Slides della lezione - Università degli Studi di Ferrara

«CRIMINI INTERNAZIONALI DI INDIVIDUI E
GIURISDIZIONE PENALE INTERNAZIONALE»
Diritti umani e Diritto umanitario nei conflitti armati
a.a. 2013/2014
dott.ssa Laura Salvadego
Assegnista di Ricerca
Università degli Studi di Ferrara
[email protected]
RESPONSABILITÀ PENALE INDIVIDUALE:
Il diritto internazionale disciplina anche le conseguenze
della violazione delle norme internazionali:
responsabilità dello Stato e delle organizzazioni
internazionali (responsabilità dell’ente).
in alcuni casi accanto alla responsabilità dell’ente si
configura anche la responsabilità penale individuale in
capo al soggetto che ha posto in essere l’illecito.
Due forme di responsabilità distinte, specifiche e non
sovrapponibili.
-
CRIMINI INTERNAZIONALI DI INDIVIDUI:
Ogni violazione delle norme di diritto internazionale
comporta la responsabilità dell’ente.
La violazione di norme di diritto internazionale umanitario non
comporta sempre la responsabilità penale individuale:
1. crimini di guerra;
2. crimini contro l’umanità;
3. crimini contro la pace.
Queste fattispecie configurano anche “crimini internazionali di
individui”
universalità della giurisdizione.
CRITICITÀ:
- L’esercizio della giurisdizione penale sui cittadini o
sui soggetti nell’ambito della giurisdizione territoriale è
considerato espressione della sovranità statale (difficoltà
nello sviluppo di una giurisdizione penale
internazionale).
- Resistenze
rispetto ad una piena cooperazione
(Tribunali ad hoc e CPI, nodo di cruciale importanza
per il corretto funzionamento dei tribunali
internazionali).
LA REPRESSIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI DI
INDIVIDUI:
1) Trattato di Versailles (1919): Le potenze alleate hanno la
possibilità di giudicare e punire i responsabili di gravi violazioni
delle leggi e degli usi della guerra. Tentativo che fallisce per
via della mancata cooperazione degli Stati.
2) Tribunale militare internazionale di Norimberga (Accordo
di Londra dell’8 agosto 1945) e Tribunale militare
internazionale per l’estremo oriente (Tribunale di Tokyo).
Tribunali ad hoc; competenza a giudicare gli autori di crimini di
guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità.
Giurisdizione “comune” alle potenze Alleate.
I TRIBUNALI POST BELLICI:
- No immunità legate alla carica per crimini internazionali di
individui (Tribunale di Norimberga, sentenza Göring e altri).
- Definizioni dei crimini di competenza del Tribunale di
Norimberga nello Statuto del Tribunale (crimini di guerra,
crimini contro la pace, crimini contro l’umanità) sono
generiche.
Critiche:
- Violazione del principio del giudice naturale precostituito per
legge (Tribunale istituito ex post facto)
- Violazione dei principi di legalità e di tassatività della legge
penale (nullum crimen sine lege).
- Controversa costituzione unilaterale.
CRIMINI DI GUERRA:
• Dopo l’esperienza del Tribunale di Norimberga: codificazione
del «diritto di Ginevra». Articoli 50/51/130/147 stabiliscono le
c.d. grave breaches: responsabilità dello Stato e responsabilità
penale individuale.
• I° PA del 1977 colma la lacuna (crimini di guerra) per quanto
riguarda il c.d. «diritto de L’Aja». L’art. 85, par 3, I° PA
stabilisce una serie di obblighi per l’individuo: trattamento delle
vittime del conflitto armato e violazione delle regole sulla
condotta delle ostilità in relazione alle quali si stabilisce la
responsabilità penale individuale in capo al soggetto che ha
posto in essere l’illecito.
CRIMINI DI GUERRA:
• Nel II° PA sui conflitti armati non internazionali non si trova
una norma analoga all’art. 85 del I° PA ma i crimini di guerra
sono configurabili anche in relazione ai conflitti armati non
internazionali.
