+ La crisi e il nuovo framework normativo (2)

Dal Testo unico bancario all’Unione bancaria:
l’evoluzione della vigilanza
La nuova
vigilanza bancaria
Roma, 15 aprile 2014
Luigi Donato
Università degli Studi di Roma - Tor Vergata Economia delle Aziende di Credito
1
Dalla vigilanza tradizionale alla nuova vigilanza europea
La Vigilanza vive una fase di transizione di portata storica.
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2
L’evoluzione della Vigilanza
Credito fondiario
(t.u. leggi sul credito fondiario, r.d. 16.7.1905, n. 646)
Legge bancaria del 1936
Credito agrario
(d.l. 29.7.1927, n. 1509 e d.l. 29.7.1928, n. 2085)
Credito alberghiero (d.l. 12.8.1937, n. 1561)
Credito edilizio (l. 29.7.1949, n. 474)
ecc.
Testo Unico Bancario del 1993
I direttiva banche (Direttiva 77/780/CEE)
II direttiva banche (Direttiva 89/646/CEE)
I Accordo di Basilea del 1988
Dopo la crisi? Il nuovo framework normativo:

la Direttiva CRD IV

la Direttiva in materia di Recovery e
Resolution (RRD)
Oltre l’armonizzazione degli strumenti e delle
prassi di vigilanza: l’Unione Bancaria
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3
La legge bancaria del 1936
L’antefatto: la “crisi del 1929”

Fallimenti bancari degli anni ‘30

Necessità di tutelare la fiducia dei
risparmiatori

Fallimento del modello di “banca mista”
L’ESIGENZA:

Tutela della stabilità del sistema bancario

Assicurare incisività all’azione di vigilanza

Favorire l’efficiente allocazione del credito
verso le attività produttive
LA RISPOSTA:
La legge bancaria del 1936-’38
(R.d.l. 12 marzo 1936, n. 375)

Riconoscimento dell’attività bancaria come “funzione di interesse pubblico”

Separatezza banca - industria

Specializzazione “temporale” e “funzionale” degli intermediari

Il modello di vigilanza strutturale
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4
La legge bancaria del 1936
Il modello di vigilanza strutturale e assenza di finalità esplicite
Il modello è caratterizzato dal controllo dell’autorità di vigilanza sulla struttura
del mercato bancario (n° intermediari, quote di mercato e attività svolte)
Finalità implicite dell’azione di vigilanza:

tutela del risparmio

stabilità del sistema finanziario (anche a discapito alla concorrenza)

contenere i rischi nell’erogazione del credito

utilizzo del sistema bancario anche per finalità di politica economica
(cfr. ruolo del Comitato dei Ministri)
La mancanza di finalità espresse amplia le possibilità di utilizzo degli strumenti
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5
La legge bancaria del 1936
Il modello di vigilanza strutturale: la numerosità degli strumenti previsti
Altre autorizzazioni
Autorizzazioni
all’assunzione di determinati
impieghi (es. partecipazioni detenibili)

alla costituzione delle banche

all’apertura e alla cessione di
dipendenze (es. aut. n. 298 nuove
filiali nel 1950);

al rilascio di A/C e di A/B a
copertura garantita

all’aumento di capitale sociale


alle operazioni di concentrazione
(fusione)
alla partecipazione ai sindacati di
collocamento

alla concessione di fidi “eccedenti”
(es. n. 1.129 autoriz. nel 1988)


alle modifiche statutarie (n. 153
banche aut. ad app mod. nel 1990)
Controlli
Misure sanzionatorie
Vincoli tecnici

riserva obbligatoria

vincoli di portafoglio

massimale sugli impieghi
Altri poteri
Gestione crisi

ispezioni

sanzioni

procedure di a.s.

