Delibera di Giunta camerale n. OGGETTO 10 dd. 24 gennaio 2014 Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG promossi dai concorrenti: 1) ATI Innocente & Stipanovich Srl; 2) ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e Riccesi Spa, nei confronti della Camera di Commercio di Trieste, in relazione alla gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo dell’edificio di via san Nicolò 7 in Trieste” - I lotto. Autorizzazione alla costituzione in giudizio. Il Presidente informa che, in relazione all’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo dell’edificio camerale di via S. Nicolò 7 in Trieste”, sono strati notificati alla Camera di Commercio di Trieste i seguenti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG: 1) da parte dell’ATI Innocente & Stipanovich Srl, con istanza di sospensione, notificato in data 10.01.2014; 2) a parte dell’ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e Riccesi Spa, con istanza di sospensione, spedito in data 11.01.2014 e pervenuto in data 16.01.2014, entrambi incentrati sulla richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto. Oggetto delle due impugnazioni sono, in particolare, la determina dirigenziale n. 273/Dir/CV dd. 12.12.2013 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva; la correlata nota dd. 12.12.2013 prot. 27778, di comunicazione del medesimo provvedimento al costituendo RTI fra Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e Tecno Group Srl; i verbali della Commissione Giudicatrice; il bando di gara dd. 06.05.2013; il disciplinare di gara e il progetto preliminare. Quanto alle fasi della gara d’appalto di cui si controverte, essa è stata indetta con determina dirigenziale n. 94/Dir/CV dd. 07.05.2013, mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 168 del DPR n. 207/2010. Come risulta dal bando di gara, approvato con determina dirigenziale n. 94/Dir/CV dd. 07.05.2013, l’importo a base d’asta era fissato in € 4.517.000,00, oltre a IVA. Al bando presentavano offerte 9 concorrenti, tra cui l’odierna ricorrente e il controinteressato aggiudicatario RTI fra Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e Tecno Group Srl. In esito ai lavori della Commissione Giudicatrice, riunitasi 18 volte, dal 22 agosto 2013 al 14 novembre 2013, sulla base delle disposizioni del disciplinare di gara, venivano ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecnico-quantitative ed economiche unicamente i concorrenti n. 1 ( CO.VE.CO), n. 2 (ATI SETTIMO), n. 6 (CCC), e n. 8 (A.T.I. INNOCENTE). Al termine dell’esame delle offerte tecnico-quantitative ed economiche, veniva pertanto predisposta la seguente graduatoria finale: 1° classificata : concorrente n. 6 (CCC) con punti 78,00 su 100 2° classificata : concorrente n. 2 (A.T.I. SETTIMO) con punti 72,33 su 100 3° classificata : concorrente n. 1 (CO.VE.CO.) con punti 69,94 su 100 DEL-GC F1 - REV.2 pag. n. 2 (segue) Delibera di Giunta camerale n. 10 dd. 24 gennaio 2014 4° classificata : concorrente n. 8 (A.T.I. INNOCENTE) con punti 69,26 su 100 L’appalto veniva pertanto aggiudicato in via provvisoria al costituendo RTI fra Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e Tecno Group Srl. All’esito delle verifiche di legge, con determinazione dirigenziale n. 279/Dir/CV dd. 20.12.2013, veniva dichiarata l’efficacia della citata determina dirigenziale di aggiudicazione n. 273. Entrambi i ricorrenti censurano sostanzialmente la presunta illegittimità dell’operato della Commissione di gara sotto il profilo dell’ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecnico-qualitative di vari concorrenti, asseritamene passibili di esclusione; altri motivi di ricorso si incentrano su asseriti profili di illogicità e contraddittorietà di valutazioni tecniche operate dalla citata Commissione. A fronte di tali ricorsi, l’Ente camerale ritiene doverosamente necessario costituirsi in giudizio al fine di opporsi ad entrambi i ricorsi giurisdizionali, contestando in fatto e diritto le deduzioni dei ricorrenti in quanto ritenute infondate ed immotivate, avvalendosi di un legale esperto in campo amministrativo e in materia di lavori pubblici. La Giunta camerale, udita la relazione del Presidente e condivisi i contenuti; vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio; visto il D.Lgs. 165/01; visto il ricorso al TAR del FVG promosso nei confronti dell’Ente camerale da parte dell’ATI Innocente & Stipanivich Srl, con richiesta di sospensiva notificato all’Ente camerale in data 10.01.2014; visto il ricorso al TAR del FVG promosso nei confronti dell’Ente camerale da parte dell’ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e Riccesi Spa, con richiesta di sospensiva, spedito in data 11.01.2014 e pervenuto in data 16.01.2014; richiamati gli atti di gara impugnati; ritenuto opportuna e necessaria la costituzione nei presenti giudizi dell’Ente camerale al fine di contestare in fatto e diritto le pretese delle parti ricorrenti; ai sensi dell’art. 19 dello Statuto camerale; all’unanimità, delibera 1. DEL-GC F2 - REV.2 la costituzione in giudizio della Camera di Commercio di Trieste e, quindi, del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, comm. Antonio Paoletti, al fine di opporsi alle richieste formulate nei due ricorsi giurisdizionali di cui in pag. n. 3 (segue) Delibera di Giunta camerale n. 10 dd. 24 gennaio 2014 premessa e formulati dai concorrenti: 1) ATI Innocente & Stipanovich Srl; 2) ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e Riccesi Spa, per le motivazioni sopra specificate, autorizzando il Presidente dell’Ente alla firma degli atti di propria competenza, inerenti e consequenziali al presente provvedimento ed, in primis, alla firma del mandato al legale a cui sarà affidato specifico incarico di patrocinio nei procedimenti giudiziari di cui trattasi, e che sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale; 2. di demandare al Segretario Generale gli adempimenti amministrativi consequenziali. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/90 e s.m.i. IL PRESIDENTE comm. Antonio PAOLETTI f.to IL SEGRETARIO GENERALE avv. Stefano PATRIARCA f.to CV 230114 DEL-GC F2 - REV.2 1^ RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE 24 gennaio 2014 Nell'anno duemilaquattordici, il giorno venerdì 24 gennaio alle ore 13.30 presso la sede della Camera di Commercio si è riunita la Giunta camerale, convocata con nota prot. 977/14 dd. 17.1.2014, il cui O.d.G. è stato successivamente integrato con nota prot. 1121/14 dd. 21.1.2014. PRESENTI PAOLETTI comm. Antonio PRESIDENTE settore piccole imprese commercio PEDICCHIO ing. Vittorio settore industria BOSIO cav. Franco ROVIS sig. Paolo Vice Presidente vicario settore servizi alle imprese settore artigianato ASSENTI X X X X ROMANELLI dott. Manlio settore commercio X STANISSA dott. Walter settore agricoltura X VECCHIET dott. Gianfranco settore credito e assicurazioni X Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti CICCHITTI dott. Nicola Presidente X BASSAN dott. Joram componente X CHINETTI rag. Ave componente LCCIAA02 - REV.1 X
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