N° 3 Marzo 2014

Periodico di informazione alle imprese
Breview
TeamSystem
Supplemento a TeamSystem Review
n. 207 - Marzo 2014
IN QUESTO NUMERO n. 3/2014
Pag 4
Indennità antitubercolari
L’inps ha comunicato le nuove misure delle indennità
antitubercolari in vigore dal 1° gennaio 2013 e dal 1°
gennaio 2014
7
Cig, indennità di mobilità a ASpl: importi massimi 2014
15
CDP: plafond a disposizione di imprese e famiglie
24
CUD 2014: importanti novità
Business
review
Poste Italiane S.p.A.
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Periodico
di informazione
alle imprese
Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera
Redazione:
Assindustria Pesaro Urbino
S.E. o O.
Riproduzione vietata
_numero _ 3 marzo 2014
Inps: indennità antitubercolari
Gestione Separata Inps: nuove aliquote contributive
4
5
Contratti di solidarietà: integrazione salariale
6
Cig, indennità di mobilità e ASpI: importi massimi 2014
7
Addetti ai servizi domestici e familiari: contributi 2014
TFR: coefficiente di gennaio 2014
Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro
8
10
11
Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: novità
12
Obbligo di pagamento elettronico: chiarimenti
14
CDP: plafond a disposizione di imprese e famiglie
Equo canone di gennaio 2014
15
18
Monitoraggio fiscale: nuova disciplina
19
CUD 2014: importanti novità
24
Compensazione crediti della pubblica amministrazione
29
Accordo multilaterale sulla facilitazione al commercio
31
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Notizie tecniche a cura di
Confindustria Pesaro Urbino
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 039 _ marzo 2014
Inps: indennità
antitubercolari 2014
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inps ha comunicato gli importi delle indennità antitubercolari per gli anni
2013 e 2014.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’Inps ha comunicato le nuove misure delle indennità antitubercolari in
vigore dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014.
L’adeguamento sarà operato anche sulle indennità giornaliere in corso di
godimento al 1° gennaio 2014 spettanti agli assicurati in misura pari
all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza.
In ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell’indennità
giornaliera nella misura fissa di euro 13,12.
dall'1.1.2013 euro
dall'1.1.2014
euro
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati
12,97
13,12
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari
dell'assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 Legge
n. 419/1975
6,49
6,56
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati
(giornaliera)
21,62
21,88
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di
assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari,
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 Legge
n. 419/1975 (giornaliera)
10,82
10,94
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps 13 del 29/01/2014
4
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 040 _ marzo 2014
Gestione Separata Inps:
nuove aliquote contributive
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inps fornisce indicazioni sulle aliquote contributive dovute nella Gestione
Separata.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’Inps informa che per i soggetti iscritti alla Gestione Separata le aliquote
contributive per l’anno 2014 sono le seguenti:
·
liberi professionisti (lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto) non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie: 27,72%;
·
collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie: 28,72%;
·
pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 22%.
La ripartizione dell’onere contributivo rimane immutata nelle misure già
previste (un terzo collaboratore e due terzi committente; 45 per cento
associato e 55 per cento associante). Per i professionisti iscritti alla Gestione
Separata l’onere contributivo è interamente a carico dei soggetti stessi.
Per l’anno 2014 il massimale di reddito imponibile contributivo è fissato a
100.123,00 euro.
L’Istituto inoltre precisa che i compensi corrisposti entro la data del 12
gennaio 2014, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013,
sono da assoggettare alle aliquote in vigore nel 2013.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps n. 18 del 04/02/2014
5
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 041 _ marzo 2014
Contratti di solidarietà:
integrazione salariale
NOTIZIA IN SINTESI
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che per l’anno 2014 l’ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà
difensivi (di cui all’art. 1 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863), è
aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della
riduzione di orario, nel limite di spesa previsto.
L’Inps, pertanto, ha fornito istruzioni operative sulle modalità di conguaglio
degli importi dell’integrazione salariale corrisposta dai datori di lavoro,
tenuto conto che per l’anno 2013 l’aumento della misura della retribuzione
persa era pari al 20%, da decurtare della percentuale di riduzione del
5,84%, mentre per l’anno 2014 l’aumento da corrispondere è pari al 10%
della retribuzione persa.
In ogni caso l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di
solidarietà non è soggetto al tetto massimo del trattamento di CIGS.
Con riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS, l’esposizione
del’importo dell’integrazione posta a conguaglio avviene all’interno
dell’elemento <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>. Nell’ elemento
<CIGSACredAltre> <CausaleCongCIGS> devono essere inseriti i seguenti codici:
·
G603 per l’esposizione dell’ importo dell’integrazione nella misura
normale del 60%, da decurtare delle percentuale di riduzione del 5,84%;
·
G706 per l’esposizione dell’ importo dell’integrazione nella misura della
maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno
2014.
Nell’elemento <ImportoCongCIGS> va poi indicato l’importo posto a
conguaglio.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps n. 15 del 29/01/2014
6
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 042 _ marzo 2014
Cig, indennità di mobilità e
ASpI: importi massimi 2014
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inps ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni, indennità di mobilità e ASpI relativi all’anno 2014.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
Dal 1° gennaio 2014 gli importi massimi mensili di intervento della cassa
integrazione guadagni sono i seguenti:
Settore industria
·
euro 969,77, per un importo di euro 913,14 al netto della ritenuta del
5,84%;
·
euro 1.165,58 per un importo di euro 1.097,51 al netto della ritenuta
del 5,84%.
Settore edile e lapideo
·
euro 1.163,72 per un importo di euro 1.095,76 al netto della ritenuta
del 5,84%;
·
euro 1.398,70, per un importo di euro 1.317,02 al netto della ritenuta
del 5,84%.
L’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più
elevato è pari ad euro 2.098,04.
In caso di riduzione di orario di lavoro, per la determinazione della quota
massima oraria integrabile gli importi andranno divisi per le ore teoriche
lavorative del mese per il quale viene avanzata la richiesta di intervento
della cig.
Gli importi massimi della cassa integrazione guadagni per l’industria valgono
anche per l’indennità di mobilità.
L’indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI (alle quali non si applica
la riduzione del 5,84%) è pari al 75 per cento della retribuzione mensile
nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2014 all’importo di
1.192,98 euro mensili; nei casi in cui sia superiore al predetto importo,
l’indennità è pari al 75 per cento di euro 1.192,98 incrementata di una
somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il
predetto importo.
