Il quadro del prelievo: aliquota e base di calcolo

Il Sole 24 Ore
Sabato 26 Aprile 2014 - N. 114
12 Norme & tributi
FOCUSDECRETO RENZI
Equiparazione
Ridotto il prelievo sulle emissioni
degli enti territoriali esteri
2| Le renditefinanziarie
STEFANO MARRA
1| BOTE CCT
Titoli di Stato,
prelievo fermo al 12,5%
L
TASSA AL 26 PER CENTO
SCAMBIO PLUS E MINUS
Possibile far valere il maturato ma non realizzato al 30 giugno
Marco Piazza
L’aumento delle aliquote
sui redditi di natura finanziaria dal 20% al 26%, previsto dal
Dl 66/2014, decorre dal 1˚luglio
2014, con un regime transitorio
piuttostoarticolatoe conlapossibilità, offerta ai contribuenti
interessati, di affrancare le plusvalenze, al netto delle minusvalenze maturate, ma non realizzate, al 30 giugno.
Gli interessati (si veda anche
latabellainpaginaperunavisione generale degli effetti del
provvedimento) sono essenzialmente i soggetti che non detengono le attività finanziarie
nell’esercizio d’impresa, compresiinonresidenti senzastabile organizzazione in Italia.
Gli strumenti finanziari che
invece non subiscono gli effetti
dell’aumento sono:
p i titoli pubblici italiani e quelli
emessi da Stati esteri white list,
cioè inclusi nella lista di cui al
Dm del 4 settembre 1996, che
mantengono l’aliquota, sia sui
redditi diversi sia sugli interessi, del 12,5%; fra questi vi sono i
buoni fruttiferi postali emessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti
Spa;inoltregliinteressisuibuoni postali fruttiferi emessi fino
al 20 settembre 1986 sono esenti mentre quelli sui buoni emessidal21settembre 1986al 31agosto1987sonoassoggettatiallaritenuta fiscale del 6,25%;
p i titoliemessidaorganismiso-
vranazionali equiparati ai titoli alla ritenuta dell’11%;
pubblici(un elencononesausti- p ilrisultato di gestionedei fonvo è contenuto nella circolare di di previdenza complementa11/E del 2012) che mantengono re italiani, che resta assoggettal’aliquota, sia sui redditi diversi to all’imposta sostitutiva dell’11
sia sugli interessi, del 12,5%;
per cento.
Passapoidal20%al12,5%latasp gliinteressideititoli dirisparmiodell’economia meridionali, sazione dei proventi e delle plusoggetti all’imposta del 5%, svalenzesuititolidegli entiterrimentre plusvalenze e minusva- torialidi StatiesteriWhitelist.
Continuano inoltre essere
lenze saranno assoggettate
esenti da ritenuta imposta
all’imposta del 26%;
p gli utilidistribuiti asocietàre- sostitutiva:
p gli interessi corrisposti all’interno dei gruppi societari a soIL PRINCIPIO
cietà residenti nella Ue, nel rispetto degli altri requisiti di cui
Nei pronti contro termine
all’articolo 26 quater del Dpr
l’aliquota è decisa
600/73;
dal «sottostante»:
p gli utili corrisposti alle sociele obbligazioni private
tà madri o figlie comunitarie di
cui all’articolo 27 bis del Dpr
scontano l’aumento
600/73;
p i redditi di natura finanziaria
sidenti in Stati Ue o See white percepiti da non residenti privi
list (salva l’esenzione per quelli dei requisiti di territorialità di
distribuiti a "madri comunita- cui all’articolo 23, comma 1, letrie"), che continuano ad essere teraf)delTesto unicoonontassoggettialla ritenutadell’1,375% sabiliper effetto dell’articolo26
di cui all’articolo 27, comma 3 bis del Dpr 600/73 o 5, comma 5
ter del Dpr 600/73;
del Dlgs 461 del 1997.
p gli interessi corrisposti a veicoli non residenti per l’emissio- Pronti contro termine
nediobbligazionisuimercatiin- e prestito titoli
ternazionali (articolo 26 quater, Se l’operazione ha per oggetto
comma 8 bis, del Dpr 600/73), titoli pubblici ed equiparati tasche continuano ad essere sog- sati al 12,5% anche lo scarto fra
gettiallaritenutadel5percento; prezzoaprontieprezzoatermip gli utili corrisposti a fondi ne è soggetto alla stessa aliquopensione europei e di Stati SEE ta. Negli altri casi l’aliquota del
white list, che restano soggetti 26% si applica ai differenziali
positivi fra prezzo a termine e
prezzo a pronti e agli interessi e
ad altri proventi delle obbligazioni sottostanti di cui al Dlgs
239/96,dalgiornosuccessivoalla data di scadenza del contratto di pronti contro termine, stipulato anteriormente al 1˚ luglio2014eaventeduratanon superiore a 12 mesi.
