COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected] Prot. n° 1349 Salerno, lì 1^ Dicembre 2014 A tutti gli iscritti all’Albo e nell’Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n° 155/2014. Libera professione. Ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 5 Giugno 2014, recante l’attribuzione di competenze di natura procedimentale ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola /C.A.A.). Colleghi, con la presente, per opportuna conoscenza, questo Collegio porta a conoscenza di tutti Voi, che il giorno 27 Novembre 2014 è stato notificato alla Regione Campania il ricorso depositato al TAR Campania Sezione di Napoli, avverso la deliberazione della Giunta Regionale n.198 del 5 Giugno 2014, recante l’attribuzione di ben 14 competenze di natura procedimentale ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (cosiddetti C.A.A.). Per la prima volta, un’azione giudiziaria contro un provvedimento regionale fortemente lesivo degli interessi dei professionisti associati, ha messo insieme i cinque Collegi Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Campania, la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania, i cinque Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali delle province Campane, nonché i cinque Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. La questione affrontata assume assoluto rilievo, in quanto, con l’impugnata deliberazione di Giunta, la Regione Campania ha affidato ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (cosiddetti C.A.A.) l’intera gestione dei procedimenti amministrativi di sua competenza tesi al rilascio di autorizzazioni/abilitazioni allo svolgimento di importanti attività nel settore agricolo ed al riconoscimento di contributi economici di matrice europea. Ciò, comporterà, come può agevolmente essere compreso, il ricorso degli operatori agricoli ai C.A.A. – e non più ai professionisti “verdi” - per ogni attività di natura tecnicoprofessionale necessaria alla presentazione delle istanze tese all’ottenimento delle __________________________________________________________________________________________________ PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899 COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:[email protected] - [email protected] autorizzazioni/abilitazioni o dei finanziamenti europei, dato che, poi, gli stessi C.A.A. cureranno l’integrale, conseguente procedimento amministrativo, fino all’ottenimento del provvedimento positivo (sotto forma di silenzio-assenso). Le conseguenze per i Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Campania, in caso di persistenza della delibera regionale, sarebbero gravissime; in particolare, si determinerebbe una sleale concorrenza dei C.A.A., titolari (nonostante il palese conflitto di interesse) di funzioni tecniche e, nello stesso tempo di competenze istruttorie sul lavoro da esso compiuto per i clienti privati ed una rilevantissima contrazione delle opportunità professionali nel settore agricolo, già oggi fortemente compromesse a causa della persistente crisi economica del Paese. È evidente che la costante e tenace attività di vigilanza e di contrasto del Consiglio di questo Collegio, tesa alla affermazione ed al riconoscimento del ruolo e delle competenze della categoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e dei diritti dei suoi iscritti liberi professionisti, anche in questo caso, non avrà sosta fino all’ottenimento del ritiro o della sostanziale modifica della delibera Giunta Regionale n. 198 del 5 Giugno 2014. Resta a cura di questo Collegio e di questo Consiglio tenere tutti voi informati degli ulteriori sviluppi. L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. F.to IL PRESIDENTE Per. Agr. Antonio LANDI Allego: - Ricorso presentato al TAR di Napoli il 27 Novembre 2014. __________________________________________________________________________________________________ PRESIDENZA E SEGRETERIA Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 389-5865899 ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER CAMPANIA - NAPOLI RICORSO Per: il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Avellino (C.F.92000060647), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Giuseppe Freda (C.F. FRDGPP78L31A509X) ed in virtù di deliberazione del Consiglio del 15 novembre 2014, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Benevento, (C.F.80247570585) in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Serafino Ranauro ((RNRSFN57D04A783L) ed in virtù di deliberazione n.30 (verbale 457) del Consiglio del 13 ottobre 2014, il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Caserta, (C.F. 80110570613), in persona del Presidente -legale rappresentate, Dott. Giuseppe Maccariello (C.F. MCCGPP36A29I234H) ed in virtù di deliberazione del Consiglio n.18 del 4 novembre 2014 (verbale n.18), il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Salerno, (C.F. 80042290652) in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., dott. Marcello Murino (C.F. MRNMCL66L04H703S) ed in virtù di deliberazione di Consiglio del 27 ottobre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Avellino (C.F. 80008950646), in persona del Presidente legale rappresentate p.t., Dott. Giovambattista Capozzi (C.F. CPZGMB68H24B866E) ed in virtù di deliberazione del Consiglio del 20 novembre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Benevento (C.F.80008410625), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Cristiano Fontanarosa (C.F. FNTCST49A09I062D) ed in 1 virtù di deliberazione del Consiglio n.90 del 18 novembre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Napoli (C.F. 80024900633), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Biagio Scognamiglio (C.F. SCGBGI50L23F839X) ed in virtù di deliberazione del Consiglio n. 11 del 18 novembre 2014, il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di Salerno (C.F.80022290656), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Antonio Landi (C.F. LNDNTN53B05E026L) ed in virtù di deliberazione del Consiglio n. 8 del 13 ottobre 2014, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Avellino (C.F. 90003110641), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Mario Casullo (C.F. CSLMRA52A01I471J) ed in virtù di deliberazione n.24 del Consiglio del 20 novembre 2014, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Benevento (C.F.92010030622), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Sandro Tiberini (C.F.TBRSDR64M10A783G) ed in virtù di deliberazione del Consiglio n. 792 del 21 novembre 2014, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Napoli e Caserta (C.F.82000340610), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Domenico De Luca (C.F. DLCDNC80L29F799Q) ed in virtù di deliberazione del Consiglio n. 573 del 18 novembre 2014, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Salerno (C.F.80022290656), in persona del Presidente -legale rappresentate p.t., Dott. Emilio Giordano (C.F. GRDMLE67H10G2030L) ed in virtù di deliberazione del Consiglio, verbale n.9 del 18 novembre 2014, tutti rappresentati e difesi, giuste procure a margine del presente atto, dall’Avv. Chiara Senatore (C.F. SNTCH73M14C361I), presso il cui studio, in Salerno, alla Via SS. Martiri 2 Salernitani, n. 24 nhuy([email protected] – tel. 089 225173 -fax 089 241528) elettivamente domiciliano CONTRO la Regione Campania, in persona del Presidente, legale rappresentante p.t. E NEI CONFRONTI del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) Confagricoltura, in persona del Legale rappresentante p.t. PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 5 giugno 2014, pubblicata sul B.U.R.C. n. 68 del 29 settembre 2014, avente ad oggetto l’”Individuazione –ai sensi dell’art.2,, commi 1, letterac) del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 17 marzo 2008 e della L.R. Campania n.12 del 21 maggio 2012 – dei procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 5; individuazione, per i singoli procedimenti, degli adempimenti istruttori cui i CAA sono tenuti. Allegati”, in uno agli allegati A e B (recanti i procedimenti amministrativi già di competenza della Regione, la cui istruttoria è autorizzata in favore dei CAA) e D (recante l’attribuzione di poteri certificatori ai CAA); e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente. FATTO Con la delibera di Giunta regionale n. 198 del 5 giugno 2014, pubblicata sul BURC n. 68 del 29.09.2014, la Regione Campania - in dichiarata attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche 3 Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008, nonché della L.R. Campania n.12 del 21 maggio 2012 - ha approvato quattro allegati (A-B-C-D-) recanti: a) la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici; b) le modalità di esercizio dei controlli di cui alla lettera a) in modo da assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la semplicità, la proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio e il coordinamento dell'azione svolta dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale; c) i procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, di seguito denominati “CAA”, operanti nel territorio regionale; d) gli adempimenti ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria in relazione a ciascun procedimento di cui alla lettera c), indicando, per ciascun procedimento, il termine per l’adozione del provvedimento finale. L’atto impugnato, che dovrebbe disciplinare e dare puntuale attuazione alla normativa nazionale e comunitaria in materia di semplificazione delle procedure amministrative attinenti il settore agricolo, finisce invece per deviare ed esorbitare dalla portata delle stesse, attribuendo ai CAA una serie di prerogative del tutto illegittime ed assolutamente non previste dalle fonti di rango superiore; in tal modo, esso comprime drasticamente la sfera delle competenze attribuite ex lege alle professioni tecniche ricorrenti, nonostante mere enunciazioni di forma a tutela delle medesime. 