Bando Regionale Blue Tongue

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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014
ALLEGATO A)
Legge regionale 27.11.2014, n 22 - Ulteriori modificazioni alla L.R. 27.11.2014 , n.20
Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli
ovini – Bando di evidenza pubblica per la concessione di indennizzi.
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente bando dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico
ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla
insorgenza della malattia infettiva contagiosa dei ruminanti provocata dal virus BTV (Blue Tongue
Virus) e i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito di piani vaccinali
previsti dalle competenti autorità statali e regionali”.
Art. 2
(Soggetti beneficiari)
2. Possono beneficiare degli indennizzi previsti dal presente bando gli allevatori in forma singola o
associata con allevamento ricadenti nel territorio regionale.
Art. 3
(Regime de minimis)
1. La concessione degli aiuti di cui al presente bando, è applicato nell’ambito del “regime de
minimis” così come istituito con Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli.
Tale regolamento prevede che il massimale di aiuto non può superare € 15.000 per tre esercizi
finanziari e che gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati nello Stato
membro per scopi fiscali. Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile
nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l’importo
complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi fiscali
precedenti. La data di decorrenza rispetto alla quale deve essere calcolato il periodo di tre esercizi
finanziari è quella di adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto.
Ai fini della quantificazione dell’aiuto “de minimis” dovrà essere rilasciata a cura del richiedente
apposita dichiarazione relativa all’ottenimento o meno, nei tre esercizi finanziari precedenti la
presentazione della domanda, di altri aiuti de minimis;
Art. 4
(Interventi ammissibili )
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno
subito nei seguenti casi:
1. Nel caso di insorgenza della malattia l'indennizzo per:
a) morte dei capi;
b) smaltimento delle carcasse;
3. Nel caso di vaccinazione obbligatoria, l'indennizzo per:
a) aborti;
b) morte dei capi;
c) smaltimento della carcasse;
d) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario;
e) deprezzamento post sblocco;
f) riduzione della natalità;
g) riduzione della produzione lattea.
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Art. 5
(Misura degli aiuti)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 4 è concesso secondo le seguenti modalità:
a) per la morte dei capi, sia conseguente all’insorgenza della malattia in allevamenti sede di focolai
che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, come certificato dal veterinario incaricato o dal
Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale, nella misura del novanta per
cento del valore di mercato del capo, con riferimento ai prezzi dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare, di seguito denominato ISMEA (*).
Il risarcimento non è cumulabile con gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218;
b) per lo smaltimento delle carcasse, per morte conseguente all’insorgenza della malattia in
allevamenti sede di focolai che conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta
per cento della spesa effettivamente sostenuta, come da fattura, esteso a tutte le specie allevate e per
entrambe le cause di morte previste dall'articolo 2, e comunque non superiore ad euro 250,00 a capo
per le specie bovina, bufalina ed equina, ed euro 70,00 a capo per le specie ovicaprina;
c) per l'aborto tardivo, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura del novanta per cento
del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA (*), in caso di aborto nell'ultimo
periodo di gestazione entro quaranta giorni dalla data di vaccinazione, come certificato dal veterinario
incaricato o dal Servizio veterinario della competente Azienda Unità sanitaria locale;
d) per la riduzione delle natalità, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura dell'ottanta
per cento del valore di mercato del nascituro, con riferimento ai prezzi ISMEA (*), al netto di una
franchigia del dieci per cento e sulla base dei dati riferiti all'anno precedente con uguale numero di
fattrici;
e) per la riduzione della produzione lattea, conseguente alla vaccinazione obbligatoria, nella misura
del settanta per cento del prezzo medio regionale del latte, al netto di una franchigia del dieci per
cento, sulla scorta delle fatture riferite al momento del danno e confrontate con quelle emesse nello
stesso periodo dell'anno precedente.