richiesta di
informazioni

allontanamento dirigenti

procedure di l.c.a.
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
nulla osta nomina
esponenti banche
pubbliche

nomina delegato nelle
BIN e negli istituti di
diritto pubblico
6
Dalla legge bancaria del 1936 al T.U.B. del 1993
La longevità della legge bancaria
del 1936

mancata indicazione di finalità;

numerosità degli strumenti.
I cambiamenti nello scenario del mercato e le novità normative dei primi anni ‘90:
anche la legge bancaria del 1936 arriva al capolinea.
Es.: liberalizzazione sportelli del 1990 e conseguente esplosione delle iniziative di apertura di nuovi sportelli
(3.095 istanze di istituzione di nuovi sportelli nel 1990, pari al 20% della rete territoriale esistente nel 1989).
La soft law del Comitato di Basilea, i ripetuti interventi comunitari sul settore
bancario (valorizzazione della concorrenza; superamento del criterio delle “esigenze
economiche del mercato”) e le iniziative di modernizzazione del comparto (es.
privatizzazioni) sono alla base di un processo di complessiva revisione del quadro
normativo che si è concluso con l’emanazione del
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
(D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385)
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7
Il Testo Unico Bancario
L’evoluzione del Modello di Vigilanza
alla Vigilanza “prudenziale”
- esplicitazione delle finalità;
dalla Vigilanza “strutturale”
- mancata indicazione esplicita delle finalità;
- numerosità degli strumenti utilizzabili;
- centralità dei procedimenti autorizzativi.
- delegificazione degli strumenti;
- contestuale ampliamento dei poteri anche
regolamentari attribuiti all’Autorità di
vigilanza;
- varietà delle forme di intervento (lettere,
provvedimenti, incontri…)
I procedimenti autorizzativi vengono ancorati in via esclusiva alla sussistenza delle condizioni
necessarie per la sana e prudente gestione dell’intermediario
Le analisi e gli interventi vengono orientati alla complessiva situazione aziendale
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8
Il Testo Unico Bancario
Il nuovo modello di Vigilanza

Valorizzazione dell’autonomia imprenditoriale degli intermediari;

Minore importanza delle autorizzazioni;

Ampliamento dei poteri regolamentari dell’AdV;

L’approccio basato sul rischio;

La stabilità del sistema (obiettivo macro) viene perseguita attraverso la sana e prudente gestione degli
intermediari (obiettivo micro);

La previsione esplicita delle finalità fa venir meno la “neutralità degli strumenti”.
Il nuovo modello è caratterizzato da un utilizzo intenso dello strumento regolamentare.
Istruzioni di vigilanza L.B. 36:
circa 200 pagine.
Disposizioni e regolamenti attualmente vigenti:

Circolare n. 229 - Istruzioni di Vigilanza per le banche (pagg. 686)

Circolare n. 262 - Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione (pagg. 506)

Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (pagg. 783)

Circolare n. 272 - Matrice dei conti (pagg. 933)

Circolare n. 155 - Istruzioni per la comp. delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza (pagg. 641)

………
Rischio di
over-regulation?
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9
Il Testo Unico Bancario
L’autorità di vigilanza non interviene direttamente sulla struttura del mercato; essa contribuisce a
stabilire le regole alle quali gli intermediari devono conformarsi e ne verifica il rispetto nel continuo.
I poteri attribuiti alla Banca d’Italia
Vigilanza informativa
Vigilanza regolamentare
Vigilanza ispettiva
(art. 51 del T.U.B.)
(art. 53 del T.U.B.)
(art. 54 del T.U.B.)
Le banche inviano alla Banca d'Italia,
con le modalità e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonché ogni altro dato e
documento richiesto.
I sindaci sono tenuti a informare la
Vigilanza delle irregolarità nella
gestione.
La Banca d'Italia emana disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile,
nonché i controlli interni e i sistemi di
remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l’informativa da rendere al
pubblico sulle predette materie.
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La Banca d'Italia può effettuare
ispezioni presso le banche e
richiedere a esse l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga
necessari.
10
Il Testo Unico Bancario
Gli strumenti a disposizione della Vigilanza – la Banca d’Italia può:
convocare gli esponenti
aziendali e i dirigenti
ordinare la convocazione degli
organi collegiali
delle banche per esaminare la
situazione delle stesse
delle banche, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione
di determinate decisioni
procedere direttamente alla
convocazione degli organi
collegiali
delle banche in caso di inerzia degli
stessi
adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche:

l’applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi;

la restrizione delle attività o della struttura territoriale;

il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;

il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;

