contanti per conto del Fondo, vi è un rischio di insolvenza relativamente all'istituto di credito detentore del conto. La Società stipula con ciascuna controparte che le azioni ricevute in prestito devono essere restituite tempestivamente, affinché la Società possa esercitare i diritti in esse incorporati (ciò non include il diritto a una quota dei proventi), mentre nel contesto dell'esercizio dei diritti di voto la restituzione non è necessaria se la Società è stata delegata dalla controparte per l'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni prestate. Nonostante questa regola concordata con le controparti, esiste il rischio che la Società non riceva tempestivamente le azioni prestate alla controparte. La Società farà valere i propri diritti nei confronti della controparte per eventuali danni da ciò derivanti. Per la durata dell'operazione la Società non ha la possibilità di disporre dei titoli prestati. Se nel corso dell'operazione il titolo perde valore e la Società intende venderlo, essa deve chiudere l'operazione di prestito titoli e attendere che venga effettuato il trasferimento dei titoli prestati al Fondo prima di procedere alla vendita. Ciò può comportare una perdita per il Fondo. • Rischi connessi alle operazioni di pronti contro termine Nell'ambito delle operazioni di pronti contro termine esiste il rischio che prima del riacquisto dei titoli oggetto dell'operazione le oscillazioni del mercato facciano sì che il prezzo di acquisto pagato dal cessionario non corrisponda più al valore dei titoli. Se il valore dei titoli acquistati nell'ambito dell'operazione di pronti contro termine risulta inferiore al prezzo di acquisto da lui versato, il cessionario è quindi esposto a un rischio di controparte pari a tale differenza. Se il valore dei titoli ceduti nell'ambito 5 dell'operazione di pronti contro termine risulta superiore al prezzo di acquisto da lui ricevuto, il cedente è quindi esposto a un rischio di controparte pari a tale differenza. La copertura del suddetto rischio di controparte necessita di un accordo separato tra la Società e la controparte. La Società ha stipulato tali accordi con tutte le controparti di operazioni di pronti contro termine. Questi accordi prevedono che il suddetto rischio di controparte derivante dalle operazioni di pronti contro termine debba raggiungere un importo minimo prima che vengano fornite garanzie collaterali. In tal caso, la garanzia sarà sotto forma di trasferimento di titoli. Il rischio di controparte massimo cui è esposto il Fondo nell'ambito delle operazioni di pronti contro termine è dunque pari al suddetto importo minimo. Il rischio di controparte può verificarsi anche se la Società ha fornito garanzie alla controparte e quest'ultima, in seguito a oscillazioni del valore della garanzia e/o dei titoli oggetto dell'operazione, è sovragarantita, ma non avendo raggiunto l'importo minimo menzionato in precedenza, la Società non può richiedere la restituzione del valore corrispondente delle garanzie fornite oppure la controparte rifiuta di restituirlo conformemente ai termini contrattuali. Fatto salvo quanto precede, l'entità del rischio di controparte è pari ad un massimo del 5% del patrimonio del Fondo o del 10% del patrimonio del Fondo, se la controparte è un istituto di credito con sede nell'UE, in uno Stato aderente agli accordi relativi al SEE o in un paese terzo soggetto a disposizioni di vigilanza equivalenti. Se la Società riceve garanzie collaterali in contanti per conto del Fondo, vi è un rischio di insolvenza relativamente all'istituto di credito detentore del conto. Se nel corso dell'operazione i titoli oggetto della medesima perdono valore e la Società decide di venderli per limitare le perdite, può farlo unicamente esercitando il diritto di chiusura anticipata. La chiusura anticipata dell'operazione può comportare perdite finanziarie per il Fondo. Inoltre, in tal caso il Fondo può subire una perdita poiché la Società deve attendere che venga effettuato il trasferimento dei titoli al Fondo prima di poter procedere alla vendita. • Rischi connessi al ricevimento di garanzie collaterali Nell'ambito di operazioni in derivati, di prestito titoli e di pronti contro termine la Società riceve garanzie collaterali. I derivati, i titoli prestati o quelli oggetto di operazioni di pronti contro termine possono aumentare di valore. In tal caso, le garanzie collaterali fornite potrebbero non essere sufficienti a coprire interamente le spese di consegna e di restituzione della Società nei confronti della controparte. La Società può investire le garanzie collaterali in contanti in conti vincolati, in titoli di Stato di alta qualità o in fondi monetari con una struttura delle scadenze breve. L'istituto di credito presso il quale sono custoditi i depositi può tuttavia rivelarsi insolvente. I titoli di Stato e i fondi monetari possono evidenziare performance negative. Alla chiusura dell'operazione le garanzie collaterali investite potrebbero non essere interamente disponibili, sebbene la Società debba restituire l'intero importo ricevuto per conto del Fondo. La Società può quindi essere obbligata, per conto del Fondo, a incrementare il valore delle garanzie collaterali ricevute per controbilanciare la perdita subita in seguito all'investimento. • Rischio connesso alla cartolarizzazione La cartolarizzazione è un'operazione o una struttura mediante la quale il rischio di credito connesso a un credito o a un pool di crediti viene suddiviso in tranche. I pagamenti effettuati nell'ambito di questa operazione o struttura variano in funzione della restituzione del credito o dei crediti presenti nel pool. L'ordine gerarchico delle tranche determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell'operazione o della struttura. Con il raggruppamento di crediti in nuove operazioni o strutture, che possono essere vendute sul mercato, i rischi dei crediti originari vengono trasferiti interamente o almeno parzialmente, il che nell'ambito delle strutture di rischio esistenti può comportare una perdita di trasparenza e la conseguente diminuzione della consapevolezza del rischio. Un'insolvenza totale o parziale dei crediti sottostanti può influire negativamente sul valore di mercato e/o sulla negoziabilità delle operazioni o delle strutture, causando una perdita di valore totale o parziale. • Rischio d'inflazione L’inflazione comporta il rischio della svalutazione di tutti i beni patrimoniali. Ciò vale anche per i beni patrimoniali detenuti dal Fondo. Il tasso di inflazione può essere superiore all'aumento di valore del Fondo. • Rischio di cambio I beni patrimoniali del Fondo possono essere denominati in una valuta diversa da quella del Fondo. Il Fondo riceve i proventi, i rimborsi e il ricavato di tali investimenti nell'altra valuta. Se questa valuta si deprezza nei confronti della valuta del Fondo, il valore di tali investimenti diminuisce, al pari del valore del patrimonio del Fondo. • Rischio di concentrazione Se si verifica una concentrazione degli investimenti in determinati beni patrimoniali o mercati, il Fondo dipenderà in misura particolarmente significativa dall'andamento di tali beni patrimoniali o mercati. Nell’ambito della politica di investimento è consentito investire una quota massima del 35% del valore del patrimonio del Fondo in obbligazioni, prestiti obbligazionari (Schuldscheindarlehen) e strumenti del mercato monetario di uno o più emittenti. In tal caso aumenta contestualmente il rischio emittente e di controparte (rischio di concentrazione), il quale rischio tenderà ad aumentare ulteriormente se le condizioni di investimento speciali di un fondo consentono un investimento superiore al 35% nei beni patrimoniali summenzionati di determinati emittenti. • Rischi connessi all'investimento in quote di fondi comuni di investimento I rischi connessi alle quote di fondi comuni di investimento acquistate per il patrimonio del Fondo (i cosiddetti "fondi target") sono strettamente collegati ai rischi dei beni patrimoniali detenuti nel patrimonio di tali fondi target o delle politiche di investimento perseguite dagli stessi. Tuttavia i rischi menzionati possono essere ridotti mediante una diversificazione dei beni patrimoniali nel patrimonio dei fondi, le quote dei quali sono acquisite per il patrimonio del Fondo, nonché mediante la diversificazione nel Fondo stesso. Visto che i gestori dei singoli fondi target agiscono indipendentemente l’uno dall’altro, è tuttavia possibile che alcuni fondi target perseguano strategie di investimento uguali o opposte. Ciò può portare ad una accumulazione di rischi esistenti e all’abolizione di eventuali opportunità di guadagno. Di norma, la Società non ha facoltà di esercitare un controllo sulla gestione del fondo target. Le strategie di investimento di tale fondo non devono necessariamente coincidere con le supposizioni e le aspettative della Società. In molti casi la Società non sarà a conoscenza della composizione del portafoglio del fondo target in tempi ravvicinati. Se la composizione del portafoglio non corrisponde alle supposizioni o alle aspettative della Società, essa potrà reagire soltanto con significativo ritardo per esempio disinvestendo le quote del fondo target. I fondi comuni di investimento di tipo aperto dei quali il Fondo acquista quote potrebbero inoltre sospendere temporaneamente il rimborso delle quote. In tal caso la Società è impossibilitata a vendere le quote detenute in tali fondi target restituendole dietro pagamento del prezzo di rimborso alla società di gestione o al depositario dei fondi stessi. Sulla homepage della Società, privatkunden.union-investment.de, è riportato se e in quale misura il Fondo detiene quote di fondi target che attualmente hanno sospeso il rimborso di quote. • Rischi connessi all'universo di investimento In osservanza dei principi e dei limiti di investimento posti dal KAGB e dalle condizioni di investimento, che prevedono per il Fondo comunque un ampio raggio d’applicazione, l’effettiva politica di investimento del Fondo può essere orientata all’investimento prioritario in un numero ridotto di settori, mercati o regioni/paesi. Tale concentrazione in un numero ridotto di settori può comportare dei rischi (ad es. ristrettezza del mercato, più ampie oscillazioni in determinati cicli economici). La relazione annuale informa posticipatamente sull’attuazione della politica di investimento nell’anno di riferimento pregresso. 3 Rischi derivanti dalla maggiore o minore liquidità del Fondo (rischio di liquidità) Di seguito vengono elencati i rischi che possono influire sulla liquidità del Fondo. Ciò può far sì che il Fondo sia temporaneamente o durevolmente impossibilitato a onorare i propri obblighi di pagamento o che la Società non sia in grado temporaneamente o durevolmente di eseguire le richieste di rimborso dei partecipanti. Il partecipante potrebbe non realizzare la durata di investimento da lui prevista e non avrebbe a disposizione parte o la totalità del capitale investito per un periodo di tempo indefinito. Il verificarsi di rischi di liquidità potrebbe inoltre causare la diminuzione del valore netto d'inventario del Fondo (definito nella Parte generale del prospetto informativo nella sezione "Prezzo di emissione e di rimborso") e quindi del valore della quota, se la Società è costretta per legge a vendere beni patrimoniali del Fondo a un prezzo inferiore al valore di mercato. • Rischio derivante dall'investimento in beni patrimoniali Per il Fondo possono essere acquistati anche beni patrimoniali non ammessi alla negoziazione in borsa o su un altro mercato regolamentato. In alcuni casi tali beni patrimoniali possono essere venduti solo a fronte di perdite elevate, con ritardi temporali o non possono essere liquidati. In funzione delle condizioni di mercato, del volume, dei periodi e dei costi previsti, è possibile che anche i beni patrimoniali ammessi alla quotazione di una borsa valori non possano essere venduti o possano essere liquidati solo a fronte di perdite elevate. Sebbene per il Fondo possano essere acquistati solo beni patrimoniali che possono essere liquidati in qualsiasi momento, non è possibile escludere che tali essi possano temporaneamente o durevolmente essere venduti solo a fronte di perdite o che siano soggetti ad ampie fluttuazioni delle quotazioni. • Rischio derivante dal prestito di liquidità La Società può assumere prestiti per conto del Fondo. Esiste il rischio che la Società non possa assumere tali prestiti o che possa assumerli solo a condizioni nettamente meno vantaggiose. Inoltre, in caso di aumento dei tassi i prestiti a tasso variabile possono avere conseguenze negative. Un finanziamento insufficiente può ripercuotersi sulla liquidità del Fondo, costringendo la Società a vendere beni patrimoniali in anticipo o a condizioni meno vantaggiose del previsto. controparte). Ciò è valido per tutti i contratti conclusi per conto del Fondo. • Rischio connesso ai contraenti centrali Un contraente centrale (Central Counterparty – "CCP") può intervenire come istituzione intermediaria in determinate operazioni per il Fondo, in particolare nell'ambito di transazioni mediante strumenti finanziari derivati. In questo caso, esso è attivo come acquirente nei confronti del venditore e viceversa. Un CCP copre i propri rischi di insolvenza della controparte con una serie di meccanismi di protezione che gli consentono in qualsiasi momento di controbilanciare le perdite derivanti dalle operazioni mediante i cosiddetti pagamenti di garanzie (le cosiddette "garanzie collaterali"). Nonostante tali meccanismi di protezione, non è escluso che un CCP risulti insolvente, con conseguenze anche per i diritti della Società per conto del Fondo. Ciò può causare delle perdite per il Fondo che non sono oggetto di copertura. 5 Rischi operativi e di altra natura per il Fondo Di seguito sono elencati i rischi che possono essere causati, ad esempio, da processi interni insufficienti, da errori umani o guasti dei sistemi per la Società o terzi esterni. Tali rischi possono influire sfavorevolmente sulla performance del Fondo, con ripercussioni negative anche sul valore della quota. • Rischi derivanti da azioni criminali, irregolarità o catastrofi naturali Il Fondo può essere vittima di frodi o di altre azioni criminali. Fraintendimenti o errori dei collaboratori della Società o di terzi esterni possono causare delle perdite oppure eventi esterni, come catastrofi naturali, possono avere ripercussioni negative. • Rischi derivanti da un aumento dei rimborsi o delle sottoscri• zioni Le richieste di sottoscrizione dei partecipanti determinano un afflusso di liquidità nel patrimonio del Fondo, mentre le richieste di rimborso causano deflussi di liquidità. Tali afflussi e deflussi, in seguito al pagamento, possono generare afflussi o deflussi netti di liquidità. Questi ultimi, a loro volta, possono indurre il gestore del Fondo ad acquistare o vendere beni patrimoniali, con conseguenti spese di transazione. Ciò vale soprattutto se tali afflussi o deflussi fanno sì che la liquidità del Fondo risulti superiore o inferiore alla soglia prevista dalla Società. Le spese di transazione così sostenute vengono addebitate al Fondo e possono influire negativamente sulla performance del medesimo. In caso di afflussi, un'elevata liquidità del Fondo può avere conseguenze negative sulla performance se la Società non può investire la liquidità con condizioni adeguate. • Rischio connesso ai giorni festivi in particolari regioni/paesi Se per il Fondo vengono effettuati investimenti in altri paesi, le festività locali in questi ultimi possono causare divergenze tra i giorni di negoziazione delle borse di tali paesi e i giorni di valorizzazione del Fondo. Il Fondo potrebbe non essere in grado di reagire immediatamente alle fluttuazioni del mercato di tali paesi in un determinato giorno che non è un giorno di valorizzazione o di effettuare operazioni nel mercato locale in un giorno di valorizzazione che non è un giorno di negoziazione in tali paesi. Ciò può impedire al Fondo di vendere beni patrimoniali quando necessario e alla quotazione o al prezzo desiderato. Questa eventualità può influire negativamente sulla capacità del Fondo di far fronte alle richieste di rimborso o ad altri obblighi di pagamento. 4 Rischio di controparte che include il rischio di credito Di seguito sono elencati i rischi ai quali è esposto il Fondo nell'ambito di contratti stipulati con terzi (le cosiddette "controparti"). Esiste il rischio che la controparte non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Tali rischi possono influire sfavorevolmente sulla performance del Fondo, con ripercussioni negative anche sul valore della quota e sul capitale investito dal partecipante. • Rischi di inadempienza dell'emittente / di controparte (eccetto contraenti centrali) Il Fondo può subire delle perdite in caso di insolvenza di un emittente o di una controparte (contraente) nei cui confronti il Fondo ha crediti. Il rischio emittente riguarda gli effetti derivanti da sviluppi particolari nella sfera d’attività dei rispettivi emittenti, i quali influiscono sulla quotazione degli strumenti finanziari parimenti alle tendenze generali dei mercati dei capitali. Anche una selezione accurata degli strumenti finanziari non può escludere delle perdite dovute ad un dissesto finanziario degli emittenti. La controparte di un contratto stipulato per conto del Fondo può risultare parzialmente o totalmente insolvente (rischio di 6 Rischio paese o di transfer Esiste il rischio che, pur essendo in grado di effettuare il pagamento, a causa dell'impossibilità di trasferimento della valuta, dell'assenza di disponibilità nel suo paese o per altri motivi, un debitore estero risulti inadempiente o riesca ad adempiere al suo obbligo dopo la scadenza dei termini previsti o solo in un'altra valuta. In tal senso può verificarsi, ad es., il mancato pagamento di importi di denaro dovuti alla Società per conto del Fondo oppure la corresponsione degli stessi in una valuta non (più) convertibile a seguito di restrizioni valutarie o in un'altra valuta. Se il debitore effettua il pagamento in un'altra valuta, questa posizione è soggetta al rischio di cambio di cui sopra. • Rischi legali e politici Per il Fondo possono essere effettuati investimenti in giurisdizioni nelle quali il diritto tedesco non viene applicato o, in caso di controversie, il foro competente è al di fuori della Germania. I diritti e i doveri che ne derivano per la Società per conto del Fondo possono differire da quelli in vigore in Germania a sfavore del Fondo o del partecipante. Gli sviluppi politici o legali, incluse le variazioni del quadro giuridico generale in tali giurisdizioni, possono restare ignoti, essere resi noti con eccessivo ritardo alla Società o causare restrizioni relative ai beni patrimoniali già acquisiti o che possono essere acquistati. Tali conseguenze possono verificarsi anche in caso di variazione del quadro giuridico generale per la Società e/o per la gestione del Fondo in Germania. • Modifica del quadro fiscale generale, rischio tributario Le indicazioni relative al regime fiscale hanno come presupposto il quadro giuridico attuale e si applicano a persone fisiche e giuridiche illimitatamente soggette all’imposta sul reddito delle persone fisiche o, rispettivamente, delle società in Germania. Non può essere data alcuna garanzia che la valutazione fiscale non venga modificata in seguito a variazioni legislative e giuridiche o a decreti emanati dall'amministrazione finanziaria. L'investitore è soggetto al rischio fiscale, e in particolare all'applicazione di una tassazione forfetaria qualora le basi di imposizione del Fondo o della rispettiva classe di quote siano state calcolate erroneamente. La Società di Gestione cerca sempre di evitare tale rischio, osservando l‘ordinaria diligenza e inoltre ricorrendo per la verifica e la certificazione delle basi di imposizione del Fondo a soggetti autorizzati professionalmente all’assistenza tributaria ai sensi del § 3 della legge tedesca sulla consulenza tributaria (Steuerberatungsgesetz), o ad un revisore ufficialmente riconosciuto o ad un organo equiparabile. Inoltre il calcolo erroneo delle basi di imposizione può comportare una modifica dell’avviso di accertamento, p. es. a seguito di un controllo esterno da parte dell'amministrazione fiscale. L’imputazione fiscale in caso di accertamento modificato è effettuata per l’esercizio nel quale l‘avviso di accertamento relativo ai dif- ferenziali è diventato inappellabile. Le conseguenze finanziarie di una tale modifica ricadono su quegli investitori in quel momento partecipanti al Fondo anche se gli avvisi di accertamento modificati riguardano periodi nei quali tali detentori di quote non avevano ancora investito nel patrimonio del Fondo. Pertanto, un'eventuale rettifica delle basi di imposizione del Fondo calcolate erroneamente in relazione ad esercizi precedenti può comportare, nel caso in cui la rettifica fiscale sia sfavorevole per l'investitore interessato, l'addebito a quest'ultimo del carico fiscale computato in tale rettifica e relativo ad esercizi precedenti anche se egli nel periodo interessato non partecipava al Fondo. Al contrario, può sussistere l'eventualità che un investitore non possa di fatto beneficiare di una rettifica fiscale favorevole in relazione all'esercizio in corso e a quelli precedenti in cui egli partecipava al Fondo, in caso di rimborso o di vendita delle quote prima dell'esecuzione della rettifica in oggetto. Inoltre una rettifica dei dati fiscali può comportare che i redditi imponibili o i benefici fiscali siano computati in un periodo d'imposta differente da quello effettivamente interessato, con conseguenze negative per il singolo investitore. • Rischio persona Se in un determinato periodo la performance del Fondo risulta estremamente positiva, tale risultato è probabilmente ascrivibile all'operato dei soggetti che lo gestiscono e, di conseguenza, alle giuste decisioni del management. Tuttavia la costellazione delle persone implicate nella gestione del Fondo può variare e i successori investiti di potere decisionale possono agire eventualmente con minor successo. • Rischio di custodia Il rischio di perdita è connesso alla custodia di beni patrimoniali soprattutto all’estero derivante da insolvenza, violazioni delle norme prudenziali o comportamenti abusivi da parte dell’organo preposto alla custodia o sub-custodia dei beni patrimoniali. Il Depositario non risponde in modo illimitato per perdite o riduzioni di beni patrimoniali custoditi all'estero presso altri agenti di deposito (si veda il capitolo "Funzioni e responsabilità del Depositario" nella Parte generale del prospetto informativo). Per quanto riguarda i depositi bancari detenuti presso un istituto di credito in conti vincolati, esiste un rischio di perdita in caso di insolvenza dell'istituto di credito detentore del conto. Ai sensi della direttiva sulla diversificazione che la Società è tenuta a rispettare, per ciascun istituto di credito insolvente la perdita può essere pari ad un massimo del 20% del valore netto d'inventario del Fondo. Se l'istituto di credito detentore del conto è membro di un’istituzione di garanzia dell’Unione delle banche popolari e rurali della Repubblica federale di Germania (BVR), il deposito presso tale banca è interamente protetto dalle perdite dal suddetto sistema di garanzia dei depositi. Se in merito alla custodia dei beni patrimoniali la Società e il Depositario hanno concordato che, anziché al Depositario, la responsabilità compete al subdepositario nominato alla sezione "Subdepositario" della Parte speciale del prospetto informativo, occorre tenere presente quanto segue: La Società non seleziona né monitora il subdepositario. L'attenta selezione e il regolare monitoraggio del subdepositario competono al Depositario. Pertanto, la Società non può esprimere un giudizio in merito all'affidabilità creditizia dei subdepositari. L'affidabilità creditizia dei suddetti subdepositari può divergere da quella del Depositario. • Rischi derivanti da meccanismi di negoziazione e di compensazione (rischio di regolamento) Nell'ambito del regolamento di operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari mediante sistemi elettronici esiste il rischio che tale regolamento non venga effettuato secondo le aspettative. Tale rischio può essere più elevato in caso di investimento in titoli non quotati. Note su rischi particolari Note su rischi particolari eventualmente contemplati dal Fondo sono contenute nella Parte Speciale del prospetto informativo, al capitolo "Note su rischi particolari". Note sul profilo di rischio del Fondo L’attuale stima della Società, finalizzata alla definizione del grado di rischio di un Fondo, è espressa attraverso l’attribuzione di un Fondo ad una delle seguenti classi di rischio: • • • • • rischio lieve rischio moderato rischio significativo rischio elevato Rischio molto elevato, fino al possibile esaurimento completo del capitale investito. Nella Parte Speciale del prospetto informativo, al capitolo "Classe di rischio del Fondo", è indicata la classe di rischio alla quale la Società ha attribuito il Fondo descritto nel presente prospetto. Modello standard per l'attribuzione a una classe di rischio: L’attribuzione di un fondo a una delle classi di rischio summenzionate si basa fondamentalmente su un modello interno che valuta i fattori di rischio di un fondo in relazione alla sua politica di investimento, definita nel presente prospetto, e ai rischi inerenti al fondo stesso. Tuttavia non rientrano nella valutazione tutti i potenziali rischi possibili (vedi capitolo “Nota sui rischi” della Parte generale del prospetto) del relativo fondo, poiché alcuni dei rischi indicati non esistono soltanto in virtù della politica di investimento definita nel prospetto informativo, bensì dipendono da altri fattori, come p. es. il rischio inflazione o il rischio persona. In base a quanto detto saranno valutati, nel modello interno, soltanto i rischi di seguito elencati: rischio di posizione (rischio generico), rischio d’interesse, rischio corporate (rischio emittente e di controparte), rischio valutario, rischio immobiliare, rischio commodity, rischio private equity, rischio hedge fund, rischio high yield, rischi incombenti sui mercati emergenti (rischio paese e di transfer), rischio di settore (rischio concentrazione), rischio paese e regionale, rischio di leva finanziaria (leverage risk; derivante dalle operazioni in strumenti finanziari derivati), rischio di liquidità, rischio di un andamento opposto alla situazione di mercato. L’analisi verte a determinare in quale misura ciascun Fondo sia esposto ai rispettivi fattori di rischio utilizzati. Le varie entità di esposizione confluiscono in una stima volta ad esprimere il grado di rischio di un Fondo. Più elevata è l’esposizione verso un determinato fattore di rischio, maggiore è la probabilità che l’andamento di valore di un fondo sia influenzato da tale fattore. direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni da rispettare qualora le suddette informazioni o il prospetto informativo siano pubblicati su un supporto dati duraturo diverso da quello cartaceo, oppure su un sito Internet - nel capitolo "Profilo di rischio e di rendimento" è riportato un indicatore sintetico. Questo indicatore contempla una sequenza di categorie di rischio su una scala numerica da 1 a 7. La classificazione su questa scala avviene solo in base alla volatilità pregressa. Se non è disponibile una cronologia di dati sufficiente, la volatilità deve essere calcolata in base a opportuni modelli d'investimento. L'indicatore viene inoltre integrato da una descrizione esplicativa di quei rischi che sono essenziali ma che non vengono adeguatamente riflessi nell'indicatore. La stima del profilo di rischio di un Fondo riportata nella Parte Speciale del prospetto informativo al capitolo "Classe di rischio del Fondo" non è comparabile con quanto indicato nella sezione "Profilo di rischio e di rendimento" delle Informazioni chiave per gli investitori. Inoltre, le spiegazioni ivi fornite in merito a ulteriori rischi, che non influiscono direttamente sulla classificazione di rischio ma che comunque possono essere rilevanti per il Fondo o per la rispettiva classe di quote, possono differire dalla nota sui rischi indicata nel prospetto informativo. Le principali differenze in breve: • • Nell’ambito di una tale valutazione va tenuto comunque presente che i rispettivi rischi subiscono ciascuno una ponderazione diversa. La ponderazione e la valutazione dei rischi sono effettuate in base a valori rilevati in passato. Ciò significa che i rischi contenuti in un fondo in realtà possono ripercuotersi sull’andamento di valore del fondo stesso più di quanto la stima sul grado di rischio possa suggerire. In particolar modo ciò si verifica quando eventuali rischi contenuti in un fondo incidono maggiormente in un determinato momento che nel periodo pregresso. • Inoltre va tenuto conto del fatto che l’attribuzione di una classe di rischio, effettuata secondo il modello interno sopra descritto dopo un’attenta analisi dei fattori di rischio, non è tecnicamente appropriata per quei fondi dotati di determinate caratteristiche. In tal senso, i fondi a capitale garantito e quelli a capitale protetto rientrano nella classificazione dei fondi a rischio moderato. Con riferimento ai fondi diversi dai fondi a capitale garantito e quelli a capitale protetto, dotati di determinate caratteristiche che fanno sì che tali fondi non possano essere valutati e classificati in base al modello interno sopra descritto, la Società informerà esplicitamente sui criteri adottati per l’attribuzione di una classe di rischio a tali fondi. In base a quanto detto va quindi tenuto presente che sia la ponderazione dei singoli fattori di rischio che l’entità di esposizione a ciascun fattore di rischio possono subire delle modifiche a seguito di una nuova situazione di mercato. In tal senso sussiste il rischio per l’investitore che possa venire modificata la classe di rischio originariamente attribuita al Fondo. Ciò può verificarsi soprattutto laddove a seguito di nuove circostanze di mercato si imponga nel tempo la necessità di modificare la ponderazione o la valutazione dei singoli fattori di rischio. La stima espressa mediante il grado di rischio attribuito a un Fondo non implica quindi alcuna valutazione relativa alle perdite o agli incrementi di valore che si verificano o si verificheranno realmente. Qualora per l'attribuzione del Fondo a una classe di rischio non venga impiegato il modello standard sopra descritto, nel capitolo "Classe di rischio del Fondo" della Parte Speciale del prospetto informativo sarà indicato il diverso modello utilizzato. Diversa rappresentazione della nota sui rischi e del grado di rischio nelle informazioni chiave per gli investitori Nelle "Informazioni chiave per gli investitori" relative al Fondo e alle rispettive classi di quote - il cui contenuto, forma e configurazione sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione europea del 1° luglio 2010 che recepisce la 7 Diversamente dalla scala da 1 a 7 utilizzata nelle Informazioni chiave per gli investitori, la classificazione formulata dalla Società nel prospetto informativo si realizza in totale su cinque classi di rischio. Di norma, nel prospetto informativo, la Società assegna una classe di rischio sulla base di un modello (scoring) che considera determinati fattori di rischio di un fondo. La ponderazione e valutazione di questi rischi è diversa e avviene in base a considerazioni relative all’andamento pregresso. È possibile che venga assegnata una classe di rischio diversa da quella standard, purché ciò sia giustificato e opportunamente segnalato. Nelle informazioni chiave per gli investitori, invece, si tiene conto unicamente della performance passata (volatilità). Per via delle due diverse procedure di determinazione e spiegazione del profilo di rischio, rispettivamente nelle Informazioni chiave per gli investitori e nel prospetto informativo, anche i rischi da indicare differiscono da un modello all'altro. Principi, limiti e obiettivo di investimento Nella Parte generale del presente prospetto informativo sono illustrate le disposizioni generali relative all'acquisto dei beni patrimoniali e all'utilizzo di strumenti d'investimento per gli OICVM con patrimonio autonomo, nonché i limiti d'investimento per tali OICVM. Nella Parte speciale del presente prospetto informativo sono invece illustrate le norme specifiche riguardanti l'acquisto di beni patrimoniali e l'utilizzo di strumenti d'investimento per l'OICVM con patrimonio autonomo a cui il presente prospetto informativo si riferisce, nonché i particolari limiti d'investimento applicabili a detto OICVM. Inoltre nella Parte speciale del prospetto informativo, al capitolo "Obiettivo d'investimento", è menzionato l'obiettivo della politica d'investimento. Non può essere data alcuna garanzia in merito al raggiungimento degli obiettivi della politica di investimento. Norme generali relative all'acquisto di beni patrimoniali e strumenti d'investimento • Valori mobiliari La Società può acquistare per conto del Fondo valori mobiliari di emittenti tedeschi ed esteri purché 1. siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea ("UE") o di un altro Stato aderente agli accordi relativi allo Spazio economico europeo ("SEE") o siano quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno dei suddetti Stati; 2. siano ammessi alla negoziazione in una borsa situata in uno Stato non appartenente all'UE né aderente agli accordi relativi al SEE, o siano ammessi o inclusi in un altro mercato re- golamentato di tale Stato, previa approvazione della borsa o del mercato regolamentato in questione da parte del BaFin. Il patrimonio del rispettivo Fondo può essere investito in strumenti finanziari di nuova emissione a condizione che nelle condizioni di emissione di tali strumenti sia contenuto l’impegno che sarà presentata domanda per l’ammissione alla quotazione ufficiale presso una Borsa valori o per la negoziazione degli stessi su un mercato regolamentato indicati ai punti 1. e 2., e a condizione che tale ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa o alla negoziazione su un mercato regolamentato avvenga entro e non oltre un anno dalla data di emissione di tali strumenti. In questo senso, vengono considerati valori mobiliari anche: • • Le quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso sotto forma di contratto o di società soggetti al controllo dei titolari di quote (il cosiddetto "controllo societario"), ossia i titolari di quote devono avere il diritto di voto in relazione alle decisioni significative e il diritto di controllare la politica di investimento mediante meccanismi adeguati. Inoltre, il fondo comune di investimento deve essere gestito da una persona giuridica soggetta alle disposizioni relative alla tutela degli investitori, salvo qualora il fondo sia stato costituito sotto forma di società e l'attività di gestione patrimoniale non sia svolta da un'altra persona giuridica. Gli strumenti finanziari garantiti da altri beni patrimoniali o collegati alla performance di altri beni patrimoniali. Laddove in tali strumenti finanziari siano incorporate componenti di derivati, sono previsti ulteriori requisiti affinché la Società possa acquistarli sotto forma di valori mobiliari. I valori mobiliari possono essere acquistati solo alle seguenti condizioni: • • • • • • • La perdita potenziale nella quale il Fondo può incorrere non può superare il prezzo di acquisto del titolo. Non può sussistere alcun obbligo di versare altre somme. La liquidità dei valori mobiliari acquistati dal Fondo non può avere come conseguenza l'impossibilità per quest'ultimo di rispettare le disposizioni legali relative al rimborso di quote. Ciò vale nel rispetto della possibilità prevista dalla legge di sospendere in alcuni casi il rimborso di quote (cfr. le sezioni "Rimborso di quote e agente di rimborso" e "Sospensione del rimborso di quote" della Parte generale del prospetto informativo). Deve essere disponibile una valutazione attendibile dei valori mobiliari effettuata in base a prezzi esatti, attendibili e correnti; questi ultimi devono corrispondere al prezzo di mercato o essere stabiliti da un sistema di valutazione indipendente dall'emittente del titolo. Devono essere disponibili informazioni adeguate sui valori mobiliari sotto forma di dati di mercato regolari, esatti e completi o di un eventuale portafoglio ad esso relativo. I valori mobiliari devono essere negoziabili. L'acquisto dei valori mobiliari è conforme agli obiettivi e alla strategia di investimento del Fondo. I rischi dei valori mobiliari sono adeguatamente compresi dal team di gestione del rischio del Fondo. I valori mobiliari possono essere acquistati nelle seguenti forme: • • azioni spettanti al fondo in caso di aumento di capitale mediante imputazione di riserve a capitale, valori mobiliari acquistati mediante l'esercizio dei diritti di acquisto spettanti al Fondo. In tal senso, anche i diritti possono essere acquistati dal Fondo come valori mobiliari, purché i titoli dai quali derivano tali diritti di acquisto possano essere detenuti dal Fondo. • Strumenti del mercato monetario La Società può investire per conto del Fondo in strumenti del mercato monetario generalmente negoziati sul mercato monetario o in titoli fruttiferi: • • • che al momento dell'acquisto per il Fondo abbiano una scadenza o una vita residua massima di 397 giorni; che al momento dell'acquisto per il Fondo abbiano una scadenza o una vita residua superiore a 397 giorni e i cui rendimenti, secondo le condizioni di emissione, siano periodicamente adeguati al mercato nel corso dell’intera durata, e comunque almeno una volta ogni 397 giorni; il cui profilo di rischio corrisponda a quello degli strumenti conformi al criterio della vita residua o dell'adeguamento del rendimento. Per il Fondo possono essere acquistati strumenti del mercato monetario: 1. ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'UE o di un altro Stato aderente agli accordi relativi al SEE, o quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno dei suddetti Stati; 2. ammessi alla negoziazione in una borsa situata in uno Stato non appartenente all'UE né aderente agli accordi relativi al SEE, o ammessi o inclusi in un altro mercato regolamentato di tale Stato, previa approvazione della borsa o del mercato in questione da parte del BaFin; 3. appartenenti, emessi o garantiti dall'UE, dalla Repubblica federale, da un fondo del governo federale tedesco, da un Land, da un altro Stato membro o da un altro ente territoriale statale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri dell'UE; 4. emessi da una società i cui strumenti finanziari siano negoziati sui mercati di cui ai punti 1 e 2; 5. di un istituto di credito sottoposto a vigilanza secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o di un istituto di credito che secondo il parere del BaFin sia sottoposto a e rispetti disposizioni di vigilanza equivalenti a quelle di diritto comunitario; devono esistere informazioni adeguate circa l'emissione o il programma di emissione oppure in merito alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario. - Se sono emessi o garantiti da un istituto di credito soggetto a vigilanza all'interno del SEE (cfr. punto 5), devono esistere informazioni adeguate circa l'emissione o il programma di emissione oppure in merito alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario e tali informazioni devono essere aggiornate regolarmente e in caso di eventi significativi. Inoltre, devono essere disponibili dati (ad es. statistiche) sull'emissione e sul programma di emissione in grado di assicurare un'adeguata valutazione dei rischi di credito connessi all'investimento. - Se sono emessi da un istituto di credito esterno al SEE e soggetto a disposizioni di vigilanza che secondo il parere del BaFin sono equivalenti a quelle previste per gli istituti di credito del SEE, deve essere rispettata una delle seguenti condizioni: • • 6. di altri emittenti, tra cui rientrano rispettivamente a) aziende con un capitale proprio di almeno 10 milioni di euro che redigano e pubblichino il proprio bilancio di esercizio secondo le disposizioni della direttiva europea relativa ai conti annuali di taluni tipi di società o b) soggetti che, all'interno di un gruppo di società comprendente una o più società quotate in borsa, si dedichi al finanziamento del gruppo o c) un soggetto che emette strumenti del mercato monetario cartolarizzati attraverso crediti mediante una linea di credito bancaria. Si tratta di prodotti nell'ambito dei quali i crediti bancari vengono cartolarizzati sotto forma di titoli (i cosiddetti "asset-backed securities"). Tutti i suddetti strumenti del mercato monetario possono essere acquistati purché siano liquidi e il loro valore possa essere calcolato con esattezza in qualsiasi momento. Gli strumenti del mercato monetario si definiscono liquidi se possono essere venduti in tempi sufficientemente brevi e con costi contenuti. A tal proposito, occorre tenere presente l'obbligo della Società di rimborsare le quote del Fondo su richiesta dei partecipanti e quindi di poter vendere rapidamente tali strumenti del mercato monetario. Inoltre, per gli strumenti del mercato monetario deve esistere un sistema di valutazione esatta e attendibile che renda possibile il calcolo del valore netto dello strumento del mercato monetario oppure sia basato su dati di mercato o modelli di valutazione, come i sistemi che trasmettono i costi di acquisto. Il requisito di liquidità per gli strumenti del mercato monetario si considera soddisfatto se tali strumenti sono negoziati o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato all'interno del SEE o esterno al SEE, purché in tal caso la scelta di detto mercato sia stata autorizzata dal BaFin. Per gli strumenti del mercato monetario non quotati in borsa né ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato (cfr. precedenti punti da 3 a 6), l'emissione o l'emittente di tali strumenti deve rispettare le disposizioni in materia di tutela dei depositi e degli investitori. Per tali strumenti del mercato monetario devono quindi esistere informazioni sufficienti che consentano un'adeguata valutazione dei rischi di credito connessi a tali strumenti, che inoltre devono essere liberamente trasferibili. I rischi di credito possono essere valutati mediante una verifica dell'affidabilità creditizia effettuata da un'agenzia di rating. Questi strumenti del mercato monetario sono inoltre soggetti alle seguenti disposizioni, salvo qualora siano emessi o garantiti dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'UE: - se sono emessi o garantiti dalle istituzioni di cui al punto 3: • • • • • • • • • l'UE la Repubblica federale un fondo del governo federale tedesco un Land un altro Stato membro un altro ente territoriale statale la Banca europea per gli investimenti uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato della federazione un organismo internazionale di diritto pubblico cui aderiscono uno o più Stati membri dell'UE 8 • L'istituto di credito ha sede in uno Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito "OCSE") appartenente al G10 (l'unione dei principali paesi industrializzati); L'istituto di credito ha almeno un rating pari a "investment grade". Per "investment grade" si intende un rating uguale o superiore a BBB o Baa nel quadro di una verifica dell’affidabilità creditizia da parte di un’agenzia di rating. Mediante un'approfondita analisi dell'emittente è possibile verificare se le disposizioni in materia di vigilanza cui è soggetto l'istituto di credito sono almeno equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario. Per gli altri strumenti del mercato monetario che non sono quotati in una borsa valori o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato (cfr. i precedenti punti 4 e 6 e gli altri al punto 3), devono esistere informazioni adeguate circa l'emissione o il programma di emissione oppure in merito alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento del mercato monetario e tali informazioni devono essere aggiornate regolarmente e in caso di eventi significativi, nonché verificate da soggetti terzi indipendenti dall'emittente. Inoltre, devono essere disponibili dati (ad es. statistiche) sull'emissione e sul programma di emissione in grado di assicurare un'adeguata valutazione dei rischi di credito connessi all'investimento. • Depositi bancari La Società può detenere per conto del Fondo unicamente depositi bancari aventi una scadenza non superiore a dodici mesi. Tali depositi devono essere detenuti su conti vincolati presso istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato aderente all’accordo sul SEE. Essi possono essere detenuti anche presso istituti di credito con sede in uno Stato terzo soggetto a disposizioni in materia di vigilanza che il BaFin ritiene equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario. • Limiti di investimento generali per i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, anche in caso di utilizzo di strumenti derivati, e per i depositi bancari La Società può investire in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario dello stesso emittente (debitore) fino al 10% del patrimonio del Fondo. Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario di tale emittente (debitore) non può superare il 40% del Fondo. Inoltre, la Società può investire ogni volta solo il 5% del patrimonio del Fondo in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario dello stesso emittente (debitore). I titoli acquistati nell'ambito di operazioni di pronti contro termine vengono inclusi in tale soglia di investimento. La Società può detenere depositi bancari presso un istituto di credito soltanto fino al 20% del patrimonio del Fondo. - Limite di investimento per le obbligazioni con un particolare volume di copertura La Società può investire di volta in volta fino al 25% del patrimonio del Fondo in obbligazioni ipotecarie, comunali e ordinarie emesse da un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'UE o in un altro Stato aderente agli accordi relativi al SEE. Il presupposto è che i fondi assunti con le obbligazioni siano investiti in modo da coprire per l’intera durata delle obbligazioni gli obblighi da esse derivanti e in caso di inadempienza dell’emittente siano destinati prioritariamente ai rimborsi esigibili e al pagamento degli interessi. Qualora in tali obbligazioni dello stesso emittente venga investito più del 5% del patrimonio del Fondo, il valore complessivo di tali obbligazioni è limitato all’80% del patrimonio del Fondo. I titoli acquistati nell'ambito di operazioni di pronti contro termine vengono inclusi in tale soglia di investimento. - Limiti di investimento per emittenti del settore pubblico La Società può investire di volta in volta fino al 35% del patrimonio del Fondo in obbligazioni, certificati di indebitamento ("Schuldscheindarlehen") e strumenti del mercato monetario di determinati emittenti pubblici nazionali e sovranazionali. Tali emittenti pubblici includono la Repubblica federale, i Land, gli Stati membri dell'UE o i loro enti territoriali, paesi terzi e organismi pubblici sovranazionali ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'UE. • - Combinazione di limiti di investimento La Società può investire una quota non superiore al 20% del patrimonio del Fondo in una combinazione dei seguenti strumenti finanziari: • • • strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi dalla medesima istituzione, depositi costituiti presso tale istituzione, ossia depositi bancari importi imputabili al rischio di controparte nelle operazioni in strumenti finanziari derivati, di prestito titoli e di pronti contro termine effettuate con tale istituzione. Nel caso di particolari emittenti pubblici (cfr. nella presente sezione "Limiti di investimento per emittenti del settore pubblico"), una combinazione degli strumenti di cui alla frase precedente non può superare il 35% del patrimonio del Fondo. Le rispettive soglie massime rimangono invariate. - Limiti di investimento in caso di utilizzo di derivati Gli importi imputabili ai limiti sopra indicati riferiti a strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di un emittente possono essere ridotti mediante l’impiego di strumenti finanziari derivati opposti alla situazione di mercato che hanno come valore sottostante strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente. Per conto del Fondo possono quindi essere acquistati strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario di un emittente anche superando i limiti sopra indicati, qualora l’aumento del rischio emittente verificatosi a seguito di tale acquisto venga ridotto mediante operazioni di copertura. - Altri beni patrimoniali e relativi limiti di investimento Fino al 10% del patrimonio del Fondo può essere investito complessivamente nei seguenti beni patrimoniali: • • • strumenti finanziari non ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori oppure non quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato, ma che sostanzialmente soddisfano i criteri relativi ai valori mobiliari. In deroga ai valori mobiliari negoziati o ammessi, per tali strumenti deve essere disponibile una valutazione attendibile effettuata a intervalli regolari e derivante dalle informazioni dell'emittente o da un'analisi finanziaria competente. Devono esistere informazioni adeguate relative ai valori mobiliari non ammessi o non inclusi sotto forma di informazioni regolari ed esatte da parte del Fondo o deve essere disponibile il relativo portafoglio. Gli strumenti del mercato monetario di emittenti che non soddisfano i criteri di cui sopra, se sono liquidi e se il loro valore può essere determinato con certezza in qualsiasi momento. Gli strumenti del mercato monetario si definiscono liquidi se possono essere venduti in tempi sufficientemente brevi e con costi contenuti. A tal proposito, occorre tenere presente l'obbligo della Società di rimborsare le quote del Fondo su richiesta dei partecipanti e quindi di poter vendere rapidamente tali strumenti del mercato monetario. Inoltre, per gli strumenti del mercato monetario deve esistere un sistema di valutazione esatta e attendibile che renda possibile il calcolo del valore netto dello strumento del mercato monetario oppure sia basato su dati di mercato o modelli di valutazione, come i sistemi che trasmettono i costi di acquisto. Il requisito di liquidità per gli strumenti del mercato monetario si considera soddisfatto se tali strumenti sono negoziati o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato all'interno del SEE o esterno al SEE, purché in tal caso la scelta di detto mercato sia stata autorizzata dal BaFin. Azioni di recente emissione se, secondo le loro condizioni di emissione: a) deve esserne richiesta l'ammissione alla quotazione in una borsa valori oppure l'ammissione o l'inclusione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'UE o in un paese aderente agli accordi relativi al SEE, conformemente alle loro condizioni di emissione, a condizione che b) deve esserne richiesta l'ammissione alla quotazione in una borsa valori oppure l'ammissione o l'inclusione in un mercato regolamentato di uno Stato non appartenente all'UE o al SEE, conformemente alle loro condizioni di emissione, a condizione che la scelta di tale borsa o mercato regolamentato sia stata autorizzata dal BaFin e l'ammissione o l'inclusione deve avvenire entro un anno dall'emissione. Certificati di indebitamento ("Schuldscheindarlehen") che dopo l’acquisto per conto del Fondo possono essere ceduti due volte e sono stati concessi da uno dei seguenti organismi: a) dalla Repubblica federale, da un fondo del governo federale tedesco, da un Land, dall'UE o da uno Stato membro dell'OCSE, b) da un altro ente locale nazionale, da un governo regionale o da un ente locale di un altro Stato membro dell’UE o di un altro Stato aderente agli accordi relativi al SEE, purché, ai sensi dell'ordinanza relativa ai requisiti di vigilanza, nei confronti degli istituti di credito e delle società di investimento il credito possa essere trattato come nei confronti dello Stato centrale sul territorio del quale ha sede il governo regionale o l'ente locale, c) da altri enti o organismi di carattere pubblico con sede legale sul territorio tedesco, in un altro Stato membro dell'UE o un altro Stato aderente all’accordo sul SEE, d) da società emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato all'interno del SEE o su un altro mercato regolamentato che soddisfa i requisiti particolari relativi ai mercati regolamentati ai sensi della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari nel testo di volta in volta vigente, o e) ad altri debitori a condizione che una delle istituzioni indicate alle lettere da a) a c) garantisca la corresponsione degli interessi e il rimborso. • Quote di fondi comuni di investimento mobiliare La Società può investire in quote di fondi target, purché si tratti di fondi comuni di investimento di tipo aperto tedeschi ed esteri. Ai sensi delle rispettive condizioni di investimento o dei rispettivi statuti, i fondi target possono investire fino al 10% in quote di altri fondi comuni di investimento di tipo aperto. Inoltre, alle quote di FIA si applicano le seguenti disposizioni: • • • • Il fondo target deve essere stato autorizzato conformemente a norme giuridiche che prevedono una vigilanza pubblica efficace per la tutela degli investitori e devono sussistere sufficienti garanzie di una soddisfacente collaborazione tra le autorità di vigilanza. Il livello di tutela dell’investitore deve essere equivalente al livello di tutela previsto per gli investitori di un OICVM nazionale, in particolare per quanto concerne la separazione tra la gestione e la custodia dei beni patrimoniali, per l'assunzione di prestiti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. L'attività dei fondi target deve costituire oggetto di relazioni annuali e semestrali che consentano ai partecipanti di formulare un giudizio sulle attività e sulle passività, sugli utili e sulle operazioni nel periodo di riferimento. Il fondo target deve essere un fondo comune di investimento, il numero delle sue quote non deve essere limitato e i partecipanti devono avere il diritto al rimborso delle quote in loro possesso. L'investimento in quote di uno stesso fondo target è limitato al 20% del patrimonio del Fondo. L'investimento in quote di FIA non può superare complessivamente il 30% del patrimonio del Fondo. La Società può acquistare per conto del Fondo una parte non superiore al 25% delle quote emesse del patrimonio di un fondo target. • Strumenti derivati La Società può effettuare operazioni in derivati per conto del Fondo. Nella Parte Speciale del prospetto informativo sono riportate informazioni dettagliate sulle disposizioni vigenti al riguardo, nonché sul criterio adottato per l'impiego di derivati. • Operazioni di prestito titoli La Società intende effettuare operazioni di prestito titoli per conto del Fondo. I valori mobiliari detenuti nel patrimonio del Fondo 9 possono quindi essere concessi in prestito (prestito titoli) a terzi (mutuatari) a fronte di un compenso conforme alle condizioni di mercato. Le operazioni di prestito titoli vengono effettuate dalla Società per realizzare ulteriori profitti per il Fondo. La totalità dei valori mobiliari del Fondo può essere trasferita a terzi sotto forma di prestito titoli solo a tempo indeterminato. La Società ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dalle operazioni di prestito titoli effettuate. Alla stipula di un'operazione di prestito titoli deve essere stabilito che dopo la conclusione dell'operazione devono essere restituiti al Fondo titoli dello stesso tipo, qualità e quantità entro i consueti termini di regolamento. Il presupposto per la concessione in prestito di valori mobiliari al mutuatario è che il Fondo riceva garanzie collaterali sufficienti. Ciò avviene sotto forma di pagamento in contanti oppure di trasferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario da parte del mutuatario. I proventi derivanti dall'investimento delle garanzie spettano al Fondo. Il mutuatario è obbligato inoltre a corrispondere i proventi dei valori mobiliari ricevuti in prestito, alla data di scadenza, al Depositario per conto del Fondo. Il valore complessivo dei valori mobiliari conferiti ad un mutuatario non può superare il 10% del patrimonio del Fondo. Alla Società non è consentito concedere prestiti di denaro a terzi per conto del Fondo. • Operazioni pronti contro termine La Società intende effettuare operazioni di pronti contro termine per conto del Fondo. Essa può stipulare per conto del Fondo contratti di pronti contro termine con istituti di credito e istituti finanziari, con una scadenza massima di 12 mesi. La Società può trasferire alla controparte dietro compenso valori mobiliari del Fondo (operazione di pronti contro termine passiva) oppure ricevere valori mobiliari in pronti contro termine nel rispetto dei limiti di investimento in vigore (operazione di pronti contro termine attiva). La Società ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento dall'operazione di pronti contro termine, ma ciò non vale per le operazioni di pronti contro termine con una scadenza massima di una settimana. Alla chiusura di un'operazione di pronti contro termine passiva la Società ha diritto a chiedere la restituzione dei titoli concessi in pronti contro termine. La chiusura di un'operazione di pronti contro termine attiva può avere come conseguenza il rimborso dell'intero importo in contanti o dell'importo maggiorato per raggiungere l'attuale valore di mercato. Le operazioni di pronti contro termine sono ammesse unicamente sotto forma di operazioni reali. In tal caso, il cessionario si assume l'obbligo di restituire i valori mobiliari a una data prestabilita o da stabilire a cura del cedente oppure di rimborsare l'importo in contanti con gli interessi. Strategia in materia di garanzie collaterali Nell'ambito della stipula di operazioni in derivati OTC, di prestito titoli e di pronti contro termine, la Società riceve garanzie collaterali per conto del Fondo. Tali garanzie collaterali servono a ridurre interamente o parzialmente il rischio di insolvenza della controparte di tali operazioni. Tipologie delle garanzie collaterali ammesse Nell'ambito delle operazioni in derivati OTC, di prestito titoli e di pronti contro termine, la Società accetta tutti i beni patrimoniali consentiti (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e depositi bancari) a titolo di garanzia collaterale per il Fondo. Possono essere utilizzati come garanzie collaterali anche beni patrimoniali che ai sensi delle sue condizioni di investimento non possono essere acquistati dal Fondo. Se la Società riceve garanzie collaterali per conto del Fondo, devono sempre essere soddisfatti i seguenti criteri: 1 Le garanzie collaterali consistono in beni patrimoniali che possono essere acquistati per il Fondo ai sensi del Kapitalanlagegesetzbuch. 2 Le garanzie collaterali sono altamente liquide; i beni patrimoniali che non si qualificano come liquidità si considerano altamente liquidi se possono essere venduti in tempi brevi e a un prezzo prossimo a quello utilizzato come base per la valutazione e se possono essere negoziati in un mercato liquido con meccanismi trasparenti di determinazione dei prezzi. 3 Le garanzie collaterali vengono valutate almeno in ogni giorno di negoziazione. 4 Le garanzie collaterali devono essere state emesse da emittenti con un rating elevato. All'occorrenza, se non è disponibile il rating più elevato e i prezzi sono volatili, vengono applicati ulteriori differenziali di valutazione conformemente alla strategia degli scarti di garanzia applicata. 5 Le garanzie collaterali non devono essere state emesse da un emittente con il quale siano stati stipulati contratti o che sia una società appartenente al gruppo, ai sensi del § 290 del Codice di commercio. 6 I rischi delle garanzie collaterali sono adeguatamente diversificati in termini di paesi, mercati ed emittenti. La diversificazione si considera adeguata in termini di concentrazione per ciascun emittente se il valore delle garanzie collaterali del medesimo emittente non supera il 20% del patrimonio del Fondo. Le garanzie collaterali di uno stesso emittente per operazioni diverse devono essere aggregate e il loro valore complessivo non può superare il 20% del patrimonio del Fondo. 7 Le garanzie collaterali non possono essere esposte a rischi operativi o legali rilevanti in riferimento alla loro amministrazione e custodia. 8 Tutte le garanzie collaterali sono custodite da un depositario soggetto a un'efficace vigilanza pubblica e indipendente dal soggetto che ha conferito le garanzie oppure sono legalmente protette dall'insolvenza di un soggetto interessato, purché non siano state cedute. 9 Le garanzie collaterali possono essere verificate dalla Società senza l'autorizzazione del soggetto che le ha conferite. 10 Tutte le garanzie collaterali possono essere utilizzate immediatamente per conto del Fondo e 11 Tutte le garanzie collaterali sono soggette a procedure legali in caso di insolvenza del soggetto che le ha conferite. Importo della garanzia Le operazioni di prestito titoli vengono interamente garantite. Il valore della garanzia è pari al prezzo di quotazione dei valori mobiliari concessi in prestito maggiorato dei relativi proventi. Il conferimento delle garanzie collaterali da parte del mutuatario non può essere inferiore al valore della garanzia più un differenziale di mercato. Inoltre, le operazioni in derivati OTC, di prestito titoli e di pronti contro termine devono essere coperte da garanzia per un importo che assicuri che l'importo calcolato per il rischio di controparte di un determinato soggetto non superi il 5% del patrimonio del Fondo. Se la controparte è un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'UE, in un altro Stato aderente agli accordi relativi al SEE o in un paese terzo soggetto a disposizioni di vigilanza equivalenti, l'importo calcolato per il rischio di insolvenza può essere pari al 10% del patrimonio del Fondo. Strategia degli scarti di garanzia Se nell'ambito di derivati OTC una controparte deve conferire garanzie collaterali, a queste ultime viene applicato uno scarto di garanzia percentuale rispetto al valore di mercato corrente ("haircut"). Gli haircut vengono concordati con la controparte conformemente alla strategia degli scarti di garanzia adottata dalla Società. Nella determinazione dell'haircut nell'ambito di tale strategia, la Società tiene conto delle tipologie delle garanzie ricevute (le cosiddette "classi di attività" o "asset class") e delle caratteristiche specifiche degli strumenti ricevuti, in particolare il rating dell'emittente e la volatilità dei prezzi. Quanto esposto vale anche per le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine. Se nell'ambito della garanzia di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine non viene preso in considerazione alcun haircut, le garanzie collaterali conferite da una controparte non vengono incluse nel calcolo dell'importo massimo del rischio di controparte consentito. La strategia degli scarti di garanzia redatta dalla Società in forma scritta viene regolarmente verificata e rettificata, ove necessario. Se la Società accetta oltre il 30% dei beni patrimoniali del Fondo a titolo di garanzia collaterale per quest'ultimo, vengono inoltre effettuati stress test adeguati conformemente alla strategia in materia di stress test. Tali stress test vengono effettuati in condizioni di liquidità sia normali che straordinarie per calcolare il rischio di liquidità connesso alle garanzie collaterali ricevute per conto del Fondo. Investimento delle garanzie collaterali e rischi ad esso connessi • Depositi bancari Le garanzie collaterali sotto forma di depositi bancari vengono depositate nella relativa valuta in conti vincolati presso il Depositario oppure, con il consenso di quest'ultimo, presso altri istituti di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, in un altro Stato aderente agli accordi relativi allo Spazio economico europeo o presso altri istituti di credito con sede in un paese terzo soggetto a disposizioni di vigilanza che secondo l'autorità di vigilanza sono equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario, oppure vengono investite in obbligazioni con rating elevato emesse dalla Repubblica federale, da un Land, dall'Unione europea, da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno dei suoi enti territoriali, da un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o da un paese terzo, in fondi monetari con una struttura delle scadenze breve conformemente alle direttive emanate dall'autorità di vigilanza ai sensi del § 4 comma 2 del Kapitalanlagegesetzbuch oppure mediante un'operazione di pronti contro termine attiva con un istituto di credito che garantisce il rimborso dell'importo in qualsiasi momento. Il reinvestimento delle garanzie collaterali nelle suddette obbligazioni e in fondi monetari a breve termine è soggetto al rischio di perdita. In particolare, per le obbligazioni le perdite possono essere causate dal deterioramento della solvibilità dell'emittente. Per quanto riguarda i depositi bancari detenuti presso un istituto di credito in conti vincolati, esiste un rischio di perdita in caso di insolvenza dell'istituto di credito detentore del conto. Ai sensi della direttiva sulla diversificazione che la Società è tenuta a rispettare, per ciascun istituto di credito insolvente la perdita può essere pari ad un massimo del 20% del valore netto d'inventario del Fondo. Se l'istituto di credito detentore del conto è membro di un’istituzione di garanzia dell’Unione delle banche popolari e rurali della Repubblica federale di Germania (BVR), il deposito presso tale banca è interamente protetto dalle perdite dal suddetto sistema di garanzia dei depositi. Nell'ambito delle operazioni di pronti contro termine attive esiste il rischio che prima del riacquisto dei titoli oggetto dell'operazione le oscillazioni del mercato facciano sì che il prezzo di acquisto pagato dalla Società non corrisponda più al valore dei titoli. Se il valore dei titoli ceduti nell'ambito dell'operazione di pronti contro termine risulta superiore al prezzo di acquisto da lui ricevuto, il Fondo è quindi esposto a un rischio di controparte pari a tale differenza. • Altre garanzie collaterali Le garanzie collaterali sotto forma di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non vengono riutilizzate e, in particolare, non vengono vendute, trasferite, cedute in pegno o investite. • Rischi connessi alle garanzie collaterali Gli eventuali rischi connessi alla gestione delle garanzie collaterali, in particolare i rischi operativi e legali, vengono identificati, valutati e gestiti dal team di gestione del rischio della Società. Accensione di crediti I crediti a breve termine possono essere accesi per conto dell'insieme dei partecipanti entro un limite massimo del 10% del patrimonio del Fondo, a condizione che il credito venga acceso alle usuali condizioni di mercato e che il Depositario dia il suo consenso a tale accensione. Disposizioni relative alla valutazione del patrimonio del Fondo Regole generali di valutazione 1 I beni patrimoniali ammessi alla negoziazione in una borsa valori oppure su un altro mercato regolamentato nonché i diritti di acquisto detenuti per il Fondo sono valutati sulla base dell’ultima quotazione negoziabile disponibile adatta a consentire una valutazione affidabile, a meno che nelle "Disposizioni specifiche per la valutazione dei singoli beni patrimoniali" non sia stato stabilito altrimenti. Nella valutazione si tiene conto del fatto che per la valutazione di beni patrimoniali quotati su più borse valori, solitamente si considera la piazza borsistica nazionale ovvero quella con la maggiore liquidità. In tal senso la valutazione di azioni nazionali, ad esempio, è orientata generalmente alle quotazioni di chiusura della rete Xetra. 