Circolare n. 155 del 1^ Dicembre 2014

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected]
Prot. n° 1349
Salerno, lì 1^ Dicembre 2014
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 155/2014. Libera professione.
Ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 5
Giugno 2014, recante l’attribuzione di competenze di natura
procedimentale ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola /C.A.A.).
Colleghi,
con la presente, per opportuna conoscenza, questo Collegio porta a conoscenza di tutti Voi,
che il giorno 27 Novembre 2014 è stato notificato alla Regione Campania il ricorso
depositato al TAR Campania Sezione di Napoli, avverso la deliberazione della Giunta
Regionale n.198 del 5 Giugno 2014, recante l’attribuzione di ben 14 competenze di natura
procedimentale ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (cosiddetti C.A.A.).
Per la prima volta, un’azione giudiziaria contro un provvedimento regionale fortemente
lesivo degli interessi dei professionisti associati, ha messo insieme i cinque Collegi
Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Campania, la Federazione
Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania, i cinque Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali delle province Campane, nonché i cinque Collegi provinciali degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.
La questione affrontata assume assoluto rilievo, in quanto, con l’impugnata
deliberazione di Giunta, la Regione Campania ha affidato ai Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola (cosiddetti C.A.A.) l’intera gestione dei procedimenti amministrativi di sua
competenza tesi al rilascio di autorizzazioni/abilitazioni allo svolgimento di importanti attività
nel settore agricolo ed al riconoscimento di contributi economici di matrice europea.
Ciò, comporterà, come può agevolmente essere compreso, il ricorso degli operatori
agricoli ai C.A.A. – e non più ai professionisti “verdi” - per ogni attività di natura tecnicoprofessionale necessaria alla presentazione delle istanze tese all’ottenimento delle
__________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
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autorizzazioni/abilitazioni o dei finanziamenti europei, dato che, poi, gli stessi C.A.A.
cureranno l’integrale, conseguente procedimento amministrativo, fino all’ottenimento del
provvedimento positivo (sotto forma di silenzio-assenso).
Le conseguenze per i Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Campania, in caso di
persistenza della delibera regionale, sarebbero gravissime; in particolare, si determinerebbe
una sleale concorrenza dei C.A.A., titolari (nonostante il palese conflitto di interesse) di
funzioni tecniche e, nello stesso tempo di competenze istruttorie sul lavoro da esso compiuto
per i clienti privati ed una rilevantissima contrazione delle opportunità professionali nel
settore agricolo, già oggi fortemente compromesse a causa della persistente crisi economica
del Paese.
È evidente che la costante e tenace attività di vigilanza e di contrasto del Consiglio di
questo Collegio, tesa alla affermazione ed al riconoscimento del ruolo e delle competenze
della categoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e dei diritti dei suoi iscritti liberi
professionisti, anche in questo caso, non avrà sosta fino all’ottenimento del ritiro o della
sostanziale modifica della delibera Giunta Regionale n. 198 del 5 Giugno 2014.
Resta a cura di questo Collegio e di questo Consiglio tenere tutti voi informati degli
ulteriori sviluppi.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Antonio LANDI
Allego:
- Ricorso presentato al TAR di Napoli il 27 Novembre 2014.
__________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899
ILL.MO
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER
CAMPANIA - NAPOLI
RICORSO
Per: il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
provincia di Avellino (C.F.92000060647), in persona del Presidente -legale
rappresentate p.t., Dott. Giuseppe Freda (C.F. FRDGPP78L31A509X) ed in virtù
di deliberazione del Consiglio del 15 novembre 2014, il Consiglio dell’Ordine
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Benevento,
(C.F.80247570585) in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott.
Serafino Ranauro ((RNRSFN57D04A783L) ed in virtù di deliberazione n.30
(verbale 457) del Consiglio del 13 ottobre 2014, il Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Caserta, (C.F.
80110570613), in persona del Presidente -legale rappresentate, Dott. Giuseppe
Maccariello (C.F. MCCGPP36A29I234H) ed in virtù di deliberazione del
Consiglio n.18 del 4 novembre 2014 (verbale n.18), il Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Salerno, (C.F.
80042290652) in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., dott. Marcello
Murino (C.F. MRNMCL66L04H703S) ed in virtù di deliberazione di Consiglio
del 27 ottobre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
della provincia di Avellino (C.F. 80008950646), in persona del Presidente legale
rappresentate
p.t.,
Dott.
Giovambattista
Capozzi
(C.F.
