REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA (SEZIONE TERZA) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla (Omissis) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (Omissis), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. (Omissis) in (Omissis), via (Omissis); contro - il Comune di (Omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (Omissis) con domicilio eletto presso il suo studio in (Omissis), via (Omissis); per l'annullamento a) quanto al ricorso introduttivo: «- della nota del 17 aprile 2013, n. 4701 (comunicata ad (Omissis) il 19 aprile 2013) del responsabile del settore patrimonio del Comune di (Omissis), di comunicazione: - dell'avvio del procedimento di revoca ex art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 del provvedimento di affidamento a (Omissis) della gestione, cessione e fornitura servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 9 aprile 2001, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica correlati all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95/2012; - dell’intenzione del comune di offrire un indennizzo parametrato al solo danno emergente secondo le disposizioni di cui all'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990; - della deliberazione della giunta del Comune di (Omissis) del 12 aprile 2013, n. 19 (comunicata a (Omissis) il 19 aprile 2013): -- di rigetto della proposta di (Omissis) di rinegoziazione della convenzione recante un risparmio di circa il 30% rispetto alle originarie previsioni contrattuali; -- di adozione dei seguenti indirizzi generali: --- revocare la del. c.c. n. 9/2001 secondo il disposto dell'art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica correlati all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 13 del d. l. n. 95/20/2"; --- avviare il conseguente procedimento di revoca previa comunicazione a (Omissis) ex art. 8 della l. n. 241/1990; --- riacquisire, se del caso con gli strumenti giudiziali di cui all'art. 823 cod. civ. e successivi, la disponibilità degli impianti di proprietà comunale; --- provvedere al conseguente riscatto degli impianti di proprietà di (Omissis) ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 902/1986; --- proporre a (Omissis), se del caso e ravvisatene la motivata esigenza, l'erogazione continuativa del servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica nelle more dell'affidamento al nuovo gestore Consip o dell'esecuzione di diversa opzione gestionale, senza nocumento per la cittadinanza e con la stipula di apposito temporaneo accordo-ponte; --- dare mandato al responsabile del servizio di adempiere agli indirizzi di riacquisizione degli impianti di proprietà comunale con la redazione dei provvedimenti e/o atti funzionali alla riassunzione del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione presso il comune per l'affidamento al gestore Consip ovvero per l'adozione di altra decisione gestionale; - dei pareri resi dall'avv. (Omissis) il 14 marzo 2013 e il 25 marzo 2013, richiamati nella del. GC n. 19/2013 per farne parte integrante; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti»; b) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: «- della deliberazione del consiglio del Comune di (Omissis) 11 giugno 2013, n. 24 […]; - dei pareri resi dall’Avv. (Omissis) il 14 marzo 2013 e del 25 marzo 2013 richiamati nella deliberazione c.c. n. 24/2013; - della nota del Comune di (Omissis) del 26 giugno 2013 […]; - della nota del 17 aprile 2013, n. 4701 […] del Responsabile del settore patrimonio del Comune di (Omissis); - della deliberazione della G.C. n. 19/2013 […]; - di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti»; c) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: «- della deliberazione del consiglio del Comune di (Omissis) del 23 luglio 2013, n. 27 […] avente ad oggetto il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di (Omissis) s.r.l. presenti nel territorio comunale; - di tutti gli atti presupposti, compresi tutti gli atti impugnati con il ricorso n. 1084/2013 e con il primo ricorso per motivi aggiunti, e conseguenti, compresi i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati in ordine alla deliberazione c.c. n. 27/2013». Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (Omissis); Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive; Visto il decreto presidenziale n. 376/2013 con cui è stata respinta la domanda di misure cautelari provvisorie; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il dott. Giuseppe La Greca; Uditi nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2014 gli Avv.ti (Omissis), su delega dell'Avv. (Omissis), per la parte ricorrente; (Omissis), su delega dell'Avv. (Omissis), per il Comune di (Omissis) Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO 1.1.