Periodico di informazione alle imprese Breview TeamSystem Supplemento a TeamSystem Review n. 207 - Marzo 2014 IN QUESTO NUMERO n. 3/2014 Pag 4 Indennità antitubercolari L’inps ha comunicato le nuove misure delle indennità antitubercolari in vigore dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014 7 Cig, indennità di mobilità a ASpl: importi massimi 2014 15 CDP: plafond a disposizione di imprese e famiglie 24 CUD 2014: importanti novità Business review Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro VOIspeed La soluzione di telefonia software per la tua azienda: potente, flessibile e integrata con il gestionale VOIspeed è il centralino software che, grazie alla perfetta integrazione con i gestionali TeamSystem, permette all’operatore aziendale di reperire facilmente e in maniera immediata le informazioni utili nel corso della telefonata, risparmiando così tempi e costi telefonici. 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Mobile: esperienza coerente su ogni tipo di dispositivo utilizzato ed in qualsiasi modalità di accesso www.teamsystem.com TeamSystem Business review Stampa: Bieffe - Recanati (MC) Periodico di informazione alle imprese Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera Redazione: Assindustria Pesaro Urbino S.E. o O. Riproduzione vietata _numero _ 3 marzo 2014 Inps: indennità antitubercolari Gestione Separata Inps: nuove aliquote contributive 4 5 Contratti di solidarietà: integrazione salariale 6 Cig, indennità di mobilità e ASpI: importi massimi 2014 7 Addetti ai servizi domestici e familiari: contributi 2014 TFR: coefficiente di gennaio 2014 Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro 8 10 11 Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: novità 12 Obbligo di pagamento elettronico: chiarimenti 14 CDP: plafond a disposizione di imprese e famiglie Equo canone di gennaio 2014 15 18 Monitoraggio fiscale: nuova disciplina 19 CUD 2014: importanti novità 24 Compensazione crediti della pubblica amministrazione 29 Accordo multilaterale sulla facilitazione al commercio 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notizie tecniche a cura di Confindustria Pesaro Urbino TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 039 _ marzo 2014 Inps: indennità antitubercolari 2014 NOTIZIA IN SINTESI L’Inps ha comunicato gli importi delle indennità antitubercolari per gli anni 2013 e 2014. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale L’Inps ha comunicato le nuove misure delle indennità antitubercolari in vigore dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2014. L’adeguamento sarà operato anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2014 spettanti agli assicurati in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. In ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di euro 13,12. dall'1.1.2013 euro dall'1.1.2014 euro Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati 12,97 13,12 Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari dell'assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 Legge n. 419/1975 6,49 6,56 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) 21,62 21,88 Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 Legge n. 419/1975 (giornaliera) 10,82 10,94 Assegno di cura o di sostentamento (mensile) RIFERIMENTI 1. Circolare Inps 13 del 29/01/2014 4 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 040 _ marzo 2014 Gestione Separata Inps: nuove aliquote contributive NOTIZIA IN SINTESI L’Inps fornisce indicazioni sulle aliquote contributive dovute nella Gestione Separata. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale L’Inps informa che per i soggetti iscritti alla Gestione Separata le aliquote contributive per l’anno 2014 sono le seguenti: · liberi professionisti (lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto) non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72%; · collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 28,72%; · pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 22%. La ripartizione dell’onere contributivo rimane immutata nelle misure già previste (un terzo collaboratore e due terzi committente; 45 per cento associato e 55 per cento associante). Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l’onere contributivo è interamente a carico dei soggetti stessi. Per l’anno 2014 il massimale di reddito imponibile contributivo è fissato a 100.123,00 euro. L’Istituto inoltre precisa che i compensi corrisposti entro la data del 12 gennaio 2014, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013, sono da assoggettare alle aliquote in vigore nel 2013. RIFERIMENTI 1. Circolare Inps n. 18 del 04/02/2014 5 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 041 _ marzo 2014 Contratti di solidarietà: integrazione salariale NOTIZIA IN SINTESI APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che per l’anno 2014 l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi (di cui all’art. 1 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863), è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite di spesa previsto. L’Inps, pertanto, ha fornito istruzioni operative sulle modalità di conguaglio degli importi dell’integrazione salariale corrisposta dai datori di lavoro, tenuto conto che per l’anno 2013 l’aumento della misura della retribuzione persa era pari al 20%, da decurtare della percentuale di riduzione del 5,84%, mentre per l’anno 2014 l’aumento da corrispondere è pari al 10% della retribuzione persa. In ogni caso l’importo erogato a titolo di prestazione per contratto di solidarietà non è soggetto al tetto massimo del trattamento di CIGS. Con riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS, l’esposizione del’importo dell’integrazione posta a conguaglio avviene all’interno dell’elemento <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>. Nell’ elemento <CIGSACredAltre> <CausaleCongCIGS> devono essere inseriti i seguenti codici: · G603 per l’esposizione dell’ importo dell’integrazione nella misura normale del 60%, da decurtare delle percentuale di riduzione del 5,84%; · G706 per l’esposizione dell’ importo dell’integrazione nella misura della maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2014. Nell’elemento <ImportoCongCIGS> va poi indicato l’importo posto a conguaglio. RIFERIMENTI 1. Circolare Inps n. 15 del 29/01/2014 6 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 042 _ marzo 2014 Cig, indennità di mobilità e ASpI: importi massimi 2014 NOTIZIA IN SINTESI L’Inps ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e ASpI relativi all’anno 2014. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale Dal 1° gennaio 2014 gli importi massimi mensili di intervento della cassa integrazione guadagni sono i seguenti: Settore industria · euro 969,77, per un importo di euro 913,14 al netto della ritenuta del 5,84%; · euro 1.165,58 per un importo di euro 1.097,51 al netto della ritenuta del 5,84%. Settore edile e lapideo · euro 1.163,72 per un importo di euro 1.095,76 al netto della ritenuta del 5,84%; · euro 1.398,70, per un importo di euro 1.317,02 al netto della ritenuta del 5,84%. L’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato è pari ad euro 2.098,04. In caso di riduzione di orario di lavoro, per la determinazione della quota massima oraria integrabile gli importi andranno divisi per le ore teoriche lavorative del mese per il quale viene avanzata la richiesta di intervento della cig. Gli importi massimi della cassa integrazione guadagni per l’industria valgono anche per l’indennità di mobilità. L’indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI (alle quali non si applica la riduzione del 5,84%) è pari al 75 per cento della retribuzione mensile nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2014 all’importo di 1.192,98 euro mensili; nei casi in cui sia superiore al predetto importo, l’indennità è pari al 75 per cento di euro 1.192,98 incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità per il 2014 non può in ogni caso superare l’importo mensile pari a 1.165,58 euro. RIFERIMENTI 1. Circolare Inps n. 12 del 29/01/2014 7 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 043 _ marzo 2014 Addetti ai servizi domestici e familiari: contributi 2014 NOTIZIA IN SINTESI L’Inps ha comunicato le nuove fasce di retribuzione su cui basare i calcoli per i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari relativi all’anno 2014. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale Rimanendo in vigore gli esoneri previsti dalla legge, si determina una minore aliquota contributiva dovuta per l’ASpI (che dal 1° gennaio 2013 ha sostituito la DS) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF, che incide sull’aliquota complessiva. Inoltre la legge di riforma del mercato del lavoro (art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 28), ha previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Dal 1° gennaio 2014 in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, è prevista la restituzione al datore di lavoro dell’intera misura del contributo addizionale essendo stato abolito il limite alle ultime sei mensilità. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma con contratto a tempo indeterminato il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato. Senza contributo addizionale Retribuzione oraria Contribuzione comprensiva CUAF Contribuzione senza CUAF fino a euro 7,86 euro 1,39 (0,35) euro 1,40 (0,35) oltre euro 7,86 a euro 9,57 euro 1,57 (0,39) euro 1,58 (0,39) oltre euro 9,57 euro 1,91 (0,48) euro 1,92 (0,48) Rapporti superiori alle 24 ore settimanali euro 1,01 (0,25) euro 1,02 (0,25) L’importo tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. 8 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 043 _ marzo 2014 Con contributo addizionale (per rapporti non a tempo indeterminato) Retribuzione oraria Contribuzione comprensiva CUAF Contribuzione senza CUAF fino a euro 7,86 euro 1,49 (0,35) euro 1,50 (0,35) oltre euro 7,86 a euro 9,57 euro 1,68 (0,39) euro 1,69 (0,39) oltre euro 9,57 euro 2,04 (0,48) euro 2,06 (0,48) Rapporti superio ri alle 24 ore settimanali euro 1,08 (0,25) euro 1,09 (0,25) Si precisa che i datori di lavoro dovranno fare riferimento alla quarta fascia di retribuzione in presenza di un numero di ore pari ad almeno 25 settimanali, ovviamente prestate presso lo stesso datore di lavoro. Peraltro nell’eventualità di concomitanza di prestazioni settimanali oltre le 24 ore e prestazioni settimanali inferiori alle 25 ore settimanali (per cui durante il trimestre la retribuzione oraria convenzionale aumenta o diminuisce), alla scadenza di quel trimestre andranno compilati e versati tanti bollettini per quante sono le retribuzioni convenzionali nel trimestre stesso. Naturalmente ognuno di tali bollettini dovrà essere riferito ad una parte del trimestre. Relativamente al contributo dovuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsto al comma 31, art. 2, legge 28 giugno 2012, n. 92, l’Inps precisa che lo stesso non sia applicabile al rapporto di lavoro domestico, attese le peculiarità di quest’ultimo. RIFERIMENTI 1. Circolare Inps n. 23 del 10/02/2014 9 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 044 _ marzo 2014 TFR: coefficiente di gennaio 2014 NOTIZIA IN SINTESI Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 31 gennaio 2014 è pari all’1,002651. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 2010=100 per il mese di gennaio 2014 è pari a 107,3. Pertanto i rapporti cessati dal 15 gennaio 2013 al 14 febbraio 2014 il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2013 va rivalutato dello 0,2651% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,002651). INDICE GENNAIO 2014 MESE INDICE Aumento 2014 su 2013 Totale Gennaio 10 107,3 Tasso mensile TOTALE RIVALUTAZIONE COEFFICIENTE 0,125% 0,2651% 1,002651 al 75% 0,1867% 0,1401% TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 045 _ marzo 2014 Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro NOTIZIA IN SINTESI Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990 e liquidati dal 1° al 31 gennaio 2014. Tali coefficienti sono utili anche per il calcolo dell’indennità meritocratica di cessazione del rapporto da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002). APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE MENSILE DEI CREDITI DI LAVORO Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC ANNO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,9365 1,8186 1,7142 1,6432 1,5769 1,5185 1,4387 1,4017 1,3794 1,3616 1,3332 1,2934 1,2646 1,2318 1,2076 1,1890 1,1637 1,1465 1,1144 1,0978 1,0833 1,0603 1,0278 1,0056 1,0000 1,9235 1,8022 1,7097 1,6368 1,5710 1,5062 1,4345 1,4004 1,3756 1,3591 1,3272 1,2889 1,2602 1,2297 1,2036 1,1852 1,1609 1,1438 1,1119 1,0953 1,0817 1,0571 1,0239 1,0056 1,9161 1,7974 1,7024 1,6336 1,5681 1,4942 1,4303 1,3991 1,3756 1,3566 1,3237 1,2878 1,2570 1,2256 1,2026 1,1833 1,1591 1,1420 1,1060 1,0953 1,0793 1,0530 1,0200 1,0037 1,9088 1,7893 1,6952 1,6273 1,5637 1,4863 1,4220 1,3978 1,3730 1,3516 1,3225 1,2833 1,2538 1,2236 1,1997 1,1795 1,1564 1,1403 1,1035 1,0929 1,0753 1,0479 1,0151 1,0037 1,9034 1,7829 1,6866 1,6210 1,5579 1,4771 1,4166 1,3938 1,3704 1,3491 1,3189 1,2800 1,2517 1,2226 1,1977 1,1776 1,1528 1,1368 1,0978 1,0905 1,0746 1,0468 1,0161 1,0037 1,8962 1,7735 1,6810 1,6132 1,5550 1,4694 1,4138 1,3938 1,3692 1,3491 1,3142 1,2777 1,2496 1,2216 1,1948 1,1758 1,1519 1,1341 1,0929 1,0889 1,0746 1,0458 1,0142 1,0019 1,8890 1,7703 1,6781 1,6070 1,5507 1,4681 1,4166 1,3938 1,3692 1,3466 1,3119 1,2777 1,2485 1,2186 1,1939 1,1730 1,1492 1,1315 1,0881 1,0889 1,0707 1,0428 1,0132 1,0009 1,8766 1,7656 1,6767 1,6055 1,5478 1,4630 1,4152 1,3938 1,3679 1,3466 1,3119 1,2777 1,2464 1,2165 1,1919 1,1711 1,1474 1,1298 1,0873 1,0849 1,0683 1,0397 1,0085 0,9972 1,8661 1,7579 1,6711 1,6040 1,5436 1,4592 1,4111 1,3912 1,3666 1,3430 1,3095 1,2766 1,2443 1,2135 1,1919 1,1702 1,1474 1,1298 1,0897 1,0881 1,0714 1,0397 1,0085 1,0009 1,8506 1,7441 1,6614 1,5933 1,5351 1,4516 1,4098 1,3872 1,3641 1,3405 1,3061 1,2733 1,2411 1,2125 1,1919 1,1683 1,1492 1,1263 1,0897 1,0873 1,0691 1,0357 1,0085 1,0019 1,8387 1,7320 1,6518 1,5858 1,5295 1,4429 1,4058 1,3833 1,3628 1,3357 1,3003 1,2711 1,2380 1,2095 1,1890 1,1683 1,1483 1,1220 1,0937 1,0865 1,0683 1,0347 1,0104 1,0047 1,8319 1,7275 1,6491 1,5858 1,5240 1,4404 1,4044 1,3833 1,3628 1,3344 1,2991 1,2700 1,2370 1,2095 1,1890 1,1665 1,1474 1,1178 1,0953 1,0849 1,0645 1,0317 1,0075 1,0019 1,8854 1,7719 1,6813 1,6128 1,5518 1,4727 1,4182 1,3932 1,3697 1,3478 1,3148 1,2798 1,2493 1,2196 1,1961 1,1756 1,1528 1,1333 1,0974 1,0901 1,0734 1,0445 1,0144 1,0026 11 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 046 _ marzo 2014 Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti: novità NOTIZIA IN SINTESI Gli stati membri dovranno recepire il provvedimento comunitario entro il 6 febbraio 2018. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio Ambiente, Responsabile Sicurezza Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la Direttiva 2013/59/EURATOM con la quale si sono fissate nuove norme di sicurezza contro i pericoli derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti di origine professionale, medica e della popolazione. La Direttiva è entrata in vigore lo scorso 6 febbraio 2014 e gli stati membri avranno tempo fino al 6 febbraio 2018 per il suo recepimento. A partire dal 6 febbraio 2018, inoltre, le precedenti Direttive 89/618/ EURATOM 90/641/EURATOM 96/29/EURATOM 97/43/EURATOM 2003/122/ EURATOM verranno abrogate. La nuova disciplina comunitaria si applica a: 12 · fabbricazione, produzione, lavorazione, manipolazione, smaltimento, impiego, stoccaggio, detenzione, trasporto, importazione nella Comunità ed esportazione dalla Comunità di materiale radioattivo; · fabbricazione e funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (5kV); · attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o della popolazione, a causa di: - funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali in relazione all’esposizione del personale navigante; - lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali; · esposizione dei lavoratori o della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato; · preparazione, pianificazione della risposta e gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori. TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 046 _ marzo 2014 La direttiva non si applica invece: · all’esposizione al livello naturale di radiazione, come ad esempio quello risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo; · all’esposizione della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio; · all’esposizione in superficie ai radionuclidi nella crosta terrestre non perturbata. La normativa europea affronta anche il tema dell’esposizione al Radon in ambienti chiusi e richiede agli stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali. Sarà anche compito degli stati: · provvedere ad individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, nel caso, prevedere misure per la riduzione della concentrazione · definire un piano d’azione nazionale per la prevenzione dei rischi a lungo termine derivanti dall’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, siano essi dovuti alla composizione del suolo, ai materiali da costruzione, all’acqua; · adottare misure appropriate per prevenire l’ingresso del radon in nuovi edifici. RIFERIMENTI 1. Direttiva 2013/59/EURATOM del 05/12/2013 pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea n. 13 del 17/01/2014 13 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 047 _ marzo 2014 Obbligo di pagamento elettronico: chiarimenti NOTIZIA IN SINTESI Pubblicato il decreto che introduce l’obbligo per imprese e professionisti di accettare i pagamenti di importo superiore a trenta euro effettuati in loro favore da privati consumatori mediante carte di debito. APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo si applica limitatamente ai pagamenti disposti da privati consumatori a favore di imprese e professionisti il cui fatturato dell’anno precedente sia superiore a duecentomila euro. In particolare, il decreto interministeriale del 24 gennaio scorso prevede: · importo minimo: obbligo per gli esercenti, intesi come imprese o professionisti, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito per importi superiori a 30 euro; · prima applicazione dall’entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2014, l’obbligo si applica solo agli esercenti che abbiano realizzato nel 2013 un fatturato superiore a 200.000 euro; · possibili estensioni: con ulteriore decreto da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto del 24 gennaio potranno essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli sopra indicati. Con lo stesso successivo decreto, può essere disposta l’estensione dell’obbligo a ulteriori strumenti di pagamento elettronici utilizzati anche attraverso tecnologie mobili. Il decreto entra in vigore 60 giorni dopo la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 28 marzo, ma è già stata presentata una proposta per prorogare tale scadenza al 30 giugno 2014. RIFERIMENTI 1. Decreto Ministeriale 24/01/2014 pubblicato sulla G. U. n. 21 del 27/ 01/2014 2. Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 18/12/2012 al S.O. n. 208 14 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 048 _ marzo 2014 CDP: plafond a disposizione di imprese e famiglie NOTIZIA IN SINTESI Lo scorso 29 gennaio 2014 Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha approvato il “Pacchetto imprese” il quale contiene una serie di misure finalizzate ad agevolare ed ampliare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese italiane. APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione Il 29 gennaio 2014, Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) ha approvato il c.d. “Pacchetto imprese” il quale contiene una serie di misure finalizzate ad agevolare ed ampliare l’accesso al credito da parte delle imprese italiane. In particolare il pacchetto prevede: · la costituzione, all’interno del Plafond PMI, del Plafond PMI - MID e del Plafond PMI - Reti; · il rafforzamento del Plafond PMI - Investimenti, incrementandone la dotazione del fondo con ulteriori 2,5 miliardi di euro; · ed infine, la costituzione di un nuovo Plafond, Plafond Beni Strumentali, da 2,5 miliardi di euro dedicato esclusivamente al finanziamento dell’acquisto di beni strumentali da parte delle PMI. Per quanto riguarda le famiglie, informiamo è operativo il Plafond Casa di 2 miliardi di euro, messo a disposizione dalla CDP, per la concessione di mutui ipotecari alle persone fisiche. L’ABI e la CDP hanno infatti sottoscritto, il 20 novembre 2013, la convenzione che definisce le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali le banche potranno utilizzare il nuovo Plafond. Ad oggi sono 20 gli istituti di credito che hanno aderito. Di seguito i diversi Plafond in dettaglio. Plafond PMI CDP ha deciso di ampliare l’offerta delle iniziative a sostegno degli investimenti delle imprese attraverso una serie di nuove misure. Innanzitutto viene ridefinito il perimetro di PMI. CDP ha infatti ritenuto opportuno ripensare al perimetro delle imprese finanziabili attraverso il Plafond PMI, adottando la stessa definizione di piccola e media impresa utilizzata dalla BEI (imprese fino a 250 dipendenti, a prescindere dal fatturato e dall’attivo di bilancio). Inoltre, l’operatività dello strumento è stata estesa alle cosiddette imprese “mid cap”, ovvero alle aziende con un numero di dipendenti compreso fra le 250 e 3.000 unità. A queste imprese - che hanno risentito pesantemente della crisi finanziaria e del conseguente fenomeno del credit crunch - viene destinata una specifica tranche da 2 miliardi di euro di nuove risorse, attraverso la costituzione del Plafond PMI - MID, da destinare al 15 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 048 _ marzo 2014 finanziamento delle spese di investimento e delle esigenze di incremento del capitale circolante. Viene inoltre costituito il nuovo Plafond PMI –Reti, a cui vengono destinati 500 milioni di euro di nuove risorse, finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle PMI che sottoscrivano un contratto di rete per il perseguimento di un programma comune. Le risorse finanzieranno le spese di investimento e le esigenze di incremento del capitale circolante connesse alla realizzazione del