CPZGMB68H24B866E) ed in virtù di deliberazione del Consiglio del 20
novembre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della
provincia di Benevento (C.F.80008410625), in persona del Presidente -legale
rappresentate p.t., Dott. Cristiano Fontanarosa (C.F. FNTCST49A09I062D) ed in
1
virtù di deliberazione del Consiglio n.90 del 18 novembre 2014, il Collegio dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Napoli (C.F.
80024900633), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Biagio
Scognamiglio (C.F. SCGBGI50L23F839X) ed in virtù di deliberazione del
Consiglio n. 11 del 18 novembre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati della provincia di Salerno (C.F.80022290656), in persona del
Presidente
-legale
rappresentate
p.t.,
Dott.
Antonio
Landi
(C.F.
LNDNTN53B05E026L) ed in virtù di deliberazione del Consiglio n. 8 del 13
ottobre 2014, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati di Avellino (C.F. 90003110641), in persona del Presidente -legale
rappresentate p.t., Dott. Mario Casullo (C.F. CSLMRA52A01I471J) ed in virtù di
deliberazione n.24 del Consiglio del 20 novembre 2014, il Collegio Provinciale
degli
Agrotecnici
e
degli
Agrotecnici
Laureati
di
Benevento
(C.F.92010030622), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott.
Sandro Tiberini (C.F.TBRSDR64M10A783G) ed in virtù di deliberazione del
Consiglio n. 792 del 21 novembre 2014, il Collegio Provinciale degli
Agrotecnici
e
degli
Agrotecnici
Laureati
di
Napoli
e
Caserta
(C.F.82000340610), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott.
Domenico De Luca (C.F. DLCDNC80L29F799Q) ed in virtù di deliberazione del
Consiglio n. 573 del 18 novembre 2014, il Collegio Provinciale degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Salerno (C.F.80022290656), in
persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Emilio Giordano (C.F.
GRDMLE67H10G2030L) ed in virtù di deliberazione del Consiglio, verbale n.9
del 18 novembre 2014, tutti rappresentati e difesi, giuste procure a margine del
presente atto, dall’Avv. Chiara Senatore (C.F. SNTCH73M14C361I), presso il
cui
studio,
in
Salerno,
alla
Via
SS.
Martiri
2
Salernitani,
n.
24
nhuy([email protected] – tel. 089 225173 -fax 089 241528)
elettivamente domiciliano
CONTRO
la Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t.
E NEI CONFRONTI
del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) Confagricoltura, in
persona del Legale rappresentante p.t.
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA
a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 5 giugno 2014,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 68 del 29 settembre 2014, avente ad oggetto
l’”Individuazione –ai sensi dell’art.2,, commi 1, letterac) del Decreto del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2008 e
della L.R. Campania n.12 del 21 maggio 2012 – dei procedimenti di competenza
dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o
partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il
tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 5; individuazione, per i singoli
procedimenti, degli adempimenti istruttori cui i CAA sono tenuti. Allegati”, in
uno agli allegati A e B (recanti i procedimenti amministrativi già di competenza
della Regione, la cui istruttoria è autorizzata in favore dei CAA) e D (recante
l’attribuzione di poteri certificatori ai CAA);
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
FATTO
Con la delibera di Giunta regionale n. 198 del 5 giugno 2014, pubblicata sul
BURC n. 68 del 29.09.2014, la Regione Campania - in dichiarata attuazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche
3
Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008, nonché della L.R. Campania
n.12 del 21 maggio 2012 - ha approvato quattro allegati (A-B-C-D-) recanti:
a) la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli
oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici;
b) le modalità di esercizio dei controlli di cui alla lettera a) in modo da
assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la
semplicità, la proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio e il coordinamento dell'azione svolta
dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale;
c) i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola di
competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è
ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di
Assistenza Agricola, di seguito denominati “CAA”, operanti nel territorio
regionale;
d) gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività
istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera c), indicando,
per ciascun procedimento, il termine per l’adozione del provvedimento finale.
L’atto impugnato, che dovrebbe disciplinare e dare puntuale attuazione alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di semplificazione delle procedure
amministrative attinenti il settore agricolo, finisce invece per deviare ed
esorbitare dalla portata delle stesse, attribuendo ai CAA una serie di prerogative
del tutto illegittime ed assolutamente non previste dalle fonti di rango superiore;
in tal modo, esso comprime drasticamente la sfera delle competenze attribuite ex
lege alle professioni tecniche ricorrenti, nonostante mere enunciazioni di forma a
tutela delle medesime.