L’indennità per il 2014 non può in ogni caso superare l’importo mensile
pari a 1.165,58 euro.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps n. 12 del 29/01/2014
7
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 043 _ marzo 2014
Addetti ai servizi domestici
e familiari: contributi 2014
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inps ha comunicato le nuove fasce di retribuzione su cui basare i calcoli per
i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari relativi all’anno
2014.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
Rimanendo in vigore gli esoneri previsti dalla legge, si determina una
minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI (che dal 1° gennaio 2013
ha sostituito la DS) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, che
incide sull’aliquota complessiva.
Inoltre la legge di riforma del mercato del lavoro (art. 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, al comma 28), ha previsto che ai rapporti di lavoro a
tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore
di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
(retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori
assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Dal 1° gennaio 2014 in riferimento alle trasformazioni di contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, è
prevista la restituzione al datore di lavoro dell’intera misura del contributo
addizionale essendo stato abolito il limite alle ultime sei mensilità.
La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro
riassuma con contratto a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi
dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso
corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a
tempo indeterminato.
Senza contributo addizionale
Retribuzione
oraria
Contribuzione comprensiva
CUAF
Contribuzione senza CUAF
fino a euro 7,86
euro 1,39
(0,35)
euro 1,40
(0,35)
oltre euro 7,86 a euro 9,57
euro 1,57
(0,39)
euro 1,58
(0,39)
oltre euro 9,57
euro 1,91
(0,48)
euro 1,92
(0,48)
Rapporti superiori alle 24 ore
settimanali
euro 1,01
(0,25)
euro 1,02
(0,25)
L’importo tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
8
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 043 _ marzo 2014
Con contributo addizionale (per rapporti non a tempo indeterminato)
Retribuzione
oraria
Contribuzione comprensiva
CUAF
Contribuzione senza CUAF
fino a euro 7,86
euro 1,49
(0,35)
euro 1,50
(0,35)
oltre euro 7,86 a euro 9,57
euro 1,68
(0,39)
euro 1,69
(0,39)
oltre euro 9,57
euro 2,04
(0,48)
euro 2,06
(0,48)
Rapporti superio ri alle 24 ore
settimanali
euro 1,08
(0,25)
euro 1,09
(0,25)
Si precisa che i datori di lavoro dovranno fare riferimento alla quarta fascia
di retribuzione in presenza di un numero di ore pari ad almeno 25 settimanali,
ovviamente prestate presso lo stesso datore di lavoro.
Peraltro nell’eventualità di concomitanza di prestazioni settimanali oltre le
24 ore e prestazioni settimanali inferiori alle 25 ore settimanali (per cui
durante il trimestre la retribuzione oraria convenzionale aumenta o
diminuisce), alla scadenza di quel trimestre andranno compilati e versati
tanti bollettini per quante sono le retribuzioni convenzionali nel trimestre
stesso.
Naturalmente ognuno di tali bollettini dovrà essere riferito ad una parte del
trimestre.
Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno
2012, n. 92, l’Inps precisa che lo stesso non sia applicabile al rapporto di
lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps n. 23 del 10/02/2014
9
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 044 _ marzo 2014
TFR: coefficiente
di gennaio 2014
NOTIZIA IN SINTESI
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 31 gennaio
2014 è pari all’1,002651.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base
2010=100 per il mese di gennaio 2014 è pari a 107,3.
Pertanto i rapporti cessati dal 15 gennaio 2013 al 14 febbraio 2014 il
trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013 va rivalutato
dello 0,2651% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,002651).
INDICE GENNAIO 2014
MESE
INDICE
Aumento 2014 su
2013
Totale
Gennaio
10
107,3
Tasso
mensile
TOTALE
RIVALUTAZIONE
COEFFICIENTE
0,125%
0,2651%
1,002651
al 75%
0,1867% 0,1401%
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 045 _ marzo 2014
Rivalutazione monetaria
dei crediti di lavoro
NOTIZIA IN SINTESI
Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal
1° gennaio 1990 e liquidati dal 1° al 31 gennaio 2014. Tali coefficienti sono
utili anche per il calcolo dell’indennità meritocratica di cessazione del rapporto
da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002).
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MENSILE DEI CREDITI DI LAVORO
Anno
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
ANNO
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,9365
1,8186
1,7142
1,6432
1,5769
1,5185
1,4387
1,4017
1,3794
1,3616
1,3332
1,2934
1,2646
1,2318
1,2076
1,1890
1,1637
1,1465
1,1144
1,0978
1,0833
1,0603
1,0278
1,0056
1,0000
1,9235
1,8022
1,7097
1,6368
1,5710
1,5062
1,4345
1,4004
1,3756
1,3591
1,3272
1,2889
1,2602
1,2297
1,2036
1,1852
1,1609
1,1438
1,1119
1,0953
1,0817
1,0571
1,0239
1,0056
1,9161
1,7974
1,7024
1,6336
1,5681
1,4942
1,4303
1,3991
1,3756
1,3566
1,3237
1,2878
1,2570
1,2256
1,2026
1,1833
1,1591
1,1420
1,1060
1,0953
1,0793
1,0530
1,0200
1,0037
1,9088
1,7893
1,6952
1,6273
1,5637
1,4863
1,4220
1,3978
1,3730
1,3516
1,3225
1,2833
1,2538
1,2236
1,1997
1,1795
1,1564
1,1403
1,1035
1,0929
1,0753
1,0479
1,0151
1,0037
1,9034
1,7829
1,6866
1,6210
1,5579
1,4771
1,4166
1,3938
1,3704
1,3491
1,3189
1,2800
1,2517
1,2226
1,1977
1,1776
1,1528
1,1368
1,0978
1,0905
1,0746
1,0468
1,0161
1,0037
1,8962
1,7735
1,6810
1,6132
1,5550
1,4694
1,4138
1,3938
1,3692
1,3491
1,3142
1,2777
1,2496
1,2216
1,1948
1,1758
1,1519
1,1341
1,0929
1,0889
1,0746
1,0458
1,0142
1,0019
1,8890
1,7703
1,6781
1,6070
1,5507
1,4681
1,4166
1,3938
1,3692
1,3466
1,3119
1,2777
1,2485
1,2186
1,1939
1,1730
1,1492
1,1315
1,0881
1,0889
1,0707
1,0428
1,0132
1,0009
1,8766
1,7656
1,6767
1,6055
1,5478
1,4630
1,4152
1,3938
1,3679
1,3466
1,3119
1,2777
1,2464
1,2165
1,1919
1,1711
1,1474
1,1298
1,0873
1,0849
1,0683
1,0397
1,0085
0,9972
1,8661
1,7579
1,6711
1,6040
1,5436
1,4592
1,4111
1,3912
1,3666
1,3430
1,3095
1,2766
1,2443
1,2135
1,1919
1,1702
1,1474
1,1298
1,0897
1,0881
1,0714
1,0397
1,0085
1,0009
1,8506
1,7441
1,6614
1,5933
1,5351
1,4516
1,4098
1,3872
1,3641
1,3405
