La giurisprudenza del comparto assicurativo Le fonti normative • • • • Codice civile D.Lgs. 209 del 7 nov 2005 Regolamento ISVAP n°5 del 16 0tt 2006 Decreto legislativo 223/06 (decreto Bersani) e Bersani Bis • Regolamenti attuativi Il codice civile • LIBRO IV (le obbligazioni) – TITOLO 2 (i contratti) • CAPO XX (il contratto di assicurazione) – – – – – Sez I disposizioni generali Sez II assicurazioni danni Sez III assicurazioni vita Sez IV riassicurazione Sez V disposizioni finali art 1882 – 1903 art 1904 – 1918 art 1919 – 1927 art 1928 – 1931 art 1932 Il codice civile: disposizioni generali L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana”. (art.1882 c.c.) Il codice civile: disposizioni generali • Il contratto di assicurazione è un contratto tipico (detto anche nominato), a prestazioni corrispettive, aleatorio, per adesione (non esclusivamente), ad esecuzione continuata. Il codice civile: disposizioni generali • L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali. (art. 1883 c.c.) • Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto (art. 1884 c.c.) Il codice civile: disposizioni generali • Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. (art. 1888 c.c.) • Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. (art. 1891 c.c.) • Dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente sono causa di annullamento del contratto quando il contraente abbia agito con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) • Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio, pena la perdita al diritto risarcitorio (art. 1898 c.c.) • L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, assicurato o beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave (art. 1900 c.c.) • Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (art. 1901 c.c.) Il codice civile: sezione danni • • • • • L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. (Art. 1905 c.c.) Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. (art. 1907 c.c.) L’assicurazione per una somma eccedente il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo, altrimenti il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata (art. 1909 c.c.) L’assicurazione può essere prestata, per il medesimo rischio, da più assicuratori anche separatamente, ma è necessario che l’assicurato ne dia avviso agli assicuratori coinvolti (art. 1910 e 1911 c.c.) L’assicurato deve denunciare il sinistro all’assicuratore entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne è venuto a conoscenza. (art. 1913 c.c.) Il codice civile: sezione danni • L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza del ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. La surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi. (art. 1916 c.c.) • Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i fatti commessi con dolo. (art. 1917 c.c.) Il Codice delle Assicurazioni Private • Il Codice delle assicurazioni private, istituito con il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si compone di 355 articoli che sostituiscono e aggiornano oltre 1.000 norme che regolavano il settore, in materia di intermediazione e distribuzione assicurativa. Di particolare rilevanza, per queste tematiche, risulta essere il “ Titolo XI “ all’articolo 106 e seguenti, del suddetto codice, recante disposizioni in materia di intermediari di assicurazione e riassicurazione. Il Codice delle Assicurazioni Private • Tale titolo si compone di tre parti: – la prima relativa alle disposizioni generali, – la seconda relativa all’accesso all’attività di intermediazione – la terza, che disciplina le regole di comportamento degli intermediari Il Codice delle Assicurazioni Private: RUI • Il RUI è divenuto effettivamente operativo a partire dal 1° marzo di quest’anno e si è quindi assistito al trasferimento nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi: da una parte degli Agenti Generali e dei broker dai rispettivi albi al nuovo Registro unico e, dall’altra, all’iscrizione a nuovo di tutte quelle figure residuali (banche, SIM, Subangenti Professionisti, collaboratori commerciali) che alla data del 1° gennaio 2006 già esercitavano attività di intermediazione assicurativa. Il Codice delle Assicurazioni Private • Il nuovo codice non si limita a collezionare la legislazione esistente, poiché, al di là della funzione compilativa propria di tutti i testi unici, in particolare per quanto riguarda la distribuzione e l’intermediazione assicurativa, introduce importanti innovazioni: Il Codice delle Assicurazioni Private • in tema di trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato, armonizzando la disciplina assicurativa con la normativa sull’intermediazione finanziaria, in particolar modo per quanto riguarda l’informativa al contraente, la pubblicità e le regole di comportamento; Il Codice delle Assicurazioni Private • recependo la direttiva sugli intermediari assicurativi ( 2002/92/CE), che conferisce al sistema distributivo un assetto più competitivo, professionale e trasparente per l’utenza assicurativa; Il Codice delle Assicurazioni Private • l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento professionale per tutti i soggetti iscritti in una delle cinque sezioni del RUI. Questa è un innovazione molto importante, che dovrebbe riguardare più di duecentomila unità perché, oltre ai circa trentamila soggetti delle sezioni a) e b), si dovranno “formare” e “aggiornare” ogni anno una moltitudine di dipendenti bancari, postali, promotori finanziari, dipendenti di agenzie e uffici di brokeraggio. L’ obiettivo del Legislatore e dell’Autorità di Vigilanza è quello di ottenere, con queste disposizioni, una maggiore qualificazione degli intermediari nell’interesse dei consumatori Lettura incrociata di Codice e regolamento • Intermediazione assicurativa: – Dall’art 106 e reg. 5 art 2: definizione • Consulenza – assistenza e sinistri • L’art 3 amplia il concetto di intermediazione – Quando non si applica • Il registro unico degli intermediari – 5 sezioni – Dipendenti interni Il registro unico degli intermediari RUI Sono intermediari assicurativi e riassicurativi: • gli agenti di assicurazione; • i mediatori di assicurazione o