Investimenti in Italia. Stabile organizzazione occulta ed

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
Partecipare all’EXPO: riflessi societari e fiscali
Investimenti in Italia. Stabile
organizzazione occulta ed
esterovestizione societaria
IGNAZIO LA CANDIA
4 DICEMBRE 2014, MILANO
S.A.F.
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EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
(per esempio tra una sezione e l’altra)
Partecipanti Corporate - China Corporate
United Pavilion
3
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Partecipanti Corporate - KIP International
School
4
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Partecipanti Corporate - New Holland Agriculture
5
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Partecipanti Corporate -Vanke
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Partecipanti Corporate - JooMoo
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AdE - Desk Expo 2015
 Nell’ambito del settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale
Normativa è stato istituito un Punto di assistenza dedicato ai partecipanti esteri all’Expo Milano
2015 (Desk Expo 2015)
 Desk Expo 2015 risponderà per iscritto a quesiti formulati da soggetti esteri, anche non
istituzionali, che partecipano a Expo 2015, in relazione alle tematiche fiscali connesse al loro
intervento ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e di altri tributi
 I quesiti vanno inoltrati al Desk Expo 2015 tramite la casella di posta elettronica
[email protected]
 Questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015
 C.M. del 7 agosto 2014, n. 26/E
 R.M. del 15 gennaio 2014, n. 10/E
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Temi di interesse
 Esterovestizione societaria (art. 73, comma 5bis, TUIR)
 Stabile organizzazione (art. 5 OECD MTC, art.
162, TUIR)
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Esterovestizione societaria
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Esterovestizione societaria
 Riferimenti normativi e interpretativi
 Art. 35, comma 13, D. L. 4 luglio 2006, n. 223
 C.M. 4 Agosto 2006, n. 28
 C.M. 16 febbario 2007, 11 (TELEFISCO 2007)
 R.M. 5 Novembre 2007, n. 312
 ASSONIME, Circolare del 31 ottobre 2007, n. 67
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Esterovestizione societaria
ART. 73, comma 5-bis, TUIR
“Salvo prova contraria, si considera esistente nel Territorio dello Stato la sede
dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice Civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice
Civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione, o altro organo equivalente di
gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato ”.
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Esterovestizione societaria- Le ipotesi previste dalla norma
PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA
ALFA SPA
Controllo
anche indiretto,
anche in base a
vincoli
contrattuali
BETA
Società estera
Controllo
diretto,
tramite
possesso
partecipativo
GAMMA SPA
Si presume, salvo prova contraria, PoEM di BETA in Italia: OECD: PoEM: where key management and
commercial decisions are in substance made
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Esterovestizione societaria- Le ipotesi previste dalla norma
PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA
BETA
Società estera con la maggioranza
Amministratori residenti in Italia
controllo
diretto
GAMMA SPA
Si presume, salvo prova contraria, PoEM di Beta in Italia: OECD: PoEM: where key management and
commercial decisions are in substance made
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Fonte: IFA 68th Congress in Mumbai, India (12 ottobre 2014 - 17 ottobre
2014). 2014 Seminar C: The taxable residence of companies
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Fonte: IFA 68th Congress in Mumbai, India (12 ottobre 2014 - 17 ottobre
2014). 2014 Seminar C: The taxable residence of companies
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Esterovestizione societaria - Prassi rilevante
 Prassi AdE
 C.M. n. 6/E del 2008: tra le principali aree di intervento vi sono i “rapporti con società
non residenti in cui si può ravvisare la presenza di fenomeni di esterovestizione”
 C.M. n. 21/E del 2011: mantenere specifica attenzione operativa su fittizi trasferimenti
all’estero della residenza fiscale a fini di evasione, e su interposizione fittizia o
esterovestizione da parte di contribuenti italiani di entità estere
 C.M. n. 18/E del 2012: per individuare fenomeni legati ad importanti fattori di rischio,
quali ad esempio gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuata anche su scala
internazionale, quali esterovestizione o stabili organizzazioni occulte specifica
attenzione va sempre riservata alle situazioni di fittizia interposizione di strutture estere
 Progetto pilota sulla corretta attuazione del diritto comunitario (caso 777/10/TAXU)”,
Prot. 3-3873/UCL del 12 aprile 2010: si sofferma sulla documentazione e sugli elementi
di prova
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Esterovestizione societaria - Prassi rilevante
 Prassi GdF
 Circ. 1/E del 2008 della Guardia di Finanza, volume III, parte VI
Esterovestizione da provare attraverso il rinvenimento di documentazione attestante:
 l’ubicazione in Italia del luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti le attività della società, con
particolare riferimento a:
 documentazione che possa evidenziare, con riguardo alla sede ufficiale, che la stessa non costituisca il reale
centro decisionale/amministrativo, bensì una mera localizzazione/domiciliazione di carattere formale
 corrispondenza dalla quale si possa evincere una gestione subordinata a direttive e disposizioni provenienti
dall’Italia, a discapito dell’autonomia di determinazione della stessa
 lo svolgimento dell’attività principale della società estera in Italia; a tal fine, si renderà necessaria l’analisi:
 della consistenza patrimoniale della società estera, per poter valutare se i beni facenti parte del suo patrimonio
siano situati in gran parte in Italia, o meno
 della composizione degli elementi reddituali riguardanti l’ordinaria gestione sociale, per rilevare quale
consistenza abbiano le operazioni compiute in Italia o aventi ad oggetto beni o servizi collegati col nostro Paese,
rispetto al complesso delle operazioni poste in essere dalla società.