2. È concesso un risarcimento diversificato nei casi di:
a) mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario per specie e categoria, dipendente dai
diversi costi della razione alimentare giornaliera e rapportato al numero di giorni di blocco, al netto di
una franchigia pari a venti giorni;
b) deprezzamento post sblocco, per specie e categoria, a fronte di una riduzione di prezzi di mercato
con riferimento ai prezzi ISMEA (*), superiore al cinque per cento”.
(*)Per la determinazione del valore di mercato si farà riferimento:
- per gli ovi-caprini iscritti ai Libro genealogico ai prezzi ISMEA piazza di Perugia;
- per gli ovi-caprini meticci ai prezzi ISMEA piazza di Foggia;
- per i bovini ai prezzi ISMEA piazza di Modena.
Art. 6
(Norma di prima applicazione)
1. L’indennizzo è concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta successivamente al 22 agosto
2014 (data di insorgenza del primo focolaio della stagione epidemica 2014, come risultante dal
sistema SIMAN del portale dei Sistemi Informativi Veterinari).
Art. 7
(Impegni ed esclusioni)
1. Sono esclusi dal sostegno previsto dal presente bando i richiedenti che:
– non rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
– alla data di presentazione della domanda e al momento della concessione degli aiuti risultino in
stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
– risultino aver percepito altre provvidenze pubbliche per la stessa iniziativa.
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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014
Art. 8
(Presentazione domande)
1. Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto:
- gli allevatori intestatari del codice di stalla;
- I detentori dell’allevamento autorizzati per iscritto dal titolare.
2. Le domande volte ad ottenere i benefici di cui al precedente art.4 vanno presentate utilizzando il
modello predisposto (all.1), sottoscritte a norma dell’art.38 – 3° comma del D.P.R. 445/2000 e
inoltrate con le seguenti modalità:
- spedizione a mezzo raccomandata (in tal caso, per la verifica del rispetto del termine ultimo
stabilito per la presentazione delle domande, fa fede il timbro e data dell'Ufficio postale
accettante);
- consegna diretta a mano presso la sede della sotto indicata Direzione regionale (nei casi di
presentazione di più domande da parte di associazioni di categoria, le stesse dovranno essere
riportate in apposito elenco in duplice copia, delle quali una verrà restituita previa apposizione
di timbro d’ingresso a data);
3. Le domande devono essere inviate alla Regione dell’Umbria - Giunta Regionale - Direzione
Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, risorse finanziarie e strumentali – Servizio Sistemi
naturalistici e zootecnia - Via Mario Angeloni, 61 – 06124 PERUGIA, e possono essere
presentate in maniera continuativa con la procedura a “sportello” fino a nuove disposizioni della
Giunta regionale.
Nella fase di prima applicazione il termine è fissato in 30 giorni da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
4. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:
- certificato rilasciato dal Servizio veterinario delle Aziende ASL, competente per territorio,
attestante numero e categoria degli animali morti secondo il modello All.2);
- fatture in originale debitamente quietanzate relative alle spese di trasporto per lo smaltimento
presso impianti riconosciuti ai sensi del Reg.CE 1069/2009;
- certificato rilasciato dal Servizio veterinario delle Aziende ASL, competente per territorio,
attestante l’aborto tardivo secondo il modello All.2);
- documentazione specifica comprovante la riduzione di natalità, la riduzione di produzione
lattea, la mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario e deprezzamento postblocco;
- eventuale autorizzazione del titolare del codice di stalla a richiedere e a riscuotere
l’indennizzo;
- dichiarazioni rilasciate a norma degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in ordine ai seguenti
elementi:
o alla eventuale concessione di aiuti in regime “de minimis” nel corso degli ultimi tre esercizi
finanziari compreso quello di presentazione della domanda;
o agli estremi dell’atto costitutivo e statuto per le persone giuridiche;
o agli estremi dellaҏ delibera del Consiglio di amministrazione della società o cooperativa che
autorizza il legale rappresentante a presentare domanda, a riscuotere l’indennizzo (solo nel
caso che il medesimo non sia autorizzato alla gestione straordinaria);
o di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
o di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o
infrazioni ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate:
o di operare nel rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali.
