Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2014, n. 2899 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto - Consigliere Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 18819-2010 proposto da: P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato DE MARCO ADA, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta delega in atti; - ricorrente contro COMUNE DI CASTELFIDARDO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato PETTINARI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO, giusta delega in atti; - controricorrente avverso la sentenza n. 393/2009 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/08/2009 R.G.N. 824/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI; udito l'Avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Ancona, P.P., comandante della polizia municipale del Comune di Castelfidardo , conveniva in giudizio il Comune chiedendo l'annullamento della sanzione conservativa infittagli, all'esito di procedimento disciplinare con determinazione del 18 luglio 2003, della multa di 4 ore di retribuzione, nonchè la condanna del Comune al risarcimento dei danni all'immagine provocati "a seguito della divulgazione del procedimento/provvedimento disciplinare...", nella misura di giustizia. Il ricorrente deduceva profili di illegittimità formali (quali la tardiva contestazione dell'addebito disciplinare, la illegittima costituzione ed incompetenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, vizi formali del provvedimento di irrogazione), sostenendo che i fatti addebitati (l'omessa verifica preventiva delle esigenze di svolgimento di lavoro straordinario nonchè l'omessa vigilanza sul corretto espletamento del lavoro straordinario dei vigili urbani) erano infondati e, comunque, che la sanzione era eccessiva e non proporzionata ai fatti. Il Comune si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Con sentenza del 21 aprile 2006, il Tribunale, accertato il rispetto dei termini perentori previsti per il procedimento disciplinare, verificata la carenza dei denunciati vizi formali, ritenuto provato l'addebito e proporzionata la sanzione, considerato che il ricorrente non aveva dimostrato le circostanze della divulgazione degli atti del procedimento disciplinare e del provvedimento finale, rigetta tutti i capi della domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione della decisione, il giudice di prime cure riteneva, tra l'altro, provata la sistematica violazione da parte del P. delle disposizioni della Delib. giunta comunale 31 dicembre 2001, n. 259 atteso che ciascun agente di polizia municipale effettuava il lavoro straordinario a seconda della personale disponibilità ed all'insaputa del capo dell'ufficio, senza contare che, stante l'omessa vigilanza del P., era stato superato il limite sia di settore, sia di spesa. Avverso tale sentenza, il P. proponeva tempestivo e rituale ricorso in appello, ribadendo la domanda disattesa in primo grado. L'appellante, dopo aver illustrato le ragioni a sostegno di una pretesa persecuzione attuata nei suoi confronti dal Comune di Castelfidardo in conseguenza di una sua richiesta di distacco sindacale attuata il 18.3.2003, ha sostenuto che da tale giorno erano iniziati i procedimenti disciplinari a suo carico da parte di quell'Amministrazione. In particolare l'appellante affidava l'impugnazione ai seguenti motivi: 1- illegittimità della costituzione, nel Comune di Castelfidardo dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari; 2- illegittimità della nomina del dott. S. a capo dell'ufficio per i procedimenti disciplinari; 3- incompetenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari alla irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del comandante della polizia municipale; 4illegittimità della contestazione dell'addebito disciplinare per mancato rispetto dei termini di legge e di contratto; 5- nullità della sanzione disciplinare per estrema genericità delle contestazioni ed assenza della indicazione della norma violata con pregiudizio della facoltà di accesso al cd. patteggiamento disciplinare; 6- nullità della sanzione disciplinare per mancata applicazione del criterio della gradualità, carenza di motivazione, errata valutazione ed applicazione dell'istituto della recidiva; 7- connotazione strumentale, e, comunque, infondatezza dell'addebito; 8-mancato risarcimento del danno all'immagine cagionato dalla notifica degli atti senza protocollo riservato e divulgazione in pubblica udienza delle notizie sul procedimento disciplinare. Radicatosi il contraddittorio, l'appellato, contrastate le eccezioni sugli asseriti vizi formali, confutava il quadro persecutorio ribadito anche nell'atto di appello dalla controparte, evidenziando - tra l'altro - come la genesi della incolpazione fosse, viceversa, riferibile a specifiche notizie di stampa (stante l'accertamento conseguente all'effettivo svolgimento di ben 339 ore di lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione del P., essendo emerso che il monte ore per gli straordinari era, di fatto, ripartito all'inizio dell'anno non dal comandante della polizia municipale ma dall'agente A.), antecedenti il distacco sindacale del maggiore P.. Con sentenza depositata il 24 agosto 2009, la Corte d'appello di Ancona respingeva il gravame. Per la cassazione propone ricorso il P., affidato a due motivi. Resiste il Comune con controricorso, poi illustrato con memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia "omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia; falsa rappresentazione della realtà; decisione difforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il dr. S.C. è incompatibile con la qualità di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari perchè controparte del dr. P. in altri giudizi". Lamenta che il S. era controparte di esso ricorrente in altri giudizi, sicchè non poteva garantire la serena e distaccata valutazione dei fatti, requisito necessario per la regolare composizione dell'Ufficio disciplinare. Il motivo è infondato. A prescindere dalla considerazione che il concetto di terzietà è connaturale al procedimento giurisdizionale e non a quello disciplinare (ove l'organo disciplinare è necessariamente parte del rapporto lavorativo), deve evidenziarsi che la Corte di merito ha adeguatamente motivato circa la legittimità della sanzione irrogata dal competente ufficio disciplinare del Comune, e tale circostanza non viene specificamente censurata in questa sede. La censura, inoltre, risulta inammissibile perchè relativa a circostanza che non risulta dedotta nella precedente fase di merito. In essa infatti il P. lamentava unicamente che la nomina del S. a titolare dell'ufficio per i procedimenti disciplinari era avvenuta in contrasto con ilD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6 laddove prevede la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "errore di diritto. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed accordi collettivi nazionali di lavoro. Mancata applicazione della disciplina del lavoro straordinario in tema di polizia municipale". Deduce che il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato, ed in mancanza non è retribuibile, sicchè la mancanza di autorizzazione è inidonea a produrre danni per l'amministrazione. Evidenzia ancora che nel campo della polizia Municipale il lavoro straordinario non è preventivabile, causa frequenti emergenze, così come del resto previsto dall'art. 38 del c.c.n.l. enti locali (che vieta forme generalizzate di lavoro straordinario), ritenendo pertanto legittima la sua autorizzazione ex post, quale capo della P.M., del lavoro straordinario, piuttosto che ex ante. Anche tale motivo è infondato, ammettendo con esso lo stesso ricorrente la violazione contestata (aver consentito lo svolgimento da parte del personale della P.M. di n. 339 ore di lavoro straordinario non preventivamente autorizzato; l'omessa verifica preventiva delle esigenze di svolgimento di lavoro straordinario nonchè l'omessa vigilanza sul corretto espletamento del lavoro straordinario dei vigili urbani), evidenziando peraltro il P. medesimo che il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato. Nè sono dedotte eventuali specifiche esigenze straordinarie ed imprevedibili che avrebbero impedito un controllo preventivo. Deve infine rimarcarsi la generale irrilevanza, nella valutazione dei fatti contestati al dipendente, della mancanza di danni subiti dal datore di lavoro (Cass. n. 14586/09; Cass. n. 2474/08; Cass. n. 19742/05; Cass. n. 11674/05; Cass. n. 5504/05; Cass. n. 16260/04; Cass. n.l5373/04; Cass. n. 7724/04; Cass. n. 5504/04), circostanza questa nella specie semplicemente dedotta dal P.. 3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014
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