1,3061
1,2733
1,2411
1,2125
1,1919
1,1683
1,1492
1,1263
1,0897
1,0873
1,0691
1,0357
1,0085
1,0019
1,8387
1,7320
1,6518
1,5858
1,5295
1,4429
1,4058
1,3833
1,3628
1,3357
1,3003
1,2711
1,2380
1,2095
1,1890
1,1683
1,1483
1,1220
1,0937
1,0865
1,0683
1,0347
1,0104
1,0047
1,8319
1,7275
1,6491
1,5858
1,5240
1,4404
1,4044
1,3833
1,3628
1,3344
1,2991
1,2700
1,2370
1,2095
1,1890
1,1665
1,1474
1,1178
1,0953
1,0849
1,0645
1,0317
1,0075
1,0019
1,8854
1,7719
1,6813
1,6128
1,5518
1,4727
1,4182
1,3932
1,3697
1,3478
1,3148
1,2798
1,2493
1,2196
1,1961
1,1756
1,1528
1,1333
1,0974
1,0901
1,0734
1,0445
1,0144
1,0026
11
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 046 _ marzo 2014
Rischi da esposizione a
radiazioni ionizzanti: novità
NOTIZIA IN SINTESI
Gli stati membri dovranno recepire il provvedimento comunitario entro il 6
febbraio 2018.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio Ambiente, Responsabile Sicurezza
Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la
Direttiva 2013/59/EURATOM con la quale si sono fissate nuove norme di
sicurezza contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti
di origine professionale, medica e della popolazione.
La Direttiva è entrata in vigore lo scorso 6 febbraio 2014 e gli stati membri
avranno tempo fino al 6 febbraio 2018 per il suo recepimento.
A partire dal 6 febbraio 2018, inoltre, le precedenti Direttive 89/618/
EURATOM 90/641/EURATOM 96/29/EURATOM 97/43/EURATOM 2003/122/
EURATOM verranno abrogate.
La nuova disciplina comunitaria si applica a:
12
·
fabbricazione, produzione, lavorazione, manipolazione, smaltimento,
impiego, stoccaggio, detenzione, trasporto, importazione nella Comunità
ed esportazione dalla Comunità di materiale radioattivo;
·
fabbricazione e funzionamento di attrezzature elettriche che emettono
radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una
differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (5kV);
·
attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali,
che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori
o della popolazione, a causa di:
-
funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali in relazione
all’esposizione del personale navigante;
-
lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
·
esposizione dei lavoratori o della popolazione al radon in ambienti
chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai
casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di
un’attività umana del passato;
·
preparazione, pianificazione della risposta e gestione di situazioni di
esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a
tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 046 _ marzo 2014
La direttiva non si applica invece:
·
all’esposizione al livello naturale di radiazione, come ad esempio quello
risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla
radiazione cosmica presente al livello del suolo;
·
all’esposizione della popolazione o lavoratori non facenti parte di
equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
·
all’esposizione in superficie ai radionuclidi nella crosta terrestre non
perturbata.
La normativa europea affronta anche il tema dell’esposizione al Radon in
ambienti chiusi e richiede agli stati membri di stabilire livelli di riferimento
nazionali.
Sarà anche compito degli stati:
·
provvedere ad individuare le abitazioni che presentano concentrazioni
di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, nel
caso, prevedere misure per la riduzione della concentrazione
·
definire un piano d’azione nazionale per la prevenzione dei rischi a
lungo termine derivanti dall’esposizione al radon nelle abitazioni, negli
edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, siano essi dovuti alla composizione
del suolo, ai materiali da costruzione, all’acqua;
·
adottare misure appropriate per prevenire l’ingresso del radon in nuovi
edifici.
RIFERIMENTI
1. Direttiva 2013/59/EURATOM del 05/12/2013 pubblicato sulla G.U.
dell’Unione Europea n. 13 del 17/01/2014
13
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 047 _ marzo 2014
Obbligo di pagamento
elettronico: chiarimenti
NOTIZIA IN SINTESI
Pubblicato il decreto che introduce l’obbligo per imprese e professionisti di
accettare i pagamenti di importo superiore a trenta euro effettuati in loro
favore da privati consumatori mediante carte di debito.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale
In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo si
applica limitatamente ai pagamenti disposti da privati consumatori a favore
di imprese e professionisti il cui fatturato dell’anno precedente sia superiore
a duecentomila euro.
In particolare, il decreto interministeriale del 24 gennaio scorso prevede:
·
importo minimo: obbligo per gli esercenti, intesi come imprese o
professionisti, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito per
importi superiori a 30 euro;
·
prima applicazione dall’entrata in vigore del decreto e fino al 30
giugno 2014, l’obbligo si applica solo agli esercenti che abbiano
realizzato nel 2013 un fatturato superiore a 200.000 euro;
·
possibili estensioni: con ulteriore decreto da emanarsi entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del decreto del 24 gennaio potranno essere
individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a
quelli sopra indicati. Con lo stesso successivo decreto, può essere
disposta l’estensione dell’obbligo a ulteriori strumenti di pagamento
elettronici utilizzati anche attraverso tecnologie mobili.
Il decreto entra in vigore 60 giorni dopo la data della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 marzo, ma è già stata presentata una
proposta per prorogare tale scadenza al 30 giugno 2014.
RIFERIMENTI
1. Decreto Ministeriale 24/01/2014 pubblicato sulla G. U. n. 21 del 27/
01/2014
2. Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, pubblicato sulla G.U. n. 294
del 18/12/2012 al S.O. n. 208
14
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 048 _ marzo 2014
CDP: plafond a disposizione
di imprese e famiglie
NOTIZIA IN SINTESI
Lo scorso 29 gennaio 2014 Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha approvato il
“Pacchetto imprese” il quale contiene una serie di misure finalizzate ad
agevolare ed ampliare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie
imprese italiane.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione
Il 29 gennaio 2014, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha approvato il c.d.
