Disposizioni normative – assunzioni personale cesil e csl

Disposizioni normative – assunzioni personale cesil e csl
Legge Regionale n. 3 del 05.03.2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).
Art.6
Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale
1. Per l'attuazione degli interventi regionali per l'occupazione è istituito nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione, il "fondo regionale per l'occupazione" alla cui dotazione finanziaria
concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari;
la relativa gestione è affidata all'Assessorato competente in materia di lavoro, che si avvale anche delle
procedure di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 40 del 1990. In particolare, nel fondo confluiscono:
…………
e) la somma, per gli anni dal 2008 al 2013, valutata in annui euro 12.000.000 a valere sulle risorse
derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il
potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorità per i
nuovi bacini d'impiego di cui alle Misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, e per il mantenimento in
servizio dei lavoratori già impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle predette misure, nel corso
del precedente esercizio; la Giunta regionale, ai fini della definitiva stabilizzazione dei predetti lavoratori e
previa verifica sullo stato degli strumenti regionali e territoriali del sistema dei servizi per il lavoro e lo
sviluppo, predispone un apposito disegno di legge.
Legge Regionale n. 25 del 17.12.2012,
Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi.
Art.9
Funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e
delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del
2008
1. Nelle more della piena attuazione della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino
generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011), concernente il riordino
generale delle autonomie locali, gli organi che in via provvisoria garantiscono, in adempimento della
legge regionale, la gestione delle funzioni amministrative delle soppresse province sarde, provvedono alla
prosecuzione del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in
materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle
politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi
dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento
lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge
regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
2. Fatti salvi gli atti di organizzazione e di spesa adottati nell'esercizio 2012, la Giunta regionale è
autorizzata, per l'anno 2013, in attesa della riallocazione del predetto servizio pubblico nel competente
livello istituzionale, a disciplinare, con propria deliberazione, le modalità operative a cui si devono
attenere i predetti organi provvisori ovvero, quando sia impedito da ragioni oggettive, l'Agenzia regionale
del lavoro a ciò delegata, per la prosecuzione dell'attività dei CSL, CESIL e delle Agenzie di sviluppo
locale, anche con riferimento all'utilizzo del personale professionalizzato di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008 e compreso il personale professionalizzato dei CSL della
Provincia di Carbonia-Iglesias.A tal fine la Giunta regionale opera avuto riguardo alla proroga dei contratti
di lavoro precario e a tempo determinato disposti dalla legge di stabilità 2013.[1]
3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano anche per la prosecuzione dell'attività e dell'occupazione
dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13 settembre 2012, n. 17
(Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi
inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie). Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma trovano copertura nei trasferimenti previsti per l'esercizio delle
funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13
(Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo ed alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti
dell'uomo, degli animali e delle piante).
4. Gli oneri relativi all'attuazione dei commi 1 e 2 sono valutati in euro 12.000.000 a valere sulle
disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013.
Legge Regionale n. 3 del 08.02.2013
Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni
urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge
regionale n. 1 del 2013.
Art.5
Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro
1. La Giunta regionale, in attuazione della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti
in materia di enti locali e settori diversi), con propria deliberazione dispone l'assunzione con contratto a
termine al 31 dicembre 2013 presso l'Agenzia regionale del lavoro del personale professionalizzato di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 2012, qualora non sia stato già assunto dalle
amministrazioni locali. L'Agenzia dispone il loro comando presso le amministrazioni delle soppresse
province sarde, delle unioni di comuni e/o dei comuni nei quali hanno svolto l'attività nei precedenti
esercizi. L'Agenzia verifica, inoltre, il possesso dei requisiti necessari all'assunzione tramite l'esame dei
titoli di servizio posseduti dal predetto personale.
2. Gli stanziamenti previsti nell'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 2012, sono assegnati all'Agenzia
regionale del lavoro nella misura residua alle risorse finanziarie già trasferite o da trasferire agli enti locali
che abbiano già provveduto alle assunzioni.
