informativa manzi GP

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. ALBERTO MANZI
Al personale docente e ATA
SITO – Area Segreteria
PROT.N. 1355/B15/3
24/02/2014
NOTA INFORMATIVA
Oggetto: Assenze per malattia – grave patologia e terapie salvavita – art. 17, comma 9, CCNL
2006/2009.
Premesso che ai sensi dell’art. 49 DPR 445 del 2000 (richiamato anche dalla circolare
INPS n. 47 del 27 marzo 2012) i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento
salvo diverse disposizioni della normativa di settore, in merito alle assenze per grave patologia,
l’ARAN, con orientamento S_22 del 28/01/2011 ha chiarito che
“Per quanto riguarda la decurtazione retributiva o meno per la malattia dovuta a stato patologico
sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta, a parere di questa Agenzia, l’art. 71
comma 1, della L. 133/2008 prevede espressamente che “fatto salvo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore” la
decurtazione retributiva non si debba operare per “le assenze per malattia dovute ad infortunio sul
lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze
relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”. In questo ambito, dunque, alla luce di
quanto previsto anche dall’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/2009 in materia di assenze per
malattia, non sono comprese tutte le assenze dovute a patologie gravi, ma quelle relative a casi di
terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio comprendendo, ai fini del beneficio,
anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle terapie, purché
anch’essi certificati secondo la normativa vigente”.
Pertanto, ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel
calcolo del periodo di comporto di assenza per malattia di cui all’art. 17 del CCNL
2006/2009 del comparto Scuola : “In caso di gravi patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di
ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze
certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera
retribuzione”.
L’applicazione dei benefici citati prevede che le gravi patologie siano
debitamente certificate, e che per fronteggiare tali gravi patologie sia necessario
sottoporsi a terapie, anch’esse certificate, dagli effetti temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti.
In assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi
patologie”, la valutazione non può essere rimessa al Capo d’Istituto, ma deve essere
preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda
sanitaria, sia che si tratti del medico di famiglia che dello specialista che opera presso
gli ambulatori ASL.
Tale certificazione, tuttavia, non è sufficiente per la fruizione delle agevolazioni
previste dalla normativa ma deve anche contenere il percorso terapeutico adottato e
l’indicazione dei giorni durante i quali il dipendente deve essere considerato
temporaneamente e/o parzialmente non in grado di assumere servizio. Ci si riferisce
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I.C. A. Manzi
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a terapie che per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali,
pongano il dipendente in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.
I periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al comma 9° sono:
1) periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti
terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (giorni di ricovero
ospedaliero o day hospital);
2) periodi di assenza quale conseguenza delle temporanee e/o parziale invalidità
dovute alle conseguenze certificate delle terapie in parola effettuate (postumi
diretti delle cure stesse).
Ne consegue che il dipendente affetto da gravi patologie per fruire del beneficio
deve presentare alla scuola di appartenenza specifica domanda corredata da
certificato rilasciato dalla ASL di competenza; un certificato rilasciato dal proprio
medico curante che riporti oltre alla prognosi l’indicazione che il dipendente nel
periodo considerato dovrà effettuare cure ai sensi dell’art. 17 comma 9 del CCNL
2007 e la tipologia delle terapie, ovvero le seguenti dizioni:
a) che trattasi di grave patologia;
b) che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti sono
invalidanti.
Solo nel caso di assenze dovute all’effettuazione di terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti, da parte di soggetti affetti da gravi patologie, in regime di
ricovero ospedaliero o day-hospital e di assenze dovute alle conseguenze certificate
delle terapie eseguite, tali assenze dovranno essere escluse dal computo dei 18 mesi e
retribuite per intero. Non rientrano in tale tipologia i periodi di assenza derivanti
direttamente dalle gravi patologie in parola che rientrano, invece, nella previsione
dei commi 1 e 8 dell’art. 17 menzionato e si devono considerare assenze per malattia
da trattare con la disciplina generale sia per quanto riguarda la durata massima che il
relativo trattamento economico.
In merito alle circostanze di esenzione dell’obbligo di reperibilità, si richiama il
parere n. 30536 del 24/07/2012 – Dipartimento della Funzione Pubblica – circa la
necessità del possesso della documentazione formale di supporto e la necessità che il
collegamento con l’infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio (o altra
infermità che comporta l’esenzione dalle fasce orarie di reperibilità) risulti dalla
certificazione e dalla documentazione medica. D’altra parte il Decreto del Ministero
della Salute, di concerto con il Ministero del lavoro e dell’economia e delle finanze, del
18 aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 4 giugno 2012, ha modificato il
disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26 febbraio 2010. Con
questo provvedimento è stato integrato il contenuto del modello di certificato telematico
inserendosi la possibilità per il medico di indicare, nell’ambito dei dati diagnostici,
se ricorre una patologia grave che richiede terapia salvavita o una malattia per la
quale è riconosciuta la causa di servizio o uno stato patologico sotteso o connesso
alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il Dirigente Scolastico
Francesca CERRI
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