“Pacchetto imprese” il quale contiene una serie di misure finalizzate ad
agevolare ed ampliare l’accesso al credito da parte delle imprese italiane.
In particolare il pacchetto prevede:
·
la costituzione, all’interno del Plafond PMI, del Plafond PMI - MID e
del Plafond PMI - Reti;
·
il rafforzamento del Plafond PMI - Investimenti, incrementandone la
dotazione del fondo con ulteriori 2,5 miliardi di euro;
·
ed infine, la costituzione di un nuovo Plafond, Plafond Beni Strumentali,
da 2,5 miliardi di euro dedicato esclusivamente al finanziamento
dell’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI.
Per quanto riguarda le famiglie, informiamo è operativo il Plafond Casa di
2 miliardi di euro, messo a disposizione dalla CDP, per la concessione di
mutui ipotecari alle persone fisiche. L’ABI e la CDP hanno infatti sottoscritto,
il 20 novembre 2013, la convenzione che definisce le linee guida e le
regole applicative sulla base delle quali le banche potranno utilizzare il
nuovo Plafond. Ad oggi sono 20 gli istituti di credito che hanno aderito.
Di seguito i diversi Plafond in dettaglio.
Plafond PMI
CDP ha deciso di ampliare l’offerta delle iniziative a sostegno degli
investimenti delle imprese attraverso una serie di nuove misure.
Innanzitutto viene ridefinito il perimetro di PMI. CDP ha infatti ritenuto
opportuno ripensare al perimetro delle imprese finanziabili attraverso il
Plafond PMI, adottando la stessa definizione di piccola e media impresa
utilizzata dalla BEI (imprese fino a 250 dipendenti, a prescindere dal
fatturato e dall’attivo di bilancio).
Inoltre, l’operatività dello strumento è stata estesa alle cosiddette imprese
“mid cap”, ovvero alle aziende con un numero di dipendenti compreso fra
le 250 e 3.000 unità. A queste imprese - che hanno risentito pesantemente
della crisi finanziaria e del conseguente fenomeno del credit crunch - viene
destinata una specifica tranche da 2 miliardi di euro di nuove risorse,
attraverso la costituzione del Plafond PMI - MID, da destinare al
15
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 048 _ marzo 2014
finanziamento delle spese di investimento e delle esigenze di incremento
del capitale circolante.
Viene inoltre costituito il nuovo Plafond PMI –Reti, a cui vengono destinati
500 milioni di euro di nuove risorse, finalizzati ad agevolare la crescita
dimensionale delle PMI che sottoscrivano un contratto di rete per il
perseguimento di un programma comune. Le risorse finanzieranno le spese
di investimento e le esigenze di incremento del capitale circolante connesse
alla realizzazione del programma di rete.
Infine è previsto il trasferimento di 2 miliardi di euro dal Plafond PMI Crediti vs PA al Plafond PMI – Investimenti originariamente riservati con
lo scopo di favorire il pagamento dei debiti della PA nei confronti delle
imprese.
Il trasferimento delle risorse trae le sue motivazioni a seguito delle misure
straordinarie adottate dal Governo per favorire il pagamento dei crediti
delle imprese da parte della PA che hanno di fatto disincentivato lo strumento
creato ad hoc da CDP.
Plafond Beni strumentali
Per ultimo, viene deliberata l’istituzione del nuovo Plafond Beni
strumentali.
La costituzione del predetto plafond si rende necessaria per rendere operative
le misure previste dell’articolo 2, “Sabatini bis”, del c.d. Decreto Fare.
Lo strumento, dotato di 2,5 miliardi di euro di nuove risorse, mira a
finanziare, attraverso il sistema bancario, l’acquisto da parte delle PMI di
macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove da
utilizzare per uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie
digitali. Le PMI finanziate con la provvista del predetto plafond potranno
avere accesso ad un contributo in conto interessi, erogato direttamente dal
Ministero dello sviluppo economico.
Comunichiamo che, lo scorso 14 febbraio 2014, CDP ha provveduto alla
sottoscrizione della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo
Economico e con l’Associazione Bancaria Italiana al fine di rendere operativo
il predetto strumento. Le imprese possono così presentare le domande di
finanziamento e di contributo alle banche o intermediari finanziari a partire
dal 31 marzo 2014, utilizzando i moduli di domanda che sono disponibili
online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico dal 10 marzo 2014.
Plafond Casa
Il Plafond Casa è destinato al finanziamento, tramite mutui garantiti da
ipoteca, dell’acquisto di immobili residenziali, con priorità per le abitazioni
principali, preferibilmente appartenenti ad una delle classi energetiche A, B
o C e/o di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza
energetica, in attuazione delle disposizioni introdotte dell’art. 6, comma 1,
lett. a, del decreto legge n. 102/2013.
Potranno beneficiare della nuova iniziativa tutti i cittadini ma l’accesso è
riconosciuto in via prioritaria alle giovani coppie, le famiglie di cui fa
parte un soggetto disabile (invalidità determinata secondo i criteri definiti
dalla legge n. 194/1992) e le famiglie numerose (con almeno 3 figli).
16
Per accedere come giovani coppie è necessario rispettare i seguenti due
requisiti: aver composto il nucleo familiare da almeno due anni ed avere un
età non superiore ai 35 anni per uno dei componenti e 40 per l’altro
componente della coppia.
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 048 _ marzo 2014
In relazione alle tipologie di intervento, sono previste tre diverse durate
della provvista, pari a 10, 20 e 30 anni. Le banche possono utilizzare la
provvista di durata pari ai 20 e 30 anni per l’erogazione di mutui ipotecari
destinati all’acquisto di immobili residenziali. La provvista di durata di 10
anni può invece essere utilizzata per finanziare gli interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica.
L’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello
stesso.
Nella fase di avvio, una quota del 30% del Plafond è riservata alle Banche
del Sistema del Credito Cooperativo ed alle Banche piccole e minori.
Con la Comunicazione del 18 dicembre 2013, CDP ha dato seguito all’errata
corrige al testo coordinato del D.L. 102/2013, pubblicata nella GU del 25
novembre 2013. Con tale comunicazione, è stato esteso lo scopo della
provvista del Plafond Casa all’acquisto anche di immobili residenziali diversi
dalla abitazione principale. Le modifiche alla Convenzione hanno effetto a
partire dalla prima Data di Erogazione del 7 gennaio 2014.
