download - ASP "Romanelli

CONTRATTO DI SOCIAL MANAGEMENT
Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente ogni
valore ed effetto di Legge tra le sottoscritte parti:
- ASP "Romanelli-Palmieri" (cod. fisc.: 80006450722), con sede in Monopoli
(BA) al Largo Cardinale Marzati n. 7, nella persona del Commissario
Straordinario, legale rappresentante pro tempore, dott. Marco Preverin, di seguito
indicata anche come ASP, da una parte;
- Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” (Partita I.V.A.: 07529380722,
iscritta alla CCIAA di Bari, REA n. 564036), con sede legale in Modugno (BA) alla
Via dei Tintori n. 8, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra
Lucia Cavallera - nata a Bari il 17 novembre 1975 e residente in Modugno (BA) alla
Via Napoli n. 14, cod. fisc.: CVL LCU 75S57 A662S - di seguito indicata anche come
Cooperativa, dall'altra parte;
- Richiamata espressamente la Deliberazione del Commissario Straordinario
dell'ASP n° 7 del 24 aprile 2014 allegata al presente contratto sub lettera A),
PREMESSO CHE
- L'ASP “Romanelli-Palmieri” ha la titolarità di una struttura a carattere
residenziale, destinata alle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, e
a quelle prive dei famigliari di sostegno o che non siano più in grado di far fronte
ai propri bisogni, e che non richiedono interventi sanitari continuativi,
concorrendo al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi per anziani del
territorio.
- La struttura per anziani gestita dall'ASP è sita in un immobile donato dalla
signora Vita Anna Antonia Bianco con l'espresso vincolo che lo stesso sia adibito a
Casa di Riposo per Anziani, con il necessario allestimento di tutto quanto
occorrente a tale scopo e la gestione.
- L'ASP, al fine di migliorare il servizio reso e da rendere agli ospiti della struttura,
e a tutti gli eventuali possibili fruitori esterni, ha proceduto all'individuazione di
un soggetto idoneo per la stipula di un Contratto di Social Management nel
rispetto del legato testamentario sopra riportato.
- L'immobile in cui si svolge l'attività, denominato "Ala Manghisi", è ubicato nel
Comune di Monopoli al Largo Cardinale Marzati n. 7 ed è di proprietà dell'ASP; in
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esso sono stati autorizzati, per l'esercizio dell'attività n. 22 (ventidue) posti letto.
- La Cooperativa Sociale ONLUS PROGETTO VITA dispone dei requisiti necessari
per quanto ad oggetto di questo atto, ai sensi della normativa nazionale e
regionale.
Tutto ciò premesso, che forma parte incurante e sostanziale della presente
scrittura ed è espressamente patto, si conviene e si stipula quanto segue:
1) L’ASP “Romanelli-Palmieri” ammette alla gestione la Cooperativa Sociale
“ONLUS PROGETTO VITA”, che accetta, nell’attività svolta e da svolgersi
nell'unità immobiliare costituita dai seguenti vani e locali disposti a piano terra
e 1° piano:
Piano Terra: Part. 2427, Sub. 3, un ingresso da Largo Cardinale Marzati n. 7, un
ingresso da Via Cappuccini s.n., un corridoio di collegamento con la c.d. "Ala
Monumentale", bagno protetto con relativo disimpegno e w.c., n. 10 (dieci)
camere doppie con annessi servizi igienici e pertinenze esterne, n. 1 (una) suite
dotata di camera da letto, cucina-soggiorno, bagno e pertinenza esterna, una
palestra con piccolo deposito attrezzi, spogliatoio e w.c., un'infermeria con
ambulatorio e w.c., ampio salone destinato a soggiorno di piano e sala lettura,
un vano cucina attualmente adibito a deposito di arredi interni e da giardino, n.
1 (una) sala da pranzo con annessi due w.c. distinti per sesso con antibagno, un
vano ascensore;
Piano 1°: Part. 2427, Sub. 3, un disimpegno, una sala riunioni, n. 3 (tre) uffici, n. 2
(due) bagni con antibagno/spogliatoio, un corridoio, piccolo vano tecnico e
terrazza praticabile.
Gli ambienti di cui al piano seminterrato saranno inclusi nella presente scrittura
non appena gli stessi avranno ricevuto l’agibilità dalle autorità competenti
Gli ambienti della c.d. “Ala Manghisi” sono tutti garantiti da terminali
ventilconvettori (in inglese fan coil unit) utilizzabili per il riscaldamento e la
climatizzazione.
