S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipare all’EXPO: riflessi societari e fiscali Investimenti in Italia. Stabile organizzazione occulta ed esterovestizione societaria IGNAZIO LA CANDIA 4 DICEMBRE 2014, MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO EXPO 2015 - Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita (per esempio tra una sezione e l’altra) Partecipanti Corporate - China Corporate United Pavilion 3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Corporate - KIP International School 4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Corporate - New Holland Agriculture 5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Corporate -Vanke 6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Corporate - JooMoo 7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AdE - Desk Expo 2015 Nell’ambito del settore Fiscalità Internazionale e Agevolazioni della Direzione Centrale Normativa è stato istituito un Punto di assistenza dedicato ai partecipanti esteri all’Expo Milano 2015 (Desk Expo 2015) Desk Expo 2015 risponderà per iscritto a quesiti formulati da soggetti esteri, anche non istituzionali, che partecipano a Expo 2015, in relazione alle tematiche fiscali connesse al loro intervento ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e di altri tributi I quesiti vanno inoltrati al Desk Expo 2015 tramite la casella di posta elettronica [email protected] Questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015 C.M. del 7 agosto 2014, n. 26/E R.M. del 15 gennaio 2014, n. 10/E 8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Temi di interesse Esterovestizione societaria (art. 73, comma 5bis, TUIR) Stabile organizzazione (art. 5 OECD MTC, art. 162, TUIR) 9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria 10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria Riferimenti normativi e interpretativi Art. 35, comma 13, D. L. 4 luglio 2006, n. 223 C.M. 4 Agosto 2006, n. 28 C.M. 16 febbario 2007, 11 (TELEFISCO 2007) R.M. 5 Novembre 2007, n. 312 ASSONIME, Circolare del 31 ottobre 2007, n. 67 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria ART. 73, comma 5-bis, TUIR “Salvo prova contraria, si considera esistente nel Territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice Civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa: a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice Civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato ”. 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria- Le ipotesi previste dalla norma PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA ALFA SPA Controllo anche indiretto, anche in base a vincoli contrattuali BETA Società estera Controllo diretto, tramite possesso partecipativo GAMMA SPA Si presume, salvo prova contraria, PoEM di BETA in Italia: OECD: PoEM: where key management and commercial decisions are in substance made 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria- Le ipotesi previste dalla norma PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA BETA Società estera con la maggioranza Amministratori residenti in Italia controllo diretto GAMMA SPA Si presume, salvo prova contraria, PoEM di Beta in Italia: OECD: PoEM: where key management and commercial decisions are in substance made 14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Fonte: IFA 68th Congress in Mumbai, India (12 ottobre 2014 - 17 ottobre 2014). 2014 Seminar C: The taxable residence of companies 15 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Fonte: IFA 68th Congress in Mumbai, India (12 ottobre 2014 - 17 ottobre 2014). 2014 Seminar C: The taxable residence of companies 16 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria - Prassi rilevante Prassi AdE C.M. n. 6/E del 2008: tra le principali aree di intervento vi sono i “rapporti con società non residenti in cui si può ravvisare la presenza di fenomeni di esterovestizione” C.M. n. 21/E del 2011: mantenere specifica attenzione operativa su fittizi trasferimenti all’estero della residenza fiscale a fini di evasione, e su interposizione fittizia o esterovestizione da parte di contribuenti italiani di entità estere C.M. n. 18/E del 2012: per individuare fenomeni legati ad importanti fattori di rischio, quali ad esempio gli schemi di pianificazione fiscale aggressiva attuata anche su scala internazionale, quali esterovestizione o stabili organizzazioni occulte specifica attenzione va sempre riservata alle situazioni di fittizia interposizione di strutture estere Progetto pilota sulla corretta attuazione del diritto comunitario (caso 777/10/TAXU)”, Prot. 3-3873/UCL del 12 aprile 2010: si sofferma sulla documentazione e sugli elementi di prova 17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria - Prassi rilevante Prassi GdF Circ. 1/E del 2008 della Guardia di Finanza, volume III, parte VI Esterovestizione da provare attraverso il rinvenimento di documentazione attestante: l’ubicazione in Italia del luogo dal quale