Comunichiamo, infine, che sul sito dell’ABI (www.abi.it) è disponibile l’elenco
aggiornato al 4 febbraio 2014 delle banche che hanno aderito alla predetta
convenzione.
RIFERIMENTI
1. Comunicazione della CDP del 18/12/2013
2. Sito internet dell’ABI
17
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 049 _ marzo 2014
Equo canone
di gennaio 2014
NOTIZIA IN SINTESI
L’inflazione del mese di gennaio 2014 è stata pari a + 0,6%. Ai fini dell’equo
canone, pertanto, la variazione è pari a 0,45% (zerovirgolaquarantacinque).
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale
Sul sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che:
18
·
la variazione percentuale dell’indice del mese di gennaio 2014 rispetto a
gennaio 2013 è risultata pari a + 0,6% (zerovirgolasei). Variazione
utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti
ai sensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a 0,45%;
.
la variazione percentuale dell’indice del mese di gennaio 2014 rispetto
a gennaio 2012 risulta pari a più 2,8% (duevirgolaotto). Variazione
utile per i locali diversi dalle abitazioni: + 2,10%. Le variazioni
percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet
dell´ISTAT
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014
Monitoraggio fiscale:
nuova disciplina
NOTIZIA IN SINTESI
Gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti e nuova ritenuta d’acconto
sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione
La disciplina del monitoraggio fiscale pone in capo alle persone fisiche, agli
enti non commerciali, alle società semplici e soggetti equiparati, residenti
in Italia, l’obbligo di fornire all’Amministrazione finanziaria informazioni
relative all’eventuale disponibilità e consistenza di investimenti detenuti
all’estero e/o attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre
redditi imponibili in Italia. L’onere dichiarativo in questione deve essere
assolto con la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei
redditi.
La “Legge europea 2013” ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina
del monitoraggio fiscale con particolare riguardo all’ambito soggettivo,
agli obblighi di sostituzione per gli intermediari finanziari, agli adempimenti
dichiarativi dei contribuenti e al regime sanzionatorio.
L’Agenzia delle entrate ha dato attuazione alle nuove disposizioni normative
con un apposito provvedimento e successivamente ha emanato una circolare
esplicativa della materia.
Provvediamo pertanto a fornire una sintesi delle novità relative alla disciplina
del monitoraggio fiscale.
AMBITO OGGETTIVO
È stata eliminata la soglia che in precedenza esentava i contribuenti
dall’onere dichiarativo per investimenti e attività detenuti all’estero di valore
inferiore a 10.000 euro con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
L’obbligo dichiarativo (quadro RW del modello Unico) scatta pertanto a
prescindere dall’importo delle attività estere e anche se le stesse sono
possedute per un periodo limitato durante l’anno.
Nel quadro RW occorrerà indicare il valore rilevato all’inizio del periodo
d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e alla fine dello stesso
(ovvero alla fine del periodo di detenzione), nonché il periodo di possesso.
Per le attività in comunione o cointestate, dovrà essere indicato l’intero
valore delle attività e la relativa percentuale di possesso.
Per valorizzare le attività finanziarie dovranno essere utilizzati i criteri
stabiliti per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), anche se non dovuta, mentre
per valorizzare le attività patrimoniali bisogna applicare le stesse regole
utilizzate per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore degli
immobili all’estero (Ivie), anche se non dovuta.
19
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’obbligo
di monitoraggio sussiste sempre e, quindi, anche se l’Ivafe non è dovuta in
quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e
dai libretti non è superiore ad euro 5.000 ovvero è dovuta in misura fissa.
La legge europea 2013 ha soppresso l’obbligo di segnalare i trasferimenti
di denaro da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno
interessato:
· i trasferimenti di denaro da o verso l’estero, effettuati per cause diverse
dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria
(Sezione I del quadro RW);
· gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (Sezione
III del quadro RW)
e pertanto le citate sezioni sono soppresse.
Inoltre, al fine di semplificare gli obblighi dichiarativi, è prevista la
compilazione di un unico quadro del modello Unico per assolvere sia gli
obblighi di monitoraggio fiscale sia quelli di liquidazione dell’Ivie e dell’Ivafe.
AMBITO SOGGETTIVO
In via generale sono esclusi dal monitoraggio fiscale gli enti commerciali,
le società di capitali o di persone (tranne le società semplici) e gli enti
pubblici.
A determinate condizioni sono inoltre esentati gli OICR, i fondi immobiliari,
le forme pensionistiche complementari ed i contribuenti la cui residenza
fiscale è stabilita ex lege o in base ad accordi internazionali e che prestano
in via continuativa attività lavorativa all’estero.
Sono inoltre confermate le deroghe agli obblighi di monitoraggio previste
per i lavoratori frontalieri, con l’ulteriore condizione che l’attività lavorativa
all’estero deve essere svolta in via continuativa per la maggior parte del
periodo d’imposta (e non solo, come previsto in precedenza, al 31 dicembre
del periodo di riferimento).
A decorrere dal periodo d’imposta 2013 l’adempimento dichiarativo ricade
non solo sui possessori diretti degli investimenti e/o delle attività estere di
natura finanziaria, indipendentemente dall’importo, ma anche sui soggetti
che detengono indirettamente tali attività per il tramite di società o altre
entità giuridiche.
I nuovi adempimenti dichiarativi, così come le regole per la definizione del
titolare effettivo, differiscono a seconda che l’elemento interposto sia una
società o un’entità giuridica.
In caso di società interposte, il contribuente che risulti titolare effettivo
degli investimenti o delle attività estere è tenuto, in linea generale, ad
indicare nel quadro RW il valore della partecipazione societaria e la
percentuale di partecipazione.
L’obbligo dichiarativo sussiste per partecipazioni in società di diritto
estero, non quotate in mercati regolamentati, non sottoposte ad obblighi
di comunicazione conformi alla disciplina UE o standard equivalenti.
L’Agenzia precisa, tuttavia, che anche le partecipazioni in società residenti
in Italia divengono rilevanti ai fini della verifica della titolarità effettiva
qualora concorrano a integrarne i requisiti necessari, cumulandosi con altre
partecipazioni dirette o indirette del contribuente.
20
In quest’ultimo caso occorre indicare nel quadro RW il valore complessivo
della partecipazione nella società estera e la percentuale detenuta, anche
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014
indirettamente, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo generato dalla
catena di controllo.
Per la verifica dello status di titolare effettivo devono inoltre essere cumulate
le partecipazioni eventualmente detenute dai familiari del contribuente.