programma di rete. Infine è previsto il trasferimento di 2 miliardi di euro dal Plafond PMI Crediti vs PA al Plafond PMI – Investimenti originariamente riservati con lo scopo di favorire il pagamento dei debiti della PA nei confronti delle imprese. Il trasferimento delle risorse trae le sue motivazioni a seguito delle misure straordinarie adottate dal Governo per favorire il pagamento dei crediti delle imprese da parte della PA che hanno di fatto disincentivato lo strumento creato ad hoc da CDP. Plafond Beni strumentali Per ultimo, viene deliberata l’istituzione del nuovo Plafond Beni strumentali. La costituzione del predetto plafond si rende necessaria per rendere operative le misure previste dell’articolo 2, “Sabatini bis”, del c.d. Decreto Fare. Lo strumento, dotato di 2,5 miliardi di euro di nuove risorse, mira a finanziare, attraverso il sistema bancario, l’acquisto da parte delle PMI di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove da utilizzare per uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. Le PMI finanziate con la provvista del predetto plafond potranno avere accesso ad un contributo in conto interessi, erogato direttamente dal Ministero dello sviluppo economico. Comunichiamo che, lo scorso 14 febbraio 2014, CDP ha provveduto alla sottoscrizione della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Associazione Bancaria Italiana al fine di rendere operativo il predetto strumento. Le imprese possono così presentare le domande di finanziamento e di contributo alle banche o intermediari finanziari a partire dal 31 marzo 2014, utilizzando i moduli di domanda che sono disponibili online sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico dal 10 marzo 2014. Plafond Casa Il Plafond Casa è destinato al finanziamento, tramite mutui garantiti da ipoteca, dell’acquisto di immobili residenziali, con priorità per le abitazioni principali, preferibilmente appartenenti ad una delle classi energetiche A, B o C e/o di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, in attuazione delle disposizioni introdotte dell’art. 6, comma 1, lett. a, del decreto legge n. 102/2013. Potranno beneficiare della nuova iniziativa tutti i cittadini ma l’accesso è riconosciuto in via prioritaria alle giovani coppie, le famiglie di cui fa parte un soggetto disabile (invalidità determinata secondo i criteri definiti dalla legge n. 194/1992) e le famiglie numerose (con almeno 3 figli). 16 Per accedere come giovani coppie è necessario rispettare i seguenti due requisiti: aver composto il nucleo familiare da almeno due anni ed avere un età non superiore ai 35 anni per uno dei componenti e 40 per l’altro componente della coppia. TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 048 _ marzo 2014 In relazione alle tipologie di intervento, sono previste tre diverse durate della provvista, pari a 10, 20 e 30 anni. Le banche possono utilizzare la provvista di durata pari ai 20 e 30 anni per l’erogazione di mutui ipotecari destinati all’acquisto di immobili residenziali. La provvista di durata di 10 anni può invece essere utilizzata per finanziare gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica. L’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello stesso. Nella fase di avvio, una quota del 30% del Plafond è riservata alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo ed alle Banche piccole e minori. Con la Comunicazione del 18 dicembre 2013, CDP ha dato seguito all’errata corrige al testo coordinato del D.L. 102/2013, pubblicata nella GU del 25 novembre 2013. Con tale comunicazione, è stato esteso lo scopo della provvista del Plafond Casa all’acquisto anche di immobili residenziali diversi dalla abitazione principale. Le modifiche alla Convenzione hanno effetto a partire dalla prima Data di Erogazione del 7 gennaio 2014. Comunichiamo, infine, che sul sito dell’ABI (www.abi.it) è disponibile l’elenco aggiornato al 4 febbraio 2014 delle banche che hanno aderito alla predetta convenzione. RIFERIMENTI 1. Comunicazione della CDP del 18/12/2013 2. Sito internet dell’ABI 17 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 049 _ marzo 2014 Equo canone di gennaio 2014 NOTIZIA IN SINTESI L’inflazione del mese di gennaio 2014 è stata pari a + 0,6%. Ai fini dell’equo canone, pertanto, la variazione è pari a 0,45% (zerovirgolaquarantacinque). APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale Sul sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che: 18 · la variazione percentuale dell’indice del mese di gennaio 2014 rispetto a gennaio 2013 è risultata pari a + 0,6% (zerovirgolasei). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a 0,45%; . la variazione percentuale dell’indice del mese di gennaio 2014 rispetto a gennaio 2012 risulta pari a più 2,8% (duevirgolaotto). Variazione utile per i locali diversi dalle abitazioni: + 2,10%. Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell´ISTAT TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014 Monitoraggio fiscale: nuova disciplina NOTIZIA IN SINTESI Gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti e nuova ritenuta d’acconto sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria. APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione La disciplina del monitoraggio fiscale pone in capo alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, l’obbligo di fornire all’Amministrazione finanziaria informazioni relative all’eventuale disponibilità e consistenza di investimenti detenuti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria, in grado di produrre redditi imponibili in Italia. L’onere dichiarativo in questione deve essere assolto con la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. La “Legge europea 2013” ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale con particolare riguardo all’ambito soggettivo, agli obblighi di sostituzione per gli intermediari finanziari, agli adempimenti dichiarativi dei contribuenti e al regime sanzionatorio. L’Agenzia delle entrate ha dato attuazione alle nuove disposizioni normative con un apposito provvedimento e successivamente ha emanato una circolare esplicativa della materia. Provvediamo pertanto a fornire una sintesi delle novità relative alla disciplina del monitoraggio fiscale. AMBITO OGGETTIVO È stata eliminata la soglia che in precedenza esentava i contribuenti dall’onere dichiarativo per investimenti e attività detenuti all’estero di valore inferiore a 10.000 euro con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. L’obbligo dichiarativo (quadro RW del modello Unico) scatta pertanto a prescindere dall’importo delle attività estere e anche se le stesse sono possedute per un periodo limitato durante l’anno. Nel quadro RW occorrerà indicare il valore rilevato all’inizio del periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e alla fine dello stesso (ovvero alla fine del periodo di detenzione), nonché il periodo di possesso. Per le attività in comunione o cointestate, dovrà essere indicato l’intero valore delle attività e la relativa percentuale di possesso. Per valorizzare le attività finanziarie dovranno essere utilizzati i criteri stabiliti per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), anche se non dovuta, mentre per valorizzare le attività patrimoniali bisogna applicare le stesse regole utilizzate per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), anche se non dovuta. 