2 I beni patrimoniali non ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori né quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato o per i quali non sia disponibile una quotazione negoziabile o conforme alla situazione di mercato sono sostanzialmente valutati sulla base dell’attuale valore di mercato adeguatamente rilevato mediante un’accurata stima, secondo modelli di valutazione appropriati, tenendo conto della situazione complessiva, a meno che non sia stato stabilito altrimenti nelle seguenti "Disposizioni specifiche per la valutazione dei singoli beni patrimoniali". In casi eccezionali il valore commerciale viene rilevato mediante informa- 10 zioni sufficientemente comprovate fornite da un emittente, contraente o altri operatori terzi. Disposizioni specifiche per la valutazione dei singoli beni patrimoniali 1 I diritti d’opzione e le obbligazioni del Fondo derivanti da diritti d’opzione concessi a terzi, ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa valori oppure ammessi o negoziati su un altro mercato regolamentato, sono valutati in base all’ultima quotazione negoziabile disponibile adatta a garantire una valutazione affidabile. 2 Le indicazioni di cui sopra sono valide anche per crediti e obbligazioni derivanti da contratti a termine negoziati per conto del Fondo. I margini versati a carico del Fondo sono imputati al valore del patrimonio del Fondo tenendo conto degli utili e delle perdite di valutazione rilevati il giorno di Borsa. 3 I depositi bancari sono valutati al loro valore nominale, con l’aggiunta degli interessi incassati. 4 Le quote di fondi comuni di investimento (quote di fondi target) sono registrate al loro ultimo prezzo di rimborso calcolato o all'ultima quotazione negoziabile disponibile adatta a garantire una valutazione affidabile. In assenza di questi valori, le quote di fondi comuni di investimento sono valutate sulla base dell’attuale valore di mercato adeguatamente rilevato mediante un’accurata stima, secondo modelli di valutazione appropriati, tenendo conto della situazione di mercato vigente. 5 Per i diritti al rimborso derivanti dalle operazioni di prestito titoli è determinante il valore di rimborso dei beni patrimoniali concessi in prestito. 6 I beni patrimoniali denominati in valuta estera sono convertiti in euro, lo stesso giorno, al tasso di cambio della relativa valuta, rilevato sulla base del WM/fixing della Reuters AG alle ore 17:00 (ore 16:00 orario londinese). 7 I depositi vincolati sono registrati al valore commerciale, nel caso in cui tra la Società e il rispettivo istituto di credito sia stato stipulato un relativo contratto che prevede per i depositi vincolati la possibilità del rimborso in qualunque momento e che il rimborso non avvenga al valore nominale, con l'aggiunta degli interessi. Il tasso di interesse di mercato su cui si basa il calcolo del tasso di rendimento effettivo sarà stabilito a seconda del singolo caso. I relativi crediti di interesse sono registrati aggiuntivamente. I depositi vincolati senza possibilità di rimborso anticipato sono valutati al loro valore nominale, con l’aggiunta degli interessi. La Società può derogare alle disposizioni generali e specifiche per la valutazione del patrimonio del Fondo in casi particolari nel caso in cui in considerazione della situazione di mercato essa lo ritenga necessario per la tutela degli interessi dei partecipanti. In caso di irregolarità della fornitura di quotazioni, ad esempio a causa di particolari eventi di mercato, si riunisce un Pricing Committee nel quale è rappresentata la direzione della Società per decidere in merito alla procedura di valutazione da adottare. Quote Al momento dell'istituzione del Fondo, i diritti degli investitori sono stati incorporati esclusivamente in certificati cumulativi, salvo qualora nella Parte speciale del presente prospetto informativo non sia indicata l'avvenuta emissione di singoli certificati ("certificati rappresentativi di quote") (vedasi capitolo "Fondo, data di costituzione e durata"). La Società ha deciso di non emettere più nuovi certificati rappresentativi di quote. Pertanto, l'acquisto di quote è possibile unicamente mediante custodia dei depositi. I diritti dei titolari di quote che possiedono certificati rappresentativi di quote restano invariati. I certificati cumulativi sono custoditi presso una banca specializzata nel deposito collettivo di titoli. L'investitore non può richiedere l'emissione di singoli certificati di quote. I certificati di quote sono emessi al portatore per una quota o una pluralità di quote. Con il trasferimento di un certificato di quote vengono trasferiti i diritti ivi incorporati. Emissione di quote e agente di emissione In linea generale il numero di quote emesse non è soggetto a limitazioni. Le quote possono essere acquistate tramite Union Investment Service Bank AG, il Depositario (agente di emissione), i collocatori e gli agenti di pagamento indicati alla fine del prospetto informativo. Le quote sono emesse dal Depositario al prezzo di emissione, il quale corrisponde al valore netto di inventario della quota ("valore della quota") eventualmente maggiorato di una commissione di emissione. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o in modo definitivo l’emissione di quote. In tal caso, essa non potrà far uso delle autorizzazioni di addebito in conto concesse per l'acquisto di quote. Se per il Fondo descritto nel presente prospetto informativo o per singole classi di quote del Fondo è prevista una commissione di emissione, le informazioni a riguardo sono contenute nella Parte Speciale del prospetto al capitolo "Commissione o costi di emissione". Se la Società ha stabilito un investimento minimo per l'acquisto di quote, le informazioni a riguardo sono contenute nella Parte Speciale del prospetto informativo al capitolo "Commercializzazione e investimento minimo". Rimborso di quote e agente di rimborso Indipendentemente da un importo minimo di investimento, i partecipanti possono richiedere il rimborso delle quote in ogni giorno di valutazione, a condizione che la Società non abbia temporaneamente sospeso il rimborso di quote (cfr. paragrafo "Sospensione del rimborso di quote" della Parte generale del prospetto informativo). Le richieste di rimborso devono essere presentate al Depositario, ai collocatori e agli agenti di pagamento indicati alla fine del prospetto informativo o in caso di custodia nell'UnionDepot tramite Union Investment Service Bank AG. Il rimborso è effettuato dal Custode. La Società è obbligata a rimborsare le quote al prezzo di rimborso in quel momento valido corrispondente al valore della quota, detratta eventualmente una commissione di rimborso. La Società provvede a comunicare agli interessati all'acquisto di quote del Fondo e a tutti i partecipanti se il Fondo investe in misura significativa in quote di fondi target che hanno temporaneamente sospeso il rimborso delle loro quote. È possibile ottenere le relative informazioni presso Union Investment, tel. 069 58998-6060, e-mail: <[email protected] in formato cartaceo o elettronico oppure accedendo alla homepage della Società all'indirizzo privatkunden.union-investment.de. Se nella Parte speciale del presente prospetto informativo è indicato un ufficio di contatto, gli investitori potranno ricevere le suddette informazioni anche al numero di telefono o di fax o sulla homepage ivi segnalati. Calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, conferma dell'esecuzione dell'ordine I prezzi di emissione e di rimborso delle quote sono calcolati in ogni giorno di Borsa a Francoforte sul Meno (giorno di rilevamento del valore). I prezzi di emissione e di rimborso per un giorno di determinazione del valore sono stabiliti nel giorno di contrattazione di borsa successivo a tale giorno (giorno di valutazione). Qualora non diversamente indicato nella Parte Speciale del presente prospetto informativo, al capitolo "Disposizioni particolari per la ricezione degli ordini", per il termine di ricezione degli ordini vale la seguente regola: Le richieste di sottoscrizione e di rimborso di quote pervenute entro e non oltre le ore 16:00 di un giorno di rilevamento del valore sono processate sulla base del prezzo di emissione e di rimborso del medesimo giorno di rilevamento del valore. Anche il computo per gli investitori è effettuato nel giorno di valutazione relativo a tale giorno di determinazione del valore. Il prezzo di emissione è pagabile nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso di quote pervenute oltre le ore 16:00 di un giorno di rilevamento del valore o di un giorno che non sia un giorno di rilevamento del valore, si intendono pervenute il giorno di rilevamento del valore successivo (giorno di rilevamento del valore + 1) e sono processate sulla base del prezzo di emissione e di rimborso del giorno di rilevamento del valore successivo. Il computo per gli investitori avviene nel giorno di valutazione relativo a tale giorno di determinazione del valore + 1. Il prezzo di emissione è pagabile nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. Conferme dell'esecuzione di richieste di sottoscrizione e di rimborso così come altre informazioni sullo stato di esecuzione dell'ordine vengono rilasciate da Union Investment Service Bank AG (in caso di deposito in UnionDepot) o dal rispettivo organo che amministra il deposito (in caso di quote custodite presso altri agenti). Nei giorni festivi stabiliti dallo Stato tedesco che sono giorni di Borsa aperta, nella sfera di applicazione del Kapitalanlagegesetzbuch, nonché il 24 e 31 dicembre di ogni anno la Società e il Depositario possono derogare all’obbligo del calcolo del valore delle quote. I giorni in cui non sarà calcolato il valore delle quote sono indicati nel capitolo "Prezzo di emissione e di rimborso delle quote" della Parte Generale del prospetto informativo. Sospensione del rimborso delle quote La Società può sospendere temporaneamente il rimborso delle quote, qualora si verificassero eventi straordinari che ne rendano necessaria la sospensione, a tutela degli interessi dei partecipanti. Tali eventi straordinari sussistono p. es. nel periodo durante il quale una Borsa presso la quale una parte consistente dei valori patrimoniali del Fondo venga ufficialmente quotata effettua una chiusura straordinaria o i beni patrimoniali del Fondo non possono essere valutati. La Società può essere costretta a sospendere il rimborso di quote, qualora uno o più fondi le quote dei quali siano state acquisite per il Fondo, sospendano a loro volta il rimborso. Nel caso di sospensione del rimborso delle quote non sarà possibile far uso delle autorizzazioni di addebito in conto concesse per l'acquisto di quote. La Società si riserva la facoltà di riscattare o cambiare le quote, al prezzo di rimborso in quel momento valido, soltanto nel momento in cui essa ha ceduto senza indugio, ma tutelando gli interessi dei partecipanti, i rispettivi beni patrimoniali del Fondo. Mediante la pubblicazione nel Bundesanzeiger oltre che su un giornale o quotidiano di economia a diffusione nazionale o su Internet al sito privatkunden.union-investment.de, oppure sulla homepage dell'ufficio di contatto - qualora indicato nella Parte Speciale del prospetto informativo - Union Investment informerà gli investitori della sospensione nonché della ripresa del rimborso delle quote. I partecipanti vengono anche informati, mediante comunicazione cartacea o elettronica, attraverso gli organi che amministrano i depositi. attuato una procedura di monitoraggio della liquidità per valutare i rischi quantitativi e qualitativi delle posizioni e dei potenziali investimenti che hanno effetti rilevanti sul profilo di liquidità del portafoglio del Fondo. Tali procedure hanno per oggetto le conoscenze e l'esperienza costantemente aggiornate della Società che devono essere adottate in riferimento alla liquidità dei beni patrimoniali nei quali il Fondo ha investito o intende investire, nonché, eventualmente, al volume di negoziazione e alla sensibilità dei prezzi e in alcuni casi agli spread di determinati beni patrimoniali in condizioni di liquidità normali e straordinarie. Conformemente alle disposizioni di legge, la Società effettua gli stress test regolarmente, attualmente almeno una volta l'anno, per valutare i rischi di liquidità del Fondo. La Società effettua gli stress test sulla base di informazioni quantitative o, laddove queste ultime non siano adeguate, qualitative attendibili e attuali. Sono incluse la strategia di investimento, i termini di rimborso, gli obblighi di pagamento e le scadenze entro le quali i beni patrimoniali possono essere venduti, nonché, eventualmente, informazioni relative principalmente all'approccio di investimento e all'andamento del mercato. Gli stress test simulano situazioni di assenza di liquidità dei beni patrimoniali del Fondo e richieste di rimborso atipiche. Tali test coprono i rischi di mercato e le loro conseguenze, incluse quelle delle richieste di ulteriori versamenti, delle richieste di garanzia o delle linee di credito. Tengono conto dei fattori di sensibilità delle valutazioni in condizioni di stress. Gli stress test vengono effettuati prendendo in considerazione la strategia di investimento, il profilo di liquidità, la tipologia di investitore e i principi di rimborso del Fondo con una frequenza adeguata alla tipologia del medesimo. Borse e mercati Le quote del Fondo non sono attualmente né quotate ufficialmente in una Borsa valori né quotate o negoziate su altri mercati regolamentati. Tuttavia non si esclude che le quote siano negoziate su altri mercati. Un soggetto terzo, senza l'autorizzazione della Società, può disporre che le quote siano messe in circolazione o negoziate fuori borsa. Il prezzo di mercato sottostante la contrattazione in borsa o la negoziazione in altri mercati non è determinato esclusivamente dal valore degli strumenti d'investimento detenuti dal Fondo, bensì anche dalle dinamiche di domanda e offerta. Pertanto, questo prezzo di mercato può differire dal valore per la quota calcolato. Gestione della liquidità Principi di gestione del rischio di liquidità La Società ha stabilito per iscritto i seguenti principi e procedure che le consentono di monitorare i rischi di liquidità. Conformemente alla strategia di investimento riportata nella sezione "Principi di investimento" della Parte speciale del prospetto informativo, emerge il seguente profilo di liquidità del Fondo: il profilo di liquidità di un fondo viene definito mediante la struttura del medesimo in riferimento ai beni patrimoniali e alle passività nonché alla sua struttura di investimento. Il profilo di liquidità del Fondo deriva quindi dalla totalità di queste informazioni. Per quanto riguarda i beni patrimoniali e le passività del Fondo, il profilo di liquidità di quest'ultimo si basa sulla liquidità stimata dei singoli strumenti finanziari e sulla loro quota all'interno del portafoglio. A tal fine, per ciascuno strumento finanziario si tiene conto di diversi fattori, quali la capitalizzazione di borsa, il rating o la tipologia ed eventualmente la valutazione quantitativa. Trattamento equo dei partecipanti La Società assicura un trattamento equo ai partecipanti del Fondo. Di conseguenza, nell'ambito della gestione del rischio di liquidità e del rimborso di quote, gli interessi di un partecipante o di un gruppo di partecipanti non prevalgono sugli interessi degli altri. Per ulteriori informazioni sul modo in cui la Società assicura un trattamento equo ai partecipanti si rimanda alle sezioni "Calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, conferma dell'esecuzione dell'ordine" e "Gestione della liquidità" della Parte generale del prospetto informativo. Prezzo di emissione e di rimborso Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, la Società rileva, sotto il controllo del Depositario, il valore dei beni patrimoniali del Fondo in ogni giorno di valutazione al netto delle passività (valore netto di inventario). La Società ha stabilito i principi di rimborso nella sezione "Rimborso di quote e agente di rimborso" della Parte generale del prospetto informativo. Il valore netto di inventario così calcolato viene diviso per il numero delle quote emesse per calcolare il valore di ogni quota (il "valore della quota"). La Società monitora i rischi di liquidità al livello del Fondo mediante un processo che si articola in diverse fasi. Durante tale processo vengono generate informazioni relative alla liquidità sia degli strumenti finanziari detenuti dal Fondo che degli afflussi e dei deflussi di liquidità. Oltre al controllo costante della situazione della liquidità, vengono effettuate simulazioni basate su scenari mediante parametri. Tali simulazioni analizzano in che modo diverse ipotesi sulla liquidità dei beni patrimoniali del Fondo influiscono sulla capacità di remunerare i deflussi di liquidità simulati. Sulla base di fattori sia quantitativi che qualitativi viene quindi effettuata una stima complessiva dei rischi di liquidità del Fondo. Se per il Fondo sono state costituite classi di quote, il valore per quota è calcolato separatamente per ciascuna classe di quote; i costi di emissione di ogni nuova classe, le relative distribuzioni laddove previste (incluse le eventuali imposte imputabili al patrimonio del Fondo), la commissione di gestione e gli eventuali risultati delle operazioni di copertura valutaria attribuibili a una determinata classe di quote (compresa l'eventuale perequazione del reddito), sono imputabili esclusivamente a tale classe. La Società verifica regolarmente questi principi e li adegua di conseguenza. La Società stabilisce per il Fondo limiti adeguati per la liquidità e l'illiquidità. È possibile che si verifichino fluttuazioni temporanee. La Società prende provvedimenti relativi alla liquidità e ha 11 Il valore della quota del Fondo in tutti i giorni di negoziazione. Nei giorni festivi stabiliti dallo Stato tedesco che sono giorni di Borsa aperta, nella sfera di applicazione del KAGB, nonché il 24 e 31 dicembre di ogni anno la Società e il Depositario possono derogare all’obbligo del calcolo del valore delle quote. Attualmente il calcolo del valore della quote non viene effettuato nei seguenti giorni: Capodanno, Venerdì Santo, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Primo Maggio, Ascensione, Pentecoste, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, 3 Ottobre, 24 Dicembre, Natale, giorno di Santo Stefano (26 dicembre) e giorno di San Silvestro. Resta a discrezione della Società e del Depositario derogare all’obbligo di calcolare il valore delle quote in ulteriori giorni festivi che sono giorni di Borsa aperta o di procedere in futuro al calcolo del valore delle quote nei rispettivi giorni. Sospensione del calcolo del prezzo di emissione e di rimborso La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, alle stesse condizioni come il rimborso delle quote. Tali condizioni sono descritte nel capitolo "Sospensione del rimborso di quote" della Parte generale del prospetto informativo. Pubblicazione dei prezzi di emissione e di rimborso I prezzi di emissione e di rimborso sono pubblicati regolarmente in Internet sulla homepage di Union Investment, all'indirizzo privatkunden.union-investment.de. Se nella Parte speciale del prospetto informativo è indicato un ufficio di contatto, la Società può pubblicare i prezzi di emissione e di rimborso anche sulla homepage di detto ufficio. Essi sono inoltre disponibili presso il Depositario. I prezzi di emissione e di rimborso possono essere inoltre pubblicati su un giornale o quotidiano di economia a diffusione nazionale. Costi per l’emissione e il rimborso delle quote Le informazioni relative ai costi di emissione e a un'eventuale commissione di rimborso, se applicabile, sono contenute nella Parte Speciale del prospetto informativo. L’emissione e il rimborso delle quote del Fondo tramite Union Investment Service Bank AG nonché il Depositario avvengono al prezzo di emissione (valore della quota maggiorato dell'eventuale commissione di emissione) o, rispettivamente, di rimborso (valore della quota decurtato dell'eventuale commissione di rimborso) senza l’applicazione di ulteriori costi. Il rimborso di quote tramite terzi può essere soggetto a commissioni aggiuntive al momento del rimborso delle quote. Nel caso di una commercializzazione delle quote tramite terzi i costi calcolati possono essere anche superiori al prezzo di emissione. Costi Commissioni dovute alla Società 1 Per l’attività di gestione del Fondo la Società percepisce una commissione giornaliera. L'entità di tale commissione, calcolata in percentuale del valore di inventario del Fondo o delle rispettive classi di quote stabilito in ogni giorno di borsa, è riportato nel capitolo "Costi" della Parte Speciale del prospetto informativo. La Società ha facoltà di applicare, per il Fondo o per una o più classi di quote, una commissione di gestione più bassa o di non applicare alcuna commissione di gestione. In caso di istituzione di classi di quote, la Società indicherà nella Parte Speciale del prospetto informativo e nella relazione annuale e semestrale la commissione di gestione di volta in volta applicata. 2 Inoltre la Società riceve, per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine per conto del Fondo, una commissione forfetaria di importo massimo pari al 49% dei proventi ricavati da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla preparazione e all'esecuzione delle suddette operazioni, incluse le commissioni dovute a terzi, sono a carico della Società. Attualmente per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine viene applicata al Fondo una commissione forfetaria pari al 49%. 3 La Società riceve inoltre una commissione forfetaria giornaliera, prelevata dal patrimonio del Fondo. L'entità di tale commissione forfetaria, calcolata in percentuale del valore di inventario del Fondo stabilito in ogni giorno di borsa, è riportato nel capitolo "Costi" della Parte Speciale del prospetto informativo. Tale commissione forfetaria serve a coprire i seguenti oneri e spese dovuti a terzi e non imputabili separatamente al Fondo: a) commissione del Depositario; b) diritti di deposito e dei depositari impegnati in operazioni di custodia dei beni patrimoniali, secondo quanto previsto dalle consuetudini bancarie; c) costi per la revisione contabile del Fondo effettuata dalla Società di revisione; d) costi per la pubblicazione della documentazione relativa alle basi d’imposizione e del certificato attestante che le e) f) g) h) i) indicazioni fiscali sono state rilevate seconde le regole del diritto tributario tedesco; costi per il conferimento delle deleghe di voto; costi per la fornitura e il mantenimento di dati; costi per la pubblicazione di relazioni e altri documenti informativi; costi per la contabilità del Fondo; costi per il monitoraggio e la gestione del rischio del Fondo (controllo del rischio). La commissione forfetaria può essere prelevata in ogni momento dal patrimonio del Fondo. La Società pubblica nella Parte Speciale del prospetto informativo, al capitolo "Costi", e nella relazione semestrale e annuale, la commissione forfetaria applicata. Commissioni a favore di terzi: 4 La Società corrisponde al Collateral Manager una commissione giornaliera per le operazioni su derivati, attingendo al patrimonio del Fondo, di valore pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/366) dello 0,1% massimo del valore d’inventario stabilito in un giorno di contrattazione di borsa. La Società pubblica nella Parte Speciale del prospetto informativo, al capitolo "Costi", la commissione applicata a favore di terzi. 5 L'entità dell'importo prelevabile giornalmente dal Fondo o dalle rispettive classi di quote ai sensi dei precedenti punti 1, 3 e 4 per coprire le commissioni non può superare complessivamente un limite massimo annuo. L'entità di tale valore massimo, calcolata in percentuale del valore di inventario del Fondo o delle singole classi di quote stabilito in ogni giorno di borsa, è riportato nel capitolo "Costi" della Parte Speciale del prospetto informativo. cietà stessa, da un’altra società di gestione, da una società di investimento per azioni a capitale variabile o da un’altra società a cui la Società sia collegata da una rilevante partecipazione diretta o indiretta o da una società d'investimento estera, inclusa la sua società di gestione. Altre note: Oltre alla commissione di gestione del patrimonio del Fondo e delle rispettive classi di quote, viene calcolata una commissione per la gestione delle quote detenute nel patrimonio del Fondo. Alla Società non saranno rimborsati le commissioni e gli importi corrisposti per spese e oneri al Depositario e a terzi con prelievo dal patrimonio del Fondo. Union Investment corrisponderà parte della commissione di emissione (qualora prevista) e della commissione di gestione sotto forma di provvigioni, ai soggetti collocatori per l’attività di intermediazione svolta. L’ammontare di tali costi di commercializzazione è calcolata in relazione al volume di quote collocate e tenendo conto del canale di distribuzione. Una parte rilevante della commissione di emissione, quindi, può essere trasferita come provvigione ai soggetti collocatori di Union Investment. Union Investment, inoltre, concede ai soggetti collocatori impegnati nella distribuzione ulteriori elargizioni sotto forma di prestazioni in natura e a titolo di supporto (p. es. corsi di addestramento per dipendenti) ed eventuali premi ricollegabili ai servizi di intermediazione svolti dai collocatori. Le elargizioni non ostano agli interessi degli investitori, ma sono invece concesse per mantenere e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi dei partner impegnati nella distribuzione. 6 Commissione legata al rendimento A sua discrezione la Società può pattuire con taluni investitori il rimborso parziale della commissione di gestione precedentemente prelevata a suo favore, in particolare nel caso in cui gli investitori istituzionali riescano a collocare direttamente grandi quantitativi. Se nelle condizioni di investimento specifiche del Fondo è prevista una commissione legata al rendimento, le disposizioni relative a tale commissione (con particolare riferimento alla definizione di "commissione legata al rendimento", alla sua entità, al calcolo della performance, al periodo di calcolo e all'indice di riferimento) sono riportate nella Parte speciale del prospetto informativo, al capitolo "Costi". La Società può altresì concludere accordi con taluni broker, in base ai quali si chiede al broker di inoltrare immediatamente o in arretrato la parte di commissioni (spesa dalla Società per la compravendita di attività patrimoniali) a terzi che forniscono alla Società servizi di ricerca e analisi utilizzati dalla Società nelle scelte di investimento a tutela degli interessi dei partecipanti (cd. Commission Sharing Agreements). Altre spese Nell’ambito delle operazioni possono verificarsi, per conto del Fondo, fringe benefits a favore della Società (p.es. broker research, analisi finanziarie, sistemi di informazione relativi a mercati e quotazioni), i quali possono essere utilizzati nelle scelte di investimento a tutela degli interessi dei proprietari delle quote. Ulteriori informazioni su altre particolarità dei finge benefits ricevuti possono essere ottenute da Union Investment. Commissione legata al rendimento: 7 Oltre alle commissioni sopra indicate sono a carico del Fondo i seguenti oneri: a) costi per la costituzione e l'utilizzo di un supporto dati duraturo, fatta eccezione per le informative concernenti fusioni di fondi o misure prese in relazione a violazioni dei limiti d'investimento o a errori di calcolo nel computo del valore delle quote; b) costi per le azioni intraprese allo scopo di far valere i diritti della Società per conto del Fondo, o di tutelare la Società rispetto a rivendicazioni sollevate nei confronti del Fondo; c) oneri e le spese imposti da enti governativi in relazione al Fondo; d) costi per la consulenza giuridica e fiscale prestata in relazione al Fondo; e) costi ed eventuali compensi connessi all'acquisto e/o all'utilizzo o alla denominazione di un parametro di riferimento o indice finanziario; f) imposte sulle commissioni dovute alla Società, al Depositario e a terzi, nonché quelle applicabili agli oneri sopra menzionati, incluse le imposte relative alla gestione e alla custodia. Spese di negoziazione 8 Oltre alle commissioni e spese sopra citati, sono addebitati al Fondo i costi connessi all'acquisto e alla vendita di valori patrimoniali. Disposizioni concernenti l'acquisto e il rimborso di quote di fondi d'investimento: 9 La Società ha l'obbligo di pubblicare nella relazione annuale e semestrale l’importo delle commissioni di emissione e di rimborso addebitate al Fondo durante il periodo di riferimento per l’acquisto e il rimborso di quote ai sensi del § 196 del KAGB, nonché di quote estere comparabili. In caso di acquisto di quote gestite direttamente o indirettamente dalla Società stessa o da un’altra società a cui essa è collegata da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, la Società o l’altra società non possono addebitare alcuna commissione di emissione e di rimborso per l’acquisto e il rimborso delle quote. La Società deve rendere noto nella relazione annuale e semestrale il compenso addebitato al Fondo come commissione di gestione per le quote detenute nel Fondo dalla So- 12 Indice dei costi complessivi Nella relazione annuale sono riportati le spese e gli oneri a carico del Fondo durante l'esercizio, indicati sotto forma di quota del volume medio del Fondo (quota complessiva dei costi). Quest'ultima è composta dalla commissione di gestione del Fondo, dalla commissione forfetaria e dalle spese aggiuntive che possono essere poste a carico del Fondo (cfr. le sezioni "Costi" e "Indicazioni particolari relative all’acquisto di quote di fondi comuni di investimento" della Parte generale del prospetto informativo). La quota complessiva dei costi non comprende le spese accessorie e i costi maturati al momento dell’acquisto e della vendita di beni patrimoniali (costi di transazione). Se nelle condizioni di investimento è stata prevista una commissione legata al rendimento, quest'ultima deve essere inoltre indicata separatamente in percentuale del valore netto di inventario medio del Fondo. La quota complessiva dei costi viene pubblicata nelle Informazioni chiave per gli investitori alla voce "Costi correnti". Indicazioni particolari relative all’acquisto di quote di fondi comuni di investimento Oltre alla commissione di gestione del Fondo, viene calcolata una commissione per la gestione delle quote di fondi target detenute dal Fondo. Ulteriori indicazioni circa la commissione di gestione per quote di fondi target detenute dal Fondo sono contenute nel capitolo "Costi" della Parte generale del prospetto informativo. I costi diretti o indiretti a carico dei partecipanti del Fondo, laddove per conto di quest'ultimo siano state acquistate quote di fondi target, sono rappresentati da diritti amministrativi, costi, provvigioni, imposte, commissioni e altre spese. Si tratta solitamente di: • • una commissione per la gestione del fondo; una commissione per il Depositario; • • • • • • • • • • • diritti di deposito comprese eventuali spese per la custodia di strumenti finanziari esteri all’estero; costi tipografici e di spedizione delle relazioni annuali e semestrali destinate ai partecipanti; costi per la pubblicazione delle relazioni annuali e semestrali, dei prezzi di emissione e di rimborso e di eventuali distribuzioni; costi per il controllo del patrimonio del fondo da parte del revisore nominato dalla Società di Gestione; costi per la pubblicazione della documentazione relativa alle basi d’imposizione e del certificato attestante che le indicazioni fiscali sono state rilevate seconde le regole del diritto tributario tedesco; costi per la distribuzione e commercializzazione; eventuali costi per la riscossione delle cedole dei proventi; eventuali costi per il rinnovo del cedolario; costi maturati contestualmente all’acquisto e alla cessione di beni patrimoniali; eventuali imposte maturate contestualmente ai costi di gestione e di custodia; costi per l’esercizio e l’attuazione dei diritti del fondo. Nella relazione annuale e semestrale saranno evidenziate le commissioni di emissione e di rimborso prelevate a carico del patrimonio del Fondo nel corso dell'esercizio per l’acquisto e il rimborso di quote di altri fondi target. Inoltre