Piazza Municipio, 1 82019 San’Agata de’ Goti Tel. 0823 718 206 Fax 0823 953 445 www.santagatadegoti.net CITTÀ DI SANT’AGATA DE’ GOTI (Provincia di Benevento) IL SINDACO Prot. N. 9538 del 31/07/2014 IL SINDACO PREMESSO che le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse nei confronti del personale dipendente sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 e s.m.i., oltre che dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; VISTO l’ articolo 55 bis, commi 2 e 4 del D Lgs 165/2001. - Forme e termini del procedimento disciplinare: 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. ……………..OMISSIS………. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. VISTA la delibera 393 del 24/10/2013 con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari. VISTO l’art. 5 del regolamento che disciplina l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che così dispone: 1. L’U.P.D. è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale del Comune, ivi compresi i Responsabili, per fatti che comportano sanzioni superiori al rimprovero verbale così come previsto dalla vigente normativa in materia e come specificato nel precedente articolo 4. 2. In caso di assenza o impedimento dei membri dell’U.P.D. ovvero in caso di incompatibilità accertata ai sensi di legge o in quello in cui siano interessati al procedimento disciplinare, il Sindaco dispone, con proprio decreto, la loro temporanea sostituzione con altro personale di adeguata competenza. 3. L’U.P.D. può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti tecnici appositamente nominati. 4. L’U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la segnalazione pervenga da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili di Servizio, ma anche nelle ipotesi in cui l’Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata dell’infrazione tramite segnalazione da parte di un amministratore e/o di un collega e/o di un Ente pubblico esterno e/o di un cittadino, infrazione che potrebbe essere fonte di responsabilità disciplinare. 5. Nell’espletamento delle sue attribuzioni l’U.P.D. dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso l’acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche. 6. L’U.P.D. è così composto: - Segretario Comunale – Presidente; - 2 componenti esterni scelti tra dirigenti di ruolo o dipendenti con funzioni dirigenziali delle pubbliche amministrazioni come definite all’art.1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 oppure tra segretari comunali, ai quali saranno rimborsate le spese di viaggio. - Segretario/Istruttore: un dipendente comunale appartenente almeno alla categoria C; 7. L’U.P.D. viene costituito con Decreto del Sindaco e resta in carica per tutta la durata del mandato sindacale. CONSIDERATO che si rende necessario nominare l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Sant’Agata de’ Goti. ACQUISITA la disponibilità dei Segretari Comunali Dott.ssa Emilia Landolfi del Comune di Paolisi e Dott.ssa Carmela Petrillo del Comune di Frasso Telesino. DECRETA Di nominare l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Sant’Agata de’ Goti composto come segue: 1. Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta, Segretario Comunale di Sant’Agata de’ Goti – Presidente; 2. Dott.ssa Emilia Landolfi Segretario Comunale del Comune di Paolisi – componente; 3. Dott.ssa Carmela Petrillo Segretario Comunale del Comune di Frasso Telesino – componente; 4. Sig. ra Carmela Lauriello, Cat. D, segretario. Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni di Paolisi e Frasso Telesino anche ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001. Il Sindaco Carmine Valentino
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