la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni
Nell’utilizzo degli strumenti previsti dal TUB la Banca d’Italia esercita la cd. “discrezionalità tecnica”
Nel rispetto del principio di gradualità, la Vigilanza assume interventi di intensità crescente
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11
Il Testo Unico Bancario
Gli interventi della Vigilanza
Gli interventi possono essere:

preventivi (richiami, inviti, raccomandazioni);

correttivi (richiesta di adottare opportune misure di carattere organizzativo o di contenimento di
specifici rischi);
straordinari (nel caso in cui sussistono i presupposti per l’avvio di procedure di rigore: a.s., l.c.a.,
gestione provvisoria; per gli intermediari finanziari, cancellazione d’ufficio dagli elenchi).
Interventi di vigilanza sulle banche
Anni
Audizioni
1996
….
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
382
….
477
464
403
498
502
472
650
622
Lettere di
intervento
247
….
350
393
442
457
422
464
610
628
Interventi di vigilanza sulle banche
Audizioni
700
Lettere di intervento
600
nr. interventi

500
400
300
200
100
0
1996
….
2005
2006
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anni
12
Il Testo Unico Bancario
Gli interventi della Vigilanza: l’interlocuzione con le banche

All’analisi tecnica degli intermediari segue la sensibilizzazione degli esponenti
aziendali sugli eventuali problemi rilevati: il crescente utilizzo degli “incontri”.

Aumenta l’interazione con le strutture di controllo dell’azienda (collegio sindacale,
funzioni di gestione dei rischi e di internal audit, società di revisione)

Azione di vigilanza calibrata sulla specificità degli intermediari

Le principali aree di intervento: governance; presidio dei rischi; assetto dei
controlli. Più di recente: focus sulla liquidità.
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Il Testo Unico Bancario
Le misure sanzionatorie
Un adeguato sistema sanzionatorio rappresenta il necessario complemento
dell’attività di vigilanza:
disincentiva e punisce i comportamenti scorretti posti in essere o consentiti dai
vertici aziendali;

assicura la prevenzione e la repressione delle condotte contrarie ai principi di sana
e prudente gestione, trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;


concorre a garantire la stabilità dei mercati e a tutelare i risparmiatori;

contribuisce al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Il Testo Unico Bancario
Le misure sanzionatorie
Le sanzioni
nr. Provvedimenti
nr. Destinatari
importo complessivo
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (a fine agosto)
71
58
113
145
116
79
60
851
604
730
oltre 1000
oltre 1100
671
576
ca. € 18,2 mln
ca. € 15,7 mln
ca. € 8,3 mln
ca. € 15,6 mln
ca. € 13 mln
ca. € 9 mln ca. € 10 mln
Fonte: Rielaborazione su dati della Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia e sulle Relazioni al Parlamento e al Governo (anni 2007-2013)
I provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d’Italia riguardano soprattutto:

l’assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni;

il processo di erogazione del credito;

gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità di vigilanza;

il rispetto della disciplina di trasparenza.
Irregolarità sanzionabili sono state rilevate anche con riferimento agli obblighi imposti dalla
disciplina antiriciclaggio.
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Il T.U.B. di fronte alla globalizzazione finanziaria
Il T.U.B. ha consentito un’efficace supervisione bancaria in un periodo di significativi
cambiamenti del settore:

crescente integrazione dei mercati finanziari;

affermazione di gruppi cross border;

elevata innovazione finanziaria.
Attraverso il modello di vigilanza prudenziale, è stato assicurato il costante
bilanciamento fra:

obiettivo di stabilità finanziaria (a livello micro e macro);

esigenza di preservare la concorrenza fra le imprese bancarie.
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La crisi e il nuovo framework normativo
La crisi finanziaria: quadro di sintesi
L’origine della crisi: gli USA e i mutui subprime
I limiti del modello di business “originate to distribute”:

la trasformazione del rischio di credito in rischio di controparte (cartolarizzazioni);

la propagazione dei rischi attraverso lo shadow banking system.
La propagazione della crisi in Europa
L’integrazione fra i mercati finanziari ha favorito un rapido contagio, che ha riguardato anche il settore
bancario europeo, in un contesto connotato da:

un eccessivo indebitamento del settore pubblico;

una crescita dell’economia reale molto contenuta e non omogenea nei vari Paesi.
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17
La crisi e il nuovo framework normativo