• Negli anni Novanta: Tribunali ad hoc per l’ex-Iugoslavia e il
Ruanda si sono occupati anche di crimini di guerra commessi
nel corso di conflitti armati interni (art. 4, Statuto ICTR).
• ICTY, caso Tadić, 1995: crimini di guerra nel corso di un
conflitto armato interno.
Crimini di guerra nello Statuto della CPI:
Art. 8, Statuto di Roma “war crimes”: solo nel corso di un conflitto
armato (elemento circostanziale)
La Corte è competente a giudicare i crimini di guerra, in particolare
quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o
come parte di una serie di crimini commessi su larga scala.
• lett a): gravi infrazioni delle CG (articoli 50-51-130-147 CG);
• lett b): altre gravi violazioni delle leggi e consuetudini applicabili nei
conflitti armati internazionali; (ricavate da art. 85, I PA e
giurisprudenza Trib. ad hoc)
• lett. c) e lett. e): crimini di guerra (CANI);
• lett. c): gravi violazioni dell’art. 3, comune CG; (CANI)
• lett. e): altre violazioni gravi ricavabili dal diritto consuetudinario;
(CANI)
• lett. d) e f): restano escluse le situazioni di mera tensione e di disordini
interni, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici.
CRIMINI DI GUERRA:
Non serve l’elemento della sistematicità della condotta
anche un atto isolato fa sorgere la responsabilità di chi pone
in essere la condotta ed eventualmente quella del superiore
gerarchico (culpa in vigilando). [Tribunale di Tokyo, caso Jomoshita
(1946): responsabilità del comandante per i crimini dei sottoposti].
CRIMINI CONTRO L’UMANITÁ:
Violazioni particolarmente gravi di norme sulla tutela internazionale dei diritti umani
originariamente collegati alle violazioni in tempo di conflitto armato.
- Art. 5, Statuto ICTY.
- Art. 3, Statuto ICTR sgancia per la prima volta la commissione di crimini contro
l’umanità dal contesto di un conflitto armato.
Ogni attacco sistematico e su larga scala contro la popolazione civile integra un
crimine contro l’umanità indipendentemente dalla circostanza che sia o meno
commesso nel contesto di un conflitto armato.
Art. 7, Statuto ICC: crimine contro l’umanità è ogni atto commesso nel contesto di
un attacco deliberato (“with knowledge of the attack”) diretto contro la popolazione
civile su larga scala o sistematico.
1)
2)
Atti che si inseriscono nel contesto di un attacco deliberato contro la
popolazione civile;
sistematico o su larga scala.
CRIMINI CONTRO L’UMANITÁ:
Le fattispecie criminose che, nelle circostanze indicate, possono
costituire crimini contro l’umanità sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in
violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata,
sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità,
inspirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale,
religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni
universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto
internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente
paragrafo o a crimini di competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente
grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
GENOCIDIO:
Elemento oggettivo: eliminazione fisica di un gruppo
religioso, etnico, culturale.
Elemento soggettivo: mens rea - DOLO SPECIFICO,
consapevolezza di partecipare ad un piano di eliminazione
fisica di un gruppo religioso, etnico, culturale. Elemento
che differenzia il genocidio dai crimini contro
l’umanità.
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del
crimine di genocidio del 1948 stabilisce un obbligo
positivo per lo Stato parte di reprimere la violazione.
La definizione contenuta nello Statuto di Roma riprende
alla lettera quanto previsto nella Convenzione sul
genocidio del 1948.
GENOCIDIO:
Art. 6, Statuto ICC:
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende
uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in
tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di
persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a
condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale
o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al
gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un
gruppo diverso.
AGGRESSIONE:
1) Patto di Kellogg-Briand (1928);
2) Statuto del Tribunale di Norimberga;
3) Ris. n. 3314/1974 dell’AG ONU.