- Con il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati, l’(Omissis) s.r.l. (di seguito «(Omissis)») ha impugnato tutti gli atti della procedura con la quale il Comune di (Omissis) ha revocato la concessione del servizio di «gestione, cessione e fornitura di servizi relativi gli impianti di illuminazione pubblica», oggetto di apposita convenzione stipulata il 21 gennaio 2002. 1.2.- Il provvedimento impugnato muove da «sopravvenuti motivi di interesse pubblico di natura economica correlati all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 13, d.l. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (cd. spending review)», ciò che giustificherebbe, secondo quanto ivi prospettato, l’adozione di un provvedimento ex art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990. 1.3.- Con i tre motivi in cui si articola il ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta sotto vari profili l’illegittimità del provvedimento impugnato il quale sarebbe stato anche adottato da un organo incompetente. 1.4.- Con i successivi due ricorsi per motivi aggiunti si deducono (anche) i vizi degli ulteriori provvedimenti adottati dal Comune, il primo emanato dal Consiglio comunale (anche) per superare il predetto denunziato vizio di incompetenza, il secondo inerente al riscatto degli impianti di illuminazione di proprietà (Omissis). 2.- Si è costituito in giudizio il Comune di (Omissis) il quale ha eccepito la parziale improcedibilità del ricorso introduttivo ed ha concluso per l’infondatezza del gravame nel merito. 3.- In prossimità dell’udienza la (Omissis), con apposita memoria, ha ribadito le proprie tesi difensive. 4.- All’udienza pubblica del 4 febbraio 2014, il ricorso, su richiesta dei procuratori delle parti e dopo la rituale discussione, è stato trattenuto in decisione. 5.- In data 10 febbraio 2014 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza (n. 400/2014) come per legge. DIRITTO 1.1.- Ai fini di una migliore intelligenza delle questioni sottoposte all’attenzione del Tribunale giova ricostruire succintamente le fasi salienti della vicenda procedimentale e negoziale nella quale si è innestata l’odierna controversia. 1.2.- In via di estrema sintesi, nell’anno 2002 il Comune di (Omissis) ha affidato alla (Omissis) la gestione mediante concessione (art. 1 della convenzione) degli impianti di illuminazione pubblica del medesimo Comune comprensiva della manutenzione straordinaria e della fornitura di energia elettrica contro il pagamento di un corrispettivo. 1.3.- La convenzione prevedeva una durata ventennale del rapporto. 1.4.- Nell’ambito degli interventi per la revisione della spesa pubblica, con l’art. 1, comma 13 del d.l. n. 95 del 2012 (convertito con l. n. 135 del 2012 e modificato con l. n. 228 del 2012), è stato stabilito che «Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.». 1.5.- Intervenuta la surrichiamata previsione di legge, il Comune di (Omissis) ha avviato specifiche trattative con la (Omissis) per giungere ad un accordo volto ad abbattere il costo del servizio. La Società, ha dapprima negato potersi dare applicazione di siffatta disposizione al rapporto e, successivamente, ha manifestato la disponibilità ad un abbattimento del corrispettivo a carico dell’ente locale quantificato in una percentuale pari al venti per cento (in una prima fase) e, poi, definitivamente, del trenta per cento dell’importo oggetto di convenzione. 1.6.- La proposta della (Omissis), che pur aveva previsto un ribasso delle tariffe oggetto di convenzione, non è stata ritenuta soddisfacente da parte del Comune considerato che, ad avviso dello stesso, la stessa era da considerarsi non in linea con i prezzi Consip. 1.7.- Secondo la (Omissis) il Comune avrebbe operato un conteggio delle potenziali economie di spesa omettendo taluni importi che avrebbero dovuto essere computati (quale l’importo del dieci per cento delle prestazioni residue ). 1.8. All’esito del superiore confronto è derivata l’emanazione dei provvedimenti impugnati di revoca dell’affidamento e riscatto degli impianti, quest’ultimo ai sensi del d.P.R. n. 902 del 1986. 2.1.- Così definito il perimetro fattuale della controversia, prima di passare all’esame del merito delle censure prospettate, vanno delibate le questioni in rito sollevate dalla parte resistente. 2.2.- Sotto un primo versante, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del primo motivo del ricorso introduttivo nella parte in cui si censura il difetto di competenza della giunta comunale nella materia inerente alla concessione di servizi pubblici locali. Il consiglio comunale, organo competente in materia di atti fondamentali aventi ad oggetto i «servizi pubblici» (art 1, l.r. n. 48 del 1991), con propria deliberazione (analogamente impugnata con i motivi aggiunti) ha, infatti, convalidato il provvedimento precedente (oggetto del ricorso introduttivo) elidendo il denunziato vizio. 