5. La Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare
diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle
domande ovvero modificare il presente avviso.
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6. L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di controllare, anche a campione, prima della
liquidazione degli aiuti, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate in domanda.
Art. 9
(Istruttoria domande e formazione delle graduatorie )
1. Il Servizio competente, una volta ricevute le domande ne verifica la ricevibilità, regolarità e
completezza formale nonché il possesso, in capo al richiedente, delle condizioni di ammissibilità.
Nel caso la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità, ne è consentita l’integrazione e/o
regolarizzazione su invito del responsabile del procedimento, entro il termine di giorni 10 dalla data di
ricevimento dello stesso.
Gli esiti istruttori sono riportati in apposito rapporto informativo che, nei casi positivi, conclude con
l’indicazione dell’indennizzo concedibile e del punteggio assentito sulla scorta dei criteri di selezione di
cui al successivo all’art.10.
In caso di istruttoria negativa il verbale deve indicare le motivazioni dell’esclusione.
L’istruttoria delle domande di aiuti e la graduatoria di ammissibilità finalizzata ad assumere l’impegno
contabile di spesa, sono effettuate sulla scorta degli elementi dichiarati in domanda ai sensi degli art.
46 e 47 del DPR n. 445/2000.
A tal fine fini sono presi a riferimento, per ogni anno di operatività del presente bando, tre archi
temporali trimestrali (step) con scadenza fissata al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
Successivamente a tali scadenze, sono predisposte le graduatorie di ammissibilità e le declaratorie di
irricevibilità e inammissibilità relative alle domande presentate entro il termine temporale di scadenza
dello step.
Non appena decorsi i termini temporali previsti per la presentazione delle domande di aiuto di cui
all’art.8, comma3, Il Servizio competente procede alla definizione istruttoria delle domande le cui
conclusioni sono riportate in apposito verbale, debitamente sottoscritto dall’istruttore e dal
responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 e s. m. e int., ai titolari delle
domande non finanziate o non ammesse devono essere notificati, prima dell’adozione del
provvedimento finale, a cura del responsabile del procedimento, i motivi dell’esclusione. I soggetti
interessati possono produrre controdeduzioni nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
notifica. Nel provvedimento finale deve essere dato atto dei motivi di accoglimento o meno delle
suddette controdeduzioni.
Esperita la fase procedurale sopra riportata, il responsabile del Servizio, con apposito provvedimento,
sulla scorta delle risultanze istruttorie riportate nei relativi verbali e delle eventuali controdeduzioni
fornite dai soggetti interessati, approva la graduatoria delle domande ammissibili nonché le
declaratorie di quelle inammissibili e irricevibili e assume l’impegno di spesa fino alla concorrenza
delle risorse disponibili nelle apposite poste finanziarie del Bilancio regionale. Il provvedimento è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Il Servizio competente provvede altresì:
- ad inviare ai soggetti ammessi la comunicazione di concessione degli aiuti con l’indicazione
dell’ammontare dell’indennizzo;
- a dare comunicazione ai soggetti ammessi all’aiuto ma non finanziabili per insufficiente
disponibilità, dell’utile inserimento in graduatoria e di concessione dell’aiuto subordinato alla
liberazione di fondi a seguito di accertamento di economie;
- a notificare ai soggetti non ammessi le relative motivazioni di inammissibilità con l’indicazione degli
estremi del provvedimento e i termini e l’Autorità cui è possibile ricorrere.
In tutti i casi il beneficiario può presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di
diniego.