sarà evidenziata la commissione prelevata a carico del patrimonio del Fondo come commissione di gestione per le quote di fondi target detenute nel patrimonio del Fondo da parte di una società tedesca o estera o una società alla quale Union Investment è legata tramite partecipazione diretta o indiretta rilevante. Comparto Il Fondo non è un comparto di un fondo multicomparto. Disposizioni per il calcolo e l’utilizzo dei proventi Nella Parte Speciale del presente prospetto informativo, al capitolo "Esercizio finanziario ed utilizzo dei proventi", è indicato se il Fondo o la rispettiva classe di quote sono un fondo o una classe di quote a distribuzione o ad accumulazione dei proventi. La Società applica al Fondo e alla rispettiva classe di quote il cosiddetto metodo del conguaglio dei proventi. Ciò implica che i proventi pro quota maturati nel corso dell’esercizio, i quali devono essere corrisposti dall'acquirente di quote come una parte del prezzo di emissione e che il venditore di quote riceve come parte del prezzo di rimborso, sono computati in modo continuativo. Gli oneri maturati sono inclusi nel calcolo del conguaglio dei proventi. Il metodo del conguaglio dei proventi ha quindi lo scopo di neutralizzare le oscillazioni nel rapporto tra proventi e altri beni patrimoniali, causate da afflussi o deflussi di capitale netto in seguito a emissioni o rimborsi di quote. Ogni afflusso netto di disponibilità liquide ridurrebbe la quota dei proventi sul valore netto di inventario del Fondo, e ogni deflusso la aumenterebbe. Nel caso di un fondo o di una classe di quote a distribuzione, l'applicazione del metodo del conguaglio dei proventi fa sì che l'importo della distribuzione pro quota non sia influenzato dall'andamento imprevedibile del patrimonio del Fondo. A tal proposito occorre considerare che gli investitori i quali, ad esempio, acquistano quote immediatamente prima del termine di distribuzione, ricevono la parte del prezzo di emissione corrispondente ai proventi maturati sotto forma di distribuzione, anche se il capitale da loro versato non ha contribuito in alcun modo alla realizzazione di tali proventi. Nel caso di un fondo o di una classe di quote a capitalizzazione, l'applicazione del metodo del conguaglio dei proventi fa sì che i proventi pro quota indicati nella relazione annuale non subiscano variazioni in base al numero di quote in circolazione. Liquidazione e fusione del Fondo • Presupposti per la liquidazione del Fondo Gli investitori non hanno il diritto di chiedere la liquidazione del Fondo. La Società può recedere dalla gestione del Fondo mediante pubblicazione di un avviso nel Bundesanzeiger e nella relazione annuale o semestrale rispettando un preavviso di almeno sei mesi. I partecipanti vengono anche informati della liquidazione, mediante comunicazione cartacea o elettronica, attraverso gli organi che amministrano i depositi. Un trattamento analogo sarà applicato in caso di liquidazione di una classe di quote di un fondo. L'efficacia del recesso estingue il diritto della Società di gestire il Fondo. Inoltre, tale diritto della Società viene meno in caso di avvio di un procedimento di insolvenza a carico del suo patrimonio o in forza di un decreto giudiziario che respinge la richiesta di avvio del procedimento di insolvenza in assenza di una massa patrimoniale. Con la cessazione del diritto della Società di gestire il Fondo, il diritto di disporre di quest'ultimo passa al Depositario, che lo liquida e distribuisce i proventi ai partecipanti oppure, previa autorizzazione del BaFin, ne trasferisce la gestione a un'altra società. corporato non si è ancora concluso, nel giorno del trasferimento la Società deve produrre una relazione conforme a requisiti validi per la relazione annuale. La Società comunica, nel Bundesanzeiger oltre che nei mezzi di informazione elettronici definiti in questo prospetto informativo, se il Fondo è stato incorporato in un altro fondo comune di investimento da essa gestito e quando la fusione è entrata in vigore. Se il Fondo viene incorporato in un fondo comune di investimento non gestito dalla Società, la società di gestione del fondo incorporante o di nuova costituzione si fa carico dell'obbligo di pubblicazione dell'entrata in vigore della fusione. • Procedura in caso di liquidazione del Fondo Con il trasferimento del diritto di disporre del Fondo al Depositario, l'emissione e il rimborso delle quote vengono sospesi e il Fondo viene liquidato. Il ricavo della vendita dei beni patrimoniali al netto dei costi sopportati dal Fondo e dei costi sorti dalla liquidazione stessa viene ripartito sugli investitori, che hanno diritto al ricavo realizzato nella procedura di liquidazione in base al numero delle quote possedute. Il giorno in cui si estingue il diritto di gestione, la Società redige un rendiconto finale di liquidazione attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la relazione annuale. Tale rendiconto finale è pubblicato entro tre mesi dal giorno di riferimento della liquidazione del Fondo nel Bundesanzeiger. Mentre liquida il patrimonio del Fondo, il Depositario redige una relazione sia annuale sia nel giorno in cui termina la liquidazione, attenendosi ai criteri stabiliti per la relazione annuale. Anche queste relazioni vanno rese note nel Bundesanzeiger entro tre mesi dal giorno di riferimento. Deleghe Nell'ambito della sua operatività, la Società ha delegato singole attività e funzioni a società esterne o appartenenti al suo stesso gruppo. Di seguito sono elencate le deleghe effettuate e gli eventuali conflitti di interessi derivanti dal trasferimento di tali funzioni. In caso di delega della gestione del portafoglio o di altre funzioni specifiche per il Fondo, si rimanda alla sezione "Ulteriori deleghe" della Parte speciale del presente prospetto informativo. • Deleghe a società appartenenti al gruppo Nel quadro della struttura organizzativa della Società alcune funzioni e attività sono state delegate ad altre società del Gruppo Union Investment, controllate dal Gruppo mediante il possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale. • • Presupposti per la fusione del Fondo Con l'autorizzazione del BaFin, tutti i beni patrimoniali di questo Fondo possono essere trasferiti a un altro fondo comune di investimento esistente o costituito mediante la fusione, che sia conforme alle disposizioni relative agli OICVM e che sia stato lanciato in Germania o in un altro Stato membro dell'UE o del SEE. Tutti i beni patrimoniali del Fondo possono anche essere trasferiti a una società di investimento a capitale variabile tedesca esistente o costituita mediante la fusione. • • Il trasferimento ha effetto alla fine dell'esercizio del Fondo incorporante (data di trasferimento), purché non sia stata fissata un'altra data di trasferimento. • Diritti dei partecipanti in caso di fusione • del Fondo Fino a cinque giorni lavorativi prima della data di trasferimento prevista i partecipanti hanno la possibilità di rimborsare le loro quote senza l'addebito di costi aggiuntivi, a eccezione di quelli necessari a coprire le spese di fusione, oppure, se possibile, di convertire le loro quote in quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto gestito da Union Investment o da una società appartenente allo stesso gruppo e con principi di investimento analoghi a quelli del Fondo. Prima della data di trasferimento prevista, gli organi che amministrano i depositi dei partecipanti del Fondo sono tenuti a informare gli stessi, con comunicazione cartacea o elettronica, indicando i motivi della fusione, i potenziali effetti per i partecipanti, i loro diritti in relazione alla fusione e gli aspetti procedurali rilevanti. Ai partecipanti devono inoltre essere inviate le Informazioni chiave per gli investitori dell'OICVM o del fondo comune di investimento al quale saranno trasferiti i beni patrimoniali del Fondo. Tra la trasmissione delle informazioni relative alla fusione e il termine per la presentazione delle richieste di rimborso o eventualmente di conversione delle quote deve trascorrere un periodo di almeno 30 giorni. Nel giorno del trasferimento si procede al calcolo del valore netto di inventario del fondo incorporante e del Fondo incorporato, fissando il rapporto di cambio e sottoponendo quindi l’intera procedura all'esame dei revisori. Il rapporto di cambio è determinato sulla base del rapporto tra i valori netti d’inventario per quota del Fondo incorporato e del fondo incorporante al momento dell’incorporazione. Ai partecipanti è attribuito un numero di quote del fondo incorporante corrispondente al valore delle quote possedute del Fondo incorporato. Se i partecipanti non si avvalgono del loro diritto al rimborso o alla conversione, nella data di trasferimento diventano partecipanti del fondo incorporante. Eventualmente, la Società può stabilire con la società di gestione del fondo incorporante che ai partecipanti del Fondo incorporato sia versato fino al 10% in contanti del valore delle quote in loro possesso. Con il trasferimento di tutti i beni patrimoniali, il Fondo incorporato si estingue. Se il trasferimento avviene mentre l'esercizio del Fondo in- 13 • • • Le funzioni di amministrazione del personale, servizi connessi allo sviluppo della società e al brand marketing, comunicazione d'impresa, aspetti legali, compliance, riciclaggio di denaro, protezione dei dati e prevenzione delle frodi, contabilità e revisione, assistenza relativa alla gestione del rischio, alla strategia, all'organizzazione e al controllo sono state delegate a Union Asset Management Holding AG, Francoforte sul Meno. Il marketing, la gestione dei prodotti per i fondi istituzionali e il trading desk sono stati delegati a Union Investment Institutional GmbH, Francoforte sul Meno. Il controllo del rischio del Fondo, l'analisi della performance, il controllo delle operazioni, la verifica dei limiti di investimento, la contabilità del Fondo, il reporting, la rendicontazione, la gestione dei dati e degli ordini e il collateral desk sono stati delegati a Union Service-Gesellschaft mbH, Francoforte sul Meno. Il calcolo delle provvigioni e il relativo pagamento ai distributori esteri e non operanti in cooperative in Germania e la cura dei dati storici del Fondo sono stati delegati a Union Investment Financial Services S.A., Lussemburgo. Il coordinamento della distribuzione del Fondo all'estero e la gestione dei depositi centrali sono stati delegati a Union Investment Luxembourg S.A., Lussemburgo. Il servizio clienti, la gestione dei reclami, il calcolo delle provvigioni e il relativo pagamento ai distributori operanti in cooperative in Germania sono stati delegati a Union Investment Service Bank AG, Francoforte sul Meno. La fornitura dei servizi informatici è stata delegata a Union IT-Services GmbH, Francoforte sul Meno. Ciò riguarda i sistemi informatici, di rete e di telecomunicazioni, il funzionamento dei processi di investimento, di contabilità del Fondo e di elaborazione del mercato, nonché i relativi processi di supporto. Le suddette deleghe possono comportare i seguenti conflitti di interessi: a) La società delegata opera anche per altri mandati, fondi o investitori. In caso di delega a un fornitore di servizi che opera per più clienti è possibile che per il delegato vi sia un incentivo economico o di altra natura ad anteporre gli interessi di un altro mandato, fondo o investitore a quelli del presente Fondo o dei suoi partecipanti. b) La società delegata è collegata alla Società all'interno di un gruppo finanziario. In caso di delega a una società appartenente allo stesso gruppo, esiste la possibilità che, in virtù di tale appartenenza, nell'espletamento dell'attività ad essa affidata la delegata sia esposta o possa esercitare sulla società del gruppo o sugli investitori un'influenza conflittuale che potrebbe nuocere agli interessi della Società o degli investitori. Misure adottate dalla Società La Società ha adottato misure adeguate, in particolare la separazione delle funzioni, la gestione dell'outsourcing ecc., per impedire che tali conflitti di interessi potenziali possano nuocere agli interessi del Fondo o dei suoi partecipanti. I conflitti di interessi che non è possibile evitare nonostante tali misure sono comunicati ai partecipanti. • Deleghe a società non appartenenti al gruppo Le seguenti deleghe sono state conferite a società non appartenenti al Gruppo Union Investment: • • La fornitura del servizio di collateral management ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza EU 648/2012 (EMIR) è stata delegata a State Street Bank GmbH, Monaco. La produzione di informazioni sui singoli prodotti bancari è stata delegata a 4Tek Gesellschaft für angewandte Informationstechnologien mbH, Francoforte sul Meno. - valutazione dei beni patrimoniali effettuata dalla Società stessa mento a condizione che esse siano state acquistate successivamente al 31 dicembre 2008.2) - conflitti di interessi connessi al rimborso di investimenti, come i conflitti di interessi che possono insorgere tra i partecipanti che intendono rimborsare i loro investimenti e quelli che desiderano mantenere le loro partecipazioni nel Fondo, o i conflitti relativi all'obiettivo del Fondo di investire in strumenti illiquidi e ai principi di rimborso del Fondo L’imposta per l'investitore privato è valida per principio a titolo definitivo (cosiddetta imposta sostitutiva), in quanto i redditi da capitale assoggettati a tale imposta non devono più figurare nella dichiarazione annuale dei redditi. L’organo che amministra il deposito effettua di regola, già al momento della deduzione dell’imposta, i conguagli delle perdite nonché la detrazione delle imposte alla fonte estere. - deleghe a società collegate o a fornitori di servizi operanti per più mandati - in caso di delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio a società locali - utilizzo di informazioni privilegiate a scapito del cliente Le suddette deleghe possono comportare i seguenti conflitti di interessi: - conflitti di interessi personali dei collaboratori o degli organi della Società - Conflitti di interessi relativi a fornitori di servizi operanti per più mandati: In relazione ai conflitti di interessi, la Società adotta le seguenti misure organizzative volte a individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interessi: La società delegata opera anche per altri mandati, fondi o investitori. In caso di delega a un fornitore di servizi che opera per più clienti è possibile che per il delegato vi sia un incentivo economico o di altra natura ad anteporre gli interessi di un altro mandato, fondo o investitore a quelli del presente Fondo o dei suoi partecipanti. - Misure adottate dalla Società La Società ha adottato misure adeguate, in particolare la separazione delle funzioni, la gestione dell'outsourcing ecc., per impedire che tali conflitti di interessi potenziali possano nuocere agli interessi del Fondo o dei suoi partecipanti. I conflitti di interessi che non è possibile evitare nonostante tali misure sono comunicati ai partecipanti. - esistenza di un servizio di compliance che verifica il rispetto di leggi e regolamenti e al quale devono essere segnalati i conflitti di interessi - obblighi di informativa - misure organizzative come • • • • Conflitti di interessi Nell'ambito della Società possono insorgere i seguenti conflitti di interessi: Gli interessi del partecipante o del Fondo possono essere in contrasto con: • • • - gli interessi della Società e degli organismi ad essa collegati - gli interessi dei collaboratori della Società o • - gli interessi di altri partecipanti di questo o di altri fondi • - gli interessi di un altro cliente della Società Le circostanze o le relazioni che possono dare origine a conflitti di interesse includono in particolare: • • - sistemi di incentivi per i collaboratori della Società - operazioni dei collaboratori • - omaggi ai collaboratori della Società - riorganizzazione del Fondo - miglioramento della performance del Fondo in vista della scadenza ("window dressing") - operazioni tra la Società e i fondi o i singoli portafogli da essa gestiti o - operazioni tra fondi e/o singoli portafogli gestiti dalla Società - raggruppamento di più ordini ("block trades") o aggiudicazioni (mediante IPO) per diversi fondi comuni di investimento - delega di funzioni oppure operazioni con società o soggetti collegati - operazioni dopo la chiusura delle negoziazioni al corso di chiusura già calcolabile del giorno in corso, il cosiddetto "late trading" - operazioni aventi ad oggetto le quote, se determinati partecipanti vengono avvantaggiati rispetto ad altri: - "frequent trading" - singoli investimenti di importo significativo - applicazione al fondo di costi o commissioni inadeguate oppure di prassi o deleghe a terzi in grado di generare conflitti - selezione di partner commerciali e contestuale ricevimento di "soft commission" o research di entità significativa - possibilità di incoraggiare la distribuzione con il rischio di conflitti, a causa di informazioni sui prodotti incomplete o erronee - conflitti di interessi connessi o derivanti dall'esercizio di diritti di voto • • istituzione di ambiti di riservatezza per le singole divisioni, per prevenire l'abuso di informazioni riservate classificazione delle competenze, al fine di evitare influenze inadeguate separazione delle negoziazioni proprie da quelle per i clienti misure miranti alla separazione gerarchica e funzionale (anche in caso di delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio) regole di condotta per i collaboratori relative alle loro operazioni, obbligo del rispetto della normativa sull'insider trading istituzione di sistemi di indennizzo principi per la considerazione degli interessi dei clienti, consulenza equa per i partecipanti e gli investimenti e rispetto delle norme di investimento concordate principi per la migliore realizzazione della compravendita di strumenti finanziari o di altri beni patrimoniali principi per il trattamento di esecuzioni parziali e l'allocazione di beni patrimoniali istituzione di limiti orari per l'accettazione di ordini (cutoff) strategie che comprendono misure e procedure per evitare e risolvere i conflitti di interessi derivanti dall'esercizio dei diritti di voto obbligo di segnalazione e supervisione separata divieti rinuncia a ricevere il servizio oggetto di conflitto Tuttavia in alcuni casi l’imposta è trattenuta soltanto a titolo d’acconto, p.es. qualora l’aliquota applicata ai redditi complessivi del contribuente sia inferiore all’aliquota sostitutiva del 25%. In tal caso i redditi da capitale possono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. L’ufficio delle entrate applicherà, quindi, ai rispettivi redditi da capitale l’aliquota personale inferiore portando in detrazione l’imposta già corrisposta sul debito di imposta complessivo (cosiddetta verifica della condizione più favorevole). Qualora i redditi da capitale non fossero stati assoggettati ad imposta (p. es. in caso di utili derivanti dalla vendita di quote di fondi in un deposito estero), essi andranno evidenziati nella dichiarazione dei redditi. Nel quadro dell’accertamento dell’imponibile, tali redditi da capitale saranno anch'essi assoggettati ad imposta applicando l’aliquota sostitutiva del 25% o l’aliquota personale inferiore. Se le quote fanno parte del patrimonio aziendale, i proventi sono determinati ai fini fiscali come entrate d’esercizio. La normativa fiscale prevede una differenziazione fondamentale nel patrimonio aziendale delle singole componenti che concorrono alla formazione dei proventi per determinare i rendimenti assoggettati ad imposta ossia all’imposta sui redditi da capitale. Le distribuzioni della sostanza non rientrano nei proventi distribuiti. Ai sensi del diritto tributario, una distribuzione della sostanza si ha solo se la società di investimento certifica che nel patrimonio di investimento sono totalmente assenti proventi distribuibili ai sensi del diritto tributario tedesco in materia finanziaria (leggi sulle società di investimento (KAGG), legge su quote di fondi di investimento stranieri (AuslInvestmG) e legge fiscale sugli investimenti (InvStG)) dall'esercizio corrente o da un esercizio precedente, se le distribuzioni della sostanza sono state comunicate e inserite nelle dichiarazioni di accertamento. Non rientrano nei proventi distribuibili in tal senso i proventi assimilabili a distribuzioni. In caso di distribuzioni materiali, di regola occorre ridurre i costi d'acquisto o i costi d'acquisto ammortizzati per la quota d'investimento del partecipante nella misura pari alla percentuale di distribuzione della sostanza spettante al partecipante. In alternativa, gli investitori aziendali possono invece creare una voce di compensazione passiva. In caso di rimborso o vendita delle quote del Fondo, gli investitori privati possono evitare di ridurre i costi d'acquisto anche aggiungendo al conteggio fiscale le distribuzioni materiali. 1 Brevi note sul regime fiscale Brevi note sulle disposizioni tributarie per i partecipanti Le indicazioni seguenti circa le disposizioni tributarie sono valide soltanto per investitori illimitatamente assoggettati ad imposta nella Repubblica Federale di Germania. All’investitore residente all’estero si consiglia di contattare il proprio commercialista prima dell’acquisto di quote del Fondo descritto nel presente prospetto informativo, onde chiarire nel caso specifico possibili conseguenze fiscali nel paese di residenza, derivanti dall’acquisto di quote. Il patrimonio del Fondo è in qualità di organismo di investimento con uno scopo specifico esente dall’imposta sul reddito delle società e sulle industrie. Tuttavia i proventi imponibili del Fondo costituiscono per l’investitore privato redditi da capitale e sono quindi assoggettati all’imposta sul reddito, qualora tali redditi superino, congiuntamente ad altri redditi da capitale, la quota esente forfetaria per risparmiatori di 801 euro all’anno (in caso di persona singola o imposizione disgiunta dei coniugi) o di 1.602 euro all’anno (in caso di imposizione congiunta dei coniugi).1) L’imposta si applica ai redditi derivanti da capitale con un’aliquota del 25% (cui si aggiungono il contributo di solidarietà ed eventualmente la tassa ecclesiastica). Nei redditi da capitale rientrano anche i proventi distribuiti del Fondo, i proventi assimilabili a distribuzioni, l’utile intermedio nonché l’utile derivante dall’acquisto e dalla vendita di quote di fondi comuni di investi- 14 Quote detenute nel patrimonio privato (soggetti fiscali residenti) • Utili derivanti dalla vendita di strumenti finanziari, utili derivanti da contratti a termine e proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni Gli utili derivanti dalla vendita di azioni, diritti di godimento con caratteristiche simili al capitale proprio, utili derivanti da contratti a termine nonché proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni conseguiti dal Fondo, sono rilevati per conto dell’investitore soltanto al momento della loro distribuzione. Lo stesso vale per la vendita di quote di altri fondi comuni di investimento. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita dei seguenti crediti di ca- 1) A partire dall'anno 2009, la quota esente forfettaria per risparmiatori ammonta a 801,- euro all’anno in caso di persona singola e a 1.602 euro all’anno in caso di imposizione congiunta. Tale quota comprende la quota esente per risparmiatori, prevista finora, e la quota forfetaria esente da imposta per spese di produzione del reddito. Con ciò la detraibilità dei costi effettivi per la produzione del reddito relativa ai proventi da capitale in oggetto si ritiene estinta. In seguito a una decisione contraria emanata dal Finanzgericht (ufficio giudiziario competente in materia tributaria) del Baden-Württemberg il 17 dicembre 2012, la detrazione dei costi effettivi per la produzione del reddito è consentita nei casi in cui l'aliquota d'imposta sul reddito, tenuto conto della quota forfetaria esente da imposta, risulta inferiore all'aliquota dell'imposta sostitutiva (25%). Attualmente è in corso un procedimento di revisione contro la predetta sentenza da parte del Bundesfinanzhof (Corte di cassazione federale in materia tributaria) (Az. VIII R 13/13). 2) Gli utili derivanti dalla vendita di quote di fondi comuni di investimento mobiliare, acquistate prima del 1° gennaio 2009 da investitori privati, sono esenti da imposta. pitale non sono rilevati per conto dell’investitore1) se non sono oggetto di distribuzione. In questa categoria rientrano i seguenti crediti di capitale (di seguito "crediti di capitale positivi"): a) crediti di capitale che presentano un rendimento all’emissione, b) obbligazioni “ordinarie” e crediti con cedola fissa non garantiti nonché obbligazioni down-rating, floater e reverse floater, c) certificati di investimento rischiosi (ossia senza garanzia né di capitale né di cedola), che replicano la quotazione di un'azione o di un indice pubblicato per una pluralità di azioni nel rapporto 1 a 1, d) obbligazioni reverse convertible, exchangeable bond ed obbligazioni convertibili, e) income bond negoziati "flat", ossia senza il computo separato degli interessi maturati, e diritti di partecipazione ai dividendi f) obbligazioni cum warrant acquistate congiuntamente al warrant. Qualora gli utili derivanti dalla vendita degli strumenti finanziari/ dei crediti di capitale sopra indicati, gli utili derivanti da operazioni a termine nonché i proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni vengano distribuiti, essi sono per principio assoggettati ad imposta e, in caso di custodia delle quote in Germania, tassati con un’aliquota del 25% (cui si aggiungono il contributo di solidarietà ed eventualmente la tassa ecclesiastica). Gli utili distribuiti derivanti dalla vendita di strumenti finanziari e gli utili derivanti da contratti a termine sono tuttavia esenti da imposta, qualora gli strumenti finanziari siano stati acquistati, per conto del Fondo, prima del 1° gennaio 2009 o, rispettivamente, il contratto a termine sia stato concluso prima del 1° gennaio 2009. I risultati derivanti dalla vendita di crediti di capitale non contenuti nella lista summenzionata sono trattati, ai fini fiscali, come pagamenti di interessi. • Interessi, dividendi e altri proventi Gli interessi, i dividendi e i proventi assimilati sono comunque assoggettati ad imposta, a prescindere dal fatto se tali proventi vengano accumulati o distribuiti. Di norma essi sono soggetti a un’aliquota del 25% (cui si aggiungono il contributo di solidarietà ed eventualmente la tassa ecclesiastica). Possono essere esentati dalla ritenuta fiscale gli investitori residenti nel territorio tedesco che presentano un ordine di esenzione, qualora la loro quota di proventi assoggettata ad imposta non superi 801 Euro in caso di persona singola e 1.602 Euro in caso di imposizione congiunta dei coniugi.2) Lo stesso vale in caso di presentazione di una certificazione per persone che presumibilmente non sono soggette all'imposta sul reddito (il cosiddetto "certificato di non imposizione"). Nel caso in cui l’investitore residente in Germania custodisca le quote di un Fondo, classificato secondo la normativa fiscale vigente come fondo a distribuzione dei proventi, in un deposito tedesco presso la Società o un istituto di credito (caso di deposito), l’istituto di credito che amministra il deposito in qualità di agente di pagamento non applica la ritenuta dietro presentazione, prima del termine di distribuzione stabilito, di un ordine di esenzione per un importo sufficiente, secondo il modello ufficiale, o di un certificato di non imposizione rilasciato dall’ufficio imposte per la durata di tre anni. In tal caso, l’importo di distribuzione sarà bonificato all’investitore integralmente. Per la ritenuta fiscale di un fondo che non effettua distribuzioni dei proventi, il fondo mette a disposizione degli organi che amministrano i depositi l'imposta sul reddito da capitale oltre alle 1) § 1, comma 3, frase 3, Nr. 1, lettere da a) a f) dell'InvStG 2) A partire dall'anno 2009, la quota esente forfettaria per risparmiatori ammonta a 801,- euro all’anno in caso di persona singola e a 1.602 euro all’anno in caso di imposizione congiunta. Tale quota comprende la quota esente per risparmiatori, prevista finora, e la quota forfetaria esente da imposta per spese di produzione del reddito. Con ciò la detraibilità dei costi effettivi per la produzione del reddito relativa ai proventi da capitale in oggetto si ritiene estinta. In seguito a una decisione contraria emanata dal Finanzgericht (ufficio giudiziario competente in materia tributaria) del Baden-Württemberg il 17 dicembre 2012, la detrazione dei costi effettivi per la produzione del reddito è consentita nei casi in cui l'aliquota d'imposta sul reddito, tenuto conto della quota forfetaria esente da imposta, risulta inferiore all'aliquota dell'imposta sostitutiva (25%). Attualmente è in corso un procedimento di revisione contro la predetta sentenza da parte del Bundesfinanzhof (Corte di cassazione federale in materia tributaria) (Az. VIII R 13/13). maggiorazioni massime (contributo di solidarietà e tassa ecclesiastica). Gli organi che amministrano il deposito provvedono alla trattenuta fiscale, come nel caso della distribuzione, in considerazione della situazione personale dei partecipanti, in particolare per l'eventuale versamento della tassa ecclesiastica. Se il fondo mette a disposizione degli organi che amministrano il deposito degli importi che non devono essere versati, questi vengono restituiti. Qualora le quote siano custodite nel deposito di un istituto di credito o una società di gestione tedeschi, l'importo messo a disposizione dell'organo che amministra il deposito sarà accreditato all'investitore, se questo avrà presentato all'istituto di credito che amministra il suo deposito un ordine di esenzione per un importo sufficiente o un certificato di non imposizione, prima della conclusione dell'esercizio del Fondo. Qualora l'ordine di esenzione o il certificato di non imposizione non venga presentato o non venga presentato in tempo utile, l’investitore riceve comunque dall’istituto che amministra il deposito un certificato fiscale attestante il prelievo e il versamento dell’imposta e del contributo di solidarietà. Dopodiché l’imposta corrisposta potrà essere detratta dall’investitore sull'imposta sul reddito complessivamente dovuta nel quadro dell’accertamento tributario dei redditi. Qualora le quote di Fondi a distribuzione dei proventi non vengano custodite in un deposito e le cedole di pagamento dei proventi vengano presentate ad un istituto di credito tedesco (quote custodite per conto proprio), sarà trattenuta un’aliquota d’imposta del 25%, cui si aggiunge come sovraimposta il contributo di solidarietà del 5,5%; la ritenuta complessiva sui proventi ammonta quindi al 26,375%. • Proventi fiscali negativi I proventi negativi che permangono nel Fondo dopo aver effettuato la compensazione con proventi positivi dello stesso tipo, sono riportati a nuovo, ai fini fiscali, nel patrimonio del Fondo. Tali proventi potranno essere compensati nel Fondo con proventi positivi dello stesso tipo, conseguiti in futuro e assoggettati ad imposta negli anni seguenti. Un’imputazione diretta dei proventi negativi fiscali all’investitore non è possibile. Tali importi negativi si riflettono quindi per l’investitore, per quanto concerne l’imposta sul reddito, soltanto nel periodo d’imposta (anno fiscale) in cui termina l’esercizio del Fondo oppure in cui viene effettuata la distribuzione per l’esercizio nel quale i proventi fiscali negativi sono stati compensati nel Fondo. Non è possibile far valere tali importi come detrazione sull’imposta sul reddito da parte dell’investitore in un momento antecedente. finché anch’essi non diventino oggetto di una doppia imposizione. Gli utili derivanti dalla vendita di quote di fondi comuni di investimento acquistate successivamente al 31 dicembre 2008 non sono assoggettabili ad imposta nella misura in cui tali utili sono riconducibili a proventi maturati durante il periodo di possesso delle quote e non ancora imputati a livello dell’investitore ed esenti da imposta in virtù dell’accordo sulla doppia imposizione (cosiddetto utile su operazioni immobiliari pro rata temporis). La Società pubblica l’utile su operazioni immobiliari in ogni giorno di valutazione come tasso percentuale del valore della quota del Fondo. • Disposizioni particolari per "fondi monetari ad orientamento fiscale" Se il Fondo soddisfa i requisiti per qualificarsi come "fondo monetario orientato al risparmio fiscale", in caso di vendita o di rimborso delle quote si applicano le seguenti particolarità: Gli utili derivanti dalla vendita o il rimborso di quote acquistate dopo il 18 settembre 2008, sono comunque assoggettati ad imposta nella misura del 25%, anche se tali quote sono state acquistate prima del 1° gennaio 2009. Nel caso in cui le quote sono state acquistate dopo il 18 settembre 2008, ma prima del 1° gennaio 2009, e il patrimonio del Fondo effettua la distribuzione di cosiddetti utili di vendita pregressi (ossia utili derivanti dalla vendita di strumenti finanziari acquistati dal Fondo prima del 1° gennaio 2009 o utili derivanti da contratti a termine conclusi prima del 1° gennaio 2009) successivamente al 31 dicembre 2008, un eventuale utile di vendita derivante dalla vendita di quote successivamente al 31 dicembre 2008 non deve essere rettificato degli utili di vendita pregressi distribuiti. Nel caso in cui le quote siano state