Il Sole 24 Ore Sabato 26 Aprile 2014 - N. 114 12 Norme & tributi FOCUSDECRETO RENZI Equiparazione Ridotto il prelievo sulle emissioni degli enti territoriali esteri 2| Le renditefinanziarie STEFANO MARRA 1| BOTE CCT Titoli di Stato, prelievo fermo al 12,5% L TASSA AL 26 PER CENTO SCAMBIO PLUS E MINUS Possibile far valere il maturato ma non realizzato al 30 giugno Marco Piazza L’aumento delle aliquote sui redditi di natura finanziaria dal 20% al 26%, previsto dal Dl 66/2014, decorre dal 1˚luglio 2014, con un regime transitorio piuttostoarticolatoe conlapossibilità, offerta ai contribuenti interessati, di affrancare le plusvalenze, al netto delle minusvalenze maturate, ma non realizzate, al 30 giugno. Gli interessati (si veda anche latabellainpaginaperunavisione generale degli effetti del provvedimento) sono essenzialmente i soggetti che non detengono le attività finanziarie nell’esercizio d’impresa, compresiinonresidenti senzastabile organizzazione in Italia. Gli strumenti finanziari che invece non subiscono gli effetti dell’aumento sono: p i titoli pubblici italiani e quelli emessi da Stati esteri white list, cioè inclusi nella lista di cui al Dm del 4 settembre 1996, che mantengono l’aliquota, sia sui redditi diversi sia sugli interessi, del 12,5%; fra questi vi sono i buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa;inoltregliinteressisuibuoni postali fruttiferi emessi fino al 20 settembre 1986 sono esenti mentre quelli sui buoni emessidal21settembre 1986al 31agosto1987sonoassoggettatiallaritenuta fiscale del 6,25%; p i titoliemessidaorganismiso- vranazionali equiparati ai titoli alla ritenuta dell’11%; pubblici(un elencononesausti- p ilrisultato di gestionedei fonvo è contenuto nella circolare di di previdenza complementa11/E del 2012) che mantengono re italiani, che resta assoggettal’aliquota, sia sui redditi diversi to all’imposta sostitutiva dell’11 sia sugli interessi, del 12,5%; per cento. Passapoidal20%al12,5%latasp gliinteressideititoli dirisparmiodell’economia meridionali, sazione dei proventi e delle plusoggetti all’imposta del 5%, svalenzesuititolidegli entiterrimentre plusvalenze e minusva- torialidi StatiesteriWhitelist. Continuano inoltre essere lenze saranno assoggettate esenti da ritenuta imposta all’imposta del 26%; p gli utilidistribuiti asocietàre- sostitutiva: p gli interessi corrisposti all’interno dei gruppi societari a soIL PRINCIPIO cietà residenti nella Ue, nel rispetto degli altri requisiti di cui Nei pronti contro termine all’articolo 26 quater del Dpr l’aliquota è decisa 600/73; dal «sottostante»: p gli utili corrisposti alle sociele obbligazioni private tà madri o figlie comunitarie di cui all’articolo 27 bis del Dpr scontano l’aumento 600/73; p i redditi di natura finanziaria sidenti in Stati Ue o See white percepiti da non residenti privi list (salva l’esenzione per quelli dei requisiti di territorialità di distribuiti a "madri comunita- cui all’articolo 23, comma 1, letrie"), che continuano ad essere teraf)delTesto unicoonontassoggettialla ritenutadell’1,375% sabiliper effetto dell’articolo26 di cui all’articolo 27, comma 3 bis del Dpr 600/73 o 5, comma 5 ter del Dpr 600/73; del Dlgs 461 del 1997. p gli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l’emissio- Pronti contro termine nediobbligazionisuimercatiin- e prestito titoli ternazionali (articolo 26 quater, Se l’operazione ha per oggetto comma 8 bis, del Dpr 600/73), titoli pubblici ed equiparati tasche continuano ad essere sog- sati al 12,5% anche lo scarto fra gettiallaritenutadel5percento; prezzoaprontieprezzoatermip gli utili corrisposti a fondi ne è soggetto alla stessa aliquopensione europei e di Stati SEE ta. Negli altri casi l’aliquota del white list, che restano soggetti 26% si applica ai differenziali positivi fra prezzo a termine e prezzo a pronti e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni sottostanti di cui