4 Giova sottolineare che i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, furono istituiti con il D.Lgs. n. 165/99, poi modificato dal D.Lgs. 188/2000, principalmente per assistere l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell’espletamento delle attività istituzionali da essa svolte in qualità di organismo pagatore nazionale, nonché di organismo di coordinamento, incaricato di curare le procedure di erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, finanziati attualmente dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo). La suddetta funzione è esplicitata dall’art. 3-bis della citata normativa statale, nel quale viene previsto che, nell’ambito di un rapporto convenzionale, i predetti organismi pagatori, possono delegare ai CAA una serie di attività per conto dei propri utenti. Tra esse: “a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.” Con il D.M. 27 marzo 2008, n.31724, lo Stato è poi intervenuto per dettare regole puntuali per il funzionamento dei CAA, definendo le condizioni per la costituzione, i requisiti minimi di garanzia, nonché l’attività di vigilanza su di essi. 5 In particolare, la norma regolamentare del 2008 ha chiarito che questi, oltre a svolgere le attività di servizio di cui all'art. 3-bis, comma 1, lettere a), b), c), del decreto n. 165/1999, possono effettuare ulteriori servizi ed attività sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni e con le Province autonome (art.2). Dunque, in ordine ai CAA, le cui funzioni amministrative delegate, come visto, hanno indubbia genesi statale, le Regioni non possono intervenire, in ragione dell’art. 118 Cost., deviando o esorbitando dalla ratio legis che si rinviene nella normativa dello Stato. Alle Regioni, pertanto, è inibito espandere l’ambito di competenza e di operatività dei CAA oltre l’assolvimento di attività di ausilio alla definizione di pratiche relative alla erogazione di finanziamenti, fondi e sussidi economici ai produttori agricoli e l’espletamento di ulteriori servizi ed attività di carattere prettamente amministrativo ed organizzativo. In coerenza a tali premesse, la legge della Regione Campania n. 12 del 21 maggio 2012, all’art.1, dichiara di perseguire “obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi a favore dei soggetti che esercitano l’attività agricola”, rinviando alla Giunta regionale, “acquisito il parere obbligatorio agricoltura”, della il commissione compito di consiliare competente stabilire “i procedimenti in materia di di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola, autorizzati ai sensi del comma 6 dell’articolo 14 , del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99”. Il Legislatore campano, al successivo articolo 2, comma 1, demanda ancora alla Giunta regionale di stabilire “gli adempimenti a cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria, consistente nel riscontro della completezza 6 documentale di ciascun procedimento di cui all’articolo 1”, prevedendo, inoltre, al comma 3, che “gli adempimenti delle pratiche possono essere svolti, in sede di istruttoria locale, dai CAA”. Ma le determinazioni adottate dalla Giunta regionale con l’impugnata deliberazione n.198/14 concedono ai CAA un’area di operatività eccessivamente vasta, del tutto eccedente dagli ambiti per essi stabiliti dalle richiamate fonti comunitarie, statali e regionali, conferendo loro una serie di prerogative e di poteri nella fase di istruzione delle pratiche agricole, che finiscono per determinare una situazione di sostanziale monopolio in loro favore in relazione all’attività di consulenza e di assistenza alle aziende agricole, ponendoli, peraltro, quali interlocutori esclusivi della P.A.. Ne è prova il ricchissimo elenco dei procedimenti amministrativi (ben 13) affidati dalla Regione Campania alle cure dei CAA riportato nell’Allegato A della impugnata delibera G.R. n.198/14: 1) certificazione della qualità di IAP; 2) autorizzazione integrata ambientale/autorizzazione unica ambientale relativamente alle richieste effettuate dalle aziende agricole; 3) abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, fattoria didattica e sociale e relativa iscrizione al registro delle fattorie sociali (REFAS) ed all’albo regionale