Definizione ad hoc nell’art. 8-bis, Statuto di Roma, che riprende la ris. n. 3314/1974:
«pianificazione, preparazione, inizio o esecuzione, da parte di una persona che ricopre una
posizione tale da esercitare un controllo effettivo sull’azione politica o militare dello Stato, di
un atto di aggressione che, per il carattere, la gravità, o l’intensità costituisca una violazione
manifesta del divieto dell’uso della forza sancito nella Carta delle Nazioni Unite».
Non ogni violazione dell’art. 2, par 4, della Carta ONU rientra nella definizione di
aggressione (non vi rientra l’intervento umanitario).
Il crimine di aggressione ha «natura bivalente», configura insieme un crimine dell’individuo e una
violazione delle norme di dir. int. dello Stato. Anche in questo contesto, la responsabilità penale
individuale non corrisponde alla responsabilità dello Stato: “scollamento” fra le due discipline sia
dal punto di vista materiale sia per quanto riguarda l’elemento soggettivo.
Per procedere in relazione al crimine di aggressione il Procuratore della CPI deve prima verificare
che il CdS abbia accertato l’esistenza di un atto di aggressione da parte dello Stato.
Per evitare la sostanziale inoperatività della CPI in caso di inazione del CdS: se entro sei mesi dalla
richiesta il CdS non si è pronunciato, il Procuratore può comunque procedere nelle indagini, previa
autorizzazione della Camera Preliminare.
AGGRESSIONE:
La definizione di aggressione riprende espressamente la ris. AG n. 3314/1974:
(a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or
any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any
annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;
(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the
use of any weapons by a State against the territory of another State;
(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;
(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air
fleets of another State;
(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with
the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the
agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the
agreement;
(f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another
State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;
(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries,
which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the
acts listed above, or its substantial involvement therein.
Elemento soggettivo
- Lo Stato risponde della condotta posta in essere dall’individuo la cui
condotta è attribuibile allo Stato (Progetto 2001) in modo OGGETTIVO.
- Per la configurabilità della responsabilità penale individuale è invece
necessario l’elemento soggettivo dell’illecito: DOLO (reclessness: dolo
eventuale e colpa cosciente).
I due livelli della repressione dei crimini internazionali
Vi sono due diversi livelli di repressione: il piano interno e quello
internazionale. L’obbligo di repressione interno è previsto dal DIU (obbligo di
processare chi commette grave breaches); nel caso in cui lo Stato non voglia
sanzionare tali condotte ha comunque l’obbligo di estradare l’autore dei
crimini per permettere che sia giudicato in un diverso Stato.
L’adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi internazionali dipende
tuttavia dagli Stati (norme non self-executing). Problemi di adeguamento e
coordinamento, in Italia, ad esempio, il cpmp e cpmg non sono pienamente
conformi agli obblighi internazionali.
TRIBUNALI AD HOC ICTY/ICTR
Risoluzioni del CdS ex Capitolo VII della Carta ONU
(ICTY, ris. 808 e 827/1993 e ICTR ris. 955/1994):
a) crimini internazionali su larga scala: violazione
della pace e della sicurezza internazionale (ex art.
39);
b) gli organi giurisdizionali non erano in grado di
operare correttamente per sanzionare i
responsabili delle violazioni del DIU;
c) c.d. «completion strategy» (autorità giudiziarie
locali, processi ai «criminali minori»).
ICTY
- risoluzioni n. 808 e n. 827 del 1993;
- giurisdizione ratione materiae: gravi violazioni del DIU
(gravi violazioni CG 1949, violazioni delle leggi e delle
consuetudini di guerra, genocidio, crimini contro
l’umanità);
- giurisdizione ratione loci: ex Repubblica federale
socialista di Iugoslavia;
- giurisdizione ratione temporis: 1° gennaio 1991 – 1993
(art. 8, Statuto ICTY).