2.3. - Ne deriva l’improcedibilità di tale parte del giudizio. 2.4.- Con una ulteriore eccezione, il Comune ha revocato in dubbio l’ammissibilità del primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente ha censurato la violazione dell’art. 34, comma 22, del d. l. n. 179 del 2012: il Collegio può prescindere dall’esame della stessa questione in rito poiché il motivo, come si vedrà, è infondato. 3.1.- Con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti la (Omissis) ha dedotto l’illegittimità della determinazione comunale sotto diversi profili. In primo luogo si dubita della legittimità dello strumento della revoca ex art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 considerato che le esigenze di economicità darebbero luogo ad un giustificato motivo per il recesso dal contratto stipulato e non anche ad un fattore legittimante un provvedimento di revoca. D’altra parte, sostiene parte ricorrente, la scelta di porre fine al rapporto deve essere giustificata con un risparmio di spesa conseguente all’adesione all’effettiva convenzione Consip, e ciò in ragione di quanto stabilito dal predetto art. 1, comma 13 del d. l. n. 95 del 2012 (nel testo vigente ratione temporis, anteriormente alle modifiche di cui alla l. n. 228 del 2012). Aggiunge che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per aver erroneamente prefigurato presunte economie le quali, tuttavia - secondo quanto esposto - non considererebbero tutti gli oneri finanziari a carico del Comune per l’interruzione anticipata delle prestazioni in argomento (richiama l’art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012 ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto [...]previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite [...]»). 3.2.- L’argomento non può essere condiviso. 3.3.- La qualificazione della decisione del Comune di (Omissis) di giungere ad uno scioglimento anticipato del rapporto concessorio con la (Omissis) muove dall’esigenza, sulla quale si è registrata una compiuta istruttoria, di rivalutare l’economicità dello stesso in applicazione delle norme a tutela della finanza pubblica. Sul punto ritiene il Collegio che al di là del nomen attribuito abbia poca importanza la qualificazione della determinazione comunale quale revoca del provvedimento o recesso dalla convenzione, considerato che su un piano sostanziale il Comune si è comunque avvalso di un potere disciplinato dalla legge statale che eccezionalmente incide sulla stabilità dei rapporti negoziali (ed il cui mancato ‘recepimento’ in Sicilia non ha costituito oggetto di motivo di censura). La determinazione comunale non poteva neanche dirsi limitata dalla previsione contenuta nell’art. 34, comma 22 del d.l. n. 179 del 2012 («Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto […[»). La predetta disposizione - ed in tal senso è infondata la censura di parte ricorrente - è, infatti, volta a regolare il regime di transizione degli affidamenti diretti avvenuti in favore delle società quotate o loro controllate; essa tuttavia non impedisce che l’ente affidante possa rideterminarsi in base a valutazioni di (sopravvenuta) antieconomicità del servizio in presenza delle ragioni che ne costituiscono il presupposto ed in applicazione della specifica previsione del d.l. n. 95 del 2012. 3.4.- In relazione alle censurate modalità di calcolo ed individuazione degli oneri a carico del Comune, la posizione di parte ricorrente secondo cui avrebbero dovuto computarsi tutte le spese conseguenti allo scioglimento del rapporto non può trovare condivisione. 3.5.- I parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto risultano essere migliorativi rispetto a quelli concordati (tant’é che è la stessa (Omissis), come detto, ad aver autonomamente offerto un cospicuo ribasso del canone). D’altronde, l’art. 1, comma 13 del d.l. n. 95 del 2012 impone una comparazione tra i parametri Consip e lo strumento negoziale originario; esso non stabilisce che nella valutazione di convenienza dello scioglimento anticipato del rapporto debba considerarsi anche l’importo dell’indennizzo a carico dell’Ente o quello per il riscatto degli impianti. Né, ancora, la disposizione legislativa in argomento implica la contestuale adesione alla convenzione Consip (soprattutto alla luce della modifica apportata al predetto art. 1, comma 13 con la l. n. 228 del 2012) la quale, come è noto, diviene obbligatoria nelle ipotesi in cui l’Amministrazione utilizzi parametri qualità-prezzo superiori (ciò che è sanzionato a pena di nullità dei contratti) e salve le previsioni legislative regionali (tra le diverse si vedano art. 8 l.r. n. 20 del 2001, art. 19 della l.r. n. 11 del 2010 ed art. 33 della l.r. n. 9 del 2013.). 