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Art. 10
(Criteri di selezione delle domande)
1. Le domande di aiuto ritenute ammissibili sono inserite nella graduatoria di merito ai fini
dell’assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei seguenti criteri:
CRITERI
punti
Ubicazione dell’azienda:
aziende ricadenti in zone delimitate ai sensi dell’art. 3, par. 3 e 4, della
direttiva 75/268 CE come da elenchi allegati alle DGR n. 4832/89 e n. 933/07
e disponibili all’indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx
?idc=34&explicit=SI alla voce “Elenco comuni zone montane e svantaggiate”
(nel caso di aziende ricadenti in più di una delle suddette zone, si farà
riferimento alla ubicazione della maggior parte dei terreni costituenti l’azienda
stessa):
montane
10
svantaggiate
Insorgenza malattia:
5
allevamento sede di focolaio
10
Specie allevata:
ovini
10
bovini
Età e genere del richiedente
5
Beneficiari che al momento della presentazione della domanda non abbiano
compiuto 40 anni (nel caso di società o cooperativa il punteggio sarà
attribuito qualora la maggior parte dei soci abbia tale requisito ovvero, nel
caso di società di capitali, la prevalenza del capitale sociale sottoscritto sia
detenuto da giovani)
Genere femminile (nel caso di società o cooperativa il punteggio sarà
attribuito qualora la maggior parte dei soci abbia tale requisito ovvero, nel
caso di società di capitali, la prevalenza del capitale sociale sottoscritto sia
detenuto da soci di genere femminile)
5
5
In caso di parità di punteggio verrà assentita la priorità alla domanda presentata dal titolare o legale
rappresentante più giovane.
Alle domande di aiuto relative a precedenti graduatorie non finanziate, è riconosciuto un punteggio
aggiuntivo pari a 20, se riproposte nelle successive scadenze, con conseguente rinuncia a rimanere
nella graduatoria originaria. L’adesione a tale opportunità deve essere dichiarata nella domanda di
contributo presentata secondo le modalità previste dall’art. 8.
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Art. 11
(Eleggibilità delle spesai)
1. Nella fase di prima applicazione l’indennizzo è concesso in tutti i casi di morte dei capi avvenuta
successivamente al 22 agosto 2014 (data di insorgenza del primo focolaio della stagione epidemica
2014, come risultante dal sistema SIMAN del portale dei Sistemi Informativi Veterinari).
Art. 12
(Controlli)
1. I controlli afferenti i benefici di cui al presente avviso sono:
- controlli in fase istruttoria volti a verificare:
- la regolare presentazione e completezza formale e documentale delle domande;
- Il possesso dei requisiti di ammissibilità agli aiuti;
- la quantificazione degli aiuti.
-
controlli successivi alla liquidazione dell’aiuto, esperiti da soggetti diversi da quelli curato
l’istruttoria, espletati su un campione almeno pari al 10 per cento delle domande liquidate,
volti ad accertare il rispetto da parte del richiedente degli adempimenti e degli eventuali
impegni sottoscritti.
Art. 13
(Revoca e decadenza)
2. Nel caso in cui il beneficiario non rispetti quanto previsto all’art.8, il dirigente del Servizio
competente, con Determinazione Dirigenziale, dispone la revoca del provvedimento di concessione,
decadenza dell’aiuto e recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi di legge
decorrenti dalla data di erogazione dell’aiuto, dandone comunicazione agli interessati con
indicazione degli estremi del provvedimento. Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, al competente Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria.
Art.14
(Norma finanziaria)
3. Alle esigenze finanziarie per la concessione degli aiuti in questione per l’annualità 2014 si
provveda con le disponibilità complessivamente recate al cap. 3870 - U.P.B. 07.1.010 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2014 pari ad € 58.500,00
Per le annualità successive il finanziamento delle domande di aiuto presentate in attuazione del
presente bando, è subordinato all’iscrizione di fondi nei rispettivi bilanci regionali di previsione.
Art.15
(Rinvio)
4. Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., la data di inizio, la durata ed i
responsabili del procedimento risultano nel prospetto allegato.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge 241/1990 e s. m. e int., si comunica quanto segue:
x Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio sistemi naturalistici e zootecnia della
Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, Risorse finanziarie, umane e
strumentali, della Giunta regionale, Via M. Angeloni, 61 – Perugia;
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x Il funzionario responsabile
del procedimento è il P.a. Giuseppe Giardinieri,
responsabile della Posizione organizzativa di supporto “ Servizi tecnici per la
x zootecnia” (tel. 075 5045142 – fax 075 5045565 – indirizzo di posta elettronica:
[email protected]);
x I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso il Servizio
sopra citato.