al Dlgs 239/96,dalgiornosuccessivoalla data di scadenza del contratto di pronti contro termine, stipulato anteriormente al 1˚ luglio2014eaventeduratanon superiore a 12 mesi. Minusvalenze Va poi affrontata la questio- c LAPAROLA CHIAVE Affrancamento Si tratta della possibilità, accordata al risparmiatore, di pagare le imposte sulle plusvalenze maturate fino a un certa data con la vecchia aliquota evitando di applicare quella relativa al nuovo regime. L’affrancamento permette di dividere in due l’utile conseguito suddividendolo in base alla sua maturazione. In tale modo la quota parte delle plusvalenze maturata dalla data di acquisto al 30 giugno 2013 pagherà l’imposta al 20%, mentre l’utile maturato dopo sarà tassato al 26% ne delle minusvalenze nell’affrancamento. Il decreto, infatti, consente ai contribuenti di esercitare l’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze(maanchedelleminusvalenze), maturate, ma non realizzate,al30giugno2014.Particolarmente complesso è proprio il trattamento delle minusvalenze. In estrema sintesi: equellerealizzatefinoal30giugno possano essere utilizzate per compensare le plusvalenze al netto delle minusvalenze che emergesseroinsedediaffrancamento, ovviamente se sono state realizzate fino al 31 dicembre 2011, saranno utilizzabili nella misura del 62,5 per cento. L’eccedenza sarà utilizzabile per compensare plusvalenze "non qualificate", realizzate dal 1˚luglio per una quota pari al 76,92% (20%-26%) ovvero per una quota pari al 48,08% (12,5%-26%) qualora si tratti di minusvalenze realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011. rquelle cheemergesseroin sede di affrancamento sono prima di tutto compensate con le plusvalenze da affrancamento e per l’eccedenza sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi "non qualificati" realizzate successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92% (20%-26%). © RIPRODUZIONE RISERVATA a tassazione degli interessi derivanti dalla detenzione di titoli di Stato non subirà alcun incremento a partire dal 1˚luglio 2014, in quanto il decreto Irpef prevede che l’aumento della tassazione sulle rendite finanziarie non riguarda tali strumenti finanziari. Nei confronti delle persone fisiche che detengono titoli di Stato troverà ancora applicazione l’aliquota del 12,5% sia in relazione alla tassazione degli interessi relativi a Btp, Btp Italia, Cct, Ccteu, che in relazione allo scarto di emissione riguardante Bot e Ctz. I soggetti esteri che sottoscrivono titoli di Stato italiani sono generalmente tassati esclusivamente nel proprio Paese di residenza, qualora quest’ultimo sia compreso nella white list che contiene gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Le persone fisiche residenti in Italia che sottoscrivono titoli di Stato emessi da Stati esteri compresi nella white list di cui all’articolo 168-bis del Tuir sconteranno la medesima tassazione applicabile ai titoli di Stato italiani. Ilregime fiscaledeititoliemessidaenti territorialiappartenentialloStato italianoèilmedesimodeititoli emessidall’amministrazione centrale.I rendimenti dei titoli emessi da enti territoriali appartenenti a Stati esteri inclusi nella white list sono invece ora tassati nella misura del 20 per cento. Nel decreto 66/2014 è previsto che a partire dal 1˚luglio 2014 l’aliquota di questi titoli sarà equiparata a quella dei titoli di Stato italiani e quindi ATTENTI A... ! Neldecretoèprevistochea partiredal1˚lugliola tassazionedeirendimentidei titoliemessidaentiterritoriali appartenentiaStatiesteri inclusinellawhitelistsarà equiparataaquelladeititolidi Statoitaliani:larelativa aliquotapertantoscenderàdal 20al12,5percento scenderà dal 20 al 12,5 per cento. I buoni fruttiferi postali continueranno a beneficiare dell’aliquota ridotta del 12,5%, che verrà applicata sulla quota di interessi maturata sino all’atto del rimborso del titolo. Resta in vigore, inoltre, l’aliquota