4
Giova sottolineare che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, furono istituiti
con il D.Lgs. n. 165/99, poi modificato dal D.Lgs. 188/2000, principalmente per
assistere l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell’espletamento
delle attività istituzionali da essa svolte in qualità di organismo pagatore
nazionale, nonché di organismo di coordinamento, incaricato di curare le
procedure di erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, finanziati
attualmente dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo).
La suddetta funzione è esplicitata dall’art. 3-bis della citata normativa statale, nel
quale viene previsto che, nell’ambito di un rapporto convenzionale, i predetti
organismi pagatori, possono delegare ai CAA una serie di attività per conto dei
propri utenti.
Tra esse:
“a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli
nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di
produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali
e
regionali
e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni
immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del
SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di
ciascuna pratica relativa ai propri associati.”
Con il D.M. 27 marzo 2008, n.31724, lo Stato è poi intervenuto per dettare regole
puntuali per il funzionamento dei CAA, definendo le condizioni per la
costituzione, i requisiti minimi di garanzia, nonché l’attività di vigilanza su di
essi.
5
In particolare, la norma regolamentare del 2008 ha chiarito che questi, oltre a
svolgere le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del
decreto n. 165/1999, possono effettuare ulteriori servizi ed attività sulla base di
specifiche convenzioni con le Regioni e con le Province autonome (art.2).
Dunque, in ordine ai CAA, le cui funzioni amministrative delegate, come visto,
hanno indubbia genesi statale, le Regioni non possono intervenire, in ragione
dell’art. 118 Cost., deviando o esorbitando dalla ratio legis che si rinviene nella
normativa dello Stato.
Alle Regioni, pertanto, è inibito espandere l’ambito di competenza e di
operatività dei CAA oltre l’assolvimento di attività di ausilio alla definizione di
pratiche relative alla erogazione di finanziamenti, fondi e sussidi economici ai
produttori agricoli e l’espletamento di ulteriori servizi ed attività di carattere
prettamente amministrativo ed organizzativo.
In coerenza a tali premesse, la legge della Regione Campania n. 12 del 21
maggio 2012, all’art.1, dichiara di perseguire “obiettivi di semplificazione e
snellimento dei procedimenti amministrativi a favore dei soggetti che esercitano
l’attività agricola”, rinviando alla Giunta regionale, “acquisito il parere
obbligatorio
agricoltura”,
della
il
commissione
compito
di
consiliare
competente
stabilire “i procedimenti
in
materia
di
di
competenza
dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la
presentazione di istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola,
autorizzati ai sensi del comma 6 dell’articolo 14 , del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99”.
Il Legislatore campano, al successivo articolo 2, comma 1, demanda ancora alla
Giunta regionale di stabilire “gli adempimenti a cui i CAA sono tenuti nello
svolgimento dell'attività istruttoria, consistente nel riscontro della completezza
6
documentale di ciascun procedimento di cui all’articolo 1”, prevedendo, inoltre,
al comma 3, che “gli adempimenti delle pratiche possono essere svolti, in sede di
istruttoria locale, dai CAA”.
Ma le determinazioni adottate dalla Giunta regionale con l’impugnata
deliberazione n.198/14 concedono ai CAA un’area di operatività eccessivamente
vasta, del tutto eccedente dagli ambiti per essi stabiliti dalle richiamate fonti
comunitarie, statali e regionali, conferendo loro una serie di prerogative e di
poteri nella fase di istruzione delle pratiche agricole, che finiscono per
determinare una situazione di sostanziale monopolio in loro favore in relazione
all’attività di consulenza e di assistenza alle aziende agricole, ponendoli, peraltro,
quali interlocutori esclusivi della P.A..
Ne è prova il ricchissimo elenco dei procedimenti amministrativi (ben 13) affidati
dalla Regione Campania alle cure dei CAA riportato nell’Allegato A della
impugnata delibera G.R. n.198/14: 1) certificazione della qualità di IAP; 2)
autorizzazione
integrata
ambientale/autorizzazione
unica
ambientale
relativamente alle richieste effettuate dalle aziende agricole; 3) abilitazione
all’esercizio dell’attività agrituristica, fattoria didattica e sociale e relativa
iscrizione al registro delle fattorie sociali (REFAS) ed all’albo regionale delle
fattorie sociali; 4) comunicazione per lo spandimento di effluenti zootecnici e
delle acque reflue in zone vulnerabili e non vulnerabili; 5) concessioni di
competenza regionale di derivazione acque pubbliche; 6) ex autorizzazioni
sanitarie; 7) rilascio e rinnovo licenze di mietitrebbiatura di cereali; 8) iscrizione
all’albo regionale delle ditte boschive e approvazione dei piani di coltura dei
boschi di proprietà privata; lavorazioni grafiche; 9) lavorazioni grafiche GIS; 10)
autorizzazione alla produzione e commercio di vegetali e di prodotti vegetali; 11)
7
danni provocati dalla fauna selvatica; 12) permesso a costruire in zona agricola;
13) concessione di carburante agevolato agli utenti di macchina agricola.