ICTR
risoluzione n. 955/1994
violazioni dell’art. 3 comune alle CG e II Protocollo
- competenza ratione loci: Ruanda e Stati vicini in caso di violazioni gravi del
diritto internazionale umanitario commesse da cittadini ruandesi;
- competenza ratione temporis: tutto il 1994.
ICTY e ICTR hanno giurisdizione concorrente rispetto a quella degli Stati: art. 9,
Statuto ICTY (tre criteri per l’attivazione del procedimento da parte del
Procuratore: 1. La condotta è qualificata dal tribunale nazionale come crimine di
diritto comune; 2. La procedura non è imparziale o indipendente ed è effettuata
allo scopo di sottrarre l’individuo dalla responsabilità penale; 3. L’oggetto della
procedura riguarda fatti che sono oggetto di indagine in seno al Tribunale penale
internazionale).
ICTY e ICTR hanno giurisdizione caratterizzata da primazia rispetto a quella degli
Stati: modalità istitutive con ris. ex Capitolo VII Carta ONU, le decisioni di
ICTY e ICTR hanno valore vincolante nei confronti di tutti gli Stati membri
dell’ONU (artt. 25 e 103 della Carta ONU).
CPI
Statuto di Roma concluso nel 1998, in vigore dal 2002 (art. 126 dello Statuto).
Principio di complementarietà
Giurisdizione non comprende tutti i crimini internazionali e non ha carattere
universale
Competenza ratione personae e ratione loci
l’art. 12 limita la giurisdizione ai crimini commessi da:
- cittadini degli Stati parti dello Statuto, oppure
- cittadini di Stati terzi che abbiano preventivamente accettato la giurisdizione della
Corte (Costa d’Avorio), oppure
- crimini commessi nel territorio degli Stati parti anche da parte di individui aventi
nazionalità di Stati terzi allo Statuto.
La CPI è competente solo rispetto ai più gravi crimini di diritto internazionale (i c.d.
“international core crimes”); i limiti territoriali e personali possono essere superati nel caso
in cui la situazione venga deferita per il tramite di una ris. CdS (es. Sudan-Darfur e Libia).
CPI
Attivazione della CPI (i c.d. “trigger-mechanisms”, art. 13, Statuto):
1) il Procuratore inizia le indagini motu proprio (informazioni di cui entra in
possesso su crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte);
2) Stato parte dello Statuto;
3) il CdS deferisce la situazione alla CPI con ris. ex Capitolo VII Carta ONU
(deferral).
Il CdS può anche inibire l’inizio delle indagini o sospendere le indagini o l’azione
penale per 12 mesi rinnovabili (art. 16). ES. risoluzioni n. 1422/2002 e n.
1487/2003: si è inibita la possibilità di iniziare le indagini su situazioni che
coinvolgono personale militare di nazionalità di Stati non parti dello Statuto, in
relazione ad atti commessi nell’ambito di operazioni stabilite dalle Nazioni Unite o
da esse autorizzate.
CPI
Art. 17, Statuto di Roma: principio di complementarietà rispetto alle giurisdizioni
nazionali: l’azione penale è esercitata solo nel caso in cui lo Stato nel cui territorio il
crimine internazionale è stato commesso non voglia o non sia in grado di procedere nei
confronti dei responsabili delle violazioni. La Corte può procedere solo se lo Stato che
avrebbe la giurisdizione sul caso si dimostri “unwilling” o “unable” di procedere
“genuinely” contro i presunti responsabili dei crimini rientranti nella sua giurisdizione.
RATIO:
- economia processuale,
- effettività ed efficacia.
