Club Previdenza 6 ottobre 2014 Ilaria Fadda Bonus «80 euro» e detassazione • Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati; • Agenzia delle Entrate: Circolare n. 8/E del 24 aprile 2014; Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014; Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014. Inps: circolare 60 del 12 maggio 2014. Premessa (DL 66/2014 – art. 1, c.1 + circ. A.E. n. 8/E) • «In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con legge di stabilità per l’anno 2015..al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica..» • La riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, per ora, vale solo per il 2014. La modifica strutturale dovrebbe essere attuata con legge di stabilità 2015. Soggetti beneficiari • Redditi di lavoro dipendente; • Redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente: – Compensi percepiti dai lavoratori soci di coop. – Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; – Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; – Remunerazione dei sacerdoti. …segue • Il bonus viene pagato direttamente dall’ Inps per le seguenti prestazioni: – – – – – Aspi – mini Aspi; indennità di mobilità ordinaria (art. 7 L. 223/91); trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia (art. 11 L. 223/91); sussidi per LSU – sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare; crediti di lavoro di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 80/92 (c.d. «ultime tre mensilità») a carico del Fondo di Garanzia; – indennità di maternità per congedo obbligatorio (art. 16,17 e 26 D.Lgs 151/2001); – congedo obbligatorio per il padre lavoratore (art. 4, comma 24, lett. A, L. 92/12); – Remunerazioni pensionistiche di cui al D.lgs 124/93 (i.e.: trattamenti pensionistici complementari). …..segue • Il credito non spetta: Ai pensionati; A chi percepisce compensi per l’attività libero professionale, al personale dipendente del SSN, sulle indennità, sui gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, regioni, province, comuni per funzioni pubbliche; indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e europeo. • Natura dell’erogazione: Viene riconosciuta sotto forma di credito; Non concorre alla formazione del reddito. Quanto spetta: Reddito complessivo annuo Importo del credito Fino a 24.000 Euro 640 Oltre 24.000 Euro e fino a 26.000 Euro 640* (26.000 – reddito complessivo annuo)/ 2.000 Oltre 26.000 0 Come si calcola il reddito • Nel calcolo del reddito vanno inclusi: – i redditi di unità immobiliari che non siano adibiti ad abitazione principale; – redditi per prestazioni a sostegno del reddito (i.e.: aspi – miniaspi – cigmobilità); – prestazioni pensionistiche complementari; – redditi da pensione di ogni genere; – redditi da lavoro autonomo, anche occasionale. Vanno esclusi: - il reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze; - redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (fino a Euro 3.000,00). Bonus rapportato al periodo • «Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno» Ciò implica che: Il credito è teoricamente pari a 80 euro al mese. Infatti dividendo 640 euro annuo per 8 mesi (maggio dicembre), risultano appunto 80 euro al mese; Se i 640 euro annui vengono suddivisi sui 12 mesi dell’anno, il credito risulta pari a 53,33 euro al mese. Recupero del bonus • Il recupero di quanto erogato dal sostituto d’imposta agli eventi diritto potrà avvenire, prima di tutto, sulle ritenute fiscali disponibili nel singolo periodo interessato; se tali ritenute fossero insufficienti i datori di lavoro/committenti potranno portare in detrazione la differenza con i contributi previdenziali dovuti nel periodo interessato dall’operazione; • Rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionali e comunali nonché le ritenute relative all’imposta sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. Inps, circolare 60/2014 • L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. • Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il sostituto di imposta utilizza: • - fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga; • Per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Inps, circolare 60/14 • L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «1655». • Il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione «erario» del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna «importi a credito compensati» con l’indicazione nel campo: «anno di riferimento» del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato «OOMM» e «AAAA». • I datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali. Bonus e casi particolari • • • • Soggetti non residenti: ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, spettano le detrazioni per lavoro dipendente, pertanto spetta il credito fiscale. Il credito non spetta nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Aspettativa non retribuita, part-time ed erogazione premi dopo la cessazione: il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro dip.. La verifica della spettanza è parametrata ai giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro. Per i premi di risultato erogati in anni successivi alle cessazione del rapporto: il premio non spetta se le detrazioni sono già state fruite. Ammortizzatori sociali: le indennità di cassa, mobilità e disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, pertanto, il credito spetta e va calcolato per le erogazioni effettuate nel 2014 tenendo conto del numero dei giorni che danno diritto all’indennità. Bonus e calcolo in caso di precedenti rapporti di lavoro • Fino alla data di pubblicazione del modello CUD 2015 per il periodo d’imposta 2014, l’importo del credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato dovranno essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ. • Se l’interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per la calcolare la spettanza del credito e il relativo importo; • Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. • Se il nuovo assunto non produce CUD relativo al precedente