Principali Diritti del Cliente

Principali diritti del cliente
“PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE”
Si consiglia una lettura attenta dei diritti e degli strumenti di tutela previsti a favore dei soci e clienti di Fidimpresa
Veneto prima di firmare la richiesta di garanzia.
Tali disposizioni riguardano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari così come previste dal D.Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative istruzioni di vigilanza della Banca
d’Italia.
DIRITTI
PRIMA DI FIRMARE:
1.
avere a disposizione e portare con sé, ovvero poter scaricare
www.fidimpresaveneto.it, una copia di questo documento;
e
stampare
dal
sito
internet
2.
avere a disposizione e portare con sé, ovvero poter scaricare e stampare dal sito internet
www.fidimpresaveneto.it, il Foglio Informativo del prodotto, datato e tempestivamente aggiornato, contenente
una dettagliata informativa su Fidimpresa Veneto, sulle caratteristiche, rischi e costi;
3.
ottenere gratuitamente e portare con sé, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le
parti, una copia completa dello stesso e del documento di sintesi;
4.
nel caso di offerta fuori sede( ), ricevere, anteriormente alla scelta, copia del presente documento e del
Foglio informativo del prodotto, da parte del soggetto che procede all’offerta (in tale ipotesi, nei Fogli
Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed
eventuali costi e oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta);
5.
richiedere a Fidimpresa Veneto le condizioni economiche (minimali e massimali) previste dalle eventuali
convenzioni in essere con gli Istituti di credito / Intermediari finanziari non bancari eroganti;
6.
essere informato su come recedere, senza penalità e senza spese di chiusura, laddove previsto dalle
disposizioni di legge applicabili.
1
AL MOMENTO DI FIRMARE
1.
prendere visione del documento (foglio informativo / documento di sintesi) contenente le condizioni
economiche previste per la concessione della garanzia;
2.
ricevere comunicazione sull'esito della richiesta di garanzia contenente, l’indicazione delle condizioni
economiche applicate per la concessione della garanzia;
3.
stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge;
4.
ricevere una copia del contratto firmato da Fidimpresa Veneto e una copia del foglio informativo / documento
di sintesi da conservare;
5.
non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo.
6.
scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative
al rapporto.
DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE
1.
ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto di garanzia, almeno una volta l’anno, mediante un
2
rendiconto e il documento di sintesi;
2.
ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Fidimpresa
Veneto, se tale facoltà è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso minimo di almeno
30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni,
chiudendo il rapporto alle precedenti condizioni;
1 Si definisce “fuori sede” l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dagli uffici territoriali del Confidi.
2
Queste comunicazioni saranno inviate solamente nel caso in cui la commissione applicata dal confidi per la
concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.
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Principali diritti del cliente
3.
ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione
sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni;
4.
richiedere la verifica delle condizioni applicate dagli Istituti di credito eroganti sulla base delle convenzioni
sottoscritte con Fidimpresa Veneto;
1.
recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia, fatti salvi i
rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa;
2.
ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del rapporto di garanzia.
ALLA CHIUSURA
RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE
Il cliente può presentare una richiesta di assistenza o reclamo a Fidimpresa Veneto, oltre che con lettera raccomandata
A/R o per via telematica anche attraverso la sede legale e le sedi operative, ove esistenti, dove è intrattenuto il rapporto
utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra
forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che
consenta l’identificazione certa del cliente.
Il reclamo, in cui il socio/cliente chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà connessi alla concessione della garanzia (ad
esempio mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o non corretta applicazione delle commissioni di
Fidimpresa Veneto, ecc. …) può essere presentato al seguente indirizzo:

Fidimpresa Veneto Borgo S.Agnese, 91/93 – 30026 Portogruaro (VE)
La richiesta di assistenza, per controversie che non riguardano diritti, obblighi e facoltà connesse alla concessione
della garanzia (per esempio difformità dei tassi applicati dalla Banca erogante, commissioni bancarie diverse da quelle
convenzionate) va presentato in uno dei seguenti indirizzi:

Fidimpresa Veneto Borgo S.Agnese, 91/93 – 30026 Portogruaro (VE)

Fidimpresa Veneto Viale Ancona, 9 – 30172 Mestre (VE).

Fidimpresa Veneto Piazza dei martiri, 34 – 32100 Belluno (BL).
Fidimpresa Veneto risponde entro 30 giorni per le richieste di reclamo, entro 60 giorni per le richieste di assistenza.
Se il socio/cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i 30 giorni stabiliti, prima di ricorrere al
giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) attraverso gli appositi moduli messi a disposizione dei
soci/clienti presso la sede legale e gli uffici amministrativi, e scaricabili dalla sezione «Trasparenza» del sito
www.fidimpresaveneto.it o dal sito www.arbitrobancariofinanzario.it.
Qualora il socio/cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del
contratto a cui si riferisce la controversia ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, a un organismo di
mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il socio/cliente di
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
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