delle fattorie sociali; 4) comunicazione per lo spandimento di effluenti zootecnici e delle acque reflue in zone vulnerabili e non vulnerabili; 5) concessioni di competenza regionale di derivazione acque pubbliche; 6) ex autorizzazioni sanitarie; 7) rilascio e rinnovo licenze di mietitrebbiatura di cereali; 8) iscrizione all’albo regionale delle ditte boschive e approvazione dei piani di coltura dei boschi di proprietà privata; lavorazioni grafiche; 9) lavorazioni grafiche GIS; 10) autorizzazione alla produzione e commercio di vegetali e di prodotti vegetali; 11) 7 danni provocati dalla fauna selvatica; 12) permesso a costruire in zona agricola; 13) concessione di carburante agevolato agli utenti di macchina agricola. Se non bastasse, poi, l’Allegato B riconosce ai CAA competenze istruttorie anche circa le domande di partecipazione ai bandi regionali per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal programma di sviluppo rurale. Infine, l’allegato D prevede addirittura, in loro favore, poteri certificatori in capo ai CAA in relazione ad alcuni requisiti di cui le istanze presentate dalle imprese agricole debbono essere dotate per essere ammesse ed assentite. Appare, pertanto, chiaro che circa le suddette pratiche l’Amministrazione regionale ha demandato ai CAA non solo la verifica formale di sussistenza e di regolarità della documentazione richiesta ex lege e la relativa attestazione, ma anche, nel merito, l’istruttoria delle medesime e “tutte le attività relative alla c.d. “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n.7 del 2007, convertito nella legge 40 del 2007”. Addirittura ed in più, la Regione Campania (nel predetto Allegato A) si spinge fino a prevedere un meccanismo di silenzio assenso sulle istanze istruite dai CAA, la cui maturazione è dai medesimi CAA certificato (!). Vale a dire che nella previsione dell’impugnata delibera regionale i CAA non sono chiamati a svolgere una mera attività prodromica ed ausiliaria rispetto alla successiva attività istruttoria della pratica riservata alla P.A.; invero, è di fatto ad essi demandata l’intera fase valutativa delle singole istanze, nonché l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti formali necessari per il loro inoltro (anche questo di competenza dei CAA) e circa l’eventuale formazione del silenzio-assenso su di esse. Da quanto evidenziato emerge, pertanto, che, se si considera l’insieme delle competenze che la deliberazione di G.R. 198/14 riconosce a detti Centri di 8 Assistenza - che vanno dalla tenuta e conservazione del cd. “fascicolo unico aziendale”, al libero accesso alla banca dati S.I.A.N., all’informativa all’utente sullo stato del procedimento istruito, fino alle predette potestà di valutazione e di certificazione delle istanze, nonché dell’eventuale maturazione del silenzioassenso sulle stesse – i CAA non si limitano, come previsto a livello legislativo, ad assistere l’utente nella compilazione di talune specifiche istanze, ma finiscono in realtà col fornire un integrale servizio di consulenza aziendale nel settore agricolo (i procedimenti di pressoché esclusiva loro competenza riguardano, infatti, la quasi totalità del mercato di riferimento). Ciò avviene evidentemente a discapito proprio dei professionisti abilitati rappresentati, cui molte delle attività in discorso sono riservate per legge. In particolare per i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali, con l’attuazione della delibera giuntale n. 198/14, vengono “usurpate” le competenze professionali attribuite, in via esclusiva, dall’art. 2 della L. 7 gennaio 1976, n.3, come modificata dalla L. 10 febbraio 1992, n.152, con particolare riferimento a: la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l’utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti (lett. a); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario (lett.b); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo dei lavori relativi alle costruzioni agrarie e quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali (lett.d); la stima ed i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni (lett.e); i bilanci, la contabilità, gli inventari e 9 quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali (lett.f); l’accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie (lett.g); i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l’alimentazione e l’allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l’utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti (lett. i); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo e delle acque (lett.l); i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano (lett.m);la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricoloforestale (lett.p); la pianificazione