Se non bastasse, poi, l’Allegato B riconosce ai CAA competenze istruttorie anche
circa le domande di partecipazione ai bandi regionali per l’ammissione ai
finanziamenti previsti dal programma di sviluppo rurale.
Infine, l’allegato D prevede addirittura, in loro favore, poteri certificatori in
capo ai CAA in relazione ad alcuni requisiti di cui le istanze presentate dalle
imprese agricole debbono essere dotate per essere ammesse ed assentite.
Appare, pertanto, chiaro che circa le suddette pratiche l’Amministrazione
regionale ha demandato ai CAA non solo la verifica formale di sussistenza e di
regolarità della documentazione richiesta ex lege e la relativa attestazione, ma
anche, nel merito, l’istruttoria delle medesime e “tutte le attività relative alla
c.d. “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, ai sensi dell’art. 9 del
decreto-legge n.7 del 2007, convertito nella legge 40 del 2007”.
Addirittura ed in più, la Regione Campania (nel predetto Allegato A) si spinge
fino a prevedere un meccanismo di silenzio assenso sulle istanze istruite dai
CAA, la cui maturazione è dai medesimi CAA certificato (!).
Vale a dire che nella previsione dell’impugnata delibera regionale i CAA non
sono chiamati a svolgere una mera attività prodromica ed ausiliaria rispetto alla
successiva attività istruttoria della pratica riservata alla P.A.; invero, è di fatto ad
essi demandata l’intera fase valutativa delle singole istanze, nonché l’attestazione
circa la sussistenza dei requisiti formali necessari per il loro inoltro (anche questo
di competenza dei CAA) e circa l’eventuale formazione del silenzio-assenso su di
esse.
Da quanto evidenziato emerge, pertanto, che, se si considera l’insieme delle
competenze che la deliberazione di G.R. 198/14 riconosce a detti Centri di
8
Assistenza - che vanno dalla tenuta e conservazione del cd. “fascicolo unico
aziendale”, al libero accesso alla banca dati S.I.A.N., all’informativa all’utente
sullo stato del procedimento istruito, fino alle predette potestà di valutazione e di
certificazione delle istanze, nonché dell’eventuale maturazione del silenzioassenso sulle stesse – i CAA non si limitano, come previsto a livello legislativo,
ad assistere l’utente nella compilazione di talune specifiche istanze, ma finiscono
in realtà col fornire un integrale servizio di consulenza aziendale nel settore
agricolo (i procedimenti di pressoché esclusiva loro competenza riguardano,
infatti, la quasi totalità del mercato di riferimento).
Ciò avviene evidentemente a discapito proprio dei professionisti abilitati
rappresentati, cui molte delle attività in discorso sono riservate per legge.
In particolare per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, con l’attuazione
della delibera giuntale n. 198/14, vengono “usurpate” le competenze
professionali attribuite, in via esclusiva, dall’art. 2 della L. 7 gennaio 1976, n.3,
come modificata dalla L. 10 febbraio 1992, n.152, con particolare riferimento a:
la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e
delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei
relativi prodotti (lett. a); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la
contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento
fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e
forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione
del suolo agrario (lett.b); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la
contabilità e il collaudo dei lavori relativi alle costruzioni agrarie e quelli attinenti
alle industrie agrarie e forestali (lett.d); la stima ed i rilievi relativi a beni
fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di
produzione, acque, danni (lett.e); i bilanci, la contabilità, gli inventari e
9
quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie,
zootecniche e forestali (lett.f); l’accertamento di qualità e quantità delle
produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie (lett.g); i
lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica,
l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il
commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti (lett. i); lo
studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo dei lavori
relativi alla tutela del suolo e delle acque (lett.l); i lavori catastali, topografici e
cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano (lett.m);la statistica,
le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricoloforestale (lett.p); la pianificazione territoriale ed i piani ecologici per la tutela
dell’ambiente (lett.r); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità
e il collaudo dei lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani
per la loro utilizzazione; la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni
rurali in zone sismiche (lett.u).
