CONTRATTO DI SOCIAL MANAGEMENT Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente ogni valore ed effetto di Legge tra le sottoscritte parti: - ASP "Romanelli-Palmieri" (cod. fisc.: 80006450722), con sede in Monopoli (BA) al Largo Cardinale Marzati n. 7, nella persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, dott. Marco Preverin, di seguito indicata anche come ASP, da una parte; - Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” (Partita I.V.A.: 07529380722, iscritta alla CCIAA di Bari, REA n. 564036), con sede legale in Modugno (BA) alla Via dei Tintori n. 8, nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Lucia Cavallera - nata a Bari il 17 novembre 1975 e residente in Modugno (BA) alla Via Napoli n. 14, cod. fisc.: CVL LCU 75S57 A662S - di seguito indicata anche come Cooperativa, dall'altra parte; - Richiamata espressamente la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'ASP n° 7 del 24 aprile 2014 allegata al presente contratto sub lettera A), PREMESSO CHE - L'ASP “Romanelli-Palmieri” ha la titolarità di una struttura a carattere residenziale, destinata alle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, e a quelle prive dei famigliari di sostegno o che non siano più in grado di far fronte ai propri bisogni, e che non richiedono interventi sanitari continuativi, concorrendo al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi per anziani del territorio. - La struttura per anziani gestita dall'ASP è sita in un immobile donato dalla signora Vita Anna Antonia Bianco con l'espresso vincolo che lo stesso sia adibito a Casa di Riposo per Anziani, con il necessario allestimento di tutto quanto occorrente a tale scopo e la gestione. - L'ASP, al fine di migliorare il servizio reso e da rendere agli ospiti della struttura, e a tutti gli eventuali possibili fruitori esterni, ha proceduto all'individuazione di un soggetto idoneo per la stipula di un Contratto di Social Management nel rispetto del legato testamentario sopra riportato. - L'immobile in cui si svolge l'attività, denominato "Ala Manghisi", è ubicato nel Comune di Monopoli al Largo Cardinale Marzati n. 7 ed è di proprietà dell'ASP; in 1 esso sono stati autorizzati, per l'esercizio dell'attività n. 22 (ventidue) posti letto. - La Cooperativa Sociale ONLUS PROGETTO VITA dispone dei requisiti necessari per quanto ad oggetto di questo atto, ai sensi della normativa nazionale e regionale. Tutto ciò premesso, che forma parte incurante e sostanziale della presente scrittura ed è espressamente patto, si conviene e si stipula quanto segue: 1) L’ASP “Romanelli-Palmieri” ammette alla gestione la Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”, che accetta, nell’attività svolta e da svolgersi nell'unità immobiliare costituita dai seguenti vani e locali disposti a piano terra e 1° piano: Piano Terra: Part. 2427, Sub. 3, un ingresso da Largo Cardinale Marzati n. 7, un ingresso da Via Cappuccini s.n., un corridoio di collegamento con la c.d. "Ala Monumentale", bagno protetto con relativo disimpegno e w.c., n. 10 (dieci) camere doppie con annessi servizi igienici e pertinenze esterne, n. 1 (una) suite dotata di camera da letto, cucina-soggiorno, bagno e pertinenza esterna, una palestra con piccolo deposito attrezzi, spogliatoio e w.c., un'infermeria con ambulatorio e w.c., ampio salone destinato a soggiorno di piano e sala lettura, un vano cucina attualmente adibito a deposito di arredi interni e da giardino, n. 1 (una) sala da pranzo con annessi due w.c. distinti per sesso con antibagno, un vano ascensore; Piano 1°: Part. 2427, Sub. 3, un disimpegno, una sala riunioni, n. 3 (tre) uffici, n. 2 (due) bagni con antibagno/spogliatoio, un corridoio, piccolo vano tecnico e terrazza praticabile. Gli ambienti di cui al piano seminterrato saranno inclusi nella presente scrittura non appena gli stessi avranno ricevuto l’agibilità dalle autorità competenti Gli ambienti della c.d. “Ala Manghisi” sono tutti garantiti da terminali ventilconvettori (in inglese fan coil unit) utilizzabili per il riscaldamento e la climatizzazione. Restano esclusi, fatto salvo il diritto di passaggio ed ogni servitù connessa, i vani destinati agli spettacoli teatrali e quelli ad essi annessi e connessi, il tutto come meglio evidenziato nella pianta allegata sub lettera B). Il presente Contratto avrà una durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 2 giorno 01 maggio 2014, data corrispondente con l’inizio attività, e scadenza fissata al 30 aprile 2020. In ogni caso, la Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” avrà facoltà entro il giorno 01 novembre 2014, di proseguire il rapporto contrattuale ovvero di recedere definitivamente dal presente contratto, comunicando nel caso tale determinazione all’ASP a mezzo racc. a/r, o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione, che dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della predetta data. La risoluzione del contratto non comporterà alcun obbligo di qualsivoglia genere e/o natura in capo alla Cooperativa. Il contratto s’intende tacitamente rinnovato per un periodo di anni 6 (sei), e così di seguito, qualora non venga effettuata, da una delle parti, disdetta a mezzo di lettera raccomandata a/r spedita almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla scadenza del Contratto di Social Management, e salvo recesso da comunicarsi da parte della Cooperativa, almeno 6 (sei) mesi prima, senza alcun obbligo di qualsivoglia genere e/o natura in capo alla stessa. In caso di disdetta prima della scadenza del contratto da parte dell’ASP “Romanelli-Palmieri”, alla Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” sarà riconosciuta una indennità pari a n. 12 (dodici) mesi del fatturato dell’ultimo mese. 2) Il corrispettivo viene fissato in Euro 264,00 (duecentosessantaquattro/00) annui a posto letto autorizzato da pagarsi mediante bonifico bancario in rate semestrali posticipate, scadenti improrogabilmente il giorno 10 (dieci) di ciascun semestre. Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese e/o eccezioni della Cooperativa, qualunque ne sia il titolo. Le parti convengono che il corrispettivo verrà aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati anche senza preventiva richiesta dell'Ente. Sono a carico, e di esclusiva responsabilità, della Cooperativa Sociale “ONLUS 3 PROGETTO VITA” tutte le spese e gli adempimenti per la gestione ordinaria dell'attività e della struttura immobiliare, con espresso esonero dell’ASP “Romanelli Palmieri” da ogni e qualunque responsabilità . 