9 COMUNE DI ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31* del Q<? OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. L'anno duemilaquattordici e questo giorno U-QV) SL del mese di wmsnp^ alle ore nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data CBp-0^///, n0<$W3~si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di -pdfna convocazione. P ù£À fc^CM <U 01} £~ Presiede la seduta il Sig.H^Vt^l # S^L-V^VOl^ Dei consiglieri comunali sono presenti n. A4. e assenti sebbene invitati n, H come segue: N. COGNOME E NOME PRES. 1. ADORNETTO MARCO X 2. OLIVERI ALDO X 3. BENTIVEGNA LUIGI X 4. CARRELLINO FILIPPINA X 5. CASTELLESE GIOACCHINA 6. CORSALE CLAUDIO 7. DAIDONE ALESSANDRO 8. DELUCAANGELINA 9. DONIA GIOACCHINO 10. MAIOLINO ROSANNA X 11. MARFIA ANNA LISA X 12. MARFIA SALVATORE 13. PANDOLFOGASPARE 14. POLIZZI SALVATORE X X X 15. ROMEO ANTONINO ASS. X X X X X X Con la partecipazione del Segretario comunale D.ssa Di Trapani Rosalia II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad approvare la seguente proposta di deliberazione. Consiglieri e Concittadini, Stasera all'o.d.g. vi sono due delibere riguardanti due imposte comunali, una imposta già nota ai cittadini, l'IMU, che riguarda le ed. seconde case, ossia le abitazioni diverse da quella di residenza. E poi una nuova imposta, o balzello (a seconda della propria preferenza!), ossia la TASI. Entrambe fanno parte della IUC, imposta unica municipale (unica solo di nome, purtroppo per noi cittadini), introdotta dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). La storia delle imposte comunali su terreni e fabbricati è legata alla riduzione dei fondi erariali di provenienza statale, decurtazioni che negli ultimi anni sono sempre più pesanti. Tali imposte si sono affermate nell'ordinamento tributario via via che lo Stato ha ridotto il suo apporto ai bilanci comunali. Negli anni 90 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili, meglio nota con l'acronimo ICI. Si è trattato di un tributo comunale istituito con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che si è rapidamente evoluto divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo gradualmente i trasferimenti di fondi dello Stato centrale. Aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana. Colpiva in origine sia l'abitazione di residenza, sia le seconde case. Le aliquote variavano da un minimo 4 per mille ad un massimo del 7 per mille e venivano stabilite dal Comune con un'apposita delibera del Consiglio Comunale. Il quarto governo Berlusconi, con il d. Igs. n. 23 del 14 marzo 2011 (articoli 7S 8 e 9) pubblicato sulìa Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011, ha introdotto l'imposta municipale propria , IMU, stabilendone la vigenza a partire dal 2014. Il successivo Governo Monti, con decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 251) (noto come "manovra Salva Italia"} poi convcrtito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 1 22 dicembre 2011 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, supplemento ordinario n. 276), ne ha anticipato di due anni l'applicazione. Anche l'IMU in un primo momento riguardava sia le prime abitazione, sia le seconde con aliquote diversificate. Per la prima abitazione 4 per mille variabile di due punti. Per la seconda abitazione 7,6 per mille aumentabile sino al 10,6. Frattanto si sono ridotti pesantemente i fondi di provenienza statale e regionale. Per il 2014 sono stati stimati i seguenti tagli alle entrate comunali (leggo alcuni dati trasmessi ad agosto dalla Ragioneria comunale): Contributo Stato Fondo solidarietà (cap. 85): -127.449,38 Contributo statale per perdita IMU (cap. 105): - 53.219,54 Fondo art. 2 legge reg. 27/2007 (cap. 180): - 254.097,00 Contributo re.le per funzioni amministrative (cap. 260): - 270.110,16 Contributo reg.le e/ capitale (cap. 890): - 234.224,75 Per un totale di tagli erariali (previsti) pari a € 939.100,83. Sostanzialmente i predetti tagli stanno paralizzando l'amministrazione, con conseguente rallentamento nell'attuazione del programma, a causa della mancanza delle necessarie risorse. Da qui la messa in atto, sin dal nostro insediamento, in una prima fase, di politiche di forte riduzione dei costì che hanno interessato tutto l'apparato amministrativo e tutti i servizi (si sono ridotte le spese per le utenze, le spese per l'illumuiazione pubblica, le spese ordinarie degli uffici, sono state azzerate le spese per incarichi e consulenze, le spese per auto blu e cellulari degli amministratori, eliminate tutte le spese di rappresentanza, per missioni o convegni di amministratori e personale). La politiche di contenimento, come ho ricordato in precedenti sedute, sono state fondamentali lo scorso anno per evitare aggravi di imposte. Unitamente alle politiche di lotta all'evasione che grazie al nostro competente ufficio, fanno di Altofonte un comune che viene citato come modello anche in alcuni convegni ANCI. Per tali ragioni nel 2013 il Comune di Altofonte è stato uno dei pochi comuni che non hanno introdotto aumenti aìl'IMU e che non