Per i Periti Agrari e per i Periti Agrari Laureati ad essere violate sono le
prerogative professionali riconosciute dall’art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 434
(come modificata dalla Legge 21 febbraio 1991, n.54), riguardo, tra l’altro: la
progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondario e di
trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni (lett. b); la misura, la
stima, la divisione delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche (lett.c);
i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento inerenti alle
piccole e medie imprese e relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano (lett.
d); la valutazione dei danni alle colture (lett.g); la progettazione di piani aziendali
di sviluppo agricolo (lett. o); la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i
controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici
10
ed altri (lett. m); nonché, l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed
associati (lett. q).
Infine, per gli Agrotecnici e per gli Agrotecnici Laureati risultano
compromesse le attribuzioni professionali inerenti, ai sensi dell’art. 11 della
Legge professionale 6 giugno 1991, n.251 (come modificata dalla Legge 5 marzo
1991, n.91) e delle norme settoriali sopravvenute: a) l’assistenza tecnicoeconomica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie imprese; b)
l’assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati, compresa quella inerente i
rapporti con Enti pubblici nelle erogazioni di pubbliche provvidenze; c) la
formulazione di piani per lo smaltimento e per l’utilizzo delle acque reflue di
vegetazione; d) le attività di valutazione di incidenza ambientale; e) la
predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare; f) l’assistenza tecnica per
programmi ed interventi fitosanitari .
Dalla disamina fin qui compiuta assume piena evidenza la circostanza che l’atto
deliberativo censurato, attribuendo ai CAA le assorbenti funzioni e competenze
indicate nei suoi allegati A, B e D, nella sua concreta applicazione determina una
ridefinizione, del tutto extra e contra legem, del mercato del lavoro attinente al
settore agricolo, relegando i professionisti associati ai ricorrenti Ordine e Collegi
ad un ruolo del tutto marginale o addirittura (nel caso dei più giovani)
espellendoli da esso.
La delibera avverso cui nella presente sede si ricorre è illegittima, e va annullata,
per i seguenti
MOTIVI
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 BIS DEL
D.LGS.
N.165/99
E
SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
ED
INTEGRAZIONI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL
11
D.LGS.
29/2004
N.
SEMPLIFICAZIONE
99
E
SS.MM.II.,
AMMINISTRATIVA
IN
IN
MATERIA
DI
AGRICOLTURA;
VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II.; VIOLAZIONE E
FALSA
APPLICAZIONE
DELLA
LEGGE
DELLA
REGIONE
CAMPANIA N. 12/2012; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.
Come anticipato in narrativa, la deliberazione di Giunta Regionale della
Campania n.198 del 5 giugno 2014 si pone in aperto, rilevante contrasto con le
norme riportate in epigrafe.
Invero, la richiamata disciplina nazionale e regionale in tema di semplificazione
amministrativa nel settore agricolo giammai ha attribuito ai Centri di Autorizzati
di Assistenza Agricola funzioni e poteri che eccedessero da quelli di natura
organizzativa ed amministrativa, tesi solo ad assicurare un valido supporto alla
P.A. nella definizione delle pratiche scaturenti da istanze presentate da operatori
agricoli, finalizzate ad ottenere sussidi economici.
Eppure, la Regione Campania, con l’atto censurato, ha devoluto ai CAA il potere
di condurre l’intera attività di istruttoria amministrativa delle citate procedure,
addirittura -nel caso di non-intervento della Regione con un provvedimento
finale- fino alla conclusione del procedimento (con l’attestazione della
maturazione del silenzio-assenso).
In particolare, si rimarca che per effetto della delibera 198/2014 e per i contenuti
dei suoi allegati A, B e D, l’attività dei CAA va ben oltre il supporto nella
compilazione delle istanze ed anche al di là di un’attività meramente ausiliaria
rispetto alla fase istruttoria, poiché non si limita alla raccolta dei dati ed alla
verifica
di
sussistenza
dei
requisiti
per
ottenere
la
specifica
autorizzazione/abilitazione nei vari settori dell’agricoltura, ma si estende alla
12
ponderazione ed alla comparazione nel merito dei dati raccolti, anche e
soprattutto quando questa richieda specifiche competenze professionali.
Ciò, fino all’esaurimento dell’intera istruttoria, al punto che le norme impugnate
demandano al CAA operante di attestarne l’esito positivo ai fini dell’ottenimento
delle autorizzazioni di che trattasi.
Circa l’attribuzione ai CAA del potere di certificazione dell’avvenuta
formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dall’operatore agricolo
(in allegato A), va sottolineato che, in caso di mancato intervento
provvedimentale della P.A. sulla pratica trasmessa, i CAA hanno il pieno
controllo di tutto l’iter procedimentale: dalla predisposizione dell’istanza, alla
ponderazione del merito della stessa, dall’attestazione della sussistenza dei
requisiti formali richiesti per la sua ammissibilità, alla certificazione
dell’avvenuta conclusione del procedimento con la formazione di un
provvedimento di assenso.