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PROSPETTO
(ART.15)
Procedimento istruttorio della domanda di finanziamento:
Oggetto del
procedimento
Verifica conformità della
domanda al bando
Integrazione elementi
mancanti ed
eliminazione delle
irregolarità per
l’ammissibilità
all’istruttoria
Formulazione
graduatoria, notifica di
ammissibilità a
finanziamento e
inammissibilità
Liquidazione benefici
Termine
di
Responsabile del
espletamento
procedimento
(gg.)
Responsabile della
Da scadenza del
Posizione
termine per la
15
Organizzativa di
presentazione delle
supporto
domande
Inizio del
procedimento
Dal termine verifica
conformità
Dalla data del
verbale di
ammissibilità
Dalla data di
approvazione
graduatoria
15
Responsabile della
Posizione
Organizzativa di
supporto
Atto Finale
Verbale di
ammissibilità
Verbale di
ammissibilità
30
Responsabile della
Posizione
Determinazione
Organizzativa di
dirigenziale
supporto
30
Responsabile della
Posizione
Determinazione
Organizzativa di
dirigenziale
supporto
14
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ALLEGATO 1)
Alla Regione Umbria
Direzione Regionale Risorsa Umbria.
Federalismo, risorse finanziarie, umane e
strumentali
Servizio sistemi naturalistici e zootecnia
Via Fontivegge, 61
06124 PERUGIA
Oggetto: Legge regionale 22 novembre 2014 –Ulteriori modificazioni della legge regionale 27 novembre
2003, n.20 - Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale
degli ovini (Blue-tongue). Modello domanda.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a _________________________, il ___________________ residente in _______________________
Via _______________________________ n° _____;
recapito telefonico_________________________ cellulare _________________________
codice fiscale ________________________________ partita IVA _____________________
in qualità di:
‰ titolare dell’Impresa ________________________________________________________ con sede a
________________________________ in via/piazza __________________________ n° _____
‰ legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________________, con sede a
________________________________ in via/piazza __________________________ n° _____
Con codice azienda n. ___________________ ed in possesso di registro di stalla;
CHIEDE
il riconoscimento degli indennizzi previsti a favore degli allevatori di bovini, ovini e caprini interessati dalla di
Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) che ha colpito gli allevamenti ricadenti in tutto il territorio regionale a
partire dal 22 agosto 2014, relativi:
1. Insorgenza malattia:
‰ alla compensazione per capi morti
‰ alla compensazione per smaltimento carcasse
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2. A seguito di vaccinazione obbligatoria
‰ alla compensazione per capi morti
‰ alla compensazione per smaltimento carcasse
‰ alla compensazione per aborti
‰ alla compensazione per mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario
‰ alla compensazione per deprezzamento post-sblocco
‰ alla compensazione per riduzione natalità
‰ alla compensazione per riduzione produzione lattea
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
‰ che
il
numero
di
Codice
Unico
di
____________________________________
Identificazione
e
che
delle
il
Aziende
numero
Agricole
di
Partita
(CUAA)
Iva
è:
è:
_______________________________con data di iscrizione _____________________;
‰ che il numero del codice di stalla è il seguente ________________________;
‰ che la propria azienda non rientra tra le categorie delle aziende in difficoltà, come definite dagli
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
‰ che la propria azienda non rientra tra le aziende che hanno usufruito in passato di un aiuto incompatibile il
cui rimborso non sia ancora portato a termine;
‰ che la propria azienda opera nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni ovvero
in caso positivo le stesse sono state sanate;
‰ di comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;
‰ che la propria azienda è stata dichiarata sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini (Blue - tongue) con
provvedimento dell’autorità sanitaria;
‰ che la specie, il numero, la categoria degli animali morti e/o che hanno abortito, ammissibili all’aiuto, risulta
dalla certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale di __________________
in data ______________;
‰ che i capi morti e/o che hanno abortito, di cui alla certificazione rilasciata dal Servizio Veterinario di cui
sopra risultano:
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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014
OVINI/CAPRINI
CATEGORIA
Iscritti L.G.