hanno neanche introdotto la ed. Mini-imu. Quest'anno, a causa di questi forti tagli dei fondi di provenienza statale e regionale, le politiche di contenimento non sono purtroppo sufficienti, anche se dobbiamo continuare a proseguire, con determinazione, sulla strada della riduzione della spesa improduttiva e della lotta all'evasione fiscale. Pertanto pur continuando con le politiche di contenimento (ed. spending review), che devono essere perseguite con massima attenzione e con senso di responsabilità da tutto l'apparato burocratico (al quale rinnovo l'appello a fare massima attenzione e senso di responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche) dobbiamo chiedere il supporto dei cittadini, affinchè anche nel Comune di Altofonte, come negli altri Comuni, si continuino ad erogare i servizi indispensabili e si eviti la paralisi amministrativa. Per tali motivi, nelle delibere sottoposte oggi alla vostra valutazione si è reso necessario proporre l'aumento dell'IMU sulla seconda casa (sulla quale l'unica imposta rimane dunque l'IMU). Si è reso necessario proporre l'aliquota del 2,5 per mille riguardo alla TASI (Tassa sui ed. servizi indivisibili, che ad Altofonte inciderà solo sulla prima casa). Abbiamo ritenuto di non applicare l'aliquota massima (pari al 3,3 per mille), come stanno facendo altrove, ancora una volta per aiutare i nostri concittadini e chiamarli a sacrifici soltanto per quanto strettamente necessario. I] tutto per compensare i tagli erariali e consentire l'adozione del bilancio prima possibile. fi Nel regolamento della IUC, la cui bozza è in corso di esame della Commissione Bilancio, sono previste, relativamente all'IMU, le esenzioni per le case concesse in comodato gratuito ai figli o comunque a parenti in linea retta. E' prevista altresì l'esenzione per gli anziani o i disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari. Relativamente alla TASI in questo primo momento non abbiamo introdotto ulteriori detrazioni per non aumentare ulteriormente l'aliquota. Faccio appello al Consiglio comunale affinchè consenta che anche nel nostro Comune si continuino ad erogare quelli che sono i servizi indispensabili. Si continui a prestare massima attenzione a tutti i servizi sociali. Si prosegua sulla strada della legalità. Nell'interesse della cittadinanza. Grazie. Assessore al Bilancio Aw. Francesca Reina Verbale n. 34 del 09.09.2014 OGGETTO: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014". Il Presidente da la parola all'assessore al bilancio Francesca Reina per relazionare sul 1*argomento. L'Assessore relaziona il cui documento viene depositato agli arti della presente seduta e si allega per divenirne parte integrante e sostanziale. Il Presidente, al termine dell'intervento apre il dibattito. Il Consigliere De Luca, capo gruppo di minoranza, interviene con una precisa domanda rivolta ai consiglieri di maggioranza, ossia, dal momento che la TASI può essere suddivisa in percentuale tra proprietario dell'immobile e affittuario dello stesso e 1*amministrazione ha, invece, operato la scelta di istituire la TASI solo sulla prima casa, chiede di sapere se i consiglieri intendano votare favorevolmente questa proposta e, se si, come facciano a condividere questa scelta. Il Vice Presidente del Consiglio, consigliere Polizzi, prende la parola per dire che trova veramente irrispettoso l'atteggiamento del Consigliere De Luca nei confronti della maggioranza, dal momento che, Lei, come opposizione, non voterà questo provvedimento, invece il gruppo di maggioranza, nel votare, dovrà assumersi una bella responsabilità. Il Consigliere Pandolfo, capogruppo di maggioranza, si trova d'accordo nel considerare irrispettoso l'atteggiamento del consigliere De Luca, invitando quest'ultima, in fase di approvazione del bilancio, a presentare proposte alternative concrete, che Egli sarà ben lieto, in quel caso, di approvare. Riferisce che la scelta della TASI è stata molto difficile ma necessaria per non aggravare ulteriormente i proprietari delle seconde case che sono già gravati dalPIMU sulla seconda casa; invece l'abitazione principale è esente dall'IMU. Conclude, quindi, invitando il Consigliere De Luca a formulare una proposta che trovi copertura finanziaria in entrata al posto della TASI e sarà il primo a votarla favorevolmente. Il Consigliere De Luca insiste sulla convinzione che la TASI debba gravare sulle seconde case, cosicché avrebbero pagato tutti in percentuale (proprietari e affittuari), anche nella considerazione che, trattandosi di servizi indivisibili, la tassa debba gravare su tutti. Entra il Consigliere Marfia A.Lisa. Presenti n. 11. L'Assessore Reina per maggiore chiarezza sull'istituzione della TASI, da lettura della norma di riferimento. Il Vice Presidente interviene dicendo che è pur vero che con la TASI sulle prime case saranno esentati tutti gli affittuari delle seconde case, che spesso non sono residenti del comune, così come gli esercizi commerciali, ma è anche vero che tassare le seconde case con la TASI avrebbe determinato un sovraccaricamente di tasse, che sarebbe