Finanziamento a medio/lungo termine con prestiti partecipativi BEI

FOGLIO INFORMATIVO relativo a:
Finanziamenti a medio/lungo termine destinati al rafforzamento della struttura
patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante Prestiti Partecipativi
Piano straordinario per l'occupazione asse IV – Misura IV.1 per il concorso nei
finanziamenti con provvista BEI - Regione Piemonte.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) s.c.
Piazza Botero, 7 – 12041 BENE VAGIENNA (CN)
Tel. 0172/651111 – Fax 0172/654603
Sito Internet www.benebanca.it E-mail [email protected]
Cod. fisc./P.IVA/N. Iscr. Registro Imprese di Cuneo 00167340041 - R.E.A. 2921
Cod. ABI 08382 - Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4243.20
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159519
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo , al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo ed al
Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale sociale e riserve al 31/12/2011 euro 52.543.582,00
Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (da compilare esclusivamente in caso di offerta fuori sede)
CHE COS’È IL MUTUO A MEDIO/LUNGO TERMINE DESTINATO AL
RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURA PATRIMONIALE DELLE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE MEDIANTE PRESTITI PARTECIPATIVI BEI – REGIONE
PIEMONTE.
E’ un finanziamento destinato al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo delle imprese.
La durata è sempre superiore a 18 mesi sino ad un massimo, di norma, di 5 anni.
L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed
interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Il finanziamento può essere garantito da
un Confidi.
L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioe superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio
dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n.
601.
FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE ASSE IV
– MISURA IV.1 – PRESTITI PARTECIPATIVI
E’ un finanziamento ordinario a medio termine, a fondi misti, in parte a valere su disponibilità
messe a disposizione della Banca e in parte da Finpiemonte SpA a valere su fondi erogati da BEI
(Banca Europea per gli Investimenti).
aggiornato al 13/01/2015
Questo Foglio Informativo pubblicizza le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di
competenza della Banca, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni
dell’Ente Agevolante.
A cosa serve: è un finanziamento destinato al rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI
piemontesi e a diversificarne le fonti di finanziamento mantenendo inalterata l’autonomia
gestionale.
L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di 2 rate: una, su fondi della
Banca, comprensiva di capitale ed interessi, calcolate in base ad un tasso fisso o in base ad un tasso
variabile, e una rata, su fondi finanziati con risorse BEI, calcolate in base ad un tasso fisso o in base
ad una tasso variabile, a condizioni migliorative.
Il finanziamento è destinato all’aumento del patrimonio netto di almeno € 50.000 a fronte di
programmi di miglioramento aziendale.
L’aumento del patrimonio netto deve essere realizzato:
 tramite aumento di capitale con apporto di denaro da parte dei soci;
oppure
tramite imputazione a capitale sociale o tramite accantonamenti a riserva di utili realizzati a partire
dall’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale effettuati con conferimenti di beni in
natura o di crediti e gli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio di riserve a capitale
sociale.
A chi si rivolge: a tutte le piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese ed aventi sede
operativa nel territorio della regione Piemonte.
Per essere ammesse le imprese devono:
 essere costituite nella forma di Spa, Srl o Sapa con almeno due bilanci approvati;
 non essere classificabili come imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (CE), n. 800/2008 del
06/08/2010;
 non essere soggette a procedure concorsuali e non versare in stato di insolvenza.
Modalità di rimborso: il rimborso del finanziamento avviene sulla base di un piano di
ammortamento di complessive 20 rate trimestrali, di cui 4 di preammortamento, comprensive di
pre-ammortamento tecnico, costituite solo di interesse e 16 di capitale e di interesse.
L'ammortamento del capitale sarà uguale per ogni rata formata di capitale e di interesse (piano
all'italiana). Le rate avranno scadenza 31/12-31/03-30/06-30/09 di ogni anno.
Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio garanzie reali o
personali nonché vincoli o specifiche cautele, ivi comprese le garanzie rilasciate dai Confidi.
Il presente Mutuo deve stipularsi con atto pubblico o scrittura autenticata.
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate.
Lo svantaggio e non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso e consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della
misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da
restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.
aggiornato al 13/01/2015
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo
l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e
può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Altro
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO:
A TASSO VARIABILE
A TASSO FISSO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG):
7,663%
Tasso annuo effettivo globale (TAEG):
8,004%
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 100.000,00 di durata pari a 60 mesi di cui 12 di
preammortamento, con preammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio periodo di
preammortamento, con una periodicità delle rate trimestrali.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.
