Convenzione per la gestione del “CRP

Convenzione per la gestione del “CRP - Centro Riuso Permanente” di Riva del Garda
L’anno duemilaquindici (2015) addì …..... (...) del mese di …........ in Riva del Garda, nel
Palazzo Pretorio, sede della Residenza Municipale, fra i Signori:
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CATTOI ANNA, nata a Trento (TN) il 25.06.1963, Dirigente dell'Area gestione territorio
ambiente e attività produttive del Comune di Riva del Garda, domiciliata presso lo stesso,
Piazza III Novembre n. 5, la quale interviene in nome, per conto e nell’interesse del Comune
di Riva del Garda (C.F. 84001170228 - P.I. 00324760222), di seguito per brevità denominato
“Comune”, a ciò autorizzata ai sensi di legge;
ULISSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in …....................................
(Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. …........................), di seguito per brevità denominata
“Cooperativa”, rappresentata in questo atto dal Presidente Signor …......................., nato a
…….. il …………… - Codice fiscale …..................................., domiciliato per la carica
presso la Sede Sociale;
- Premesso che:
- il Comune di Riva del Garda, volendo attivare un'iniziativa volta alla riduzione della
produzione di rifiuti - stimolando il riuso e il riciclo di materiali – con deliberazione della
Giunta Municipale n. 1441 dd. 30.12.2014 ha deliberato l'avvio sperimentale di un “CRP” o
“Centro del Riuso Permanente”, quale luogo in cui la popolazione viene invitata a donare i
materiali in buono stato non più utilizzati che possono rappresentare “risorse” per altre
persone o famiglie, in particolare oggetti dismessi - altrimenti destinati allo smaltimento in
discarica - che possono essere recuperati e ri-destinati al loro uso originario;
- con la predetta deliberazione la Giunta comunale ha approvato il progetto per la
sperimentazione del CRP – Centro Riuso Permanente per un importo complessivo di
€ 37.860,90;
il Comune di Riva del Garda
o
è il titolare dell'iniziativa e del progetto sperimentale;
o
per la sperimentazione di tale iniziativa coinvolgerà i seguenti Enti / soggetti: Comunità
Alto Garda e Ledro, Associazione ViviRione, Circolo Pensionati il Quartiere,
Associazione Carabinieri in congedo, Cooperativa Ephedra, Associazione Caritas;
- i soggetti coinvolti nel Progetto “CRP” ne condividono i contenuti e gli obiettivi ed intendono
impegnarsi, ognuno per il proprio ruolo, per perseguirne i risultati;
- con determinazione n.____di data 31.12.2014, è stata affidata alla Cooperativa Sociale Ulisse
di Riva del Garda la gestione del CRP ed è stato approvato lo schema della presente
convenzione.
Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO
Il Comune di Riva del Garda affida alla Società “Ulisse Società Cooperativa Sociale Onlus”,
che accetta, la gestione del progetto sperimentale denominato “CRP – Centro Riuso Permanente”, di
seguito per brevità denominato “CRP”, finalizzato alla raccolta di oggetti e materiali donati da
privati, Associazioni e/o altri Enti, ponendoli successivamente in vendita ad un prezzo simbolico,
con le modalità descritte nel documento allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 1441
dd. 30.12.2014, i cui contenuti vengono espressamente richiamati ai fini del presente atto.
Art. 2 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Per la gestione delle attività del CRP il Comune metterà a disposizione locali idonei, senza
oneri a carico del gestore.
Nello svolgimento delle attività del CRP la Cooperativa si avvarrà anche della collaborazione
degli Enti e delle Associazioni citate in premessa che, attraverso il volontariato, renderanno
attuabile la realizzazione del “Progetto CRP – Centro del Riuso Permanente”.
Il ruolo principale della Cooperativa sarà di supporto amministrativo e di gestione del
progetto; essa metterà a disposizione proprio personale presso il CRP per lo svolgimento
dell'attività di ricezione, preparazione e vendita dei materiali, sulla base di un calendario stabilito in
accordo con il Comune.
La Cooperativa si impegna ad impiegare presso il CRP almeno un lavoratore in situazione di
svantaggio sociale.
Art. 3 – INIZIO ATTIVITÀ E DURATA DEL PROGETTO
La presente Convenzione avrà durata di dodici (12) mesi dalla data di sottoscrizione.
