Convenzione per la gestione del “CRP - Centro Riuso Permanente” di Riva del Garda L’anno duemilaquindici (2015) addì …..... (...) del mese di …........ in Riva del Garda, nel Palazzo Pretorio, sede della Residenza Municipale, fra i Signori: • • CATTOI ANNA, nata a Trento (TN) il 25.06.1963, Dirigente dell'Area gestione territorio ambiente e attività produttive del Comune di Riva del Garda, domiciliata presso lo stesso, Piazza III Novembre n. 5, la quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Riva del Garda (C.F. 84001170228 - P.I. 00324760222), di seguito per brevità denominato “Comune”, a ciò autorizzata ai sensi di legge; ULISSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in ….................................... (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. …........................), di seguito per brevità denominata “Cooperativa”, rappresentata in questo atto dal Presidente Signor …......................., nato a …….. il …………… - Codice fiscale …..................................., domiciliato per la carica presso la Sede Sociale; - Premesso che: - il Comune di Riva del Garda, volendo attivare un'iniziativa volta alla riduzione della produzione di rifiuti - stimolando il riuso e il riciclo di materiali – con deliberazione della Giunta Municipale n. 1441 dd. 30.12.2014 ha deliberato l'avvio sperimentale di un “CRP” o “Centro del Riuso Permanente”, quale luogo in cui la popolazione viene invitata a donare i materiali in buono stato non più utilizzati che possono rappresentare “risorse” per altre persone o famiglie, in particolare oggetti dismessi - altrimenti destinati allo smaltimento in discarica - che possono essere recuperati e ri-destinati al loro uso originario; - con la predetta deliberazione la Giunta comunale ha approvato il progetto per la sperimentazione del CRP – Centro Riuso Permanente per un importo complessivo di € 37.860,90; il Comune di Riva del Garda o è il titolare dell'iniziativa e del progetto sperimentale; o per la sperimentazione di tale iniziativa coinvolgerà i seguenti Enti / soggetti: Comunità Alto Garda e Ledro, Associazione ViviRione, Circolo Pensionati il Quartiere, Associazione Carabinieri in congedo, Cooperativa Ephedra, Associazione Caritas; - i soggetti coinvolti nel Progetto “CRP” ne condividono i contenuti e gli obiettivi ed intendono impegnarsi, ognuno per il proprio ruolo, per perseguirne i risultati; - con determinazione n.____di data 31.12.2014, è stata affidata alla Cooperativa Sociale Ulisse di Riva del Garda la gestione del CRP ed è stato approvato lo schema della presente convenzione. Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1 - OGGETTO Il Comune di Riva del Garda affida alla Società “Ulisse Società Cooperativa Sociale Onlus”, che accetta, la gestione del progetto sperimentale denominato “CRP – Centro Riuso Permanente”, di seguito per brevità denominato “CRP”, finalizzato alla raccolta di oggetti e materiali donati da privati, Associazioni e/o altri Enti, ponendoli successivamente in vendita ad un prezzo simbolico, con le modalità descritte nel documento allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 1441 dd. 30.12.2014, i cui contenuti vengono espressamente richiamati ai fini del presente atto. Art. 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Per la gestione delle attività del CRP il Comune metterà a disposizione locali idonei, senza oneri a carico del gestore. Nello svolgimento delle attività del CRP la Cooperativa si avvarrà anche della collaborazione degli Enti e delle Associazioni citate in premessa che, attraverso il volontariato, renderanno attuabile la realizzazione del “Progetto CRP – Centro del Riuso Permanente”. Il ruolo principale della Cooperativa sarà di supporto amministrativo e di gestione del progetto; essa metterà a disposizione proprio personale presso il CRP per lo svolgimento dell'attività di ricezione, preparazione e vendita dei materiali, sulla base di un calendario stabilito in accordo con il Comune. La Cooperativa si impegna ad impiegare presso il CRP almeno un lavoratore in situazione di svantaggio sociale. Art. 3 – INIZIO ATTIVITÀ E DURATA DEL PROGETTO La presente Convenzione avrà durata di dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione. Art. