Principali diritti del cliente “PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE” Si consiglia una lettura attenta dei diritti e degli strumenti di tutela previsti a favore dei soci e clienti di Fidimpresa Veneto prima di firmare la richiesta di garanzia. Tali disposizioni riguardano la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari così come previste dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. DIRITTI PRIMA DI FIRMARE: 1. avere a disposizione e portare con sé, ovvero poter scaricare www.fidimpresaveneto.it, una copia di questo documento; e stampare dal sito internet 2. avere a disposizione e portare con sé, ovvero poter scaricare e stampare dal sito internet www.fidimpresaveneto.it, il Foglio Informativo del prodotto, datato e tempestivamente aggiornato, contenente una dettagliata informativa su Fidimpresa Veneto, sulle caratteristiche, rischi e costi; 3. ottenere gratuitamente e portare con sé, anche prima della conclusione del contratto e senza impegno per le parti, una copia completa dello stesso e del documento di sintesi; 4. nel caso di offerta fuori sede( ), ricevere, anteriormente alla scelta, copia del presente documento e del Foglio informativo del prodotto, da parte del soggetto che procede all’offerta (in tale ipotesi, nei Fogli Informativi saranno altresì indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi e oneri aggiuntivi derivanti da tale modalità di offerta); 5. richiedere a Fidimpresa Veneto le condizioni economiche (minimali e massimali) previste dalle eventuali convenzioni in essere con gli Istituti di credito / Intermediari finanziari non bancari eroganti; 6. essere informato su come recedere, senza penalità e senza spese di chiusura, laddove previsto dalle disposizioni di legge applicabili. 1 AL MOMENTO DI FIRMARE 1. prendere visione del documento (foglio informativo / documento di sintesi) contenente le condizioni economiche previste per la concessione della garanzia; 2. ricevere comunicazione sull'esito della richiesta di garanzia contenente, l’indicazione delle condizioni economiche applicate per la concessione della garanzia; 3. stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge; 4. ricevere una copia del contratto firmato da Fidimpresa Veneto e una copia del foglio informativo / documento di sintesi da conservare; 5. non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo. 6. scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni relative al rapporto. DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE 1. ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto di garanzia, almeno una volta l’anno, mediante un 2 rendiconto e il documento di sintesi; 2. ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di Fidimpresa Veneto, se tale facoltà è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso minimo di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il rapporto alle precedenti condizioni; 1 Si definisce “fuori sede” l’offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dagli uffici territoriali del Confidi. 2 Queste comunicazioni saranno inviate solamente nel caso in cui la commissione applicata dal confidi per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente. mod. CRE\MD45-01 Principali diritti del cliente 3. ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni; 4. richiedere la verifica delle condizioni applicate dagli Istituti di credito eroganti sulla base delle convenzioni sottoscritte con Fidimpresa Veneto; 1. recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa; 2. ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del rapporto di garanzia. ALLA CHIUSURA RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE Il cliente può presentare una richiesta di assistenza o reclamo a Fidimpresa Veneto, oltre che con lettera raccomandata A/R o per via telematica anche attraverso la sede legale e le sedi operative, ove esistenti, dove è intrattenuto il rapporto utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione della clientela. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l’identificazione certa del cliente. Il reclamo, in cui il socio/cliente chiede di accertare diritti, obblighi e facoltà connessi alla concessione della garanzia (ad esempio mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o non corretta applicazione delle commissioni di Fidimpresa Veneto, ecc. …) può essere presentato al seguente indirizzo: Fidimpresa Veneto Borgo S.Agnese, 91/93 – 30026 Portogruaro (VE) La richiesta di assistenza, per controversie che non riguardano diritti, obblighi e facoltà connesse alla concessione della garanzia (per esempio difformità dei tassi applicati dalla Banca erogante, commissioni bancarie diverse da quelle convenzionate) va presentato in uno dei seguenti indirizzi: Fidimpresa Veneto Borgo S.Agnese, 91/93 – 30026 Portogruaro (VE) Fidimpresa Veneto Viale Ancona, 9 – 30172 Mestre (VE). Fidimpresa Veneto Piazza dei martiri, 34 – 32100 Belluno (BL). Fidimpresa Veneto risponde entro 30 giorni per le richieste di reclamo, entro 60 giorni per le richieste di assistenza. Se il socio/cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta al reclamo entro i 30 giorni stabiliti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) attraverso gli appositi moduli messi a disposizione dei soci/clienti presso la sede legale e gli uffici amministrativi, e scaricabili dalla sezione «Trasparenza» del sito www.fidimpresaveneto.it o dal sito www.arbitrobancariofinanzario.it. Qualora il socio/cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo di mediazione previsto dalle disposizioni del contratto a cui si riferisce la controversia ovvero, in mancanza di una specifica pattuizione al riguardo, a un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro ministeriale, ferma restando la facoltà, in alternativa, per il socio/cliente di attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. mod. 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