Tanto provoca un duplice, riprorevole effetto: da un lato, di attribuire a strutture
private, operanti con scopo di lucro, esclusivi ed inalienabili poteri e competenze
della P.A., consentendo loro di addivenire a valutazioni riguardo il corretto
perseguimento dell’interesse pubblico, dall’altro, di “consegnare” ai CAA una
posizione di quasi monopolio nell’assistenza tecnica e professionale ai privati e
di comprimere, così, poderosamente, gli ambiti professionali dei Dottori
Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (volendo tacere degli Ingegneri, degli
Architetti, dei Geometri, dei Geologi, dei Commercialisti), con diffusa
alterazione del mercato del lavoro del settore agricolo.
Effetti non di poco conto se si considerano sia la delicata funzione di garanzia
dell’interesse pubblico di chi è chiamato ad espletare funzioni procedimentali,
13
sia il rilevante giro d’affari che ruota intorno al conseguimento dei fondi
comunitari, nonché alle ulteriori attività (in ben 14 materie!) conferite ai CAA.
Non può che rilevarsi, pertanto, che l’Amministrazione regionale della
Campania ha inteso l’obiettivo della semplificazione come non già riferito alle
modulazioni organizzative di complesse procedure pubbliche, bensì correlato ad
una selezione soggettiva a senso unico, identificando, così, i predetti CAA come
interlocutori esclusivi dei privati nelle procedure medesime.
Ma ciò, tuttavia, innesta pericolosi e gravissimi meccanismi di conflitto di
interesse, essendo i CAA strutture a scopo di lucro deputate ad assistere i privati
nella loro azione tesa ad ottenere autorizzazioni/abilitazioni amministrative o
finanziamenti
pubblici
e,
nello
stesso
tempo,
titolari
dell’istruttoria
amministrativa (ed alle volte, come rappresentato, dell’intero procedimento)
sulle istanze dai medesimi privati allo scopo presentate.
Ed a nulla valgono le mere enunciazioni di salvaguardia riportate nei punti
1 (“…fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti agli ordini
ed ai collegi professionali”) e 9 (“…le attività istruttorie svolte dai CAA ai sensi
della presente deliberazione non ricomprendono quelle riservate ai soggetti
iscritti agli albi professionali in relazione alle quali le imprese agricole
conferiranno ai medesimi soggetti un mandato per prestazione professionale ai
sensi dell’art. 2229 e ss. Cod. civile”), del deliberato di G.R. n.198/14, oggetto
impugnazione.
E, di sicuro, proprio di mere enunciazioni (che assumono perfino la
connotazione di beffa) si tratta, nella misura in cui le competenze conferite dalla
medesima delibera regionale ai CAA sono tante e tali da consumare quasi
definitivamente le chances professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali, dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, degli Agrotecnici e degli
14
Agrotecnici Laureati; è chiaro infatti che, stante la contestata delibera, gli
operatori agricoli si rivolgeranno ad un unico soggetto che sia in grado di offrire
assistenza tecnica globale e nello stesso tempo titolato alla conduzione ed al
controllo della procedura di autorizzazione/abilitazione o di finanziamento a cui
essi concorrono.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 97
COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 40,
49,
56,
57,
101,
CONCORRENZA
102,
E
106
T.F.U.E.
SULLA
SULLA
LIBERTÀ
DI
TUTELA
DELLA
STABILIMENTO;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.LGS. N.
287/1990 SULL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.
La deliberazione giuntale della Regione Campania n.198/2014 attribuisce
competenze ai CAA e modalità di espletamento delle medesime tali da
determinare una gravissima situazione di concorrenza sleale nel settore agricolo.
La concentrazione in capo ai Centri di Assistenza Agricola di tutte le funzioni
loro illegittimamente attribuite determina sia una situazione di incompatibilità e
di conflitto di interessi (conferimento dell’intera attività istruttoria), sia
(operatività nel mercato dei servizi di consulenza nel settore agricolo)
un’ingiustificata posizione di vantaggio di cui questi vengono a beneficiare,
atteso che nel richiedere i servizi di consulenza di cui trattasi gli operatori
agricoli fruitori sono naturalmente incentivati ad avvalersi dei CAA, una volta
che questi risultano istituzionalmente preposti all’integrale esercizio della
funzione amministrativa di riferimento.