acquistate prima del 19 settembre 2008, la vendita è esente dall’imposta – mentre invece sono da assoggettare ad imposta gli incrementi di valore maturati a partire dal 10 gennaio 2011. • Eccezione alla tutela dei diritti acquisiti nell’ambito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva Vi è un'eccezione alla tutela dei diritti acquisiti nell’ambito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in caso di vendita o rimborso delle quote di determinati fondi comuni di investimento mobiliare acquistati dopo il 9 novembre 2007 e prima del 1° gennaio 2009. L’imposta sostitutiva è applicata già al momento della vendita di quote a decorrere dal 2009 nei seguenti casi: • • Distribuzioni materiali (Substanzauskehrungen) Le distribuzioni materiali non sono soggette a imposizione Le distribuzioni materiali percepite dall’investitore durante il periodo di possesso delle quote comportano di norma un decurtamento ossia una riduzione dei costi d’acquisto. Al saldo fiscale, l’importo derivante dalla vendita di tali quote del Fondo determina quindi un aumento dell’utile imponibile. • Utili di vendita per l’investitore Nel caso in cui l'investitore privato venda le quote del Fondo acquistate dopo il 31 dicembre 2008, gli utili derivanti da tale vendita sono assoggettati ad un’aliquota d’imposta sostitutiva del 25%. Qualora le quote siano custodite in un deposito tedesco, l’organo che amministra il deposito opererà la ritenuta dell’imposta. La ritenuta fiscale del 25% (cui si aggiungono il contributo di solidarietà ed eventualmente la tassa ecclesiastica) non si applica dietro presentazione di un ordine di esenzione per un importo sufficiente o di un certificato di non imposizione. Se tali quote vengono vendute da un investitore privato con una perdita, quest'ultima viene compensata con altri redditi derivanti dal capitale positivi. Se le quote vengono custodite in un deposito tedesco e il medesimo organismo che amministra il deposito nello stesso anno solare ha generato redditi derivanti da capitale positivi, l'organismo che amministra il deposito si fa carico della compensazione della perdita. Per quote del Fondo acquistate prima del 1° gennaio 2009, gli utili di vendita realizzati da investitori privati sono esenti da imposta (cosiddetta tutela dei diritti acquisiti). Ai fini della determinazione degli utili di vendita, i costi di acquisto sono ridotti dell’utile intermedio al momento dell’acquisto e il prezzo di vendita dell’utile intermedio al momento della vendita, affinché l’utile intermedio (vedi infra) non venga doppiamente incluso nella base imponibile calcolata ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi. I proventi accumulati e reinvestiti nel patrimonio del Fondo sui quali l’investitore ha già pagato l’imposta, sono decurtati altresì dal prezzo di vendita, af- 15 • • fondi comuni di investimento mobiliare specializzati tedeschi ed esteri o società di investimento per azioni specializzate tedesche ed estere; altri fondi comuni di investimento mobiliare per i quali la partecipazione di persone fisiche, a norma di legge o secondo quanto disposto da statuto, contratto societario o condizioni di investimento, sia subordinata alla competenza in materia da parte dell’investitore; altri fondi comuni di investimento mobiliare, la partecipazione ai quali è soggetta ad un investimento minimo a partire da 100.000 euro. Questa eccezione è interpretata dall’amministrazione delle entrate nel senso che, qualora il patrimonio sostanziale di un fondo comune di investimento mobiliare sia attribuibile a un numero ristretto da uno a dieci partecipanti, per quegli investitori i quali abbiano investito di fatto un importo non inferiore a 100.000 euro si possa supporre sia che l’organismo di investimento preveda un investimento minimo di 100.000 euro, sia che a tali investitori sia richiesta una particolare competenza in materia. A tal fine, non dovranno essere tenuti in considerazione accordi contrari verificatisi a causa della sovrapposizione di circostanze reali (lettera del Ministero federale delle finanze [Bundesministerium für Finanzen - BMF] del 22 ottobre 2008, IV C 1 – S 1980-1/08/10011). Finora, a quanto risulta, tale interpretazione di legge non è ancora stata sottoposta all’esame della commissione tributaria da parte dell’amministrazione fiscale. In particolare resta poco chiara e discutibile l’interpretazione del passo “il patrimonio sostanziale di un fondo comune di investimento mobiliare”. Nella possibilità di interpretare tale passo in modo molto estensivo si potrebbe attribuire ogni fondo comune di investimento alla sfera di applicazione di tale disposizione, in particolare però un fondo che dispone di un patrimonio più ridotto e presenta una certa tipologia di investitori – tipologia che peraltro in un fondo comune di investimento aperto non è controllabile dall’investitore stesso a causa dell’impossibilità di conoscere gli altri investitori. E ciò sarebbe peraltro valido anche nel caso in cui a causa di rimborsi effettuati su richiesta degli al- tri investitori il patrimonio sostanziale sarebbe detenuto al massimo da dieci investitori. 2 Quote nel patrimonio aziendale (soggetti fiscali residenti) • Utili derivanti dalla vendita di strumenti finanziari, utili derivanti da contratti a termine e proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni Gli utili derivanti dalla vendita di azioni, quote di fondi comuni di investimento, diritti di godimento con caratteristiche simili al capitale proprio, utili derivanti da contratti a termine nonché proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni conseguiti dal Fondo, sono rilevati per conto dell’investitore soltanto al momento della loro distribuzione. Inoltre, gli utili derivanti dalla vendita dei seguenti crediti di capitale non sono rilevati per conto dell’investitore se non sono oggetto di distribuzione. In questa categoria rientrano i seguenti crediti di capitale (di seguito "crediti di capitale positivi"): a) crediti di capitale che presentano un rendimento all’emissione, b) obbligazioni “ordinarie” e crediti con cedola fissa non garantiti nonché obbligazioni down-rating, floater e reverse floater, c) certificati di investimento rischiosi (ossia senza garanzia né di capitale né di cedola), che replicano la quotazione di un'azione o di un indice pubblicato per una pluralità di azioni nel rapporto 1 a 1, d) obbligazioni reverse convertible, exchangeable bond ed obbligazioni convertibili, e) income bond negoziati "flat", ossia senza il computo separato degli interessi maturati, e diritti di partecipazione ai dividendi f) obbligazioni cum warrant acquistate congiuntamente al warrant. Qualora distribuiti, tali utili sono imputabili all’investitore ai fini fiscali. Gli utili derivanti dalla vendita di azioni sono esenti da imposta integralmente1) (se l’investitore è una persona giuridica) o nella misura del 40% (nel caso di altri investitori aziendali, p.es. imprenditori individuali) (metodo delle entrate parziali). Gli utili derivanti dalla vendita di strumenti finanziari obbligazionari/crediti di capitale, gli utili derivanti da contratti a termine e i proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni sono invece sempre colpiti integralmente da imposta. I risultati derivanti dalla vendita di crediti di capitale non contenuti nella lista summenzionata sono trattati, ai fini fiscali, come pagamenti di interessi. Qualora gli utili derivanti dalla vendita degli strumenti finanziari e da contratti a termine nonché i proventi derivanti da premi sulla vendita di opzioni vengano distribuiti, tali utili sono per principio assoggettati ad imposta (imposta sui redditi da capitale del 25% cui si aggiunge il contributo di solidarietà). L’imposta non si applica agli utili derivanti dalla vendita di strumenti finanziari e da contratti a termine acquistati o, rispettivamente, conclusi prima del 1° gennaio 2009. L’agente di pagamento non opererà alcuna ritenuta fiscale nemmeno nel caso particolare in cui l’investitore sia una persona giuridica illimitatamente passiva d’imposta o tali proventi da capitale rappresentino entrate di gestione di un’azienda tedesca e il creditore ne fornisca opportuna attestazione all’agente incaricato dei pagamenti dietro presentazione dell’apposito modulo ufficiale. • Interessi e proventi assimilati Gli interessi e i proventi assimilati sono comunque assoggettati ad imposta, 2) a prescindere dal fatto se tali proventi vengano accumulati o distribuiti. L'organismo che amministra il deposito desiste dalla ritenuta fiscale o la rimborsa unicamente dietro presentazione di un certificato di non imposizione. Inoltre, l'investitore riceverà un certificato fiscale attestante il pagamento dell'imposta. i quali vengono distribuiti su quote del patrimonio aziendale o capitalizzati, sono sostanzialmente esenti da imposta per le persone giuridiche, fatta eccezione per i dividendi contemplati nella legge tedesca in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare tedeschi (REITG) (con riferimento alle persone giuridiche, i dividendi sono considerati, nella misura del 5%, una spesa di gestione non deducibile e quindi assoggettati ad imposta). Sulla base della nuova normativa che disciplina l'imposizione fiscale sui dividendi corrisposti sul capitale flottante, i dividendi percepiti o considerati percepiti dal Fondo dopo il 28 marzo 2013 e versati da società per azioni tedesche o estere nelle quali il Fondo investe direttamente sono assoggettati ad imposta per le persone giuridiche. Con riferimento agli imprenditori individuali (fatta eccezione per i dividendi ai sensi della REITG) i dividendi sono imponibili nella misura del 60% (metodo delle entrate parziali). I dividendi tedeschi sono assoggettati ad imposta (imposta sui redditi da capitale del 25% cui si aggiunge come sovraimposta il contributo di solidarietà del 5,5%). I dividendi esteri sono per principio assoggettati ad imposta (imposta sui redditi da capitale del 25% cui si aggiunge come sovraimposta il contributo di solidarietà del 5,5%). L’agente di pagamento non opererà tuttavia alcuna ritenuta fiscale nel caso particolare in cui l’investitore sia una persona giuridica illimitatamente passiva d’imposta o tali dividendi esteri rappresentino entrate di gestione di un’azienda tedesca e il creditore ne fornisca opportuna attestazione all’agente incaricato dei pagamenti dietro presentazione dell’apposito modulo ufficiale. Per determinati organismi, all'agente di pagamento deve essere presentata una certificazione rilasciata dall’ufficio imposte competente come prova dell'assoggettamento integrale ad imposta. Si tratta di associazioni, enti, fondazioni e altri patrimoni di destinazione di diritto privato senza personalità giuridica, nonché di persone giuridiche di diritto privato che non siano società di capitali, cooperative o associazioni di fondi pensionistici e di mutua assicurazione. Gli investitori assoggettati ad imposta sulle industrie devono includere nel calcolo dei redditi aziendali quella parte di proventi da dividendi esente dall’imposta sul reddito senza poterla però in seguito decurtare. Secondo il parere dell'amministrazione fiscale, i dividendi di società di capitali estere cosiddetti "intercompany" possono essere esenti da imposta unicamente qualora l'investitore sia una società (di capitali) ai sensi dell'accordo sulla doppia imposizione cui spetti effettivamente una partecipazione (intercompany) sufficientemente elevata. • Proventi fiscali negativi I proventi negativi che permangono nel Fondo dopo aver effettuato la compensazione con proventi positivi dello stesso tipo, sono riportati a nuovo nel patrimonio del Fondo. Tali proventi potranno essere compensati nel Fondo con proventi positivi dello stesso tipo, conseguiti in futuro e assoggettati ad imposta negli anni seguenti. Un’imputazione diretta dei proventi negativi fiscali all’investitore non è possibile. Tali importi negativi si riflettono quindi per l’investitore, per quanto concerne l’imposta sul reddito o, rispettivamente, delle società, soltanto nel periodo d’imposta (anno fiscale) in cui termina l’esercizio del Fondo oppure in cui viene effettuata la distribuzione per l’esercizio nel quale i proventi fiscali negativi sono stati compensati nel Fondo. Non è possibile far valere tali importi come detrazione sull’imposta sul reddito o, rispettivamente, delle società da parte dell’investitore in un momento antecedente. • Distribuzioni materiali (Substanzauskehrungen) Le distribuzioni materiali non sono assoggettabili ad imposta. Ciò significa che per un investitore tenuto a compilare il bilancio d’esercizio, le distribuzioni materiali corrisposte sono da iscrivere come proventi nel bilancio codicistico e come oneri nel bilancio fiscale mediante la creazione di una voce di compensazione passiva, onde ridurre tecnicamente il costo d’acquisto e neutralizzarlo ai fini fiscali. In alternativa è possibile ridurre i costi d'acquisto ammortizzati per l'importo pro rata della distribuzione materiale. • Utili di vendita per l’investitore • Dividendi tedeschi ed esteri I dividendi percepiti o considerati percepiti dal Fondo prima del 1° marzo 2013 e versati da società per azioni tedesche o estere, 1) Con riferimento alle persone giuridiche, gli utili di vendita derivanti da azioni sono considerati, nella misura del 5%, spese di gestione non deducibili e, quindi, comunque assoggettati ad imposta. 2) Gli interessi assoggettabili ad imposta vanno considerati a norma del § 2, comma 2a dell'InvStG nell’ambito delle disposizioni sulla limitazione degli oneri da interessi (Zinsschrankenregelung) conforme al § 4h dell'EStG. Gli utili derivanti dalla vendita di quote del patrimonio aziendale sono sostanzialmente esenti da imposta per le persone giuridiche (per queste ultime, i dividendi sono considerati, nella misura del 5%, una spesa di gestione non deducibile e quindi assoggettati ad imposta), purché tali utili si riferiscano a dividendi non ancora percepiti o considerati come non ancora percepiti e a utili realizzati e non realizzati dal Fondo su azioni tedesche o estere, e purché tali dividendi e utili al momento dell'imputazione all'investitore siano esenti da imposta (i cosiddetti utili azionari). Gli 16 imprenditori individuali devono assoggettare ad imposta tali utili di vendita nella misura del 60%. La Società pubblica gli utili azionari (dal 1° marzo 2013, ai sensi della nuova normativa, due utili azionari distinti, uno per le persone giuridiche e uno per gli imprenditori individuali - eventualmente la pubblicazione differenziata può avvenire posticipatamente) in ogni giorno di valutazione come tasso percentuale del valore della quota del Fondo. Gli utili derivanti dalla vendita di quote, inoltre, non sono assoggettabili ad imposta nella misura in cui tali utili sono riconducibili a proventi maturati durante il periodo di possesso delle quote e non ancora imputati a livello dell’investitore ed esenti da imposta in virtù dell’accordo sulla doppia imposizione (cosiddetto utile su operazioni immobiliari pro rata temporis). La Società pubblica l’utile su operazioni immobiliari in ogni giorno di valutazione come tasso percentuale del valore della quota del Fondo. 3 Soggetti fiscali non residenti Nel caso in cui un soggetto fiscale non residente custodisca quote di un Fondo a distribuzione dei proventi nel deposito di un istituto di credito tedesco, non viene operata alcuna ritenuta su interessi, proventi assimilati ad interessi e dividendi esteri a condizione che l'investitore documenti la sua posizione di soggetto fiscale non residente. Qualora l'organo che amministra il deposito non sia a conoscenza della posizione di soggetto fiscale non residente dell'investitore oppure tale posizione non venga documentata in tempo utile, l'investitore non residente è costretto a chiedere un rimborso dell’imposta ai sensi del testo unico delle leggi tributarie tedesche (Abgabenordnung, AO). La responsabilità spetta all'ufficio imposte competente per l'organo che amministra il deposito. Nel caso in cui un soggetto fiscale non residente custodisca quote di un Fondo ad accumulazione dei proventi nel deposito di un istituto di credito tedesco, egli potrà ottenere il rimborso dell’aliquota del 25% e del contributo di solidarietà applicati ai dividendi non tedeschi, purché egli documenti la sua posizione di soggetto fiscale non residente. Qualora la domanda di rimborso venga presentata in ritardo, è possibile chiedere - come nel caso della ritardata documentazione della posizione di soggetto fiscale non residente per Fondi a distribuzione dei proventi - il rimborso ai sensi del testo unico delle leggi tributarie tedesche (Abgabenordnung, AO) anche in un momento successivo all’accumulazione dei dividendi nel Fondo. Il computo o il rimborso dell'imposta corrisposta sui dividendi esteri per investitori non residenti dipende dalla convenzione sulla doppia imposizione in vigore tra lo Stato in cui l'investitore ha la sua sede legale e la Repubblica federale di Germania. Il rimborso dell'imposta sul reddito da capitale su dividendi tedeschi ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione avviene tramite l'ufficio delle entrate federale (BZSt) a Bonn. 4 Contributo di solidarietà a favore delle nuove regioni federali (Solidaritätszuschlag) Sull’imposta che colpisce gli importi di distribuzione e i proventi accumulati e reinvestiti nel patrimonio del Fondo è applicato un contributo di solidarietà a favore delle nuove regioni federali nella misura del 5,5%. Il contributo di solidarietà è detraibile dall'imposta sul reddito e dall’imposta sul reddito delle società. Nei casi in cui non viene applicata alcuna imposta oppure tale imposta è accreditata al momento dell’accumulazione dei proventi prima del 1° gennaio 2012 - p. es. dopo presentazione di un ordine di esenzione per un importo sufficiente, di un certificato di non imposizione o di una documentazione attestante la posizione di soggetto fiscale non residente -, non sarà trattenuto nemmeno il contributo di solidarietà ossia questo sarà accreditato all’investitore nel caso di accumulazione dei proventi. 5 Tassa ecclesiastica Se l’imposta sostitutiva è riscossa già dall’organo tedesco che amministra il deposito (sostituto d’imposta), la tassa ecclesiastica sarà calcolata, in aggiunta alla ritenuta d’imposta, sull’imposta sostitutiva in base all’aliquota prevista della comunità religiosa di appartenenza dell’investitore. A tal fine, chi è soggetto al pagamento dell’imposta ecclesiastica è tenuto a presentare una domanda, in forma scritta, al sostituto d'imposta indicando la comunità religiosa di appartenenza. In caso di coniugi, essi nella domanda devono inoltre dichiarare il rapporto di ripartizione dei redditi da capitale e la quota che in base a tale rapporto si ripartisce su ogni coniuge, affinché la tassa ecclesiastica possa essere calcolata, trattenuta e versata all’erario in base a tale rapporto. Ove il rapporto di ripartizione non venga indicato, si applicherà il criterio della suddivisione pro capite. La tassa ecclesiastica in tal modo operata sarà computata ossia detratta in diminuzione dell’imposta sostitutiva. 6 Ritenuta alla fonte estera Nei paesi d'origine viene parzialmente operata una ritenuta alla fonte sui proventi esteri del Fondo. La Società può detrarre dal patrimonio del Fondo la ritenuta alla fonte computabile come spese promozionali. In tal caso, la ritenuta alla fonte estera non è né computabile né detraibile da parte dell‘investitore. Qualora la Società non si avvalga della facoltà di detrarre dal patrimonio del Fondo la ritenuta alla fonte estera, tale ritenuta applicata è computabile in diminuzione dell’imposta sostitutiva. 7 Importo perequativo Parti del prezzo di emissione per quote emesse, le quali si ripartiscono su proventi distribuibili (metodo del conguaglio dei proventi), sono trattate, ai fini fiscali, come i proventi sui quali tali parti del prezzo di emissione si ripartiscono. 8 Accertamento separato, controlli esterni Le basi imponibili rilevate a livello del Fondo sono da accertare separatamente. A tal fine, la Società è tenuta a consegnare all’ufficio imposte una dichiarazione di accertamento. Le rettifiche concernenti le dichiarazioni di accertamento, p. es. a seguito di un controllo esterno effettuato da parte dell’amministrazione tributaria, decorrono dall’esercizio nel quale le rettifiche sono diventate insindacabili. Per l’investitore l’imputazione ai fini fiscali di un tale accertamento modificato scatta alla fine dello stesso esercizio oppure il giorno della distribuzione relativo alla distribuzione per tale esercizio. Le rettifiche degli errori colpiscono economicamente gli investitori partecipanti al Fondo nel momento della rettifica degli errori. Gli effetti possono essere o positivi o negativi. 9 Tassazione degli utili intermedi Gli utili intermedi sono i corrispettivi ricevuti nel prezzo di emissione o di rimborso per interessi incassati o maturati, nonché i proventi della vendita di crediti di capitale non positivi che il Fondo non ha ancora distribuito o capitalizzato e che quindi non sono ancora imponibili presso il partecipante (paragonabili agli interessi unitari sui titoli a reddito fisso). L’utile intermedio conseguito dal Fondo è assoggettato all’imposta sul reddito al momento del rimborso o della vendita di quote da parte di soggetti fiscali residenti. L’imposta sull’utile intermedio è applicata nella misura del 25% (cui si aggiungono come sovraimposta il contributo di solidarietà del 5,5% ed eventualmente la tassa ecclesiastica). Per investitori privati, l’utile intermedio corrisposto al momento dell'acquisto delle quote può essere portato in deduzione, nell’anno in cui è stato corrisposto, come entrata negativa, se viene eseguito un conguaglio dei proventi e se vi si fa riferimento sia nella pubblicazione dell'utile intermedio sia nel quadro dei dati fiscali da certificare da parte dei professionisti. Esso viene già detratto nel calcolo dell'imposta. Qualora non venga pubblicato, l’utile intermedio è calcolato nella misura del 6% annuo sull’importo corrisposto per il rimborso o la vendita delle quote del Fondo. Nel caso di investitori aziendali, l'utile intermedio pagato è parte integrante dei costi d'acquisto che non vanno corretti. L'utile intermedio ottenuto con il rimborso o la vendita di quote del Fondo costituisce parte integrante del ricavo di vendita. Non si attua alcuna correzione. Gli utili intermedi sono indicati, a cadenza regolare, anche nei computi e nelle sinossi dei proventi da investimenti forniti dalle banche. 10 Conseguenze derivanti da fusioni tra Fondi La fusione di un Fondo residente in Germania in un altro Fondo residente in Germania non porta all’evidenziazione, rilevante ai fini fiscali, delle riserve occulte né a livello degli investitori né a livello dei fondi partecipanti, vale a dire che tale procedura è neutra ai fini fiscali. La stessa disposizione trova applicazione in caso del conferimento dei beni patrimoniali di un Fondo residente in Germania in una società di investimento a capitale variabile tedesca o in un comparto di una società di investimento a capitale variabile tedesca. Se i partecipanti del Fondo incorporato ricevono un pagamento previsto dal programma di fusione, questa distribuzione viene trattata fiscalmente come reddito straordinario. I proventi conseguiti dal Fondo incorporato e non ancora distribuiti sono fiscalmente attribuiti ai partecipanti come proventi assimilabili a distribuzioni al giorno del conferimento. In questo modo si garantisce che i partecipanti di questo Fondo partecipino a eventuali proventi conseguiti dallo stesso fino al momento della fusione. Pertanto, dal punto di vista fiscale, si tratta di un'accumulazione dei proventi ordinari non ancora distribuiti dell'ultimo esercizio del Fondo incorporato. 11 Tassazione trasparente, semitrasparente e non trasparente in qualità di fondo comune di investimento I principi fiscali di cui sopra (la cosiddetta tassazione trasparente per i fondi comuni di investimento ai sensi della legge fiscale tedesca sugli investimenti [Investmentsteuergesetz, InvStG]) si applicano solo se il Fondo rientra nella sfera dei diritti acquisiti dell'InvStG. In caso contrario, il Fondo è tenuto a rispettare le disposizioni fiscali in materia di investimento previste dall'InvStG. Si tratta di principi conformemente ai quali il Fondo deve investire per poter essere considerato un fondo comune di investimento dal punto di vista fiscale. In entrambi i casi, inoltre, devono essere comunicate tutte le basi di imposizione ai sensi degli obblighi di notifica fiscale, conformemente alle disposizione del § 5, comma 1 dell'InvStG. Il Fondo rientra nella sfera dei diritti acquisiti dell'InvStG se è stato lanciato prima del 24 dicembre 2013 e se le disposizioni di investimento e i limiti previsti per l'assunzione di prestiti sono conformi all'ex Investmentgesetz (InvG). Parimenti, se il Fondo ha acquistato quote di altri fondi comuni di investimento, i suddetti principi fiscali si applicano solo se il Fondo rientra nella sfera dei diritti acquisiti dell'InvStG oppure se rispetta le disposizioni fiscali in materia di investimento previste dall'InvStG e la società di gestione di tali fondi target adempie agli obblighi di notifica fiscale. La Società si impegna a rispettare le disposizioni fiscali in materia di investimento o, in caso di diritti acquisiti, le disposizioni di investimento e i limiti previsti per l'assunzione di prestiti ai sensi dell'Investmentgesetz e a comunicare tutte le basi di imposizione. Tuttavia la notifica richiesta non può venir garantita nel caso in cui il Fondo abbia acquistato quote di fondi comuni di investimento e le società di gestione di questi ultimi non adempiano agli obblighi di notifica fiscale. In tal caso sono considerati validi ai fini fiscali le distribuzioni e l’utile intermedio nonché il 70% degli aumenti di valore conseguiti nell’ultimo anno solare in riferimento alle rispettive quote dei fondi comuni di investimento (tuttavia almeno il 6% del prezzo di rimborso) come proventi imponibili assoggettati ad imposta sul patrimonio del Fondo. La Società si impegna altresì a notificare altri criteri di tassazione non citati dalle disposizioni di cui al § 5, comma 1 dell'InvStG (in particolare, gli utili azionari, gli utili su operazioni immobiliari e gli utili intermedi). 12 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi / Decreto sullo scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi Il decreto sullo scambio di informazioni relative ai pagamenti di interessi (Zinsinformationsverordnung, ZIV) che recepisce la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi deve assicurare a livello transfrontaliero l'imposizione effettiva dei redditi da risparmio delle persone fisiche nell'ambito dell'UE. Con taluni stati terzi (in particolare con Svizzera, Liechtenstein, Isole del Canale, Monaco ed Andorra), l’UE ha concluso accordi corrispondenti in gran parte alla direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. A norma di tale decreto, i pagamenti di interessi corrisposti ad una persona fisica residente in uno stato europeo o in determinati stati terzi sono segnalati dalla banca tedesca che effettua il pagamento (e che in tal senso funge quindi da agente incaricato dei pagamenti) al Bundesamt für Finanzen, l’ufficio delle entrate federale, e da lì infine all’ufficio delle entrate del luogo di residenza estero del beneficiario dei pagamenti. Allo stesso modo, i pagamenti degli interessi corrisposti da una banca estera di un paese europeo o di determinati stati terzi ad una persona fisica residente in Germania sono comunicati all’ufficio delle entrate del luogo di residenza tedesco del beneficiario dei pagamenti. Taluni stati esteri applicano invece ritenute alla fonte, che possono essere imputate sul debito di imposta nell’ambito dell’accertamento tributario dei redditi in Germania. La normativa colpisce quindi gli investitori privati residenti entro i confini dell’UE o in uno degli stati terzi aderenti, i quali detengono un deposito o un conto in un paese dell’UE diverso da quello di residenza e ai quali sono attribuiti i pagamenti transfrontalieri degli interessi. 17 Tra l'altro, il Lussemburgo e la Svizzera si sono impegnati a trattenere una ritenuta alla fonte pari al 35% dei redditi da interessi. Nell’ambito della documentazione fiscale, l’investitore riceve comunque un certificato mediante il quale egli può far valere la ritenuta alla fonte corrisposta sull'imposta sul reddito complessivamente dovuta nel quadro dell’accertamento tributario dei redditi. In alternativa, l’investitore privato può chiedere alla banca estera che non venga prelevata la ritenuta alla fonte autorizzandola invece mediante relativo certificato di comunicare i proventi da interessi alle autorità fiscali competenti a norma di legge. In ottemperanza alla ZIV, la Società deve indicare per il Fondo se esso rientra (in scope) o non rientra (out of scope) nell’ambito di applicazione di tale decreto. Per una tale valutazione la ZIV stabilisce due limiti agli investimenti fondamentali. • • Se nel patrimonio del Fondo è contenuta una quota non superiore al 15% di crediti ai sensi della ZIV, gli agenti incaricati dei pagamenti, che comunque utilizzano i dati segnalati dalla Società, non sono tenuti a comunicare alcunché al Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), l’ufficio federale delle finanze. In caso contrario, il superamento del limite del 15% fa scattare l’obbligo di segnalazione al Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) per gli agenti di pagamento, della parte di interessi contenuta nell’importo di distribuzione. In caso di superamento della soglia del 25%, la quota di interessi inclusa nel rimborso o nella vendita di quote del Fondo va segnalata. Se si tratta di un Fondo a distribuzione dei proventi, al Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) va inoltre comunicata la parte di interessi contenuta nell’importo di distribuzione. Se si tratta di un Fondo ad accumulazione dei proventi, la segnalazione avviene soltanto al momento del rimborso o della vendita delle quote del Fondo. Relazioni annuali e semestrali e società di revisione Le relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso Union Investment, i collocatori e gli agenti di pagamento indicati alla fine del prospetto informativo, l'ufficio di contatto (qualora segnalato nella Parte speciale del prospetto informativo) e il Depositario. Alla fine del prospetto informativo è indicata la società di revisione incaricata della revisione del Fondo e dell'esame della rispettiva relazione annuale. La società di revisione certifica la relazione annuale del Fondo. Nell'ambito della revisione la società di revisione deve anche stabilire se la gestione del Fondo è stata effettuata conformemente alle disposizioni del KAGB e delle condizioni di investimento. La società di revisione deve sintetizzare il giudizio sulla revisione in una nota specifica che deve essere riportata integralmente nella relazione annuale. Su richiesta, la società di revisione deve presentare la relazione sulla revisione del Fondo al BaFin. Pagamenti ai partecipanti, diffusione delle relazioni e altre informazioni L’incarico al Depositario garantisce che i partecipanti ottengano gli importi di distribuzione e sia possibile il rimborso delle quote. Le informazioni per gli investitori menzionate nel presente prospetto informativo possono essere ottenute con le modalità indicate nel capitolo "Informazioni generali, documenti di vendita e diffusione di informazioni" della Parte generale del prospetto stesso. Diritto di recesso dell'acquirente Istruzioni sul recesso Diritto di recesso Se l'acquisto di quote di fondi comuni di investimento di tipo aperto viene effettuato mediante accordo verbale fuori dai locali commerciali stabili del soggetto responsabile della vendita delle quote o della relativa intermediazione, entro due settimane l'acquirente ha il diritto di ritirare la propria dichiarazione di acquisto per iscritto (ad es. tramite lettera, fax o e-mail) e senza indicarne il motivo. Il diritto di recesso si applica anche qualora il soggetto responsabile della vendita delle quote o della relativa intermediazione non abbia locali commerciali stabili. Il periodo entro il quale è possibile effettuare il recesso decorre dal momento in cui all'acquirente viene consegnata la copia della richiesta di stipula del contratto o inviata la ricevuta d'acquisto contenente le istruzioni sul diritto di recesso ai sensi delle disposizioni di cui al § 360, comma 1 del codice civile. Per l'osservazione del termine di scadenza è sufficiente che la dichiarazione di recesso sia spedita in tempo utile. Laddove l'inizio del periodo sia controverso, l'onere della prova spetta al venditore. Il recesso deve essere dichiarato per iscritto con indicazione del dichiarante e la sua firma, mentre non è necessario indicare una motivazione. Il recesso deve essere indirizzato a: Union Investment Privatfonds GmbH Wiesenhüttenstraße 10 60329 Francoforte sul Meno Telefax 069 58998-9000 e-mail: [email protected] Il diritto di recesso non sussiste se il venditore documenta che l'acquirente non è un consumatore ai sensi del § 13 del codice civile o di essersi rivolto all'acquirente per le trattative che hanno determinato l'acquisto di quote in seguito a un precedente ordine, ai sensi del § 55, comma 1 del codice del lavoro. Conseguenze del recesso Qualora l'acquirente abbia esercitato con successo il diritto di recesso o abbia già effettuato dei