FOGLIO INFORMATIVO relativo a: Finanziamenti a medio/lungo termine destinati al rafforzamento della struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese mediante Prestiti Partecipativi Piano straordinario per l'occupazione asse IV – Misura IV.1 per il concorso nei finanziamenti con provvista BEI - Regione Piemonte. INFORMAZIONI SULLA BANCA BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (Cuneo) s.c. Piazza Botero, 7 – 12041 BENE VAGIENNA (CN) Tel. 0172/651111 – Fax 0172/654603 Sito Internet www.benebanca.it E-mail [email protected] Cod. fisc./P.IVA/N. Iscr. Registro Imprese di Cuneo 00167340041 - R.E.A. 2921 Cod. ABI 08382 - Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4243.20 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159519 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo , al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia Capitale sociale e riserve al 31/12/2011 euro 52.543.582,00 Dati e qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (da compilare esclusivamente in caso di offerta fuori sede) CHE COS’È IL MUTUO A MEDIO/LUNGO TERMINE DESTINATO AL RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURA PATRIMONIALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE MEDIANTE PRESTITI PARTECIPATIVI BEI – REGIONE PIEMONTE. E’ un finanziamento destinato al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo delle imprese. La durata è sempre superiore a 18 mesi sino ad un massimo, di norma, di 5 anni. L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Il finanziamento può essere garantito da un Confidi. L’eventuale durata medio-lunga del finanziamento (cioe superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. FINANZIAMENTO PIANO STRAORDINARIO PER L’OCCUPAZIONE ASSE IV – MISURA IV.1 – PRESTITI PARTECIPATIVI E’ un finanziamento ordinario a medio termine, a fondi misti, in parte a valere su disponibilità messe a disposizione della Banca e in parte da Finpiemonte SpA a valere su fondi erogati da BEI (Banca Europea per gli Investimenti). aggiornato al 13/01/2015 Questo Foglio Informativo pubblicizza le caratteristiche e le condizioni economiche che sono di competenza della Banca, essendo le agevolazioni, per definizione, demandate alle determinazioni dell’Ente Agevolante. A cosa serve: è un finanziamento destinato al rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI piemontesi e a diversificarne le fonti di finanziamento mantenendo inalterata l’autonomia gestionale. L’impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di 2 rate: una, su fondi della Banca, comprensiva di capitale ed interessi, calcolate in base ad un tasso fisso o in base ad un tasso variabile, e una rata, su fondi finanziati con risorse BEI, calcolate in base ad un tasso fisso o in base ad una tasso variabile, a condizioni migliorative. Il finanziamento è destinato all’aumento del patrimonio netto di almeno € 50.000 a fronte di programmi di miglioramento aziendale. L’aumento del patrimonio netto deve essere realizzato: tramite aumento di capitale con apporto di denaro da parte dei soci; oppure tramite imputazione a capitale sociale o tramite accantonamenti a riserva di utili realizzati a partire dall’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Non sono considerati ammissibili gli aumenti di capitale effettuati con conferimenti di beni in natura o di crediti e gli aumenti di capitale effettuati mediante passaggio di riserve a capitale sociale. A chi si rivolge: a tutte le piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese ed aventi sede operativa nel territorio della regione Piemonte. Per essere ammesse le imprese devono: essere costituite nella forma di Spa, Srl o Sapa con almeno due bilanci approvati; non essere classificabili come imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (CE), n. 800/2008 del 06/08/2010; non essere soggette a procedure concorsuali e non versare in stato di insolvenza. Modalità di rimborso: il rimborso del finanziamento avviene sulla base di un piano di ammortamento di complessive 20 rate trimestrali, di cui 4 di preammortamento, comprensive di pre-ammortamento tecnico, costituite solo di interesse e 16 di capitale e di interesse. L'ammortamento del capitale sarà uguale per ogni rata formata di capitale e di interesse (piano all'italiana). Le rate avranno scadenza 31/12-31/03-30/06-30/09 di ogni anno. Garanzie: la Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio garanzie reali o personali nonché vincoli o specifiche cautele, ivi comprese le garanzie rilasciate dai Confidi. Il presente Mutuo deve stipularsi con atto pubblico o scrittura autenticata. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio e non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso e consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. aggiornato al 13/01/2015 Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Altro CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO: A TASSO VARIABILE A TASSO FISSO Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 7,663% Tasso annuo effettivo globale (TAEG): 8,004% Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € 100.000,00 di durata pari a 60 mesi di cui 12 di preammortamento, con preammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio periodo di preammortamento, con una periodicità delle rate trimestrali. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. VOCI COSTI Tasso fisso Tasso variabile € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 Importo massimo finanziabile Durata Massimo 60 mesi di cui 12 diMassimo 60 mesi di cui 12 di preammortamento, conpreammortamento, con preammortamento tecnicopreammortamento tecnico dalla dalla data di erogazione sinodata di erogazione sino alla data alla data di inizio periodo didi inizio periodo di preammortamento. preammortamento. Durata preammortamento Massimo 12 mesi Criterio di calcolo degli interessi Anno commerciale Tasso di interesse nominale annuo (per la quota di mutuo erogata con fondi Bancari) Tasso di interesse effettivo annuo (per la quota di mutuo erogata con fondi Bancari) aggiornato al 13/01/2015 7,400%(IRS 5Y/6M arrotondato allo 0,05% superiore + spread) 7,6079% 7,079% 7,2691% Parametro di indicizzazione Euribor 3m/360 rilevato il terzultimo giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre e dicembre, aumentato di uno spread nella misura massima di punti 7,000. La fonte di rilevazione del tasso Euribor 3m/360 è il quotidiano “Il Sole 24 Ore” o, in subordine, il circuito giornaliero Reuter's elaborato dall'A.T.I.C. Forex (Associazione Tesorieri Istituzioni Creditizie ed Aci Forex Italia). In caso di mancata pubblicazione del suddetto parametro, in tal giorno, si applicherà l'ultima rilevazione pubblicata antecedentemente alla data di riferimento. TASSI Ove il parametro di riferimento pattuito non dovesse, per qualsiasi motivo sottratto alla volontà della Banca, più essere fissato/rilevato, verrà sostituito da quello equivalente adottato dal mercato in cui il parametro convenuto veniva fissato/rilevato. Nel caso in cui il parametro convenuto non trovasse sostituzione automatica, verrà applicato il tasso di interesse annuo pari al Tasso BCE (Banca Centrale Europea) nel tempo vigente. Parametro di riferimento Tasso fisso per tutta la durata, determinato in base alla rilevazione del parametro IRS di durata pari alla durata del contratto, pubblicato sul Sole 24Ore del primo giorno lavorativo del mese di erogazione del finanziamento, arrotondato allo 0,05% superiore, aumentato di uno spread nella misura massima di punti 7,000. Spread Tasso di interesse di preammortamento 7,000 7,400% 7,000 7,079% Tasso di mora (relativo alla quota di mutuo erogata con fondi Bancari) 2 punti in più del tasso in vigore al momento della mora Tasso di mora (relativo alla quota di mutuo erogata con fondi BEI) 2 punti in più del tasso in vigore al momento della mora Tasso minimo contrattuale a favore della Banca (floor) Non previsto Tasso massimo contrattuale a favore del cliente (cap) Non previsto Istruttoria 0,70% calcolato sull'importo del mutuo, con il minimo di euro 100,00 Bollo cambiale € 0,052 ogni € 516,46 o frazione di € 516,46 di capitale, D.P.R. 601/73 (per con il minimo di € 0,50 finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973) aggiornato al 13/01/2015 SPESE Spese per la stipula del contratto Bollo cambiale (per finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi o di durata superiore a 18 mesi senza esercizio dell’opzione di cui all’art. 17 D.P.R. 601/1973 ) 1,1% dell’importo finanziato Recupero Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973) 0,25% sull'ammontare del finanziamento nel caso di: - Acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, come definita dalla nota 2 bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131, destinandola ad abitazione principale; - Destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche esigenze di spesa da parte di persone fisiche. 2,00% sull’ammontare del finanziamento negli altri casi non rientranti nella nota 2 bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro del DPR 26/04/1986 n. 131. Spese per la gestione del rapporto aggiornato al 13/01/2015 Spese informativa precontrattuale € 0,00 Gestione pratica € 0,00 Incasso rata Con addebito automatico in c/c Con pagamento per cassa Pagamento tramite Ridpassivo Pagamento tramite bollettino postale Invio comunicazioni In forma cartacea On line Ricerca/copia documentazione su archivio cartaceo (per ogni foglio) Ricerca/copia documentazione su archivio elettronico (per ogni foglio) Accollo mutuo € 1,55 € 1,55 € 1,55 Servizio non disponibile € 1,00 € 0,00 € 5,80 € 0,70 € 0,00 Sospensione pagamento rate Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo) Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento Spese invio avviso di scadenza rata Spese stampa quietanza rata Commissione rata insoluta (per ritardato pagamento di oltre 30gg dalla scadenza) Spese pagamento rata presso altra banca tramite cambiali Tipo di ammortamento PIANO DI AMMORTipologia di rata TAMENTO Periodicità delle rate € 0,00 1,00 % Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120 ter del D.Lgs. 385/93. € 0,00 Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 120 ter del D.Lgs. 385/93. € 1,50 € 1,50 € 5,50 € 5,00 Italiana Decrescente Trimestrali Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo chirografario, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.benebanca.it ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Tasso fisso (IRS 5Y/6M lettera) arrotondato allo 0,05% superiore Tasso variabile 01/01/2015 0,400% 0,079% 01/10/2014 0,450% 0,082% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. aggiornato al 13/01/2015 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA TASSO VARIABILE Tasso di Durata del Importo della rata interesse finanziamento trimestrale (decorsi i 12 mesi di applicato (mesi) preammortamento) per € 100.000,00 di capitale € 51.331,20 € 26.115,80 € 13.515,86 € 9.322,76 € 7.231,36 Se il tasso di interesse aumenta del 2% (9,079%) dopo 12 mesi Se il tasso di interesse diminuisce del 2% (7,000%) dopo 12 mesi(*) 7,079% 18 € 51.708,68 € 51.316,30 7,079% 24 € 26.434,52 € 26.103,24 7,079% 36 € 13.810,15 € 13.504,30 7,079% 48 € 9.613,31 € 9.311.38 7,079% 60 € 7.523,32 € 7.219,96 (*)Il tasso di interesse applicato non potrà essere comunque inferiore allo spread contrattualmente previsto TASSO FISSO Tasso di Durata del interesse finanziamento applicato (mesi) 7,200% 7,250% 7,300% 