La possibilità di far ricorso alle prerogative loro concesse dalla deliberazione
censurata e dei relativi canali preferenziali consente ai Centri di Assistenza
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Agricola di acquisire un ruolo preminente nel mercato della consulenza liberoprofessionale.
Eppure -si rammenta- i CAA erano nati, nell’intenzione del legislatore, come
mero strumento di semplificazione per le aziende agricole nelle più complesse
procedure di accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali, con un ruolo di
specifico ed esclusivo supporto nella gestione degli aspetti di natura
amministrativa e burocratica dei detti procedimenti e di loro coordinamento con
le attività e gli adempimenti propriamente tecnici riservati –ex lege- alla
competenza esclusiva delle singole categorie professionali iscritte agli albi.
Ne deriva che la deliberazione della G.M. campana n.198/14 si pone in palese
contrasto, oltre che con i già richiamati principi costituzionali di buon
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.,
altresì con la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento (artt. 49
ss. TFUE) e di concorrenza (artt. 3, 40, 101 ss. TFUE, art. 3 del D.Lgs. n.
287/1990), nonché con le specifiche raccomandazioni della Commissione
Europea, che, in particolare con il parere 25 gennaio 2007, ha segnalato la
necessità di una chiara separazione tra gli organismi implicati nella gestione di
fasi inerenti l’erogazione di finanziamenti pubblici, ed in generale nei
procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola e gli
operatori che prestano attività di consulenza privata a favore dell’impresa
agricola.
Al riguardo si è anche pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea,
con sentenza del 30.3.2006, Causa C-451/03 inerente un caso del tutto simile.
Il ruolo ambiguo e bivalente dei CAA, così disegnato dal censurato
provvedimento regionale, oltre a creare la imbarazzante e pericolosa
commistione di ruoli già segnalata, determina a loro favore una situazione di
16
supremazia nel mercato agricolo che incide negativamente sulla libertà di
iniziativa economica dei professionisti rappresentati dai ricorrenti, stante
l’ostacolo frapposto dalla Regione Campania al libero e pieno esercizio delle
competenze pur loro riservate, in via esclusiva, dalla singole leggi ordinamentali.
Non può non rilevarsi, infatti, come la restrizione della concorrenza che ne
consegue sia destinata inevitabilmente a condizionare la possibilità di stabilirsi
ed operare competitivamente sul mercato da parte di quei professionisti che non
gravitino in orbita CAA o che non accettino di piegarsi alle condizioni
economiche da questi imposte in forza della particolare condizione di illegittimo
privilegio di cui godono, venendo pertanto in tal modo alterata la normale
dialettica della domanda e dell’offerta nell’ambito del settore di riferimento.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2232 CODICE
CIVILE; VIOLAZIONE E FALSA APPICAZIONE DELL’ART. 3 DEL
D.LGS. 27 MAGGIO 1999, N.165; VIOLAZIONE DELLA L. 7 GENNAIO
76, N.3 E SS.MM. E II.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELLA L. 28 MARZO 1968, N. 434 E SS.MM.II.; VIOLAZIONE DELLA
L. 6 GIUGNO 1986, N.251 E SS.MM.II..
La deliberazione 198/2014 viola, altresì, i principi codificati nell’art. 2232 cod.
civ. in materia di prestazione personale dell’attività professionale intellettuale.
Come ben chiarito, infatti, dal Giudice Amministrativo “se la professione
intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli
iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di
tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva,
nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo
svolgimento delle attività tipizzate” (ex plurimis: parere C.d.S., Sez. II, 29
gennaio 1997; C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 1996, n.1087).
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Orbene, il suddetto atto dell’Amministrazione non tiene minimamente in conto
tale principio, né la stessa disciplina normativa dei CAA, la quale (art. 3 bis
D.lgs. n.165/1999) testualmente statuisce che sono “fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai
professionisti
iscritti
agli
ordini e ai collegi
professionali”.
Esso infatti prevede per le pratiche agricole contemplate negli allegati A e B il
ricorso ai professionisti abilitati solo in ipotesi marginali e comunque con
l’attribuzione di un ruolo ausiliario a quello dei CAA, in una prospettiva quindi
ribaltata delle reciproche competenze ed attribuzioni nell’ambito dell’istruttoria
delle varie istanze.
Altrettanto gravi, infine, risultano le ulteriori violazioni dell’art. 2 della L. 7
gennaio 1976 n.3 e ss.mm.ii. (per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali),
dell’art. 2 della L. 28 marzo 1968 n.434 (per i Periti Agrari ed i Periti Agrari
Laureati) e dell’art.11 della L. 6 giugno 1986 n.251 e ss.mm.ii. (per gli
Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati).