Restano esclusi, fatto salvo il diritto di passaggio ed ogni servitù connessa,
i vani destinati agli spettacoli teatrali e quelli ad essi annessi e connessi, il
tutto come meglio evidenziato nella pianta allegata sub lettera B).
Il presente Contratto avrà una durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal
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giorno 01 maggio 2014, data corrispondente con l’inizio attività, e
scadenza fissata al 30 aprile 2020.
In ogni caso, la Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” avrà facoltà
entro il giorno 01 novembre 2014, di proseguire il rapporto contrattuale
ovvero di recedere definitivamente dal presente contratto, comunicando
nel caso tale determinazione all’ASP a mezzo racc. a/r, o altro mezzo che
assicuri la prova della ricezione, che dovrà pervenire almeno quindici
giorni prima della predetta data. La risoluzione del contratto non
comporterà alcun obbligo di qualsivoglia genere e/o natura in capo alla
Cooperativa.
Il contratto s’intende tacitamente rinnovato per un periodo di anni 6
(sei), e così di seguito, qualora non venga effettuata, da una delle parti,
disdetta a mezzo di lettera raccomandata a/r spedita almeno 30 (trenta)
giorni prima rispetto alla scadenza del Contratto di Social Management, e
salvo recesso da comunicarsi da parte della Cooperativa, almeno 6 (sei)
mesi prima, senza alcun obbligo di qualsivoglia genere e/o natura in capo
alla stessa.
In caso di disdetta prima della scadenza del contratto da parte dell’ASP
“Romanelli-Palmieri”, alla Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”
sarà riconosciuta una indennità pari a n. 12 (dodici) mesi del fatturato
dell’ultimo mese.
2)
Il
corrispettivo
viene
fissato
in
Euro
264,00
(duecentosessantaquattro/00) annui a posto letto autorizzato da
pagarsi mediante bonifico bancario in rate semestrali posticipate, scadenti
improrogabilmente il giorno 10 (dieci) di ciascun semestre. Il pagamento
del corrispettivo non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese e/o
eccezioni della Cooperativa, qualunque ne sia il titolo.
Le parti convengono che il corrispettivo verrà aggiornato annualmente
nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati anche senza
preventiva richiesta dell'Ente.
Sono a carico, e di esclusiva responsabilità, della Cooperativa Sociale “ONLUS
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PROGETTO VITA” tutte le spese e gli adempimenti per la gestione ordinaria
dell'attività e della struttura immobiliare, con espresso esonero dell’ASP
“Romanelli Palmieri” da ogni e qualunque responsabilità .
3) L’immobile attualmente è adibito ad uso attività di Casa di Riposo per
Anziani e attività similari e/o connesse. È fatto espresso divieto alla
Cooperativa di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali,
anche gratuitamente, senza permesso scritto dell'ASP. Il silenzio o
l'acquiescenza del ASP al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o alla
subcontratto di social management, che eventualmente avvenissero, avranno
esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore della
Cooperativa. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del
contratto a semplice richiesta dell'ASP.
4) Il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo entro 20
(venti) giorni dalla scadenza, o la mutata destinazione dell'uso dei locali
senza la preventiva autorizzazione dell'ASP, produrranno ipso iure la
risoluzione del contratto per fatto e colpa della Cooperativa Sociale “ONLUS
PROGETTO VITA” ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla
corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. Ove la
Cooperativa non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola
risolutiva, il ritardato pagamento darà luogo alla corresponsione di un
interesse che viene fissato in misura doppia rispetto all’interesse legale.
5) La Cooperativa non può, senza il consenso scritto dell'ASP, eseguire
modifiche, anche migliorative, degli elementi strutturali dell'immobile
oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di
qualunque genere. La Cooperativa è responsabile di ogni abuso o
trascuratezza
nell'uso
dell'immobile
e
dei
suoi
impianti,
e,
in
particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari,
scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di
gas, ecc...La Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” è costituita
custode dell'immobile e di quanto in esso contenuto: a tal riguardo si
obbliga ad assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, scoppio ed
allagamenti con polizza che dovrà essere prodotta entro e non oltre 60 (sessanta)
4
giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
6) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura, anche se effettuate
nelle parti comuni dell'edificio, sono a carico della Cooperativa che, per
quanto concerne le opere all'interno dell'unità immobiliare, dovrà
provvedervi tempestivamente.