La crisi finanziaria globale ha messo in luce l’esistenza di lacune nel quadro normativo e la necessità di
disporre di strumenti adeguati a fronteggiare nuove problematiche (es. SIFI; rischio sistemico; rischio
sovrano) e di prevenire arbitraggi regolamentari

Allo sviluppo della crisi hanno contribuito anche alcune distorsioni competitive, volte a favorire i
“campioni nazionali”, nonché l’inefficacia delle prassi di vigilanza adottate in alcuni Paesi

In alcuni casi l’approccio adottato dai supervisori ha consentito agli operatori veri e propri arbitraggi
regolamentari (ad es. a causa delle differenze nel calcolo dei Risk-Weighted Assets)

Il tentativo di accrescere l’uniformità delle prassi di vigilanza (anche attraverso i College of Supervisors)
non ha avuto pieno successo (permanere di interessi nazionali; differenti “stili” di vigilanza)
Quali risposte?
(1)
Una prima revisione dell’architettura istituzionale
(2)
La nuova disciplina prudenziale (Basilea 3; CRD IV)
(3)
La nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution
(4)
In prospettiva: la fine della “despecializzazione”? Il rapporto Liikanen
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La crisi e il nuovo framework normativo (1)
Le risposte alla crisi: una prima revisione dell’architettura istituzionale
La creazione di un sistema di European Supervisory Agencies (ESAs) per favorire a livello UE l’uniformità della
regolamentazione e la maggiore integrazione fra le Autorità di vigilanza di settore :
ESMA
EBA
EIOPA
(European Securities and Markets
(European Banking Authority)
settore bancario
(European Insurance and
Occupational Pensions Authority)
settore previdenziale e assicurativo
Authority)
settore finanza e mercati
La creazione di un Comitato per il presidio del rischio sistemico: lo ESRB (European Systemic Risk Board).
Quali strumenti per le nuove Authorities?
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La crisi e il nuovo framework normativo (1)
Le risposte alla crisi: una prima revisione dell’architettura istituzionale
In mancanza di più incisivi strumenti, le nuove Authorities hanno fatto ricorso:



a strumenti di soft law (raccomandazioni, guidelines, …) rafforzati dalla regola “comply or explain”
elaborazione norme tecniche binding in quanto poi emanate dalla Commissione
a stress test per misurare la resilienza degli intermediari e del sistema nel suo complesso.
Soft law

Stress test
Linee guida in materia di internal
governance
(GL44)

Linee guida per la verifica dei
requisiti degli esponenti aziendali
e dei dirigenti di vertice
(EBA/GL/2012/06)

Raccomandazione sulla
predisposizione di recovery plans
da parte di banche cross-border

Valutazione dell’adeguatezza del
capitale di vigilanza di importanti
banche UE in ipotesi di scenario
economico avverso
(90 banche, 21 Paesi; all’esito, l’EBA ha
indirizzato alle Autorità nazionali una
raccomandazione
in
merito
alla
ricapitalizzazione degli enti creditizi con
capitale reputato insoddisfacente)
(23 gennaio 2013)
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20
La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Le risposte alla crisi: la nuova disciplina prudenziale
L’esigenza di fronteggiare adeguatamente i rischi emersi durante la crisi finanziaria
ha stimolato una profonda revisione dell’impianto della disciplina prudenziale.
A livello sovranazionale, è stato elaborato il nuovo framework di Basilea 3 (2010) che
mira a:
migliorare la capacità del settore bancario di assorbire shock derivanti da tensioni
economiche e finanziarie, indipendentemente dalla loro origine;


migliorare la gestione del rischio e la governance;

rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.
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21
La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Le risposte alla crisi: la nuova disciplina prudenziale
A livello comunitario, le raccomandazioni del Comitato di Basilea sono state recepite con il
“Pacchetto CRD IV” (Direttiva; Regolamento 575/2013
Pacchetto CRD IV
Regole prudenziali
uniformi
Strumenti di
vigilanza omogenei
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La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: armonizzazione degli strumenti di vigilanza
toolkit
T.U.B.