pagamenti, la Società è obbligata a corrispondere all'acquirente, eventualmente nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive contro il riconferimento delle quote acquistate, i costi sopportati e un importo corrispondente al valore delle quote acquistate entro e non oltre il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione di recesso. Non è possibile rinunciare al diritto di recesso. Quanto precede si applica in caso di acquisto di quote da parte del partecipante. Fine delle istruzioni sul recesso 18 Parte speciale Nella presente Parte speciale sono illustrate in dettaglio le disposizioni applicabili all'OICVM con patrimonio autonomo (di seguito il "Fondo") descritto nel presente prospetto informativo e/o alle rispettive classi di quote che derogano dalle disposizioni riportate nella Parte generale o che contengono specificazioni ulteriori rispetto a queste ultime. formazioni da parte del Depositario e non può verificarne in dettaglio l'esattezza e la completezza. La custodia dei beni patrimoniali per conto del Fondo è stata affidata a Deutsche WertpapierService Bank AG, Francoforte sul Meno, (dwpbank). In base a quanto comunicato dal Depositario, non vi sono conflitti di interessi derivanti dall'incarico di subdepositario. Fondo, data di costituzione e durata Agente di riferimento Il Fondo denominato Uni Favorite: Equity è stato costituito in data 1° novembre 2005 con durata illimitata. Attualmente il Fondo comprende diverse classi di quote. I partecipanti partecipano ai beni patrimoniali del Fondo in base al numero delle loro quote in qualità di comproprietari ossia di creditori per frazioni. Gli investitori non possono disporre dei beni patrimoniali detenuti dal Fondo. Le quote non conferiscono diritti di voto. L'Agente di riferimento per gli investitori professionali (persone fisiche e giuridiche) nonché per gli investitori istituzionali in relazione alla classe di quote descritta nel presente prospetto informativo, Unifavorite: Equity I è Union Investment Institutional GmbH (Tel.: 069 2567-7652; Fax: 069 2567 2570; e-mail: [email protected]; homepage: institutional.unioninvestment.de). Classi di quote Classe di rischio del Fondo Il Fondo comprende diverse classi di quote e pertanto le quote emesse incorporano diritti diversi a seconda della classe a cui appartengono. Attualmente esistono le seguenti classi di quote: La Società di Gestione ha attribuito il Fondo alla terza delle cinque classi di rischio in ordine di rischiosità decrescente; il patrimonio del Fondo è quindi esposto ad un rischio elevato. UniFavorite: Equity (WKN / ISIN: 847707 / DE0008477076), denominata in euro Nel periodo relativo alla fase di risparmio prevista dai piani di risparmio del Fondo, che conducono periodicamente all'acquisto di quote del Fondo, generalmente viene attribuita la classe di rischio immediatamente inferiore rispetto a quanto avviene con l'acquisto di un singolo certificato di quota. UniFavorite: Equity -net- (WKN / ISIN: 800751 / DE0008007519), denominata in euro UniFavorite: Equity I (WKN / ISIN: A0M80M / DE000A0M80M2), denominata in euro. Queste classi di quote si differenziano attualmente per l'importo minimo di investimento e inoltre per la commissione di emissione, la commissione di gestione e l'impiego dei proventi. In ragione della diversa configurazione, il risultato economico che l'investitore consegue con il proprio investimento nel Fondo può variare a seconda della classe alla quale appartengono le quote da lui acquistate. Questo vale per il rendimento che l'investitore consegue sia al lordo sia al netto delle imposte. L'acquisto di beni patrimoniali è consentito solo collettivamente per l'intero Fondo; non può avvenire a livello di singole classi di quote o di singoli gruppi di classi di quote. A norma del § 16, comma 2 delle condizioni di investimento generali del Fondo è possibile creare altre classi di quote che possono differenziarsi dalle classi di quote attualmente in essere per l'impiego dei proventi, la commissione di emissione, la valuta di denominazione delle quote (incluso l'eventuale utilizzo di operazioni di copertura valutaria), la commissione di gestione, l'importo minimo di investimento, o per una combinazione di tali caratteristiche. Questo non inficia tuttavia i diritti degli investitori già possessori di quote delle classi esistenti di questo Fondo. I costi legati all'introduzione di una nuova classe di quote sono esclusivamente a carico degli investitori della nuova classe di quote. Depositario Il seguente istituto di credito ha assunto la funzione di Depositario per il Fondo: WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Ludwig-Erhard-Allee 20 40227 Düsseldorf Sede: Düsseldorf Capitale sottoscritto e versato: EUR 649 milioni Patrimonio netto: EUR 2.082 milioni (Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2012) Il Depositario è un istituto di credito costituito in base alla normativa tedesca, la cui attività principale comprende operazioni di deposito, di credito, monetarie e in titoli. Subdepositario Le informazioni che seguono sono state comunicate alla Società dal Depositario. La Società ha verificato la plausibilità delle informazioni. Tuttavia, essa è stata incaricata di trasmettere le in- Volatilità elevata A causa della composizione del portafoglio e/o dell'impiego di tecniche o strumenti finanziari derivati, il Fondo farà registrare oscillazioni di valore elevate, vale a dire che il valore delle quote può essere soggetto a notevoli oscillazioni al rialzo o al ribasso anche entro brevi periodi di tempo. Note sui rischi particolare per il Fondo Il Fondo è esposto a potenziali oscillazioni significative dei corsi e a rischi di perdita accentuati in caso di un investimento in paesi emergenti ovvero in via di sviluppo. Obiettivo della politica di investimento L’obiettivo della politica di investimento è quello di conseguire un rendimento conforme alla situazione di mercato e quindi una crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo è un OICVM con patrimonio autonomo gestito come fondo azionario. Profilo dell'investitore tipo Il Fondo è indicato per investitori propensi al rischio, che desiderano sfruttare le opportunità di un investimento azionario a livello internazionale e sono disposti ad accettare un corrispondente rischio significativo. A seconda dell’entità delle possibili oscillazioni di valore una eventuale cessione di quote potrà comportare perdite di capitale per l’investitore. Il Fondo non è indicato per investitori che non sono disposti ad accettare un rischio elevato. Le raccomandazioni di investimento pubblicate nel quadro delle informazioni chiave per gli investitori delle classi di quote Uni Favorite: Equity e Uni Favorite: Equity –net- sono formulate sulla base di dati riferiti al passato. Sono stati analizzati diversi periodi ricorrenti al fine di individuare se nella maggioranza dei casi si fosse verificato un risultato d'investimento positivo nel rispettivo periodo di osservazione (senza tenere conto dei costi di emissione o di rimborso e delle commissioni di deposito). Di conseguenza, la risultante raccomandazione di investimento può fornire solo un'indicazione e non costituisce una garanzia di eventuale performance positiva futura. A causa degli andamenti del mercato dei capitali, può comunque accadere di subire perdite pur osservando la raccomandazione fornita. Diversamente, le raccomandazioni per fondi a capitale garantito, fondi a scadenza e fondi con periodi di garanzia prolungati si riferiscono al momento della garanzia, alla scadenza ovvero al termine del periodo di garanzia. La politica di investimento di 19 questi fondi si orienta infatti in base a questi momenti e per esperienza è probabile che l'obiettivo minimo della politica di investimento venga effettivamente conseguito in questi momenti. Nel caso di fondi con periodi di garanzia più brevi, la raccomandazione è formulata in base ai dati storici della combinazione di asset del prodotto. Principi di investimento Possono essere inclusi nel Fondo: 1 valori mobiliari ai sensi del § 193 del KAGB, 2 strumenti del mercato monetario ai sensi del § 194 del KAGB, 3 depositi bancari ai sensi del § 195 del KAGB, 4 quote di fondi comuni di investimento ai sensi del § 196 del KAGB, 5 derivati ai sensi del § 197 del KAGB, 6 altri strumenti finanziari ai sensi del § 198 del KAGB Disposizioni specifiche relative ai beni patrimoniali ammessi nel Fondo Almeno il 51% del valore del patrimonio del Fondo deve essere costituito da azioni di emittenti nazionali ed esteri. Gli strumenti finanziari acquisiti nell’ambito di operazioni di pronti contro termine devono essere computati nei limiti di investimento di cui al § 206, commi da 1 a 3 del KAGB. Fino al 49% del valore del patrimonio del Fondo può essere detenuto in tutti gli strumenti del mercato monetario ammessi ai sensi del § 6 delle "Condizioni di investimento generali". Gli strumenti del mercato monetario acquisiti nell’ambito di operazioni di pronti contro termine devono essere computati nei limiti di investimento di cui al § 206, commi da 1 a 3 del KAGB. I titoli e gli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente possono essere acquistati nella misura massima del 10% del patrimonio del Fondo, e il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di tale emittente non può eccedere il 40% del patrimonio del Fondo. La Società può investire fino al 49% del patrimonio del Fondo in depositi bancari, conformemente al § 7 delle "Condizioni di investimento generali". La Società può investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in quote di fondi comuni di investimento di qualsiasi tipo purché ammessi, conformemente al § 8 delle "Condizioni di investimento generali". Le quote di fondi comuni di investimento acquisite nell’ambito di operazioni di pronti contro termine devono essere computate nei limiti di investimento di cui ai §§ 207 e 210, comma 3 del KAGB. Strumenti derivati Un derivato è uno strumento il cui prezzo varia in funzione delle oscillazioni delle quotazioni o delle previsioni relative ai prezzi di altri beni patrimoniali ("sottostanti"). Quanto segue si riferisce sia ai derivati che agli strumenti finanziari con derivati incorporati (di seguito definiti congiuntamente "derivati"). La Società può effettuare per conto del Fondo operazioni in derivati con finalità di copertura, di efficiente gestione del portafoglio e per conseguire extra-rendimenti, ossia anche con finalità speculative. Ciò può comportare un aumento almeno temporaneo dei rischi di perdita del Fondo. Nell’ambito dell’utilizzo di strumenti finanziari derivati, la Società ha optato per il metodo qualificato e può quindi investire – purché sia stato predisposto un sistema di gestione dei rischi appropriato – per conto del Fondo in tutti gli strumenti finanziari derivati o strumenti finanziari che incorporano componenti derivati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/ CE, i quali strumenti abbiano come sottostante beni patrimoniali consentiti per il rispettivo Fondo, oppure indici finanziari ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2007/16/CEE, tassi di interesse, corsi di cambio o valute. Essi comprendono in particolare opzioni, contratti finanziari a termine e swap, nonché le relative combinazioni. Mediante l’impiego di strumenti finanziari derivati è consentito un aumento del rischio generico del Fondo. Non è tuttavia consentito superare, in nessun momento, il valore massimo del 200 per cento del rischio generico di un patrimonio di confronto privo di derivati (portafoglio di riferimento). Per rischio generico si intende il rischio di un fondo derivante da un andamento sfavorevole dei prezzi. Nel calcolo del potenziale di rischio di mercato per l'utilizzo degli strumenti derivati la Società adotta l'approccio qualificato ai sensi dell'ordinanza sulla gestione e sulla misurazione dei rischi connessi all'utilizzo di derivati, operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine da parte dei fondi comuni di investimento secondo il Kapitalanlagegesetzbuch ("ordinanza sui derivati"). I rischi collegati all’impiego di strumenti finanziari derivati sono controllati mediante una procedura di gestione dei rischi che permette alla Società di monitorare e quantificare, in qualunque momento, il rischio connesso alle posizioni di investimento e la quota relativa al grado di rischio complessivo del portafoglio degli investimenti. Nel quadro del metodo qualificato, l'importo di rischio generico potenziale viene calcolato in relazione a un portafoglio di riferimento, utilizzando l'indicatore Value-at-Risk (VaR), una misura di rischio matematico-statistica. In un approccio VaR relativo, il VaR del Fondo non può superare di oltre il doppio il VaR di un portafoglio di riferimento. Il portafoglio di riferimento del Fondo è così composto: 100% MSCI World. • Contratti d’opzione Nell'ambito dei principi di investimento, la Società per conto del Fondo può effettuare la compravendita di opzioni di acquisto o di vendita su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute e negoziare certificati di opzione. I contratti d’opzione concedono ad un terzo dietro compenso (premio d’opzione) la facoltà di richiedere la consegna o il ritiro di strumenti finanziari ad un prezzo prefissato pattuito (prezzo base) o il pagamento di un importo di differenza, entro o ad una data prefissata, ma anche di acquistare simili diritti d’opzione. L'esercizio delle opzioni o dei certificati di opzione deve essere previsto nel corso della durata o alla scadenza di tali strumenti. Inoltre, il valore dell’opzione al momento dell’esercizio deve dipendere in modo lineare dalla differenza positiva o negativa tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato del valore sottostante ed essere pari a zero se la differenza ha segno contrario. • Contratti a termine Nell'ambito dei principi di investimento, la Società per conto del Fondo può stipulare contratti a termine su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, indici finanziari ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della direttiva 2007/16/CE, tassi di interesse, tassi di cambio o valute che possono essere acquistati dal Fondo. I contratti a termine costituiscono per entrambi i contraenti accordi incondizionati con cui si impegnano ad acquistare o a vendere entro o ad una data prefissata, la data di scadenza, una determinata quantità di un dato valore base ad un prezzo pattuito a priori. • Swap Nell'ambito dei principi di investimento, la Società per conto del Fondo può stipulare tutte le tipologie di swap ammesse, in particolare swap su tassi di interesse, su valute, su tassi di interesse e valute e variance swap. Gli swap costituiscono contratti di scambio, in cui ciascuna parte si impegna a scambiare i flussi di pagamento o i rischi sottostanti al contratto di riferimento. • Swaption Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption attribuisce il diritto ma non l’obbligo di avviare uno swap, entro o ad una determinata data e alle condizioni prefissate. Si applicano poi tutti i criteri descritti per le operazioni di opzione. La Società per conto del Fondo può stipulare solo le swaption composte dalle opzioni e dagli swap menzionati in precedenza. • Credit default swap I credit default swap sono derivati creditizi che permettono di conferire il rischio di credito ad un terzo soggetto. L’assunzione del rischio di credito è compensata dal venditore del rischio mediante il pagamento di un premio al contraente. La Società per conto del Fondo può stipulare solo credit default swap semplici e standardizzati utilizzati per la copertura di singoli rischi di credito nell'ambito del Fondo. Le disposizioni in materia di swap trovano conseguente applicazione. • Strumenti finanziari derivati cartolarizzati La Società per conto del Fondo può acquistare gli strumenti finanziari sopra descritti anche nel caso in cui questi siano cartolarizzati. In tal caso, le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati possono costituire anche solo parte di strumenti finanziari (p. es. in caso di obbligazioni cum warrant). Le indicazioni precedenti riguardanti le opportunità e i rischi trovano applicazione analoga per tali strumenti finanziari derivati cartolarizzati, con la riserva, però, che il rischio di perdita per tali strumenti è limitato al valore dello strumento finanziario cartolarizzato. • Operazioni su strumenti finanziari derivati OTC La Società per conto del Fondo può concludere operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati quotati ufficialmente in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato o effettuare cosiddette operazioni over-the-counter (operazioni OTC). Le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati ufficialmente in Borsa o non negoziati su un altro mercato regolamentato possono essere concluse soltanto con istituti di credito e con istituti di servizi finanziari conformi al dettato normativo sulla base di contratti quadro standardizzati. Nel caso di strumenti finanziari derivati negoziati fuoriborsa, il rischio di controparte è limitato al 5% del patrimonio del Fondo. Se il contraente è un istituto di credito con sede legale in uno Stato membro dell’UE, in un altro Stato aderente agli accordi relativi al SEE o in uno Stato terzo con un livello di vigilanza equiparabile è consentito un rischio di controparte massimo del 10% del patrimonio del Fondo. Operazioni su strumenti finanziari derivati concluse fuoriborsa che abbiano come contraente la cassa di compensazione centrale di una Borsa valori o di un altro mercato regolamentato non sono computabili nei limiti relativi al rischio di controparte a condizione che gli strumenti derivati siano sottoposti ad una valutazione giornaliera ai prezzi di mercato con regolamento del margine giornaliero. I diritti del Fondo nei confronti di un operatore intermedio concorrono tuttavia al conteggio dei limiti, anche se lo strumento derivato è negoziato in una Borsa o in un altro mercato regolamentato. Leva finanziaria La leva finanziaria è un metodo con il quale la Società incrementa il livello di esposizione del Fondo (effetto leva). Tale effetto può essere ottenuto assumendo prestiti, stipulando operazioni di prestito titoli, mediante la leva finanziaria incorporata nei derivati o con altre modalità. La possibilità di utilizzare derivati o di stipulare operazioni di prestito titoli è già stata illustrata nella sezione "Derivati" della Parte speciale del prospetto informativo e nella sezione "Operazioni di prestito titoli" della Parte generale. La possibilità di assumere prestiti è stata descritta nella sezione "Accensione di crediti" della Parte generale del prospetto informativo. Nell'ambito dell'utilizzo della leva finanziaria la Società adotta i seguenti principi: La Società investe il capitale depositato presso di essa per conto del Fondo conformemente alle disposizioni di legge e di vigilanza, in particolare all'ordinanza sui derivati. Inoltre, vengono rispettati i limiti specifici degli investimenti. Ne rispetto dei limiti degli investimenti, possono essere utilizzate operazioni in derivati, di prestito titoli o di pronti contro termine e assunzioni di prestiti a breve termine per applicare la leva finanziaria al Fondo. I rischi connessi vengono individuati, valutati, monitorati e gestiti dalla Società. In caso di violazione dei limiti, viene osservato un ritiro tempestivo e vengono informati i gestori della Società. Con l'utilizzo di derivati è consentito al massimo il raddoppio del rischio di mercato (cfr. sezione "Derivati" della Parte speciale del prospetto informativo). Nel calcolo della leva finanziaria occorre tenere conto sia dei derivati che degli eventuali effetti derivanti dal reinvestimento di garanzie collaterali ricevute nell'ambito di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine. La leva finanziaria viene costantemente calcolata dividendo l'esposizione complessiva del Fondo per il valore netto di inventario del medesimo. Per semplificare il calcolo, nel corso della determinazione della leva finanziaria si effettua l'adeguamento al lordo, ossia senza accreditare o includere le operazioni di copertura. La leva finanziaria massima prevista dalla Società con il metodo lordo è pari all'800%. 20 La leva finanziaria è soggetta a variazioni. Pertanto, in determinate condizioni di mercato (ad es. in caso di bassa volatilità dei mercati) la leva finanziaria può anche essere più elevata. Distribuzione e importo minimo di investimento La classe di quote uni Favorite: Equity I è destinata alla distribuzione a investitori professionali (persone fisiche e giuridiche), in particolare a investitori istituzionali. L'investimento minimo in quote della classe UniFavorite: Equity I ammonta sostanzialmente a 100.000,00 euro, ma la Società può, a sua discrezione, accettare anche importi inferiori. L'investimento minimo in quote della classe UniFavorite: Equitynet- ammonta a 10,00 euro. Per la classe di quote UniFavorite: Equity non è stato stabilito un importo minimo di investimento. Commissione o costi di emissione Al momento di definire il prezzo di emissione è possibile sommare al rispettivo valore per quota di una classe una commissione di emissione per un massimo del 5,0%. Se calcolata, una commissione di emissione può ridurre o addirittura erodere del tutto la performance del Fondo, in particolare in caso di investimento di breve durata. La commissione di emissione rappresenta quindi un compenso per la distribuzione delle quote del Fondo ovvero delle classi di quote. La Società può destinare l'intera o parte della commissione di emissione a eventuali intermediari come compenso per i servizi di distribuzione ottenuti. Attualmente vengono addebitate le seguenti commissioni di emissione: 5,0% per la classe di quote Uni Favorite: Equity 0% per le classi di quote UniFavorite: Equity -net- e UniFavorite: Equity I Per le classi di quote UniFavorite: Equity -net- e UniFavorite: Equity I attualmente il prezzo di emissione corrisponde al prezzo di rimborso. Attualmente per queste classi di quote non si calcola alcuna commissione di emissione. I costi di emissione e per la commercializzazione del Fondo sono sopportati attingendo alla commissione di gestione spettante alla Società. Commissione di rimborso Alle classi di quote UniFavorite: Equity, Uni Favorite: Equity -nete Uni Favorite: Equity I non viene addebitata alcuna commissione di rimborso. Costi Commissione di gestione: Per l’attività di gestione del Fondo, la Società percepisce una commissione giornaliera pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/366) dell'1,55% massimo del valore d’inventario calcolato in un giorno di contrattazione di borsa. Attualmente, alle classi di quote emesse viene addebitata la seguente commissione di gestione: Classe di quote Uni Favorite: Equity: 1,20% Classe di quote Uni Favorite: Equity -net-: 1,55% Classe di quote Uni Favorite: Equity I: 0,70% del valore d'inventario calcolato in un giorno di contrattazione di borsa. Alla classe di quote Uni Favorite: Equity, dal 2 gennaio 2008 viene addebitata una commissione di gestione invariata dell'1,20%. Alla classe di quote Uni Favorite: Equity -net-, dal 2 gennaio 2008 viene addebitata una commissione di gestione invariata dell'1,55%. Alla classe di quote Uni Favorite: Equity I, dal 1°luglio 2008 viene addebitata una commissione di gestione invariata dello 0,70%. Commissione forfetaria: La Società riceve una commissione forfetaria giornaliera, prelevata dal patrimonio del Fondo, di importo pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/366) dello 0,5% massimo del valore d’inventario stabilito in un giorno di contrattazione di borsa. Attualmente al Fondo viene applicata una commissione forfetaria pari allo 0,25% del valore di inventario calcolato in ogni giorno di borsa. Commissione per il Collateral Manager La Società corrisponde al Collateral Manager una commissione giornaliera per le operazioni su derivati, attingendo al patrimonio del Fondo, di valore pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/366) dello 0,01% (valore attuale) del valore d’inventario stabilito in un giorno di contrattazione di borsa. Limite massimo: L'entità dell'importo prelevabile giornalmente dal patrimonio del Fondo per coprire la commissione di gestione, la commissione forfetaria e la commissione per il Collateral Manager può costituire complessivamente fino all'2,15% annuo del valore d'inventario calcolato in un giorno di contrattazione di borsa. Commissione legata al rendimento: a) Definizione della commissione legata al rendimento Per l'attività di gestione del Fondo la società può inoltre ricevere una commissione legata al rendimento pari a un massimo del 25% (valore limite) dell'importo derivante dalla differenza positiva tra il rendimento delle quote e quello dell'indice di riferimento al termine del periodo contabile (sovraperformance rispetto all'indice di riferimento), tuttavia non superiore al 2,5% del valore medio del patrimonio del Fondo nello stesso periodo. Qualora il rendimento delle quote al termine del periodo contabile risulti inferiore alla performance dell'indice di riferimento (scostamento negativo rispetto al benchmark), la Società non percepisce alcuna commissione legata al rendimento. Come nel caso di scostamento positivo rispetto al benchmark, sulla base del valore massimo concordato viene calcolato l'importo negativo per quota e riportato al periodo contabile successivo. Nel successivo periodo contabile la Società percepirà una commissione legata al rendimento soltanto se, al termine del periodo stesso, l'importo risultante dallo scostamento positivo rispetto al benchmark risulta superiore all'importo negativo riportato dal periodo contabile precedente. In tal caso la Società avrà diritto a percepire la commissione derivante dalla differenza tra i due importi. Qualora risultasse un importo negativo per quota, questo sarà riportato nuovamente al periodo contabile successivo. Nell'eventualità in cui, nel periodo contabile seguente, si verifichi nuovamente uno scostamento negativo rispetto al benchmark, il nuovo importo negativo che ne risulta sarà addizionato all'importo negativo precedente. Nel calcolo della commissione spettante alla Società vengono considerati gli importi negativi relativi ai cinque periodi contabili precedenti. b) e) Rendimento negativo delle quote La commissione legata al rendimento può inoltre essere prelevata qualora il valore per quota al termine del periodo contabile risulti inferiore rispetto all'inizio del periodo stesso (rendimento assoluto negativo). Ulteriori disposizioni concernenti l'acquisto e il rimborso di quote di fondi d'investimento: La Società non addebita al Fondo alcuna commissione di gestione in relazione a quote acquistate qualora il Fondo oggetto dell'acquisto sia gestito dalla Società stessa o da un'altra società a cui la Società sia collegata da una rilevante partecipazione diretta o indiretta (appartenenza a un medesimo gruppo societario). Ciò avviene decurtando la commissione di gestione prelevata dalla Società di Gestione per quote dei fondi target appartenenti al gruppo - all’occorrenza fino all’ammontare complessivo della stessa commissione – della commissione di gestione calcolata da parte dei fondi target acquistati e appartenenti al gruppo. Esercizio finanziario e impiego dei proventi L'esercizio del Fondo termina il 30 settembre di ogni anno. Le relazioni annuali saranno pubblicate il 30 settembre di ogni anno; le relazioni semestrali il 31 marzo di ogni anno. Per le classi di quote Uni Favorite: Equity e Uni Favorite: Equity –net-, la Società distribuisce annualmente ai partecipanti gli importi proporzionali costituiti da interessi, dividendi e altri proventi – sempre tenendo conto della relativa perequazione del reddito – maturati nel corso dell’esercizio per conto del Fondo e non utilizzati per la copertura delle spese, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio. Inoltre, distribuzioni intermedie possono essere effettuate in qualsiasi momento. Anche gli utili realizzati derivanti dalle vendite e gli altri proventi – sempre tenendo conto della relativa perequazione del reddito – possono essere utilizzati per la distribuzione pro quota. Il calcolo della distribuzione avviene sulla base di quanto disposto nei §§ 11 e 12 del Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (KARBV), il decreto in materia di rendicontazione e valutazione degli investimenti di capitali. L’importo di distribuzione è accreditato al partecipante senza onere di spesa qualora egli custodisca le quote in un deposito presso Union Investment Service Bank AG o il Depositario. Nel caso in cui le quote siano custodite in depositi di altri istituti di credito, vi possono essere ulteriori costi. Per la classe di quote UniFavorite: Equity I i proventi non vengono distribuiti, bensì reinvestiti nel Fondo (capitalizzazione). Definizione di periodo contabile l primo periodo contabile inizia il 1° luglio 2013 e termina il 30 settembre 2014. I successivi periodi contabili iniziano il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno di calendario seguente. c) Indice di riferimento L'indice preso a riferimento è l'MSCI World (mercati sviluppati, ponderazione in base alla capitalizzazione di mercato, total return con dividendi netti, denominato in euro). d) Calcolo della performance La commissione legata al rendimento è calcolata confrontando la performance dell'indice di riferimento con quella delle quote, a sua volta computata secondo il metodo BVI, nel periodo contabile di riferimento. Il metodo BVI è un metodo standard riconosciuto a livello internazionale per il calcolo del rendimento di fondi d'investimento, che consente di effettuare un computo semplice, documentabile ed esatto. Il rendimento rappresenta la variazione percentuale tra il patrimonio costituito all'inizio del periodo d'investimento e il suo valore al termine dello stesso. A livello contabile, le distribuzioni sono investite continuamente in nuove quote di fondi, al fine di garantire la comparabilità dei rendimenti tra i fondi a distribuzione e quelli a capitalizzazione. I costi addebitabili al patrimonio del Fondo non possono essere dedotti dal rendimento dell'indice di riferimento prima del confronto. A seconda del risultato del confronto giornaliero viene accantonata la commissione legata al rendimento eventualmente maturata. Nel caso in cui, durante il periodo di riferimento, il rendimento del valore per quota sia inferiore a quello dell'indice di riferimento, ogni commissione legata al rendimento eventualmente maturata nel confronto giornaliero durante il periodo di riferimento sarà nuovamente annullata. La commissione legata al rendimento accantonata alla fine del periodo di riferimento può essere prelevata. Nel caso in cui l'indice di riferimento venga meno, la Società stabilirà un altro parametro che sostituirà adeguatamente quello precedente. 21 Condizioni generali d'investimento disciplinanti i rapporti giuridici tra gli investitori e Union Investment Privatfonds GmbH, Francoforte sul Meno, (di seguito la "Società") per i Fondi amministrati dalla Società conformemente alla direttiva sugli OICVM e valido solo se letto in combinato disposto con le "Condizioni particolari d'investimento" del rispettivo OICVM. § 1 Principi generali La Società è una società di gestione di OICVM soggetta alle disposizioni del Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). La Società investe il capitale raccolto in nome proprio e per conto comune dei partecipanti, secondo il principio della diversificazione del rischio, in beni patrimoniali consentiti dal KAGB sotto forma di OICVM con patrimonio autonomo, ossia gestito separatamente rispetto al patrimonio proprio della Società. I diritti derivanti ai partecipanti sono rappresentati da certificati di partecipazione (quote). L'OICVM è soggetto alla vigilanza del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sui patrimoni destinati all'investimento collettivo di capitale in conformità al KAGB. Lo scopo sociale dell'OICVM è limitato all’investimento del capitale secondo una strategia specifica, effettuato nell’ambito di una gestione patrimoniale collettiva utilizzando il patrimonio affidato al fondo stesso; è esclusa qualsiasi attività operativa o gestione aziendale attiva in relazione ai beni patrimoniali detenuti dal fondo. I rapporti giuridici tra la Società e l’investitore sono disciplinati dalle Condizioni generali d’investimento e dalle Condizioni particolari d’investimento relative all'OICVM, nonché dal KAGB. § 2 Custode 1. La Società designa quale Custode dell'OICVM un istituto di credito; il Custode agisce indipendentemente dalla Società e nell’interesse esclusivo dei partecipanti. 2. Le funzioni e gli obblighi del Custode sono disciplinati dal Contratto di custodia stipulato con la Società, dal KAGB e dalle Condizioni generali d’investimento e dalle Condizioni particolari d’investimento. 3. Il Custode può delegare le funzioni di custodia, ai sensi del § 73 del KAGB, a un soggetto terzo (subdepositario). Per maggiori dettagli in merito si rimanda al Prospetto informativo. 