VOCI
COSTI
Tasso fisso
Tasso variabile
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
Importo massimo finanziabile
Durata
Massimo 60 mesi di cui 12 diMassimo 60 mesi di cui 12 di
preammortamento,
conpreammortamento,
con
preammortamento
tecnicopreammortamento tecnico dalla
dalla data di erogazione sinodata di erogazione sino alla data
alla data di inizio periodo didi
inizio
periodo
di
preammortamento.
preammortamento.
Durata preammortamento
Massimo 12 mesi
Criterio di calcolo degli interessi
Anno commerciale
Tasso di interesse nominale annuo (per la quota di
mutuo erogata con fondi Bancari)
Tasso di interesse effettivo annuo (per la quota di
mutuo erogata con fondi Bancari)
aggiornato al 13/01/2015
7,400%(IRS 5Y/6M
arrotondato allo 0,05%
superiore + spread)
7,6079%
7,079%
7,2691%
Parametro di indicizzazione
Euribor 3m/360 rilevato il terzultimo giorno lavorativo di
marzo, giugno, settembre e dicembre, aumentato di uno
spread nella misura massima di punti 7,000.
La fonte di rilevazione del tasso Euribor 3m/360 è il
quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in subordine, il circuito
giornaliero Reuter's elaborato dall'A.T.I.C. Forex
(Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie ed Aci Forex
Italia). In caso di mancata pubblicazione del suddetto
parametro, in tal giorno, si applicherà l'ultima rilevazione
pubblicata antecedentemente alla data di riferimento.
TASSI
Ove il parametro di riferimento pattuito non dovesse, per
qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, più
essere fissato/rilevato, verrà sostituito da quello
equivalente adottato dal mercato in cui il parametro
convenuto veniva fissato/rilevato. Nel caso in cui il
parametro convenuto non trovasse sostituzione
automatica, verrà applicato il tasso di interesse annuo
pari al Tasso BCE (Banca Centrale Europea) nel tempo
vigente.
Parametro di riferimento
Tasso fisso per tutta la durata, determinato in base alla
rilevazione del parametro IRS di durata pari alla durata
del contratto, pubblicato sul Sole 24Ore del primo giorno
lavorativo del mese di erogazione del finanziamento,
arrotondato allo 0,05% superiore, aumentato di uno
spread nella misura massima di punti 7,000.
Spread
Tasso di interesse di preammortamento
7,000
7,400%
7,000
7,079%
Tasso di mora (relativo alla quota di mutuo erogata
con fondi Bancari)
2 punti in più del tasso in vigore al
momento della mora
Tasso di mora (relativo alla quota di mutuo erogata
con fondi BEI)
2 punti in più del tasso in vigore al
momento della mora
Tasso minimo contrattuale a favore della Banca (floor)
Non previsto
Tasso massimo contrattuale a favore del cliente (cap)
Non previsto
Istruttoria
0,70% calcolato sull'importo del mutuo, con il minimo di
euro 100,00
Bollo cambiale
€ 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale,
D.P.R. 601/73 (per
con il minimo di € 0,50
finanziamenti di
durata
superiore a 18
mesi con esercizio
dell'opzione di cui
all'art. 17
D.P.R. 601/1973)
aggiornato al 13/01/2015
SPESE
Spese per la
stipula del
contratto
Bollo cambiale
(per finanziamenti
di durata inferiore
o pari a 18
mesi o di durata
superiore a 18
mesi senza
esercizio
dell’opzione di cui
all’art. 17 D.P.R.
601/1973 )
1,1% dell’importo finanziato
Recupero
Imposta sostitutiva
(per finanziamenti
di durata
superiore a 18
mesi con esercizio
dell'opzione di cui
all'art. 17
D.P.R. 601/1973)
0,25% sull'ammontare del finanziamento nel caso di:
- Acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria
prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell’articolo 1
della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro del DPR
26/04/1986 n. 131, destinandola ad abitazione principale;
- Destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità
del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di
persone fisiche.
2,00% sull’ammontare del finanziamento negli altri casi non
rientranti nella nota 2 bis all’articolo 1 della tariffa, parte
prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro del DPR 26/04/1986 n.
