Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del

Delibera di Giunta camerale n.
OGGETTO
10
dd.
24 gennaio 2014
Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG promossi dai concorrenti:
1) ATI Innocente & Stipanovich Srl; 2) ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e
Riccesi Spa, nei confronti della Camera di Commercio di Trieste, in relazione alla
gara d’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
“Risanamento conservativo dell’edificio di via san Nicolò 7 in Trieste” - I lotto.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio.
Il Presidente informa che, in relazione all’appalto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Risanamento conservativo dell’edificio
camerale di via S. Nicolò 7 in Trieste”, sono strati notificati alla Camera di
Commercio di Trieste i seguenti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale del
FVG: 1) da parte dell’ATI Innocente & Stipanovich Srl, con istanza di sospensione,
notificato in data 10.01.2014; 2) a parte dell’ATI Settimo Costruzioni Generali Srl
e Riccesi Spa, con istanza di sospensione, spedito in data 11.01.2014 e pervenuto
in data 16.01.2014, entrambi incentrati sulla richiesta di annullamento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto.
Oggetto delle due impugnazioni sono, in particolare, la determina dirigenziale
n. 273/Dir/CV dd. 12.12.2013 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione
definitiva; la correlata nota dd. 12.12.2013 prot. 27778, di comunicazione del
medesimo provvedimento al costituendo RTI fra Consorzio Cooperative
Costruzioni – CCC Società Cooperativa e Tecno Group Srl; i verbali della
Commissione Giudicatrice; il bando di gara dd. 06.05.2013; il disciplinare di gara e
il progetto preliminare.
Quanto alle fasi della gara d’appalto di cui si controverte, essa è stata indetta
con determina dirigenziale n. 94/Dir/CV dd. 07.05.2013, mediante procedura
aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 168 del DPR n. 207/2010. Come risulta dal bando di gara, approvato con
determina dirigenziale n. 94/Dir/CV dd. 07.05.2013, l’importo a base d’asta era
fissato in € 4.517.000,00, oltre a IVA. Al bando presentavano offerte 9 concorrenti,
tra cui l’odierna ricorrente e il controinteressato aggiudicatario RTI fra Consorzio
Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e Tecno Group Srl.
In esito ai lavori della Commissione Giudicatrice, riunitasi 18 volte, dal 22
agosto 2013 al 14 novembre 2013, sulla base delle disposizioni del disciplinare di
gara, venivano ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecnico-quantitative
ed economiche unicamente i concorrenti n. 1 ( CO.VE.CO), n. 2 (ATI SETTIMO),
n. 6 (CCC), e n. 8 (A.T.I. INNOCENTE).
Al termine dell’esame delle offerte tecnico-quantitative ed economiche,
veniva pertanto predisposta la seguente graduatoria finale:
1° classificata : concorrente n. 6 (CCC) con punti 78,00 su 100
2° classificata : concorrente n. 2 (A.T.I. SETTIMO) con punti 72,33 su 100
3° classificata : concorrente n. 1 (CO.VE.CO.) con punti 69,94 su 100
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4° classificata : concorrente n. 8 (A.T.I. INNOCENTE) con punti 69,26 su 100 L’appalto veniva pertanto aggiudicato in via provvisoria al costituendo RTI fra
Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa e Tecno Group
Srl. All’esito delle verifiche di legge, con determinazione dirigenziale n. 279/Dir/CV
dd. 20.12.2013, veniva dichiarata l’efficacia della citata determina dirigenziale di
aggiudicazione n. 273.
Entrambi i ricorrenti censurano sostanzialmente la presunta illegittimità
dell’operato della Commissione di gara sotto il profilo dell’ammissione alla fase di
valutazione delle offerte tecnico-qualitative di vari concorrenti, asseritamene
passibili di esclusione; altri motivi di ricorso si incentrano su asseriti profili di
illogicità e contraddittorietà di valutazioni tecniche operate dalla citata
Commissione.
A fronte di tali ricorsi, l’Ente camerale ritiene doverosamente necessario
costituirsi in giudizio al fine di opporsi ad entrambi i ricorsi giurisdizionali,
contestando in fatto e diritto le deduzioni dei ricorrenti in quanto ritenute infondate
ed immotivate, avvalendosi di un legale esperto in campo amministrativo e in
materia di lavori pubblici.
La Giunta camerale,
udita la relazione del Presidente e condivisi i contenuti;
vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma
dell’ordinamento delle Camere di Commercio;
visto il D.Lgs. 165/01;
visto il ricorso al TAR del FVG promosso nei confronti dell’Ente camerale da
parte dell’ATI Innocente & Stipanivich Srl, con richiesta di sospensiva
notificato all’Ente camerale in data 10.01.2014;
visto il ricorso al TAR del FVG promosso nei confronti dell’Ente camerale da
parte dell’ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e Riccesi Spa, con richiesta di
sospensiva, spedito in data 11.01.2014 e pervenuto in data 16.01.2014;
richiamati gli atti di gara impugnati;
ritenuto opportuna e necessaria la costituzione nei presenti giudizi dell’Ente
camerale al fine di contestare in fatto e diritto le pretese delle parti ricorrenti;
ai sensi dell’art. 19 dello Statuto camerale;
all’unanimità,
delibera
1.
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la costituzione in giudizio della Camera di Commercio di Trieste e, quindi, del
suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, comm. Antonio Paoletti,
al fine di opporsi alle richieste formulate nei due ricorsi giurisdizionali di cui in
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(segue) Delibera di Giunta camerale n.
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premessa e formulati dai concorrenti: 1) ATI Innocente & Stipanovich Srl; 2)
ATI Settimo Costruzioni Generali Srl e Riccesi Spa, per le motivazioni sopra
specificate, autorizzando il Presidente dell’Ente alla firma degli atti di propria
competenza, inerenti e consequenziali al presente provvedimento ed, in
primis, alla firma del mandato al legale a cui sarà affidato specifico incarico di
patrocinio nei procedimenti giudiziari di cui trattasi, e che sarà individuato con
successivo provvedimento dirigenziale;
2.
di demandare al Segretario Generale gli adempimenti amministrativi
consequenziali.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater
della legge 241/90 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI
f.to
IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Stefano PATRIARCA
f.to
CV 230114
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1^ RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
24 gennaio 2014
Nell'anno duemilaquattordici, il giorno venerdì 24 gennaio alle ore 13.30 presso la sede della
Camera di Commercio si è riunita la Giunta camerale, convocata con nota prot. 977/14 dd.
17.1.2014, il cui O.d.G. è stato successivamente integrato con nota prot. 1121/14 dd. 21.1.2014.
PRESENTI
PAOLETTI comm. Antonio
PRESIDENTE
settore piccole imprese commercio
PEDICCHIO ing. Vittorio
settore industria
BOSIO cav. Franco
ROVIS sig. Paolo
Vice Presidente vicario
settore servizi alle imprese
settore artigianato
ASSENTI
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X
X
ROMANELLI dott. Manlio
settore commercio
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STANISSA dott. Walter
settore agricoltura
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VECCHIET dott. Gianfranco
settore credito e assicurazioni
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Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
CICCHITTI dott. Nicola
Presidente
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BASSAN dott. Joram
componente
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CHINETTI rag. Ave
componente
LCCIAA02 - REV.1
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