Leggi la risposta del Cantone dei Grigioni

TIVAS
All’att. Signor Luigi Badilatti
Ufficio fiduciario
Via dal Poz 86
7742 Poschiavo
22 agosto 2014
Tratta stradale La Motta – Forcola di Livigno
Egregio Signor Badilatti
Gentili Signore, egregi Signori
Come convenuto in occasione dei vari contatti avuti tra il Dipartimento costruzioni, trasporti e
foreste e il Comitato TIVAS in merito alla situazione del traffico di transito in Valposchiavo ci
permettiamo trasmettervi qui di seguito un breve chiarimento giuridico per quanto riguarda le basi
legali o contrattuali per l’apertura della tratta stradale La Motta – Forcola di Livigno:
1.Basi legali
Il 28 gennaio 1964 il Gran Consiglio grigionese approvò l’assunzione da parte del Cantone della
tratta stradale La Motta – Forcola di Livigno.
Base legale per l’assunzione costituiva l’allora vigente legge stradale (vecchia LStra del 1957). Al
disposto dell’art. 4 cpv. 2 di suddetta legge era statuito che il Gran Consiglio su richiesta del
Governo poteva decidere sulla realizzazione di nuove strade rispettivamente sul trasferimento di
tratti stradali in altre categorie. In mancanza di precisazioni legislative restringenti la capacità
decisionale, il Gran Consiglio era libero di decidere se persisteva un interesse pubblico
all’ampliamento e all’assunzione di tale strada. Dal punto di vista strettamente giuridico si trattò
dunque di un’assunzione volontaria in qualità di strada di collegamento in base all’art. 4 cpv. 2
vecchia LStra.
2. Motivo dell’assunzione
2.1 Situazione iniziale
Oltre all’interesse dimostrato dal Comune di Poschiavo, che più volte ne aveva chiesto l’assunzione
in vista dei benefici (consistenti nello scambio di merce e nel “turismo dei veicoli”) di cui ne
avrebbe goduto, i motivi che spinsero il Gran Consiglio a prendere tale decisione erano legati alle
relazioni internazionali con l’Italia nell’ambito delle trattative sulle concessioni di diritti d’acqua tra
le “Engadiner Kraftwerke” (EKW AG) e il Comune di Livigno, il quale intendeva autorizzare alla
EKW AG l’acquisizione delle superfici necessarie allo sfruttamento idrico sul territorio italiano
solamente a condizione che la Svizzera realizzasse l’ampliamento della tratta La Motta – Forcola di
Livigno.
2.2 Relazioni internazionali
L’art. 9 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per
l’utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, entrata in vigore l’8 aprile 1959 (RS
0.721.809.454.1) e tuttora valida, prevedeva invariatamente ad oggi che, “spetterà al concessionario
designato dal Governo svizzero acquistare in territorio italiano, secondo la legislazione italiana, i
beni immobili e i diritti di terzi necessari alla costruzione e all’esercizio del serbatolo di Livigno”
nonché che, “il Governo italiano a questo scopo ammetterà il concessionario a beneficiare del
diritto di esproprio”. Siccome già durante le prime trattative il Comune di Livigno non mostrava
alcun interesse per indennizzi derivanti da un’eventuale procedura d’espropriazione da parte della
EKW, ma aspirava piuttosto alla costruzione della strada La Motta – Forcola di Livigno nell’ambito
di un’amichevole acquisizione di terreni sul suolo italiano, si decise di soddisfare le richieste del
Comune di Livigno in vista dei diritti di concessione e della costruzione della diga su territorio
italiano da parte della EKW AG, dei quali ne avrebbe usufruito anche il Cantone quale azionario e
beneficiario delle prestazioni derivanti dall’energia idrica sfruttata.
Tenendo conto degli investimenti effettuati dalla EKW a favore di un collegamento stradale sul
versante opposto verso l’Engadina bassa, il Cantone e l’EKW convennero che i lavori di
costruzione sarebbero stati finanziati anticipatamente dalla EKW AG per poi venir successivamente
risarciti a rate dal Cantone. Con il pagamento alla EKW AG della prima rata nell’anno 1972
avveniva così, secondo la condizione di cui alla cifra n. 3 della decisione del Gran Consiglio,
l’assunzione definitiva della strada e dei costi di manutenzione da parte del Cantone.
3.Conclusione
A prescindere dagli accordi connessi alla EKW AG e la Repubblica italiana rispettivamente il
Comune di Livigno, di cui il Cantone, tuttavia, non è parte contraente, nessun accordo lega il
Cantone dei Grigioni rispettivamente la Confederazione svizzera con il Comune di Livigno
rispettivamente la Repubblica italiana riguardo alla tratta La Motta – Forcola di Livigno.
4.Nota sulle attuali competenze
In merito all’attuale mantenimento della tratta si applicano le corrispettive norme legali sulle tratte
cantonali.
Giusta l’art. 3 n. 12 dell’Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (Ostra; CS 807.110), la
Forcola di Livigno dall’ufficio doganale La Motta fino al confine nazionale Svizzera/Italia è
considerato un passo. Secondo l’art. 34 cpv. 1 della Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra;
CS 807.100), il Governo designa le strade cantonali che devono essere chiuse in inverno, mentre al
cpv. 2 si prevede che sia il Dipartimento a decidere il momento della chiusura e della riapertura di
questi tratti.
Attraverso l’art. 14 cpv. 1 OStra il Governo ha così deciso che, fra gli altri, il Passo della Forcola di
Livigno non viene tenuto aperto dal Cantone in inverno. Inoltre giusta il cpv. 2 di suddetto articolo,
tale tratta stradale deve essere mantenuta aperta in autunno soltanto fino a quando le condizioni
meteorologiche e la sicurezza della circolazione lo consentono e fino a quando l’onere per lo
sgombero è ancora sostenibile. Gli stessi presupposti valgono per la riapertura in primavera.
Questa decisione spetta, in conformità con l’art. 34 cpv. 2 LStra al Dipartimento rispettivamente
all’Ufficio tecnico (art. 2 cpv. 4 LStra).
Con interesse attendiamo ora le vostre possibili proposte di contenimento del traffico, così come
preannunciato in occasione dell’incontro avuto la scorsa primavera. Sarà quindi compito del
Dipartimento sottoscritto di dare un chiarimento politico e giuridico sulle possibilità del Cantone in
merito alle vostre proposte di limitazione del traffico.
Nel frattempo, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più distinti saluti.
Dipartimento costruzioni, trasporti
e foreste dei Grigioni
Direttore: Dr. Mario Cavigelli, Presidente del Governo