131.
Spese per la
gestione del
rapporto
aggiornato al 13/01/2015
Spese informativa
precontrattuale
€ 0,00
Gestione pratica
€ 0,00
Incasso rata
 Con addebito
automatico in c/c
 Con pagamento
per cassa
 Pagamento
tramite Ridpassivo
Pagamento
tramite bollettino
postale
Invio
comunicazioni
 In forma
cartacea
 On line
Ricerca/copia
documentazione
su archivio
cartaceo (per ogni
foglio)
Ricerca/copia
documentazione
su archivio
elettronico (per
ogni foglio)
Accollo mutuo
€ 1,55
€ 1,55
€ 1,55
Servizio non disponibile
€ 1,00
€ 0,00
€ 5,80
€ 0,70
€ 0,00
Sospensione
pagamento rate
Spese per
estinzione
anticipata (in
percentuale sul
debito residuo)
Spese per
decurtazione del
mutuo in corso di
ammortamento
Spese invio avviso
di scadenza rata
Spese stampa
quietanza rata
Commissione rata
insoluta (per
ritardato
pagamento di oltre
30gg dalla
scadenza)
Spese pagamento
rata presso altra
banca tramite
cambiali
Tipo di ammortamento
PIANO DI
AMMORTipologia di rata
TAMENTO
Periodicità delle rate
€ 0,00
1,00 %
Al cliente non verrà applicata la presente commissione
qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi
dell’art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.
€ 0,00
Al cliente non verrà applicata la presente commissione
qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato
all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento
della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi
dell’art. 120 ter del D.Lgs. 385/93.
€ 1,50
€ 1,50
€ 5,50
€ 5,00
Italiana
Decrescente
Trimestrali
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito
internet della banca www.benebanca.it
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
Tasso fisso (IRS 5Y/6M lettera) arrotondato allo 0,05% superiore
Tasso variabile
01/01/2015
0,400%
0,079%
01/10/2014
0,450%
0,082%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di
ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.
aggiornato al 13/01/2015
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
TASSO VARIABILE
Tasso di
Durata del
Importo della rata
interesse finanziamento trimestrale (decorsi
i 12 mesi di
applicato
(mesi)
preammortamento)
per € 100.000,00
di capitale
€ 51.331,20
€ 26.115,80
€ 13.515,86
€ 9.322,76
€ 7.231,36
Se il tasso di interesse
aumenta del 2%
(9,079%)
dopo 12 mesi
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% (7,000%) dopo 12
mesi(*)
7,079%
18
€ 51.708,68
€ 51.316,30
7,079%
24
€ 26.434,52
€ 26.103,24
7,079%
36
€ 13.810,15
€ 13.504,30
7,079%
48
€ 9.613,31
€ 9.311.38
7,079%
60
€ 7.523,32
€ 7.219,96
(*)Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread contrattualmente previsto
TASSO FISSO
Tasso di
Durata del
interesse finanziamento
applicato
(mesi)
7,200%
7,250%
7,300%
7,400%
Importo della rata
trimestrale (decorsi i 12
mesi di preammortamento)
per € 100.000,00 di
capitale
€ 26.135,04
€ 13.540,89
€ 9.354,63
€ 7.277,79
24
36
48
60
SERVIZI ACCESSORI
VOCI
COSTI
-------------------------
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere i seguenti costi relativi a
servizi prestati da soggetti terzi:
VOCI
COSTI
(se acquistati attraverso la banca)
-------------------------
TEMPI DI EROGAZIONE
VOCI
aggiornato al 13/01/2015
GIORNI
Durata dell’istruttoria
Massimo 100
Disponibilità dell’importo
3 giorni dalla stipula del contratto
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente, in ogni momento, può esercitare la facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del
prestito; nell'ipotesi di rimborso totale il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca, oltre all'intero
capitale residuo, anche gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso.
La Banca può esigere un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura indicata sopra.
I rimborsi parziali del mutuo avranno per effetto, a scelta del cliente, o la diminuzione dell'importo
delle rate successive, rimanendo fermo il numero di esse originariamente pattuito, o la diminuzione
del numero delle rate originariamente pattuite rimanendo inalterato l'importo delle rate stesse.
