MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. ALBERTO MANZI Al personale docente e ATA SITO – Area Segreteria PROT.N. 1355/B15/3 24/02/2014 NOTA INFORMATIVA Oggetto: Assenze per malattia – grave patologia e terapie salvavita – art. 17, comma 9, CCNL 2006/2009. Premesso che ai sensi dell’art. 49 DPR 445 del 2000 (richiamato anche dalla circolare INPS n. 47 del 27 marzo 2012) i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento salvo diverse disposizioni della normativa di settore, in merito alle assenze per grave patologia, l’ARAN, con orientamento S_22 del 28/01/2011 ha chiarito che “Per quanto riguarda la decurtazione retributiva o meno per la malattia dovuta a stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, a parere di questa Agenzia, l’art. 71 comma 1, della L. 133/2008 prevede espressamente che “fatto salvo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore” la decurtazione retributiva non si debba operare per “le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”. In questo ambito, dunque, alla luce di quanto previsto anche dall’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative a casi di terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente”. Pertanto, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL 2006/2009 del comparto Scuola : “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”. L’applicazione dei benefici citati prevede che le gravi patologie siano debitamente certificate, e che per fronteggiare tali gravi patologie sia necessario sottoporsi a terapie, anch’esse certificate, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione non può essere rimessa al Capo d’Istituto, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria, sia che si tratti del medico di famiglia che dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL. Tale certificazione, tuttavia, non è sufficiente per la fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa ma deve anche contenere il percorso terapeutico adottato e l’indicazione dei giorni durante i quali il dipendente deve essere considerato temporaneamente e/o parzialmente non in grado di assumere servizio. Ci si riferisce ____________________________________________________________________________________________________ I.C. A. Manzi Via Trento snc – 00011 Villalba di Guidonia - Roma - C.F. 94032680582- C.M. RMIC89900T Tel/fax 0774354450 - [email protected] TEST CENTER ECDL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO I.C. ALBERTO MANZI a terapie che per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongano il dipendente in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa. I periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al comma 9° sono: 1) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (giorni di ricovero ospedaliero o day hospital); 2) periodi di assenza quale conseguenza delle temporanee e/o parziale invalidità dovute alle conseguenze certificate delle terapie in parola effettuate (postumi diretti delle cure stesse). Ne consegue che il dipendente affetto da gravi patologie per fruire del beneficio deve presentare alla scuola di appartenenza specifica domanda corredata da certificato rilasciato dalla ASL di competenza; un certificato rilasciato dal proprio medico curante che riporti oltre alla prognosi l’indicazione che il dipendente nel periodo considerato dovrà effettuare cure ai sensi dell’art. 17 comma 9 del CCNL 2007 e la tipologia delle terapie, ovvero le seguenti dizioni: a) che trattasi di grave patologia; b) che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti sono invalidanti. Solo nel caso di assenze dovute all’effettuazione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, da parte di soggetti affetti da gravi patologie, in regime di ricovero ospedaliero o day-hospital e di assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie eseguite, tali assenze dovranno essere escluse dal computo dei 18 mesi e retribuite per intero. Non rientrano in tale tipologia i periodi di assenza derivanti direttamente dalle gravi patologie in parola che rientrano, invece, nella previsione dei commi 1 e 8 dell’art. 17 menzionato e si devono considerare assenze per malattia da trattare con la disciplina generale sia per quanto riguarda la durata massima che il relativo trattamento economico. In merito alle circostanze di esenzione dell’obbligo di reperibilità, si richiama il parere n. 30536 del 24/07/2012 – Dipartimento della Funzione Pubblica – circa la necessità del possesso della documentazione formale di supporto e la necessità che il collegamento con l’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio (o altra infermità che comporta l’esenzione dalle fasce orarie di reperibilità) risulti dalla certificazione e dalla documentazione medica. D’altra parte il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e dell’economia e delle finanze, del 18 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012, ha modificato il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26 febbraio 2010. Con questo provvedimento è stato integrato il contenuto del modello di certificato telematico inserendosi la possibilità per il medico di indicare, nell’ambito dei dati diagnostici, se ricorre una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta. Il Dirigente Scolastico Francesca CERRI _________________________________________________________________________________________________ Pagina 2 di 2
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