convocazione degli esponenti aziendali e dei dirigenti delle banche

convocazione degli organi collegiali, anche in via diretta
adozione di provvedimenti specifici (anche con riguardo a: applicazione di requisiti

patrimoniali aggiuntivi; restrizione attività o struttura territoriale; divieto di effettuare determinate
operazioni; divieto di distribuire utili o altri elementi di patrimonio; fissazione di limiti all’importo
della parte variabile delle remunerazioni) – in parte rafforzativi di norme ex art. 53 TUB (da Basilea 2)
+
toolkit
CRD IV

riserva di conservazione del capitale

esigere l’utilizzo dell’utile netto per rafforzare i fondi propri

potere di limitare la parte variabile delle remunerazioni

interventi sulla governance: temporary ban (da affiancare a removal)

limiti alla remunerazione del capitale proprio e degli strumenti finanziari “assimilabili

imporre misure per il riallineamento fra le scadenze delle attività e delle passività

esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti
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23
La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: armonizzazione delle misure sanzionatorie
misure
T.U.B.

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie
(intermediario resp. in solido)
agli esponenti aziendali
+
misure
CRD IV

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie alle persone giuridiche;

innalzamento dell’entità delle sanzioni;

potere dell’Autorità di vigilanza di inibire determinate condotte contrarie alla
normativa (cease and desist order);

potere dell’Autorità di vigilanza di vietare alle persone fisiche responsabili delle
violazioni l’assunzione di incarichi (temporary ban);

potere di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
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La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: armonizzazione delle misure sanzionatorie

misure
T.U.B.
Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie
agli esponenti aziendali (intermediario resp. in
solido)
+
misure
CRD IV

Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie
alle persone giuridiche;

innalzamento dell’entità delle sanzioni;

potere dell’Autorità di vigilanza di inibire
determinate condotte contrarie alla normativa
(cease and desist order);

potere dell’Autorità di vigilanza di vietare alle
persone fisiche responsabili delle violazioni
l’assunzione di incarichi (temporary ban) ;

potere di revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività.
“Quando le infrazioni […] derivino da gravi
manchevolezze di direttori e funzionari, anche se
rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo
dell'ispettorato ha facoltà di invitare gli organi
amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei
direttori e funzionari suddetti […] i seguenti
provvedimenti: a) la sospensione dall'impiego; b) la
risoluzione del contratto d'impiego.”
Art. 91, del Regio Decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
(Legge bancaria del 1936).
“Gli stati membri assicurano che […] le sanzioni
amministrative e le altre misure amministrative
applicabili includano almeno quanto segue: […]
l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in
seno a enti a carico di un membro dell'organo di
gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati
responsabili;”
Art. 67, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (CRD IV).
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25
La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Il pacchetto CRD IV e il toolkit della Vigilanza: presidio del rischio sistemico
misure
T.U.B.

non previste
+
misure
CRD IV

buffer di capitale anticiclico;

obbligo di accantonamenti specifici per le SIFIs (Systemically Important
Financial Institutions);

presidi per il mantenimento di un adeguato livello di liquidità (Liquidity
Coverage Ratio). Rilevanza anche a fini macroprudenziali?
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26
La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Il recepimento della direttiva CRD IV:
un’opportunità per rafforzare gli strumenti della Vigilanza

Il pacchetto CRD IV reca misure di armonizzazione minima.

Gli Stati membri sono pertanto liberi di prevedere misure ulteriori a tutela della sana e
prudente gestione degli intermediari e della stabilità del sistema finanziario.