rapporto di lavoro il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione. Bonus e rapporti di lavoro contestuali • Nel caso in cui un lavoratore abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, il riconoscimento del credito da parte dei sostituti d’imposta è previsto dal decreto «in via automatica». • I lavoratori che hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Denunce contributive • Corretto utilizzo dei codici «3» e «9» (Msg. Inps 6508 -2014): – il codice «3» deve essere mantenuto unicamente se si tratta del medesimo rapporto di lavoro in essere al 31.12.2002. ; – In tutti gli altri casi – prima nomina a dirigente intervenuta dal 1 gennaio 2003 in poi, o altro rapporto di lavoro rispetto a quello in essere al 31.12.2002, la qualifica deve essere «9» – L’individuazione del corretto uso dei codici «3» e «9» si pone solo per dirigenti di aziende industriali. – La giusta codifica è essenziale per individuare l’esatta provenienza di detti soggetti, allo scopo di poter contraddistinguere le particolari posizioni contributive. – Le anomalie riscontrate, se non sanate, determinano errori quali improprie attribuzioni di contributi alla contabilità ex INPDAI in luogo di FPLD (i.e.: Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), riflessi nella gestione del conto assicurativo finalizzato al trattamento pensionistico, nonché nella assoggettabilità dei dirigenti ex INPDAI al contributo di solidarietà. Denunce Contributive • Procedura «Gestione Contributiva»- cigo –cigd- cds: calcolo emissione note di rettifica – nuovi codici importo cigs: (Msg – 4552/14): chiarimenti in merito alle note di rettifica emesse per differenze di importi relativi ai conguagli (cigo; cigs, cigd, cds): – – – Per ogni autorizzazione e tipologia di Cig si considerano come ore conguagliabili le ore autorizzate meno quelle già conguagliate. In presenza di autorizzazione inesistente o scaduta la procedura considera uguale a «o» le ore conguagliate. Nel caso l’ importo dichiarato nella denuncia individuale e aggregato per tipologia di Cig sia superiore al tetto massimo conguagliabile, la procedura di calcolo non modifica il conguaglio individuale ma genera automaticamente, a livello aziendale, un codice esclusivamente ad uso interno, per tipologia di CIG, avente il significato di eccedenza CIG. I codici istituiti per le diverse tipologie sono: • • • • • ECGO eccedenza CIG ordinaria; ECGS eccedenza CIG straordinaria; ECGD eccedenza CIG in deroga; ESOL eccedenza SOLIDARIETA’; EMSO eccedenza maggiorazione SOLIDARIETA’. CONTRIBUTO ADDIZIONALE: Per le autorizzazioni soggette a contributo addizionale, se l’importo dovuto è assente o inferiore, la procedura di calcolo non modifica l’eventuale conguaglio individuale, ma genere automaticamente, a livello, aziendale, un codice ad uso esclusivamente interno. I codici istituiti per le diverse tipologie sono: E310 contributo addizionale CIG ordinaria e ratei; E410 contributo addizionale CIG straordinaria e ratei; E412 contributo addizionale CIG in deroga. Ammortizzatori sociali • Fondo di solidarietà residuale: – – – – – Fonti: Legge 92/12 (art. 3, comma 19); Legge di stabilità 2014. Cosa prevedono: la stipula degli accordi aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale; l’adattamento delle fonti normative ed istitutive dei fondi bilaterali per i settori interessati; l’adeguamento della disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28 L. 662/96; l’istituzione di un Fondo di solidarietà residuale. Come interviene il fondo: eroga trattamenti in relazione alle causali dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione delle cessazione anche parziale di attività. In particolare si tratta di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale. La normativa applicabile ai predetti trattamenti, concessi nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è quella sulla cassa integrazione guadagni ordinaria. Ciascun intervento è concesso per un massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi nel biennio mobile. Lavoratori interessati: le prestazioni possono essere riconosciute esclusivamente in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. Come viene finanziato il Fondo: contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi del datore di lavoro e un terzo a carico dei dipendenti – contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il contributo è mensilmente dovuto solo dalle aziende con media occupazione superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente. Ammortizzatori sociali • Validità comunicazioni obbligatorie: le comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato, autonomo, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate dai D.L. al servizio competente nel cui ambito si trova la sede di lavoro, valgono ai fini di tuti gli obblighi di comunicazione, comprese quelli a carico dei lavoratori nei confronti di DTL, Inps, Inail e Prefettura (L. 99/13; Circ. Inps 57/14). – Con riferimento alle integrazioni salariali (ordinaria – straordinaria – deroga) : la L. 99/13 ha dichiarata natura estensiva e, pertanto, le comunicazioni preventive del datore di lavoro sono ora valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del lavoratore, dall’art. 8, comma 5, L. 160/88 per le integrazioni ordinarie, straordinarie e in deroga – Con riferimento alla mobilità ordinaria e in deroga: anche in tali casi, la comunicazione – preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente alla comunicazione gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni in argomento. Con riferimento ad Aspi e miniaspi: il D.L. 76/13, convertito in Legge 99/13 considera valide, ai soli fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (modello Unulav). Il lavoratore, percettore di indennità di disoccupazione non è invece esonerato dall’obbligo di rendere la dichiarazione reddituale. ..scusate per l’assenza…..ma ho avuto da fare…. Grazie per l’attenzione! 6 ottobre 2014 – Ilaria Fadda
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