3) L’immobile attualmente è adibito ad uso attività di Casa di Riposo per Anziani e attività similari e/o connesse. È fatto espresso divieto alla Cooperativa di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto dell'ASP. Il silenzio o l'acquiescenza del ASP al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o alla subcontratto di social management, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore della Cooperativa. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta dell'ASP. 4) Il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo entro 20 (venti) giorni dalla scadenza, o la mutata destinazione dell'uso dei locali senza la preventiva autorizzazione dell'ASP, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.. Ove la Cooperativa non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola risolutiva, il ritardato pagamento darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura doppia rispetto all’interesse legale. 5) La Cooperativa non può, senza il consenso scritto dell'ASP, eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi strutturali dell'immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere. La Cooperativa è responsabile di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc...La Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” è costituita custode dell'immobile e di quanto in esso contenuto: a tal riguardo si obbliga ad assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, scoppio ed allagamenti con polizza che dovrà essere prodotta entro e non oltre 60 (sessanta) 4 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. 6) Tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura, anche se effettuate nelle parti comuni dell'edificio, sono a carico della Cooperativa che, per quanto concerne le opere all'interno dell'unità immobiliare, dovrà provvedervi tempestivamente. L'ASP “Romanelli-Palmieri” potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all'interno dell'immobile in uso, senza corrispondere alcuna indennità alla Cooperativa, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 (venti) giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alle disposizioni di legge Tutti i corrispettivi mensili degli ospiti saranno fatturati ed incassati dalla Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”. 7) A garanzia dell'adempimento del presente contratto, la Cooperativa “Onlus Progetto Vita” corrisponderà all'ASP una cauzione pari ad una annualità del corrispettivo ovvero fidejussione di pari entità. La cauzione, senza gli interessi per espressa accettazione, sarà restituita alla Cooperativa alla scadenza del Contratto di Social Management, fatta salva la verifica dello stato dell'immobile, ed in ogni caso non è computabile in conto corrispettivo. 8) La Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”, a seguito della visita dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che quanto oggetto del contratto si trova in buono stato, adatto all'uso convenuto. A tal fine la Cooperativa medesima dichiara di essere a conoscenza che catastalmente l'immobile ha la destinazione d'uso di Casa di Riposo. 9) La Cooperativa Progetto Vita prende in consegna gli impianti, gli arredi e le attrezzature come saranno contenuti e descritti nel Verbale di inizio dell'attività e si impegna a mantenerli in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando espressamente l'ASP da ogni responsabilità al riguardo. All'atto della firma del presente contratto, l'ASP consegna alla Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA” copia della documentazione sulla sicurezza degli impianti e di manutenzione degli stessi il cui onere passa in capo alla 5 Cooperativa . 10) La Cooperativa non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del corrispettivo oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute. 11) In caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, la Cooperativa sarà tenuta al pagamento di una penale pari a n. 3 (tre) mesi di corrispettivo, aggiornabile in base all'indice ISTAT del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio del Contratto di Social Management, per ogni giorno di ritardo, oltre al corrispettivo del contratto stesso e agli oneri accessori. 12) Alcun onere e/o obbligazione rinveniente dalla gestione della struttura in epoca antecedente alla data del 01.03.2014, di qualsivoglia natura o genere, potrà essere imputata e/o rivolta dall’ASP nei confronti della Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”. 13) La Cooperativa ha facoltà, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, di costituire un Consorzio o altra forma associativa legalmente riconosciuta con soggetto principale la Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”. L’Associazione, nel caso, subentrerà alla titolarità del presente contratto alle medesime condizioni, diritti ed obblighi. Nell’eventualità, il subentro si intenderà perfezionato con la comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r trasmessa alla sede dell’ASP. 14) La Cooperativa Sociale “ONLUS PROGETTO VITA”, autorizza espressamente l'ASP a fornire i propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 a terzi per gli adempimenti riguardanti il presente rapporto contrattuale o, comunque, ad esso collegati. 15) In ogni caso le parti espressamente stabiliscono che nessuna obbligazione , di qualsiasi genere potrà farsi rivalere verso la Cooperativa per la gestione ante 01 maggio 2014 16) La registrazione del presente contratto avverrà a cura e spese della Cooperativa, con obbligo per l'ASP di rimborsare la metà della spesa sostenuta, 6 escluso però ogni multa e/o soprattassa per omesso o tardivo versamento. 17) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto. 18) Per tutto quanto non previsto e contemplato dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alla Legge, ivi compresa quella in materia di ASP. 19) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello del domicilio del ASP. Letto, approvato e sottoscritto a MONOPOLI, il AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ROMANELLI PALMIERI” COOPERATIVA SOCIALE “ONLUS PROGETTO VITA” A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai punti sub n. 2, n. 3, n. 4 , n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 19. Letto, approvato e sottoscritto a Monopoli, il 7
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