Minusvalenze
Va poi affrontata la questio-
c
LAPAROLA
CHIAVE
Affrancamento
Si tratta della possibilità,
accordata al risparmiatore, di
pagare le imposte sulle
plusvalenze maturate fino a un
certa data con la vecchia aliquota
evitando di applicare quella
relativa al nuovo regime.
L’affrancamento permette di
dividere in due l’utile conseguito
suddividendolo in base alla sua
maturazione. In tale modo la
quota parte delle plusvalenze
maturata dalla data di acquisto al
30 giugno 2013 pagherà l’imposta
al 20%, mentre l’utile maturato
dopo sarà tassato al 26%
ne delle minusvalenze
nell’affrancamento.
Il decreto, infatti, consente ai
contribuenti di esercitare l’opzione per l’affrancamento delle
plusvalenze(maanchedelleminusvalenze), maturate, ma non
realizzate,al30giugno2014.Particolarmente complesso è proprio il trattamento delle minusvalenze. In estrema sintesi:
equellerealizzatefinoal30giugno possano essere utilizzate
per compensare le plusvalenze
al netto delle minusvalenze che
emergesseroinsedediaffrancamento, ovviamente se sono state realizzate fino al 31 dicembre
2011, saranno utilizzabili nella
misura del 62,5 per cento. L’eccedenza sarà utilizzabile per
compensare plusvalenze "non
qualificate", realizzate dal 1˚luglio per una quota pari al
76,92% (20%-26%) ovvero per
una quota pari al 48,08%
(12,5%-26%) qualora si tratti di
minusvalenze realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011.
rquelle cheemergesseroin sede di affrancamento sono prima di tutto compensate con le
plusvalenze da affrancamento
e per l’eccedenza sono portate
in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi "non
qualificati" realizzate successivamente al 30 giugno 2014, per
una quota pari al 76,92%
(20%-26%).
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a tassazione degli interessi
derivanti dalla detenzione di
titoli di Stato non subirà alcun
incremento a partire dal 1˚luglio
2014, in quanto il decreto Irpef
prevede che l’aumento della
tassazione sulle rendite
finanziarie non riguarda tali
strumenti finanziari. Nei
confronti delle persone fisiche che
detengono titoli di Stato troverà
ancora applicazione l’aliquota
del 12,5% sia in relazione alla
tassazione degli interessi relativi
a Btp, Btp Italia, Cct, Ccteu, che in
relazione allo scarto di emissione
riguardante Bot e Ctz. I soggetti
esteri che sottoscrivono titoli di
Stato italiani sono generalmente
tassati esclusivamente nel
proprio Paese di residenza,
qualora quest’ultimo sia
compreso nella white list che
contiene gli Stati che consentono
un adeguato scambio di
informazioni. Le persone fisiche
residenti in Italia che
sottoscrivono titoli di Stato
emessi da Stati esteri compresi
nella white list di cui all’articolo
168-bis del Tuir sconteranno la
medesima tassazione applicabile
ai titoli di Stato italiani. Ilregime
fiscaledeititoliemessidaenti
territorialiappartenentialloStato
italianoèilmedesimodeititoli
emessidall’amministrazione
centrale.I rendimenti dei titoli
emessi da enti territoriali
appartenenti a Stati esteri inclusi
nella white list sono invece ora
tassati nella misura del 20 per
cento. Nel decreto 66/2014 è
previsto che a partire dal 1˚luglio
2014 l’aliquota di questi titoli
sarà equiparata a quella dei titoli
di Stato italiani e quindi
ATTENTI
A...
!