Legge Regionale 29 aprile 2013, n.10
Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.
Art. 1
Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro
1. Nelle more del riordino istituzionale degli enti territoriali e del sistema dei servizi per il lavoro e lo
sviluppo, il personale impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006,
compreso il personale professionalizzato di CSL della Provincia di Carbonia Iglesias, indipendentemente
dalla forma contrattuale applicata, nonché quello di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 13
settembre 2012, n. 17 (Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro
(CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni
varie), è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro.
2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene entro i trenta giorni successivi alla
pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS), mantenendo presso l'Agenzia regionale del lavoro la tipologia contrattuale in essere alla data di
approvazione della presente legge, ovvero l'ultimo contratto operante negli ultimi diciotto mesi.
3. In attesa del riordino di cui al comma 1, il personale continua ad operare con le stesse funzioni
precedentemente svolte presso gli enti territoriali di provenienza, al fine di dare continuità e garantire le
competenze delegate.
4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua, qualora necessario, la propria pianta organica ed avvia entro
novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le procedure per l'espletamento di "corsiconcorso" con riguardo alla esperienza lavorativa maturata.
5. La procedura selettiva individuata dal presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2013.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla
UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente alla sua approvazione, nei corrispondenti capitoli ed
UPB del bilancio annuale 2013 e in quello pluriennale.
Legge Regionale 26 luglio 2013, n.17
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.
Art. 1
Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro:
integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20
1. Ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione,
sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge
regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), da realizzare mediante un
adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, all'articolo 15 della
legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla
Regione nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro si
territorializza, dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti
dalle province ai sensi dell''articolo 14 della presente legge.
2 ter. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture
di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL)
istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime
province ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di
questi ultimi.
2 quater. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie
strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro
(CSL) istituiti dalle province, svolge anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni ed
altri enti territoriali interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL)
e con le Agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del
2008, attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle
medesime Agenzie di sviluppo locale.
2 quinquies. I centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il
lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di
competenza della Regione di cui alla presente legge.".
2. Gli oneri derivanti dalla prima fase di attuazione del presente articolo sono valutati in euro 12.000.000
per l'anno 2013 e seguenti.
Legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38
Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di
tutela ambientale.
Art. 1
Servizi per il lavoro
1. Al fine di dare piena attuazione alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego),
così come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di lavoro e nel settore sociale), e dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 aprile
2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e di assicurare una maggiore
efficienza dei servizi per il lavoro su tutto il territorio regionale, l'Agenzia regionale per il lavoro, in
considerazione della rilevanza sociale dei servizi per il lavoro, è autorizzata, in conformità ai limiti di cui al
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), e successive
modifiche, ad indire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato che, in deroga
all'articolo 54 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono gestiti direttamente dalla stessa Agenzia in
considerazione della specificità delle figure professionali richieste.
2. Nel comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005 le parole "regolamento generale"
sono sostituite dalla seguente: "statuto".
3. Ai soli fini della presente legge, in deroga all'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 20 del
2005, così come modificato dal comma 2, lo statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro è approvato dalla
Giunta regionale entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Giunta regionale, entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, definisce la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2005, tenendo conto delle disposizioni del
comma 1 e dell'articolo 15, commi 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge regionale n. 20 del
2005. La dotazione organica di prima attivazione, in virtù delle nuove competenze assegnate all'Agenzia,
è di 480 unità.
5. La procedura selettiva di cui al presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2014.
Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 40
Norme urgenti in materia di agricoltura, di previdenza integrativa del comparto regionale e disposizioni
varie.
Art. 10
Attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013 (Assunzione a termine da parte
dell'Agenzia regionale del lavoro)
1. Ai fini della compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8
febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna – Norma
transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e
modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), il termine del "31 dicembre 2013" in esso previsto è
sostituito con il termine del "30 settembre 2014".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla
UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente all'approvazione delle leggi regionali finanziaria e
bilancio 2014, nei corrispondenti capitoli e UPB del bilancio stesso.