Infatti, molte delle suddette attività di consulenza inerenti i procedimenti elencati
nella delibera giuntale della R.C. n.198/14 verranno, come si è dato ampiamente
conto, liberamente svolte dai Centri di Assistenza Agricola, nonostante
l’espressa riserva legislativa, riportata nelle succitate norme, a favore dei Dottori
Agronomi e Forestali e dei Periti Agrari e degli Agrotecnici e che la stessa
giurisprudenza ritiene pacifica (sul punto cfr: Cass. Civ. n. 8012 del 27.4.2004;
Cass. Civ. n. 2570 del 1988).
Peraltro, si evidenzia che la deliberazione censurata neanche prevede l’obbligo
per i CAA di ricorrere all’apporto dei liberi professionisti abilitati in relazione
alle specifiche attività di loro competenza.
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Tutto ciò comporta la sottoposizione degli iscritti ai ricorrenti Enti ad una
condizione di pesante subalternità ai CAA, essendo pertanto costretti a farsi
cooptare, in condizioni di svantaggio e di debolezza contrattuale, da tali strutture
per poter continuare ad operare sul mercato.
Da qui, anche per questo aspetto, l’illegittimità degli atti impugnati.
4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO.2 E 2,
CO.1, DELLA DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 21.MAGGIO
2012.
La Giunta Regionale, per effetto delle norme in rubrica, prima di adottare l’atto
impugnato avrebbe dovuto preventivamente acquisire l’obbligatorio parere della
commissione consiliare competente.
Così non è stato.
Infatti, il parere della VIII Commissione Consiliare Permanente è stato reso il 23
ottobre 2014, solo dopo l’adozione della deliberazione n.198, avvenuta in data 5
giugno 2014.
Anche sotto tale ulteriore profilo, l’atto impugnato risulta irrimediabilmente
viziato.
Istanza cautelare
Il fumus boni iuris è evidente alla luce degli illustrati motivi di illegittimità dei
provvedimenti impugnati.
Circa il periculum in mora si richiama quanto già sottolineato in narrativa sul
pregiudizio che la delibera impugnata arreca ai professionisti rappresentati,
determinando la totale occupazione e saturazione del mercato delle prestazioni
di consulenza e di assistenza nelle procedure abilitative del settore agricolo da
parte dei CAA, in tal modo estromettendo, o comunque di fatto emarginando
dallo stesso, i professionisti abilitati, singoli o associati.
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E nessuna garanzia e nessun effetto producono le parti (n.1 e n.9) del deliberato
regioonale in questione che sembrerebbero introdurre una clausula di
salvaguardia in favore dei professionisti i cui Ordini e Collegi ricorrono con il
presente atto.
In verità, trattasi di previsioni meramente formali, che in concreto, per la portata
delle competenze e delle funzioni conferite ai Centri di Assistenza Agricola –
titolari, oramai, del controllo sostanziale ed integrale dei procedimenti tesi
all’ottenimento
di
finanziamenti
pubblici
ed
al
rilascio
di
autorizzazioni/abilitazioni ad importanti attività in materia agricola – non hanno
per essi alcuna portata inibente, nè tantomeno la assumono per gli operatori di
settore, i quali sicuramente si rivolgeranno ad essi per ottenere l’assistenza
tecnico-professionale necessaria alla predisposizione delle relative istanze,
avendo i CAA –al contrario dei professionisti rappresentati- pieno potere di
determinarne il destino.
Per le ragioni in precedenza esplicitate
Si conclude per l’accoglimento del presente ricorso e dell’istanza cautelare
correlata, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Il contributo unificato è pari a € 650,00.
Salerno-Napoli, 27 novembre 2014
Avv. Chiara Senatore
RELATA DI NOTIFICA L’anno 2014, addì
Su istanza urgente dell’Avv. Chiara SENATORE, con studio in Salerno, alla Via
Santi Martiri Salernitani, n. 24, nella qualità ut supra. Io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli ho notificato e dato copie
conformi e sottoscritte del ricorso che precede e di questo mio atto a:
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1) alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, presso la
sede, Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli
Avv. Chiara Senatore
2) alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura della Regione, Via Marina,
19 C - 80133 Napoli
Avv. Chiara Senatore
3) al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) Confagricoltura
s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede, in Corso
Vittorio Emanuele II, 101 -00186 Roma
4) al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) Confagricoltura
Avellino., c/o Sekoma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, presso la sede, in Via Circumvallazione, 42 – 83100 Avellino
Avv. Chiara Senatore
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