andato ad aggiungersi all'IMU, sui medesimi cittadini. Il Consigliere Marfia A.Lisa prende la parola per chiedere come mai sia istituita tendenzialmente al massimo l'aliquota e non al minimo e come mai non si prevedono detrazioni per le categorie svantaggiate. L'Assessore Reina risponde dicendo che in commissione è al vaglio il regolamento sulla IUC per la regolamentazione anche della TASI. Rammenta che quest'anno l'Ente ha avuto minori trasferimenti per 930.000,00 euro, quindi sarebbe stato necessario tagliare moltissimi servizi, tra i quali i servizi sociali, anche perché è stato tagliato il fondo di solidarietà. Occorreva quindi operare una scelta tra mettere l'aliquota al massimo e prevedere detrazioni, oppure una aliquota più bassa senza detrazioni e abbiamo optato per questa. SulI'IMU, invece, abbiamo lasciato inalterata l'esenzione sul comodato d'uso. Il Consigliere Marfia A.Lisa replica dicendo che la politica dell'amministrazione e della maggioranza non è la sua politica, prima ci tappa la bocca e adesso ci chiede proposte alternative. Il Consigliere Daidone interviene dicendo che queste proposte sono il risultato di un lungo e approfondito lavoro, con decisioni prese a malincuore ma si è costretti a prenderle e a portarle avanti per far funzionare l'Ente e i servizi. Il Consigliere De Luca replica dicendo che da quando c'è questa amministrazione tutte le tasse sono state portate al massimo. Questa amministrazione parla di fiore all'occhiello per la lotta all'evasione fiscale, ma non si vedono i risultati, atteso che con questa maggiore entrata non si dovrebbero avere problemi, tanto meno a scovare i locatori abusivi senza contratto di affitto. Porge la domanda: "Dove ci volete portare?" "Avete aumentato le tariffe dell'acqua e la rete idrica è a pezzi, avete aumentato le tariffe cimiteriali e ii cimitero sta cadendo a pezzi. Avete fatto esattamente ciò che un commissario fa quando si insedia, ossia aumentare ai massimo le tasse." II Vice Presidente prende la parola per replicare al Consigliere De Luca sul fatto che abbia detto che conosce comuni in dissesto finanziario che stanno meglio del comune di Altofonte. Si chiede se il consigliere voglia augurarsi il dissesto. Riferisce che questa amministrazione ci sta provando e comprende bene che le tasse mettono in difficoltà i cittadini ma l'Ente non ha altre risorse e quindi è costretto ad utilizzare la leva fiscale. Conclude augurandosi che il comune non vada mai in dissesto finanziario. IL Consigliere Adornetto, del gruppo di maggioranza, prende la parola per dire che, certamente, nessuno pensava che si sarebbe dovuti arrivare ad aumentare le tasse, però alla fine si è reso necessario, nel senso che, purtroppo, non vi sono alternative, ma annuncia di avere chiesto al Sindaco che, se da una parte con questa manovra si garantiscono anche gli stipendi, dall'altro bisogna pretendere il massimo dai lavoratori del comune. La TASI non può più essere modificata perché il termine ultimo è il 10 settembre ma l'IMU può essere rivista fino al 30 settembre e quindi essere ridotta se, entro quella data, si trovano le risorse. Sicuramente si è, ormai, al massimo della leva fiscale, oltre la quale non possiamo andare; ciò significa che l'anno prossimo non avremo maggiori risorse da cui attingere, nel caso dovessero servire. Il Presidente, terminati gli interventi, mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato: Presenti n. 11 Votanti n. 11 Favorevoli n. 8 Contrari n. 3 (Marfìa A.Lisa, De Luca, Oliveri) Verbale n. 34 del 09.09.2014 OGGETTO: IMPOSTA COMPONENTE TASI UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. Il Presidente da la parola all'Assessore che introduce l'argomento dando lettura del suo intervento OMISSIS Ultimata la discussione il Presidente indice votazione palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato: Presenti: 11 consiglieri Contrari: n. 3 consiglieri Favorevoli: n. 8 consiglieri Pertanto, IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la proposta di deliberazione; Uditi gli interventi; Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; Con la suesposta votazione espressa per alzata di mano e accertata dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori DELIBERA Di approvare la proposta dì deliberazione avente ad oggetto "IMPOSTA UNICA COMUNALE {IUC) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI {TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014", che qui si intende integralmente riportata e trascritta e farla propria; Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con la medesima votazione, ai sensi dell'ari. 12, comma 2, L.R. 44/91 e ss.mm.ii. . Il Presidente del Consiglio sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del settore tributi di concerto con il Funzionario responsabile della ILJC su espresso indirizzo dell'Amministrazione. OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 {Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC {Imposta Unica Comunale) è composta da : - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali -TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali -TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'ari. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : - commi commi commi commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'ari. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabililà 2014): 669. Il presupposto imposttivo della TASI e1 il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi tilolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal localario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 1 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e ne! secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; e) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) fabbricati rurali ad uso abitativo; 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." convertivo con Legge n.68 del 02.05.2014; VISTO il Decreto Legge n. 88 del 9 giugno 2014, ed in particolare l'art. 1 comma 1, il quale modifica l'art. 1 comma 688 della Legge 27.12.2013 n. 147 stabilendo che "Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI c'effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data dei 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'I per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque dei limite massimo di cui al primo periodo dei comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale."; TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ; TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 (GU serie generale n. 169 del 23.07.2014), con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014. ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 DELIBERA 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014: Abitazioni Principali ed immobili assimilati e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU - ALIQUOTA 2,5 per mille Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale - ALIQUOTA 0 per mille Aree edificabili - ALIQUOTA 0 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura - ALIQUOTA 0 per mille DETRAZIONE euro 0,00 (nessuna detrazione). 3) di dare atto che: Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per immobili assimilati all'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili equiparati all'abitazione principale con espressa disposizione del Regolamento comunale per l'applicazione della IUC ai quali non si applica la componente IMU. La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille; La TASI non è dovuta, per azzeramento dell'aliquota di base, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili per te quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 10,6 (diecivirgolasei) per mille ; 4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte : - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; -Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare if maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento (come da bozza di bilancio di previsione in corso di approvazione): Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (servizio I funzione 8 del bilancio) ttluminazione pubblica e servizi connessi (servizio 2 funzione 8 del bil.) Urbanistica e gestione del territorio (servizio 1 funzione 9 del bilancio) Servizi ài protezione civile (servizio 3 funzione 9 del bilancio) TOTALE € € € € € 101.000,00 230.000,00 300.922,41 58.300.00 690.222,41 S) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 6) di dare atto che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 323.440,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 46,86%, così determinata: Gettito complessivo stimato TASI (A) Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) Differenza (B-A) Percentuale di finanziamento dei costi € 323.440,00 € 690.222,41 € 366.782,41 46,86% 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento per l'applicazione della IUC; 8) di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 18 settembre 2014; a tal fine l'invio dovrà essere effettuato entro il 10 settembre 2014. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 18 settembre, si applica per l'anno 2014 l'aliquota di base dell'I per mille. 9) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. PARERI: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. Data Il Funzion (rag. R. Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. o O JciJìlt Data.ju ~\Y II Responsabile del^prvizio (rat / * COMUNE DI ALTOFONTE Letto, approvato e sottoscritto II Consigliere Anziano unale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è rimasta fissata all'Albo per 15 gg. consecutivi dal e contro la medesima non sono state presentate opposizioni o reclami. Altofonte lì II Segretario Comunale L'addetto CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il Segretario Comunale Lì LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'AR112 COMMA 2 DELLA L.R. 3.12.91 N.44 Visto: IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale La presente deliberazione è stata trasmessa-per l'esecuzione all'ufficio Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
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