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO Per la realizzazione del progetto il Comune di Riva del Garda corrisponderà alla Cooperativa un importo complessivo di Euro 27.345,00, oltre all’I.V.A. di legge, per complessivi Euro 33.360,90 determinato come di seguito: Descrizione 1 2 Imponibile € Iva € Spese per il personale impegnato per l'attività di ricezione, 21.545,00 4.739,90 preparazione e vendita degli oggetti Oneri di gestione del progetto (compresi assicurazione, sicurezza, 5.800,00 1.276,00 pulizia dei locali ecc.) Totale 27.345,00 6.015,90 Totale € 26.894,90 7.076,00 33.360,90 L'importo del corrispettivo è stato determinato sottraendo da quello presentato dalla Cooperativa in sede di offerta il contributo che la Cooperativa riceverà direttamente dalla Provincia a sostegno del costo lavoro per il tutor (25%) e per un inserimento lavorativo (40%). Resta inteso che qualora, per cause non imputabili alla Cooperativa, la Provincia non assegni in tutto in parte il predetto contributo, la differenza di spesa sarà assunta dal Comune e pagata alla Cooperativa con apposito provvedimento. Il pagamento del suddetto importo avverrà come segue: 1. entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione versamento di € 10.008,27 corrispondente a un acconto del 30% sul corrispettivo; 2. entro il 31 luglio 2015 versamento di € 15.012,40, corrispondente ad un acconto del 45%, del corrispettivo, previa presentazione da parte della Cooperativa di una relazione sull'andamento della gestione; 3. entro il 31 gennaio 2016: versamento dell'importo a saldo risultante dalla rendicontazione finale predisposta dalla Cooperativa da cui dovranno risultare le spese sostenute e le entrate incassate costituite da contributi provinciali a sostegno del costo lavoro e dai ricavi dell'attività di vendita, corredata da una relazione sull’attività svolta. Le spese dovranno essere contenute entro i limiti autorizzati dalla presente Convenzione. Dato il carattere sperimentale del progetto, i cui costi sono stati determinati in via presuntiva, le parti concordano che comunque alla Cooperativa dovrà essere garantito il pagamento delle seguenti voci : – costo del personale interamente dedicato all'attività di ricezione, preparazione e vendita dei materiali presso il CRP, al netto dello specifico contributo provinciale e dell'importo derivante dai ricavi delle vendita degli oggetti; – oneri gestionali del progetto come sopra indicati (voce n. 2 della tabella). Art. 5 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ Il Comune effettuerà periodici e discrezionali controlli, al fine di verificare che le prestazioni fornite dalla Cooperativa vengano svolte secondo il progetto, nonché ai fini della liquidazione degli acconti e del saldo. La Cooperativa si impegna a fornire al Comune, su richiesta, informazioni circa l’andamento della gestione. Art. 6- OBBLIGHI GENERALI La Cooperativa si impegna ad operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e ad assumere tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi conseguenti alla gestione del CRP. Il Comune non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in esecuzione del progetto. La Cooperativa garantisce di essere in regola con tutti gli obblighi di legge e di contratto di lavoro di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica. Art. 7 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI Il contraente, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Le parti stabiliscono espressamente che la convenzione è risolta di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo CIG. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Art. 8 – D.U.V.R.I. Ai fini della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I., si da atto che il servizio in oggetto non crea interferenze tra la società Cooperativa ed il Comune . I rischi interferenziali possono quindi considerarsi pari ad € 0,00.- (Euro Zero/00.-). Art. 9 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE. La Cooperativa è obbligata a comunicare al Comune qualsivoglia variazione del proprio statuto. Art. 10 - FORO COMPETENTE Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione, o comunque ad essa connessa o dipendente, è competente il Foro di Rovereto. Art. 11 – NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile. Art. 12 - REGISTRAZIONE Il presente atto privato è soggetto a registrazione in caso d’uso ed a spese della parte richiedente, ai sensi dell’art. 5, II° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Letto, approvato e sottoscritto LA DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE Anna Cattoi ULISSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Il Presidente
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