7,400% Importo della rata trimestrale (decorsi i 12 mesi di preammortamento) per € 100.000,00 di capitale € 26.135,04 € 13.540,89 € 9.354,63 € 7.277,79 24 36 48 60 SERVIZI ACCESSORI VOCI COSTI ------------------------- ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere i seguenti costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: VOCI COSTI (se acquistati attraverso la banca) ------------------------- TEMPI DI EROGAZIONE VOCI aggiornato al 13/01/2015 GIORNI Durata dell’istruttoria Massimo 100 Disponibilità dell’importo 3 giorni dalla stipula del contratto ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA' E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente, in ogni momento, può esercitare la facoltà di rimborso anticipato totale o parziale del prestito; nell'ipotesi di rimborso totale il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca, oltre all'intero capitale residuo, anche gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso. La Banca può esigere un compenso percentuale sul debito residuo, nella misura indicata sopra. I rimborsi parziali del mutuo avranno per effetto, a scelta del cliente, o la diminuzione dell'importo delle rate successive, rimanendo fermo il numero di esse originariamente pattuito, o la diminuzione del numero delle rate originariamente pattuite rimanendo inalterato l'importo delle rate stesse. In tali casi la Banca comunica a Finpiemonte, in forma scritta la circostanza dell'intervenuta estinzione anticipata volontaria, totale o parziale, al fine di consentire alla medesima la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere. Recesso della banca In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario secondo la procedura di cui all’art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. In generale, la portabilità si realizza attraverso la surrogazione: si consente al debitore di sostituire il creditore iniziale (ad esempio: il mutuante), senza necessità di consenso di quest’ultimo, previo pagamento del debito (art. 1202 del codice civile). Ai sensi del citato art. 120 quater del D.lgs. 385/1993, in particolare: • la surrogazione deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca/intermediario subentrante (surrogante) di acquisire dal finanziatore originario (surrogato) l’esatto importo del proprio debito residuo; • nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il predetto termine di trenta giorni lavorativi per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo; • resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogante, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili; • la disciplina di cui sopra si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall’art. 1, comma 1, lettera t), del D.lgs. 11/2010. Tempi massimi di chiusura del rapporto aggiornato al 13/01/2015 La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima. Reclami Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Bene Banca CC di Bene VagiennaUfficio Reclami - Piazza Botero, 7 - 12041 BENE VAGIENNA CN [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Convenzione Banca/Finpiemonte POR Regione Piemonte 2007-2013 – Asse IV -Misura IV.1 per il concorso nei finanziamenti con provvista BEI. Regione Piemonte. Informativa precontrattuale Accollo Imposta sostitutiva aggiornato al 13/01/2015 Accordo siglato tra Banca e Finpiemonte (Istituto Finanziario Regionale Piemontese) per il finanziamento ai sensi del Piano Strategico per l'occupazione – Asse IV – Misura IV.1 PRESTITI PARTECIPATIVI con il concorso nei finanziamenti con provvista BEI. - Regione Piemonte. Piano Strategico per l'occupazione – Asse IV – Misura IV.1 PRESTITI PARTECIPATIVI con il concorso nei finanziamenti con provvista BEI. Regione Piemonte. Agevolazioni per le piccole e medie imprese ad incentivo del rafforzamento della struttura patrimoniale mediante prestiti partecipativi. Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. E’ la trattenuta di imposta che sostituisce una serie di altre imposte operata direttamente da una delle controparti in una transazione a sfavore dell'altra e per conto del Fisco. Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di ammortamento “francese” Piano di ammortamento “italiano” Piano di ammortamento “tedesco” Preammortamento Quota capitale Quota interessi Rata costante Nel caso di un mutuo, ordinariamente è pari allo 0,25% dell'importo erogato ed è a carico di chi contrae il finanziamento. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. E' il periodo di ammortamento preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata nel contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del Rata crescente numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del Rata decrescente numero delle rate pagate. Rimborso in un’unica L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. soluzione Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale Tasso annuo effettivo sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse globale (TAEG) e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va Tasso di interesse di dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima preammortamento rata. Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel Tasso di mora pagamento delle rate. aggiornato al 13/01/2015 Tasso floor Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. Tasso minimo contrattuale a favore della Banca. Tasso cap Tasso massimo contrattuale a favore del cliente. Tasso effettivo globale medio (TEGM) Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 - Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze aggiornato al 13/01/2015 periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. aggiornato al 13/01/2015
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