I soggetti che risultino titolari effettivi di attività estere mediante società
residenti, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli che consentono
un adeguato scambio di informazioni (Paesi non collaborativi), in luogo
del valore della partecipazione devono esporre nel quadro RW il valore
complessivo degli investimenti e delle attività estere detenute, nonché le
percentuali di partecipazione.
In tali casi il contribuente deve predisporre e conservare anche un prospetto
che indichi i valori delle singole attività, da trasmettere o esibire all’Agenzia
su richiesta.
Per paesi collaborativi si intendono non solo quelli inclusi nella c.d. White
List, ma anche quelli che attraverso convenzioni contro le doppie imposizioni
o specifici accordi internazionali consentono un adeguato scambio di
informazioni fiscali con l’Italia.
Nel caso di interposizione di entità giuridiche, se non ricorrono i
presupposti per l’individuazione di titolari effettivi, sono le stesse entità
(fondazioni o trust residenti e non commerciali), a dover assolvere gli
obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale.
Qualora, viceversa, sia possibile individuare i titolari effettivi, spetta a tali
soggetti dichiarare il valore complessivo degli investimenti e delle attività
estere di cui beneficiano e la percentuale di patrimonio delle entità a essi
riconducibile.
Per l’individuazione del titolare effettivo di investimenti e attività estere
detenute direttamente o indirettamente, tramite entità giuridiche, non rileva
lo Stato di residenza dell’entità.
Anche in questo caso sono cumulate, per la verifica della titolarità, le quote
riconducibili ai familiari del contribuente.
RITENUTA D’INGRESSO SU REDDITI E FLUSSI FINANZIARI ESTERI
Come principio di carattere generale, tutti i redditi derivanti dagli
investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria
sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti
che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi,
oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati
in custodia, amministrazione o gestione.
Quindi, a differenza del passato, l’assoggettamento a ritenuta è previsto
non solo quando i redditi derivano da attività affidate in gestione, custodia
o amministrazione all’intermediario, ma anche quando questo interviene
nella mera riscossione dei flussi finanziari.
Il prelievo va in ogni caso effettuato indipendentemente da un incarico alla
riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante, a meno che
il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma
libera, che detti flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi
di capitale e redditi diversi di fonte estera.
L’autocertificazione, che può essere resa in via preventiva, può riguardare
anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo
21
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014
intermediario. Resta fermo che il contribuente può in ogni caso fornire
all’intermediario specifiche indicazioni nell’ipotesi in cui il flusso abbia
natura reddituale e si renda necessario l’applicazione del prelievo.
Ai fini del corretto adempimento dei citati obblighi di sostituzione tributaria,
il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della
fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta.
In mancanza di tali informazioni, così come nel caso in cui il contribuente
non attesti la natura non reddituale dei flussi, l’intermediario applica la
ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Nei casi in cui
il contribuente autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono
redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura
finanziaria, l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte
sostitutive e segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del
contribuente e l’ammontare del flusso.
Viene poi introdotta una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto
(nuova “ritenuta d’ingresso”) su determinate tipologie di redditi di
capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo
del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all’estero o da
attività estere di natura finanziaria che l’intermediario è tenuto ad operare
in qualità di sostituto d’imposta dei soggetti sottoposti al monitoraggio
fiscale.
In particolare le principali ipotesi per le quali dovrà essere applicata la
nuova ritenuta riguardano:
· interessi e altri proventi dovuti da soggetti non residenti per contratti
di mutuo, deposito o conto corrente diversi da quelli bancari;
· importi delle rendite perpetue erogate da soggetti non residenti;
· i compensi per prestazioni di fideiussione o di altre garanzie erogati da
soggetti non residenti;
· plusvalenze per cessioni di immobili o terreni edificabili detenuti all’estero
e per la cessione di partecipazioni qualificate in società estere e
fattispecie assimilate;
· redditi esteri di natura fondiaria e redditi derivanti dalla locazione di
immobili situati all’estero;
· redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di
beni immobili all’estero;
· redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in
uso di beni mobili detenuti all’estero, nonché da affitto o concessione
in usufrutto di aziende con sede all’estero.
Si fa presente, in ogni caso, che gli obblighi di sostituzione sono inerenti ai
soli redditi di fonte estera percepiti dai soggetti obbligati al monitoraggio
fiscale in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, che
derivano dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura
finanziaria.
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si
presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività,
salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Pertanto, in
virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato
trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d’impresa o
professionale. Resta fermo che l’intermediario è tenuto a segnalare il
nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al prelievo.
REGIME SANZIONATORIO
Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di segnalazione delle
attività detenute all’estero vengono ridotte.
22
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014
Per le violazioni riguardanti l’omessa o infedele compilazione del quadro
RW viene prevista una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati,
raddoppiata nel caso di violazioni riguardanti investimenti detenuti in Paesi
Black List (rispetto alla sanzione dal 10% al 50% prevista nella vecchia
normativa).
Viene inoltre abolita la sanzione accessoria della confisca di beni di
corrispondente valore e viene introdotta una sanzione in misura fissa di
258 euro in caso di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a
90 giorni.
Le nuove sanzioni sono applicabili anche alle violazioni commesse prima
del 4 settembre 2013 e non ancora definite.
Inoltre, non sono più sanzionabili le eventuali violazioni relative alla
compilazione delle sezioni I e III del quadro RW (in quanto soppresse),
sempreché non siano già state definite.
ENTRATA IN VIGORE
Le nuove modalità di compilazione del quadro RW decorrono dalla
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013 (modello
Unico 2014).
Le disposizioni sulla nuova ritenuta d’ingresso si applicano con riferimento
ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari finanziari
intervengono nella riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia al fine di consentire agli intermediari di adeguare le procedure
relative ai nuovi adempimenti viene stabilito che:
· la ritenuta sui flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio
2014 non deve essere applicata, ma gli intermediari hanno l’obbligo di
segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi all’operazione;
· le ritenute operate sui flussi esteri ricevuti in pagamento dal 1°
febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio
2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni.
RIFERIMENTI
1. Legge n. 97 del 06/08/2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/
2013
2. Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 2013/151663 del 18/12/
2013
3. Circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 23/12/2013
23
TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014
CUD 2014:
importanti novità
NOTIZIA IN SINTESI
Certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati: novità
relative al modello CUD.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione
Con il Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del
15 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24
dicembre 2007, è stato approvato lo schema di certificazione unica dei
redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (modello CUD), con le
relative istruzioni per l’anno 2014.