Il recepimento della disciplina comunitaria è l’occasione per completare il ventaglio degli
strumenti a disposizione della Vigilanza.
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27
La crisi e il nuovo framework normativo (2)
Gli strumenti della Vigilanza in materia di governance
La crescente attenzione verso la governance degli intermediari ha condotto a un rafforzamento
delle regole in materia e dei poteri di enforcement attribuiti all’Autorità di vigilanza.
framework tradizionale
decadenza per il venir meno dei
requisiti ex art. 26 del TUB
 moral suasion


sanzioni

sanzioni

amministrazione
straordinaria

amministrazione
straordinaria

removal
nuovo framework
decadenza per il venir meno dei
requisiti (più stringenti)
 decadenza per violazione divieto
di interlocking;
 cease and desist order;
 limite alle remunerazioni;
 moral suasion.


temporary ban
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28
Conclusioni

I nuovi strumenti previsti dal legislatore europeo si pongono in continuità con le prassi e
con la cultura di Vigilanza del nostro Paese. Alcuni di essi sono, di fatto, già stati adottati
pur in assenza di formalizzazione

La disponibilità di un ampio toolkit pone il tema della scelta dello strumento più adeguato,
da effettuare in relazione: a) all’efficacia; b) alla tempestività; c) al rispetto del principio di
proporzionalità

Ne deriva per la Vigilanza un onere di maggiore e più esplicita motivazione dei
provvedimenti amministrativi

Trasparenza, antiriciclaggio e nuovo assetto istituzionale della Vigilanza nell’Eurozona. I
punti di contatto fra controlli di compliance e vigilanza prudenziale nell’esperienza della
Banca d’Italia

Abbandono della tradizionale “banchizzazione” della normativa relativa agli intermediari
non bancari a fronte di una progressiva differenziazione della disciplina: in prospettiva, un
quadro normativo meglio “ritagliato” sulle peculiarità e sui rischi degli operatori non
bancari
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29
La crisi e il nuovo framework normativo (3)
Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution
Procedure di gestione delle crisi: flussi in entrata
(dati al 31.12.2013; numero di procedure)
Anno
A.S./G.P.
L.C.A. dirette L.C.A. da A.S.
2009
14
2
2
18
2010
11
2
2
15
2011
7
2
3
12
2012
5
0
7
2013
11
7
3
Totale
48
13
(*) di cui n. 2 liquidazioni volontarie
Totale
(*)
12
21
17
78
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30
La crisi e il nuovo framework normativo (3)
Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution

L’attuale quadro normativo, che discende dalla legge bancaria del 1936, offre strumenti efficaci
soprattutto al fine di avviare tempestivamente le procedure di gestione delle crisi.

Il sistema previsto dal T.U.B. – analogamente a quello della L.B. del 1936 – non offre strumenti
pienamente adeguati per la fase di resolution.
nella vigenza della L.B. del '36
nel Testo Unico Bancario

Decisione dell’Autorità

Soluzioni di mercato

Intervento pubblico

Intervento dei Fondi di garanzia
(D.M. 27.9.74 - cd. “decreto Sindona”)
La Vigilanza si è impegnata per sfruttare efficacemente tutti gli strumenti disponibili.
L’insufficienza degli strumenti ha reso peraltro necessari alcuni interventi legislativi ad hoc.
(ad es. salvataggio Banco di Napoli; d.l. 24 settembre 1996, n. 497, convertito con l. 19 novembre 1996, n. 588)
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La crisi e il nuovo framework normativo (3)
Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution
Finalità

assicurare modalità uniformi di gestione delle crisi;

minimizzare i costi dei salvataggi bancari posti a carico dei
taxpayers;

ampliare il set di strumenti disponibili per la gestione
delle crisi.
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La crisi e il nuovo framework normativo (3)
Le risposte alla crisi: la nuova disciplina in materia di Recovery e Resolution
Early
intervention
Prevention

Recovery plan

(a cura
dell’intermediario)

Misure di intervento
precoce (es. ordinare
all’organo amministrativo
l’attuazione di una o più
misure previste nel piano
di recovery)
Resolution plan
(a cura della Resolution
Authority)

Special manager (per
Resolution

Sale of business

Bridge bank

Asset separation
tool

Bail-in
sostituire o per affiancare
il management)
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La crisi e il nuovo framework normativo (4)
In prospettiva: la fine della “despecializzazione”? Il rapporto Liikanen

Le recenti riflessioni sull’opportunità di associare alla regolamentazione prudenziale
interventi strutturali che incidano sull’ambito di operatività degli intermediari (USA: Volcker
rule; UK: Vickers Report).