Per tutte le richiamate fattispecie d’interesse operativo, giova sottolineare come la corrispondenza intrattenuta con
le società estere, sotto qualsiasi forma (anche elettronica), possa costituire spunto di riflessione per eventuali
approfondimenti.
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PoEM TEST- Giurisprudenza nazionale








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




C.t.p. Firenze n. 108 del 13 luglio 2007 (confermata da C.t.r. Toscana 12 gennaio 2012, n. 1)
C.t.p. Belluno n. 173/01/2007 del 14 gennaio 2008
C.t.r. Toscana n. 61/25/07 del 18 gennaio 2008
C.t.r. Puglia n. 72 del 16 settembre 2008
C.t.p. Reggio Emilia n. 197 del 11 agosto 2009
C.t.p. Rimini n. 258/01/09 del 18 dicembre 2009
C.t.p. Savona n. 46 del 8 marzo 2011
C.t.p. Treviso n. 91/02/2012 in 16 ottobre 2012
Cass. Civ., n. 2869 del 7 febbraio 2013
C.t.p. Macerata n. 47 del 12 febbraio 2013
C.t.p. Milano, n. 151 del 9 aprile 2013
C.t.p. Macerata n. 85/2/13 del 10 aprile 2013
C.t. II grado Trentino-Alto Adige, n. 44 del 8 ottobre 2013
Cass. Pen., n. 16001 del 8 aprile 2013
Cass. Pen., n. 32091 del 24 luglio 2013
C.t.p. Roma, n. 1694/41/14 del 3 febbraio 2014
C.t.p. Modena, n. 744 del 6 maggio 2014
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PoEM Test - Giurisprudenza estera
 Austria: Fiscal Court of Appeal,13 February and 18 March 2013
 France: Nantes,11 June 2008, SA Ana Holding, no. 06-1437
 UK: Laesterstate BV vs. HMRC (2009)
 UK: Mark Higgins Rallying vs. HMRC (2011)
 Netherlands: Supreme Court, 30 November 2012,BNB 2013/54
 Switzerland: Federal Supreme Court (Switzerland), 16 May 2013, 2C-1086/2012 and
2C-1087/2012
 France: Paupardin Case (CE,16 April 2012, no. 323592)
20
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Esterovestizione societaria - Effetti
Osservazioni al
Commentario
Italy
Modello Ocse
Art. 4
Modello OCSE
Art. 25 MAP
Disciplina
convenzionale
Art. 73 c.3
TUIR
Valori fiscali
rilevanti
Art. 2359
Codice Civile
SOCIETÀ
ESTEROVESTITA
Profili penali
S.O. TUIR
Requisiti di
sostanza
Residenze
amministratori
PEX
Scritture
contabili
Contestazioni IRAP
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Credito per imposte
pagate all’estero
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Partecipanti Ufficiali - Personale delle Sezioni e residenza fiscale
La permanenza in Italia del Personale delle Sezioni
(Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale
Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del
Commissariato Generale di Sezione), che non abbia la
cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano, dovuta
al solo scopo di partecipare ad Expo Milano 2015, anche se si
protrae per più di 183 giorni, non comporta l’acquisto della
residenza fiscale in Italia
Analogo trattamento è riconosciuto - ai fini dell’acquisto della
residenza fiscale in Italia - ai loro coniugi e familiari a carico (ad
esempio, figli). Quest’ultimi, quindi, non acquistano la residenza
fiscale in Italia qualora permangano nel nostro Paese per il
semplice fatto di “essere al seguito” del Personale delle Sezioni
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Partecipanti Non Ufficiali e residenza fiscale
Qualora tra il Personale dei Partecipanti Non Ufficiali, ci siano
persone
appartenenti
ad
un’amministrazione
pubblica
territoriale estera, che non abbiano la residenza nel territorio
italiano, per il periodo di permanenza in Italia dovuto
all’organizzazione e gestione di Expo Milano 2015, tali soggetti
sono esenti da ogni forma di tassazione diretta.