Art. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per la realizzazione del progetto il Comune di Riva del Garda corrisponderà alla Cooperativa
un importo complessivo di Euro 27.345,00, oltre all’I.V.A. di legge, per complessivi Euro 33.360,90
determinato come di seguito:
Descrizione
1
2
Imponibile
€
Iva
€
Spese per il personale impegnato
per
l'attività
di
ricezione,
21.545,00 4.739,90
preparazione e vendita degli
oggetti
Oneri di gestione del progetto
(compresi assicurazione, sicurezza, 5.800,00 1.276,00
pulizia dei locali ecc.)
Totale
27.345,00 6.015,90
Totale
€
26.894,90
7.076,00
33.360,90
L'importo del corrispettivo è stato determinato sottraendo da quello presentato dalla Cooperativa in
sede di offerta il contributo che la Cooperativa riceverà direttamente dalla Provincia a sostegno del
costo lavoro per il tutor (25%) e per un inserimento lavorativo (40%). Resta inteso che qualora, per
cause non imputabili alla Cooperativa, la Provincia non assegni in tutto in parte il predetto
contributo, la differenza di spesa sarà assunta dal Comune e pagata alla Cooperativa con apposito
provvedimento.
Il pagamento del suddetto importo avverrà come segue:
1.
entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione versamento di € 10.008,27
corrispondente a un acconto del 30% sul corrispettivo;
2.
entro il 31 luglio 2015 versamento di € 15.012,40, corrispondente ad un acconto del 45%, del
corrispettivo, previa presentazione da parte della Cooperativa di una relazione sull'andamento
della gestione;
3.
entro il 31 gennaio 2016: versamento dell'importo a saldo risultante dalla rendicontazione
finale predisposta dalla Cooperativa da cui dovranno risultare le spese sostenute e le entrate
incassate costituite da contributi provinciali a sostegno del costo lavoro e dai ricavi
dell'attività di vendita, corredata da una relazione sull’attività svolta.
Le spese dovranno essere contenute entro i limiti autorizzati dalla presente Convenzione. Dato
il carattere sperimentale del progetto, i cui costi sono stati determinati in via presuntiva, le parti
concordano che comunque alla Cooperativa dovrà essere garantito il pagamento delle seguenti
voci :
– costo del personale interamente dedicato all'attività di ricezione, preparazione e vendita dei
materiali presso il CRP, al netto dello specifico contributo provinciale e dell'importo derivante dai
ricavi delle vendita degli oggetti;
– oneri gestionali del progetto come sopra indicati (voce n. 2 della tabella).
Art. 5 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Il Comune effettuerà periodici e discrezionali controlli, al fine di verificare che le prestazioni
fornite dalla Cooperativa vengano svolte secondo il progetto, nonché ai fini della liquidazione degli
acconti e del saldo.
La Cooperativa si impegna a fornire al Comune, su richiesta, informazioni circa l’andamento
della gestione.
Art. 6- OBBLIGHI GENERALI
La Cooperativa si impegna ad operare nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e ad
assumere tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi conseguenti alla gestione del CRP.
Il Comune non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione
delle attività effettuate in esecuzione del progetto.
La Cooperativa garantisce di essere in regola con tutti gli obblighi di legge e di contratto di
lavoro di cui sono destinatari i datori di lavoro, compresi quelli in materia di previdenza ed
assistenza, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in materia antinfortunistica.
Art. 7 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Il contraente, a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Le parti stabiliscono
espressamente che la convenzione è risolta di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA (art. 3
comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente
convenzione.
A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante
deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il
contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati
successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della
data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo CIG.
Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente la presente convenzione rimane
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria di rivalsa o
comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
Art. 8 – D.U.V.R.I.
Ai fini della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze –
D.U.V.R.I., si da atto che il servizio in oggetto non crea interferenze tra la società Cooperativa ed il
Comune . I rischi interferenziali possono quindi considerarsi pari ad € 0,00.- (Euro Zero/00.-).
Art. 9 – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.
La Cooperativa è obbligata a comunicare al Comune qualsivoglia variazione del proprio
statuto.
Art. 10 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o validità della presente
Convenzione, o comunque ad essa connessa o dipendente, è competente il Foro di Rovereto.
Art. 11 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 12 - REGISTRAZIONE
Il presente atto privato è soggetto a registrazione in caso d’uso ed a spese della parte
richiedente, ai sensi dell’art. 5, II° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto
LA DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Anna Cattoi
ULISSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Il Presidente