territoriale ed i piani ecologici per la tutela dell’ambiente (lett.r); lo studio, la progettazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo dei lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione; la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche (lett.u). Per i Periti Agrari e per i Periti Agrari Laureati ad essere violate sono le prerogative professionali riconosciute dall’art. 2 della L. 28 marzo 1968, n. 434 (come modificata dalla Legge 21 febbraio 1991, n.54), riguardo, tra l’altro: la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni (lett. b); la misura, la stima, la divisione delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche (lett.c); i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento inerenti alle piccole e medie imprese e relativi sia al catasto terreni che al catasto urbano (lett. d); la valutazione dei danni alle colture (lett.g); la progettazione di piani aziendali di sviluppo agricolo (lett. o); la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici 10 ed altri (lett. m); nonché, l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati (lett. q). Infine, per gli Agrotecnici e per gli Agrotecnici Laureati risultano compromesse le attribuzioni professionali inerenti, ai sensi dell’art. 11 della Legge professionale 6 giugno 1991, n.251 (come modificata dalla Legge 5 marzo 1991, n.91) e delle norme settoriali sopravvenute: a) l’assistenza tecnicoeconomica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie imprese; b) l’assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati, compresa quella inerente i rapporti con Enti pubblici nelle erogazioni di pubbliche provvidenze; c) la formulazione di piani per lo smaltimento e per l’utilizzo delle acque reflue di vegetazione; d) le attività di valutazione di incidenza ambientale; e) la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare; f) l’assistenza tecnica per programmi ed interventi fitosanitari . Dalla disamina fin qui compiuta assume piena evidenza la circostanza che l’atto deliberativo censurato, attribuendo ai CAA le assorbenti funzioni e competenze indicate nei suoi allegati A, B e D, nella sua concreta applicazione determina una ridefinizione, del tutto extra e contra legem, del mercato del lavoro attinente al settore agricolo, relegando i professionisti associati ai ricorrenti Ordine e Collegi ad un ruolo del tutto marginale o addirittura (nel caso dei più giovani) espellendoli da esso. La delibera avverso cui nella presente sede si ricorre è illegittima, e va annullata, per i seguenti MOTIVI 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 BIS DEL D.LGS. N.165/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL 11 D.LGS. 29/2004 N. SEMPLIFICAZIONE 99 E SS.MM.II., AMMINISTRATIVA IN IN MATERIA DI AGRICOLTURA; VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/90 E SS.MM.II.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 12/2012; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000. Come anticipato in narrativa, la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n.198 del 5 giugno 2014 si pone in aperto, rilevante contrasto con le norme riportate in epigrafe. Invero, la richiamata disciplina nazionale e regionale in tema di semplificazione amministrativa nel settore agricolo giammai ha attribuito ai Centri di Autorizzati di Assistenza Agricola funzioni e poteri che eccedessero da quelli di natura organizzativa ed amministrativa, tesi solo ad assicurare un valido supporto alla P.A. nella definizione delle pratiche scaturenti da istanze presentate da operatori agricoli, finalizzate ad ottenere sussidi economici. Eppure, la Regione Campania, con l’atto censurato, ha devoluto ai CAA il potere di condurre l’intera attività di istruttoria amministrativa delle citate procedure, addirittura -nel caso di non-intervento della Regione con un provvedimento finale- fino alla conclusione del procedimento (con l’attestazione della maturazione del silenzio-assenso). In particolare, si rimarca che per effetto della delibera 198/2014 e per i contenuti dei suoi allegati A, B e D, l’attività dei CAA va ben oltre il supporto nella compilazione delle istanze ed anche al di là di un’attività meramente ausiliaria rispetto alla fase istruttoria, poiché non si limita alla raccolta dei dati ed alla verifica di sussistenza dei requisiti per ottenere la specifica autorizzazione/abilitazione nei vari settori dell’agricoltura, ma si estende alla 12 ponderazione ed alla comparazione nel merito dei dati raccolti, anche e soprattutto quando questa richieda specifiche competenze professionali. Ciò, fino all’esaurimento dell’intera istruttoria, al punto che le norme impugnate demandano al CAA operante di attestarne l’esito positivo ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni di che trattasi. Circa l’attribuzione ai CAA del potere di certificazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata dall’operatore agricolo (in allegato A), va sottolineato che, in caso di mancato intervento provvedimentale della P.A. sulla pratica trasmessa, i CAA hanno il pieno controllo di tutto l’iter procedimentale: dalla predisposizione dell’istanza, alla ponderazione del merito della stessa, dall’attestazione della sussistenza dei requisiti formali richiesti per la sua ammissibilità, alla certificazione dell’avvenuta conclusione del procedimento con la formazione di un provvedimento di assenso. Tanto provoca un duplice, riprorevole effetto: da un lato, di attribuire a strutture private, operanti con scopo di lucro, esclusivi ed inalienabili poteri e competenze della P.A., consentendo loro di addivenire a valutazioni riguardo il corretto perseguimento dell’interesse pubblico, dall’altro, di “consegnare” ai CAA una posizione di quasi monopolio nell’assistenza tecnica e professionale ai privati e di comprimere, così, poderosamente, gli ambiti professionali dei Dottori Agronomi e Forestali, dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (volendo tacere degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri, dei Geologi, dei Commercialisti), con diffusa alterazione del mercato del lavoro del settore agricolo. Effetti non di poco conto se si considerano sia la delicata funzione di garanzia dell’interesse pubblico di chi è chiamato ad espletare funzioni procedimentali, 13 sia il rilevante giro d’affari che ruota intorno al conseguimento dei fondi comunitari, nonché alle ulteriori attività (in ben 14 materie!) conferite ai CAA. Non può che rilevarsi, pertanto, che l’Amministrazione regionale della Campania ha inteso l’obiettivo della semplificazione come non già riferito alle modulazioni organizzative di complesse procedure pubbliche, bensì correlato ad una selezione soggettiva a senso unico, identificando, così, i predetti CAA come interlocutori esclusivi dei privati nelle procedure medesime. Ma ciò, tuttavia, innesta pericolosi e gravissimi meccanismi di conflitto di interesse, essendo i CAA strutture a scopo di lucro deputate ad assistere i privati nella loro azione tesa ad ottenere autorizzazioni/abilitazioni amministrative o finanziamenti pubblici e, nello stesso tempo, titolari dell’istruttoria amministrativa (ed alle volte, come rappresentato, dell’intero procedimento) sulle istanze dai medesimi privati allo scopo presentate. Ed a nulla valgono le mere enunciazioni di salvaguardia riportate nei punti 1 (“…fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti agli ordini ed ai collegi professionali”) e 9 (“…le attività istruttorie svolte dai CAA ai sensi della presente deliberazione non ricomprendono quelle riservate ai soggetti iscritti agli albi professionali in relazione alle quali le imprese agricole conferiranno ai medesimi soggetti un mandato per prestazione professionale ai sensi dell’art. 2229 e ss. Cod. civile”), del deliberato di G.R. n.198/14, oggetto impugnazione. E, di sicuro, proprio di mere enunciazioni (che assumono perfino la connotazione di beffa) si tratta, nella misura in cui le competenze conferite dalla medesima delibera regionale ai CAA sono tante e tali da consumare quasi definitivamente le chances professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, degli Agrotecnici e degli 14 Agrotecnici Laureati; è chiaro infatti che, stante la contestata delibera, gli operatori agricoli si rivolgeranno ad un unico soggetto che sia in grado di offrire assistenza tecnica globale e nello stesso tempo titolato alla conduzione ed al controllo della procedura di autorizzazione/abilitazione o di finanziamento a cui essi concorrono. 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41, 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 40, 49, 56, 57, 101, CONCORRENZA 102, E 106 T.F.U.E. SULLA SULLA LIBERTÀ DI TUTELA DELLA STABILIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.LGS. N. 287/1990 SULL’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE. La deliberazione giuntale della Regione Campania n.198/2014 attribuisce competenze ai CAA e modalità di espletamento delle medesime tali da determinare una gravissima situazione di concorrenza sleale nel settore agricolo. La concentrazione in capo ai Centri di Assistenza Agricola di tutte le funzioni loro illegittimamente attribuite determina sia una situazione di incompatibilità e di conflitto di interessi (conferimento dell’intera attività istruttoria), sia (operatività nel mercato dei servizi di consulenza nel settore agricolo) un’ingiustificata posizione di vantaggio di cui questi vengono a beneficiare, atteso che nel