Il Personale dei Partecipanti Non Ufficiali che non appartiene ad
un’amministrazione pubblica territoriale estera non gode di
alcuna esenzione ai fini delle imposte sul reddito e pertanto
quest’ultimi sono tassabili in Italia ai sensi delle disposizioni
fiscali interne e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
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Stabile organizzazione
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Partecipanti Ufficiali - Rilevanza del reddito
I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito
delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e,
nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato,
delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni (cfr. articolo 10, comma 1, dell’Accordo con
il BIE)
Tali agevolazioni non riguardano l’attività commerciale eventualmente svolta
in Italia da un Commissariato Generale di Sezione, con riferimento alla quale
quest’ultimo dovrà osservare gli obblighi e gli adempimenti ordinariamente
previsti dalle disposizioni fiscali italiane ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e delle
altre imposte indirette
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Partecipanti Non Ufficiali - Rilevanza del reddito
I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell’ambito delle attività non commerciali, svolte
all’interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta (IRES, IRPEF, IRAP
e relative addizionali) - cfr. art. 16 dell’Accordo con il BIE
Qualora tali soggetti si limitino a svolgere nel proprio spazio espositivo un’attività non
commerciale, il reddito derivante dallo svolgimento di detta attività è esente da ogni
imposizione diretta
Lo svolgimento da parte dei Partecipanti Non Ufficiali di un’attività commerciale nel
proprio spazio espositivo esula dalle finalità dell’Expo e quindi non può essere
agevolato (tassazione ex. artt. 23, 151 e 152 TUIR- Società ed enti commerciali non
residenti)
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LA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE
ARTICLE 5, ODEC MTC – Permanent Establishment
TUIR, Art. 162 – Stabile organizzazione
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment”
means a fixed place of business through which the business of an enterprise is
wholly or partly carried on.
2. The term “permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural
resources.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent
establishment only if it lasts more than twelve months.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent
establishment” shall be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of
goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the
enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of
purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the
enterprise;
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile organizzazione»
designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente
esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
2. L'espressione“stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro
luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle
acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed
alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse
naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo
sottosuolo ed alle risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio
di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato «stabile
organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata
superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione
se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della
trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di
raccogliere informazioni per l'impresa;
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LA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE
ARTICLE 5, OECD MTC - Permanent Establishment
TUIR, Art. 162 - Stabile organizzazione
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying
on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of
activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity
of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory
or auxiliary character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person —
other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is
acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a
Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment
in that State in respect of any activities which that person undertakes for the
enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in
paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not
make this fixed place of business a permanent establishment under the
provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a
Contracting State merely because it carries on business in that State through a
broker, general commission agent or any other agent of an independent status,
provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or
is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or
which carries on business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a
permanent establishment of the other.
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che
abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate
nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale
risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile
organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi
impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed
informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal
comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1
il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente
conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di
beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto
che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che
goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano
nell'ambito della loro ordinaria attività.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile
organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello
Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla
Legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla Legge 12
marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa
delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che
entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no
attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare
una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.
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Stabile organizzazione
Condizioni per l’esistenza di una stabile organizzazione
 Place of business test
 Right of use test, oppure factual use test
 Permanence test
 Business activity test
 Business connection test
SKAAR - 51° Congresso Annuale IFA
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Stabile organizzazione e EXPO 2015: Commenti
Commentario OECD MTC, articolo 5
SHOWROOM - FIERA
Commentary on article 5, par. 4.1
“As noted above, the mere fact that an enterprise has a certain amount of
space at its disposal which is used for business activities is sufficient to
constitute a place of business”.
Commentary on article 5, par. 5.2
“(…) For the same reason, a pedestrian street, outdoor market or fair in
different parts of which a trader regularly sets up his stand represents a
single place of business for that trader”.
Dal punto di vista pratico, è importante capire se di fatto sono poste in
essere attività vincolanti (binding) per il principal non residente.
