Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2014, n. 2899

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2014, n. 2899
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto - Consigliere Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 18819-2010 proposto da:
P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20,
presso lo studio dell'avvocato DE MARCO ADA, rappresentato e difeso dall'avvocato
ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
COMUNE DI CASTELFIDARDO P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio
dell'avvocato PETTINARI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCCHETTI
ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 393/2009 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il
24/08/2009 R.G.N. 824/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere
Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato LUCCHETTI ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Ancona, P.P., comandante della polizia municipale del Comune
di Castelfidardo , conveniva in giudizio il Comune chiedendo l'annullamento della
sanzione conservativa infittagli, all'esito di procedimento disciplinare con determinazione
del 18 luglio 2003, della multa di 4 ore di retribuzione, nonchè la condanna del Comune al
risarcimento dei danni all'immagine provocati "a seguito della divulgazione del
procedimento/provvedimento disciplinare...", nella misura di giustizia.
Il ricorrente deduceva profili di illegittimità formali (quali la tardiva contestazione
dell'addebito disciplinare, la illegittima costituzione ed incompetenza dell'ufficio per i
procedimenti disciplinari, vizi formali del provvedimento di irrogazione), sostenendo che i
fatti addebitati (l'omessa verifica preventiva delle esigenze di svolgimento di lavoro
straordinario nonchè l'omessa vigilanza sul corretto espletamento del lavoro straordinario
dei vigili urbani) erano infondati e, comunque, che la sanzione era eccessiva e non
proporzionata ai fatti.
Il Comune si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Con sentenza del 21 aprile
2006, il Tribunale, accertato il rispetto dei termini perentori previsti per il procedimento
disciplinare, verificata la carenza dei denunciati vizi formali, ritenuto provato l'addebito e
proporzionata la sanzione, considerato che il ricorrente non aveva dimostrato le
circostanze della divulgazione degli atti del procedimento disciplinare e del provvedimento
finale, rigetta tutti i capi della domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Nella motivazione della decisione, il giudice di prime cure riteneva, tra l'altro, provata la
sistematica violazione da parte del P. delle disposizioni della Delib. giunta comunale 31
dicembre 2001, n. 259 atteso che ciascun agente di polizia municipale effettuava il lavoro
straordinario a seconda della personale disponibilità ed all'insaputa del capo dell'ufficio,
senza contare che, stante l'omessa vigilanza del P., era stato superato il limite sia di
settore, sia di spesa.
Avverso tale sentenza, il P. proponeva tempestivo e rituale ricorso in appello, ribadendo la
domanda disattesa in primo grado.
L'appellante, dopo aver illustrato le ragioni a sostegno di una pretesa persecuzione attuata
nei suoi confronti dal Comune di Castelfidardo in conseguenza di una sua richiesta di
distacco sindacale attuata il 18.3.2003, ha sostenuto che da tale giorno erano iniziati i
procedimenti disciplinari a suo carico da parte di quell'Amministrazione.
In particolare l'appellante affidava l'impugnazione ai seguenti motivi:
1- illegittimità della costituzione, nel Comune di Castelfidardo dell'Ufficio per i
procedimenti disciplinari; 2- illegittimità della nomina del dott. S. a capo dell'ufficio per i
procedimenti disciplinari; 3- incompetenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari alla
irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del comandante della polizia municipale; 4illegittimità della contestazione dell'addebito disciplinare per mancato rispetto dei termini di
legge e di contratto; 5- nullità della sanzione disciplinare per estrema genericità delle
contestazioni ed assenza della indicazione della norma violata con pregiudizio della
facoltà di accesso al cd. patteggiamento disciplinare; 6- nullità della sanzione disciplinare
per mancata applicazione del criterio della gradualità, carenza di motivazione, errata
valutazione ed applicazione dell'istituto della recidiva; 7- connotazione strumentale, e,
comunque, infondatezza dell'addebito; 8-mancato risarcimento del danno all'immagine
cagionato dalla notifica degli atti senza protocollo riservato e divulgazione in pubblica
udienza delle notizie sul procedimento disciplinare.