Art. 19: la Corte deve accertare la propria competenza rispetto ad ogni caso portato alla sua
attenzione;
art. 29: i crimini sui quali la CPI ha giurisdizione sono imprescrittibili;
art. 27: la giurisdizione della CPI può essere esercitata su qualunque soggetto,
indipendentemente dalla qualifica ufficiale;
art. 63: non è ammesso il procedimento in contumacia dell’imputato. Limite importante
allo svolgimento dei procedimenti di fronte alla CPI.
La cooperazione giudiziaria con la CPI
- La Corte non dispone di forze di p.g.;
- per lo svolgimento delle attività istruttorie, raccolta di prove, esecuzione delle
sentenze… è necessaria la cooperazione degli Stati richiesti dell’assistenza.
Capitolo IX, Statuto CPI “Cooperazione ed assistenza giudiziaria internazionale”.
Art. 86: obbligo generale per gli Stati parti dello Statuto di cooperare pienamente nelle
indagini e nelle azioni giudiziarie.
L. n. 237/2012, l’Italia ha stabilito la competenza esclusiva del Ministro della giustizia per
la ricezione delle richieste di cooperazione, che sono poi attuate secondo la procedura
prevista dal c.p.p.
Quali Stati hanno obbligo di cooperazione?
- gli Stati parti Statuto CPI;
- Stati terzi che hanno sottoscritto un accordo ad hoc con la CPI;
La cooperazione CPI è diversa da quella con i Tribunali ad hoc: tutti gli Stati membri
ONU sono tenuti a dare esecuzione alle richieste di cooperazione (art. 29, Statuto ICTY e
art. 28, Statuto ICTR; ris. CdS istitutive dei due Tribunali).
Situazioni e casi all’attenzione della CPI:
Situazione dell’Uganda: self-referral 2005.
Situazione del Congo: self-referral 2004. Unica sentenza di condanna (14.3.2012) nei confronti di
Thomas Lubanga Dyilo (15 anni di reclusione per l’arruolamento forzato di minori di 12 anni
nell’ambito del conflitto dell’Ituri, crimine di guerra ex art. 8, par. 2, lett. e, n. 7).
Situazione del Sudan-Darfur: deferita tramite la ris. n. 1593/2005 dal CdS. Fra gli altri vi è il
procedimento contro Al Bashir, imputato per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio.
Situazione della Repubblica Centro-africana: self-referral 2005: crimini contro l’umanità e crimini di
guerra.
Situazione della Repubblica del Kenya: iniziata motu proprio dal Procuratore e successiva
autorizzazione della Camera preliminare (31.3.2010). I tre imputati, William Samoei Ruto, Joshua Arap
Sang e Henry Kiprono Kosgey sono imputati di crimini contro l’umanità per omicidio, deportazione o
trasferimento forzato della popolazione e persecuzione.
Situazione della Libia: deferita dal CdS con ris. n. 1970/2011. Il procedimento contro Muammar
Gheddafi è stato dichiarato estinto il 22.11.2011 a seguito del suo decesso, mentre procede contro il
figlio Saif Al-Islam Gheddafi e Abdullah Al-Senussi per crimini contro l’umanità nel corso della
repressione della rivolta della popolazione libica contro il regime.
Situazione della Costa d’Avorio: Stato non parte dello Statuto; accettazione della giurisdizione della
Corte. L’ex Presidente della Costa D’Avorio Laurent Gbagbo e Simone Gbagbo sono imputati per
crimini contro l’umanità nell’ambito del conflitto armato interno a seguito delle elezioni del dicembre
2010.
Situazione del Mali: iniziativa del Procuratore (motu proprio) crimini contro l’umanità.
BIBLIOGRAFIA:
- GREPPI E., I crimini dell’individuo nel diritto internazionale,
Torino, 2012;
- GREPPI E., VENTURINI G., Codice di diritto internazionale
umanitario, 3 ed., Torino, 2012;
- RONZITTI N., Diritto internazionale dei conflitti armati, 4 ed.,
Torino, 2011;
- SALERNO F., Diritto internazionale. Principi e norme, 3 ed.,
Padova, 2013.