4. Il Custode è responsabile, nei confronti dell'OICVM o degli investitori, di ogni eventuale perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia dallo stesso Custode o da un subdepositario cui sia stata delegata la custodia di detto strumento finanziario a norma del § 73 comma 1 del KAGB. Il Custode non può essere ritenuto responsabile qualora sia in grado di dimostrare che la perdita in questione sia dovuta a circostanze esterne, le cui conseguenze erano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Quanto detto non pregiudica ulteriori diritti rivendicabili sulla base del diritto civile in relazione a contratti stipulati o a pratiche non autorizzate. Il Custode è altresì responsabile nei confronti dell'OICVM o degli investitori per qualsiasi altra perdita da essi subita a causa del mancato adempimento, intenzionale o attribuibile ad incuria, da parte del Custode ai propri obblighi ai sensi delle disposizioni del KAGB. La responsabilità del Custode rimane invariata in caso di delega delle funzioni di custodia come indicato al paragrafo 3 frase 1. La Società è autorizzata a prevedere per il Custode, a norma del § 77 comma 4 o comma 5 del KAGB, la possibilità di un esonero di responsabilità per la perdita di strumenti finanziari custoditi da un subdepositario. Qualora il Custode si avvalga di tale possibilità, la Società può far valere dei diritti di risarcimento per la perdita di strumenti finanziari custoditi dal subdepositario nei confronti del subdepositario stesso anziché del Custode. § 3 Gestione del fondo 1. La Società acquista e gestisce i valori patrimoniali in nome proprio e per conto comune dei partecipanti con la dovuta perizia, onestà, prudenza e diligenza. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Società agisce in totale autonomia rispetto al Custode e nell'esclusivo interesse degli investitori. 2. La Società è autorizzata ad investire le somme versate dai partecipanti in valori mobiliari nonché a rivenderli e a investirne in altro modo i proventi; è inoltre autorizzata a com- piere tutti gli altri atti giuridici richiesti per la gestione dei valori mobiliari. 3. La Società non può concedere prestiti in denaro o assumere impegni fideiussori o altre garanzie per conto comune dei partecipanti; a norma degli §§ 193, 194 e 196 del KAGB non può inoltre vendere valori mobiliari non appartenenti al patrimonio dell'OICVM al momento della conclusione della transazione. Sono salve le disposizioni di cui al § 197 del KAGB. § 4 Principi di investimento Il patrimonio dell'OICVM viene investito direttamente o indirettamente secondo il criterio della diversificazione del rischio. La Società può acquistare per l'OICVM solo quei valori mobiliari che lasciano supporre opportunità di rendimento e/o incremento. Essa stabilisce nelle Condizioni particolari d'investimento quali valori patrimoniali possono essere acquistati per l'OICVM. § 5 Strumenti finanziari Ove le Condizioni particolari d'investimento non prevedano ulteriori restrizioni e salvo le disposizioni di cui al § 198 del KAGB, la Società può acquistare per conto dell'OICVM strumenti finanziari a condizione che: a) siano ammessi a quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato aderente agli accordi relativi allo Spazio economico europeo, o siano quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno dei suddetti Stati; b) siano ammessi esclusivamente alla negoziazione su una borsa valori situata in uno Stato non appartenente all'Unione europea o agli Stati europei non aderenti agli accordi relativi allo Spazio economico europeo, o siano quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato di tali Stati, purché la scelta di tale Borsa valori o di tale mercato regolamentato sia consentita dalla BaFin 1), c) nelle condizioni di emissione di tali strumenti finanziari sia contenuto l’impegno che sarà presentata domanda per l’ammissione alla quotazione ufficiale di una Borsa valori di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo oppure per la quotazione e la negoziazione su un mercato regolamentato di tali Stati, e purché tale ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa o alla quotazione o negoziazione avvenga entro un anno dalla data di emissione di tali strumenti, d) nelle condizioni di emissione di tali strumenti finanziari sia contenuto l’impegno che sarà presentata domanda per l’ammissione alla quotazione ufficiale di una Borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione europea o degli Stati europei non aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure per la quotazione e la negoziazione su un mercato regolamentato di tali Stati, e purché la scelta di tale Borsa valori o di tale mercato regolamentato sia consentita dalla BaFin e tale ammissione alla quotazione ufficiale di Borsa o alla quotazione o negoziazione avvenga entro un anno dalla data di emissione di tali strumenti, e) si tratti di azioni spettanti all'OICVM in caso di aumento di capitale mediante imputazione di riserve a capitale, f) essi vengano acquisiti nell'ambito dell'esercizio di diritti di opzione detenuti dall'OICVM, g) costituiscano quote di fondi chiusi che soddisfino i requisiti di cui al § 193, comma 1, paragrafo 1, n. 7 del KAGB, h) costituiscano strumenti finanziari che soddisfano i requisiti di cui al § 193, comma 1, paragrafo 1, n. 8 del KAGB. L'acquisto di titoli ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d) può avvenire solo previo rispetto delle condizioni di cui al § 193, comma 1, paragrafo 2 del KAGB. 397 giorni, o il cui grado di rischio corrisponda a quello degli strumenti finanziari appartenenti a quella tipologia (strumenti del mercato monetario). Gli strumenti del mercato monetario possono essere acquistati per l'OICVM esclusivamente a condizione che: a) siano ammessi a quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato aderente agli accordi relativi allo Spazio economico europeo, o siano quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno dei suddetti Stati; b) siano ammessi esclusivamente alla negoziazione su una borsa valori situata in uno Stato non appartenente all'Unione europea o agli Stati europei non aderenti agli accordi relativi allo Spazio economico europeo, o siano quotati o negoziati su un altro mercato regolamentato di tali Stati, purché la scelta di tale Borsa valori o di tale mercato regolamentato sia consentita dalla BaFin2), c) appartengano, siano emessi o garantiti dall'Unione europea, dalla Repubblica Federale, da un fondo del governo federale tedesco, da un altro Stato membro o da un altro ente territoriale statale, regionale o locale, o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un organismo internazionale di diritto pubblico a cui aderiscono uno o più Stati membri dell'Unione europea, d) siano emessi da una società, i cui titoli siano negoziati sui mercati indicati alle precedenti lettere a) e b), e) siano emessi o garantiti da un istituto di credito soggetto a vigilanza conforme ai criteri previsti dalla legislazione comunitaria, o da un istituto di credito soggetto a disposizioni di vigilanza che secondo la BaFin siano equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria, o f) siano emessi da altri emittenti conformi ai requisiti di cui al § 194, comma 1, paragrafo 1, n. 6 del KAGB. 2. Gli strumenti del mercato monetario menzionati nel comma 1 possono essere acquistati solo se tali strumenti soddisfano i requisiti di cui al § 194, commi 2 e 3 del KAGB. § 7 Depositi bancari La Società può detenere per conto dell'OICVM depositi bancari aventi una scadenza non superiore a dodici mesi. I depositi possono essere detenuti su conti vincolati, presso un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo; i depositi possono essere detenuti anche presso un istituto di credito con sede legale in uno stato terzo purché si tratti di istituti di credito soggetti a disposizioni di vigilanza ritenute dalla BaFin equivalenti alle disposizioni del diritto comunitario. Ove non diversamente stabilito nelle Condizioni particolari d'investimento, i depositi bancari possono anche essere denominati in una valuta estera. § 8 Quote di fondi d’investimento 1. Salvo altrimenti disposto nelle "Condizioni particolari d'investimento", la Società può acquistare per conto dell'OICVM quote di fondi d'investimento ai sensi della direttiva 2009/ 65/CE (direttiva OICVM). L'acquisto di quote di altri fondi comuni d'investimento nazionali e di società d'investimento a capitale variabile, nonché l'acquisto di quote di fondi d'investimento a capitale variabile esteri non classificabili come OICVM europei, è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui al § 196 comma 1 paragrafo 2 del KAGB. 1. Qualora le Condizioni particolari d'investimento non prevedano ulteriori restrizioni, la Società, fatto salvo il § 198 del KAGB, può acquistare per conto dell'OICVM strumenti finanziari correntemente negoziati sul mercato monetario, nonché strumenti finanziari a reddito fisso che, al momento dell’acquisto per il fondo, abbiano una durata residua non superiore a 397 giorni o i cui rendimenti, secondo le condizioni di emissione, siano periodicamente adeguati al mercato nel corso dell’intera durata, e comunque almeno una volta ogni 2. La Società può acquistare quote di fondi comuni d'investimento nazionali e di società di investimento a capitale variabile, quote di OICVM europei e quote di fondi d’investimento a capitale variabile esteri non classificabili come OICVM europei solo qualora le Condizioni d'investimento o lo Statuto della società di gestione di OICVM, della società di investimento a capitale variabile o del fondo d'investimento a capitale variabile estero prevedano che non oltre il 10 per cento complessivo del valore del rispettivo patrimonio possa essere investito in altre quote di altri fondi comuni d'investimento nazionali, società di investimento a capitale variabile o fondi di investimento a capitale variabile esteri ai sensi del § 196 comma 1 paragrafo 2 del KAGB. 1) L'elenco delle borse è pubblicato sulla homepage della BaFin, http:// www.bafin.de 2) L'elenco delle borse è pubblicato sulla homepage della BaFin, http:// www.bafin.de § 6 Strumenti del mercato monetario 22 § 9 Strumenti finanziari derivati 1. Salvo diversamente indicato nelle Condizioni particolari d'investimento, la Società può impiegare, nell'ambito della gestione dell'OICVM, strumenti finanziari derivati ai sensi del § 197, comma 1, paragrafo 1 del KAGB e strumenti finanziari che incorporano una componente derivata ai sensi del § 197, comma 1, paragrafo 2 del KAGB. A seconda del tipo e del volume degli strumenti finanziari derivati e degli strumenti finanziari che incorporano una componente derivata, essa può utilizzare nell’impiego degli stessi, ai fini della misurazione del grado di utilizzazione del rischio generico definito a norma del § 197, comma 2. del KAGB, il metodo semplice o il metodo qualificato, ai sensi del decreto legislativo sulla gestione e la misurazione dei rischi in relazione all'impiego di strumenti derivati e alle operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine nei fondi comuni di investimento in conformità al Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV) emesso ai sensi del § 197, comma 3 del KAGB; per ulteriori dettagli si rinvia al prospetto informativo. 2. Qualora la Società utilizzi il metodo semplice, essa può impiegare regolarmente nell'ambito degli OICVM esclusivamente le tipologie di base dei derivati e degli strumenti finanziari con componente derivata, oppure combinazioni delle predette forme di derivati, o ancora combinazioni degli strumenti sottostanti ammessi ai sensi del § 197, comma 1, paragrafo 1 del KAGB. I derivati complessi con strumenti sottostanti ammessi di cui al § 197, comma 1, paragrafo 1 del KAGB possono essere utilizzati solo in misura marginale. L’importo attribuito al rischio di mercato del fondo, calcolato in conformità al § 16 del DerivateV, non può in nessun momento superare il valore dell'OICVM stesso. Le tipologie di base dei derivati comprendono: a) contratti a termine aventi come sottostante gli strumenti di cui al § 197, comma 1 del KAGB, fatta eccezione per le quote di fondi comuni d'investimento indicate al § 196 del KAGB; b) opzioni o certificati di opzione aventi come sottostante gli strumenti di cui al § 197, comma 1 del KAGB, fatta eccezione per le quote di fondi comuni d'investimento indicate al § 196 del KAGB, o aventi come sottostante i contratti a termine indicati alla lettera a), purché presentino le seguenti caratteristiche: aa) un esercizio dei diritti sia possibile nel corso dell’intero periodo di scadenza o alla fine dello stesso e bb) il valore dell’opzione al momento dell’esercizio dipenda in modo lineare dalla differenza positiva o negativa tra il prezzo di esercizio e il prezzo di mercato del valore sottostante e sia pari a zero se la differenza ha segno contrario; c) swap su tassi d’interesse, swap su valuta o swap su tassi d’interesse e valuta; d) opzioni su swap ai sensi della lettera c), a condizione che presentino le caratteristiche descritte alla lettera b) nelle lettere aa) e bb) (swaption); e) credit default swap, a condizione che siano impiegati esclusivamente e in maniera trasparente ai fini di copertura del rischio di credito di valori patrimoniali dell'OICVM identificabili con esattezza. 3. Qualora la Società utilizzi il metodo qualificato, essa può sempre che utilizzi un sistema di gestione del rischio adeguato - investire in strumenti finanziari con componente derivata o in derivati aventi come sottostante gli strumenti consentiti di cui al § 197, comma 1, paragrafo 1 del KAGB. A tale riguardo, l’importo sotto rischio potenzialmente attribuibile all'OICVM relativamente al rischio di mercato ("Importo sotto rischio") non può mai essere superiore al doppio dell’importo sotto rischio potenziale concernente il rischio di mercato del rispettivo patrimonio di riferimento ai sensi del § 9 del DerivateV. Alternativamente, l'Importo sotto rischio non può in alcun momento superare il 20% del patrimonio dell'OICVM. 4. Nell’ambito di tali operazioni, la società non può mai derogare dai criteri d’investimento e dai limiti agli investimenti illustrati nelle Condizioni generali d'investimento o nel prospetto informativo. 5. La Società impiegherà derivati e strumenti finanziari con componente derivata a scopo di copertura, di una efficiente gestione del portafoglio e per conseguire proventi straordinari, se e nella misura in cui lo ritenga necessario nell’interesse degli investitori. 6. Nella determinazione del limite per il rischio di mercato relativo all’impiego di derivati e di strumenti finanziari con componente derivata, la Società può passare in qualsiasi mo- mento dal metodo semplice al metodo qualificato ai sensi del § 6 del DerivateV. Il passaggio al metodo qualificato non necessita dell’approvazione della BaFin; tuttavia la Società deve comunicare immediatamente tale passaggio a detta autorità e renderlo noto nella successiva relazione semestrale o annuale. 7. Nell'ambito dell'utilizzo di derivati e strumenti finanziari con componente derivata, la Società è tenuta ad osservare le disposizioni del DerivateV. § 10 Altri strumenti di investimento Salvo diversamente indicato nelle Condizioni particolari d'investimento, la Società può investire per conto dell'OICVM fino al 10 per cento del valore del patrimonio dello stesso in altri strumenti d'investimento ai sensi del § 198 del KAGB; tale soglia massima comprende tra l'altro le partecipazioni a società di capitali non quotate o ammesse alla negoziazione in borsa o in un altro mercato organizzato. Ogni partecipazione in un'altra società di capitali acquisita in conformità al § 198 del KAGB dovrà essere inferiore al 10 per cento del capitale della società suddetta. § 11 Limiti relativi agli emittenti e agli investimenti 1. Nell'esercizio della gestione la Società deve osservare i limiti e le restrizioni previste dal KAGB, dal DerivateV e dalle Condizioni d'investimento. 2. L'acquisto di titoli e strumenti del mercato monetario, inclusi quelli acquisiti nell'ambito di operazioni di pronti contro termine, di un medesimo emittente è consentito entro un limite del 5 per cento del patrimonio dell'OICVM; in tali strumenti tuttavia è possibile investire fino al 10 per cento del patrimonio dell'OICVM qualora lo prevedano le Condizioni particolari d'investimento, e purché il valore complessivo dei titoli e degli strumenti monetari di tale emittente non superi il 40 per cento del patrimonio dell'OICVM 3. La Società può investire di volta in volta fino al 35% del patrimonio dell'OICVM in obbligazioni, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dalla Repubblica Federale, da una regione federale tedesca, dall'Unione europea, da uno Stato membro dell’Unione Europea o da uno dei suoi enti locali, da un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, da un Paese terzo o da un'organizzazione internazionale a cui appartenga almeno uno degli Stati membri dell'UE. 4. La Società può investire di volta in volta fino al 25% del valore del patrimonio dell'OICVM in obbligazioni ipotecarie e obbligazioni comunali, nonché in obbligazioni emesse da istituti di credito con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o in un altro Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, a condizione che tali istituti di credito, a norma di legge, siano sottoposti ad uno speciale controllo pubblico, a garanzia dei titolari di tali obbligazioni e, in particolare, i mezzi finanziari derivanti dalle emissioni di tali obbligazioni, conformemente alle norme di legge, siano investiti in beni patrimoniali che durante l’intero periodo di validità delle obbligazioni coprono sufficientemente i debiti che ne derivano e che in caso di insolvenza dell’emittente siano destinati prioritariamente alla restituzione del capitale e del pagamento degli interessi. Qualora la Società investa oltre il 5% del patrimonio dell'OICVM in obbligazioni di un medesimo emittente ai sensi del paragrafo 1, il valore complessivo di tali obbligazioni non dovrà superare l'80% del patrimonio dell'OICVM stesso. 5. È consentito derogare aI limite massimo definito al comma 3 in relazione ai titoli e agli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente ai sensi del § 206 comma 2 del KAGB, se previsto dalle Condizioni particolari d'investimento e previa indicazione dell'emittente interessato. In tali casi, gli strumenti finanziari e gli strumenti del mercato monetario detenuti per conto dell'OICVM devono provenire da almeno sei diverse emissioni; non è possibile investire più del 30% del patrimonio dell'OICVM in una singola emissione. 6. La Società può detenere solo fino al 20% del patrimonio dell'OICVM in depositi bancari ai sensi del § 195 del KAGB presso uno stesso istituto di credito. 7. La Società è tenuta a garantire che una combinazione di: a) strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi da una stessa istituzione, b) depositi costituiti presso tale istituzione, c) somme imputabili per il rischio di controparte in relazione alle operazioni effettuate con tale istituzione, 23 non superi il 20% del patrimonio dell'OICVM. Il paragrafo 1 è applicabile agli emittenti e ai garanzie garanti menzionati ai commi 3 e 4, fermo restando l'obbligo da parte della Società di garantire che una combinazione dei valori patrimoniali e delle somme imputabili di cui al paragrafo 1 non superi il 35% del patrimonio dell'OICVM interessato. In entrambi i casi sono salvi i rispettivi limiti di investimento singoli. 8. Le obbligazioni, i prestiti obbligazionari e gli strumenti del mercato monetario menzionati ai commi 3 e 4 non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione dei limiti del 40% indicati al comma 2. In deroga a quanto previsto dal comma 7, i limiti menzionati ai commi da 2 a 4 e ai commi 6 e 7 non possono essere cumulati. 9. La Società può investire solo fino al 10% del patrimonio dell'OICVM in quote di un singolo fondo d’investimento a norma del § 8, salvo qualora (i) siano rispettate le condizioni di seguito descritte in relazione alle quote interessate. L'OICVM, il FIA o il gestore del FIA le cui quote sono state acquistate è soggetto nel suo paese di residenza all'autorità di vigilanza sui patrimoni destinati all'investimento collettivo di capitale. Lo scopo sociale del fondo d'investimento interessato è limitato all’investimento del capitale secondo una strategia specifica, effettuato nell’ambito di una gestione patrimoniale collettiva utilizzando il patrimonio affidato al fondo stesso; è esclusa qualsiasi attività operativa o gestione aziendale attiva in relazione ai beni patrimoniali detenuti dal fondo. Gli investitori possono esercitare in qualunque momento il proprio diritto di rimborso delle quote detenute. Il patrimonio del fondo d'investimento interessato viene investito direttamente o indirettamente secondo il criterio della diversificazione del rischio. Il patrimonio del fondo d'investimento interessato è investito per almeno il 90 per cento nelle seguenti attività: a) b) c) d) e) valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati, depositi bancari, quote o azioni di fondi d'investimento nazionali o esteri che soddisfano i requisiti di cui al presente comma 9 (i) o (ii) ("Fondi d'investimento"), f) partecipazioni a società di capitali, a condizione che il valore di mercato di tali partecipazioni sia calcolabile, g) crediti per prestiti non cartolarizzati, per i quali sia emesso un certificato di debito. Nell'ambito dei limiti d'investimento, stabiliti dalle disposizioni di vigilanza e fissati contrattualmente, applicabili di volta in volta al fondo d'investimento in oggetto, fino al 20 per cento del patrimonio di tale fondo d'investimento è investito in partecipazioni di società di capitali non ammesse in borsa né ammesse o incluse in altri mercati organizzati. Ogni partecipazione del fondo d'investimenti in un'altra società di capitali dovrà essere inferiore al 10 per cento del capitale della società suddetta. L'assunzione di crediti è ammessa solo a breve scadenza e per un valore non superiore al 10 per cento del patrimonio del fondo d'investimenti interessato. Le condizioni d'investimento del fondo d'investimento devono rispecchiare, qualora si tratti di un FIA, i requisiti sopra descritti, e nel caso di un OICVM le disposizioni in materia di vigilanza applicabili; oppure (ii) il fondo d'investimento è soggetto a un regime di tutela dei diritti acquisiti in ambito fiscale in riferimento alla normativa fiscale sugli investimenti. 10.La Società può investire solo fino al 20% del patrimonio dell'OICVM in quote di un singolo fondo d’investimento a norma del § 196 comma 1 del KAGB. La Società può investire complessivamente solo fino al 30% del patrimonio dell'OICVM in quote di fondi d’investimento a norma del § 196 comma 1 paragrafo 2 del KAGB. La Società può acquistare per conto dell'OICVM non oltre il 25% delle quote emesse da un altro fondo d'investimento a capitale variabile nazionale, di un paese appartenente all'Unione europea o extraUE, che investe secondo il criterio della diversificazione del rischio in beni patrimoniali a norma dei §§ da 192 a 198 del KAGB. I limiti stabiliti al comma 9 restano invariati. § 12 Fusione 1. La Società può, a norma dei §§ da 181 a191 del KAGB: a) trasferire tutti i valori patrimoniali e le passività dell'OICVM in oggetto in un altro fondo d'investimento esistente o creato appositamente ex novo, oppure in un OICVM europeo o in una società d'investimento a capitale variabile; b) trasferire tutti i valori patrimoniali e le passività di un altro fondo d'investimento a capitale variabile, di un OICVM europeo o di una società d'investimento a capitale variabile nell'OICVM in oggetto. 2. Per la fusione è necessaria l'approvazione delle autorità di vigilanza competenti. Per i dettagli riguardanti tale procedimento si rimanda ai §§ da 182 a 191 del KAGB. 3. L'OICVM può essere fuso unicamente con un fondo d'investimento non classificabile come OICVM, qualora il fondo d'investimento incorporante o di nuova costituzione sia anch'esso un OICVM. La fusione di un fondo d'investimento europeo con l'OICVM può inoltre essere effettuata in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera p, punto iii della direttiva 2009/65/CE. § 13 Prestito titoli 1. La Società può, per conto dell'OICVM, concedere a un prestatario un prestito titoli revocabile in ogni momento, previa fornitura di sufficienti garanzie e con l’addebito di un compenso conforme al mercato, ai sensi del § 200 comma 2 del KAGB. Il valore di mercato dei titoli oggetto del prestito, unitamente al valore di mercato dei titoli già ceduti in prestito per conto dell'OICVM al medesimo prestatario (e ad altre eventuali aziende dello stesso gruppo) ai sensi del § 290 dell'Handelsgesetzbuch (HGB), il Codice di commercio tedesco, non può eccedere il 10 per cento del patrimonio dell'OICVM. 2. Qualora le garanzie relative ai titoli ceduti siano fornite dal prestatario sotto forma di depositi, questi ultimi dovranno essere detenuti in conti vincolati ai sensi del § 200 comma 2 paragrafo 3 n. 1 del KAGB. In alternativa, la Società potrà avvalersi della possibilità di investire tali depositi nelle seguenti attività, denominate nella medesima valuta del deposito: a) titoli di debito con un'elevata solvibilità ed emessi dalla Repubblica Federale, da una regione federale tedesca, dall'Unione europea, da uno Stato membro dell’Unione Europea o da uno dei suoi enti locali, da un altro Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo o da un paese terzo, b) fondi del mercato monetario con una struttura delle scadenze a breve termine, in conformità alle direttive emanate dalla BaFin sulla base delle disposizioni di cui al § 4 comma 2 del KAGB, oppure c) nell'ambito di un'operazione di pronti contro termine stipulata con un istituto di credito che garantisca in ogni momento la restituzione del credito maturato. I proventi derivanti dall'investimento delle garanzie spettano all'OICVM. 3. La Società può ricorrere anche ad un sistema per l'intermediazione e la liquidazione di prestiti di strumenti finanziari, organizzato tramite una banca autorizzata alla gestione accentrata di strumenti finanziari o tramite un'altra società indicata nelle Condizioni particolari d'investimento, avente ad oggetto la liquidazione di operazioni transfrontaliere in titoli, il quale sistema deroghi ai requisiti indicati ai §§ 200 e 201 del KAGB, se le condizioni di tale sistema garantiscono la tutela degli interessi dei partecipanti e purché non sia fatto salvo il diritto di revoca in ogni momento di cui al comma 1. 4. Qualora nelle Condizioni particolari d'investimento non sia stato disposto altrimenti, la Società ha facoltà di concludere contratti di prestito di strumenti finanziari anche con riferimento a strumenti del mercato monetario e quote di fondi comuni di investimento, purché l’acquisto di tali valori patrimoniali sia consentito al patrimonio dell'OICVM. A tal riguardo si applicano opportunamente le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. § 14 Operazioni pronti contro termine 1. La Società può, per conto dell'OICVM, stipulare con istituti di credito o istituti finanziari operazioni di pronti contro termine a titolo oneroso revocabili in ogni momento ai sensi del § 340b comma 2 dell'HGB, nell'ambito di contratti quadro standardizzati. 2. Le operazioni di pronti contro termine devono avere per oggetto strumenti finanziari che possono essere acquistati per l'OICVM in conformità alle Condizioni d'investimento. 3. Le operazioni di pronti contro termine possono avere una scadenza massima di 12 mesi. 4. Qualora nelle Condizioni particolari d'investimento non sia stato disposto altrimenti, la Società ha facoltà di concludere contratti di pronti contro termine anche con riferimento a strumenti del mercato monetario e quote di fondi comuni di investimento, purché l’acquisto di tali valori patrimoniali sia consentito al patrimonio dell'OICVM. A tal riguardo si applicano opportunamente le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. § 15 Assunzione di prestiti La Società può ricorrere, per conto comune dei partecipanti, a crediti a breve scadenza per l’ammontare massimo del 10% del patrimonio dell'OICVM, purché le condizioni di assunzione del credito siano conformi al mercato e il Custode approvi tale assunzione. § 16 Certificati di quote 1. I certificati di quote sono emessi al portatore per una quota o una pluralità di quote. 2. Le quote possono incorporare diversi diritti, in particolare circa l’utilizzo dei proventi, la commissione di emissione e di rimborso, la valuta del valore della quota, la commissione di gestione, l’importo di investimento minimo o presentare una combinazione di tali caratteristiche (classi di quote). I dettagli sono definiti nelle Condizioni particolari d'investimento. 3. I certificati delle quote recano almeno le firme scritte a mano o riprodotte meccanicamente della Società e del Custode. 4. Le quote sono trasferibili. Con il trasferimento di un certificato di quote vengono trasferiti i diritti ivi incorporati. In ogni caso, il portatore è l'avente diritto nei confronti della Società. 5. Nel caso in cui i diritti dei partecipanti, al momento dell'istituzione dell'OICVM o dell’introduzione di una classe di quote, non debbano essere incorporati esclusivamente in certificati cumulativi, ma anche in certificati emessi per una o una pluralità di quote, tale eventualità verrà definita nelle Condizioni particolari d'investimento. § 17 Emissione e rimborso delle quote, sospensione del rimborso 1. In linea generale il numero di quote emesse e dei relativi certificati rappresentativi non è soggetto a limitazioni. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o in modo definitivo l’emissione di quote. La valutazione dei beni patrimoniali è effettuata ai sensi dei §§ 168 e 169 del KAGB e del Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (InvRBV), il decreto in materia di rendicontazione e valutazione degli investimenti. 2. Il prezzo di emissione corrisponde al valore della quota dell'OICVM, maggiorato dell'eventuale commissione di emissione se prevista dalle Condizioni particolari d'investimento ai sensi del § 165 comma 2 n. 8 del KAGB. Il prezzo di rimborso corrisponde al valore della quota dell'OICVM, decurtato dell'eventuale commissione di rimborso se prevista dalle Condizioni particolari d'investimento ai sensi del § 165 comma 2 n. 8 del KAGB. 3. Ove non diversamente previsto nelle Condizioni particolari d'investimento, le richieste di sottoscrizione e di rimborso di quote saranno processate entro e non oltre il giorno di rilevamento del valore successivo al giorno in cui tali richieste sono pervenute. 4. I prezzi di emissione e di rimborso vengono calcolati in ogni giorno di borsa. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni particolari d'investimento, la Società e il Custode non sono tenuti ad effettuare il calcolo del valore nei giorni festivi nazionali corrispondenti a giorni di borsa, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno. Ulteriori dettagli in merito sono contenuti nel Prospetto informativo. § 19 Costi Nelle Condizioni particolari d'investimento sono indicate le commissioni spettanti alla Società, al Custode e a terzi nonché altri oneri a carico dell'OICVM. Con riferimento alle commissioni ai sensi del comma 1 vanno inoltre indicate nelle Condizioni particolari d'investimento il metodo, l’ammontare nonché le modalità di calcolo per la corresponsione delle stesse. § 20 Scritture contabili 1. Entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dell'OICVM, la Società pubblica una relazione annuale comprendente il conto economico ai sensi del § 101 commi 1 e 2 del KAGB. 2. La Società, entro due mesi dal termine del semestre d‘esercizio, pubblica una relazione semestrale a norma del § 103 del KAGB. 3. Se, nel corso dell’esercizio, il diritto alla gestione dell'OICVM viene conferito ad un’altra società di gestione, o l'OICVM è fuso con un altro fondo o con un OICVM europeo, alla data di cessione la Società deve redigere una relazione intermedia conforme ai requisiti di una relazione annuale ai sensi del § 101 commi 1 e 2 del KAGB. 2. Le quote possono essere acquistate presso la Società, presso il Custode o mediante intermediazione di terzi. 4. In caso di liquidazione dell'OICVM, il Custode è tenuto a redigere, sia a cadenza annuale sia alla data del termine della liquidazione, una relazione sulla liquidazione conforme ai requisiti relativi alle relazioni annuali stabiliti nel comma 1. 3. I partecipanti possono richiedere alla Società il rimborso delle quote. La Società è tenuta a rimborsare le quote per conto dell'OICVM al prezzo di rimborso di volta in volta vigente. Il rimborso è effettuato dal Custode. 5. Le relazioni sono disponibili presso la Società, il Custode e negli altri luoghi indicati nel prospetto informativo e nelle Informazioni chiave per gli investitori; esse saranno inoltre pubblicate nel Bundesanzeiger. 4. La Società si riserva tuttavia il diritto di interrompere il rimborso delle quote, ai sensi del § 98 comma 2 del KAGB, in presenza di circostanze straordinarie a fronte delle quali la sospensione appaia opportuna a tutela degli interessi dei partecipanti. 5. La Società è tenuta a informare i partecipanti, tramite pubblicazione nel Bundesanzeiger e su un quotidiano o rivista economica con adeguata diffusione o negli organi d'informazione elettronici indicati nel Prospetto informativo in merito alla sospensione dei rimborsi ai sensi del comma 4 e del loro ripristino. I partecipanti dovranno essere informati riguardo alla sospensione e al ripristino del rimborso delle quote immediatamente dopo la pubblicazione nel Bundesanzeiger, tramite un sistema di supporto dati duraturo. § 18 Prezzi di emissione e di rimborso 1. Per il calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote viene calcolato il valore di mercato dei beni patrimoniali appartenenti all'OICVM al netto dei crediti assunti e delle eventuali passività (valore patrimoniale netto), e tale valore viene quindi diviso per il numero delle quote in circolazione (valore della quota). Se per l'OICVM sono previste diverse classi di quote ai sensi del § 16 comma 2, il valore della quota nonché i prezzi di emissione e di rimborso devono essere calcolati separatamente per ciascuna classe di quote. 