19 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014 Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’obbligo di monitoraggio sussiste sempre e, quindi, anche se l’Ivafe non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore ad euro 5.000 ovvero è dovuta in misura fissa. La legge europea 2013 ha soppresso l’obbligo di segnalare i trasferimenti di denaro da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato: · i trasferimenti di denaro da o verso l’estero, effettuati per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (Sezione I del quadro RW); · gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (Sezione III del quadro RW) e pertanto le citate sezioni sono soppresse. Inoltre, al fine di semplificare gli obblighi dichiarativi, è prevista la compilazione di un unico quadro del modello Unico per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia quelli di liquidazione dell’Ivie e dell’Ivafe. AMBITO SOGGETTIVO In via generale sono esclusi dal monitoraggio fiscale gli enti commerciali, le società di capitali o di persone (tranne le società semplici) e gli enti pubblici. A determinate condizioni sono inoltre esentati gli OICR, i fondi immobiliari, le forme pensionistiche complementari ed i contribuenti la cui residenza fiscale è stabilita ex lege o in base ad accordi internazionali e che prestano in via continuativa attività lavorativa all’estero. Sono inoltre confermate le deroghe agli obblighi di monitoraggio previste per i lavoratori frontalieri, con l’ulteriore condizione che l’attività lavorativa all’estero deve essere svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta (e non solo, come previsto in precedenza, al 31 dicembre del periodo di riferimento). A decorrere dal periodo d’imposta 2013 l’adempimento dichiarativo ricade non solo sui possessori diretti degli investimenti e/o delle attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dall’importo, ma anche sui soggetti che detengono indirettamente tali attività per il tramite di società o altre entità giuridiche. I nuovi adempimenti dichiarativi, così come le regole per la definizione del titolare effettivo, differiscono a seconda che l’elemento interposto sia una società o un’entità giuridica. In caso di società interposte, il contribuente che risulti titolare effettivo degli investimenti o delle attività estere è tenuto, in linea generale, ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione societaria e la percentuale di partecipazione. L’obbligo dichiarativo sussiste per partecipazioni in società di diritto estero, non quotate in mercati regolamentati, non sottoposte ad obblighi di comunicazione conformi alla disciplina UE o standard equivalenti. L’Agenzia precisa, tuttavia, che anche le partecipazioni in società residenti in Italia divengono rilevanti ai fini della verifica della titolarità effettiva qualora concorrano a integrarne i requisiti necessari, cumulandosi con altre partecipazioni dirette o indirette del contribuente. 20 In quest’ultimo caso occorre indicare nel quadro RW il valore complessivo della partecipazione nella società estera e la percentuale detenuta, anche TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014 indirettamente, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo generato dalla catena di controllo. Per la verifica dello status di titolare effettivo devono inoltre essere cumulate le partecipazioni eventualmente detenute dai familiari del contribuente. I soggetti che risultino titolari effettivi di attività estere mediante società residenti, o localizzate in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (Paesi non collaborativi), in luogo del valore della partecipazione devono esporre nel quadro RW il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere detenute, nonché le percentuali di partecipazione. In tali casi il contribuente deve predisporre e conservare anche un prospetto che indichi i valori delle singole attività, da trasmettere o esibire all’Agenzia su richiesta. Per paesi collaborativi si intendono non solo quelli inclusi nella c.d. White List, ma anche quelli che attraverso convenzioni contro le doppie imposizioni o specifici accordi internazionali consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia. Nel caso di interposizione di entità giuridiche, se non ricorrono i presupposti per l’individuazione di titolari effettivi, sono le stesse entità (fondazioni o trust residenti e non commerciali), a dover assolvere gli obblighi dichiarativi del monitoraggio fiscale. Qualora, viceversa, sia possibile individuare i titolari effettivi, spetta a tali soggetti dichiarare il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere di cui beneficiano e la percentuale di patrimonio delle entità a essi riconducibile. Per l’individuazione del titolare effettivo di investimenti e attività estere detenute direttamente o indirettamente, tramite entità giuridiche, non rileva lo Stato di residenza dell’entità. Anche in questo caso sono cumulate, per la verifica della titolarità, le quote riconducibili ai familiari del contribuente. RITENUTA D’INGRESSO SU REDDITI E FLUSSI FINANZIARI ESTERI Come principio di carattere generale, tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione. Quindi, a differenza del passato, l’assoggettamento a ritenuta è previsto non solo quando i redditi derivano da attività affidate in gestione, custodia o amministrazione all’intermediario, ma anche quando questo interviene nella mera riscossione dei flussi finanziari. Il prelievo va in ogni caso effettuato indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non rivestono profili reddituali nell’ambito dei redditi di capitale e redditi diversi di fonte estera. L’autocertificazione, che può essere resa in via preventiva, può riguardare anche la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo 21 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014 intermediario. Resta fermo che il contribuente può in ogni caso fornire all’intermediario specifiche indicazioni nell’ipotesi in cui il flusso abbia natura reddituale e si renda necessario l’applicazione del prelievo. Ai fini del corretto adempimento dei citati obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta. In mancanza di tali informazioni, così come nel caso in cui il contribuente non attesti la natura non reddituale dei flussi, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento. Nei casi in cui il contribuente autocertifichi all’intermediario che i flussi non costituiscono redditi derivanti da investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, l’intermediario non applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive e segnala all’Amministrazione finanziaria il nominativo del contribuente e l’ammontare del flusso. Viene poi introdotta una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di acconto (nuova “ritenuta d’ingresso”) su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e che derivano da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria che l’intermediario è tenuto ad operare in qualità di sostituto d’imposta dei soggetti sottoposti al monitoraggio fiscale. In particolare le principali ipotesi per le quali dovrà essere applicata la nuova ritenuta riguardano: · interessi e altri proventi dovuti da soggetti non residenti per contratti di mutuo, deposito o conto corrente diversi da quelli bancari; · importi delle rendite perpetue erogate da soggetti non residenti; · i compensi per prestazioni di fideiussione o di altre garanzie erogati da soggetti non residenti; · plusvalenze per cessioni di immobili o terreni edificabili detenuti all’estero e per la cessione di partecipazioni qualificate in società estere e fattispecie assimilate; · redditi esteri di natura fondiaria e redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero; · redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili all’estero; · redditi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili detenuti all’estero, nonché da affitto o concessione in usufrutto di aziende con sede all’estero. Si fa presente, in ogni caso, che gli obblighi di sostituzione sono inerenti ai soli redditi di fonte estera percepiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, che derivano dagli investimenti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria. Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. Pertanto, in virtù di tale presunzione, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato trattandosi di redditi che dovrebbero afferire alle attività d’impresa o professionale. Resta fermo che l’intermediario è tenuto a segnalare il nominativo del contribuente qualora il flusso non sia assoggettato al prelievo. REGIME SANZIONATORIO Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di segnalazione delle attività detenute all’estero vengono ridotte. 22 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 050 _ marzo 2014 Per le violazioni riguardanti l’omessa o infedele compilazione del quadro RW viene prevista una sanzione dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiata nel caso di violazioni riguardanti investimenti detenuti in Paesi Black List (rispetto alla sanzione dal 10% al 50% prevista nella vecchia normativa). Viene inoltre abolita la sanzione accessoria della confisca di beni di corrispondente valore e viene introdotta una sanzione in misura fissa di 258 euro in caso di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Le nuove sanzioni sono applicabili anche alle violazioni commesse prima del 4 settembre 2013 e non ancora definite. Inoltre, non sono più sanzionabili le eventuali violazioni relative alla compilazione delle sezioni I e III del quadro RW (in quanto soppresse), sempreché non siano già state definite. ENTRATA IN VIGORE Le nuove modalità di compilazione del quadro RW decorrono dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2013 (modello Unico 2014). Le disposizioni sulla nuova ritenuta d’ingresso si applicano con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari finanziari intervengono nella riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tuttavia al fine di consentire agli intermediari di adeguare le procedure relative ai nuovi adempimenti viene stabilito che: · la ritenuta sui flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 non deve essere applicata, ma gli intermediari hanno l’obbligo di segnalare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi all’operazione; · le ritenute operate sui flussi esteri ricevuti in pagamento dal 1° febbraio al 30 giugno 2014 possono essere versate entro il 16 luglio 2014, maggiorate dei relativi interessi e senza applicazione di sanzioni. RIFERIMENTI 1. Legge n. 97 del 06/08/2013 pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20/08/ 2013 2. Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 2013/151663 del 18/12/ 2013 3. Circolare Agenzia delle Entrate n. 38 del 23/12/2013 23 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014 CUD 2014: importanti novità NOTIZIA IN SINTESI Certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati: novità relative al modello CUD. APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione Con il Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stato approvato lo schema di certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (modello CUD), con le relative istruzioni per l’anno 2014. Il modello CUD deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per certificare la corresponsione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, le indennità di fine rapporto ed i relativi acconti ed anticipazioni, le deduzioni, le ritenute operate, le detrazioni d’imposta riconosciute ed i contributi previdenziali ed assistenziali. Rispetto alla versione dello scorso anno, il modello e le relative istruzioni sono stati modificati in alcune parti per tener conto dei provvedimenti normativi successivamente entrati in vigore. Tra le principali modifiche si segnalano quelle apportate alla sezione dedicata alla previdenza complementare. La certificazione deve essere consegnata, in duplice copia, dai datori di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro (art. 37 del D.L. 223/06, convertito con la legge 248/06). Qualora poi il sostituto d’imposta, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2013, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione del CUD 2014, i dati previsti nel nuovo modello e non presenti nel CUD 2013 già consegnato dovranno essere contenuti in una “certificazione integrativa” anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine ordinario previsto dall’art. 4, comma 6-quater, del decreto n. 322 del 1998. Qualora, invece, si renda necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituito, si potranno utilizzare ulteriori righi, numerandoli progressivamente, sempre però nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione. In merito alla sottoscrizione della certificazione, l’articolo 4, comma 6quater, del DPR n. 322/98, ha previsto che essa possa avvenire anche attraverso sistemi di elaborazione automatica. Pertanto, la firma apposta in calce al modello può anche non essere autografa, ma semplicemente stampata mediante l’utilizzo di strumenti informatici, con l’indicazione del soggetto munito dei poteri di rappresentanza della società. Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che il modello CUD può essere rilasciato anche mediante strumenti elettronici, sempre che venga garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità materiale della certificazione, e quindi di poterla stampare. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere per via elettronica la certificazione, provvedendo 24 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014 diversamente alla consegna in forma cartacea (cfr. risoluzione n. 145/E del 21 dicembre 2006). Non è tuttavia possibile consegnare la certificazione in modalità elettronica nel caso di rilascio agli eredi della certificazione relativa al dipendente deceduto o quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. La scelta da parte del sostituto di trasmettere al dipendente la certificazione in formato elettronico comporta poi rilevanti conseguenze anche dal punto di vista della conservazione della certificazione medesima. Essa dovrà, infatti, avvenire esclusivamente attraverso sistemi informatici (la conservazione elettronica è comunque ammessa anche in ipotesi di consegna del modello CUD in formato cartaceo). Le novità del modello Rispetto al modello dello scorso anno (CUD 2013) sono presenti alcune novità. All’interno della parte A (“Dati Generali”), del modello, nella quale il sostituto deve riportare i dati anagrafici del contribuente, al punto 11, “Eventi Eccezionali”, segnaliamo la predisposizione del seguente codice: cod. 2, per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della Regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013. La parte B (“Dati fiscali”), del modello, è quella che contiene le maggiori novità. Come noto, in essa devono essere certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi assoggettati a ritenuta d’imposta, quelli assoggettati a tassazione separata, nonché gli oneri di cui si è tenuto conto nella determinazione dell’imposta e delle ritenute e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi. La prima delle modifiche apportate riguarda i punti 118 e 119: nel nuovo modello CUD 2014 scompaiono i campi riguardanti le agevolazioni per il personale del comparto sicurezza, non essendo più applicabili ai redditi conseguiti nel 2013. Una seconda modifica riguarda, invece, la sezione relativa ai “contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione”. Nel punto 122 va indicato l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. Nel punto 123, invece, va indicato l’importo dei contributi dedotti nell’anno, eccedenti il limite di 5.164,57 euro escluso dai punti 1 e 2, che i lavoratori di prima occupazione possono dedurre nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tale importo è già ricompreso nel punto 122). Nel punto 124 va indicato l’importo complessivo dei contributi dedotti nell’anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari a fronte dei contributi complessivamente versati nel quinquennio, dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro. Si precisa che tale punto deve essere compilato relativamente ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare. I punti 122, 123 e 124 devono essere sempre compilati anche se per il lavoratore di prima occupazione è stato indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un valore diverso da 3. Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l’importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, indicare nel punto 125 l’ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell’importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno. 25 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014 Nel punto 126 va indicato il numero degli anni residui nei quali è possibile usufruire della deduzione prevista dal comma 6, dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. Nel punto 127 va indicato l’intero importo dei premi e contributi versati per i familiari a carico. Nelle annotazioni (cod. AS) dovrà essere fornita distinta indicazione dell’ammontare dei premi e contributi indicati nel punto 127, rispetto ai quali il dipendente ha chiesto al sostituto d’imposta il riconoscimento della deduzione. Di tale ultimo importo occorrerà inoltre specificare la quota parte ricompresa nel punto 120 e quella ricompresa nel punto 121. Nel punto 129 vanno indicati: · il totale degli oneri di cui all’articolo 10 del TUIR, alle condizioni ivi previste ad eccezione dei contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari esclusi dall’importo di cui ai punti 1 e 2, evidenziati nel punto 120; · le erogazioni effettuate in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b), che, a norma dell’art. 51, comma 2, lettera h), del TUIR, non hanno concorso a formare il reddito di cui ai punti 1 e 2; · le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose diverse dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, previste da specifiche norme. L’importo indicato in questo punto deve essere fornito al percipiente per fini conoscitivi e di trasparenza. Di conseguenza, il sostituto d’imposta dovrà esplicitare nelle annotazioni (cod. AR) le singole voci del presente punto, evidenziando al sostituito che tali importi non devono essere riportati nella eventuale dichiarazione dei redditi presentata da quest’ultimo. Nel punto 130 va indicato il totale degli oneri sostenuti di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 174, della L. 27 dicembre 2013, n.147 che non è stato dedotto dai redditi indicati nei punti 1 e 2 e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. In alternativa il sostituito può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod. CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente. Nel punto 131 va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 24%. Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A posta in appendice alle istruzioni nonché il relativo importo al lordo delle franchigie applicate. Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l’importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l’importo va comunque indicato nelle annotazioni con l’apposita dicitura: “Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia”. Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 24%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella B posta in appendice alle istruzioni nonché il relativo importo. Nel punto 132 vanno indicati i contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. 26 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014 Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Nelle medesime annotazioni (cod. AU) va indicata la quota di contributi che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito e va chiarito che le spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno proporzionalmente essere portate in deduzione o che potrà proporzionalmente essere calcolata la detrazione d’imposta. Si precisa che nelle ipotesi in cui il sostituto non ha potuto escludere dal reddito tali contributi, pur rientrando nei limiti prestabiliti, nelle annotazioni (cod. AU) va indicato l’ammontare di detti contributi che hanno quindi concorso a formare il reddito di lavoro dipendente, e va chiarito che le relative spese sanitarie eventualmente rimborsate potranno essere portate in deduzione o in detrazione. Nel punto 134, barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplicemente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del sostituito. L’importo dei premi pagati concorre a formare il reddito di cui al punto 1 e per lo stesso non è riconosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni. Il punto 135 deve essere barrato qualora il sostituto abbia applicato, a seguito di richiesta del sostituito, una maggior aliquota IRPEF rispetto a quella dovuta sui redditi certificati. Nel punto 136 va indicato: · il codice A qualora, in caso di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 2 del TUIR, alla formazione del reddito complessivo concorrano solo: - redditi di pensione inferiori o uguali a euro 7.500,00 goduti per l’intero anno; - redditi di terreni imponibili ai fini IRPEF per un importo non superiore ad euro 185,92; - reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; · il codice B nel caso di riconoscimento della detrazione minima di euro 1.380 prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato dall’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR; · il codice C nel caso di mancato ricorso al finanziamento agevolato di cui alla Circ. n. 46/E del 6 dicembre 2012. Scompare dal nuovo modello CUD 2014 il contributo di perequazione, sostituito per il 2013 dal contributo di solidarietà (punti 137-138). Nel punto 137 va indicato l’importo trattenuto dal sostituto d’imposta a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, ed applicabile sulla parte eccedente i 300.000 euro. Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso del 2013, il sostituto d’imposta è tenuto ad evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del CUD 2014, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di autoliquidare il contributo di solidarietà. Nel punto 138 va indicato l’importo del contributo di solidarietà non operato per effetto delle disposizioni emanate a seguito degli eventi eccezionali già ricompreso nel punto 137. Con il nuovo modello sono previste alcune nuove annotazioni. Sono state aggiunte, in particolare, le seguenti codifiche tra le annotazioni: Annotazioni · AC - La detrazione per carichi di famiglia è stata calcolata in relazione alla durata del rapporto di lavoro. · AZ - Dettaglio degli oneri per i quali è prevista la detrazione del 24%: codice onere (…), descrizione desunta dalla tabella B allegata (…), importo (…). 