ridotta del 6,25% per i buoni fruttiferi emessi nel periodo 21 settembre 1986-31 agosto 1987 e la totale esenzione da imposta, fatta salva l’applicazione dell’imposta di bollo, sugli interessi relativi ai buoni fruttiferi emessi fino al 20 settembre 1986. Per quanto riguardala tassazione delle plusvalenzederivanti dalla negoziazione dititoli di Stato, tali redditisono imponibili nella misuradel 62,5% del loro ammontare.Sulla base così calcolatatrova applicazione l’aliquotadel 20 per cento. In altre parole,effettuando tale operazione "contabile"l’aliquota effettiva saràpari a quella gravantesugli interessi, che ammonta al 12,5per cento. Dal 1˚ luglio, la percentuale di imponibilità di queste plusvalenze passerà dal 62,5% al 48,08 per cento. Applicando la nuova aliquota del 26%, il risultato finale non cambierà. Anche le plusvalenze su titoli pubblici continueranno a essere tassate al 12,5 per cento. Valentino Tamburro © RIPRODUZIONE RISERVATA 4|POLIZZEASSICURATIVE Aggravio sulle quote di prodotti «privati» L a tassazione dei rendimenti sulle polizze assicurative sarà interessata dall’incremento della tassazione sulle rendite finanziarie solo con riferimento alla quota investita in titoli diversi da quelli di Stato. Ciò per evitare una discriminazione tra il trattamento fiscale applicabile all’investimento diretto in titoli di Stato a quello applicabile all'investimento indiretto nel medesimo tipo di titoli. Le polizze appartenenti al Ramo I prevedono il pagamento di un capitale al verificarsi di alcuni eventi, quali l’esistenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto (caso vita) o il suo decesso (caso morte). Le polizze appartenenti al Ramo III sono uno strumento di investimento che non tiene invece conto degli eventi legati alla vita dell’assicurato. Il rendimento di tali strumenti finanziari, denominati polizze Unit Linked ed Index Linked, è di solito collegato alla performance delle quote dei fondi tramite cui la compagnia di assicurazione investe nel mercato finanziario o in alternativa può essere collegato ad altri indici di mercato. Nel caso in cui la polizza preveda lo stacco di una cedola, l'impatto della nuova tassazione, in vigore dal 1˚luglio 2014, troverà applicazione in relazione alle cedole incassate da tale data. Il sostituto d’imposta dovrà però tenere conto della quota di rendimento generata dai titoli di Stato per sottoporla all’aliquota del 12,5 per cento. La ATTENTI A... ! Nelmodello730/2014il limitemassimoentrocuiè ammessaladetrazione fiscaledel19%suipremi relativiallepolizzedi assicurazionesullavitae infortunièdi630euro. Inpassatolasogliaerapiù elevataetoccavalaquota di1.291euro parte di rendimento generata da titoli diversi dai titoli pubblici sarà tassata al 26 per cento. Fino al 30 giugno 2014, ovvero per le cedole che saranno riscosse entro tale data, l’aliquota applicabile è quella del 20 per cento. Nel caso in cui la polizza non preveda lo stacco di una cedola, le imposte sui rendimenti saranno prelevate al momento della scadenza del contratto, ovvero al momento del riscatto totale o parziale. Anche in tal caso si terrà conto sia della quota investita in titoli di Stato, sia delle aliquote in vigore al momento in cui il rendimento è maturato. Le imprese di assicurazione, alla fine di ciascun periodo d'imposta, verificano la composizione dei fondi in cui hanno investito i premi degli assicurati, distinguendo tra investimenti in titoli pubblici e titoli non appartenenti a tale categoria. Per quanto riguarda l’imposta di bollo proporzionale del 2 per mille, le polizze del Ramo I sono esenti da tale imposta. Sono esenti, inoltre, le polizze di qualsiasi tipo sottoscritte prima del 31 dicembre 2000. Le polizze Unit linked ed Index Linked sono invece sottoposte all’imposta di bollo del 2 per mille, in base al valore di mercato. Valentino Tamburro © RIPRODUZIONE RISERVATA Il quadro del