riassicurazione, altresì denominati broker; • i produttori diretti; • le banche autorizzate ai sensi dell’art.14 del T.U.B., gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.B., le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’art.19 del T.U.I.F., la società Poste Italiane autorizzata ai sensi dell’art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n.144; • i soggetti addetti all’intermediazione iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera. Il registro unico degli intermediari RUI Sezione categoria Accesso RUI Al RUI Agenti Esame A ISVAP Broker B Produttori C diretti D Banche, poste, sim E Produttori di soggetti in A, BoD Non iscritti •Corso formativo 60 ore •superamento Interni ai locali test finale Il registro unico degli intermediari RUI REQUISITI richiesti alle persone fisiche da iscrivere, e che devono essere dimostrati e mantenuti per tutto il periodo di iscrizione: – onorabilità; – professionalità; – idoneità; Lettura incrociata di Codice e regolamento • Le collaborazioni – A con A – B con A – A con B – B con B – D con A non può collaborare (eccezione per RCA) è lecito e possibile con accordi di libera collaborazione (occorre ratifica della compagnia ex art 55 reg) non può collaborare non può collaborare se non con lettera di incarico congiunto può collaborare; l’intermediario A può vendere presso D Lettura incrociata di Codice e regolamento • Obblighi di comunicazione – Annuali: • Rinnovo polizza RC • Pagamento contributo vigilanza – Anche in caso di inoperatività • Versamento fondo di garanzia (solo B) – Occasionali: • • • • Perdita requisiti iscrizione Luoghi conservazione documenti Variazione elementi informativi Cancellazione per cessato rapporto – Va comunicato anche alla mandante 5 giorni 10 giorni 10 giorni 10 giorni Lettura incrociata di Codice e regolamento • Obblighi formativi – Formazione 60 ore • Per la sez E l’iter burocratico è: – – – – – Formazione Richiesta dati Inoltro domanda a ISVAP 90 giorni Inizio operatività • La formazione è disciplinata dall’art 17 reg (e 21) Lettura incrociata di Codice e regolamento • Obblighi formativi – Aggiornamento 30 ore • Devono farlo tutti e le 30 ore sono complessive purchè sia un aggiornamento generico • L’aggiornamento di prodotto è sempre da sostenere ogni volta che la compagnia emette nuovi prodotti (art 38 reg) • Obblighi di conservazione – L’intermediario è tenuto a conservare la documentazione di quanto sopra e di quanto necessario ad identificare la propria attività per la durata di 5 anni Lettura incrociata di Codice e regolamento • modalità di incasso dei premi, il Regolamento disciplina dettagliatamente le forme di pagamento ammesse (Art. 47 regolamento): • assegni bancari, postali o circolari, – • • • muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa per conto della quale operano o a quella i cui contratti sono distribuiti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, – che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto. • E’ vietato ricevere denaro contante a titolo di pagamento di: • premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita; • contratti di assicurazione contro i danni per importi superiori a cinquecento euro annui per ciascun contratto, ad eccezione delle polizze RCA e garanzie accessorie sul medesimo veicolo. • Lettura incrociata di Codice e regolamento • Regole di comportamento – At 47, 48, 49 reg • Ad oggi la prassi corretta impone che – Prima di concludere la trattativa si consegni al cliente il modello 7A e 7B (e ad ogni novazione del contratto) • Reg 23 del 9/5/08 NOVITA’: inseire le provv RCA Lettura incrociata di Codice e regolamento • Informativa precontrattuale – Adeguatezza – Consegnare contratto, condizioni e nota informativa – Informativa circa eventuali situazioni di conflitto di interesse Lettura incrociata di Codice e regolamento: Sanzioni sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari iscritti al Registro per qualsiasi violazione: • Il richiamo è applicato per fatti di lieve entità. • La censura è applicata a violazioni di media gravità quali, a titolo di esempio: • il mancato aggiornamento professionale, • l’omessa consegna della documentazione precontrattuale • La radiazione viene applicata per violazioni considerate gravi fra le quali è opportuno citare: • contraffazione delle firme degli assicurati, • mancata rimessa alle Imprese degli incassi, • mancato adempimento agli obblighi di separazione patrimoniale, • comunicazioni all’Isvap o ai contraenti non rispondenti al vero, • mancanza della copertura RCT, • utilizzo di collaboratori esterni non iscritti alla sezione E. La sanzione AMMINISTRATIVA e quella PECUNIARIA è graduata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva. Lettura incrociata di Codice e regolamento: Sanzioni • Chiunque eserciti l’attività di intermediazione in difetto di iscrizione al Registro è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000. • Le Imprese di assicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del Registro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 10.000 ad un massimo di € 100.000. Il decreto Bersani • In data 4 luglio 2006, il Ministro dello sviluppo economico Bersani ha emanato il decreto legge 223, recante “disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” conosciuto come il “ Decreto Bersani” poi convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto Bersani • In particolare per quanto riguarda il settore assicurativo con il suddetto decreto sono state introdotte nuove regole relative alle clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto. Attraverso l’emanazione di questo decreto il Governo, ha portato una grande rivoluzione nel mercato distributivo assicurativo, andando ad incidere in modo profondo sulle tradizionali norme e consuetudini che hanno per lungo tempo regolato il mercato degli intermediari assicurativi e degli acquirenti delle polizze di assicurazione. Il contratto di polizza • • • • • • • Frontespizio Condizioni generali di assicurazione Condizioni generali di polizza Condizioni particolari Condizioni aggiuntive a pagamento Appendici di polizza Quietanza
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