provengono gli impulsi volitivi inerenti le attività della società, con particolare riferimento a: documentazione che possa evidenziare, con riguardo alla sede ufficiale, che la stessa non costituisca il reale centro decisionale/amministrativo, bensì una mera localizzazione/domiciliazione di carattere formale corrispondenza dalla quale si possa evincere una gestione subordinata a direttive e disposizioni provenienti dall’Italia, a discapito dell’autonomia di determinazione della stessa lo svolgimento dell’attività principale della società estera in Italia; a tal fine, si renderà necessaria l’analisi: della consistenza patrimoniale della società estera, per poter valutare se i beni facenti parte del suo patrimonio siano situati in gran parte in Italia, o meno della composizione degli elementi reddituali riguardanti l’ordinaria gestione sociale, per rilevare quale consistenza abbiano le operazioni compiute in Italia o aventi ad oggetto beni o servizi collegati col nostro Paese, rispetto al complesso delle operazioni poste in essere dalla società. Per tutte le richiamate fattispecie d’interesse operativo, giova sottolineare come la corrispondenza intrattenuta con le società estere, sotto qualsiasi forma (anche elettronica), possa costituire spunto di riflessione per eventuali approfondimenti. 18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PoEM TEST- Giurisprudenza nazionale C.t.p. Firenze n. 108 del 13 luglio 2007 (confermata da C.t.r. Toscana 12 gennaio 2012, n. 1) C.t.p. Belluno n. 173/01/2007 del 14 gennaio 2008 C.t.r. Toscana n. 61/25/07 del 18 gennaio 2008 C.t.r. Puglia n. 72 del 16 settembre 2008 C.t.p. Reggio Emilia n. 197 del 11 agosto 2009 C.t.p. Rimini n. 258/01/09 del 18 dicembre 2009 C.t.p. Savona n. 46 del 8 marzo 2011 C.t.p. Treviso n. 91/02/2012 in 16 ottobre 2012 Cass. Civ., n. 2869 del 7 febbraio 2013 C.t.p. Macerata n. 47 del 12 febbraio 2013 C.t.p. Milano, n. 151 del 9 aprile 2013 C.t.p. Macerata n. 85/2/13 del 10 aprile 2013 C.t. II grado Trentino-Alto Adige, n. 44 del 8 ottobre 2013 Cass. Pen., n. 16001 del 8 aprile 2013 Cass. Pen., n. 32091 del 24 luglio 2013 C.t.p. Roma, n. 1694/41/14 del 3 febbraio 2014 C.t.p. Modena, n. 744 del 6 maggio 2014 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PoEM Test - Giurisprudenza estera Austria: Fiscal Court of Appeal,13 February and 18 March 2013 France: Nantes,11 June 2008, SA Ana Holding, no. 06-1437 UK: Laesterstate BV vs. HMRC (2009) UK: Mark Higgins Rallying vs. HMRC (2011) Netherlands: Supreme Court, 30 November 2012,BNB 2013/54 Switzerland: Federal Supreme Court (Switzerland), 16 May 2013, 2C-1086/2012 and 2C-1087/2012 France: Paupardin Case (CE,16 April 2012, no. 323592) 20 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Esterovestizione societaria - Effetti Osservazioni al Commentario Italy Modello Ocse Art. 4 Modello OCSE Art. 25 MAP Disciplina convenzionale Art. 73 c.3 TUIR Valori fiscali rilevanti Art. 2359 Codice Civile SOCIETÀ ESTEROVESTITA Profili penali S.O. TUIR Requisiti di sostanza Residenze amministratori PEX Scritture contabili Contestazioni IRAP 21 Credito per imposte pagate all’estero S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Ufficiali - Personale delle Sezioni e residenza fiscale La permanenza in Italia del Personale delle Sezioni (Commissario Generale di Sezione, il Commissario Generale Vicario, il Direttore di padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione), che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano, dovuta al solo scopo di partecipare ad Expo Milano 2015, anche se si protrae per più di 183 giorni, non comporta l’acquisto della residenza fiscale in Italia Analogo trattamento è riconosciuto - ai fini dell’acquisto della residenza fiscale in Italia - ai loro coniugi e familiari a carico (ad esempio, figli). Quest’ultimi, quindi, non acquistano la residenza fiscale in Italia qualora permangano nel nostro Paese per il semplice fatto di “essere al seguito” del Personale delle Sezioni 22 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Non Ufficiali e residenza fiscale Qualora tra il Personale dei Partecipanti Non Ufficiali, ci siano persone appartenenti ad un’amministrazione pubblica territoriale estera, che non abbiano la residenza nel territorio italiano, per il periodo di permanenza in Italia dovuto all’organizzazione e gestione di Expo Milano 2015, tali soggetti sono esenti da ogni forma di tassazione diretta. Il Personale dei Partecipanti Non Ufficiali che non appartiene ad un’amministrazione pubblica territoriale estera non gode di alcuna esenzione ai fini delle imposte sul reddito e pertanto quest’ultimi sono tassabili in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali interne e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. 