24 § 21 Recesso e liquidazione dell'OICVM 1. La Società può recedere dalla gestione dell'OICVM mediante pubblicazione di un avviso nel Bundesanzeiger e nella relazione annuale o semestrale rispettando un preavviso di almeno sei mesi. I partecipanti dovranno essere informati immediatamente di tale recesso tramite pubblicazione ai sensi del paragrafo 1 tramite un sistema di supporto dati duraturo. 2. L'efficacia del recesso estingue il diritto della Società di gestire l'OICVM. In tal caso, la facoltà di disporre del patrimonio dell'OICVM passa al Custode che procederà a liquidare l'OICVM e a corrispondere il ricavo ai partecipanti. In riferimento al periodo della liquidazione il Custode ha diritto a un compenso per l'esecuzione della procedura di liquidazione, oltre al rimborso dei costi sostenuti in relazione alla stessa. Previa autorizzazione della BaFin, il Custode può rinunciare alla liquidazione dell'OICVM e alla corresponsione del ricavo di liquidazione ai partecipanti e conferire la gestione dell'OICVM ad un altra società di gestione, conformemente alle Condizioni d'investimento vigenti. 3. Il giorno in cui si estingue il diritto di gestione conformemente al § 99 del KAGB, la Società redige un rendiconto finale di liquidazione attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la relazione annuale a norma del § 20, comma 1 del KAGB. § 22 Modifiche alle Condizioni d'investimento 1. La Società può apportare modifiche alle Condizioni d'investimento. 2. Per eventuali modifiche delle Condizioni d'investimento è necessaria la previa autorizzazione della BaFin. Se le modifiche di cui al paragrafo 1 riguardano i principi d’investimento dell'OICVM, esse necessitano della preventiva approvazione del Consiglio di vigilanza della Società. 3. Tutte le modifiche previste saranno pubblicate nel Bundesanzeiger, nonché in un quotidiano o rivista economica con adeguata diffusione o negli organi d'informazione indicati nel Prospetto informativo. Nelle pubblicazioni ai sensi del paragrafo 1 devono essere indicate le modifiche previste e la relativa entrata in vigore. In caso di variazioni dei criteri relativi ai costi ai sensi del § 162, comma 2, n. 11 del KAGB, di modifiche dei principi della politica d'investimento dell'OICVM ai sensi del § 163, comma 3 del KAGB, o di variazioni dei diritti fondamentali dei partecipanti, a questi ultimi dovranno essere comunicati, contestualmente alla pubblicazione ai sensi del paragrafo 1, i contenuti essenziali delle modifiche alle Condizioni d'investimento previste nonché le relative motivazioni, oltre a un'informativa sui loro diritti in forma comprensibile, a norma del § 163, comma 3 del KAGB, mediante un supporto dati duraturo come previsto dal § 163, comma 4 del KAGB. 4. Le modifiche entrano in vigore in data non precedente a quella della pubblicazione nel Bundesanzeiger; in caso di variazioni dei costi e dei principi d'investimento, tuttavia, l'entrata in vigore è prevista non prima di tre mesi dalla rispettiva pubblicazione. § 23 Luogo di perfezionamento e foro competente 1. Il luogo nel quale l'accordo si perfeziona è la sede della Società. 2. Se il partecipante non ha un foro competente sul territorio tedesco, il foro competente non esclusivo sarà la sede della Società. 25 Condizioni di investimento specifiche che disciplinano i rapporti giuridici tra gli investitori e Union Investment Privatfonds GmbH, Francoforte sul Meno (di seguito denominata la "Società"), in relazione al Fondo conforme alla direttiva sugli OICVM (di seguito il "Fondo") gestito dalla Società, denominato UniFavorite: Equity e la cui validità è tale solo in combinato disposto con le "Condizioni di investimento generali" stabilite dalla Società per questo Fondo. Principi di investimento e limiti agli investimenti § 1 Beni patrimoniali Possono essere inclusi nel Fondo: 1) strumenti finanziari a norma del § 193 del KAGB, 2) strumenti del mercato monetario a norma del § 194 del KAGB, 3) depositi bancari a norma del § 195 del KAGB, 4) quote di fondi d'investimento a norma del § 196 del KAGB, 5) strumenti finanziari derivati a norma del § 197 del KAGB e 6) altri strumenti di investimento a norma del § 198 del KAGB. § 2 Limiti agli investimenti 1. Almeno il 51% del valore del patrimonio del Fondo deve essere costituito da azioni di emittenti nazionali ed esteri. 2. Gli strumenti finanziari acquisiti nell’ambito di operazioni di pronti contro termine devono essere computati nei limiti di investimento di cui al § 206, commi da 1 a 3 del KAGB. 3. Fino al 49% del valore del patrimonio del Fondo può essere detenuto in tutti gli strumenti del mercato monetario ammessi ai sensi del § 6 del "Regolamento di Gestione". 4. Gli strumenti del mercato monetario acquisiti nell’ambito di operazioni di pronti contro termine e operazioni assimilabili devono essere computati nei limiti di investimento di cui al § 206 commi da 1 a 3 del KAGB. 5. titoli e gli strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente possono essere acquistati nella misura massima del 10% del patrimonio del Fondo, e il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di tale emittente non può eccedere il 40% del patrimonio del Fondo. 6. Fino al 49% del valore del patrimonio del Fondo può essere detenuto in depositi bancari conformemente al § 7 delle "Condizioni di investimento generali". 7. La Società può investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in quote di fondi comuni di investimento mobiliare di qualsiasi tipo purché ammessi, conformemente al § 8 delle "Condizioni di investimento generali".. Le quote di fondi comuni di investimento mobiliare acquisite nell’ambito di operazioni di pronti contro termine e operazioni assimilabili devono essere computati nei limiti di investimento di cui ai §§ 207 e 210, comma 3 del KAGB. Classi di quote § 3 Classi di quote 1. Per il Fondo possono essere costituite classi di quote ai sensi del § 16, comma 2 delle "Condizioni di investimento generali.", che si differenziano tra loro per l'impiego dei proventi, per la commissione di emissione, per la valuta di denominazione delle quote (incluso l'eventuale utilizzo di operazioni di copertura valutaria), per la commissione di gestione, per l'importo minimo di investimento, o per una combinazione di tali caratteristiche. La costituzione di classi di quote è consentita in ogni momento a discrezione della Società. L’istituzione di una classe di quote non implica l’immissione in circolazione di quote di tale classe. 2. Al momento della prima emissione di quote di una classe dovrà essere calcolato il valore di tale classe sulla base del valore patrimoniale rilevato per l’intero Fondo conformemente al § 168, comma 1, periodo 1 del KAGB. Il valore per quota è calcolato separatamente per ciascuna classe di quote im- putando i costi per la costituzione di nuove classi di quote, gli importi di distribuzione (comprese eventuali imposte da versare a carico del patrimonio del Fondo), la commissione di gestione e i risultati derivanti dalle operazioni di copertura valutaria attribuibili a una determinata classe di quote, esclusivamente a tale classe di quote, tenuto conto di un eventuale perequazione del reddito. 3. Le classi di quote esistenti sono indicate singolarmente e nel prospetto informativo e nelle relazioni annuale e semestrale, dove ne saranno descritte in modo dettagliato anche le caratteristiche. La conclusione di operazioni finalizzate alla messa in sicurezza delle valute è consentita anche esclusivamente a favore di una sola classe di quote. 4. È consentita la conclusione di operazioni con messa in sicurezza delle valute esclusivamente a favore della valuta di denominazione di tale classe, Per le classi di quote denominate in valuta estera e che prevedono la copertura della propria valuta di denominazione (valuta di riferimento), la Società può utilizzare, anche prescindendo dal § 9 delle "Condizioni di investimento generali", in conformità del § 197 comma. 1 del KAGB, derivati su cambi o valute, con l'obiettivo di evitare perdite di valore della quota causate da minusvalenze su cambi relative a valori patrimoniali denominati in valute diversa da quella di riferimento della classe di quote interessata. A tal fine, l’impiego di strumenti finanziari derivati non deve influire sulle altre classi di quote. Certificati di quote, prezzo di emissione e di rimborso, rimborso di quote e costi § 4 Certificati di quote Gli investitori partecipano ai valori patrimoniali del Fondo proporzionalmente alle quote detenute, in qualità di comproprietari, sulla base di frazioni di quote. § 5 Prezzo di emissione e di rimborso; calcolo del valore della quota e liquidazione 1. I prezzi di emissione e di rimborso delle quote sono calcolati in ogni giorno di Borsa a Francoforte sul Meno (giorno di rilevamento del valore). I prezzi di emissione e di rimborso per un giorno di determinazione del valore sono stabiliti nel giorno di contrattazione di borsa successivo a tale giorno (giorno di valutazione). 2. La commissione di emissione ammonta al 5,0% del valore per quota. La Società può, a sua discrezione, stabilire una commissione di emissione inferiore per l'intero Fondo o per una o più classi di quote o abolirla del tutto. In caso di costituzione di classi di quote, la Società indica nel prospetto informativo e nella relazione annuale e semestrale la commissione di emissione di volta in volta calcolata. 3. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso di quote pervenute entro e non oltre le ore 16:00 di un giorno di rilevamento del valore sono processate sulla base del prezzo di emissione e di rimborso del medesimo giorno di rilevamento del valore ai sensi del comma 1. Anche il computo per gli investitori è effettuato nel giorno di valutazione relativo a tale giorno di determinazione del valore. Il prezzo di emissione è pagabile nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. 4. Le richieste di sottoscrizione e di rimborso di quote pervenute oltre le ore 16:00 di un giorno di rilevamento del valore o di un giorno che non sia un giorno di rilevamento del valore, si intendono pervenute il giorno di rilevamento del valore successivo (giorno di rilevamento del valore + 1) e sono processate sulla base del prezzo di emissione e di rimborso del giorno di rilevamento del valore successivo. Il computo per gli investitori avviene nel giorno di valutazione relativo a tale giorno di determinazione del valore + 1. Il prezzo di emissione è pagabile nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. Il pagamento del prezzo di rimborso avviene nella valuta del Fondo entro i due giorni lavorativi bancari (fa fede a tal fine 26 la piazza bancaria di Francoforte sul Meno) successivi al pertinente giorno di valutazione. § 6 Costi Commissioni dovute alla Società 1. Per l’attività di gestione del Fondo, la Società percepisce una commissione giornaliera pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/ 366) dell'1,55% massimo del valore d’inventario calcolato in un giorno di contrattazione di borsa. La Società può, a sua discrezione, stabilire una commissione di gestione inferiore per l'intero Fondo o per una o più classi di quote. In caso di istituzione di classi di quote, la Società indicherà nel prospetto informativo e nella relazione annuale e semestrale la commissione di gestione di volta in volta applicata. 2. Inoltre la Società riceve, per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine per conto del Fondo, una commissione forfetaria di importo massimo pari al 49% dei proventi ricavati da tali operazioni. I costi che insorgono in relazione alla preparazione e all'esecuzione delle suddette operazioni, incluse le commissioni dovute a terzi, sono a carico della Società. Quest'ultima pubblica nel prospetto informativo la commissione forfetaria di volta in volta applicata per l'avvio, la preparazione e l'esecuzione di operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine. 3. La Società riceve inoltre una commissione forfetaria giornaliera, prelevata dal patrimonio del Fondo, di importo pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/366) dello 0,5% massimo del valore d’inventario calcolato in un giorno di contrattazione di borsa. Tale commissione forfetaria serve a coprire i seguenti oneri e spese non imputabili separatamente al Fondo: a) commissione del Depositario; b) diritti di deposito e dei depositari impegnati in operazioni di custodia dei beni patrimoniali, secondo quanto previsto dalle consuetudini bancarie; c) costi per la revisione contabile del Fondo effettuata dalla Società di revisione; d) costi per la pubblicazione della documentazione relativa alle basi d’imposizione e del certificato attestante che le indicazioni fiscali sono state rilevate seconde le regole del diritto tributario tedesco; e) costi per il conferimento delle deleghe di voto; f) commissione per la fornitura e il mantenimento di dati; g) commissione per la pubblicazione di relazioni e altri documenti informativi; h) commissione per la contabilità del Fondo; i) commissione per il monitoraggio e la gestione del rischio del Fondo (controllo del rischio). La commissione forfetaria può essere prelevata in ogni momento dal patrimonio del Fondo. La Società pubblica nel prospetto informativo e nella relazione semestrale e annuale la commissione forfetaria applicata. Commissioni a favore di terzi 4. La Società corrisponde al Collateral Manager una commissione giornaliera per le operazioni su derivati, attingendo al patrimonio del Fondo, di valore pari a 1/365 (negli anni bisestili: 1/366) dello 0,1% massimo del valore d’inventario stabilito in un giorno di contrattazione di borsa. La Società pubblica nel prospetto informativo la commissione applicata a favore di terzi. 5. L'entità dell'importo prelevabile giornalmente dal patrimonio del Fondo ai sensi dei precedenti punti 1, 3 e 4 per coprire le commissioni può costituire complessivamente fino al 2,15% annuo del valore di inventario calcolato in un giorno di contrattazione di borsa. Commissione legata al rendimento 6. Commissione legata al rendimento a) Definizione della commissione legata al rendimento Per l'attività di gestione del Fondo la società può inoltre ricevere una commissione legata al rendimento pari a un massimo del 25% (valore limite) dell'importo derivante dalla differenza positiva tra il rendimento delle quote e quello dell'indice di riferimento al termine del periodo contabile (sovraperformance rispetto all'indice di riferimento), tuttavia non superiore al 2,5% del valore medio del patrimonio del Fondo nello stesso periodo. b) c) d) e) Qualora il rendimento delle quote al termine del periodo contabile risulti inferiore alla performance dell'indice di riferimento (scostamento negativo rispetto al benchmark), la Società non percepisce alcuna commissione legata al rendimento. Come nel caso di scostamento positivo rispetto al benchmark, sulla base del valore massimo concordato viene calcolato l'importo negativo per quota e riportato al periodo contabile successivo. Nel successivo periodo contabile la Società percepirà una commissione legata al rendimento soltanto se, al termine del periodo stesso, l'importo risultante dallo scostamento positivo rispetto al benchmark risulta superiore all'importo negativo riportato dal periodo contabile precedente. In tal caso la Società avrà diritto a percepire la commissione derivante dalla differenza tra i due importi. Qualora risultasse un importo negativo per quota, questo sarà riportato nuovamente al periodo contabile successivo. Nell'eventualità in cui, nel periodo contabile seguente, si verifichi nuovamente uno scostamento negativo rispetto al benchmark, il nuovo importo negativo che ne risulta sarà addizionato all'importo negativo precedente. Nel calcolo della commissione spettante alla Società vengono considerati gli importi negativi relativi ai cinque periodi contabili precedenti. Definizione di periodo contabile Il primo periodo contabile inizia il 1° luglio 2013 e termina il 30 settembre 2014. I successivi periodi di calcolo iniziano il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno civile successivo. Indice di riferimento L'indice preso a riferimento è l'MSCI World (mercati sviluppati, ponderazione in base alla capitalizzazione di mercato, total return con dividendi netti, denominato in euro). Calcolo della performance La commissione legata al rendimento è calcolata confrontando la performance dell'indice di riferimento con quella delle quote, a sua volta computata secondo il metodo BVI, nel periodo contabile di riferimento. Il metodo BVI è un metodo standard riconosciuto a livello internazionale per il calcolo del rendimento di fondi d'investimento, che consente di effettuare un computo semplice, documentabile ed esatto. Il rendimento rappresenta la variazione percentuale tra il patrimonio costituito all'inizio del periodo d'investimento e il suo valore al termine dello stesso. A livello contabile, le distribuzioni sono investite continuamente in nuove quote di fondi, al fine di garantire la comparabilità dei rendimenti tra i fondi a distribuzione e quelli a capitalizzazione. I costi addebitabili al patrimonio del Fondo non possono essere dedotti dal rendimento dell'indice di riferimento prima del confronto. A seconda del risultato del confronto giornaliero viene accantonata la commissione legata al rendimento eventualmente maturata. Nel caso in cui, durante il periodo di riferimento, il rendimento del valore delle quote sia inferiore a quello dell'indice di riferimento, ogni commissione legata al rendimento eventualmente maturata nel periodo di riferimento sarà nuovamente annullata a seconda del confronto giornaliero. La commissione legata al rendimento accantonata alla fine del periodo di riferimento può essere prelevata. Nel caso in cui l'indice di riferimento venga meno, la Società stabilirà un altro parametro che sostituirà adeguatamente quello precedente. Rendimento negativo delle quote La commissione legata al rendimento può inoltre essere prelevata qualora il valore per quota al termine del periodo contabile risulti inferiore rispetto all'inizio del periodo stesso (rendimento assoluto negativo). e) costi ed eventuali compensi connessi all'acquisto e/o all'utilizzo o alla denominazione di un parametro di riferimento o indice finanziario; f) imposte sulle commissioni dovute alla Società, al Depositario e a terzi, nonché quelle applicabili agli oneri sopra menzionati, incluse le imposte relative alla gestione e alla custodia. Spese di negoziazione 8. Oltre alle commissioni e spese sopra citati, sono addebitati al Fondo i costi connessi all'acquisto e alla vendita di valori patrimoniali. Disposizioni concernenti l'acquisto e il rimborso di quote di fondi d'investimento 9. La Società ha l'obbligo di pubblicare nella relazione annuale e semestrale l’importo delle commissioni di emissione e di rimborso addebitate al Fondo durante il periodo di riferimento per l’acquisto e il rimborso di quote ai sensi del § 196 del KAGB, nonché di quote estere comparabili. In caso di acquisto di quote gestite direttamente o indirettamente dalla Società stessa o da un’altra società a cui essa è collegata da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, la Società o l’altra società non possono addebitare alcuna commissione di emissione e di rimborso per l’acquisto e il rimborso delle quote. La Società deve rendere noto nella relazione annuale e semestrale il compenso addebitato al Fondo come commissione di gestione per le quote detenute nel Fondo dalla Società stessa, da un’altra società di gestione, da una società di investimento per azioni a capitale variabile o da un’altra società a cui la Società sia collegata da una rilevante partecipazione diretta o indiretta o da una società d’investimenti estera, inclusa la sua società di gestione. La Società, tuttavia, non addebita al Fondo alcuna commissione di gestione in relazione a quote acquistate qualora il fondo interessato ovvero oggetto dell'acquisto sia gestito dalla Società stessa o da un'altra società a cui la Società sia collegata da una rilevante partecipazione diretta o indiretta (appartenenza a un medesimo gruppo societario). Ciò avviene decurtando la commissione di gestione prelevata dalla Società per quote dei fondi target appartenenti al gruppo – all’occorrenza fino all’ammontare complessivo della stessa commissione – della commissione di gestione calcolata da parte dei fondi target acquistati e appartenenti al gruppo. Impiego dei proventi ed esercizio finanziario § 7 Distribuzione / Capitalizzazione 1. La Società distribuisce pro-quota ai partecipanti del Fondo nonché in caso di istituzione di classi di quote a distribuzione dei proventi per principio gli interessi, i dividendi e altri proventi maturati nel corso dell’esercizio per conto del Fondo e non utilizzati per la copertura dei costi, tenendo conto del relativo conguaglio dei proventi. Anche gli utili realizzati dalle vendite – sempre tenendo conto della relativa perequazione del reddito – possono essere utilizzati per la distribuzione pro quota. 2. I proventi distribuibili pro-quota di cui al comma 1 possono essere portati in distribuzione in esercizi successivi a condizione che il totale dei proventi portati a nuovo non superi il 15% del rispettivo valore del Fondo alla fine dell’esercizio. I proventi maturati in esercizi abbreviati possono essere portati a nuovo per intero. 3. Ai fini del mantenimento del valore di inventario, i proventi pro-quota possono essere destinati in parte, in casi straordinari anche per intero, al reinvestimento nel patrimonio del Fondo. Altre spese 4. La distribuzione avviene annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 7. Oltre alle commissioni e oneri sopra menzionati, vengono addebitate al Fondo le seguenti spese: 5. Sono consentite distribuzioni intermedie. a) costi per la costituzione e l'utilizzo di un supporto dati duraturo, fatta eccezione per le informative concernenti fusioni di fondi o misure prese in relazione a violazioni dei limiti d'investimento o a errori di calcolo nel computo del valore delle quote; b) costi per le azioni intraprese allo scopo di far valere i diritti della Società per conto del Fondo, o di tutelare la Società rispetto a rivendicazioni sollevate nei confronti del Fondo; c) oneri e le spese imposti da enti governativi in relazione al Fondo; d) costi per la consulenza giuridica e fiscale prestata in relazione al Fondo; 6. In caso di istituzione di classi di quote ad accumulazione dei proventi, la Società reinveste pro-quota nel patrimonio del Fondo gli interessi, i dividendi e gli altri proventi nonché gli utili realizzati dalla vendita delle relative classi di quote ad accumulazione dei proventi, maturati nel corso dell'esercizio per conto del Fondo e non utilizzati per la copertura dei costi, tenendo conto del relativo conguaglio dei proventi. § 8 Esercizio L’esercizio del Fondo inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. 27 Andamento del valore del Fondo Classe di quote Andamento del valore del Fondo UniFavorite: Equity Rendimento assoluto dei precedenti periodi riferito all'intero anno di calendario (aggiornato al 31.12.2012) periodi in percento 1 anno 11,80 3 anni 37,69 5 anni 2,19 10 anni -,- Fonte: Calcoli interni secondo il metodo BVI ossia senza tener conto della commissione di emissione. Per ulteriori informazioni sull’andamento del valore si rinvia alle relazioni annuali e semestrali nonché su Internet al sito della Società privatkunden.union-investment.de. L’andamento del valore pregresso della classe di quote non è una garanzia per i risultati conseguibili in futuro, i quali possono essere superiori o inferiori. Classe di quote UniFavorite: Equity -netRendimento assoluto dei precedenti periodi riferito all'intero anno di calendario (aggiornato al 31.12.2012) periodi in percento 1 anno 11,43 3 anni 36,82 5 anni -,- 10 anni -,- Fonte: Calcoli interni secondo il metodo BVI ossia senza tener conto della commissione di emissione. Per ulteriori informazioni sull’andamento del valore si rinvia alle relazioni annuali e semestrali nonché su Internet al sito della Società privatkunden.union-investment.de. L’andamento del valore pregresso della classe di quote non è una garanzia per i risultati conseguibili in futuro, i quali possono essere superiori o inferiori. Classe di quote UniFavorite: Equity I Rendimento assoluto dei precedenti periodi riferito all'intero anno di calendario (aggiornato al 31.12.2012) periodi in percento 1 anno 12,35 3 anni 40,56 5 anni -,- 10 anni -,- Fonte: Calcoli interni secondo il metodo BVI ossia senza tener conto della commissione di emissione. Per ulteriori informazioni sull’andamento del valore si rinvia alle relazioni annuali e semestrali nonché su Internet al sito della Società privatkunden.union-investment.de. L’andamento del valore pregresso della classe di quote non è una garanzia per i risultati conseguibili in futuro, i quali possono essere superiori o inferiori. 28 Collocatori e agenti di pagamento Collocatori e agenti di pagamento nella Repubblica federale di Germania: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Platz der Republik 60265 Francoforte sul Meno Sede: Francoforte sul Meno WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Ludwig-Erhard-Allee 20 40227 Düsseldorf Sede: Düsseldorf nonché gli istituti di credito associati alle banche centrali di credito cooperativo sopra elencate Informazioni aggiuntive per la commercializzazione del Fondo in Austria: Collocatore e agente di pagamento in Austria Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft Kolingasse 14-16 A-1090 Vienna Si richiama l'attenzione degli investitori in Austria sul fatto che le classi di quote UniFavorite: Equity I e UniFavorite: Equity –net– non sono state denunciate per la distribuzione ufficiale presso l'autorità austriaca di vigilanza sui mercati finanziari e quindi le quote di queste classi non possono essere distribuite ufficialmente a investitori soggetti alla legge austriaca sui fondi d'investimento. Il prospetto informativo, il Regolamento di Gestione, il Regolamento Speciale, nonché le Informazioni chiave per gli investitori (KIID), le relazioni annuali e semestrali, i prezzi di emissione e di rimborso nonché qualsiasi altra informazione o qualsiasi altro documento sono disponibili presso il collocatore in Austria, la Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft, Kolingasse 1416, A-1090 Vienna. La Österreichische Volksbanken Aktiengesellschaft provvederà altresì ad inoltrare ai partecipanti pagamenti specifici e a liquidare i corrispettivi derivanti dalle sottoscrizioni e dai rimborsi di quote effettuati a seguito di relative richieste. Tutti i fondi attualmente ammessi alla distribuzione ufficiale in Austria e gestiti da Union Investment Privatfonds GmbH sono consultabili all'indirizzo www.union-investment.com e sulla homepage di Union Investment messa a disposizione in Internet per i possessori di quote residenti in Austria. Nei casi sanciti dalla Investmentfondsgesetz (legge sui fondi d'investimento) del 2011, le comunicazioni importanti per i possessori di quote verranno pubblicate nella sezione del bollettino ufficiale del Wiener Zeitung e anche sul sito Internet www.union-investment.com, nonché su una specifica homepage messa a disposizione in Internet per i possessori di quote residenti in Austria. 29 Fondi di investimento gestiti da Union Investment*) UniFonds UniGlobal UniRenta UniRak UniEuroRenta UniKapital BBV-Fonds-Union Condor-Fonds-Union LIGA-Pax-Rent-Union KCD-Union Nachhaltig MIX SÜDWESTBANK-Interrent-UNION BBV-Invest-Union Volksbank Stuttgart RentInvest-Union UniNordamerika UniDeutschland UniJapan UnionGeldmarktFonds LIGA-Pax-K-Union UniKapital -netUniFonds -netUniGlobal -netUniEuropa -netUniEuropaRenta -netLIGA-Pax-Aktien-Union UniEuro: Equity GenoAS: 1 Uni21.Jahrhundert -netUniEuroRenta HighYield Invest Euroland Invest Global MVB Union Global Plus SÜDWESTBANK-InterShare-UNION UniStrategie: Konservativ UniStrategie: Ausgewogen UniStrategie: Dynamisch UniStrategie: Offensiv MVB Renta Select 2017 BBBank Chance Union BBBank Kontinuität Union BBBank Wachstum Union BBBank Dynamik Union KASSELER BANK Union Select UniSelection: Global I KCD-Union Nachhaltig RENTEN KCD-Union Nachhaltig AKTIEN Profi-Balance VR Sachsen Global Union SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION VR Mainfranken Select Union (1956) (1960) (1968) (1979) (1984) (1986) (1986) (1987) (1989) (1990) (1990) (1991) (1991) (1993) (1994) (1994) (1994) (1994) (1996) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1998) (1998) (1999) (1999) (1999) (1999) (1999) (1999) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2001) (2001) (2001) (2001) (2001) (2002) (2002) Global Select Portfolio I Global Select Portfolio II UniFavorite: Equity SWB Global Return Portfolio UniDeutschland XS GI Portfolio I UniStrategie: Flexibel VR-Bank Würzburg Portfolio Multi-Strategie Global Union VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest VR Westmünsterland Select BBBank EuroRenta 2017 UniNachhaltig Aktien Global Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInvest Kurpfalz-Select PrivatFonds: Flexibel PrivatFonds: Flexibel pro PrivatFonds: Kontrolliert PrivatFonds: Kontrolliert pro VR Westmünsterland IMMUNO Aktiv BBBank Renta Select 2015 FVB-Deutscher Aktienfonds FVB-Deutscher Rentenfonds Global Select Portfolio III UniRak Konservativ 30 (2005) (2005) (2005) (2006) (2006) (2007) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2009) (2009) (2009) (2010) (2010) (2010) (2010) (2010) (2010) (2010) (2011)***) (2011)***) (2011) (2013) nonché altri fondi comuni di investimento mobiliare aperti rivolti a investitori istituzionali o professionali: UniInstitutional Global Government Bonds UniInstitutional European MinRisk Equities UniInstitutional EM Bonds Spezial UniInstitutional EM Bonds UniInstitutional Global Corporate Bonds UniInstitutional Premium Corporate Bonds UniInstitutional Euro Bonds 3 years UniInstitutional Euro Bonds 5 years UniInstitutional Euro Bonds 7 years UniInstitutional Asset Balance Multi Asset Fonds Weinheim UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2014 UniInstitutional Euro Corporate Bonds 2015 UniInstitutional Financial Bonds 2015 UniInstitutional Global High Dividend Equities UniInstitutional Euro-Covered-Bonds 2016 (1997) (1998) (1999) (1999) (2001) (2003) (2005) (2006) (2006) (2008) (2008) (2009) (2009) (2009) (2010) (2011) nonché 20 fondi comuni di investimento mobiliare specializzati **) *) Indicazione tra parentesi: anno di istituzione del fondo **) Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2013 ***) Assunzione della gestione dal 1° aprile 2011 Società di gestione, Organi, Società di revisione Società di revisione Mergenthalerallee 3-5 65760 Eschborn Società di gestione Situazione al 21 gennaio 2014, tranne altre indicazioni Union Investment Privatfonds GmbH 60070 Francoforte sul Meno Casella postale 16 07 63 Telefono 069 2567-0 Capitale sottoscritto e versato: EUR 24,462 milioni Patrimonio netto: EUR 75,771 milioni (Ultimo aggiornamento: 31 dicembre 2012) Ufficio del registro di commercio Pretura di Francoforte sul Meno HRB (= registro delle imprese per società di capitale) 9073 Collegio di vigilanza Hans Joachim Reinke Presidente (Presidente del Consiglio di amministrazione di Union Asset Management Holding AG, Francoforte sul Meno) Jens Wilhelm Vicepresidente (membro del Consiglio di amministrazione di Union Asset Management Holding AG, Francoforte sul Meno) Alexander T. Ercklentz (membro indipendente del collegio sindacale ai sensi del § 6 comma 2a dell'InvG) Partner Brown Brothers Harriman & Co. 140 Broadway, New York NY 10005-1101 USA Amministratori delegati Giovanni Gay Dr. Daniel Günnewig Björn Jesch Klaus Riester Michael Schmidt Informazioni sulle principali funzioni svolte al di fuori della Società dai Collegi sindacali e dagli Amministratori delegati Hans Joachim Reinke è Presidente del Consiglio di amministrazione di Union Investment Luxembourg S.A., Vicepresidente del Collegio sindacale di Union Investment Service Bank AG, Vicepresidente del Collegio sindacale di Union Investment Institutional GmbH e Vicepresidente del Collegio sindacale di Union Investment Real Estate GmbH. Jens Wilhelm è Presidente del Collegio sindacale di Union Investment Real Estate GmbH, Presidente del Collegio sindacale di Union Investment Institutional Property GmbH, Membro del Consiglio di amministrazione di BEA Union Investment Management Ltd., Hong Kong e Vicepresidente del Collegio sindacale di Quoniam Asset Management GmbH. Giovanni Gay è Presidente del Consiglio di amministrazione di attrax S.A., Vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Union Investment Luxembourg S.A. e Presidente del Collegio sindacale di VR Consultingpartner GmbH. Il dott. Daniel Günnewig è membro del Consiglio di amministrazione di R+V Pensionsfonds AG. Soci Union Asset Management Holding AG, Francoforte sul Meno Società di revisione Ernst & Young GmbH 31 Union Investment Privatfonds GmbH Wiesenhüttenstraße 10 D-60329 Francoforte sul Meno email: [email protected] Visitate il nostro sito Web: www.union-investment.com
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