Ruolo del Comitato Esecutivo nelle S.p.a.

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Ruolo del Comitato Esecutivo nelle S.p.a. e suoi rapporti con il Consiglio d'Amministrazione.
L'art. 2381 del codice civile stabilisce che il consiglio di amministrazione delle S.p.A. (CDA) può delegare
tutte o alcune delle proprie funzioni ad un organo collegiale denominato comitato esecutivo, che deve
essere composto da alcuni dei componenti del CDA, o ad uno o più dei suoi componenti, essendo esclusa la
possibilità (se non per un singolo atto od una singola categoria di atti) di attribuire ad un terzo estraneo
poteri gestori.
Il conferimento della delega è valido solo se lo statuto della Società o l’assemblea lo consentono: il consiglio deve dunque essere autorizzato.
Un punto importante della riforma delle società del 2003 è costituito dalla precisa indicazione dei poteridoveri dei consiglieri deleganti. Il consiglio di amministrazione deve infatti determinare il contenuto, i limiti
e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatti salvi i vincoli imposti dallo statuto o dalla delibera
autorizzativa; deve inoltre indicare il consigliere o i consiglieri chiamati ad essere amministratori delegati o
a far parte del comitato esecutivo. La delega è comunque soggetta all’accettazione dei soggetti designati.
Il consiglio di amministrazione può tuttavia sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè
operazioni rientranti nella delega, ossia a porre direttamente in essere l'atto oggetto di delega.
La delega può riguardare tutti gli aspetti dell’amministrazione societaria, eccetto le attribuzioni indicate nei
seguenti articoli del codice civile:
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2420-ter - l’emissione di obbligazioni;
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2423 - la redazione del bilancio;
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2443, 2446, 2447- le decisioni inerenti l'aumento di capitale ovvero la riduzione del capitale per
perdite;
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2501-ter, 2506-bis - la redazione del progetto di fusione e di scissione.
Gli organi delegati (consigliere delegato e comitato esecutivo), oltre ad amministrare la società nei limiti
della delega ricevuta, devono:
A) curare che “l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle
dimensioni dell'impresa”, anche mediante la predisposizione di modelli di organizzazione e gestione
idonei a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/01 (c.d. Modelli Organizzativi Societari). Compito principale
degli organi delegati, oltre all'esercizio della delega, è quindi quello di porre in essere un'efficiente
organizzazione dell'impresa, sotto ogni profilo: controllo interno di gestione, sistema
amministrativo e sistema contabile, organizzazione dei flussi informativi da parte delle controllate,
ecc.;
B) riferire “al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo
statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi”:
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sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
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nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla
società e dalle sue controllate. Le c.d. “operazioni economiche di maggior rilievo” non sono solo quelle di maggior rilievo economico, sia per l'ammontare sia per le loro conseguenze, ma anche le
operazioni che, seppur economicamente non particolarmente significative, sono anomale rispetto
alla normale attività sociale, sono in potenziale conflitto. La circostanza che gli organi delegati
debbano riferire sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società «e dalle sue
controllate», implica che, a livello organizzativo, il controllante debba sempre curare la
trasmissione da parte delle controllate di adeguati flussi informativi.
In ordine ai flussi informativi, si deve evidenziare che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo
informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società. Sono quindi chiari i diversi doveri e responsabilità rispetto
agli organi delegati: questi ultimi devono "curare", cioè porre in essere, una corretta organizzazione della
società, mentre i consiglieri senza deleghe devono solo "valutare" che l'operato dei delegati sia adeguato
alle caratteristiche della società. Questa valutazione deve essere fatta sulla base delle informazioni ricevute
dagli organi delegati: nel caso tali informazioni siano insufficienti, è potere-dovere dei consiglieri senza
deleghe chiedere che gli organi delegati forniscano «in consiglio» (in modo da evitare informazioni selettive
solo a taluni consiglieri) informazioni supplementari.
Il comitato esecutivo deve operare secondo il metodo collegiale. In particolare la legge prevede che le
riunioni e le relative deliberazioni siano verbalizzate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo, tenuto a cura dell’organo (art. 2421 c.c.); nonché che alle riunioni debbano assistere i sindaci, i quali devono essere regolarmente convocati (art. 2405, comma 1, c.c.).
L'organo delegante, ha inoltre il dovere di vigilare sull'operato degli organi delegati. Il potere dovere di
vigilanza del consiglio di amministrazione, si fonda essenzialmente sulla circolazione delle informazioni
all'interno del consiglio e, più in generale, tra gli organi di gestione e gli organi di controllo della società.
L’elemento di maggior rilievo da sottolineare riguarda il tema della responsabilità dell'amministratore verso
le società. Infatti a seguito della riforma societaria del 2003, è stato eliminato l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, che portava ad affermare la responsabilita, per culpa in vigilando, di
tutti i componenti del consiglio di amministrazione anche quando il comportamento dannoso fosse
direttamente riferibile soltanto ad alcuni di loro (i membri del comitato esecutivo o gli amministratori
delegati).
L’art. 2392 del codice civile stabilisce ora (cfr. il testo abrogato: “in ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione…”), che gli
amministratori possono essere ritenuti solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza dei propri doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
Quindi gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381 c.c. sulla
determinazione del contenuto e dell’esercizio della delega, possono ora essere ritenuti solidalmente
responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
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La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo
immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del
collegio sindacale.
A tal proposito, va rilevato che la giurisprudenza ha chiarito che, in tema di reati societari, la previsione
dell'art. 2381 riduce gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di delega; tuttavia,
l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 40, secondo comma, c.p., per la
commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che,
pur potendo non provvede ad impedire, posto che l'art. 2932, nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381,
risulta immutato. (Cass. pen., Sez. IV, 4.5.2007, n. 23838).
Da segnalare comunque anche una recente sentenza della Suprema Corte che ha stabilito che Il dovere di
vigilare sul generale andamento della società, che il comma 2 dell'art. 2392 c.c. pone a carico degli
amministratori, permane anche in caso di attribuzione di funzioni al comitato esecutivo o a singoli
amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati,
non abbiano potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli
altri componenti del consiglio (Cass. civ. Sez. I, 27/04/2011, n. 9384)
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