Neldecretoèprevistochea
partiredal1˚lugliola
tassazionedeirendimentidei
titoliemessidaentiterritoriali
appartenentiaStatiesteri
inclusinellawhitelistsarà
equiparataaquelladeititolidi
Statoitaliani:larelativa
aliquotapertantoscenderàdal
20al12,5percento
scenderà dal 20 al 12,5 per cento. I
buoni fruttiferi postali
continueranno a beneficiare
dell’aliquota ridotta del 12,5%,
che verrà applicata sulla quota di
interessi maturata sino all’atto
del rimborso del titolo. Resta in
vigore, inoltre, l’aliquota ridotta
del 6,25% per i buoni fruttiferi
emessi nel periodo 21 settembre
1986-31 agosto 1987 e la totale
esenzione da imposta, fatta salva
l’applicazione dell’imposta di
bollo, sugli interessi relativi ai
buoni fruttiferi emessi fino al 20
settembre 1986. Per quanto
riguardala tassazione delle
plusvalenzederivanti dalla
negoziazione dititoli di Stato, tali
redditisono imponibili nella
misuradel 62,5% del loro
ammontare.Sulla base così
calcolatatrova applicazione
l’aliquotadel 20 per cento. In altre
parole,effettuando tale
operazione "contabile"l’aliquota
effettiva saràpari a quella
gravantesugli interessi, che
ammonta al 12,5per cento. Dal 1˚
luglio, la percentuale di
imponibilità di queste
plusvalenze passerà dal 62,5% al
48,08 per cento. Applicando la
nuova aliquota del 26%, il
risultato finale non cambierà.
Anche le plusvalenze su titoli
pubblici continueranno a essere
tassate al 12,5 per cento.
Valentino Tamburro
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4|POLIZZEASSICURATIVE
Aggravio sulle quote
di prodotti «privati»
L
a tassazione dei rendimenti
sulle polizze assicurative
sarà interessata dall’incremento
della tassazione sulle rendite
finanziarie solo con riferimento
alla quota investita in titoli
diversi da quelli di Stato. Ciò per
evitare una discriminazione tra il
trattamento fiscale applicabile
all’investimento diretto in titoli
di Stato a quello applicabile
all'investimento indiretto nel
medesimo tipo di titoli. Le polizze
appartenenti al Ramo I
prevedono il pagamento di un
capitale al verificarsi di alcuni
eventi, quali l’esistenza in vita
dell’assicurato alla scadenza del
contratto (caso vita) o il suo
decesso (caso morte). Le polizze
appartenenti al Ramo III sono
uno strumento di investimento
che non tiene invece conto degli
eventi legati alla vita
dell’assicurato. Il rendimento di
tali strumenti finanziari,
denominati polizze Unit Linked
ed Index Linked, è di solito
collegato alla performance delle
quote dei fondi tramite cui la
compagnia di assicurazione
investe nel mercato finanziario o
in alternativa può essere
collegato ad altri indici di
mercato. Nel caso in cui la
polizza preveda lo stacco di una
cedola, l'impatto della nuova
tassazione, in vigore dal 1˚luglio
2014, troverà applicazione in
relazione alle cedole incassate da
tale data. Il sostituto d’imposta
dovrà però tenere conto della
quota di rendimento generata
dai titoli di Stato per sottoporla
all’aliquota del 12,5 per cento. La
ATTENTI
A...
!
Nelmodello730/2014il
limitemassimoentrocuiè
ammessaladetrazione
fiscaledel19%suipremi
relativiallepolizzedi
assicurazionesullavitae
infortunièdi630euro.
Inpassatolasogliaerapiù
elevataetoccavalaquota
di1.291euro
parte di rendimento generata da
titoli diversi dai titoli pubblici
sarà tassata al 26 per cento. Fino
al 30 giugno 2014, ovvero per le
cedole che saranno riscosse entro
tale data, l’aliquota applicabile è
quella del 20 per cento. Nel caso
in cui la polizza non preveda lo
stacco di una cedola, le imposte
sui rendimenti saranno prelevate
al momento della scadenza del
contratto, ovvero al momento del
riscatto totale o parziale. Anche
in tal caso si terrà conto sia della
quota investita in titoli di Stato,
sia delle aliquote in vigore al
momento in cui il rendimento è
maturato. Le imprese di
assicurazione, alla fine di
ciascun periodo d'imposta,
verificano la composizione dei
fondi in cui hanno investito i
premi degli assicurati,
distinguendo tra investimenti in
titoli pubblici e titoli non
appartenenti a tale categoria.