L'ASP “Romanelli-Palmieri” potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti,
all'interno dell'immobile in uso, senza corrispondere alcuna indennità alla
Cooperativa, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 (venti)
giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alle disposizioni di legge
Tutti i corrispettivi mensili degli ospiti saranno fatturati ed incassati dalla
Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”.
7) A garanzia dell'adempimento del presente contratto, la Cooperativa
“Onlus Progetto Vita” corrisponderà all'ASP una cauzione pari ad una
annualità del corrispettivo ovvero fidejussione di pari entità. La cauzione,
senza gli interessi per espressa accettazione, sarà restituita alla Cooperativa
alla scadenza del Contratto di Social Management, fatta salva la verifica
dello stato dell'immobile, ed in ogni caso non è computabile in conto
corrispettivo.
8) La Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”, a seguito della visita
dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti
espletati, dichiara che quanto oggetto del contratto si trova in buono stato,
adatto all'uso convenuto. A tal fine la Cooperativa medesima dichiara di
essere a conoscenza che catastalmente l'immobile ha la destinazione d'uso
di Casa di Riposo.
9) La Cooperativa Progetto Vita prende in consegna gli impianti, gli arredi e le
attrezzature come saranno contenuti e descritti nel Verbale di inizio dell'attività
e si impegna a mantenerli in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed
eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando
espressamente l'ASP da ogni responsabilità al riguardo.
All'atto della firma del presente contratto, l'ASP consegna alla Cooperativa
Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” copia della documentazione sulla sicurezza
degli impianti e di manutenzione degli stessi il cui onere passa in capo alla
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Cooperativa .
10) La Cooperativa non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del
corrispettivo oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far
valere alcuna azione o eccezione, se non dopo avere eseguito il pagamento delle
rate scadute.
11) In
caso
di
ritardata
riconsegna
dell'immobile
alla
scadenza
contrattualmente pattuita, la Cooperativa sarà tenuta al pagamento di una
penale pari a n. 3 (tre) mesi di corrispettivo, aggiornabile in base all'indice
ISTAT del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero indice
del terzo mese anteriore a quello di inizio del Contratto di Social
Management, per ogni giorno di ritardo, oltre al corrispettivo del contratto
stesso e agli oneri accessori.
12) Alcun onere e/o obbligazione rinveniente dalla gestione della struttura
in epoca antecedente alla data del 01.03.2014, di qualsivoglia natura o
genere, potrà essere imputata e/o rivolta dall’ASP nei confronti della
Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”.
13) La Cooperativa ha facoltà, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del
presente contratto, di costituire un Consorzio o altra forma associativa
legalmente riconosciuta con soggetto principale la Cooperativa Sociale
“ONLUS PROGETTO VITA”. L’Associazione, nel caso, subentrerà alla titolarità
del presente contratto alle medesime condizioni, diritti ed obblighi.
Nell’eventualità, il subentro si intenderà perfezionato con la comunicazione
a mezzo lettera raccomandata a/r trasmessa alla sede dell’ASP.
14) La Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”, autorizza espressamente
l'ASP a fornire i propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 a terzi per gli
adempimenti riguardanti il presente rapporto contrattuale o, comunque, ad esso
collegati.
15) In ogni caso le parti espressamente stabiliscono che nessuna obbligazione ,
di qualsiasi genere potrà farsi rivalere verso la Cooperativa per la gestione ante
01 maggio 2014
16) La registrazione del presente contratto avverrà a cura e spese della
Cooperativa, con obbligo per l'ASP di rimborsare la metà della spesa sostenuta,
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escluso però ogni multa e/o soprattassa per omesso o tardivo versamento.
17) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e potrà
essere provata solo mediante atto scritto.
18) Per tutto quanto non previsto e contemplato dal presente contratto, le parti
fanno espresso riferimento alla Legge, ivi compresa quella in materia di ASP.
19) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del
presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello del
domicilio del ASP.
Letto, approvato e sottoscritto a MONOPOLI, il
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ROMANELLI PALMIERI”
COOPERATIVA SOCIALE “ONLUS PROGETTO VITA”
A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di approvare
specificamente le clausole contenute ai punti sub n. 2, n. 3, n. 4 , n. 5, n. 6, n. 7, n. 8,
n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 19.
Letto, approvato e sottoscritto a Monopoli, il
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