23 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione 24 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Ufficiali - Rilevanza del reddito I Commissariati Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito delle attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni (cfr. articolo 10, comma 1, dell’Accordo con il BIE) Tali agevolazioni non riguardano l’attività commerciale eventualmente svolta in Italia da un Commissariato Generale di Sezione, con riferimento alla quale quest’ultimo dovrà osservare gli obblighi e gli adempimenti ordinariamente previsti dalle disposizioni fiscali italiane ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e delle altre imposte indirette 25 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Partecipanti Non Ufficiali - Rilevanza del reddito I Partecipanti Non Ufficiali sono esentati, nell’ambito delle attività non commerciali, svolte all’interno del proprio spazio espositivo, da ogni imposizione diretta (IRES, IRPEF, IRAP e relative addizionali) - cfr. art. 16 dell’Accordo con il BIE Qualora tali soggetti si limitino a svolgere nel proprio spazio espositivo un’attività non commerciale, il reddito derivante dallo svolgimento di detta attività è esente da ogni imposizione diretta Lo svolgimento da parte dei Partecipanti Non Ufficiali di un’attività commerciale nel proprio spazio espositivo esula dalle finalità dell’Expo e quindi non può essere agevolato (tassazione ex. artt. 23, 151 e 152 TUIR- Società ed enti commerciali non residenti) 26 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE ARTICLE 5, ODEC MTC – Permanent Establishment TUIR, Art. 162 – Stabile organizzazione 1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on. 2. The term “permanent establishment” includes especially: a) a place of management; b) a branch; c) an office; d) a factory; e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources. 3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include: a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise; b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery; c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise; d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise; 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. 2. L'espressione“stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi. 4. Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 27 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO LA DEFINIZIONE DI STABILE ORGANIZZAZIONE ARTICLE 5, OECD MTC - Permanent Establishment TUIR, Art. 162 - Stabile organizzazione e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character. 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph. 6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. 6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. 7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla Legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla Legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa. 9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra. 28 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione Condizioni per l’esistenza di una stabile organizzazione Place of business test Right of use test, oppure factual use test Permanence test Business activity test Business connection test SKAAR - 51° Congresso Annuale IFA 29 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015: Commenti Commentario OECD MTC, articolo 5 SHOWROOM - FIERA Commentary on article 5, par. 4.1 “As noted above, the mere fact that an enterprise has a certain amount of space at its disposal which is used for business activities is sufficient to constitute a place of business”. Commentary on article 5, par. 5.2 “(…) For the same reason, a pedestrian street, outdoor market or fair in different parts of which a trader regularly sets up his stand represents a single place of business for that trader”. Dal punto di vista pratico, è importante capire se di fatto sono poste in essere attività vincolanti (binding) per il principal non residente. 30 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) La verifica circa la configurabilità della stabile organizzazione, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini IVA, deve essere condotta caso per caso, avendo riguardo alle concrete caratteristiche della struttura mediante la quale il soggetto non residente opera nel territorio dello Stato ed alle concrete modalità con le quali esercita in Italia l’attività commerciale E’ stata prevista la possibilità per i soggetti esteri di conoscere, in via preventiva, il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito all’esistenza in Italia di una loro stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette. Si tratta, in particolare, di un’istanza di ruling internazionale da presentare, su carta libera (in plico non imbustato e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), all’Ufficio Ruling Internazionale - Direzione Centrale Accertamento – Settore Internazionale, ai seguenti indirizzi : - Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d, c.a.p. 00145; - Milano, Via Manin, 25, c.a.p. 20121 31 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) La configurabilità di