Per quanto riguarda l’imposta di
bollo proporzionale del 2 per
mille, le polizze del Ramo I sono
esenti da tale imposta. Sono
esenti, inoltre, le polizze di
qualsiasi tipo sottoscritte prima
del 31 dicembre 2000. Le polizze
Unit linked ed Index Linked sono
invece sottoposte all’imposta di
bollo del 2 per mille, in base al
valore di mercato.
Valentino Tamburro
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il quadro del prelievo: aliquota e base di calcolo
La tassazione dei principali strumenti finanziari per le persone fisiche residenti
Fino al 30
giugno 2014
Dal 1˚
luglio 2014
Criterio di
passaggio
Opzione per
affrancamento
Ritenuta 20%
Ritenuta 26%
Maturazione
No
Interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, Imposta sostitutiva
eccetera), sui titoli di Stati esteri white list
12,5%
Imposta sostitutiva
12,5%
–
No
Interessi sui titoli di risparmio dell'economia
meridionale
Imposta sostitutiva
5%
Imposta sostitutiva
5%
–
No
Interessi su titoli di enti territoriali di Stati
esteri white list
Imposta sostitutiva
20%
Imposta sostitutiva
12,5%
Maturazione
No
Interessi su altri titoli obbligazionari italiani
ed esteri
Imposta sostitutiva
20%
Imposta sostitutiva
26%
Maturazione
Dividendi non qualificati non provenienti da
società localizzate in paradisi fiscali
Ritenuta o imposta
sostitutiva 20%
Ritenuta o imposta
sostitutiva 26%
Percezione
No
Proventi dei fondi comuni non immobiliari
istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di
quelli istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda
il cui gestore sia vigilato
Ritenuta d'imposta
20% (1)
Ritenuta d'imposta
26% (2)
Esigibilità (3)/
Realizzo (4)
No
Interessi su conti correnti, certificati di
deposito, time deposit
No
Fino al 30
giugno 2014
Dal 1˚
luglio 2014
Criterio di
passaggio
Opzione per
affrancamento
Ritenuta d'imposta
20%
Ritenuta d'imposta
26%
Esigibilità (5) /
Realizzo (6)
No
Ritenuta d'acconto
20% (7)
Imposta sostitutiva
11% (8)
Proventi delle polizze vita e di capitalizzazione Imposta sostitutiva
20% (1)
Capital gain su titoli di Stato ed equiparati
Imposta sostitutiva
(Bei, Birs, eccetera), sui titoli di Stati esteri
12,5%
white list
Capital gain sui titoli di risparmio
Imposta sostitutiva
dell'economia meridionale
20%
Capital gain su titoli di enti territoriali di Stati Imposta sostitutiva
esteri white list
20%
Capital gain su altri strumenti finanziari diversi Imposta sostitutiva
dalle partecipazioni qualificate e dalle "non
20%
qualificate" in società black list non quotate
Risparmio gestito
Imposta sostitutiva
12,5% (1)
Ritenuta d'acconto
26% (7)
Imposta sostitutiva
11% (8)
Imposta sostitutiva
26% (2)
Imposta sostitutiva
12,5%
Esigibilità (3)/
Realizzo (4)
–
No
No
Maturazione (9)
No
–
No
Imposta sostitutiva
26%
Imposta sostitutiva
12,5%
Imposta sostitutiva
26%
–
Sì
Realizzo
No
Realizzo
Sì
Imposta sostitutiva
26% (2)
Maturazione
No
Proventi dei fondi comuni immobiliari italiani
ed esteri distribuiti in corso di partecipazione
o in occasione del rimborso o liquidazione
della quota
Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di
cui al punto precedente
Fondi pensione
Nota: (1) La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,5%; (2) la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 48,08%;
(3) per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione; (4) i proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione saranno tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte matura
successivamente. Coerentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,5% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e nella misura del 48,08% per quelli maturati dal 1˚luglio;
(5) per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione; (6) i proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione saranno tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte matura
successivamente. Coerentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,5% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e nella misura del 48,08% per quelli maturati dal 1˚luglio; (7) i proventi concorrono alla formazione
del reddito complessivo imponibile del beneficiario; (8) a carico del fondo; (9) per i contratti di assicurazione sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 30 giugno 2014, soggetta a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, è pari alla differenza
tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data