Il modello CUD deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per certificare
la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
le indennità di fine rapporto ed i relativi acconti ed anticipazioni, le
deduzioni, le ritenute operate, le detrazioni d’imposta riconosciute ed i
contributi previdenziali ed assistenziali.
Rispetto alla versione dello scorso anno, il modello e le relative istruzioni
sono stati modificati in alcune parti per tener conto dei provvedimenti
normativi successivamente entrati in vigore. Tra le principali modifiche si
segnalano quelle apportate alla sezione dedicata alla previdenza
complementare.
La certificazione deve essere consegnata, in duplice copia, dai datori di
lavoro entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si riferiscono
i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in
caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 37 del D.L. 223/06, convertito
con la legge 248/06).
Qualora poi il sostituto d’imposta, a seguito della cessazione del rapporto
di lavoro avvenuta nel corso del 2013, abbia rilasciato al sostituito la
certificazione unica prima dell’approvazione del CUD 2014, i dati previsti
nel nuovo modello e non presenti nel CUD 2013 già consegnato dovranno
essere contenuti in una “certificazione integrativa” anche non comprensiva
dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine ordinario previsto dall’art.
4, comma 6-quater, del decreto n. 322 del 1998.
Qualora, invece, si renda necessario certificare distinte situazioni per lo
stesso sostituito, si potranno utilizzare ulteriori righi, numerandoli
progressivamente, sempre però nel rispetto della sequenza numerica dei
punti prevista dallo schema di certificazione.
In merito alla sottoscrizione della certificazione, l’articolo 4, comma 6quater, del DPR n. 322/98, ha previsto che essa possa avvenire anche
attraverso sistemi di elaborazione automatica. Pertanto, la firma apposta in
calce al modello può anche non essere autografa, ma semplicemente stampata
mediante l’utilizzo di strumenti informatici, con l’indicazione del soggetto
munito dei poteri di rappresentanza della società.
Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che il modello CUD
può essere rilasciato anche mediante strumenti elettronici, sempre che venga
garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità materiale
della certificazione, e quindi di poterla stampare. Resta, dunque, in capo al
sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi
nelle condizioni di ricevere per via elettronica la certificazione, provvedendo
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diversamente alla consegna in forma cartacea (cfr. risoluzione n. 145/E del
21 dicembre 2006).
Non è tuttavia possibile consegnare la certificazione in modalità elettronica
nel caso di rilascio agli eredi della certificazione relativa al dipendente
deceduto o quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
La scelta da parte del sostituto di trasmettere al dipendente la certificazione
in formato elettronico comporta poi rilevanti conseguenze anche dal punto
di vista della conservazione della certificazione medesima. Essa dovrà, infatti,
avvenire esclusivamente attraverso sistemi informatici (la conservazione
elettronica è comunque ammessa anche in ipotesi di consegna del modello
CUD in formato cartaceo).
Le novità del modello
Rispetto al modello dello scorso anno (CUD 2013) sono presenti alcune
novità.
All’interno della parte A (“Dati Generali”), del modello, nella quale il sostituto
deve riportare i dati anagrafici del contribuente, al punto 11, “Eventi
Eccezionali”, segnaliamo la predisposizione del seguente codice:
cod. 2, per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel
territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eventi
meteorologici del novembre 2013.
La parte B (“Dati fiscali”), del modello, è quella che contiene le maggiori
novità.
Come noto, in essa devono essere certificati le somme e i valori assoggettati
a tassazione ordinaria, i compensi assoggettati a ritenuta d’imposta, quelli
assoggettati a tassazione separata, nonché gli oneri di cui si è tenuto
conto nella determinazione dell’imposta e delle ritenute e gli altri dati
necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
La prima delle modifiche apportate riguarda i punti 118 e 119: nel nuovo
modello CUD 2014 scompaiono i campi riguardanti le agevolazioni per il
personale del comparto sicurezza, non essendo più applicabili ai redditi
conseguiti nel 2013.
Una seconda modifica riguarda, invece, la sezione relativa ai “contributi
previdenza complementare lavoratori di prima occupazione”.
Nel punto 122 va indicato l’importo complessivo dei contributi versati
nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle
forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre
2005.
Nel punto 123, invece, va indicato l’importo dei contributi dedotti nell’anno,
eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori
di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto
anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tale importo
è già ricompreso nel punto 122).
Nel punto 124 va indicato l’importo complessivo dei contributi dedotti
nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi
complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima
occupazione e dal datore di lavoro.
Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi
cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.
I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati anche se per il
lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A
“Dati generali” un valore diverso da 3.
Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il
diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi,
pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente
dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche,
indicare nel punto 125 l’ammontare di tali contributi.
Tale ammontare deve essere indicato al netto dell’importo dei contributi già
dedotti a partire dal sesto anno.
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TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014
Nel punto 126 va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile
usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell’articolo 8 del D.Lgs. n.
252 del 5 dicembre 2005.
Nel punto 127 va indicato l’intero importo dei premi e contributi versati
per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita
distinta indicazione dell’ammontare dei premi e contributi indicati nel punto
127, rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d’imposta il
riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre
specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel
punto 121.
Nel punto 129 vanno indicati:
· il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi
previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme
pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1 e 2,
evidenziati nel punto 120;
· le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi
e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso
articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’art. 51, comma 2,
lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai
punti 1 e 2;
· le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse
dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana, previste da specifiche norme.
L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per
fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d’imposta dovrà
esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del presente punto,
evidenziando al sostituito che tali importi non devono essere riportati nella
eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest’ultimo.
Nel punto 130 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’articolo
10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma
174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi
indicati nei punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito
complessivo nei periodi d’imposta successivi. In alternativa il sostituito può
chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto
secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze. Il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG)
che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la
dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere
il rimborso dell’imposta corrispondente.
Nel punto 131 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la
detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 24%.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del
19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT)
riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione
desunti dalla tabella A posta in appendice alle istruzioni nonché il relativo
importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene
alle spese sanitarie, qualora l’importo delle stesse sia inferiore ad euro
129,11, l’importo va comunque indicato nelle annotazioni con l’apposita
dicitura: “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del
24%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ)
riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione
desunti dalla tabella B posta in appendice alle istruzioni nonché il relativo
importo.
Nel punto 132 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati
dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51, comma 2,
lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro
3.615,20.
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Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la
dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta
relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle
medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che,
essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va
chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno
proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà
proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta.