Non iscritti
Iscritti L.G.
Non iscritti
Agnelle/Caprette
Pecore/Capre vuote
Pecore/Capre gravide
Arieti/Becchi
BOVINI
CATEGORIA
Vitelli/vitelle di razza di razza
Giovenche di razza
Torelli di razza
Manze gravide di razza
Vacche di razza
Torelli di razza
Tori di razza
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‰ che
-
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a seguito di vaccinazione obbligatoria si sono verificati i seguenti danni:
che il pagamento potrà essere disposto mediante:
‰ accredito su c/c bancario o con codice IBAN: ________________________________;
‰ accredito su conto corrente postale: ________________________________;
‰ di autorizzare ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, l’acquisizione e il trattamento informatico dei dati
contenuti nel presente modello e negli allegati, anche ai fini di controllo da parte di organismi nazionali e
comunitari;
Allega:
‰ certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL, competente per territorio, attestante specie,
numero, categoria ed età degli animali morti;
‰ fatture relative allo smaltimento dei capi morti;
‰ certificato rilasciato dal Servizio veterinario delle Aziende ASL, competente per territorio, attestante l’aborto
tardivo;
‰ documentazione comprovante la riduzione di natalità, la riduzione di produzione lattea, la mancata
movimentazione conseguente a blocco veterinario e deprezzamento post-blocco;
‰ eventuale autorizzazione del titolare del codice di stalla a richiedere e a riscuotere l’indennizzo;
‰ dichiarazione rilasciata a norma degli art 46 e 47 del DOR n.445/2000 in ordine ai seguenti ulteriori
elementi:
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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014
‰ alla eventuale concessione di aiuti in regime “de minimis” nel corso degli ultimi tre esercizi
finanziari
compreso quello di presentazione della domanda;
‰ agli estremi dell’atto costitutivo e statuto per le persone giuridiche;
‰ agli estremi dellaҏ delibera del Consiglio di amministrazione della società o cooperativa che autorizza il legale
rappresentante a presentare domanda, a riscuotere l’indennizzo (solo nel caso che il medesimo non sia
autorizzato alla gestione straordinaria).
‰ copia di un documento di identità in corso di validità;
Si riserva di presentare l’ulteriore documentazione che gli verrà eventualmente richiesta.
Data _____________________
Firma ____________________________________
(Sottoscrizione non autenticata del titolare dell’impresa o del rappresentante legale, con allegata copia di
documento di identità in corso di validità)
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Carta intestata ASL
Allegato2)
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.
SERVIZIO VETERINARIO
Certificazione consistenza animali morti e/o che hanno abortito
catarrale degli ovini (blue tongue) –
OGGETTO:
ALLA
per febbre
DITTA
la Vs richiesta in data
VISTA
VISTA
l’ordinanza del Sindaco del Comune di
VISTI
gli atti d’ufficio
n°
del
SI CERTIFICA
che nell’allevamento
o ovi/caprino
o
bovino
con codice azienda IT
Comune di
attribuito all’azienda
CAP
catarrale degli ovini denunciato in data
Prov.
con sede in località
interessato da focolaio di Febbre
sono morti
proprietà della ditta
i sotto indicati animali di
nato a
residente in
via
il
n.
C.F.
OVINI/CAPRINI
CATEGORIA
Agnelle/Caprette
Pecore/Capre vuote
Pecore/Capre gravide
Arieti/Becchi
capi morti
aborti
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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 60 del 24 dicembre 2014
BOVINI
CATEGORIA
capi morti
aborti
Vitelli/vitelle di razza di razza
Giovenche di razza
Torelli di razza
Manze gravide di razza
Vacche di razza
Torelli di razza
Tori di razza
Data
Il Veterinario Responsabile
CATIA BERTINELLI - Direttore responsabile
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