richiedere i servizi di consulenza di cui trattasi gli operatori agricoli fruitori sono naturalmente incentivati ad avvalersi dei CAA, una volta che questi risultano istituzionalmente preposti all’integrale esercizio della funzione amministrativa di riferimento. La possibilità di far ricorso alle prerogative loro concesse dalla deliberazione censurata e dei relativi canali preferenziali consente ai Centri di Assistenza 15 Agricola di acquisire un ruolo preminente nel mercato della consulenza liberoprofessionale. Eppure -si rammenta- i CAA erano nati, nell’intenzione del legislatore, come mero strumento di semplificazione per le aziende agricole nelle più complesse procedure di accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali, con un ruolo di specifico ed esclusivo supporto nella gestione degli aspetti di natura amministrativa e burocratica dei detti procedimenti e di loro coordinamento con le attività e gli adempimenti propriamente tecnici riservati –ex lege- alla competenza esclusiva delle singole categorie professionali iscritte agli albi. Ne deriva che la deliberazione della G.M. campana n.198/14 si pone in palese contrasto, oltre che con i già richiamati principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., altresì con la normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento (artt. 49 ss. TFUE) e di concorrenza (artt. 3, 40, 101 ss. TFUE, art. 3 del D.Lgs. n. 287/1990), nonché con le specifiche raccomandazioni della Commissione Europea, che, in particolare con il parere 25 gennaio 2007, ha segnalato la necessità di una chiara separazione tra gli organismi implicati nella gestione di fasi inerenti l’erogazione di finanziamenti pubblici, ed in generale nei procedimenti amministrativi relativi all’esercizio dell’attività agricola e gli operatori che prestano attività di consulenza privata a favore dell’impresa agricola. Al riguardo si è anche pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 30.3.2006, Causa C-451/03 inerente un caso del tutto simile. Il ruolo ambiguo e bivalente dei CAA, così disegnato dal censurato provvedimento regionale, oltre a creare la imbarazzante e pericolosa commistione di ruoli già segnalata, determina a loro favore una situazione di 16 supremazia nel mercato agricolo che incide negativamente sulla libertà di iniziativa economica dei professionisti rappresentati dai ricorrenti, stante l’ostacolo frapposto dalla Regione Campania al libero e pieno esercizio delle competenze pur loro riservate, in via esclusiva, dalla singole leggi ordinamentali. Non può non rilevarsi, infatti, come la restrizione della concorrenza che ne consegue sia destinata inevitabilmente a condizionare la possibilità di stabilirsi ed operare competitivamente sul mercato da parte di quei professionisti che non gravitino in orbita CAA o che non accettino di piegarsi alle condizioni economiche da questi imposte in forza della particolare condizione di illegittimo privilegio di cui godono, venendo pertanto in tal modo alterata la normale dialettica della domanda e dell’offerta nell’ambito del settore di riferimento. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2232 CODICE CIVILE; VIOLAZIONE E FALSA APPICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.LGS. 27 MAGGIO 1999, N.165; VIOLAZIONE DELLA L. 7 GENNAIO 76, N.3 E SS.MM. E II.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 28 MARZO 1968, N. 434 E SS.MM.II.; VIOLAZIONE DELLA L. 6 GIUGNO 1986, N.251 E SS.MM.II.. La deliberazione 198/2014 viola, altresì, i principi codificati nell’art. 2232 cod. civ. in materia di prestazione personale dell’attività professionale intellettuale. Come ben chiarito, infatti, dal Giudice Amministrativo “se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate” (ex plurimis: parere C.d.S., Sez. II, 29 gennaio 1997; C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 1996, n.1087). 17 Orbene, il suddetto atto dell’Amministrazione non tiene minimamente in conto tale principio, né la stessa disciplina normativa dei CAA, la quale (art. 3 bis D.lgs. n.165/1999) testualmente statuisce che sono “fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali”. Esso infatti prevede per le pratiche agricole contemplate negli allegati A e B il ricorso ai professionisti abilitati solo in ipotesi marginali e comunque con l’attribuzione di un ruolo ausiliario a quello dei CAA, in una prospettiva quindi ribaltata delle reciproche competenze ed attribuzioni nell’ambito dell’istruttoria delle varie istanze. Altrettanto gravi, infine, risultano le ulteriori violazioni dell’art. 2 della L. 7 gennaio 1976 n.3 e ss.mm.ii. (per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali), dell’art. 2 della L. 28 marzo 1968 n.434 (per i Periti Agrari ed i Periti Agrari