(Provincia di Benevento) Prot. N. 9538 del 31/07/2014 IL SINDACO

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CITTÀ DI
SANT’AGATA DE’ GOTI
(Provincia di Benevento)
IL SINDACO
Prot. N. 9538
del
31/07/2014
IL SINDACO
PREMESSO che le sanzioni disciplinari ed il procedimento per l'applicazione delle stesse
nei confronti del personale dipendente sono stabiliti dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs.
30/3/2001, n.165 e s.m.i., oltre che dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
VISTO l’ articolo 55 bis, commi 2 e 4 del D Lgs 165/2001. - Forme e termini del
procedimento disciplinare:
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il
responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni
del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o
comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo
periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4.
Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina
stabilita dal contratto collettivo.
……………..OMISSIS……….
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il
predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a
sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2,
ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,
con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale
sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter.
VISTA la delibera 393 del 24/10/2013 con la quale è stato approvato il regolamento per la
gestione dei procedimenti disciplinari.
VISTO l’art. 5 del regolamento che disciplina l’Ufficio per i procedimenti disciplinari
(U.P.D.) e che così dispone:
1. L’U.P.D. è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale
del Comune, ivi compresi i Responsabili, per fatti che comportano sanzioni superiori al
rimprovero verbale così come previsto dalla vigente normativa in materia e come
specificato nel precedente articolo 4.
2. In caso di assenza o impedimento dei membri dell’U.P.D. ovvero in caso di
incompatibilità accertata ai sensi di legge o in quello in cui siano interessati al
procedimento disciplinare, il Sindaco dispone, con proprio decreto, la loro temporanea
sostituzione con altro personale di adeguata competenza.
3. L’U.P.D. può avvalersi, in ragione della complessità, della natura e rilevanza delle
questioni oggetto del procedimento disciplinare e per questioni specifiche, di consulenti
tecnici appositamente nominati.
4. L’U.P.D. può aprire direttamente i procedimenti disciplinari non solo nei casi in cui la
segnalazione pervenga da parte del Segretario Comunale o dei Responsabili di Servizio,
ma anche nelle ipotesi in cui l’Ufficio abbia altrimenti acquisito notizia qualificata
dell’infrazione tramite segnalazione da parte di un amministratore e/o di un collega e/o di
un Ente pubblico esterno e/o di un cittadino, infrazione che potrebbe essere fonte di
responsabilità disciplinare.
5. Nell’espletamento delle sue attribuzioni l’U.P.D. dispone di pieni poteri in ordine a
sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di
prova, incluso l’acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni
pubbliche.
6. L’U.P.D. è così composto:
- Segretario Comunale – Presidente;
- 2 componenti esterni scelti tra dirigenti di ruolo o dipendenti con funzioni dirigenziali
delle pubbliche amministrazioni come definite all’art.1 comma 2 del D.Lgs 165/2001
oppure tra segretari comunali, ai quali saranno rimborsate le spese di viaggio.
- Segretario/Istruttore: un dipendente comunale appartenente almeno alla categoria C;
7. L’U.P.D. viene costituito con Decreto del Sindaco e resta in carica per tutta la durata
del mandato sindacale.
CONSIDERATO che si rende necessario nominare l’Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari del Comune di Sant’Agata de’ Goti.
ACQUISITA la disponibilità dei Segretari Comunali Dott.ssa Emilia Landolfi del
Comune di Paolisi e Dott.ssa Carmela Petrillo del Comune di Frasso Telesino.
DECRETA
 Di nominare l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del Comune di Sant’Agata
de’ Goti composto come segue:
1. Dott.ssa Iacobellis Maria Antonietta, Segretario Comunale di Sant’Agata de’ Goti –
Presidente;
2. Dott.ssa Emilia Landolfi Segretario Comunale del Comune di Paolisi –
componente;
3. Dott.ssa Carmela Petrillo Segretario Comunale del Comune di Frasso Telesino –
componente;
4. Sig. ra Carmela Lauriello, Cat. D, segretario.
 Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni di Paolisi e Frasso Telesino anche
ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001.
Il Sindaco
Carmine Valentino