27 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 051 _ marzo 2014 CA - Ammontare delle somme trattenute sulla base di quanto disposto dal decreto-legge n. 174 del 2012, importo (…); debito residuo, importo (...). · CB - Valore delle erogazioni liberali concesse in base a quanto disposto dalla Legge 1° agosto 2012 n. 122, importo (...). Voci modificate · BA - Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale. Primo acconto IRPEF : sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secondo o unico acconto IRPEF sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Acconto addizionale comunale all’IRPEF: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Prima rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Seconda o unica rata acconto cedolare secca: sostituito, importo (…); coniuge, importo (…). Secondo o unico acconto IRPEF rideterminato ai sensi del D.L. n. 76 del 2013, importo (…). Viene ampliato il novero delle opzioni per la destinazione dell’otto per mille con l’introduzione delle Unioni Buddhiste e Induiste Italiane. · RIFERIMENTI 1. Provvedimento Direttore Generale Agenzia delle Entrate del 15/01/ 2014 28 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 052 _ marzo 2014 Compensazione crediti della pubblica amministrazione NOTIZIA IN SINTESI Attuata la disposizione che consente, dal 4 febbraio 2014, di compensare crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione con debiti derivanti da accertamenti tributari. APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione Con un decreto legge del mese di aprile dello scorso anno contenente disposizioni urgenti sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è stata introdotta la possibilità di utilizzare i crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, per il pagamento, in compensazione orizzontale, di debiti derivanti da accertamenti tributari e cioè delle somme dovute in base agli istituti definitori delle pretese tributarie e deflativi del contenzioso tributario. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 gennaio scorso sono state definite le modalità di attuazione della compensazione e con provvedimento dell’Agenzia delle entrate è stato approvato un nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.” con le relative specifiche tecniche da utilizzare per effettuare la compensazione telematica. Per consentire l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti, mediante il citato modello è stato istituito il codice tributo “PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario - articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. In sede di compilazione del modello “F24 Crediti PP.AA.”, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “numero certificazione credito” è valorizzato con il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione utilizzato in compensazione. Il campo “anno di riferimento” non deve essere valorizzato. I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario sono elencati nell’allegato 1 al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014 e pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. La possibilità di compensare tali crediti con i debiti scaduti della pubblica amministrazione opera dal 4 febbraio 2014 e può essere utilizzata alle seguenti condizioni: · su richiesta del contribuente; 29 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 052 _ marzo 2014 · solo utilizzando crediti verso la pubblica amministrazione che siano stati preventivamente certificati e con l’indicazione sulla certificazione della data di pagamento del credito; · esclusivamente mediante l’utilizzo del modello F24-telematico (canale entratel o fisconline); · indicando nella colonna “debiti” del modello F24 gli importi riferiti ai debiti da accertamento tributario e nella colonna “crediti” gli importi dei crediti certificati, identificati dal nuovo codice tributo “PPAA”, nonché nel campo “numero certificazione credito” gli estremi identificativi del credito certificato; · a condizione che il contribuente, identificato dal codice fiscale, sia il titolare dei debiti da accertamento e il titolare dei crediti certificati. RIFERIMENTI 1. Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/01/2014 pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/2014 2. Provvedimento prot. 2014/13917 del 31/01/2014 pubblicato il 31/ 01/2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361 della L. 24/12/2007 n. 244 3. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 16 del 04/02/2014 30 TeamSystem Business Review_numero 2 _ articolo 053 _ marzo 2014 Accordo multilaterale sulla facilitazione al commercio NOTIZIA IN SINTESI Lo scorso 6 dicembre è stato approvato l’accordo multilaterale sulla facilitazione al commercio - Trade Facilitation Agreement (TFA). APPROFONDIMENTO PER: Amministrazione, Commerciale Estero Il 6 dicembre 2013 la Conferenza Ministeriale del WTO riunitasi a Bali, ha approvato l’Accordo Multilaterale sulla Facilitazione al Commercio - Trade Facilitation Agreement (TFA). Dopo oltre 13 anni di negoziato, il Doha Round ha prodotto il primo risultato concreto ponendo al centro della sua attenzione l’armonizzazione del funzionamento delle dogane. L’accento viene posto sullo sveltimento, l’informatizzazione e la trasparenza dei regimi doganali, soprattutto con riferimento ai Paesi meno sviluppati, le cui legislazioni doganali sono arretrate ed opache, il che comporta costi elevati per i flussi commerciali. In un momento in cui la crescita economica dell’industria nazionale è più che mai legata alla domanda internazionale, questo accordo assume grande valore per i paesi esportatori, che potranno contare su un quadro di regole più certo ed intellegibile e per l’Italia in particolare, dato che le PMI sono assai sensibili ai costi doganali. 31 GammaApp La nuova App per la completa gestione commerciale in mobilità GammaApp è l’applicazione, totalmente integrata con i Gestionali Gamma, che permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità attraverso il Tablet. Principali funzionalità di GammaApp: • Visualizzazione Scheda Clienti (dati anagrafici, condizioni commerciali, situazione contabile e di rischio, etc.) • Visualizzazione Anagrafica Articoli (giacenze e disponibilità, listini, confezioni, etc.) • Catalogo fotografico prodotti e allegati (es. scheda tecnica in pdf, etc.) • Emissione documenti (preventivi, ordini, etc.) • Fruizione dei listini configurati su Gamma • Inserimento di nuovi clienti con note • Statistiche su prodotti / clienti • Gestione degli incassi www.teamsystem.com I vantaggi: 1. Gestione commerciale mobile completa: • dati e situazione cliente • catalogo prodotti fotografico • controllo e gestione di prezzi, sconti e listini personalizzati • preventivi e raccolta ordini 2. Integrazione nativa con i gestionali Gamma: • coerenza di dati e logiche elaborative • disponibilità dei dati off-line • sincronizzazione cloud in rete 3G o WiFi • profilazione ed assegnazione permessi centralizzate
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