una stabile organizzazione presuppone la contemporanea sussistenza di tre requisiti (cfr. il paragrafo 2 del Commentario all'articolo 5 del Modello OCSE): 1. l'esistenza di una sede di affari (place of business), cioè locali o luoghi di cui la società estera abbia la disponibilità, a qualunque titolo; 2. la "fissità" spaziale e temporale della sede, che deve dunque essere stabilita in un luogo individuato con un certo grado di permanenza (“at a distinct place with a certain degree of permanence”); 3. lo svolgimento dell'attività d'impresa attraverso tale base fissa, o comunque nello Stato in cui la base è situata. La sussistenza del primo e del terzo dei requisiti prima elencati è in re ipsa, in quanto l’articolo 19 del Regolamento generale consente ad un Partecipante di svolgere attività commerciale nel proprio spazio espositivo nei limiti del 20 per cento di detto spazio 32 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) Si ritiene che qualora nello spazio espositivo di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale fosse svolta un’attività commerciale*, in linea di principio si debba considerare esistente una stabile organizzazione. * Solamente il venti per cento (20%) dello spazio espositivo può essere adibito allo svolgimento di un’attività commerciale, quale ad esempio, quella di vendita dei prodotti, dei gadget, nonché quella di ristorazione o l’organizzazione di spettacoli a pagamento (cfr. articolo 19 del Regolamento Generale di Expo Milano 2015) 33 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) Requisito temporale * Posta l’assenza nel Modello OCSE, nella norma nazionale nonché nelle Convenzioni stipulate dall’Italia di un termine minimo di permanenza, l’analisi case by case suggerita dal Commentario induce a ritenere che nella fattispecie in esame il requisito temporale vada adattato alla durata limitata dell’evento, il quale in ogni caso è destinato a protrarsi per 6 mesi (1° maggio – 31 ottobre 2015). Si ritiene dunque verificato il requisito temporale necessario affinché possa essere configurata l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione quando un Partecipante svolge nel territorio italiano un’attività commerciale * Solo per il cantiere è prevista una durata minima, fattispecie che però può essere esclusa ai fini in esame 34 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) Con riferimento al reddito e al valore della produzione netta realizzati da tale stabile organizzazione, il Partecipante è tenuto ad osservare gli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e di versamento previsti ai fini IRES e IRAP 35 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione e EXPO 2015 - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) Analogamente alle imposte dirette, anche ai fini IVA, l’esercizio in Italia, da parte di un soggetto non residente, di un’attività commerciale può determinare l’esistenza di una SO, rilevante ai fini della territorialità di alcune prestazione di servizi. 36 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Realizzazione e/o gestione dei padiglioni dei Partecipanti Ufficiali mediante General Contractor - C.M. 7 agosto 2014, n. 26/E (Cap.4) Ai fini delle imposte dirette, si ritiene che nell’ipotesi in cui il GC* è un’impresa estera, che opera su mandato di un Partecipante Ufficiale, lo svolgimento in Italia dell’attività di realizzazione e/o gestione del Padiglione - anche se di per sé è un’attività commerciale - non determina necessariamente, ai fini in esame, la costituzione di una stabile organizzazione personale del medesimo Partecipante Può giungersi ad analoga conclusione quando il GC agisce in nome e per conto di un Partecipante Non Ufficiale e la sua attività è finalizzata alla realizzazione e/o gestione del Padiglione di quest’ultimo * General Contractor : persona fisica o giuridica cui è affidata la stipula dei contratti necessari per la realizzazione e/o gestione del proprio Padiglione 37 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Stabile organizzazione - BEPS BEPS ACTION 7: Preventing the artificial avoidance of PE status (31 October 2014 - 9 January 2015) Artificial avoidance of PE status through commissionnaire arrangements and similar strategies Artificial avoidance of PE status through the specific activity exemptions 1. The exceptions are not restricted to preparatory or auxiliary activities 2. The word “delivery” in subparagraphs a) and b) of paragraph 4 3. The exception for purchasing offices 4. Fragmentation of activities between related parties C. Splitting-up of contracts D. Insurance E. Profit attribution to PEs and interaction with action points on transfer pricing 38 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Vi ringrazio per l’attenzione Dott. Ignazio La Candia Junior Partner - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati E-mail: [email protected] Tel: 02 66995470 39 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
© Copyright 2024 ExpyDoc