Nell’Unione europea il cd. rapporto Liikanen (ottobre 2012) raccomanda, in relazione alle
banche di maggiori dimensioni e/o particolarmente impegnate nell’attività di negoziazione
per conto proprio di attività finanziarie, di affidare le attività maggiormente rischiose a una
diversa struttura (trading entity), isolandole dall’attività di raccolta dei depositi, che
resterebbe svolta da strutture specializzate (deposit entity).

“Nuova” specializzazione funzionale e finalità della vigilanza:
solo tutela della stabilità…
o anche garanzia per il risparmiatore?
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Oltre l’armonizzazione degli strumenti e delle prassi di
vigilanza: l’Unione bancaria -1
L’Unione bancaria: obiettivi

Spezzare la spirale rischio bancario – rischio sovrano;

contrastare la tendenza alla frammentazione dei mercati su base nazionale («ring fencing»);

assicurare il medesimo level-playing field all’interno dell’area Euro;

creare le condizioni per il rifinanziamento diretto degli intermediari in crisi con fondi UE;

tutelare i taxpayers rispetto ai costi dei salvataggi bancari.
Single
Supervisory
Mechanism
Single
Resolution
Mechanism
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Deposit
Guarantee
Scheme
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Oltre l’armonizzazione degli strumenti e delle prassi di
vigilanza: l’Unione bancaria - 2
Il regolamento (UE) N. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, «attribuisce alla
BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli
enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla
stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro»
Il regolamento rappresenta la base normativa per l’avvio del
Single Supervisory Mechanism.
E’ un “Sistema di Supervisori”
E’ costituito dalla BCE e dalle National Competent Authorities (NCA)
Prevede l’accentramento in BCE della responsabilità della vigilanza prudenziale su tutte le
banche dell’area dell’euro (“one tier system”).
BCE ha poteri su tutte le banche quanto ad autorizzazioni e acquisizioni (“common procedures”)
E’ un sistema “aperto” ai Paesi non euro (su base volontaria)
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Oltre l’armonizzazione degli strumenti e delle prassi di
vigilanza: l’Unione bancaria - 3
E’ un sistema articolato, che prevede attori e responsabilità differenziate in funzione
della rilevanza sistemica delle banche (vigilanza diretta BCE assistita dalle NCA sulle
“significant banks”; vigilanza decentrata alle NCA sulle “less significant banks”)
E’ prevista una sorveglianza da parte della BCE sul buon funzionamento del sistema
Banche significant
(circa 130 gruppi)
i) Attività superiori a 30 miliardi di EUR;
ii) Rapporto tra attività e PIL dello Stato ospitante superiore del 20% (con almeno 5 mld attivi)
iii) Qualificazione definita dalla autorità nazionale competente e confermata da BCE
iv) Richiesta/ottenimento di assistenza finanziaria pubblica
v) Decisione BCE per gruppi con significative attività transfrontaliere
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Oltre l’armonizzazione degli strumenti e delle prassi di
vigilanza: l’Unione bancaria
Il SSM e gli strumenti di vigilanza
Il regolamento sul SSM (UE 1024/13) attribuisce alla BCE numerosi strumenti di vigilanza:

imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi;

interventi sugli assetti di governance e controllo;

richiesta di piani di ripristino della conformità alla disciplina prudenziale;

destinazione degli utili al rafforzamento dei mezzi propri;

requisiti specifici di liquidità;

sostituzione degli esponenti aziendali non dotati dei requisiti professionali
Il toolkit della BCE ricalca quello previsto dalla Direttiva CRD IV.
I nuovi “strumenti” si pongono in sostanziale continuità con il toolkit e le prassi già
adottate dalla Banca d’Italia.
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Oltre l’armonizzazione degli strumenti e delle prassi di
vigilanza: l’Unione bancaria
Una nuova fase per la Vigilanza

Lo scenario è ancora in fase di definizione.

Le aree di possibile sovrapposizione: le competenze esclusive delle autorità
nazionali (antiriciclaggio, consumer protection) e i riflessi sui profili prudenziali
(presidio dei rischi legali e di reputazione).

Coordinamento dei poteri di intervento?

Il principio della leale collaborazione fra Autorità.

L’interazione fra le Autorità (BCE; EBA; Autorità nazionali) come elemento critico
per il successo dell’iniziativa.
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