Radicatosi il contraddittorio, l'appellato, contrastate le eccezioni sugli asseriti vizi formali,
confutava il quadro persecutorio ribadito anche nell'atto di appello dalla controparte,
evidenziando - tra l'altro - come la genesi della incolpazione fosse, viceversa, riferibile a
specifiche notizie di stampa (stante l'accertamento conseguente all'effettivo svolgimento di
ben 339 ore di lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione del P., essendo
emerso che il monte ore per gli straordinari era, di fatto, ripartito all'inizio dell'anno non dal
comandante della polizia municipale ma dall'agente A.), antecedenti il distacco sindacale
del maggiore P..
Con sentenza depositata il 24 agosto 2009, la Corte d'appello di Ancona respingeva il
gravame.
Per la cassazione propone ricorso il P., affidato a due motivi. Resiste il Comune con
controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia "omessa e/o insufficiente motivazione circa
un fatto controverso e decisivo della controversia; falsa rappresentazione della realtà;
decisione difforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il dr. S.C. è incompatibile
con la qualità di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari perchè controparte
del dr. P. in altri giudizi".
Lamenta che il S. era controparte di esso ricorrente in altri giudizi, sicchè non poteva
garantire la serena e distaccata valutazione dei fatti, requisito necessario per la regolare
composizione dell'Ufficio disciplinare.
Il motivo è infondato. A prescindere dalla considerazione che il concetto di terzietà è
connaturale al procedimento giurisdizionale e non a quello disciplinare (ove l'organo
disciplinare è necessariamente parte del rapporto lavorativo), deve evidenziarsi che la
Corte di merito ha adeguatamente motivato circa la legittimità della sanzione irrogata dal
competente ufficio disciplinare del Comune, e tale circostanza non viene specificamente
censurata in questa sede. La censura, inoltre, risulta inammissibile perchè relativa a
circostanza che non risulta dedotta nella precedente fase di merito. In essa infatti il P.
lamentava unicamente che la nomina del S. a titolare dell'ufficio per i procedimenti
disciplinari era avvenuta in contrasto con ilD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6 laddove prevede
la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: "errore di diritto.
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed accordi collettivi nazionali di lavoro.
Mancata applicazione della disciplina del lavoro straordinario in tema di polizia
municipale". Deduce che il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente
autorizzato, ed in mancanza non è retribuibile, sicchè la mancanza di autorizzazione è
inidonea a produrre danni per l'amministrazione.
Evidenzia ancora che nel campo della polizia Municipale il lavoro straordinario non è
preventivabile, causa frequenti emergenze, così come del resto previsto dall'art. 38 del
c.c.n.l. enti locali (che vieta forme generalizzate di lavoro straordinario), ritenendo pertanto
legittima la sua autorizzazione ex post, quale capo della P.M., del lavoro straordinario,
piuttosto che ex ante.
Anche tale motivo è infondato, ammettendo con esso lo stesso ricorrente la violazione
contestata (aver consentito lo svolgimento da parte del personale della P.M. di n. 339 ore
di lavoro straordinario non preventivamente autorizzato; l'omessa verifica preventiva delle
esigenze di svolgimento di lavoro straordinario nonchè l'omessa vigilanza sul corretto
espletamento del lavoro straordinario dei vigili urbani), evidenziando peraltro il P.
medesimo che il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato. Nè
sono dedotte eventuali specifiche esigenze straordinarie ed imprevedibili che avrebbero
impedito un controllo preventivo. Deve infine rimarcarsi la generale irrilevanza, nella
valutazione dei fatti contestati al dipendente, della mancanza di danni subiti dal datore di
lavoro (Cass. n. 14586/09; Cass. n. 2474/08; Cass. n. 19742/05; Cass. n. 11674/05; Cass.
n. 5504/05;
Cass. n. 16260/04; Cass. n.l5373/04; Cass. n. 7724/04; Cass. n. 5504/04), circostanza
questa nella specie semplicemente dedotta dal P..
3.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014