In tali casi la Banca comunica a Finpiemonte, in forma scritta la circostanza dell'intervenuta
estinzione anticipata volontaria, totale o parziale, al fine di consentire alla medesima la valutazione
degli eventuali provvedimenti da intraprendere.
Recesso della banca
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli
eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica –
pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie,
automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere
l’immediato pagamento di quanto dovutole.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario secondo la procedura di cui all’art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente
non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e
penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il
creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo
pagamento del debito (art. 1202 del codice civile).
Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare:
• la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il
cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore
originario (surrogato) l’esatto importo del proprio debito residuo;
• nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi
per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in
misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo;
• resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso
in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili;
• la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari
bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera
t), del D.lgs. 11/2010.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
aggiornato al 13/01/2015
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti
dalla data di ricezione della richiesta medesima.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via
telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Bene Banca CC di Bene
VagiennaUfficio Reclami - Piazza Botero, 7 - 12041 BENE VAGIENNA CN
[email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un
reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di
mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di
conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle
Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di
rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del
contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore
BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la
procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente
competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario
purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Convenzione
Banca/Finpiemonte
POR Regione Piemonte
2007-2013 – Asse IV
-Misura IV.1 per il
concorso nei finanziamenti
con provvista BEI. Regione Piemonte.
Informativa
precontrattuale
Accollo
Imposta sostitutiva
aggiornato al 13/01/2015
Accordo siglato tra Banca e Finpiemonte (Istituto Finanziario Regionale
Piemontese) per il finanziamento ai sensi del Piano Strategico per
l'occupazione – Asse IV – Misura IV.1 PRESTITI PARTECIPATIVI con il
concorso nei finanziamenti con provvista BEI. - Regione Piemonte.
Piano Strategico per l'occupazione – Asse IV – Misura IV.1 PRESTITI
PARTECIPATIVI con il concorso nei finanziamenti con provvista BEI. Regione Piemonte.
Agevolazioni per le piccole e medie imprese ad incentivo del
rafforzamento della struttura patrimoniale mediante prestiti partecipativi.
Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima
della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla
stipula del contratto medesimo.
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
E’ la trattenuta di imposta che sostituisce una serie di altre imposte operata
direttamente da una delle controparti in una transazione a sfavore dell'altra
e per conto del Fisco.
Istruttoria
Parametro di
indicizzazione (per i mutui
a tasso variabile)/
Parametro di riferimento
(per i mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento
“francese”
Piano di ammortamento
“italiano”
Piano di ammortamento
“tedesco”
Preammortamento
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Nel caso di un mutuo, ordinariamente è pari allo 0,25% dell'importo
erogato ed è a carico di chi contrae il finanziamento.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel
contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il
periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel
tempo.
Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè
all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da
interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è
costituita solo dal capitale.
E' il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del
mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante
questo periodo, la cui durata è fissata
nel contratto, il cliente si limita a
pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso
convenuto nel contratto medesimo.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del
Rata crescente
numero delle rate pagate.
La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del
Rata decrescente
numero delle rate pagate.
Rimborso in un’unica
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
soluzione
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
Tasso annuo effettivo
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse
globale (TAEG)
e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
Tasso di interesse di
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima
preammortamento
rata.
Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
annuo
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
Tasso di mora
pagamento delle rate.
aggiornato al 13/01/2015
Tasso floor
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dei
mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso minimo contrattuale a favore della Banca.
Tasso cap
Tasso massimo contrattuale a favore del cliente.
Tasso effettivo globale
medio (TEGM)
Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 - Tabelle per Estinzione anticipata dei
finanziamenti
MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE
ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI
EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7,
CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL
SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE
2007, N. 77.
II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei
consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno
raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della
penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto
previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge.
Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali),
ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente:
a) contratti di mutuo a tasso variabile
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo.
b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001
• 0,50 %;
• 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000
• 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo;
• 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo;
d) per i contratti di mutuo a tasso misto
• d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili
sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b);
• d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di
tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze
periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono
individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile.
• d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di
tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze
aggiornato al 13/01/2015
periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono
individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al
momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia
regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè,
vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della
applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del
punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento
dell'estinzione anticipata del mutuo.
Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle
misure massime sopra indicate sono ridotte come segue:
1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%;
2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari
o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%;
3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia
inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%.
aggiornato al 13/01/2015