prelievo: aliquota e base di calcolo La tassazione dei principali strumenti finanziari per le persone fisiche residenti Fino al 30 giugno 2014 Dal 1˚ luglio 2014 Criterio di passaggio Opzione per affrancamento Ritenuta 20% Ritenuta 26% Maturazione No Interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, Imposta sostitutiva eccetera), sui titoli di Stati esteri white list 12,5% Imposta sostitutiva 12,5% – No Interessi sui titoli di risparmio dell'economia meridionale Imposta sostitutiva 5% Imposta sostitutiva 5% – No Interessi su titoli di enti territoriali di Stati esteri white list Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 12,5% Maturazione No Interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri Imposta sostitutiva 20% Imposta sostitutiva 26% Maturazione Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali Ritenuta o imposta sostitutiva 20% Ritenuta o imposta sostitutiva 26% Percezione No Proventi dei fondi comuni non immobiliari istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato Ritenuta d'imposta 20% (1) Ritenuta d'imposta 26% (2) Esigibilità (3)/ Realizzo (4) No Interessi su conti correnti, certificati di deposito, time deposit No Fino al 30 giugno 2014 Dal 1˚ luglio 2014 Criterio di passaggio Opzione per affrancamento Ritenuta d'imposta 20% Ritenuta d'imposta 26% Esigibilità (5) / Realizzo (6) No Ritenuta d'acconto 20% (7) Imposta sostitutiva 11% (8) Proventi delle polizze vita e di capitalizzazione Imposta sostitutiva 20% (1) Capital gain su titoli di Stato ed equiparati Imposta sostitutiva (Bei, Birs, eccetera), sui titoli di Stati esteri 12,5% white list Capital gain sui titoli di risparmio Imposta sostitutiva dell'economia meridionale 20% Capital gain su titoli di enti territoriali di Stati Imposta sostitutiva esteri white list 20% Capital gain su altri strumenti finanziari diversi Imposta sostitutiva dalle partecipazioni qualificate e dalle "non 20% qualificate" in società black list non quotate Risparmio gestito Imposta sostitutiva 12,5% (1) Ritenuta d'acconto 26% (7) Imposta sostitutiva 11% (8) Imposta sostitutiva 26% (2) Imposta sostitutiva 12,5% Esigibilità (3)/ Realizzo (4) – No No Maturazione (9) No – No Imposta sostitutiva 26% Imposta sostitutiva 12,5% Imposta sostitutiva 26% – Sì Realizzo No Realizzo Sì Imposta sostitutiva 26% (2) Maturazione No Proventi dei fondi comuni immobiliari italiani ed esteri distribuiti in corso di partecipazione o in occasione del rimborso o liquidazione della quota Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente Fondi pensione Nota: (1) La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,5%; (2) la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 48,08%; (3) per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione; (4) i proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione saranno tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte matura successivamente. Coerentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,5% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e nella misura del 48,08% per quelli maturati dal 1˚luglio; (5) per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione; (6) i proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione saranno tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte matura successivamente. Coerentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,5% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e nella misura del 48,08% per quelli maturati dal 1˚luglio; (7) i proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del beneficiario; (8) a carico del fondo; (9) per i contratti di assicurazione sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 30 giugno 2014, soggetta a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, è pari alla differenza tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data
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