30
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Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
La verifica circa la configurabilità della stabile organizzazione,
sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini IVA, deve essere
condotta caso per caso, avendo riguardo alle concrete
caratteristiche della struttura mediante la quale il soggetto non
residente opera nel territorio dello Stato ed alle concrete
modalità con le quali esercita in Italia l’attività commerciale
E’ stata prevista la possibilità per i soggetti esteri di conoscere, in via preventiva, il parere dell’Amministrazione
finanziaria in merito all’esistenza in Italia di una loro stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette. Si
tratta, in particolare, di un’istanza di ruling internazionale da presentare, su carta libera (in plico non imbustato e a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), all’Ufficio Ruling Internazionale - Direzione Centrale Accertamento –
Settore Internazionale, ai seguenti indirizzi : - Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, c.a.p. 00145; - Milano, Via
Manin, 25, c.a.p. 20121
31
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Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
La configurabilità di una stabile organizzazione presuppone la
contemporanea sussistenza di tre requisiti (cfr. il paragrafo 2 del
Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE):
1. l'esistenza di una sede di affari (place of business), cioè locali o
luoghi di cui la società estera abbia la disponibilità, a qualunque
titolo;
2. la "fissità" spaziale e temporale della sede, che deve dunque
essere stabilita in un luogo individuato con un certo grado di
permanenza (“at a distinct place with a certain degree of
permanence”);
3. lo svolgimento dell'attività d'impresa attraverso tale base fissa, o
comunque nello Stato in cui la base è situata.
La sussistenza del primo e del terzo dei requisiti prima elencati è in re ipsa, in quanto
l’articolo 19 del Regolamento generale consente ad un Partecipante di svolgere attività
commerciale nel proprio spazio espositivo nei limiti del 20 per cento di detto spazio
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Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
Si ritiene che qualora nello spazio espositivo di un Partecipante
Ufficiale o Non Ufficiale fosse svolta un’attività commerciale*,
in linea di principio si debba considerare esistente una stabile
organizzazione.
* Solamente il venti per cento (20%) dello spazio espositivo può essere adibito
allo svolgimento di un’attività commerciale, quale ad esempio, quella di
vendita dei prodotti, dei gadget, nonché quella di ristorazione o
l’organizzazione di spettacoli a pagamento (cfr. articolo 19 del Regolamento
Generale di Expo Milano 2015)
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Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
Requisito temporale *
Posta l’assenza nel Modello OCSE, nella norma nazionale nonché nelle
Convenzioni stipulate dall’Italia di un termine minimo di permanenza,
l’analisi case by case suggerita dal Commentario induce a ritenere
che nella fattispecie in esame il requisito temporale vada adattato
alla durata limitata dell’evento, il quale in ogni caso è destinato a
protrarsi per 6 mesi (1° maggio – 31 ottobre 2015).
Si ritiene dunque verificato il requisito temporale necessario affinché
possa essere configurata l’esistenza in Italia di una stabile
organizzazione quando un Partecipante svolge nel territorio italiano
un’attività commerciale
* Solo per il cantiere è prevista una durata minima, fattispecie che però può
essere esclusa ai fini in esame
34
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Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
Con riferimento al reddito e al valore della produzione
netta realizzati da tale stabile organizzazione, il
Partecipante è tenuto ad osservare gli ordinari obblighi
contabili, dichiarativi e di versamento previsti ai fini IRES e
IRAP
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Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
Analogamente alle imposte dirette, anche ai fini IVA,
l’esercizio in Italia, da parte di un soggetto non residente,
di un’attività commerciale può determinare l’esistenza di
una SO, rilevante ai fini della territorialità di alcune
prestazione di servizi.
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Realizzazione e/o gestione dei padiglioni dei Partecipanti Ufficiali mediante General
Contractor - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4)
Ai fini delle imposte dirette, si ritiene che nell’ipotesi in cui il
GC* è un’impresa estera, che opera su mandato di un
Partecipante Ufficiale, lo svolgimento in Italia dell’attività di
realizzazione e/o gestione del Padiglione - anche se di per sé
è un’attività commerciale - non determina necessariamente,
ai fini in esame, la costituzione di una stabile organizzazione
personale del medesimo Partecipante
Può giungersi ad analoga conclusione quando il GC agisce
in nome e per conto di un Partecipante Non Ufficiale e la sua
attività è finalizzata alla realizzazione e/o gestione del
Padiglione di quest’ultimo
*
General Contractor : persona fisica o giuridica cui è affidata la stipula dei contratti
necessari per la realizzazione e/o gestione del proprio Padiglione
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Stabile organizzazione - BEPS
BEPS ACTION 7: Preventing the artificial avoidance of PE status (31 October 2014 - 9
January 2015)
 Artificial avoidance of PE status through commissionnaire arrangements and similar
strategies
 Artificial avoidance of PE status through the specific activity exemptions
1. The exceptions are not restricted to preparatory or auxiliary activities
2. The word “delivery” in subparagraphs a) and b) of paragraph 4
3. The exception for purchasing offices
4. Fragmentation of activities between related parties
 C. Splitting-up of contracts
 D. Insurance
 E. Profit attribution to PEs and interaction with action points on transfer pricing
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Vi ringrazio per l’attenzione
Dott. Ignazio La Candia
Junior Partner - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
E-mail: [email protected]
Tel: 02 66995470
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