Laureati) e dell’art.11 della L. 6 giugno 1986 n.251 e ss.mm.ii. (per gli Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati). Infatti, molte delle suddette attività di consulenza inerenti i procedimenti elencati nella delibera giuntale della R.C. n.198/14 verranno, come si è dato ampiamente conto, liberamente svolte dai Centri di Assistenza Agricola, nonostante l’espressa riserva legislativa, riportata nelle succitate norme, a favore dei Dottori Agronomi e Forestali e dei Periti Agrari e degli Agrotecnici e che la stessa giurisprudenza ritiene pacifica (sul punto cfr: Cass. Civ. n. 8012 del 27.4.2004; Cass. Civ. n. 2570 del 1988). Peraltro, si evidenzia che la deliberazione censurata neanche prevede l’obbligo per i CAA di ricorrere all’apporto dei liberi professionisti abilitati in relazione alle specifiche attività di loro competenza. 18 Tutto ciò comporta la sottoposizione degli iscritti ai ricorrenti Enti ad una condizione di pesante subalternità ai CAA, essendo pertanto costretti a farsi cooptare, in condizioni di svantaggio e di debolezza contrattuale, da tali strutture per poter continuare ad operare sul mercato. Da qui, anche per questo aspetto, l’illegittimità degli atti impugnati. 4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO.2 E 2, CO.1, DELLA DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 21.MAGGIO 2012. La Giunta Regionale, per effetto delle norme in rubrica, prima di adottare l’atto impugnato avrebbe dovuto preventivamente acquisire l’obbligatorio parere della commissione consiliare competente. Così non è stato. Infatti, il parere della VIII Commissione Consiliare Permanente è stato reso il 23 ottobre 2014, solo dopo l’adozione della deliberazione n.198, avvenuta in data 5 giugno 2014. Anche sotto tale ulteriore profilo, l’atto impugnato risulta irrimediabilmente viziato. Istanza cautelare Il fumus boni iuris è evidente alla luce degli illustrati motivi di illegittimità dei provvedimenti impugnati. Circa il periculum in mora si richiama quanto già sottolineato in narrativa sul pregiudizio che la delibera impugnata arreca ai professionisti rappresentati, determinando la totale occupazione e saturazione del mercato delle prestazioni di consulenza e di assistenza nelle procedure abilitative del settore agricolo da parte dei CAA, in tal modo estromettendo, o comunque di fatto emarginando dallo stesso, i professionisti abilitati, singoli o associati. 19 E nessuna garanzia e nessun effetto producono le parti (n.1 e n.9) del deliberato regioonale in questione che sembrerebbero introdurre una clausula di salvaguardia in favore dei professionisti i cui Ordini e Collegi ricorrono con il presente atto. In verità, trattasi di previsioni meramente formali, che in concreto, per la portata delle competenze e delle funzioni conferite ai Centri di Assistenza Agricola – titolari, oramai, del controllo sostanziale ed integrale dei procedimenti tesi all’ottenimento di finanziamenti pubblici ed al rilascio di autorizzazioni/abilitazioni ad importanti attività in materia agricola – non hanno per essi alcuna portata inibente, nè tantomeno la assumono per gli operatori di settore, i quali sicuramente si rivolgeranno ad essi per ottenere l’assistenza tecnico-professionale necessaria alla predisposizione delle relative istanze, avendo i CAA –al contrario dei professionisti rappresentati- pieno potere di determinarne il destino. Per le ragioni in precedenza esplicitate Si conclude per l’accoglimento del presente ricorso e dell’istanza cautelare correlata, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Il contributo unificato è pari a € 650,00. Salerno-Napoli, 27 novembre 2014 Avv. Chiara Senatore RELATA DI NOTIFICA L’anno 2014, addì Su istanza urgente dell’Avv. Chiara SENATORE, con studio in Salerno, alla Via Santi Martiri Salernitani, n. 24, nella qualità ut supra. Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d’Appello di Napoli ho notificato e dato copie conformi e sottoscritte del ricorso che precede e di questo mio atto a: 20 1) alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede, Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli Avv. Chiara Senatore 2) alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura della Regione, Via Marina, 19 C - 80133 Napoli Avv. Chiara Senatore 3) al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) Confagricoltura s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede, in Corso Vittorio Emanuele II, 101 -00186 Roma 4) al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) Confagricoltura Avellino., c/o Sekoma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede, in Via Circumvallazione, 42 – 83100 Avellino Avv. Chiara Senatore 21
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