“nomina amministratore”.

QUESITO DI UN ASSOCIATO LECCHESE
Buongiorno,
avrei una domanda da porre in quanto non mi è chiaro dalla lettura della Legge 220/2012 come devo
comportarmi con la stesura del'avviso di convocazione assemblea alla voce Nomina Amministratore.
Stando a quel che leggo un soggetto che è stato nominato Amministratore nella precedente gestione
condominiale rimane tale anche l'anno successivo quindi mi chiedo "si può evitare di riportare il punto
all'o.d.g. della nomina Amministratore l'anno successivo?". E ancora: "è solo in caso di revoca o dimissioni
che si deve riportare il punto all'odg?" Se una parte di condomini nel suddetto caso, volesse decidere, ma non a maggioranza, di
portare dei preventivi di offerta di gestione condominiale di altri Amministratori, in quale punto devono
essere trattati, nelle "varie ed eventuali"?
Grazie per le delucidazioni,
Buon giorno rispondo al quesito richiesto circa la stesura dell’avviso di convocazione alla voce “nomina amministratore”. Fonte Normativa Art. 1129 comma 11 c.c. prevede che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata“. Le interpretazioni di quest’articolo sono tanto numerose quanto le stelle in cielo Art. 1135 c.c. n. 1 prevede che l’assemblea provvede “alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione Art. 66 disp. att. c.c. secondo il quale “L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio“. Dalla lettura dell’art. 66 disp. att. c.c. risulta che l’assemblea va convocata ogni anno (non ogni due anni) per le deliberazioni indicate nell’art. 1135 c.c.; e nelle materie indicate nel 113 5 c.c. è prevista la conferma (annuale) dell’amministratore. Ecco, quindi, che la carica di amministratore va riconferma ogni anno e che non esiste nessun rinnovo automatico per un anno. Enunciazione La disposizione legislativa art. 1129 comma 11 c.c. ha dato seguito a varie interpretazione sulla durata dell’incarico dell’amministratore di condominio all’esito della riforma. Si evincono tre indirizzi di pensiero: a) il primo, che possiamo definire restrittivo, ritiene, che, la riforma non abbia modificato la normativa precedente evidenziando, che, l’incarico di amministratore, rimanga come in precedenza annuale. Nel senso, che, l’assemblea anche dopo la riforma è chiamata ogni anno a confermare la fiducia all’amministratore nominato, o a nominarne uno nuovo; b) Il secondo, che, possiamo definire amplio, ritiene, che, la norma vada interpretata, ritenendo perpetuo l’incaro annuale dell’amministratore, nel senso, che l’incarico conferito si rinnova autonomamente di anno in anno finché l’assemblea non provveda a revocarlo, o in altrenativa, finché l’amministratore non si dimetta; c) (preferibile) Il terzo, quello autentico secondo la nostra interpretazione, ritiene che l’incarico di amministratore condominle, sia annuale, rinnovabile tacitamente per eguale periodo. Nel senso, che, l’amministratore nominato durerà in carica un anno, ed alla prima scadenza di diritto il suo incarico si intenderà rinnovato per eguale periodo, a meno che nel frattempo l’assemblea non provveda a revocarlo o egli stesso a dimettersi. Tale interpretazione sembra rispettare l’indicazione data dall’articolo 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile secondo cui: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso, che, quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Conclusione: La durata dell'incarico resta sempre annuale ma qualcosa è cambiato alla prima scadenza. In questo caso, infatti, l'amministratore di condominio potrà semplicemente mettere (a suo giudizio) in discussione un punto all'ordine del giorno del genere: ‐ "revoca o prosecuzione ex lege nell'assolvimento dell'incarico" oppure ancora ‐ "comunicazioni di legge in merito alla prosecuzione dell'incarico", oppure ancora, ‐ non inserire nulla (come il suo caso) In effetti come per il passato anche nel presente non è assolutamente obbligatorio porre in discussione la revoca nell'assemblea ordinaria annuale. L'amministratore, quindi, a maggior ragione nella vigenza della nuova legge avrà pieno titolo, il primo anno successivo alla sua "prima nomina", a non inserire all'ordine del giorno nessun riferimento in merito a quest'argomento. Salvo che i condomini gli chiederanno di discutere della sua revoca in quell'occasione (chiaramente la richiesta dovrà essere precedente tale da poter essere inserita nella convocazione), allora l'amministratore in tal caso sarà obbligato ad inserire uno specifico punto all'o.d.g. Ecco il motivo per il quale, dal punto di vista giuridico in modo improprio, si parla di durata biennale dell'incarico. In realtà si tratta di una sorta di contratto di mandato 1+1, salvo revoca. Pertanto aderendo all’orientamento sopra sub c) (preferibile) Lei potrà evitare di riportare/inserire al punto dell’all'o.d.g. “nomina/revoca/conferma Amministratore” nella prima convocazione successiva alla propria nomina, salvo che i condomini non le richiedano espressamente prima della convocazione chiedendo espressamente un inserimento in apposito ordine del giorno “Nomina/Revoca amministratore”. Quindi è solo in caso di revoca o dimissioni che si deve riportare il punto all'o.d.g. sempre se richiesto da condomini e come sopra specificato. Sua Domanda : “Se una parte di condomini nel suddetto caso, volesse decidere, ma non a maggioranza, di portare dei preventivi di offerta di gestione condominiale di altri Amministratori, in quale punto devono essere trattati, nelle "varie ed eventuali"?” : Risposta In primo luogo Le consiglio di sostituire la dicitura “varie ed eventuali” con “comunicazioni condominiali”. Quindi in assenza di specifico ordine del giorno anche in presenza di preventivi l’eventuale discussione di nomina di nuovo amministratore sarebbe sterile perché nessuna decisione potrà essere presa. L’unica ipotesi in cui si potrebbe sostituire l’amministratore in assenza di specifico ordine del giorno è una decisione presa all’unanimità cioè 1000/1000 applicandosi il principio dell’assemblea totalitaria ma questo ipotesi non corrisponde al suo caso (ipotesi scolastica). ipotesi a) con specifico ordine del giorno in quanto richiesto dai condomini prima della convocazione o inserito dall’amministratore sua sponte: se l’assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500mm, per il rinnovo con l’indicazione del nome del nuovo amministratore, l’incarico del vigente amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.) non più in prorogatio. ipotesi b) senza specifico ordine del giorno in quanto non richiesto dai condomini prima della convocazione e non inserito dall’amministratore sua sponte (caso in oggetto): l’assemblea, convocata non potrà esprimersi sulla riconferma ‐ revoca/nomina dell’amministratore quindi l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.). Rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o spiegazione Cordiali Saluti AVV DL ____________________________________________________________ Avv. Davide Longhi [email protected]