Si precisa che nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal
reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nelle annotazioni
(cod. AU) va indicato l’ammontare di detti contributi che hanno quindi
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le
relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate
in deduzione o in detrazione.
Nel punto 134, barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie
stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o
senza trattenuta a carico del sostituito. L’importo dei premi pagati concorre
a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta
alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere
presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni
d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette
assicurazioni.
Il punto 135 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a
seguito di richiesta del sostituito, una maggior aliquota IRPEF rispetto a
quella dovuta sui redditi certificati.
Nel punto 136 va indicato:
· il codice A qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo
concorrano solo:
- redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per
l’intero anno;
- redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore
ad euro 185,92;
- reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
pertinenze;
· il codice B nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro
1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall’art. 13,
comma 1, lett. a) del TUIR;
· il codice C nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui
alla Circ. n. 46/E del 6 dicembre 2012.
Scompare dal nuovo modello CUD 2014 il contributo di perequazione,
sostituito per il 2013 dal contributo di solidarietà (punti 137-138).
Nel punto 137 va indicato l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a
titolo di contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 2, comma 2, del
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14
settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro.
Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2013, il sostituto
d’imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD
2014, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione
dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà.
Nel punto 138 va indicato l’importo del contributo di solidarietà non operato
per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già
ricompreso nel punto 137.
Con il nuovo modello sono previste alcune nuove annotazioni. Sono state
aggiunte, in particolare, le seguenti codifiche tra le annotazioni:
Annotazioni
· AC - La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione
alla durata del rapporto di lavoro.
· AZ - Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 24%:
codice onere (…), descrizione desunta dalla tabella B allegata (…),
importo (…).
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CA - Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto
dal decreto-legge n. 174 del 2012, importo (…); debito residuo, importo
(...).
· CB - Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto
dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo (...).
Voci modificate
· BA - Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo
acconto IRPEF : sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secondo
o unico acconto IRPEF sostituito, importo (…); coniuge, importo (…).
Acconto addizionale comunale all’IRPEF: sostituito, importo (…);
coniuge, importo (…). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito,
importo (…); coniuge, importo (…). Seconda o unica rata acconto
cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secondo
o unico acconto IRPEF rideterminato ai sensi del D.L. n. 76 del 2013,
importo (…).
Viene ampliato il novero delle opzioni per la destinazione dell’otto per
mille con l’introduzione delle Unioni Buddhiste e Induiste Italiane.
·
RIFERIMENTI
1. Provvedimento Direttore Generale Agenzia delle Entrate del 15/01/
2014
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Compensazione crediti della
pubblica amministrazione
NOTIZIA IN SINTESI
Attuata la disposizione che consente, dal 4 febbraio 2014, di compensare
crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione con
debiti derivanti da accertamenti tributari.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione
Con un decreto legge del mese di aprile dello scorso anno contenente
disposizioni urgenti sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti certi,
liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato,
degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, per il
pagamento, in compensazione orizzontale, di debiti derivanti da accertamenti
tributari e cioè delle somme dovute in base agli istituti definitori delle
pretese tributarie e deflativi del contenzioso tributario.
Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14
gennaio scorso sono state definite le modalità di attuazione della
compensazione e con provvedimento dell’Agenzia delle entrate è stato
approvato un nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.” con le relative specifiche
tecniche da utilizzare per effettuare la compensazione telematica.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti, mediante il
citato modello è stato istituito il codice tributo “PPAA” denominato “Crediti
nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del
contenzioso tributario - articolo 28-quinquies del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
In sede di compilazione del modello “F24 Crediti PP.AA.”, il codice tributo
deve essere esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza
delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il campo “numero certificazione credito” è valorizzato con il numero della
certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica di
certificazione utilizzato in compensazione.
Il campo “anno di riferimento” non deve essere valorizzato. I codici tributo
da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli
istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario
sono elencati nell’allegato 1 al citato decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 14 gennaio 2014 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate.
La possibilità di compensare tali crediti con i debiti scaduti della pubblica
amministrazione opera dal 4 febbraio 2014 e può essere utilizzata alle
seguenti condizioni:
·
su richiesta del contribuente;
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TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 052 _ marzo 2014
·
solo utilizzando crediti verso la pubblica amministrazione che siano
stati preventivamente certificati e con l’indicazione sulla certificazione
della data di pagamento del credito;
·
esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F24-telematico (canale
entratel o fisconline);
·
indicando nella colonna “debiti” del modello F24 gli importi riferiti ai
debiti da accertamento tributario e nella colonna “crediti” gli importi
dei crediti certificati, identificati dal nuovo codice tributo “PPAA”, nonché
nel campo “numero certificazione credito” gli estremi identificativi del
credito certificato;
·
a condizione che il contribuente, identificato dal codice fiscale, sia il
titolare dei debiti da accertamento e il titolare dei crediti certificati.
RIFERIMENTI
1. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/01/2014
pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2014
2. Provvedimento prot. 2014/13917 del 31/01/2014 pubblicato il 31/
01/2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.
1, comma 361 della L. 24/12/2007 n. 244
3. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 16 del 04/02/2014
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Accordo multilaterale sulla
facilitazione al commercio
NOTIZIA IN SINTESI
Lo scorso 6 dicembre è stato approvato l’accordo multilaterale sulla facilitazione
al commercio - Trade Facilitation Agreement (TFA).
APPROFONDIMENTO PER:
Amministrazione, Commerciale Estero
Il 6 dicembre 2013 la Conferenza Ministeriale del WTO riunitasi a Bali, ha
approvato l’Accordo Multilaterale sulla Facilitazione al Commercio - Trade
Facilitation Agreement (TFA).
Dopo oltre 13 anni di negoziato, il Doha Round ha prodotto il primo
risultato concreto ponendo al centro della sua attenzione l’armonizzazione
del funzionamento delle dogane.
L’accento viene posto sullo sveltimento, l’informatizzazione e la trasparenza
dei regimi doganali, soprattutto con riferimento ai Paesi meno sviluppati,
le cui legislazioni doganali sono arretrate ed opache, il che comporta costi
elevati per i flussi commerciali.
In un momento in cui la crescita economica dell’industria nazionale è più
che mai legata alla domanda internazionale, questo accordo assume grande
valore per i paesi esportatori, che potranno contare su un quadro di regole
più certo ed intellegibile e per l’Italia in particolare, dato che le PMI sono
assai sensibili ai costi doganali.
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