3.6.- La mancata quantificazione di (ciò che sostanzialmente è) un indennizzo pari al dieci per cento (importo già quantificato dalla legge) delle prestazioni da eseguirsi, va ritenuto, analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza per l’indennizzo di cui all’art. 21nonies della l. n. 241 del 1990, che essa non sia illegittima. Tale omessa previsione non ha efficacia viziante o invalidante del provvedimento, ma semplicemente legittima il privato ad azionare la pretesa patrimoniale innanzi al giudice, che potrà scrutinarne i presupposti (in disparte le problematiche sull’applicabilità in Sicilia della specifica previsione ex art. 1, comma 13 del d.l. n. 95 del 2012, stante la previsione del susseguente art. 24-bis, che pure una riflessione impongono). 3.7.- Quanto al costo per il riscatto degli impianti, non è affatto provato che esso, concorra all’asserita antieconomicità della determinazione comunale; peraltro l’eventuale prosecuzione del rapporto alle tariffe originarie avrebbe implicato ex se un costo per il Comune ed un vantaggio economico per la (Omissis) dall’utilizzo degli impianti, quantunque l’utilizzo di che trattasi fosse formalmente qualificato «gratuito» dalla convenzione stessa. 3.8.- Per quanto sopra i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti - fermo quanto si è detto in rito relativamente all’incompetenza della giunta comunale - resistono alle censure prospettate. 4.1.- Oggetto dell’impugnativa proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti è la deliberazione del consiglio comunale di (Omissis) n. 27 del 2013 con la quale è stato disposto il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della (Omissis) presenti sul territorio comunale. 4.2.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui estende, in via derivata, i motivi di censura già proposti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, stante l’infondatezza degli stessi. 4.3.- Quanto ai vizi propri , la predetta deliberazione è ritenuta non conforme alle disposizioni del d.p.r. n. 902 del 1986 (segnatamente artt. 2 e 3) poiché essa avrebbe omesso di indicare la forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, nonché tutti gli oneri conseguenti all’assunzione diretta, compresi quelli per il personale, il tutto da compendiarsi, in tesi, in un progetto di massima. 4.4.- La doglianza è infondata. 4.5.- Le censure mosse da parte ricorrente inerenti all’economicità della scelta comunale attengono più che al provvedimento di mero riscatto degli impianti di proprietà (Omissis) alle ragioni di fondo che hanno indotto al Comune ad interrompere il rapporto con la medesima ricorrente e di cui si è già detto. 4.6.- Peraltro, nel caso di specie l’Amministrazione non ha affatto optato per una reinternalizzazione del servizio e si è riservata di «procedere all’affidamento dell’intera gestione del servizio di illuminazione pubblica mediante l’adesione a specifica convenzione Consip o al ricorso ad apposita gara ad evidenza pubblica o altra opzione gestoria», ciò che avverrà, secondo l’id quod plerumque accidit, all’esito della specifica attività di programmazione che l’attuale assetto ordinamentale individua nella relazione previsionale e programmatica, nel piano esecutivo di gestione e nel programma per l’attività contrattuale di acquisizione di beni e servizi (quest’ultimo facoltativo). 4.7.- Ne discende che le censure avverso l’assenza di una specifica programmazione ovvero di una stima dei costi di gestione e di personale sono prive di fondamento. 5.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile quanto al primo motivo e per il resto rigettato; il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere integralmente rigettato mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile nella parte in cui censura vizi di legittimità in via derivata e per il resto deve essere rigettato. 6.- La natura complessivamente interpretativa delle questioni prospettate e l’oggettiva complessità delle stesse giustificano, in via d’eccezione, l’integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, pronunziando sui ricorsi in epigrafe li dichiara in parte improcedibili e per il resto li rigetta secondo quanto specificato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: Nicolo' Monteleone, Presidente Nicola Maisano, Consigliere Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 24/03/2014.
© Copyright 2024 ExpyDoc